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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 07/04/2025, n. 654 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 654 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
Proc. n. 1542/2016 R.G.
TRIBUNALE DI ZA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza, Sezione Civile, in persona del Giudice dott.
Generoso Valitutti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile ordinaria iscritta al n. 1542/2016 R.G. affari contenziosi civili in data 28/04/2016, avente ad oggetto: risarcimento danni cagionati da animali
TRA
Parte_1
, in persona del Curatore, autorizzata alla riassunzione del
[...]
giudizio in data 16/11/2023, con provvedimento del Giudice Delegato, rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'Avv. Angela Pomarico ed elettivamente domiciliata in Potenza, presso il suo studio alla via Parigi
n. 118;
ATTRICE
E
(C.F. ), in persona del Presidente Controparte_1 P.IVA_1
p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Faustina
Demuro, insieme con la quale elettivamente domicilia presso la sede dell'Ufficio legale dell'Ente in Potenza alla via Vincenzo Verrastro n. 4:
CONVENUTA
NONCHÉ
RO DI ZA (CF ), in persona del P.IVA_2
Presidente p.t. rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'Avv.
Emanuela Luglio, con domicilio eletto presso l'Avvocatura della Provincia di Potenza, piazza M. Pagano;
CONVENUTA
E
1 Proc. n. 1542/2016 R.G.
Controparte_2
(C.F. ), in persona del
[...] P.IVA_3
Ministro p.t., ed Controparte_3
(C.F. ), in
[...] P.IVA_4
persona del legale rappresentante p.t., entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Potenza, presso i cui uffici in
Potenza al Corso XVIII Agosto n. 46 ope legis domiciliano;
CONVENUTI
NONCHÉ
(C.F. , Controparte_4 C.F._1
rappresentato e difeso, come da procura in atti, dall'Avv. Maria Grazia
Oliviero, presso il cui studio elettivamente domicilia in Potenza alla Via
Vespucci n. 24;
INTERVENTORE VOLONTARIO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 18/12/2024, sostituita con note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti costituite concludevano come da rispettivi scritti difensivi, qui da intendersi integralmente richiamati.
MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione, ritualmente notificato, la società Parte_1
(all'epoca in bonis) conveniva in giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale,
l' il Controparte_5 [...]
, la e la Provincia Controparte_2 Controparte_1 di Potenza al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'On.
Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, così provvedere: - In via principale, riconoscere la responsabilità solidale delle parti convenute nella causazione dei danni patiti dall'attore per il grupolamento dei cinghiali, così come ampiamente descritto in narrativa e per l'effetto condannarli in solido tra loro, ex art. 2051 c.c. per omessa vigilanza al risarcimento dei danni patiti dalla e quantificati Parte_1 in €. 4.386.827,05 a cui aggiungere una somma, da liquidarsi in via equitativa e nei limiti di competenza, per i danni subendi che la mancata attivazione di misure restrittive ed inibitoria per i cinghiali, stanno
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ulteriormente determinando a carico di parte attrice;
- In via subordinata, riconoscere la piena responsabilità solidale delle parti convenute ex art
2043 e.e. per i danni subiti dalla per le causali di Parte_1 cui in premessa, quantificaci in €. 4.386.827,05 a cui aggiungere una somma, da liquidarsi in via equitativa e nei limiti di competenza, per i futuri danni subendi, che si stanno già determinando e che cesseranno/ ridurranno solo con l'attivazione di misure restrittive ed inibitorie per i cinghiali. Con condanna alle spese e competenze del presente giudizio da distrarsi al sottoscritto avvocato ancicipatario e distrattario. Chiede ammettersi CTU per la verifica dello stato dei luoghi e per l'accertamento
e quantificazione dei danni subiti dalla a causa Parte_1 delle scorrerie dei branchi di cinghiali.”
1.1. L'attrice, in particolare, esponeva: a) di essere proprietaria di terreni agrari riportati nel Catasto dei Comuni di Abriola e Pignola, costituenti un unico corpo fondiario per la maggior parte boscato e ricadente in area Parco
NA dell'Appennino Lucano Val d'Agri Lagonegrese, in cui venivano sviluppate attività agricole aziendali e in particolare di produzione vivaistica (descritte in Perizia di parte) per le quali la società aveva chiesto e ottenuto il riconoscimento di “ Centro NA per lo
Studio e la conservazione della Biodiversità forestale” ai sensi dell'art. 10
D. lgs 227/2001; b) che per lo svolgimento di tutte le attività aziendali l'azienda era dotata di un naturale sistema di approvvigionamento idrico con una scolina (id est linea d'acqua), ovverosia un canale naturale in terra a cielo aperto a sezione variabile che attraversava la particella 34 del Foglio
1 del Comune di Abriola nell'area Cerrogamone e, seguendo le curve di livello, correva dal punto di presa alle vasche di accumulo e derivazione, le quali, essendo alimentate in modo continuo, consentivano di attuare l'irrigazione; c) di aver subito, a partire dall'anno 2015, ripetute invasioni e scorribande di gruppi incontrollati di cinghiali, che avrebbero danneggiato il fondo e le sponde del canale mandando in crisi la linea di approvvigionamento idrico dell'intera azienda;
d) di aver rappresentato all'Ente Parco, nell'aprile 2015, l'indifferibile necessità di un sopralluogo sui propri terreni per la verifica e la quantificazione dei danni;
e) che, nel corso del sopralluogo del 28/04/2015, alla presenza di un tecnico dell'Ente
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Parco NA dell'Appennino Lucano Val d'Agri Lagonegrese e del
Corpo Forestale, venivano riscontrati numerosi passaggi di fauna selvatica lungo il percorso della condotta idrica aziendale, riscontrando danni alle sponde e al fondo della linea d'acqua; f) di aver provveduto ad interventi provvisori e urgenti per contenere i danni, necessariamente da consolidarsi con interventi nei punti erosi;
g) che i danni venivano riscontrati anche dall' interessato dalla Provincia di Controparte_6
Potenza; h) che i danni patiti riguardavano le infrastrutture vivaistiche e la relativa produzione agricola, nonché l'immagine commerciale della società, determinato dall'impossibilità di rispettare gli impegni contrattuali.
2. Instaurato il contraddittorio, si costituivano tutti gli Enti convenuti, contestando a vario titolo la domanda attorea, di cui chiedevano il rigetto.
2.1. Il e l' Controparte_2 Controparte_7
(sin d'ora soltanto ), in
[...] CP_3 particolare, eccepivano l'inapplicabilità della disciplina di cui all'art. 2051
c.c. (per non essere la fauna selvatica una “cosa in custodia”) e, comunque,
l'infondatezza della pretesa ex art. 2043 c.c., difettando l' di CP_3
legittimazione passiva (da addossarsi, piuttosto, alla ai sensi CP_1 dell'art. 26 della Legge n. 157/1992) e spettando, in favore del danneggiato, soltanto la tutela indennitaria di cui all'art. 5 del Regolamento “Procedure provvisorie per indennizzo dei danni da fauna selvatica alle colture agro- forestali ed al patrimonio zootecnico”.
2.2. La eccepiva il difetto assoluto di giurisdizione (per Controparte_1
non essere il gupolamento dei cinghiali riconducibile al paradigma della responsabilità ex art. 2051 c.c. e/o ex art. 2043 c.c.), il proprio difetto di legittimazione passiva (posto che nel caso concreto l'azienda sarebbe ubicata all'interno della area del Parco NA, e che pertanto quest'ultimo sarebbe chiamato a indennizzare i danni provocati dalla fauna selvatica ai sensi dell'art 15 co.3 L. 394/1991), la carenza di giurisdizione in capo al G.O. [atteso che la Legge 157/1992 (art. 14 e 26) nonché la L.R.
2/1995 (art. 23 e 34), nel disciplinare la prevenzione e l'indennizzo dei danni arrecati dalla fauna selvatica alle opere ed alle colture agricole e forestali presenti nel territorio della Regione , avrebbero CP_1
codificato un vero e proprio potere discrezionale di verifica dei presupposti
4 Proc. n. 1542/2016 R.G.
per il riconoscimento di tale indennizzo nonché di quantificazione del suo ammontare, rispetto al quale le posizioni dei privati acquisterebbero la consistenza di interessi legittimi, con conseguente giurisdizione del g.a. sulle relative controversie] e, comunque, l'infondatezza nel merito delle domande attoree, non provate quanto al profilo soggettivo e a quello oggettivo del danno.
2.3. La Provincia di Potenza eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva (per essere priva di autonomia decisionale e di spesa, mancando, da parte della il trasferimento di fondi sufficienti e per non essere, CP_1
i danni, localizzati in alcuna delle aree in relazione alle quali l'art. 34 della
Legge Regionale della n. 2/1995 pone a carico alle Province i CP_1 relativi obblighi risarcitori) e l'infondatezza nel merito delle domande attoree, evocando inoltre il disposto di cui all'art. 1227 c.c. per non avere la tempestivamente provveduto ad attivarsi per limitare i danni. Parte_1
3. Nel corso del giudizio interveniva, ai sensi dell'art. 105 c.p.c.,
[...]
in qualità di socio minoritario della società attrice, Controparte_4 aderendo alle conclusioni da quest'ultima dispiegate.
4. La causa veniva istruita attraverso le prove testimoniali richieste dall'attrice e una consulenza tecnica d'ufficio, all'esito della quale – non accolta dalle parti la proposta conciliativa formulata ex art. 185 bis c.p.c. dal Tribunale – veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni;
nelle more, interveniva il fallimento della società attrice, alla quale succedeva, nella riassunzione della domanda, la relativa curatela.
Infine, all'udienza del 18/12/2024, il procedimento veniva rimesso in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. nella formulazione vigente ratione temporis.
5. Ciò premesso, è necessario un preliminare inquadramento della domanda attorea, al fine di fornirne un'adeguata qualificazione
[rammentandosi, al riguardo, che «il giudice di merito ha il potere-dovere di accertare e valutare il contenuto sostanziale della pretesa attorea, senza che, in tale attività interpretativa, rilevino le espressioni utilizzate dalle parti, dovendo per converso prendere in esame il tenore letterale degli atti
e la natura delle vicende di fatto rappresentate dalla parte, le precisazioni offerte nel corso del giudizio, il tipo di provvedimento concretamente
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richiesto» (v. Cass., 21 maggio 2019 n. 13602; Cass., 13 dicembre 2013 n.
