Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 07/01/2025, n. 10 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 10 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
RE P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
___________________________
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in camera di conIGlio nelle persone dei IGg. magistrati:
1) Dott.ssa Patrizia Morabito Presidente,
2) Dott. ssa Marialuisa Crucitti ConIGliere,
3) Dott.ssa Nicolina Morabito Giudice ausiliario rel.,
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 226/2019 R.G., introitata in decisione all'udienza collegiale del 08/01/2024 e vertente
T R A
, (C.F.: ), rappresentata e difesa dall'Avv. Giulio Varone, ed elettivamente Parte_1 CodiceFiscale_1 domiciliato presso il suo recapito professionale sito in Reggio Calabria, Via Aspromonte, 13/b (Studio avv.
Biagio Di Vece)
APPELLANTE
E
, (C.F.: ), rappresentata e difesa giusta procura in atti dagli Avv.ti Controparte_1 CodiceFiscale_2
Santo Asaro e Loredana Lo Faro, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Reggio Calabria, Via
Nuova Modena, n. 14
APPELLATA
e ) CP_2 CodiceFiscale_3 CP_3 CodiceFiscale_4
APPELLATI- CONTUMACI
OGGETTO: - Appello avverso l'Ordinanza ex art 702 Bis cpc del Tribunale di Locri
CONCLUSIONI
All'udienza del 11/09/2023 svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter cpc il difensore dell'appellante presente precisa come da note a trattazione scritta depositate telematicamente il 02/01/2024, e i difensori dell'appellata presenti precisa come da note a trattazione scritta depositate telematicamente il 03/01/2024, nei termini assegnati con il decreto del 03/02/2023 del Presidente del Collegio integrato coi Giudici Ausiliari, che si riportano:
Avv. Giulio Varone:
<<…. Si chiede che la causa sia trattenuta in decisione, con i termini di legge per il deposito di conclusionali e repliche ex art. 190 cpc, precisando le conclusioni come segue:
IN RITO: rimettere le parti davanti al primo Giudice per la fase processuale omessa (precisazione delle conclusioni) ritenendo nulla l'ordinanza impugnata NEL MERITO, ed in subordine, ritenere e dichiarare infondata la domanda della IG.ra e comunque inefficace ed in opponibile alla IG.ra Controparte_1
il cui acquisto, come terzo di buona fede, prevale sulla declaratoria di nullità degli atti Parte_1 presupposti e comunque per aver maturato il legittimo possesso per oltre quindici anni sui terreni montani oggetto di causa. Con condanna alle spese in favore del procuratore che si dichiara distrattario >>
Avv.ti Santo Asaro e Loredana Lo Faro:
<< ….Tutto ciò premesso, riportandosi a tutti gli scritti e verbali di causa, la IG.ra , ut sopra _1 rappresentata e difesa, chiede che l'Ecc.ma Corte adita, Voglia trattenere la causa in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per vedersi precisare le conclusioni così come segue:
- DICHIARARE inammissibile e comunque rigettare perché destituito di fondamento giuridico e fattuale,
l'appello proposto della IG.ra VA avverso l'Ordinanza del 27.01.2019 del Tribunale di Locri, in composizione monocratica, in persona del giudice deIGnato, dott.ssa Mariagrazia Galati;
- CONFERMARE le statuizioni contenute nell'appellata sentenza;
- CONDANNARE l'appellante ex art 96 per lite temeraria.
