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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 29/01/2025, n. 58 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 58 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati:
1) dott. Michele De Maria Presidente
2) dott. Caterina Greco Consigliere rel.
3) dott. Carmelo Ioppolo Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1099 R.G.A. 2022 , promossa in grado di appello D A
, rappresentata e difesa dagli Avvocati RUBINO Parte_1
GIROLAMO e CALOGERO U. MARINO
- Appellante - C O N T R O
Controparte_1 [...]
, Controparte_2 [...]
, rappresentati e difesi dall' Controparte_3
AVVOCATURA DISTRETTUALE dello STATO di PALERMO
- Appellati - E
Controparte_4
- Appellato contumace - All'udienza del 16/01/2025 i procuratori delle parti costituite concludevano come dai rispettivi atti difensivi. FATTO Con la sentenza n. 1878/2022 resa il 30.05.2022 il Tribunale di Palermo ha rigettato le domande proposte da con ricorso depositato il Parte_1
10.10.2019, dirette ad accertare il suo diritto all'attribuzione dell'incarico di Dirigente Generale del dell'Identità Parte_2
per la durata minima prevista dalla legge (due anni), ovvero, in ogni caso, a CP_1 riconoscere il diritto della stessa al legittimo svolgimento della procedura di affidamento dell'incarico, a suo dire illegittimamente sfociata nell'attribuzione dell'incarico ad un dirigente di terza fascia, il dott. , ed a Controparte_4
1 condannare, per l'effetto, le amministrazioni convenute a ripetere la procedura di affidamento del suddetto incarico ed a risarcirle il danno subito per la perdita di chance. Osservava il Tribunale che la ricorrente non aveva più alcun interesse alla reiterazione della procedura di affidamento dell'incarico, essendo stata, nelle more, posta in quiescenza;
quanto alla domanda risarcitoria, pur evidenziando l'illegittimità degli atti con cui il predetto incarico di direzione generale era stato conferito ad - in quanto privi di esaustiva motivazione che Controparte_4 consentisse di verificare il rispetto dei criteri di scelta indicati agli artt. 9 L. R. n. 10/2000 e 19 D. Lgs. n. 165/2001, nonché più in generale dei doveri di correttezza e buona fede -, rilevava che la ricorrente non aveva fornito alcuna prova che
“qualora la selezione fosse stata improntata ai principi di correttezza e buona fede sopra richiamati, avrebbe avuto una seria e apprezzabile possibilità di ottenere l'incarico di Dirigente generale, affidato al sig. ; riteneva, in particolare, insufficiente a tal fine CP_4
l'allegazione del suo curriculum vitae e della sua mera comparazione con quello del nuovo incaricato, evidenziando che tale comparazione avrebbe dovuto essere effettuata anche nei confronti di tutti gli altri soggetti che avrebbero potuto aspirare al medesimo incarico: anzitutto, degli altri dodici dirigenti di seconda fascia che, all'epoca dell'attribuzione dell'incarico de quo, erano presenti nel ruolo unico della dirigenza regionale (cfr. DDG 2682 del 26.4.2018), e dei cui curricula, competenze o requisiti professionali nulla era stato dedotto;
ma anche nei confronti dei numerosi dirigenti di terza fascia, ai quali pure, per ragioni di servizio, avrebbero potuto essere conferiti incarichi di direzione generale (ex art. 9, quinto comma, della L.R. n. 10/2000) e del cui bagaglio professionale nulla, parimenti, era stato dedotto. Avverso tale sentenza ha proposto appello con ricorso Parte_1 depositato il 19.10.2022, chiedendone la riforma. Ha resistito al gravame l'amministrazione regionale.