27940; Cass., 28 agosto 2009 n. 18783; Cass., 17 settembre 2007 n.
19331)].
5.1. Orbene, nel caso di specie la società attrice (e per essa la Curatela) si duole dei plurimi danni asseritamente cagionati al proprio sistema di irrigazione dalla popolazione di cinghiali presente sul territorio, addossando agli Enti convenuti (nelle rispettive qualità di proprietari/custodi della fauna selvatica) la responsabilità per l'omessa adozione delle misure necessarie a prevenire i danni, quali, a titolo esemplificativo, l'apposizione di adeguata segnaletica, il foraggiamento in bosco e colture a perdere, la cattura in chiusini degli animali in esubero.
Tanto impone di confrontarsi con la norma di cui all'art. 2052 c.c., il quale dispone che “Il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall'animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito”.
5.2. Tale norma, infatti, deve dirsi applicabile, in linea di principio, ogniqualvolta occorra un danno cagionato da uno (o più) animali: ciò in quanto non può più condividersi il previgente orientamento giurisprudenziale, che riteneva la disposizione in commento inapplicabile alla fauna selvatica a causa dello stato di libertà in cui quest'ultima si trova, tale da rendere impossibile l'espletamento della relativa custodia (v., per tutte, Cass. n. 9276/2014); sul punto, invero, si è condivisibilmente osservato come, da un lato, il criterio di imputazione della responsabilità previsto dall'art. 2052 c.c. non si fonda sul dovere di custodia, bensì sulla proprietà dell'animale [o, comunque, sulla sua utilizzazione, quando funzionale a soddisfare un interesse autonomo, anche non coincidente con quello del proprietario (v. Cass. n. 16023/2010)], e dall'altro le specie selvatiche protette ai sensi della legge n. 157/1992 rientrano nel patrimonio indisponibile dello Stato e sono, pertanto, affidate alla cura e alla gestione di soggetti pubblici, in funzione della tutela generale dell'ambiente e dell'ecosistema (v. Cass. n. 7969/2020; Cass. n. 13848/2020; si veda anche la recentissima Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 21/03/2025, n. 7580, la quale ha ribadito come, in caso di risarcimento dei danni causati dalla fauna
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selvatica, la responsabilità si inquadra nell'art. 2052 c.c. e non nell'art. 2043
c.c.).
6. Ebbene, venendo in rilievo un fatto astrattamente sussumibile nell'art. 2052 c.c. e, in subordine, nell'art. 2043 c.c., occorre evidenziare, in via pregiudiziale, come risultino del tutto infondate le eccezioni con cui la ha, in primis, contestato il difetto assoluto di giurisdizione e, in CP_1
via subordinata, il difetto di giurisdizione del G.O.
6.1. Quanto al difetto assoluto di giurisdizione, tale concetto è evocato, nella presente sede, in via del tutto impropria, posto che esso si configura soltanto nei limitati casi in cui “manca nell'ordinamento una norma di diritto astrattamente idonea a tutelare l'interesse dedotto in giudizio e se la domanda non risulta conoscibile, né in astratto, né in concreto, da alcun giudice” (Cass. Sez. U., Ordinanza n. 15601 del 01/06/2023; Cass., Sez.
Un., 16 marzo 2022, n. 8600); attiene, per contro, al merito della controversia ogni questione concernente l'idoneità di norme di diritto a tutelare il concreto interesse affermato dalla parte in giudizio (Cass., Sez.
Un., 30 marzo 2005, n. 6635; Cass., Sez. Un., 31 marzo 2006, n. 7577;
Cass., Sez. Un., 8 maggio 2007, n. 10375).
All'evidenza, tale fattispecie non ricorre nel caso odierno, posto che il sistema riconosce e tutela l'interesse a non vedersi leso da illeciti altrui
(neminem laedere, ex art. 2043 c.c.), quand'anche cagionati da animali
(2052 c.c., espressivo del principio ubi commoda ibi et incommoda, cfr.
Cass. n. 5226/1977, n. 12307/1998 e n. 14747/2002).ì, sicché la relativa eccezione è del tutto infondata.
6.2. Parimenti infondata è l'eccepita carenza di giurisdizione del giudice ordinario: a tal riguardo sufficit il richiamo alla consolidata giurisprudenza di legittimità, la quale a più riprese (e a Sezioni Unite) ha chiarito che “ … la domanda di condanna della Pubblica Amministrazione al risarcimento dei danni sofferti dal privato proprietario di colture danneggiate da animali selvatici la cui caccia sia preclusa, spetta alla giurisdizione del giudice ordinario senza che al riguardo assuma alcun rilievo la procedimentalizzazione dell'accertamento del fatto prevista dalla Legge
Regionale in quanto, non essendo in discussione il modo di esercizio di un potere pubblico, la posizione del richiedente non è inquadrabile nello
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schema “norma – potere - effetto giuridico”, bensì in quello “norma – fatto
- effetto giuridico”, né la tutela della situazione giuridica del danneggiato può essere condizionata dalle limitazioni dei mezzi finanziari dell'ente territoriale, costituendo siffatte limitazioni degli elementi estranei che si risolvono in una condizione di privilegio meramente soggettiva” (Cass.
S.U. n.10366/2009; in senso analogo anche le precedenti Cass. Sez. U,
Sentenza n. 8430 del 04/05/2004, Cass. Sez. U, Sentenza n. 9159 del
20/04/2006, Cass. Sez. U, Ordinanza n. 9163 del 20/04/2006).
7. Statuita l'assenza di profili pregiudiziali ostativi all'esame nel merito della domanda attorea, è d'uopo sciogliere il nodo interpretativo concernente l'individuazione del soggetto (o dei soggetti) titolare del lato passivo del rapporto controverso, ossia dotato di legittimazione passiva sostanziale.
7.1. A tal riguardo, mette conto rilevare come, in un primo momento, era comune convinzione, tra gli interpreti, quella per cui “La responsabilità extracontrattuale per i danni provocati da animali selvatici alla circolazione dei veicoli deve essere imputata all'ente, sia esso CP_1
Provincia, , Federazione o Associazione, ecc., a cui siano stati CP_3
concretamente affidati, nel singolo caso, anche in attuazione della legge n.
157 del 1992, i poteri di amministrazione del territorio e di gestione della fauna ivi insediata, sia che i poteri di gestione derivino dalla legge, sia che trovino la fonte in una delega o concessione di altro ente (…) In quest'ultimo caso, l'ente delegato o concessionario potrà considerarsi responsabile, ai sensi dell'art. 2043 cod. civ. [all'epoca, come anticipato,
l'art. 2052 c.c. non si riteneva applicabile in caso di animali selvatici,
n.d.r.], per i suddetti danni a condizione che gli sia stata conferita, in quanto gestore, autonomia decisionale e operativa sufficiente a consentirgli di svolgere l'attività in modo da poter efficientemente amministrare i rischi di danni a terzi, inerenti all'esercizio dell'attività stessa, e da poter adottare le misure normalmente idonee a prevenire, evitare o limitare tali danni” (così, per tutte, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 80 del 08/01/2010).
Successivamente, mutata la giurisprudenza nel senso di riconoscere l'estensione dell'art. 2052 c.c. alle fattispecie di danni cagionati da animali
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selvatici, sulla scorta del medesimo percorso logico si è pervenuti a individuare la quale unico Ente passivamente legittimato alle CP_1
richieste risarcitorie.
Con tale indirizzo, ampiamente condivisibile e oramai consolidato (cfr., a partire da Cass. Sez. 3, sent. 20 aprile 2020, n. 7969, tra le altre: Cass. Sez.
3, sent. 22 giugno 2020, n. 12113; Cass. Sez. 3, ord. 6 luglio 2020, n. 13848;
Cass. Sez. 6-3, ord. 2 ottobre 2020, n. 20997; Cass. Sez. 6-3, ord. 23 maggio
2022, n. 16550; si vedano anche, tra le non massimate, Cass. Sez. 3, sent.
29 aprile 2020, n. 8384; Cass. Sez. 3, sent. 29 aprile 2020, n. 8385; Cass.
Sez. 6-3, ord. 31 agosto 2020, n. 18085; Cass. Sez. 6-3, ord. 31 agosto 2020,
n. 18087; Cass. Sez. 6-3, ord. 15 settembre 2020, n. 19101; Cass. Sez. 6-3, ord. 12 novembre 2020, n. 25466; Cass. Sez. 6-3, ord. 9 febbraio 2021, n.
3023) si è statuito che “la legittimazione passiva spetta in via esclusiva alla
in quanto titolare della competenza normativa in materia di CP_1
patrimonio faunistico, nonché delle funzioni amministrative di programmazione, di coordinamento e di controllo delle attività di tutela e gestione della fauna selvatica, anche se eventualmente svolte – per delega
o in base a poteri di cui sono direttamente titolari – da altri enti”, prescindendosi, ai sensi dell'art. 2052 cod. civ., da ogni indagine sulla colpa, giacché il criterio di imputazione della responsabilità previsto da tale disposizione si fonda “sulla proprietà o, comunque, sull'utilizzazione dell'animale e, dall'altro, le specie selvatiche protette ai sensi della l. n.
157 del 1992 rientrano nel patrimonio indisponibile dello Stato e sono affidate alla cura e alla gestione di soggetti pubblici in funzione della tutela generale dell'ambiente e dell'ecosistema” (così, per tutte, la pronuncia capofila di tale indirizzo, Cass. Sez. 3, sent. 7969 del 2020 cit.).
7.2. Se, dunque, si è giunti ad individuare la in linea di principio, CP_1
quale Ente responsabile dei danni cagionati dagli animali selvatici, ad una conclusione diversa si è pervenuti nelle ipotesi in cui il fatto dannoso si è esplicitato nel perimetro di un Parco nazionale: in tal caso, infatti, si è affermato che la legittimazione passiva, rispetto all'azione del danneggiato, compete non già alla ma all' , al quale è riservata la CP_1 CP_3
funzione di controllo sulla fauna selvatica dalla L. n. 394 del 1991, costituente "lex specialis" rispetto alla L. n. 157 del 1992, artt. 1,9 e 19 che
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fissano le competenze generali della nella suddetta materia CP_1
(Cassazione civile sez. VI, 03/02/2023 n.3315).
