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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 10/06/2025, n. 898 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 898 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 5546/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VICENZA
Il Giudice Istruttore in funzione di Giudice monocratico, Dott. Massimiliano De Giovanni, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta a ruolo al numero 5546/2021 del Ruolo Generale avente ad oggetto:
Azione ex art 2051 c.c.,
promossa da
(C.F. ) Parte_1 CodiceFiscale_1
con gli avv.ti Barbara Bertuzzo e Roberta Cavazza
ATTRICE
contro
il Controparte_1
di Torri di Quartesolo, (P.I. CP_1 P.IVA_1
con l'avv. Angelantonio Testa
CONVENUTO
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI
L'ATTRICE:
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Vicenza respinta ogni contraria istanza ed eccezione
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO:
1. Accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del condominio Controparte_1
- in persona dell'amministratore p.t. all'epoca dei fatti NO - ex art.
[...] Parte_2
1 2051 c.c. e/o ex art. 2043 c.c. in ordine al sinistro occorso alla NO all'incirca Parte_1
alle ore 11:00 del giorno 28 maggio 2019 mentre percorreva, a piedi, il piazzale di pertinenza condominiale.
2. Per l'effetto condannare il in persona CP_1 Controparte_1
dell'amministratore p.t. all'epoca dei fatti NO , per i motivi espressi in narrativa Parte_2
nell'atto di citazione e nei successivi scritti difensivi, a risarcire alla NO la Parte_1
somma complessiva di € 37.463,76, o quella somma diversa (maggiore o minore) accertata in corso di causa e/o ritenuta di giustizia, a titolo di risarcimento di tutti i danni subiti in occasione del sinistro di cui è causa, comprensiva anche dell'intero danno non patrimoniale (composto da danno biologico temporaneo e permanente, danno morale e personalizzazione), oltre agli interessi dovuti come per legge e alla rivalutazione, sulle voci di danno non attualizzate, dalla data dell'evento lesivo sino al saldo effettivo.
IN SUBORDINE
Solo nella denegata ipotesi in cui l'adito Tribunale dovesse accertare diversi gradi di responsabilità
condannare il in persona Controparte_1
dell'amministratore p.t. a pagare alla NO a titolo di risarcimento dei Parte_1
danni di qualsivoglia natura subiti in conseguenza del sinistro di cui è causa, la somma dovuta in proporzione al grado di responsabilità che verrà eventualmente accertato in capo al CP_1
convenuto, oltre alla rivalutazione ed interessi legali dovuti come per legge sulle voci di danno non attualizzate, dalla data dell'evento lesivo al saldo effettivo.
IN OGNI CASO
Competenze procuratorie interamente rifuse, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge,
anche con riferimento al procedimento n. 1688/2020 R.G. Giudice di Pace.
In subordine, e limitatamente al procedimento avanti il Giudice di Pace, compensare le spese per i motivi dedotti in atti.
2 IL CONVENUTO: CP_1
Contrariis reiectis,
-nel merito:
- in via principale: respingersi le domande avanzate dall'attrice in quanto infondate in fatto ed in diritto;
- in via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale delle domande attoree,
accertarsi il grado di responsabilità ascrivibile in capo al convenuto, tenuto conto anche del concorso di colpa dell'attrice ex art. 1227 c.c., e limitarsi la condanna del
[...]
nei limiti dell'accertato grado di responsabilità, e per i soli danni Controparte_1
causalmente riconducibili al tenuto conto anche del Controparte_1
comportamento dell'attrice ex art. 1227 c.c., nella misura rigorosamente accertata e riconosciuta in causa e con detrazione delle somme erogate e/o erogande all'attrice da parte di Istituti e Compagnie
Assicuratrici pubbliche e/o private per il sinistro del quo;
- in via istruttoria: si insiste, previa revoca di ogni contrario provvedimento, per l'ammissione di tutte le istanze istruttorie chieste e formulate in giudizio da Controparte_2
ex art. 183 VI comma c.p.c. n. 2, in Memoria ex art. 183 VI comma c.p.c. n. 3 ed
[...]
a verbale di causa;
si ribadisce l'eccepita incapacità ex art. 246 c.p.c. del teste attoreo sig. TE
;
[...]
- in ogni caso: spese e compensi di lite rifusi, rimb. forf., IVA e C.P.A comprese.