, pur ritualmente evocato in giudizio, non si è costituito. Controparte_4
All'udienza del 16/01/2025, sulle conclusioni delle parti di cui ai rispettivi atti difensivi, la causa è stata decisa come da dispositivo. MOTIVI Va preliminarmente dichiarata la contumacia di il quale, Controparte_4 pur ritualmente evocato in giudizio, non si è costituito. Con l'interposto gravame, l'appellante si duole che il Tribunale abbia travisato i fatti di causa, ritenendo erroneamente che, all'epoca dell'attribuzione dell'incarico oggetto del contendere, fossero presenti nel ruolo unico della dirigenza regionale dodici dirigenti di seconda fascia, presenti, invece, nel numero di otto,
2 come attestato dal DDG n. 1523 del 29.03.2019 (all. 9 della propria produzione), tra i quali la stessa appariva la più qualificata a ricoprire l'incarico de quo, in quanto
“dirigente archeologo con diversi anni di esperienza dirigenziale nel settore dei beni culturali”; soggiunge, con il secondo motivo, che il Tribunale aveva errato nell'affermare che l'incarico di direzione generale potesse essere affidato anche a dirigenti di terza fascia che, invece, vanno da essi esclusi alla stregua del combinato disposto degli artt. 11 L. R. n. 20/2003 e 9, comma 4 L. R. n. 10/2000. Il secondo motivo di appello - il cui esame appare pregiudiziale al fine di individuare la platea di soggetti tra i quali sarebbe potuta ricadere la scelta - è fondato. Su tale questione, relativa alla possibilità del conferimento di incarichi (apicali) di Direttore generale a dirigenti di terza fascia, questa Corte ha già espresso il proprio orientamento (v. sent. n. 1220/2018 pubbl. il 31/01/2019), al quale va data continuità, anche in considerazione dell'avallo ricevuto dalla Suprema Corte (v. Cass. n. 37431/2022). Va, in particolare, osservato che in base all'art. 9, comma 4, l.r. n. 10 del 2000 l'incarico di dirigente generale può essere conferito ai dirigenti di prima fascia o, nel limite di un terzo, ai dirigenti di seconda fascia o a soggetti non appartenenti ai ruoli dell'Amministrazione. L'art. 11 della l.r. n. 20/2003, aveva previsto, nella sua originaria stesura, che l'incarico di Dirigente Generale potesse essere conferito altresì ai dirigenti dell'amministrazione regionale, appartenenti alle altre due fasce, purchè in possesso di laurea o con anzianità nella qualifica di dirigente di almeno sette anni. La norma è stata impugnata dal Commissario dello Stato sul rilievo che, limitatamente all'inciso “appartenenti alle due fasce”, si porrebbe in contrasto con l'art. 97 Cost. in quanto consentirebbe il conferimento delle funzioni di dirigenza generale ai dirigenti della c.d. “terza fascia”, i quali, prima della entrata in vigore della l.r. n. 10 del 2000, svolgevano funzioni direttive e non dirigenziali, senza alcuna verifica delle loro capacità professionali ed attitudinali in relazione al nuovo incarico. Senonché, dopo la proposizione del ricorso, l'Assemblea Regionale Siciliana ha approvato il provvedimento privo dell'inciso denunciato, talché la Corte Costituzionale ha dichiarato cessata la materia del contendere con l'ordinanza n. 131 del 2004. Alla luce di tale excursus normativo, deve, pertanto ritenersi che l'art. 11, comma 5, l.r. n. 20 del 2003 così come promulgato e vigente, privo dell'inciso sopra
3 indicato, non consente più il conferimento dell'incarico di Direttore Generale al dirigente di terza fascia. Tale interpretazione è suffragata, oltre che dal testo normativo, dall'iter della relativa formazione e soprattutto dall'ordinanza della Corte Costituzionale sopra citata che, dichiarando la cessazione della materia del contendere, ha mostrato di ritenere che la modifica apportata dalla Assemblea Regionale avesse avuto portata normativa sostanziale nel senso denunciato dal Commissario dello Stato: ove così non fosse, infatti, la Consulta avrebbe dovuto valutare il merito della censura e pronunciarsi sulla stessa. Nell'interpretare la norma invocata dall'amministrazione appellante, la Suprema Corte (v. Cass. n. 37431/2022, cit.) ha puntualizzato come il raccordo tra il 4° ed il 5° comma dell'art. 11 dell l.r. n. 20/2003 non può che condurre
