Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 11/06/2025, n. 452 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 452 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
N. 684/2022 R.G.
Appello Sentenza Tribunale Lecce
n. 2881 del 20.10.2022
Oggetto: opposizione ad avviso di addebito 359 2018 00029697 82 000 di € 4867,11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce
Sezione Lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati: dott.ssa Caterina MAINOLFI Presidente
Consigliere relatore dott. Gennaro LOMBARDI
Consigliere dott.ssa Luisa SANTO
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile, in materia di previdenza, in grado d'appello, iscritta al n. 684.2022
promossa da
Pt_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Marcello Raho, domiciliataro
APPELLANTE
Contro
CP , rappresentato e difeso, per procura in atti dall'avv. Isidoro Bernardi,
domiciliatario;
APPELLATO
FATTO aveva proposto opposizione Con ricorso del 15.10.2018 CP
all'avviso di addebito indicato in epigrafe, lamentando l'infondatezza della pretesa
,
di previdenza relativo ai lavoratori autonomi, occorrendo la dimostrazione, con onere a carico del presunto creditore, dell'abitualità e prevalenza dell'attività lavorativa. L' Pt 1 si era costituito in giudizio eccependo l'infondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto;
segnatamente aveva eccepito che in data 9.2.2018 l'opponente aveva chiesto all' Pt_1 di essere ammesso al pagamento rateizzato della contribuzione previdenziale evasa.
Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Lecce ha ritenuto l'insussistenza, alla luce della normativa richiamata, dell'obbligo presupposto alla rivendicazione Pt_1 ha accolto la domanda dichiarando l'insussistenza del diritto rivendicato dall' Pt_1 con condanna di quest'ultimo alle spese del giudizio L' Pt_1 avverso tale decisione, ha proposto appello lamentando l'erronea interpretazione della legislazione di riferimento, nonché l'originaria inammissibilità della domanda per avere la parte, con la domanda di rateizzazione del debito, riconosciuto incondizionatamente il debito con rinuncia ad ogni possibile eccezione.
Ha chiesto dunque il rigetto della domanda avanzata in I grado da controparte, con vittoria di spese dei giudizi.
CP costituitosi ritualmente in giudizio, ha chiesto il rigetto dell'appello per sua infondatezza, con il favore delle spese;
ha eccepito l'inammissibilità della produzione documentale afferente la cit. domanda di rateizzazione, in quanto nuova e mai effettuata nel pregresso grado.
All'udienza di discussione del 6.6.2025 la causa è stata decisa come da dispositivo, di cui si è data lettura.
RAGIONI DELLA DECISIONE
E' preliminare l'esame della dirimente eccezione di inammissibilità della domanda avanzata in I grado, e che il giudice ha ritenuto di superare sulla considerazione che "..la domanda di dilazione presentata dal ricorrente all Pt_1 è datata 9.2.2018, mentre l'avviso di addebito...è stato notificato successivamente...diverso è l'importo per il quale il ricorrente ha chiesto la dilazione...deve di conseguenza ritenersi che tale piano di dilazione sia riferibile ad un diverso credito contributivo dell Pt_1 e non invece a quello oggetto del presente giudizio..."
L'Pt 1 in I grado, ha fatto esplicito riferimento ad una domanda di dilazione del debito del 9.2.2018 (cfr memoria di costituzione e documenti prodotti;
segnatamente dell'archivio gestione artigiani ATMD15) ha dunque allegato, senza produrre il relativo documento, l'esistenza di un fatto che preclude, nei termini di cui appresso, l'esercizio dell'azione da parte dell'opponente.
Rileva la Corte, a mente dell'art 437 cpc, che alla parte non è preclusa la produzione in appello di documentazione comunque già richiamata in atti e sulla quale si è avuto il necessario contraddittorio (cfr Cass. 22907.2024), quando la produzione ha ad oggetto, come nel caso di specie, circostanze decisive ed indispensabili ai fini della decisione.
Nella suddetta domanda, presentata da intermediario autorizzato (tal Per_1
[...] il contribuente ha richiesto di inserire nella dilazione di pagamento la prima,
,
seconda e terza rata dell'anno di competenza 2017 pari a complessivi € 2751,75 dichiarando ".. di riconoscere in modo esplicito ed incondizionato il debito contributivo...di rinunciare a tutte le eccezioni che possono influire sulla esistenza ed azionabilità del credito dell' Pt_1 nonché agli eventuali giudizi di opposizione...".
Il giudice, verosimilmente nell'assenza di produzione documentale, ha ritenuto degli elementi di incongruenza fra l'avviso di addebito e quanto oggetto della domanda di dilazione di pagamento ed ha ritenuto non preclusiva dell'azione introdotta l'eccezione
Pt_1
Dalla analitica prospettazione del dare/avere inter partes (cfr pagg 4 e 5 del ricorso in appello;
ove si esplicita che l'avviso opposto riguarda anche la quarta rata 2017 e la prima del 2018) si evince la pertinenza degli importi indicati nell'avviso di addebito con quelli della menzionata domanda.
Si impone dunque la declaratoria di inammissibilità della domanda già avanzata in data 15.10.2018.
Le spese dei gradi di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come appresso.
Si da atto che, per errore, in dispositivo si è rigettata la domanda anziché dichiararla inammissibile.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Lecce, Sezione Lavoro, visto l'art. 437 c.p.c., definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso del 21.11.2022 da Pt_1 nei confronti di avverso la sentenza del 20.10.2022 n. 2881 delCP
Tribunale di Lecce, così provvede:
Accoglie l'appello e per l'effetto rigetta la domanda avanzata da CP con ricorso del 15.10.2018 delCondanna l'appellato al pagamento, in favore dell'appellante, delle spese doppio grado di giudizio liquidate in € 886 per il primo grado ed in € 962 per il secondo grado, oltre accessori e rimborso spese forfetarie (15%) come per legge
Riserva il deposito della motivazione entro 60 giorni.
Così deciso in Lecce il 6.6.2025
Il Presidente