7.2.1. Con la precisazione che, secondo tale indirizzo interpretativo, il titolo della responsabilità attribuibile all' ricade nell'ambito dell'art. CP_3
2043 c.c.
Al riguardo, è utile riportare il percorso motivazionale seguito dai giudici della nomofilachia: “In tema di danni cagionati dalla fauna selvatica, il titolo di responsabilità fondato sull'art. 2052 c.c., rispetto al quale la legittimazione passiva spetta in via esclusiva alla quale ente CP_1
titolare della competenza normativa in materia di patrimonio faunistico, nonché delle funzioni amministrative concernenti l'attività di tutela e gestione della fauna selvatica, ancorché eventualmente svolte, per delega
o in base a poteri propri, da altri enti, può concorrere con quello di cui all'art. 2043 c.c., che, oltre a costituire il fondamento dell'azione di rivalsa della nei confronti degli enti a cui sarebbe in concreto spettata, CP_1
nell'esercizio delle funzioni proprie o delegate, l'adozione delle misure che avrebbero dovuto impedire il danno, consente il diretto esercizio dell'azione risarcitoria anche nei loro confronti da parte del danneggiato, sul quale, peraltro, grava l'onere di provare la condotta colposa causalmente efficiente dell'ente pubblico …”; “Tuttavia, come bene argomentato dal giudice dell'appello, nel caso specifico in cui l'animale produca danni a terzi all'interno del parco nazionale della Majella sussiste la competenza specifica dell'ente Parco sulla fauna selvatica del parco, istituito dall'art art. 34 l.n.394/1991 …” (…) “I Parchi Nazionali sono enti di diritto pubblico, sottratti al controllo delle Regioni e sottoposti al controllo del (art. 8, comma 1, l.
6.12.1991 n. Controparte_2
394). La legge, pertanto, riserva all'ente parco qualsiasi decisione ed iniziativa in tema di controllo della fauna selvatica e prevenzione della sua proliferazione (art. 11, comma 4, l. 394/91, il quale recita: “prelievi e abbattimenti [della fauna selvatica] devono avvenire per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'Ente parco ed essere attuati dal personale dell'Ente parco o da persone all'uopo espressamente autorizzate dall'Ente parco stesso”)” (…) “Né rilevano in senso contrario le previsioni dell'art. 19 l. 157/92. La l. 157/92 disciplina infatti le
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competenze generali delle Regioni in materia di fauna selvatica, mentre la
l. 394/91 disciplina i poteri degli Enti Parco: la seconda norma quindi è in rapporto di specialità rispetto alla prima, e deroga ad essa” (in tali testuali termini Cass., 27/01/2022, n. 2502, sottolineatura aggiunta).
7.2.2. Sicché non è revocabile in dubbio, nel caso di specie, la sussistenza di una legittimazione di tale Ente, posto che i lamentati danni hanno coinvolto terreni attorei rientranti nel contesto territoriale del Parco
NA.
7.3. In definitiva, portando a compendio le considerazioni sin qui spese, e considerato che dalla prospettazione attorea si ricava come i beni danneggiati ricadano, sostanzialmente in via integrale, nel territorio del
Parco NA [nell'atto di citazione l'attore ha dedotto (v. pag. 4) che l'istituzione del regime di Parco NA , avvenuta con Decreto del
08.12.2007, ha di fatto interessato tutta l'azienda , posto che la Pt_1
struttura operativa della società è ubicata per la maggiore estensione del suo territorio nel Comune di Abriola all'interno dell'
[...]
con il solo centro direzionale Controparte_3
in contrada Sciffra del Comune di Pignola in provincia di Potenza;
conferma di ciò si ricava anche dalla lettura della perizia tecnica estimativa dei danni allegata dall'attrice, dove si legge che l'azienda è “praticamente tutta localizzata in area del Parco NA della Val D'agri
Lagonegrese”], deve concludersi nel senso del riconoscimento. della legittimazione passiva sostanziale soltanto in capo all' , CP_3
dovendosi, di converso, escludere tale legittimazione in capo agli altri Enti convenuti.
Non può che conseguirne il rigetto della domanda proposta nei confronti della e della Provincia di Potenza. Controparte_1
8. Perimetrato l'ambito soggettivo del rapporto sostanziale dedotto in causa, occorre qualificare la domanda, in adesione all'orientamento riportato al punto 7.2.1. della motivazione, in termini di richiesta di risarcimento per illecito extracontrattuale, come da art. 2043 c.c., poiché, se è vero che l'art. 2052 c.c. àncora la responsabilità alla proprietà od alla utilizzazione dell'animale che ha cagionato il danno, in capo all' CP_3 non è ravvisabile alcuna di tali situazioni: la “proprietà” delle specie
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faunistiche protette, infatti, ricade nel patrimonio indisponibile dello Stato
– il quale, come ampiamente ricordato, attraverso la legge n. 157 del 1992 ha attribuito alle Regioni specifiche competenze normative e amministrative, nonché di indirizzo, coordinamento e controllo (non escluso il potere sostitutivo) sugli altri enti, titolari di più circoscritte funzioni amministrative nello stesso ambito, in tal modo rendendo applicabile l'art. 2052 c.c. all' – e nemmeno può CP_8 configurarsi, in capo all' , una utilizzazione degli animali idonea CP_3
a fondare la responsabilità oggettiva di cui all'art. 2052 cit. A tale Ente, infatti, la legge (art. 11, comma 4, l. 394/91) delega decisione e iniziativa in tema di controllo della fauna selvatica e prevenzione della sua proliferazione, attribuendo pertanto funzioni di custodia, cura, governo o mantenimento che, non valendo a trasferire il diritto di usare l'animale per trarne vantaggi, non vale a fondare la responsabilità in commento (Cass.
Sez. 3, Sentenza n. 14743 del 17/10/2002).
Ne consegue che la domanda rivolta nei confronti dell' , CP_3 riconducibile all'alveo applicativo dell'art. 2043 c.c., presuppone la prova, da parte dell'attore, degli elementi costitutivi dell'illecito, tra cui la colpa dell'Ente: la responsabilità di un Ente pubblico, per danni cagionati da fauna selvatica, allorché venga vagliata “alla stregua dei principi generali sanciti dall'articolo 2043 cod. civ.”, comporta che il danneggiato risulti gravato “dall'onere di provare non solo il danno ma anche il concreto comportamento colposo ascrivibile all'ente tenuto al controllo della fauna” (Cass. Sez. 3, ord. 19 luglio 2017, n. 27543).
9. Tanto chiarito, si ritiene che le risultanze dell'istruttoria espletata sorreggano una fondatezza soltanto parziale delle domande attoree.
10. Quanto all'an debeatur, si rileva che le dichiarazioni testimoniali
(testi e escussi all'udienza del Testimone_1 Testimone_2
30/06/2017, proprietari di terreni contigui a quelli attorei) sono state convergenti nel riscontrare il notevole incremento della popolazione di cinghiali nel corso dell'anno 2015 e il transito di tali cinghiali sui terreni attorei, confermando l'assenza di segnaletica riguardante la presenza di animali selvatici e la sostanziale assenza di attività di controllo in tal senso.
12 Proc. n. 1542/2016 R.G.
Inoltre, i testi indicati dalla Provincia, e , Testimone_3 Testimone_4 escussi all'udienza del 31/01/2018, hanno confermato quanto dagli stessi accertato e riportato nei verbali di sopralluogo, versati in atti da parte attrice, ed in particolare nel verbale del 30/09/2015 (all. 12 e 13 atto di citazione), laddove i tecnici hanno dichiarato: “I danni hanno interessato:
(A) la linea d'acqua di approvvigionamento idrico dell'azienda Pt_1
localizzata in comune di Abriola, consistente in un canale naturale a cielo aperto a sezione variabile ….. i cinghiali in tale linea d'acqua trovano cibo
e acqua per abbeverarsi. Le sponde e il fondo della linea d'acqua sono in terra, ne consegue che il passaggio e la sosta dei cinghiali provoca la distruzione del fondo del canale e delle sponde stesse. In conseguenza di ciò sono evidenti i danni strutturali alla scolina, pertanto l'acqua non viene più contenuta nella stessa, fuoriesce e scende in modo incontrollato verso valle causando infiltrazioni e ruscellamenti che si sono evoluti, nella maggior parte dei punti interessati, in smottamenti e svuotamenti della pendice fino alla sottostante pista forestale attigua al fiume. Tale circostanza è ancor più peggiorata dal passaggio da monte verso valle di decine di cinghiali. Ciò è avvenuto in moltissimi punti della line d'acqua, parte di questi danni sono stati già georeferenziati in occasione del Verbale
(precedente punto 2) di Sopralluogo del 28 aprile 2015 effettuato in contraddittorio tra: - Controparte_3
(Dott. );
[...] Persona_1 [...]
CP_
(V. Controparte_9 Controparte_11
e Ass. ); (dott. . Per tale danno Persona_2 Pt_1 CP_4
risulta inequivocabilmente accertato e documentato anche dalla ampia documentazione fotografica che, la fauna (cinghiali) sosta e proviene da bosco sovrastante la linea d'acqua ove trova rifugio per poi abbeverarsi e nutrirsi nella scolina in questione. Su tali danni la ha provveduto Pt_1 ad effettuare riparazioni temporanee e d'urgenza al fine di non interrompere completamente il deflusso idrico all'interno della linea
d'acqua, tali interventi andranno sostituiti al più presto con quelli definitivi di consolidamento dei vari punti erosi e/o smottati fino alla sottostante pista forestale di servizio e con soluzioni definitive di irrigidimento del fondo e delle sponde della stessa linea d'acqua. (B) I settori denominati
13 Proc. n. 1542/2016 R.G.
dalla CODRA A,B,C,D,E,F e pieno campo (localizzati in Comune di
Pignola) del vivaio forestale specializzato con distruzione di piante in fitocella, seminella e vaso (materiale vegetale destinato alla vendita), qui per effetto della deambulazione di branchi di cinghiali si è determinato anche un danno diretto ed indiretto ascrivibile in modo predominante alle continue interruzioni di approvvigionamento idrico all'interno dell'area
Parco poiché sono state interessate le tubazioni in PVC, i fili e i sistemi elettrici (elettrovalvole, ecc.) degli impianti automatizzati di irrigazione, con conseguente ripetuto blocco dell'irrigazione delle piante e progressiva riduzione dell'acqua disponibile al materiale vegetale, fino al di sotto della capacità idrica minima (soglia superata la quale le piante appassiscono)….”.