“all'interpretazione secondo cui la facoltà, di cui al comma 5, di nominare come dirigenti generali, oltre ai dirigenti di prima fascia ed ai soggetti esterni di cui al comma 8 dell'art. 9 della l. n. 10 del 2000 di cui al comma 4, i dirigenti dell'amministrazione regionale in possesso dei requisiti ivi specificati va comunque ristretta ai dirigenti di seconda fascia, altrimenti, non avrebbe alcun senso la disposizione di cui all'art. 9, comma 4, della l. n. 10 del 2000 ove dovesse intendersi la disciplina ed i limiti ivi previsti totalmente superati dal comma 5 dell'art. 11 in contestazione. Viceversa, per poter pervenire a tale risultato ermeneutico (siccome invocato dall'odierno ricorrente) era decisivo e determinante l'inciso che faceva riferimento agli “appartenenti alle altre due fasce” (che doveva leggersi in riferimento alla prima fascia, indicata nel precedente comma 4), in quanto solo tale inciso avrebbe espressamente consentito all'amministrazione la nomina anche all'interno della terza fascia dirigenziale purché in possesso dei requisiti indicati. La soppressione dell'inciso, pertanto, opera già sul piano letterale, in quanto l'omesso richiamo alla terza fascia non consente l'ampliamento a tale platea di destinatari del conferimento dell'incarico a soggetti diversi da quelli previsti dal combinato disposto degli artt. 9, comma 4, della l. n. 10 del 2000 e 11, comma 4, della l. n. 20 del 2003, e cioè i dirigenti di prima fascia, i soggetti esterni ed i dirigenti di seconda fascia (questi ultimi nei limiti previsti ed in possesso dei requisiti pure indicati). Tale interpretazione letterale-sistematica si salda perfettamente e risulta ulteriormente confortata dal canone della intentio legis, desunta dall'iter di approvazione della norma, secondo quanto emerge anche dalla ordinanza n. 131 del 2004 della Corte cost. («Considerato che, dopo la proposizione del ricorso, la legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 13 novembre 2003 è stata promulgata (legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20) con omissione delle parti impugnate, sicché risulta preclusa la possibilità che sia conferita efficacia alle disposizioni censurate;
che, pertanto, in conformità alla giurisprudenza di questa Corte (sentenza n. 351 del 2003 e ordinanze n. 32 del
4 2004 e n. 339 del 2003), deve dichiararsi cessata la materia del contendere.»), dacché proprio l'eliminazione dell'inciso, sospettato di incostituzionalità, ha determinato il superamento dell'opzione – inizialmente perseguita dal legislatore regionale – di estendere l'ambito soggettivo dei potenziali nominandi ai dirigenti di terza fascia. Sicché, i canoni sussidiari dell'interpretazione teleologica e costituzionalmente orientata, lungi dal contrastare il tenore letterale della disposizione, convergono nell'indicare univocamente l'interpretazione adottata dalla Corte territoriale come l'unica aderente alla lettera della legge ed alla mens legis.
Le superiori considerazioni conducono, dunque, ad affermare che la comparazione dei titoli e del curriculum della (cui l'amministrazione Parte_1 appellata, pur nell'esercizio di ampia discrezionalità, è comunque onerata) avrebbe dovuto essere effettuata soltanto nei confronti dei dirigenti di seconda fascia che risultavano in servizio all'epoca del provvedimento contestato (non essendo pacificamente presenti nel ruolo unico della dirigenza regionale, all'epoca, dirigenti di prima fascia che, altrimenti, avrebbero dovuto avere la precedenza): tenuto conto che l'incarico de quo era stato conferito ad con Delibera di Giunta Controparte_4
n. 167 del 10.04.2018 e successivo D.P. Reg. n. 2413 del 18.04.2018, doveva, pertanto, aversi riguardo al numero dei dirigenti in servizio a quella data, come attestato dal DDG n. 2682 pubblicato il 26.04.2018, e non invece - come vorrebbe l'appellante – ai soli dirigenti ancora risultanti in servizio secondo il successivo DDG n. 1523 del 29.03.2019, il cui numero appariva ridotto in relazione ai collocamenti a riposo intervenuti dopo il conferimento dell'incarico predetto.