Si dichiara di non accettare il contraddittorio su nuove o diverse avversarie allegazioni,
prospettazioni, eccezioni o domande
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. GLI ANTEFATTI E LE VICENDE PROCESSUALI
Con atto di citazione per riassunzione del 30.9.2021 conveniva avanti il Tribunale Parte_1
di Vicenza il di Quartesolo, chiedendo ne Controparte_3
3 venisse dichiarata la responsabilità ex art. 2051 c.c. e/o art. 2043 c.c. in ordine al sinistro occorsole in data 28.5.2019 e per l'effetto ne fosse disposta la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti.
In fatto l'attrice esponeva che:
- il giorno 28.05.2019, alle ore 11.00 circa, si trovava sul piazzale di pertinenza del complesso immobiliare denominato appunto in Torri di Quartesolo, e, dopo Controparte_1 CP_1
essersi recata all'istituto bancario Crédit Agricole e al negozio usciva dal porticato Parte_3
condominiale antistante i negozi percorrendo l'apposito percorso pedonale che presenta un calpestio costituito da betonelle a viraggio rosso mattone, per raggiungere la propria autovettura parcheggiata negli appositi spazi;
- giunta all'altezza dell'esercizio Onoranze Funebri Rossi inciampava a causa del dislivello nella pavimentazione creato dal rialzo di una griglia a bocca di lupo a servizio dei locali interrati, cadeva a terra e veniva soccorsa dagli esercenti dei locali commerciali prospicienti il luogo del sinistro che l'avevano trovata riversa sopra la grata;
- veniva accompagnata al Pronto Soccorso dell'Ospedale Civile di Vicenza ove le veniva diagnosticata la frattura composta del terzo medio della rotula sinistra e trauma contusivo del gomito destro;
- il 3.6.2019 si sottoponeva ad intervento chirurgico di sintesi con cerchiaggio metallico a tirante cui seguivano controlli ortopedici e attività fisioterapiche di chinesiterapia attiva assistita-passiva,
elettroterapia e attività al passo, con un costo in termini di spese mediche, comprensive anche del noleggio della carrozzina, di complessivi € 2.461,00;
- sottoposta a visita medico legale le veniva riconosciuto un danno permanente nella misura di 9-
10%;
- per il tramite del proprio legale inviava formale denuncia di sinistro e richiesta di risarcimento del danno al Condominio che tuttavia le respingeva.
4 L'attrice spiegava di aver dapprima proceduto giudizialmente avanti il Giudice di Pace di Vicenza
(R.G. n. 1688/2020) che, con ordinanza ex art. 279, comma 1, c.p.c. del 28.8.2021, aveva dichiarato la propria incompetenza ratione valoris in favore del Tribunale di Vicenza dinnanzi al quale era quindi stata re-introdotta la presente causa.
In diritto l'attrice deduceva che, quanto al verificarsi dell'evento dannoso, era indubbio che fosse caduta a terra “a causa di un inciampo costituito da un impercettibile ma oggettivo dislivello
esistente nella pavimentazione del piazzale antistante e di pertinenza del ” (v. pag. 4 CP_1
citazione) del che riteneva aver fornito prova mediante la produzione, oltre che della perizia tecnica a firma del dott. , di documentazione fotografica che comprovava anche come “a causa di Per_1
un illusionismo ottico-cromatico creatosi nel punto, il dislivello che ha causato la caduta
dell'attrice risulti, di fatto, impercettibile. Quindi presenta i tratti caratteristici della cd insidia” (v.
pag. 5 citazione).
Quanto al nesso di causalità essa riteneva provato che il sinistro si fosse verificato nel piazzale di pertinenza del “a causa del dislivello creato dalla grata posizionata sul percorso CP_1
pedonale antistante l'esercizio commerciale IOF Rossi e compreso tra il porticato e gli stalli di
parcheggio” (v. pag. 5 citazione) ed a conferma produceva le dichiarazioni rese dai testimoni e . Testimone_2 Testimone_3
Affermava pertanto che il dovesse rispondere dei danni cagionatile in quanto custode CP_1
del fabbricato ex art. 2051 c.c. e quindi “obbligato ad adottare tutte le misure necessarie affinché le
cose comuni non rechino pregiudizio o danno ad alcuno” (v. pag. 7 citazione) e che a tal fine aveva dimostrato la sussistenza dell'evento dannoso e del nesso di causalità.