Dunque, riscontrata in via documentale e testimoniale la sussistenza di danni imputabili al transito e alla sosta di cinghiali, l'elemento soggettivo della colpa è da ritenersi comprovato in ragione della circostanza – anch'essa emersa in sede testimoniale – che è stata omessa l'adozione, in concreto, di misure di vigilanza e controllo sulla popolazione dei cinghiali.
Del resto, è lo stesso che, nella propria comparsa di costituzione CP_3
e risposta, afferma che soltanto con delibera n. 32 del 21 settembre 2015
(ovvero otto anni dopo l'istituzione del ), è stato approvato il CP_3
“Programma per la gestione del cinghiale nel Parco dell'Appennino
Lucano Val D'Agri Lagonegrese”, con l'intento di realizzare interventi atti a limitare il danno e l'espansione numerica della popolazione del cinghiale, la previsione di erogazioni di contributi per le opere di prevenzione, nonché la formazione professionale del personale preposto alle attività indicate nel programma.
Orbene, la mancata attuazione di tale programma – non essendo stata fornita alcuna prova in tal senso – induce a ritenere sussistente il profilo della colpa in capo all'Ente, essendosi chiarito che il concreto comportamento colposo ascrivibile all'Ente tenuto al controllo della fauna
è da ritenersi provato allorché si dimostri che l'Ente suddetto non abbia
“adottato adeguate e sufficienti misure atte ad evitare che la fauna selvatica non provocasse danni alle persone e cose” (così, in motivazione,
Cass, Sez. 3, sent. 24 settembre 2002, n. 13907).
14 Proc. n. 1542/2016 R.G.
11. In ordine al quantum debeatur, il Tribunale ritiene di poter aderire alle risultanze cui è pervenuto il CTU, essendo la relativa consulenza scevra da vizi di tipo logico, metodologico o giuridico, e presentandosi le relative risultanze congruenti con la documentazione in atti.
11.1 In particolare il CTU, previa individuazione e ricognizione dei luoghi, ha riscontrato, linea di adduzione idrica nel comune di Abriola, l'assenza di danni in corso alla canaletta, individuando, invece, “interventi di ripristino effettuati in alcuni tratti con apposizione di fogli di bentonite e, in qualche tratto, di pali in legno orizzontali di sostegno” (pag. 4) e rappresentando la regolare defluizione dell'acqua.
Nel precisare che, all'esito del sopralluogo, non erano riscontrabili tracce riconducibili ad ungulati, il CTU ha descritto analiticamente gli interventi riparatori effettuati dalla ed ha predisposto un prospetto di Parte_1
interventi definitivi per il consolidamento del fondo e delle sponde della linea d'acqua, confrontandosi anche con la soluzione paventata dal CTP di parte attrice.
Il consulente ha, dipoi, chiarito l'impossibilità di riscontrare se vi sia stata una effettiva interruzione del rifornimento idrico alle piante del vivaio e la correlata impossibilità di quantificare i danni sopportati dall'azienda in relazione alla perdita delle coltivazioni, “atteso che non mi è possibile allo stato attuale conoscere la tipologia e la quantità delle coltivazioni in essere al momento dei fatti” (pag. 8 CTU).
11.2. Giungendo alla stima dei danni (con particolare riferimento con particolare riferimento: a) al costo: a1 ) degli interventi di riparazione posti in essere dalla stessa, valutandone altresì la congruità; a2) degli interventi necessari per consolidare e sistemare la linea di approvvigionamento idrico;
a3) degli interventi necessari per sistemare l'impianto di irrigazione;
b) al danno legato alla perdita delle piante del vivaio;
c) al costo degli interventi di ripulitura del vivaio e di smaltimento dei rifiuti vegetali;
d) al costo degli interventi necessari - previamente individuati (si veda sub. 8) - per porre in sicurezza l'azienda dall'invasione dei cinghiali), il consulente ha offerto le seguenti quantificazioni:
1- Interventi di urgenza (già eseguiti): euro 81.170,00
2- Consolidamento canaletta adduzione: euro 30.677,00
15 Proc. n. 1542/2016 R.G.
3- Ripristino impianto irrigazione: euro 4.412,64
4- pulizia settori: euro 76.950,00
5- recinzione meccanico-elettrica: euro 29.719,59.
Dalle voci riconosciute sono state escluse quelle relative ai danni alle piante dei settori del vivaio (nell'impossibilità di “conoscere la tipologia e la quantità delle coltivazioni in essere al momento dei fatti”) e quelle concernenti l'impossibilità di far fronte agli ordini, progetti e impegni contrattuali e il danno all'immagine aziendale, nella mancanza di bilanci aziendali da cui desumere il volume di affari dell'azienda.
11.3. Ebbene, nel ribadire la condivisibilità delle risultanze peritali – sul rilievo per cui il CTU ha offerto una puntuale replica, nella consulenza integrativa, alle deduzioni difensive mosse ex latere actoris, contrariamente alle cui osservazioni risulta che il consulente ha tenuto in debito conto tutta la documentazione regolarmente depositata agli atti – non ci si può esimere dal rilevare come, secondo il consulente, la somma di euro
81.170,00 (quantificata dal CTP con riferimento ai lavori di riparazione d'urgenza della canaletta eseguiti dalla società nell'immediatezza dei danni) è insuscettibile di essere verificata, quanto alla sua congruenza, mancando la documentazione contabile concernente tali lavori.
In forza di tale considerazione [mancando, in effetti, negli atti di causa documentazione contabile che dia conto degli importi spesi per l'esecuzione di tali lavori, considerato che la mera CTP non può assurgere, in mancanza di ulteriori elementi, a valida prova dei danni (v. Cass. Sez. 2
- , Sentenza n. 1614 del 19/01/2022)] deve ritenersi non liquidabile l'anzidetta somma, mancando la prova del relativo esborso.
11.4. Non essendo stata offerto alcun riscontro documentale all'impossibilità di far fronte agli ordini, progetti e impegni contrattuali pregressi e futuri, non è liquidabile alcuna somma a tale titolo;
così come nulla può riconoscersi a titolo di danno da lesione all'immagine aziendale, non essendo stato dimostrato (né, prima ancora, allegato) alcun pregiudizio in tal senso, adempimento necessario in relazione alla natura di danno evento di tale pregiudizio, come tale non configurabile in re ipsa (v. Cass.
Sez. 3 , Ordinanza n. 19551 del 10/07/2023, secondo la cui massima “In tema di risarcimento del danno non patrimoniale subìto dalle persone
16 Proc. n. 1542/2016 R.G.
giuridiche, il pregiudizio arrecato ai diritti immateriali della personalità costituzionalmente protetti, ivi compreso quello all'immagine e alla reputazione commerciale, non costituendo un mero danno-evento, e cioè
"in re ipsa", deve essere oggetto di allegazione e di prova, anche tramite presunzioni semplici.”).
12. In definitiva, in accoglimento soltanto parziale della domanda attorea, il convenuto Controparte_3
va condannato al pagamento, in favore della Curatela,
[...] dell'importo complessivo di € 141.759,23.
Quanto al danno per ritardato pagamento, trattandosi di debito di valore ed essendo stata effettuata la liquidazione di cui sopra all'attualità, sulla somma anzidetta (€ 141.759,23), devalutata alla data del 01/11/2015
(essendo stato dedotto, in citazione – v. pag. 5 – che tra marzo e novembre
2015 si sono esteriorizzati in tutta la loro potenzialità lesiva i danni cagionati dai cinghiali, e pertanto al mese di novembre deve ancorarsi il pieno compimento del fatto illecito) e rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai, sono dovuti, in adesione all'orientamento della S.C. (S.U. n. 1712/1995), gli interessi legali al tasso p.t. vigente, a partire dal 01/11/2015 fino alla pubblicazione della presente sentenza;
da tale ultima data sono dovuti i soli interessi legali sulle somme complessivamente liquidate all'attualità fino al soddisfo.
13. Quanto alle spese di lite (comprese le spettanze del CTU, come liquidate con separato decreto) si ritiene di poterne disporre l'integrale compensazione tra tutte le parti, in quanto: a) per ciò che concerne la domanda intentata nei confronti della e della Provincia Controparte_1
di Potenza, nel corso del giudizio è intervenuto il mutamento degli orientamenti giurisprudenziali in ordine ad un profilo decisivo per la controversia (ossia quello relativo all'individuazione dell'Ente munito di legittimazione passiva in ordine alle richieste di risarcimento dei danni cagionati dalla fauna selvatica); b) quanto alla domanda proposta nei confronti dell' , il relativo accoglimento in misura sensibilmente CP_3
ridotta, pur non concretizzando una soccombenza in senso tecnico, può
17 Proc. n. 1542/2016 R.G.
nondimeno legittimare la compensazione (v. Cassazione SS.UU. Civili,
Sentenza n. 32061/2022).
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, Sezione Civile, in persona del Giudice dott.
Generoso Valitutti, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nell'ambito del giudizio n. 1542/2016 R.G., ogni contraria istanza ed eccezione rigettata e/o disattesa, così provvede:
1. Rigetta le domande proposte nei confronti della e Controparte_1
della Provincia di Potenza;
2. Accoglie per quanto di ragione la domanda proposta nei confronti del convenuto Controparte_3
e per l'effetto condanna quest'ultimo al pagamento, in
[...] favore della Curatela, dell'importo di € 141.759,23, oltre rivalutazione e interessi come indicato in motivazione;
3. Compensa le spese di lite (comprese le spettanze del CTU, come liquidate con separato decreto) tra tutte le parti.
Potenza, lì 07/04/2025
Il Giudice
Dott. Generoso Valitutti
18
TRIBUNALE DI ZA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza, Sezione Civile, in persona del Giudice dott.