Ciò posto, va osservato che nulla la ha dedotto circa il bagaglio Parte_1 professionale dei possibili concorrenti, sì da poterlo comparare con il suo, in un'ottica di accertamento probabilistico delle sue concrete chance di conseguire l'incarico ambìto; deve, pertanto, concordarsi con il primo giudice circa il mancato assolvimento dell'onere della prova del danno da perdita di chance, oggetto della domanda azionata con il ricorso introduttivo.
Vale qui richiamare i principi che la Suprema Corte ha, sino ad epoca recentissima, espresso in ordine all'atteggiarsi di tale onere probatorio.
La Corte ha, in particolare, chiarito che “…a fronte di una domanda di risarcimento del danno da perdita di chance il giudice del merito è chiamato ad effettuare una valutazione che si svolge su due diversi piani in quanto occorre innanzitutto che, sulla base di elementi offerti dal lavoratore, venga ritenuta sussistente una concreta e non meramente ipotetica probabilità dell'esito positivo della selezione e solo qualora detto accertamento si concluda in termini positivi vi potrà essere spazio per la valutazione equitativa del danno, da effettuare in relazione al canone probabilistico riferito al risultato utile perseguito (Cass. n. 26694/2017);
5 rispetto alla prova del nesso causale tra comportamento illegittimo e danno risarcibile per perdita di chance, la giurisprudenza di questa Corte è d'altronde attestata su parametri valutativi che richiedono l'apprezzamento del probabile trasformarsi della chance in reale conseguimento del beneficio in termini di «elevata probabilità, prossima alla certezza» (così, testualmente, Cass. 9 maggio 2018, n. 11165; conf. Cass. 12 maggio 2017, n. 11906; Cass. 30 settembre 2016, n. 19604; Cass. 11 maggio 2010, n. 11353; Cass. 19 febbraio 2009, n. 4052; v. altresì Cass. 1° marzo 2016, n. 4014, ove il danno è stato riconosciuto sul presupposto che fosse stimabile un novanta per cento di probabilità di promozione); tale impostazione va in questa sede ribadita, in quanto è chiaro che una cosa è la determinazione di un nesso causale tra un comportamento e un danno certo (nel quale caso in ambito civilistico vale appunto la c.d. regola del «più probabile che non»: Cass., S.U., 11 gennaio 2008, n. 576) ed altro è stabilire i criteri di valutazione della rilevanza di un pregiudizio che, pur essendo cagionato anch'esso dal comportamento altrui, è addirittura incerto nella sua reale verificazione in senso giuridico (ovverosia quale perdita di un'utilità che si avesse diritto ad avere), quale è il danno da perdita di chance;
è in definitiva razionale che, proprio per l'incertezza rispetto alla spettanza dell'utilità in ipotesi menomata, la probabilità di verificazione di cui è necessaria la prova si collochi, come da giurisprudenza citata, verso i range più elevati della scala probabilistica (Cass. 9 marzo 2021 n. 6485 parla di
“significativa probabilità”)” (v. Cass. n. 25442/2024 del 23/09/2024, in motivazione). Poiché, in assenza di allegazioni al riguardo, nulla è dato conoscere, nel caso di specie, in ordine ai requisiti degli altri possibili concorrenti ai fini della valutazione dell'idoneità del loro profilo professionale a consentire l'accesso all'incarico in discorso, non è possibile effettuare alcun distinguo tra le chance che ciascuno di essi avrebbe avuto di conseguirlo, con la conseguenza che tale probabilità, uguale anche per la , si sarebbe attestata, per lei, al più, Parte_1 nell'ordine di un dodicesimo;
siamo conseguentemente ben lontani da quei range elevati indicati dalla giurisprudenza come elemento costitutivo del nesso causale del danno da perdita di chance. Pertanto l'appello va respinto. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite e nella contumacia di , qui dichiarata, conferma la sentenza n. Controparte_4
1878/2022 resa il 30.05.2022 dal Tribunale di Palermo. Condanna l'appellante a rifondere all'amministrazione appellata le spese processuali che liquida per compensi in € 3.473,00, oltre rimb. forf. spese generali, IVA e CPA. Nulla per le spese nei confronti di . Controparte_4
6 Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, dpr n. 115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione a norma dell'art. 13, comma 1 bis, dpr n. 115/02. Palermo, 16/01/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Caterina Greco Michele De Maria
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