- In ogni caso, CONDANNARE parte appellante alle spese e competenze professionali difensive del doppio grado di giudizio, oltre alle altre spese di diritto da distrarsi in favore del procuratore antistatario >>
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. – regolarmente notificato alle controparti unitamente al decreto di fissazione di udienza – la odierna ricorrente, , domandava al Tribunale adito di: accertare e dichiarare Controparte_1 il suo diritto di proprietà su due fondi, siti rispettivamente in Mammola, località “Spulissari” - porzione di terreno di natura seminativo di ettari 5, are 18 e centiare 20, N.C.T. del detto Comune alla partita 9343, foglio
5, part. 49 di ettari 5.18.20, seminativo di 4° c. - e il secondo fondo in località “Gianferrante” di dieci ettari, are 78 e centiare 30, con entrostanti fabbricati rurali di are 8 e centiare 60 identificato nel N.C.T. del Comune di Mammola alla partita 9343 foglio 64 part. 170, 171 (fabbricato rurale), 172, 175 (fabbricato rurale), 176,
177; conseguentemente dichiarare l'inefficacia nei propri confronti dell'atto notarile di vendita del
04.07.2001 dei predetti fondi da parte di , a mezzo di procura generale rilasciata dal figlio CP_2
in favore di con ordine al Conservatore dei RR.II di annotazione/trascrizione della CP_3 Parte_1 sentenza conclusiva del presente giudizio, vinte le spese.
Premettendo di essere proprietaria dei fondi in questione in forza di lascito ereditario del padre – come da testamento olografo pubblicato con verbale del 02.04.1981 -, a fondamento della domanda, esponeva che con il vigeva un rapporto di colonia agraria in base al quale quest'ultimo si occupava dei fondi CP_2 CP_ di famiglia;
che il – con atto del 29.12.1991 - donava al figlio gli immobili oggetto di causa CP_3 assumendo la intervenuta cessazione del rapporto agrario;
che aveva adito il Tribunale di Locri – con giudizio iscritto al n. 533/2001 r.g. – al fine di vedere riconosciuto il proprio diritto di proprietà e il rapporto di colonia con il e conseguentemente accertata la inefficacia della donazione nei propri confronti;
che CP_2 con sentenza parziale n. 100/2003 era stata dichiarata la incompetenza del Tribunale ordinario in ordine alla domanda di accertamento del rapporto agrario sulla quale si pronunciava la Sezione Specializzata con sentenza n. 184/2004; che con la predetta sentenza veniva accertato che il rapporto agrario intercorso tra le parti era scaduto alla data del 10.11.1989 e inoltre ordinato a il rilascio del fondo Gianferrante, CP_2 sito in Mammola e censito nel NCT del predetto Comune alla partita 9343, foglio 64, p.lle 170, 171, 172,175,
176 e 177 con rigetto della domanda riconvenzionale di usucapione;
che riassunto l'originario giudizio veniva definito con sentenza n. 81/2007 di accertamento della proprietà esclusiva in capo alla deducente – in quanto accertato con riferimento al ventennio antecedente la proposizione della domanda – sui fondi indicati alla al foglio 64, p.lle 170, 171, 172, 175, 176 e 177 e al foglio 5, p.lla 49 e contestuale ordine di rilascio nei confronti CP_ del che, pertanto, a suo dire, l'atto di donazione era da considerarsi inefficace e inopponibile in quanto proveniente da un soggetto privo di titolo;
che – successivamente al passaggio in giudicato della predetta sentenza – aveva appreso mediante visura della Agenzia delle Entrate che con atto di vendita a firma del
Notaio n. 1086 del 04.07.2001 il , a mezzo di procura generale conferita dal figlio Persona_1 CP_2
aveva alienato a i terreni siti in Mammola, località Spulisari e in località Gianferrante. CP_3 Parte_1
Deduceva in ordine alla mancanza di titolo in capo al resistente e al suo dante causa in forza CP_3 di quanto accertato con sentenza passata in giudicato;
che gli odierni resistenti, a suo avviso, avevano artatamente tentato di sottrarle la proprietà in oggetto e che al contrario – attraverso i titoli di provenienza e le sentenze n. 100/2003, 184/2004 e n. 81/2007 del Tribunale di Locri – era possibile ravvisare in suo favore il diritto di proprietà stante il principio di continuità ultraventennale e ininterrotta delle trascrizioni.
