Sentenza 20 aprile 2001
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 20/04/2001, n. 5860 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5860 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2001 |
Testo completo
E N 6 IO 8 9 Z 1 / A C.C.586 4 5 R / . T 6 S 2 N I . - G .R A E B I .P R . R D L L A A L A E 0.1 T D D . REPUB 586 U B I E B S A T I N T N E A R 1 S E I T S 3 I G. N. 515/97 R 1 E A E . T N IN NOME DEL POPO ⚫ TAL NO A M LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rep. SEZIONE CIVILE V - TRIBUTARIA- Composta dai Sigg. Magistrati: Ud. 23/11/2000 Mario CICALA - Consigliere - 404 12651 Vincenzo CARBONE - Presidente - DI CASSAZIONE Antonio MERONE >> CIVILE CORTE SUPREMA Giuseppe FALCONE N CAMPIO Antonino DI BLASI rel. 58451 ha pronunciato la seguente N. Oggetto: IRPEG-Deduzione SENTENZA perdite precedenti esercizi. Irregolarità formali. sul ricorso n. 15515/97 R.G. proposto da Volontà concludentement MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro-tempore, per manifestata - Sufficienza. legge difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui Uffici è legalmente domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12,
- Ricorrente -
contro
IMMOBILIARE HOFFMANN s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore Sig. Parri Arnaldo, corrente in Cerreto D'Esi (AN), via G. Verdi n.39, non costituita, - Intimata - per la Cassazione della sentenza n. 8/10/96 resa dalla Commissione Tributaria Regionale di Ancona Sez. 10^ in data 23-9/7-10/1996; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23 Novembre 1 5 7 9 1 2000 dal Relatore Consigliere Dott. Antonino Di Blasi;
udito per l'Amministrazione l'Avv. De Bellis dell'Avvocatura Generale dello Stato;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo AR che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il Centro di Servizio delle Imposte Dirette di Pescara, giusto atto notificato il 10-9-1993, provvedeva ad iscrivere a ruolo a carico della Immobiliare Hoffmann s.r.l. per l'anno 1989, ex art. 36 bis DPR n.600/73, l'IRPEG per L.
8.385.000 oltre accessori e ciò in relazione alla mancata relativa indicazione in deduzione, nell'apposito rigo 22 del quadro M del mod. 760, dell'ammontare delle perdite di precedenti periodi di imposta. La contribuente impugnava il provvedimento con ricorso alla Commissione Tributaria di primo grado di Ancona che, con sentenza n.335/2/95 del 20-09- 1995 ne disponeva l'accoglimento. L'appello proposto dall'Ufficio veniva respinto dalla Commissione Tributaria Regionale di Ancona con la decisione in epigrafe indicata. Il Ministero delle Finanze, con ricorso notificato il 15-11-1997 chiede la cassazione della sentenza di secondo grado per violazione e falsa applicazione dell'art. 102 DPR n.917/1986; violazione dell'art. 112 C.p.C.; omessa pronuncia;
difetto ed incongruità della motivazione su un punto decisivo della controversia;
in relazione all'art.360 n.ri 3 e 5 C.p.C.. L'intimata non si è costituita. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico mezzo l'Amministrazione censura l'impugnata decisione, 2 sostenendone l'erroneità, nella considerazione che la normativa vigente ed applicabile non prevede l'automatica compensazione del reddito prodotto, con le perdite desumibili da periodi di imposta precedenti, ma si limita a riconoscere al contribuente solo la facoltà di richiedere l'applicazione della compensazione, la quale può essere, o meno, esercitata. Avuto, poi, riguardo al fatto che la società non avrebbe esplicitato la volontà di avvalersi della deduzione, omettendo l'inserimento dei relativi dati nel rigo di competenza del modello predisposto per la dichiarazione delle perdite riportate nell'esercizio precedente, inserendola, invece, nel prospetto delle perdite non soggette a compensazione, ne ha dedotto l'erroneo operato dei giudici di appello. All'uopo viene negativamente stigmatizzata la circostanza che i giudici di merito hanno tratto la conclusione che il contribuente ha compiutamente thei espresso la volontà di avvalersi della compensazione, sulla base della mera circostanza che nel rigo del modello della dichiarazione riservato all'indicazione del reddito al netto delle perdite relative ad esercizi precedenti, il contribuente non ha indicato alcun reddito. Il ricorso è infondato. Ritiene, invero, la Corte che il denunciato errore di diritto sia insussistente e che la critica all'operato del giudice di appello, risolvendosi nella prospettazione di una diversa interpretazione delle emergenze processuali, investa il merito delle valutazioni del giudice stesso e come tale, sia inammissibile in sede di legittimità. Come si evince dal relativo contenuto, infatti, i giudici di merito hanno desunto l'esistenza della volontà della contribuente di compensare 3 1 l'ammontare del reddito conseguito nell'anno 1989 (L. 23.063.000) con parte delle maggiori perdite (L. 123.937.000) relative al 5° periodo di imposta precedente, sulla scorta dei dati contenuti nel quadro M del Mod. 760 compilato dalla stessa contribuente;