Generoso Valitutti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile ordinaria iscritta al n. 1542/2016 R.G. affari contenziosi civili in data 28/04/2016, avente ad oggetto: risarcimento danni cagionati da animali
TRA
Parte_1
, in persona del Curatore, autorizzata alla riassunzione del
[...]
giudizio in data 16/11/2023, con provvedimento del Giudice Delegato, rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'Avv. Angela Pomarico ed elettivamente domiciliata in Potenza, presso il suo studio alla via Parigi
n. 118;
ATTRICE
E
(C.F. ), in persona del Presidente Controparte_1 P.IVA_1
p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Faustina
Demuro, insieme con la quale elettivamente domicilia presso la sede dell'Ufficio legale dell'Ente in Potenza alla via Vincenzo Verrastro n. 4:
CONVENUTA
NONCHÉ
RO DI ZA (CF ), in persona del P.IVA_2
Presidente p.t. rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'Avv.
Emanuela Luglio, con domicilio eletto presso l'Avvocatura della Provincia di Potenza, piazza M. Pagano;
CONVENUTA
E
1 Proc. n. 1542/2016 R.G.
Controparte_2
(C.F. ), in persona del
[...] P.IVA_3
Ministro p.t., ed Controparte_3
(C.F. ), in
[...] P.IVA_4
persona del legale rappresentante p.t., entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Potenza, presso i cui uffici in
Potenza al Corso XVIII Agosto n. 46 ope legis domiciliano;
CONVENUTI
NONCHÉ
(C.F. , Controparte_4 C.F._1
rappresentato e difeso, come da procura in atti, dall'Avv. Maria Grazia
Oliviero, presso il cui studio elettivamente domicilia in Potenza alla Via
Vespucci n. 24;
INTERVENTORE VOLONTARIO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 18/12/2024, sostituita con note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti costituite concludevano come da rispettivi scritti difensivi, qui da intendersi integralmente richiamati.
MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione, ritualmente notificato, la società Parte_1
(all'epoca in bonis) conveniva in giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale,
l' il Controparte_5 [...]
, la e la Provincia Controparte_2 Controparte_1 di Potenza al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'On.
Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, così provvedere: - In via principale, riconoscere la responsabilità solidale delle parti convenute nella causazione dei danni patiti dall'attore per il grupolamento dei cinghiali, così come ampiamente descritto in narrativa e per l'effetto condannarli in solido tra loro, ex art. 2051 c.c. per omessa vigilanza al risarcimento dei danni patiti dalla e quantificati Parte_1 in €. 4.386.827,05 a cui aggiungere una somma, da liquidarsi in via equitativa e nei limiti di competenza, per i danni subendi che la mancata attivazione di misure restrittive ed inibitoria per i cinghiali, stanno
2 Proc. n. 1542/2016 R.G.
ulteriormente determinando a carico di parte attrice;
- In via subordinata, riconoscere la piena responsabilità solidale delle parti convenute ex art
2043 e.e. per i danni subiti dalla per le causali di Parte_1 cui in premessa, quantificaci in €. 4.386.827,05 a cui aggiungere una somma, da liquidarsi in via equitativa e nei limiti di competenza, per i futuri danni subendi, che si stanno già determinando e che cesseranno/ ridurranno solo con l'attivazione di misure restrittive ed inibitorie per i cinghiali. Con condanna alle spese e competenze del presente giudizio da distrarsi al sottoscritto avvocato ancicipatario e distrattario. Chiede ammettersi CTU per la verifica dello stato dei luoghi e per l'accertamento
e quantificazione dei danni subiti dalla a causa Parte_1 delle scorrerie dei branchi di cinghiali.”
1.1. L'attrice, in particolare, esponeva: a) di essere proprietaria di terreni agrari riportati nel Catasto dei Comuni di Abriola e Pignola, costituenti un unico corpo fondiario per la maggior parte boscato e ricadente in area Parco
NA dell'Appennino Lucano Val d'Agri Lagonegrese, in cui venivano sviluppate attività agricole aziendali e in particolare di produzione vivaistica (descritte in Perizia di parte) per le quali la società aveva chiesto e ottenuto il riconoscimento di “ Centro NA per lo
Studio e la conservazione della Biodiversità forestale” ai sensi dell'art. 10
D. lgs 227/2001; b) che per lo svolgimento di tutte le attività aziendali l'azienda era dotata di un naturale sistema di approvvigionamento idrico con una scolina (id est linea d'acqua), ovverosia un canale naturale in terra a cielo aperto a sezione variabile che attraversava la particella 34 del Foglio
1 del Comune di Abriola nell'area Cerrogamone e, seguendo le curve di livello, correva dal punto di presa alle vasche di accumulo e derivazione, le quali, essendo alimentate in modo continuo, consentivano di attuare l'irrigazione; c) di aver subito, a partire dall'anno 2015, ripetute invasioni e scorribande di gruppi incontrollati di cinghiali, che avrebbero danneggiato il fondo e le sponde del canale mandando in crisi la linea di approvvigionamento idrico dell'intera azienda;
d) di aver rappresentato all'Ente Parco, nell'aprile 2015, l'indifferibile necessità di un sopralluogo sui propri terreni per la verifica e la quantificazione dei danni;
e) che, nel corso del sopralluogo del 28/04/2015, alla presenza di un tecnico dell'Ente
3 Proc. n. 1542/2016 R.G.
Parco NA dell'Appennino Lucano Val d'Agri Lagonegrese e del
Corpo Forestale, venivano riscontrati numerosi passaggi di fauna selvatica lungo il percorso della condotta idrica aziendale, riscontrando danni alle sponde e al fondo della linea d'acqua; f) di aver provveduto ad interventi provvisori e urgenti per contenere i danni, necessariamente da consolidarsi con interventi nei punti erosi;
g) che i danni venivano riscontrati anche dall' interessato dalla Provincia di Controparte_6
Potenza; h) che i danni patiti riguardavano le infrastrutture vivaistiche e la relativa produzione agricola, nonché l'immagine commerciale della società, determinato dall'impossibilità di rispettare gli impegni contrattuali.
2. Instaurato il contraddittorio, si costituivano tutti gli Enti convenuti, contestando a vario titolo la domanda attorea, di cui chiedevano il rigetto.
2.1. Il e l' Controparte_2 Controparte_7
(sin d'ora soltanto ), in
[...] CP_3 particolare, eccepivano l'inapplicabilità della disciplina di cui all'art. 2051
c.c. (per non essere la fauna selvatica una “cosa in custodia”) e, comunque,
l'infondatezza della pretesa ex art. 2043 c.c., difettando l' di CP_3
legittimazione passiva (da addossarsi, piuttosto, alla ai sensi CP_1 dell'art. 26 della Legge n. 157/1992) e spettando, in favore del danneggiato, soltanto la tutela indennitaria di cui all'art. 5 del Regolamento “Procedure provvisorie per indennizzo dei danni da fauna selvatica alle colture agro- forestali ed al patrimonio zootecnico”.
2.2. La eccepiva il difetto assoluto di giurisdizione (per Controparte_1
non essere il gupolamento dei cinghiali riconducibile al paradigma della responsabilità ex art. 2051 c.c. e/o ex art. 2043 c.c.), il proprio difetto di legittimazione passiva (posto che nel caso concreto l'azienda sarebbe ubicata all'interno della area del Parco NA, e che pertanto quest'ultimo sarebbe chiamato a indennizzare i danni provocati dalla fauna selvatica ai sensi dell'art 15 co.3 L. 394/1991), la carenza di giurisdizione in capo al G.O. [atteso che la Legge 157/1992 (art. 14 e 26) nonché la L.R.
2/1995 (art. 23 e 34), nel disciplinare la prevenzione e l'indennizzo dei danni arrecati dalla fauna selvatica alle opere ed alle colture agricole e forestali presenti nel territorio della Regione , avrebbero CP_1
codificato un vero e proprio potere discrezionale di verifica dei presupposti
4 Proc. n. 1542/2016 R.G.
per il riconoscimento di tale indennizzo nonché di quantificazione del suo ammontare, rispetto al quale le posizioni dei privati acquisterebbero la consistenza di interessi legittimi, con conseguente giurisdizione del g.a. sulle relative controversie] e, comunque, l'infondatezza nel merito delle domande attoree, non provate quanto al profilo soggettivo e a quello oggettivo del danno.
2.3. La Provincia di Potenza eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva (per essere priva di autonomia decisionale e di spesa, mancando, da parte della il trasferimento di fondi sufficienti e per non essere, CP_1
i danni, localizzati in alcuna delle aree in relazione alle quali l'art. 34 della
Legge Regionale della n. 2/1995 pone a carico alle Province i CP_1 relativi obblighi risarcitori) e l'infondatezza nel merito delle domande attoree, evocando inoltre il disposto di cui all'art. 1227 c.c. per non avere la tempestivamente provveduto ad attivarsi per limitare i danni. Parte_1
3. Nel corso del giudizio interveniva, ai sensi dell'art. 105 c.p.c.,
[...]
in qualità di socio minoritario della società attrice, Controparte_4 aderendo alle conclusioni da quest'ultima dispiegate.
4. La causa veniva istruita attraverso le prove testimoniali richieste dall'attrice e una consulenza tecnica d'ufficio, all'esito della quale – non accolta dalle parti la proposta conciliativa formulata ex art. 185 bis c.p.c. dal Tribunale – veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni;
nelle more, interveniva il fallimento della società attrice, alla quale succedeva, nella riassunzione della domanda, la relativa curatela.
Infine, all'udienza del 18/12/2024, il procedimento veniva rimesso in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. nella formulazione vigente ratione temporis.
5. Ciò premesso, è necessario un preliminare inquadramento della domanda attorea, al fine di fornirne un'adeguata qualificazione
[rammentandosi, al riguardo, che «il giudice di merito ha il potere-dovere di accertare e valutare il contenuto sostanziale della pretesa attorea, senza che, in tale attività interpretativa, rilevino le espressioni utilizzate dalle parti, dovendo per converso prendere in esame il tenore letterale degli atti
e la natura delle vicende di fatto rappresentate dalla parte, le precisazioni offerte nel corso del giudizio, il tipo di provvedimento concretamente
5 Proc. n. 1542/2016 R.G.
richiesto» (v. Cass., 21 maggio 2019 n. 13602; Cass., 13 dicembre 2013 n.