Concludeva, pertanto, per l'accertamento del diritto di proprietà in suo favore e conseguente inefficacia dell'atto di alienazione da parte di e in favore di oltre che per il risarcimento CP_3 Parte_1 dei danni materiali.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio eccependo, in via preliminare, il mancato Parte_1 rispetto dei termini a comparire e l'assenza dei presupposti per agire mediante il giudizio sommario di cognizione. Nel merito, evidenziava che il procedimento civile n. 533/2001 R.G. Trib. Locri aveva accertato il diritto di proprietà in capo alla ricorrente unicamente con riferimento al fondo “Gianferrante” e non anche all'altro, sito in località “Spulisari” che pure era stato oggetto di donazione e di compravendita;
che, invero, la visura immobiliare prodotta di trascrizione della domanda avviata con citazione notificata il 9.11.2001, era stata trascritta in data 10.12.2001 e riguardava solo il fondo “Gianferrante”; che l'atto di compravendita in suo favore era stato regolarmente trascritto. Precisava inoltre di godere del possesso dell'immobile da oltre quindici anni e che pertanto, trattandosi di terreni agricoli in comunità montana, era maturato il termine per l'usucapione. Concludeva pertanto per il rigetto della domanda attrice.
Nonostante la regolarità della notifica nessuno si costituiva per gli altri resistenti che rimanevano contumaci.
All'udienza del 17 gennaio 2019, le parti reiteravano le rispettive domande e deduzioni e il Giudice riservava la decisione.
Con ordinanza ex art. 702 ter cpc emessa dal Tribunale di Locri il 27 gennaio 2019, così il Tribunale di Locri decideva:
< _1
sul fondo sito in Mammola, località Gianferrante, identificato al NCT del predetto Comune alla partita
[...]
9343, foglio 64, p.lle 170, 171, 172, 175, 176 e 177 sul fondo sito in località Spulissari, alla partita 9343, fo glio 5, p.lla 49;
RIGETTA ogni altra domanda;
CONDANNA al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente nella misura di 1/2 che Parte_1 si liquidano in complessivi euro 1.814,52 (di cui euro 42,02 per esborsi ed euro 1.772,50 per compensi professionali), rimborso forfetario nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
COMPENSA per la restante part di 1/2 le spese di lite nei rapporti tra la ricorrente e;
Parte_1
COMPENSA integralmente le spese di lite tra la ricorrente e i resistenti contumaci;
MANDA alla Cancelleria per le comunicazioni nonché per la regolarizzazione fiscale degli atti non risultando versato l'importo dovuto a titolo di contributo unificato.>>
Con appello regolarmente notificato ha impugnato l'Ordinanza ex 702 bis cpc del Tribunale di Parte_1
Locri emessa il 27/01/2019, contestando la stessa e rilevando che 1)la causa era stata assunta in decisione senza che le parti siano state invitate a precisare le conclusioni;
2) Illogicità manifesta. Carenza di motivazione travisamento del fatto. Inopponibilità della pronuncia nei confronti della IG.ra . Violazione del Parte_1 principio della priorità delle trascrizioni;
3) Illogicità manifesta. carenza di motivazione. travisamento del fatto. Inopponibilità della pronuncia nei confronti della IG.ra ; 4) Illogicità manifesta. Carenza Parte_1 di motivazione. Travisamento del fatto. Omessa pronuncia
Chiedeva: < delle conclusioni) ritenendo nulla l'ordinanza impugnata.
NEL MERITO, ed in subordine, ritenere e dichiarare infondata la domanda della IG.ra e Controparte_1 comunque inefficace ed in opponibile alla IG.ra il cui acquisto, come terzo di buona fede, Parte_1 prevale sulla declaratoria di nullità degli atti presupposti e comunque per aver maturato il legittimo possesso per oltre quindici anni sui terreni montani oggetto di causa>>
Si costituiva solo l'appellata contestando l'appello, e insisteva per il rigetto dello stesso e Controparte_1 la conferma della impugnata sentenza
Si instaurava il contraddittorio.
