Articolo 14 della Legge 7 gennaio 1929, n. 4
Articolo 13Articolo 15
Versione
29 gennaio 1929
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Versione
10 aprile 1956
Art. 14.

Per le contravvenzioni prevedute nell' articolo precedente, quando il colpevole non abbia esercitato la facolta' ivi stabilita, e per ogni altra contravvenzione, per la quale la legge stabilisce soltanto la pena dell'ammenda, il colpevole e' ammesso a fare domanda di oblazione.

La domanda di oblazione e' irrevocabile e puo' essere fatta in qualunque stato del procedimento, ma prima che il decreto di condanna sia divenuto esecutivo e, quando sia stata fatta opposizione, prima dell'apertura del dibattimento innanzi l'autorita' giudiziaria di primo grado. ((3))

La domanda di oblazione puo' essere respinta avuto riguardo alla particolare gravita' del fatto o alla personalita' del contravventore.

-------------- AGGIORNAMENTO (3)
La Corte Costituzionale con sentenza 27 marzo - 3 aprile 1969, n. 60 (in G.U. 1ª s.s. 09/04/1969, n. 91) ha dichiarato, in applicazione del disposto dell' art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 , l'illegittimita' costituzionale del secondo comma del presente articolo, "limitatamente alle parole "prima che il decreto di condanna sia divenuto esecutivo e quando sia stata fatta opposizione"".
Entrata in vigore il 10 aprile 1956
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