27940; Cass., 28 agosto 2009 n. 18783; Cass., 17 settembre 2007 n.
19331)].
5.1. Orbene, nel caso di specie la società attrice (e per essa la Curatela) si duole dei plurimi danni asseritamente cagionati al proprio sistema di irrigazione dalla popolazione di cinghiali presente sul territorio, addossando agli Enti convenuti (nelle rispettive qualità di proprietari/custodi della fauna selvatica) la responsabilità per l'omessa adozione delle misure necessarie a prevenire i danni, quali, a titolo esemplificativo, l'apposizione di adeguata segnaletica, il foraggiamento in bosco e colture a perdere, la cattura in chiusini degli animali in esubero.
Tanto impone di confrontarsi con la norma di cui all'art. 2052 c.c., il quale dispone che “Il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall'animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito”.
5.2. Tale norma, infatti, deve dirsi applicabile, in linea di principio, ogniqualvolta occorra un danno cagionato da uno (o più) animali: ciò in quanto non può più condividersi il previgente orientamento giurisprudenziale, che riteneva la disposizione in commento inapplicabile alla fauna selvatica a causa dello stato di libertà in cui quest'ultima si trova, tale da rendere impossibile l'espletamento della relativa custodia (v., per tutte, Cass. n. 9276/2014); sul punto, invero, si è condivisibilmente osservato come, da un lato, il criterio di imputazione della responsabilità previsto dall'art. 2052 c.c. non si fonda sul dovere di custodia, bensì sulla proprietà dell'animale [o, comunque, sulla sua utilizzazione, quando funzionale a soddisfare un interesse autonomo, anche non coincidente con quello del proprietario (v. Cass. n. 16023/2010)], e dall'altro le specie selvatiche protette ai sensi della legge n. 157/1992 rientrano nel patrimonio indisponibile dello Stato e sono, pertanto, affidate alla cura e alla gestione di soggetti pubblici, in funzione della tutela generale dell'ambiente e dell'ecosistema (v. Cass. n. 7969/2020; Cass. n. 13848/2020; si veda anche la recentissima Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 21/03/2025, n. 7580, la quale ha ribadito come, in caso di risarcimento dei danni causati dalla fauna
6 Proc. n. 1542/2016 R.G.
selvatica, la responsabilità si inquadra nell'art. 2052 c.c. e non nell'art. 2043
c.c.).
6. Ebbene, venendo in rilievo un fatto astrattamente sussumibile nell'art. 2052 c.c. e, in subordine, nell'art. 2043 c.c., occorre evidenziare, in via pregiudiziale, come risultino del tutto infondate le eccezioni con cui la ha, in primis, contestato il difetto assoluto di giurisdizione e, in CP_1
via subordinata, il difetto di giurisdizione del G.O.
6.1. Quanto al difetto assoluto di giurisdizione, tale concetto è evocato, nella presente sede, in via del tutto impropria, posto che esso si configura soltanto nei limitati casi in cui “manca nell'ordinamento una norma di diritto astrattamente idonea a tutelare l'interesse dedotto in giudizio e se la domanda non risulta conoscibile, né in astratto, né in concreto, da alcun giudice” (Cass. Sez. U., Ordinanza n. 15601 del 01/06/2023; Cass., Sez.
Un., 16 marzo 2022, n. 8600); attiene, per contro, al merito della controversia ogni questione concernente l'idoneità di norme di diritto a tutelare il concreto interesse affermato dalla parte in giudizio (Cass., Sez.
Un., 30 marzo 2005, n. 6635; Cass., Sez. Un., 31 marzo 2006, n. 7577;
Cass., Sez. Un., 8 maggio 2007, n. 10375).
All'evidenza, tale fattispecie non ricorre nel caso odierno, posto che il sistema riconosce e tutela l'interesse a non vedersi leso da illeciti altrui
(neminem laedere, ex art. 2043 c.c.), quand'anche cagionati da animali
(2052 c.c., espressivo del principio ubi commoda ibi et incommoda, cfr.
Cass. n. 5226/1977, n. 12307/1998 e n. 14747/2002).ì, sicché la relativa eccezione è del tutto infondata.
6.2. Parimenti infondata è l'eccepita carenza di giurisdizione del giudice ordinario: a tal riguardo sufficit il richiamo alla consolidata giurisprudenza di legittimità, la quale a più riprese (e a Sezioni Unite) ha chiarito che “ … la domanda di condanna della Pubblica Amministrazione al risarcimento dei danni sofferti dal privato proprietario di colture danneggiate da animali selvatici la cui caccia sia preclusa, spetta alla giurisdizione del giudice ordinario senza che al riguardo assuma alcun rilievo la procedimentalizzazione dell'accertamento del fatto prevista dalla Legge
Regionale in quanto, non essendo in discussione il modo di esercizio di un potere pubblico, la posizione del richiedente non è inquadrabile nello
7 Proc. n. 1542/2016 R.G.
schema “norma – potere - effetto giuridico”, bensì in quello “norma – fatto
- effetto giuridico”, né la tutela della situazione giuridica del danneggiato può essere condizionata dalle limitazioni dei mezzi finanziari dell'ente territoriale, costituendo siffatte limitazioni degli elementi estranei che si risolvono in una condizione di privilegio meramente soggettiva” (Cass.
S.U. n.10366/2009; in senso analogo anche le precedenti Cass. Sez. U,
Sentenza n. 8430 del 04/05/2004, Cass. Sez. U, Sentenza n. 9159 del
20/04/2006, Cass. Sez. U, Ordinanza n. 9163 del 20/04/2006).
7. Statuita l'assenza di profili pregiudiziali ostativi all'esame nel merito della domanda attorea, è d'uopo sciogliere il nodo interpretativo concernente l'individuazione del soggetto (o dei soggetti) titolare del lato passivo del rapporto controverso, ossia dotato di legittimazione passiva sostanziale.
7.1. A tal riguardo, mette conto rilevare come, in un primo momento, era comune convinzione, tra gli interpreti, quella per cui “La responsabilità extracontrattuale per i danni provocati da animali selvatici alla circolazione dei veicoli deve essere imputata all'ente, sia esso CP_1
Provincia, , Federazione o Associazione, ecc., a cui siano stati CP_3
concretamente affidati, nel singolo caso, anche in attuazione della legge n.
157 del 1992, i poteri di amministrazione del territorio e di gestione della fauna ivi insediata, sia che i poteri di gestione derivino dalla legge, sia che trovino la fonte in una delega o concessione di altro ente (…) In quest'ultimo caso, l'ente delegato o concessionario potrà considerarsi responsabile, ai sensi dell'art. 2043 cod. civ. [all'epoca, come anticipato,
l'art. 2052 c.c. non si riteneva applicabile in caso di animali selvatici,
n.d.r.], per i suddetti danni a condizione che gli sia stata conferita, in quanto gestore, autonomia decisionale e operativa sufficiente a consentirgli di svolgere l'attività in modo da poter efficientemente amministrare i rischi di danni a terzi, inerenti all'esercizio dell'attività stessa, e da poter adottare le misure normalmente idonee a prevenire, evitare o limitare tali danni” (così, per tutte, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 80 del 08/01/2010).
Successivamente, mutata la giurisprudenza nel senso di riconoscere l'estensione dell'art. 2052 c.c. alle fattispecie di danni cagionati da animali
8 Proc. n. 1542/2016 R.G.
selvatici, sulla scorta del medesimo percorso logico si è pervenuti a individuare la quale unico Ente passivamente legittimato alle CP_1
richieste risarcitorie.
Con tale indirizzo, ampiamente condivisibile e oramai consolidato (cfr., a partire da Cass. Sez. 3, sent. 20 aprile 2020, n. 7969, tra le altre: Cass. Sez.
3, sent. 22 giugno 2020, n. 12113; Cass. Sez. 3, ord. 6 luglio 2020, n. 13848;
Cass. Sez. 6-3, ord. 2 ottobre 2020, n. 20997; Cass. Sez. 6-3, ord. 23 maggio
2022, n. 16550; si vedano anche, tra le non massimate, Cass. Sez. 3, sent.
29 aprile 2020, n. 8384; Cass. Sez. 3, sent. 29 aprile 2020, n. 8385; Cass.
Sez. 6-3, ord. 31 agosto 2020, n. 18085; Cass. Sez. 6-3, ord. 31 agosto 2020,
n. 18087; Cass. Sez. 6-3, ord. 15 settembre 2020, n. 19101; Cass. Sez. 6-3, ord. 12 novembre 2020, n. 25466; Cass. Sez. 6-3, ord. 9 febbraio 2021, n.
3023) si è statuito che “la legittimazione passiva spetta in via esclusiva alla
in quanto titolare della competenza normativa in materia di CP_1
patrimonio faunistico, nonché delle funzioni amministrative di programmazione, di coordinamento e di controllo delle attività di tutela e gestione della fauna selvatica, anche se eventualmente svolte – per delega
o in base a poteri di cui sono direttamente titolari – da altri enti”, prescindendosi, ai sensi dell'art. 2052 cod. civ., da ogni indagine sulla colpa, giacché il criterio di imputazione della responsabilità previsto da tale disposizione si fonda “sulla proprietà o, comunque, sull'utilizzazione dell'animale e, dall'altro, le specie selvatiche protette ai sensi della l. n.
157 del 1992 rientrano nel patrimonio indisponibile dello Stato e sono affidate alla cura e alla gestione di soggetti pubblici in funzione della tutela generale dell'ambiente e dell'ecosistema” (così, per tutte, la pronuncia capofila di tale indirizzo, Cass. Sez. 3, sent. 7969 del 2020 cit.).
7.2. Se, dunque, si è giunti ad individuare la in linea di principio, CP_1
quale Ente responsabile dei danni cagionati dagli animali selvatici, ad una conclusione diversa si è pervenuti nelle ipotesi in cui il fatto dannoso si è esplicitato nel perimetro di un Parco nazionale: in tal caso, infatti, si è affermato che la legittimazione passiva, rispetto all'azione del danneggiato, compete non già alla ma all' , al quale è riservata la CP_1 CP_3
funzione di controllo sulla fauna selvatica dalla L. n. 394 del 1991, costituente "lex specialis" rispetto alla L. n. 157 del 1992, artt. 1,9 e 19 che
9 Proc. n. 1542/2016 R.G.
fissano le competenze generali della nella suddetta materia CP_1
(Cassazione civile sez. VI, 03/02/2023 n.3315).