Dopo alcuni rinvii, con ordinanza emessa per l'udienza dell'8/01/2024, dopo che i difensori presenti precisavano telematicamente le proprie conclusioni, la causa andava in decisione con le modalità di cui all'art. 127 ter cpc con ordinanza comunicata in data 30/01/2024, con la concessione dei termini ex artt. 190 e 352
c.p.c. per il deposito di conclusionali e di repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Preliminarmente, va dichiarata la contumacia dei IGg.ri e regolarmente citati CP_2 CP_3
e non costituiti.
2. Col primo motivo di gravame la difesa appellante rileva che il giudizio è stato trattenuto in decisione senza che le parti siano state invitate a precisare le conclusioni, come il codice di rito impone, per cui assume che tale circostanza comporti la necessità che sia dichiarata illegittima l'ordinanza appellata, con rimessione al primo grado per la fase omessa.
Recita l'art. 702 bis cpc:<< [Nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione monocratica, la domanda può essere proposta con ricorso al tribunale competente. Il ricorso, sottoscritto a norma dell'articolo 125, deve contenere le indicazioni di cui ai numeri 1), 2), 3), 4), 5) e 6) e l'avvertimento di cui al numero 7) del terzo comma dell'articolo 163.
A seguito della presentazione del ricorso il cancelliere forma il fascicolo d'ufficio e lo presenta senza ritardo al presidente del tribunale, il quale deIGna il magistrato cui è affidata la trattazione del procedimento.
Il giudice deIGnato fissa con decreto l'udienza di comparizione delle parti, assegnando il termine per la costituzione del convenuto, che deve avvenire non oltre dieci giorni prima dell'udienza; il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve essere notificato al convenuto almeno trenta giorni prima della data fissata per la sua costituzione.
Il convenuto deve costituirsi mediante deposito in cancelleria della comparsa di risposta, nella quale deve proporre le sue difese e prendere posizione sui fatti posti dal ricorrente a fondamento della domanda, indicare i mezzi di prova di cui intende avvalersi e i documenti che offre in comunicazione, nonché formulare le conclusioni. A pena di decadenza deve proporre le eventuali domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito che non sono rilevabili d'ufficio.
Se il convenuto intende chiamare un terzo in garanzia deve, a pena di decadenza, farne dichiarazione nella comparsa di costituzione e chiedere al giudice deIGnato lo spostamento dell'udienza. Il giudice, con decreto comunicato dal cancelliere alle parti costituite, provvede a fissare la data della nuova udienza assegnando un termine perentorio per la citazione del terzo. La costituzione del terzo in giudizio avviene a norma del quarto comma.]>>
Rileva questa Corte che il procedimento sommario di cognizione – ex art. 702 bis cpc - ha natura dichiarativa e costituisce un rito speciale di cognizione che si aggiunge (e non si sostituisce) al rito ordinario, anche se, più che di specialità, potrebbe parlarsi di un modello di trattazione della causa semplificato all'interno del processo ordinario, il cui elemento caratterizzante è la sommarietà - riferita alla sola fase procedimentale ed istruttoria -, anche se la dottrina non ha mancato di evidenziare che la cognizione è in realtà piena.
Oltre alla sommarietà le caratteristiche di tale tipo di procedimento sono le seguenti: la natura dichiarativa;
l'alternatività al rito ordinario;
l'atipicità; la libertà di prova;
il contraddittorio anticipato;
l'idoneità al giudicato del provvedimento conclusivo.
Occorre precisare, inoltre, che l'art. 702 ter non descrive in nessun modo come si arriva alla fase decisoria, stabilendo soltanto che il provvedimento conclusivo è un'ordinanza avente queste caratteristiche: è provvisoriamente esecutiva;
costituisce titolo per l'iscrizione di ipoteca giudiziale e per la trascrizione;
è idonea a passare in giudicato;
contiene la pronuncia sulle spese ai sensi degli articoli 91 e seguenti.