segnatamente per avere valorizzato le circostanze, che nel rigo 25, laddove andava indicato il reddito imponibile ai fini IRPEG al netto delle perdite di precedenti esercizi, non era stato esposto alcun importo, e che risultavano indicate in L. 121.937.000 perdite relative a precedenti periodi d'imposta. Da tali dati e la considerazione che trattandosi di perdite relative al 5° esercizio precedente, con la dichiarazione dell'anno 1989 veniva a consumarsi la possibilità di effettuare la compensazione, ostandovi l'espresso disposto di legge che oltre non lo consente, la Commissione aveva logicamente dedotto, per un verso, l'esistenza di inequivoca volontà della ricorrente di procedere alla compensazione, e, sotto altro profilo, l'involontarietà dell'errore nell'avere omesso di riportare anche al rigo 25 le perdite pregresse, pur indicate in altra parte del Mod. 760. Ciò che il giudice di appello ha effettuato è, dunque, un accertamento in merito ai dati di fatto disponibili rendendo, quindi, un giudizio di congruenza degli stessi, agli effetti di ritenere, sussistente la volontà della contribuente di procedere alla compensazione, del reddito annuale esposto, con perdite di precedente esercizio, del pari indicate. L'iter argomentativo sviluppato in sentenza, consente la ricostruzione del procedimento logico seguito dai decidenti per la formazione del convincimento, evidenziando le ragioni della diversa valutazione delle emergenze processuali che portavano a rassegnare conclusioni diverse rispetto a quelle invocate dall'Ufficio appellante. -Sotto il profilo logico formale, e della correttezza giuridica e motivazionale, quindi, l'impugnata sentenza si rivela incensurabile e va confermata. - giuridica della decisione trova Peraltro, la correttezza logico conferma in profili sostanziali dell'ordinamento tributario quali, da ultimo, consacrati nella Legge 22-7-2000 n. 212, che hanno dato contenuto alle norme costituzionali richiamate. E' evidente, infatti, che con l'entrata in vigore dello Statuto del contribuente si consolida l'esigenza di rendere, delle norme tributarie, una interpretazione coerente con i principi ivi richiamati, a loro volta espressione di valori fondamentali portati dalla Carta Costituzionale. In questa ottica, nel caso in esame, vengono in rilievo le disposizioni di cui agli art. 6, commi II° e V°, 8 n. 1, e 10, commi 1° e III° dello statuto, le quali fissano principi in materia di conoscenza degli atti e semplificazione di procedure, di tutela dell'integrità patrimoniale e di tutela dell'affidamento e della buona fede, nonché di errori del contribuente. Emblematiche, agli effetti che qui interessano, risultano le precitate disposizioni in quanto esse offrono una chiave di lettura assolutamente coerente con la costruzione logica - giuridica dell'impugnata decisione. Dalle stesse, infatti, si evince: a) l'obbligo dell'Amministrazione di informare il contribuente di ogni fatto o circostanza a sua conoscenza dai quali possa derivare il mancato riconoscimento di un credito ovvero l'irrogazione di una sanzione e di richiedergli l'integrazione o la correzione degli atti 5 prodotti che impediscono il riconoscimento di un credito;
-(art. 6 comma II°) b) l'obbligo dell'Amministrazione, qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, di invitare il contribuente a fornire i chiarimenti necessari od a produrre i documenti mancanti entro un congruo termine;
-(art.6 comma V°) c) la comminatoria della nullità per i provvedimenti emessi in violazione dell'obbligo di cui alla precedente lettera b);-(art. 6 comma V° ultimo inciso) d) che l'obbligazione tributaria può essere estinta anche per compensazione;
-(art. 8 n. 1) e) che i rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria devono сови essere improntati al principio della collaborazione e della buona م fede (art. 10 n. 1). ه Può, allora, ragionevolmente opinarsi, alla stregua delle disposizioni richiamate e dell'intero complesso normativo di riferimento, che una interpretazione della norma, che nel caso l'Amministrazione assume violata, rispettosa dei principi costituzionali, porta ad attribuirle il significato sostanziale palesato dalle inequivoche espressioni usate e che non può essere vanificato con il riconoscere rilevanza giuridica a violazioni formali, quali meri errori di compilazione della dichiarazione, ove, come correttamente ritenuto dai giudici di merito, dagli atti emerga, comunque, l'inequivoca volontà del contribuente di esercitare la facoltà normativamente riconosciuta. Conclusivamente il ricorso va, dunque, rigettato, con conferma 6 dell'impugnata decisione. Nulla va disposto per le spese in difetto dei relativi presupposti.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese. Così deciso in Roma il 23 novembre 2000. Il Presidente Dott. Vincenzo CarboneVincenz Il Consigliere - Relatore-Estensore CORTE E Dott. Antonino Di Blasi N O IL CANCELLIERE C1CANCEL I Z A AmaldoCasano TO DEPOSITATO IN CANCELLERIA 20 APR. 20014 Oggi CANCELLIERE C1 Arnaldo Casano A I R 5 6 A . 8 E T 9 N 1 N U - / O 4 I B B / I Z 6 . R A 2 L R L T . R T A . S P . I . B A D G I A E L T R R E 1 D E 3 A I T 1 S D A N . E N E S M T I N A E S E 7