7.2.1. Con la precisazione che, secondo tale indirizzo interpretativo, il titolo della responsabilità attribuibile all' ricade nell'ambito dell'art. CP_3
2043 c.c.
Al riguardo, è utile riportare il percorso motivazionale seguito dai giudici della nomofilachia: “In tema di danni cagionati dalla fauna selvatica, il titolo di responsabilità fondato sull'art. 2052 c.c., rispetto al quale la legittimazione passiva spetta in via esclusiva alla quale ente CP_1
titolare della competenza normativa in materia di patrimonio faunistico, nonché delle funzioni amministrative concernenti l'attività di tutela e gestione della fauna selvatica, ancorché eventualmente svolte, per delega
o in base a poteri propri, da altri enti, può concorrere con quello di cui all'art. 2043 c.c., che, oltre a costituire il fondamento dell'azione di rivalsa della nei confronti degli enti a cui sarebbe in concreto spettata, CP_1
nell'esercizio delle funzioni proprie o delegate, l'adozione delle misure che avrebbero dovuto impedire il danno, consente il diretto esercizio dell'azione risarcitoria anche nei loro confronti da parte del danneggiato, sul quale, peraltro, grava l'onere di provare la condotta colposa causalmente efficiente dell'ente pubblico …”; “Tuttavia, come bene argomentato dal giudice dell'appello, nel caso specifico in cui l'animale produca danni a terzi all'interno del parco nazionale della Majella sussiste la competenza specifica dell'ente Parco sulla fauna selvatica del parco, istituito dall'art art. 34 l.n.394/1991 …” (…) “I Parchi Nazionali sono enti di diritto pubblico, sottratti al controllo delle Regioni e sottoposti al controllo del (art. 8, comma 1, l.
6.12.1991 n. Controparte_2
394). La legge, pertanto, riserva all'ente parco qualsiasi decisione ed iniziativa in tema di controllo della fauna selvatica e prevenzione della sua proliferazione (art. 11, comma 4, l. 394/91, il quale recita: “prelievi e abbattimenti [della fauna selvatica] devono avvenire per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'Ente parco ed essere attuati dal personale dell'Ente parco o da persone all'uopo espressamente autorizzate dall'Ente parco stesso”)” (…) “Né rilevano in senso contrario le previsioni dell'art. 19 l. 157/92. La l. 157/92 disciplina infatti le
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competenze generali delle Regioni in materia di fauna selvatica, mentre la
l. 394/91 disciplina i poteri degli Enti Parco: la seconda norma quindi è in rapporto di specialità rispetto alla prima, e deroga ad essa” (in tali testuali termini Cass., 27/01/2022, n. 2502, sottolineatura aggiunta).
7.2.2. Sicché non è revocabile in dubbio, nel caso di specie, la sussistenza di una legittimazione di tale Ente, posto che i lamentati danni hanno coinvolto terreni attorei rientranti nel contesto territoriale del Parco
NA.
7.3. In definitiva, portando a compendio le considerazioni sin qui spese, e considerato che dalla prospettazione attorea si ricava come i beni danneggiati ricadano, sostanzialmente in via integrale, nel territorio del
Parco NA [nell'atto di citazione l'attore ha dedotto (v. pag. 4) che l'istituzione del regime di Parco NA , avvenuta con Decreto del
08.12.2007, ha di fatto interessato tutta l'azienda , posto che la Pt_1
struttura operativa della società è ubicata per la maggiore estensione del suo territorio nel Comune di Abriola all'interno dell'
[...]
con il solo centro direzionale Controparte_3
in contrada Sciffra del Comune di Pignola in provincia di Potenza;
conferma di ciò si ricava anche dalla lettura della perizia tecnica estimativa dei danni allegata dall'attrice, dove si legge che l'azienda è “praticamente tutta localizzata in area del Parco NA della Val D'agri
Lagonegrese”], deve concludersi nel senso del riconoscimento. della legittimazione passiva sostanziale soltanto in capo all' , CP_3
dovendosi, di converso, escludere tale legittimazione in capo agli altri Enti convenuti.
Non può che conseguirne il rigetto della domanda proposta nei confronti della e della Provincia di Potenza. Controparte_1
8. Perimetrato l'ambito soggettivo del rapporto sostanziale dedotto in causa, occorre qualificare la domanda, in adesione all'orientamento riportato al punto 7.2.1. della motivazione, in termini di richiesta di risarcimento per illecito extracontrattuale, come da art. 2043 c.c., poiché, se è vero che l'art. 2052 c.c. àncora la responsabilità alla proprietà od alla utilizzazione dell'animale che ha cagionato il danno, in capo all' CP_3 non è ravvisabile alcuna di tali situazioni: la “proprietà” delle specie
11 Proc. n. 1542/2016 R.G.
faunistiche protette, infatti, ricade nel patrimonio indisponibile dello Stato
– il quale, come ampiamente ricordato, attraverso la legge n. 157 del 1992 ha attribuito alle Regioni specifiche competenze normative e amministrative, nonché di indirizzo, coordinamento e controllo (non escluso il potere sostitutivo) sugli altri enti, titolari di più circoscritte funzioni amministrative nello stesso ambito, in tal modo rendendo applicabile l'art. 2052 c.c. all' – e nemmeno può CP_8 configurarsi, in capo all' , una utilizzazione degli animali idonea CP_3
a fondare la responsabilità oggettiva di cui all'art. 2052 cit. A tale Ente, infatti, la legge (art. 11, comma 4, l. 394/91) delega decisione e iniziativa in tema di controllo della fauna selvatica e prevenzione della sua proliferazione, attribuendo pertanto funzioni di custodia, cura, governo o mantenimento che, non valendo a trasferire il diritto di usare l'animale per trarne vantaggi, non vale a fondare la responsabilità in commento (Cass.
Sez. 3, Sentenza n. 14743 del 17/10/2002).
Ne consegue che la domanda rivolta nei confronti dell' , CP_3 riconducibile all'alveo applicativo dell'art. 2043 c.c., presuppone la prova, da parte dell'attore, degli elementi costitutivi dell'illecito, tra cui la colpa dell'Ente: la responsabilità di un Ente pubblico, per danni cagionati da fauna selvatica, allorché venga vagliata “alla stregua dei principi generali sanciti dall'articolo 2043 cod. civ.”, comporta che il danneggiato risulti gravato “dall'onere di provare non solo il danno ma anche il concreto comportamento colposo ascrivibile all'ente tenuto al controllo della fauna” (Cass. Sez. 3, ord. 19 luglio 2017, n. 27543).
9. Tanto chiarito, si ritiene che le risultanze dell'istruttoria espletata sorreggano una fondatezza soltanto parziale delle domande attoree.
10. Quanto all'an debeatur, si rileva che le dichiarazioni testimoniali
(testi e escussi all'udienza del Testimone_1 Testimone_2
30/06/2017, proprietari di terreni contigui a quelli attorei) sono state convergenti nel riscontrare il notevole incremento della popolazione di cinghiali nel corso dell'anno 2015 e il transito di tali cinghiali sui terreni attorei, confermando l'assenza di segnaletica riguardante la presenza di animali selvatici e la sostanziale assenza di attività di controllo in tal senso.
12 Proc. n. 1542/2016 R.G.
Inoltre, i testi indicati dalla Provincia, e , Testimone_3 Testimone_4 escussi all'udienza del 31/01/2018, hanno confermato quanto dagli stessi accertato e riportato nei verbali di sopralluogo, versati in atti da parte attrice, ed in particolare nel verbale del 30/09/2015 (all. 12 e 13 atto di citazione), laddove i tecnici hanno dichiarato: “I danni hanno interessato:
(A) la linea d'acqua di approvvigionamento idrico dell'azienda Pt_1
localizzata in comune di Abriola, consistente in un canale naturale a cielo aperto a sezione variabile ….. i cinghiali in tale linea d'acqua trovano cibo
e acqua per abbeverarsi. Le sponde e il fondo della linea d'acqua sono in terra, ne consegue che il passaggio e la sosta dei cinghiali provoca la distruzione del fondo del canale e delle sponde stesse. In conseguenza di ciò sono evidenti i danni strutturali alla scolina, pertanto l'acqua non viene più contenuta nella stessa, fuoriesce e scende in modo incontrollato verso valle causando infiltrazioni e ruscellamenti che si sono evoluti, nella maggior parte dei punti interessati, in smottamenti e svuotamenti della pendice fino alla sottostante pista forestale attigua al fiume. Tale circostanza è ancor più peggiorata dal passaggio da monte verso valle di decine di cinghiali. Ciò è avvenuto in moltissimi punti della line d'acqua, parte di questi danni sono stati già georeferenziati in occasione del Verbale
(precedente punto 2) di Sopralluogo del 28 aprile 2015 effettuato in contraddittorio tra: - Controparte_3
(Dott. );
[...] Persona_1 [...]
CP_
(V. Controparte_9 Controparte_11
e Ass. ); (dott. . Per tale danno Persona_2 Pt_1 CP_4
risulta inequivocabilmente accertato e documentato anche dalla ampia documentazione fotografica che, la fauna (cinghiali) sosta e proviene da bosco sovrastante la linea d'acqua ove trova rifugio per poi abbeverarsi e nutrirsi nella scolina in questione. Su tali danni la ha provveduto Pt_1 ad effettuare riparazioni temporanee e d'urgenza al fine di non interrompere completamente il deflusso idrico all'interno della linea
d'acqua, tali interventi andranno sostituiti al più presto con quelli definitivi di consolidamento dei vari punti erosi e/o smottati fino alla sottostante pista forestale di servizio e con soluzioni definitive di irrigidimento del fondo e delle sponde della stessa linea d'acqua. (B) I settori denominati
13 Proc. n. 1542/2016 R.G.
dalla CODRA A,B,C,D,E,F e pieno campo (localizzati in Comune di
Pignola) del vivaio forestale specializzato con distruzione di piante in fitocella, seminella e vaso (materiale vegetale destinato alla vendita), qui per effetto della deambulazione di branchi di cinghiali si è determinato anche un danno diretto ed indiretto ascrivibile in modo predominante alle continue interruzioni di approvvigionamento idrico all'interno dell'area
Parco poiché sono state interessate le tubazioni in PVC, i fili e i sistemi elettrici (elettrovalvole, ecc.) degli impianti automatizzati di irrigazione, con conseguente ripetuto blocco dell'irrigazione delle piante e progressiva riduzione dell'acqua disponibile al materiale vegetale, fino al di sotto della capacità idrica minima (soglia superata la quale le piante appassiscono)….”.