Nulla dice sulla necessità di dar modo alle parti di precisare le loro conclusioni, e nonostante l'omissione non sembra dubitabile la necessità di dar modo alle parti di precisare le loro conclusioni, anche per evitare al giudice di doversi pronunciare su domande ed eccezioni che le parti intendono abbandonare. Naturalmente ciò non IGnifica che il giudice sia tenuto a fissare una udienza ad hoc, potendo benissimo far precisare le conclusioni subito dopo l'istruttoria, di certo l'omissione non comparta l'illegittima dell'ordinanza come sostenuto dall'appellante.
Ad ogni modo nel caso in esame, nel verbale dell'udienza del 17/01/2019 si legge < si riportano ai rispettivi scritti difensivi e chiedono che la causa venga decisa>>, ciò dimostra che le parti hanno avuto la possibilità di precisare, anche se in modo generico, riconducibile alla libera scelta delle stesse parti.
Pertanto, l'appello sul punto non può essere accolto.
3. Col secondo motivo di gravame la difesa appellante lamenta la illogicità manifesta, la carenza di motivazione travisamento del fatto, l'inopponibilità della pronuncia nei confronti della IG.ra , Parte_1 la violazione del principio della priorità delle trascrizioni.
Assume che il Tribunale nel riattribuire la piena titolarità degli immobili per cui è causa alla IG.ra _1
, avrebbe omesso …<< di considerare che la IG.ra è terzo di buona fede, acquirente
[...] Parte_1 per pubblico rogito risalente al giugno del 2001 e pertanto in virtù di titolo formatosi – e trascritto - in epoca necessariamente antecedente la trascrizione della domanda giudiziale pregressa, che lo stesso Tribunale data al 10.12.2001.>>
Evidenzia che <
l'atto notarile con il quale la IG.ra è divenuta proprietaria degli immobili in contestazione e lo Parte_1 stesso rogito è menzionato negli atti di controparte.>>
Sostiene che < si fonda, cioè sulla nullità presupposta _1 degli atti di disposizione compiuti da in favore del figlio - atti travolti dal CP_2 CP_3 giudicato – e che, come controparte ricorda persino nelle memorie del 5.1.2019, determinerebbe l'automatico travolgimento dell'atto di acquisto della IG.ra come conseguenza riflessa del Parte_1 venir meno dell'atto presupposto, pure esso impugnato con il ricorso.>>
Rileva questa Corte che, come giustamente, affermato dal primo Giudice, al fine di dirimere le controversie in ordine alla proprietà di uno stesso bene, soccorre la trascrizione – prevista dall'art 2644 cc - degli atti aventi per oggetto diritti reali immobiliari, ed elencati nell'art. 2643 cc.
La funzione della trascrizione è dichiarativa in quanto consiste nel risolvere il conflitto tra più acquirenti dello stesso soggetto, non interessando in alcun modo la validità e l'efficacia dell'atto tra le parti, ma rendendolo semplicemente opponibile ai terzi.
Inoltre, come correttamente precisato dal primo Giudice, si fonda su una duplice presunzione assoluta, ovvero senza possibilità di prova contraria e operante in via alternativa, presunzione che inerisce alla conoscenza dell'atto, se trascritto, e all'ignoranza dell'atto, se non trascritto.
Ancora, come chiarito dal Giudice, < sono, cioè, ordinati e organizzati non in funzione dei bene negoziati, bensì del titolare del diritto oggetto del trasferimento. Il difetto di trascrizione di un atto, infatti, se, da un lato, ne determina l'inefficacia nei confronti dei terzi, rende impossibile la ricostruzione della successione giuridica degli atti immobiliari e, quindi,
l'accertamento della titolarità del diritto in capo all'attuale disponente>>.
E' chiaro che per accertare se effettivamente un soggetto goda in pieno del diritto di proprietà bisogna verificare che non siano stati trascritti nei suoi confronti ad opera di terzi diritti incompatibili con quello di proprietà e risalire sino al primo proprietario o comunque fino a quando non sarà maturato il periodo utile per usucapire perché intervenendo un acquisto a titolo originario la funzione della trascrizione cesserà.
Pertanto, in virtù del principio delle “continuità delle trascrizioni”, ex art. 2650 c.c., nei casi in cui, un atto di acquisto è soggetto a trascrizione, le successive trascrizioni o iscrizioni a carico dell'acquirente non producono effetto, se non è stato trascritto l'atto anteriore di acquisto come giustamente precisato dal primo
Giudice< conseguenza che - non essendo possibile applicare la regola di cui all'art. 2644 c.c. (secondo cui prevale l'acquisto di chi ha trascritto per primo) – deve ovviarsi mediante il meccanismo previsto dall'art. 2650 c.c. per l'ipotesi in cui il dante causa non abbia a sua volta trascritto il proprio acquisto;
ebbene in questo caso la trascrizione del secondo atto non produce effetto e, dunque, l'acquirente non potrà avvalersene per non essere stato trascritto l'atto anteriore di acquisto>>.
Nella fattispecie in esame, contrariamente a quanto affermato dalla difesa appellante, la sola trascrizione dell'atto di acquisto della IG.ra , non determina l'opponibilità a terzi del suo diritto di proprietà Pt_1 garantendo e legittimando la vendita, e ciò in quanto non è stata data prova della trascrizione dell'atto di donazione da a , sicchè proprio in virtù del superiore enunciato principio della Persona_2 CP_3 continuità delle trascrizioni, l'acquisto, concordemente al decisum del primo Giudice, è a non domino:< alcun valido titolo atteso che non vi è prova del titolo in forza del quale questi avrebbe acquistato il terreno
(peraltro, l<< sentenza della Sezione specializzata in materia agraria n.184/2004 ha in ogni caso rigettato la domanda riconvenzionale di usucapione avanzata da Controparte_2
Ritiene, pertanto, questa Corte, che l'appello sul punto non può essere accolto.
4. Col secondo motivo di gravame la difesa appellante lamenta la < motivazione. Travisamento del fatto. Inopponibilità della pronuncia nei confronti della IG.va >> Parte_1
Assume che < Parte_1 alla quale non sono estensibili gli effetti di una pronuncia intervenuta tra altre parti.>> Sostiene che <l tribunale pretende di travolgere l per notaio del giugno>Per_1
2001 per effetto del venir meno della legittimità dell'atto di disposizione posto in essere dal dante causa dell'appellante ( , a sua volta caducato per carenza di legittimazione a vendere/donare da Parte_2 parte di ).>> Parte_3
Sul punto si rileva che la disposizione dell'art 2644 cc non deve portare a concludere che colui che non ha diritto ad ottenere il bene sia lasciato dalla legge senza alcuna tutela, in quanto egli potrà chiedere al dante causa, che ha alienato il medesimo bene, il risarcimento del danno dovuto all'inadempimento contrattuale, senza nulla pretendere dall'altra parte ameno che questi non l'abbia consapevolmente frodato in accordo con il dante causa che ha alienato il bene.
Pertanto, anche questo motivo di gravame non va accolto.
5. Col terzo motivo la difesa appellante rileva la < del fatto. Omessa pronuncia>>
Sostiene che l'ordinanza appellata nulla dice sulla circostanza che < Pt_1 ha mantenuto nel tempo l'esercizio del possesso sui beni per cui è causa, senza soluzione di continuità e che, in ogni caso, dalla data dell'acquisto alla data della notifica del ricorso ex art. 702 bis cpc era decorso più di un quindicennio, maturando a suo favore la prescrizione acquisitiva>>
L'usucapione, denominata anche prescrizione acquisitiva, richiede una situazione di possesso “qualificato”, che l'interessato deve essere in grado di dimostrare in giudizio. In particolare, devono sussistere i seguenti requisiti: 1) l'acquisto del possesso deve essere avvenuto in modo pacifico, cioè non deve essere avvenuto violentemente, e pubblico, cioè non di nascosto o clandestinamente;
2) il possesso sia continuo e non interrotto: non devono esservi state azioni di terzi che abbiano impedito il possesso del bene o che ne abbiano contestato la titolarità. 3) il possesso deve avere una durata specifica, espressamente prevista dalla legge.