Dunque, riscontrata in via documentale e testimoniale la sussistenza di danni imputabili al transito e alla sosta di cinghiali, l'elemento soggettivo della colpa è da ritenersi comprovato in ragione della circostanza – anch'essa emersa in sede testimoniale – che è stata omessa l'adozione, in concreto, di misure di vigilanza e controllo sulla popolazione dei cinghiali.
Del resto, è lo stesso che, nella propria comparsa di costituzione CP_3
e risposta, afferma che soltanto con delibera n. 32 del 21 settembre 2015
(ovvero otto anni dopo l'istituzione del ), è stato approvato il CP_3
“Programma per la gestione del cinghiale nel Parco dell'Appennino
Lucano Val D'Agri Lagonegrese”, con l'intento di realizzare interventi atti a limitare il danno e l'espansione numerica della popolazione del cinghiale, la previsione di erogazioni di contributi per le opere di prevenzione, nonché la formazione professionale del personale preposto alle attività indicate nel programma.
Orbene, la mancata attuazione di tale programma – non essendo stata fornita alcuna prova in tal senso – induce a ritenere sussistente il profilo della colpa in capo all'Ente, essendosi chiarito che il concreto comportamento colposo ascrivibile all'Ente tenuto al controllo della fauna
è da ritenersi provato allorché si dimostri che l'Ente suddetto non abbia
“adottato adeguate e sufficienti misure atte ad evitare che la fauna selvatica non provocasse danni alle persone e cose” (così, in motivazione,
Cass, Sez. 3, sent. 24 settembre 2002, n. 13907).
14 Proc. n. 1542/2016 R.G.
11. In ordine al quantum debeatur, il Tribunale ritiene di poter aderire alle risultanze cui è pervenuto il CTU, essendo la relativa consulenza scevra da vizi di tipo logico, metodologico o giuridico, e presentandosi le relative risultanze congruenti con la documentazione in atti.
11.1 In particolare il CTU, previa individuazione e ricognizione dei luoghi, ha riscontrato, linea di adduzione idrica nel comune di Abriola, l'assenza di danni in corso alla canaletta, individuando, invece, “interventi di ripristino effettuati in alcuni tratti con apposizione di fogli di bentonite e, in qualche tratto, di pali in legno orizzontali di sostegno” (pag. 4) e rappresentando la regolare defluizione dell'acqua.
Nel precisare che, all'esito del sopralluogo, non erano riscontrabili tracce riconducibili ad ungulati, il CTU ha descritto analiticamente gli interventi riparatori effettuati dalla ed ha predisposto un prospetto di Parte_1
interventi definitivi per il consolidamento del fondo e delle sponde della linea d'acqua, confrontandosi anche con la soluzione paventata dal CTP di parte attrice.
Il consulente ha, dipoi, chiarito l'impossibilità di riscontrare se vi sia stata una effettiva interruzione del rifornimento idrico alle piante del vivaio e la correlata impossibilità di quantificare i danni sopportati dall'azienda in relazione alla perdita delle coltivazioni, “atteso che non mi è possibile allo stato attuale conoscere la tipologia e la quantità delle coltivazioni in essere al momento dei fatti” (pag. 8 CTU).
11.2. Giungendo alla stima dei danni (con particolare riferimento con particolare riferimento: a) al costo: a1 ) degli interventi di riparazione posti in essere dalla stessa, valutandone altresì la congruità; a2) degli interventi necessari per consolidare e sistemare la linea di approvvigionamento idrico;
a3) degli interventi necessari per sistemare l'impianto di irrigazione;
b) al danno legato alla perdita delle piante del vivaio;
c) al costo degli interventi di ripulitura del vivaio e di smaltimento dei rifiuti vegetali;
d) al costo degli interventi necessari - previamente individuati (si veda sub. 8) - per porre in sicurezza l'azienda dall'invasione dei cinghiali), il consulente ha offerto le seguenti quantificazioni:
1- Interventi di urgenza (già eseguiti): euro 81.170,00
2- Consolidamento canaletta adduzione: euro 30.677,00
15 Proc. n. 1542/2016 R.G.
3- Ripristino impianto irrigazione: euro 4.412,64
4- pulizia settori: euro 76.950,00
5- recinzione meccanico-elettrica: euro 29.719,59.
Dalle voci riconosciute sono state escluse quelle relative ai danni alle piante dei settori del vivaio (nell'impossibilità di “conoscere la tipologia e la quantità delle coltivazioni in essere al momento dei fatti”) e quelle concernenti l'impossibilità di far fronte agli ordini, progetti e impegni contrattuali e il danno all'immagine aziendale, nella mancanza di bilanci aziendali da cui desumere il volume di affari dell'azienda.
11.3. Ebbene, nel ribadire la condivisibilità delle risultanze peritali – sul rilievo per cui il CTU ha offerto una puntuale replica, nella consulenza integrativa, alle deduzioni difensive mosse ex latere actoris, contrariamente alle cui osservazioni risulta che il consulente ha tenuto in debito conto tutta la documentazione regolarmente depositata agli atti – non ci si può esimere dal rilevare come, secondo il consulente, la somma di euro
81.170,00 (quantificata dal CTP con riferimento ai lavori di riparazione d'urgenza della canaletta eseguiti dalla società nell'immediatezza dei danni) è insuscettibile di essere verificata, quanto alla sua congruenza, mancando la documentazione contabile concernente tali lavori.
In forza di tale considerazione [mancando, in effetti, negli atti di causa documentazione contabile che dia conto degli importi spesi per l'esecuzione di tali lavori, considerato che la mera CTP non può assurgere, in mancanza di ulteriori elementi, a valida prova dei danni (v. Cass. Sez. 2
- , Sentenza n. 1614 del 19/01/2022)] deve ritenersi non liquidabile l'anzidetta somma, mancando la prova del relativo esborso.
11.4. Non essendo stata offerto alcun riscontro documentale all'impossibilità di far fronte agli ordini, progetti e impegni contrattuali pregressi e futuri, non è liquidabile alcuna somma a tale titolo;
così come nulla può riconoscersi a titolo di danno da lesione all'immagine aziendale, non essendo stato dimostrato (né, prima ancora, allegato) alcun pregiudizio in tal senso, adempimento necessario in relazione alla natura di danno evento di tale pregiudizio, come tale non configurabile in re ipsa (v. Cass.
Sez. 3 , Ordinanza n. 19551 del 10/07/2023, secondo la cui massima “In tema di risarcimento del danno non patrimoniale subìto dalle persone
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giuridiche, il pregiudizio arrecato ai diritti immateriali della personalità costituzionalmente protetti, ivi compreso quello all'immagine e alla reputazione commerciale, non costituendo un mero danno-evento, e cioè
"in re ipsa", deve essere oggetto di allegazione e di prova, anche tramite presunzioni semplici.”).
12. In definitiva, in accoglimento soltanto parziale della domanda attorea, il convenuto Controparte_3
va condannato al pagamento, in favore della Curatela,
[...] dell'importo complessivo di € 141.759,23.
Quanto al danno per ritardato pagamento, trattandosi di debito di valore ed essendo stata effettuata la liquidazione di cui sopra all'attualità, sulla somma anzidetta (€ 141.759,23), devalutata alla data del 01/11/2015
(essendo stato dedotto, in citazione – v. pag. 5 – che tra marzo e novembre
2015 si sono esteriorizzati in tutta la loro potenzialità lesiva i danni cagionati dai cinghiali, e pertanto al mese di novembre deve ancorarsi il pieno compimento del fatto illecito) e rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai, sono dovuti, in adesione all'orientamento della S.C. (S.U. n. 1712/1995), gli interessi legali al tasso p.t. vigente, a partire dal 01/11/2015 fino alla pubblicazione della presente sentenza;
da tale ultima data sono dovuti i soli interessi legali sulle somme complessivamente liquidate all'attualità fino al soddisfo.
13. Quanto alle spese di lite (comprese le spettanze del CTU, come liquidate con separato decreto) si ritiene di poterne disporre l'integrale compensazione tra tutte le parti, in quanto: a) per ciò che concerne la domanda intentata nei confronti della e della Provincia Controparte_1
di Potenza, nel corso del giudizio è intervenuto il mutamento degli orientamenti giurisprudenziali in ordine ad un profilo decisivo per la controversia (ossia quello relativo all'individuazione dell'Ente munito di legittimazione passiva in ordine alle richieste di risarcimento dei danni cagionati dalla fauna selvatica); b) quanto alla domanda proposta nei confronti dell' , il relativo accoglimento in misura sensibilmente CP_3
ridotta, pur non concretizzando una soccombenza in senso tecnico, può
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nondimeno legittimare la compensazione (v. Cassazione SS.UU. Civili,
Sentenza n. 32061/2022).
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, Sezione Civile, in persona del Giudice dott.
Generoso Valitutti, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nell'ambito del giudizio n. 1542/2016 R.G., ogni contraria istanza ed eccezione rigettata e/o disattesa, così provvede:
1. Rigetta le domande proposte nei confronti della e Controparte_1
della Provincia di Potenza;
2. Accoglie per quanto di ragione la domanda proposta nei confronti del convenuto Controparte_3
e per l'effetto condanna quest'ultimo al pagamento, in
[...] favore della Curatela, dell'importo di € 141.759,23, oltre rivalutazione e interessi come indicato in motivazione;
3. Compensa le spese di lite (comprese le spettanze del CTU, come liquidate con separato decreto) tra tutte le parti.
Potenza, lì 07/04/2025
Il Giudice
Dott. Generoso Valitutti
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