Presupposti indefettibili dell'usucapione sono il possesso e il decorso dei termini di legge, laddove l'articolo
1140 cc definisce il possesso come "il potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale. Si può possedere direttamente o per mezzo di altra persona, che ha la detenzione della cosa".
Da tale definizione si ricavano due elementi che caratterizzano il possesso: 1) l'elemento oggettivo, consistente nella disponibilità della cosa, anche solo potenziale;
2) l'elemento soggettivo, consistente nell'intenzione di tenere la cosa come propria mediante l'esercizio di un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale (cosiddetto "animus possidendi").
L'elemento soggettivo è fondamentale per distinguere la semplice detenzione (che non porta all'usucapione) dal possesso (che invece può portare all'usucapione).
La presunzione di possesso prevista dall'art. 1141, co. 1, c.c., va riferita al momento iniziale dell'esercizio del potere di fatto sulla cosa;
sicché, una volta che colui che contesta il possesso abbia dimostrato che il rapporto con il bene ha avuto inizio come detenzione, il medesimo non è tenuto altresì a provare che detto esercizio sia anche proseguito come detenzione.
Chi agisce in giudizio per ottenere di essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e quindi, tra l'altro, non solo del corpus, ma anche dell'animus.
Per orientamento consolidato, l'animus può eventualmente essere desunto in via presuntiva dal primo, se lo svolgimento di attività corrispondente all'esercizio del diritto dominicale sia già di per sé indicativo dell'intento, in colui che la compie, di avere la cosa come propria. Infatti, solo la sussistenza di un corpus, accompagnata dall'animus possidendi, corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, che si protrae per il tempo previsto per il maturarsi dell'usucapione, raffigura il fatto cui la legge riconduce l'acquisto del diritto di proprietà. (Cass. n. 9325 del 2011).
Ai fini dell'usucapione è necessaria, dunque, la manifestazione del dominio esclusivo sulla cosa da parte dell'interessato attraverso un'attività contrastante e incompatibile con il possesso altrui, gravando l'onere della prova su colui che invochi l'avvenuta usucapione (Cass. n. 1367 del 1999; Cass. n. 19478 del 2007; Cass.
n. 4863 del 2010).
Nella fattispecie in esame, mancano i su descritti presupposti, anche perché non è mai stata data prova da parte dell'appellante di effettivo possesso dei beni in contestazione e men che meno della presupposta buona fede che anzi è stata contestata dalla parte ricorrente.
Pertanto, anche questo motivo di appello va rigettato.
6. Le spese seguono la soccombenza
Pertanto, nel rispetto dei parametri previsti dal D.M. n. 147/2022, stante il valore dichiarato - € 7.704,00 -, applicando i parametri minimi per la fase istruttoria, per mancanza di istruttoria orale, e i parametri medi per le altre fasi, l'importo può essere così liquidato, € 4.888,00 per compensi, oltre spese generali, CPA ed IVA come per legge, di cui:
1. Fase di studio della controversia € 1.134,00
2. Fase introduttiva del giudizio € 921,00
3.Fase istruttoria € 922,00
4.Fase decisionale € 1.911,00
Nulla per e rimasti contumaci CP_2 CP_3
7) Dà atto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002, di aver emesso una pronuncia di rigetto dell'appello
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sull'atto di appello proposto da , avverso l'Ordinanza ex art 702 ter cpc del Parte_1
Tribunale di Locri emessa il 27/01/2019:
1)Rigetta l'appello e conferma l'impugnata ordinanza
2) Condanna , al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che liquida in favore Parte_1 dell'appellato in € 4.888,00, oltre spese generali, CPA ed IVA come per legge, disponendo la distrazione delle stesse a favore dei difensori richiedenti
3) Dà atto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002, di aver emesso una pronuncia di rigetto dell'appello
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di conIGlio del 21.12.2024.
Il Giudice ausiliario estensore
(Dott.ssa Nicolina Morabito)
La Presidente
(Dott.ssa Patrizia Morabito)