Sosteneva inoltre di aver dimostrato che nel caso di specie si era trattato di una
“insidia/trabocchetto oggettivamente invisibile e soggettivamente imprevedibile” (v. pag. 8
citazione), ragion per cui chiamava il a rispondere dei danni subiti anche ai sensi CP_1
dell'art. 2043 c.c.
5 In merito alla quantificazione del danno dapprima, in citazione, sulla scorta della relazione del proprio medico legale dott. l'aveva determinato in complessivi € 22.867,49 mentre in Per_2
conclusionale, alla luce degli esiti della C.T.U. espletata in corso di causa, l'aveva indicato, quanto al danno non patrimoniale, in € 18.104,00 per invalidità permanente, € 11.700,00 per invalidità
temporanea ed € 3.620,80 per personalizzazione sul danno biologico permanente, nonché, quanto al danno patrimoniale, in € 4.975,76, e così in complessivi € 38.400,56, oltre interessi e rivalutazione monetaria per € 5.583,57.
Con comparsa di costituzione e risposta del 17.1.2022 si costituiva ritualmente in giudizio il di Quartesolo, contestando quanto Controparte_3
affermato, dedotto e chiesto dall'attrice, nonché la documentazione ex adverso prodotta, chiedendo la reiezione delle domande.
Quanto alla responsabilità ex art. 2051 c.c. riteneva che non potesse configurarsi nel caso di specie riguardando essa “i danni derivanti da cose laddove le stesse siano in sé potenzialmente
pericolose/lesive, mentre è chiaro che la pavimentazione/grata in sé oggetto statico, non era affatto
dotata di proprio dinamismo che la rendesse pericolosa, ma anche per l'assoluta assenza di
causalità tra lo stato dei luoghi e la caduta denunziata dall'attrice” (v. pag. 5 comparsa).
Affermava inoltre che mancavano i presupposti per una dichiarazione di responsabilità anche ai sensi dell'art. 2043 c.c. non sussistendo alcuna situazione di insidia o trabocchetto nel luogo del sinistro e che la caduta avrebbe potuto essere evitata con l'utilizzo da parte dell'attrice di un minimo di diligenza.
In via di subordine evidenziava che nella denegata ipotesi di applicabilità dell'art. 2051 c.c. doveva tenersi conto del comportamento colposo del danneggiato ai sensi dell'art. 1227 c.c. con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante secondo l'incidenza della colpa del danneggiato.
6 Alla prima udienza di comparizione tenutasi il 18.1.2022 il Giudice concedeva i termini richiesti dalle parti per il deposito delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c. e con ordinanza del 29.5.2022
disponeva l'assunzione della prova per testi e dell'interrogatorio formale dell'attrice fissando all'uopo udienza al 29.9.2022 poi rinviata al 16.11.2022 per i medesimi incombenti. Conclusa
l'istruttoria orale, con ordinanza del 23.11.2022 il Giudice ammetteva C.T.U. medico legale nominando il dott. il quale prestava giuramento all'udienza del 31.1.2023 e depositava la Per_3
propria perizia in data 22.9.2023. Successivamente, la causa era trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza 19.12.2024.
2. LA DECISIONE
L'attrice ha dunque affidato alle prove orali la ricostruzione della dinamica del sinistro al fine di dimostrare l'an della sua pretesa risarcitoria.
Con ordinanza del 30.5.2022 il Giudice ha ammesso le seguenti domande per parte attrice:
3. Vero che il giorno del sinistro occorso alla NO , ossia il 28 maggio 2019, Parte_1
considerate le temperature estive, entrambe le attività indicate al capitolo 1 tenevano aperta la porta d'ingresso al proprio esercizio commerciale?
4. Vero che la NO , il giorno 28 maggio 2019 verso le ore 11.00 del mattino, si Parte_1
recava presso il negozio di tendaggi denominato per fare acquisti? Parte_3
5. Vero che, dopo essere uscita dal negozio denominato nell'atto di dirigersi verso la Parte_3
sua autovettura posteggiata nell'apposito stallo, la NO cadeva a terra sulla grata Parte_1
antistante l'esercizio IOF Rossi ubicata lungo la pedonale del piazzale condominiale, nel punto indicato nelle foto che si rammostrano al teste - doc.1 fascicolo attoreo Giudice di Pace?
6. Vero che la NO cadeva a terra a causa del rialzo di questa grata, che sporge di circa Parte_1
3 cm rispetto al livello della pavimentazione del piazzale?
10. Vero che, a causa dell'inciampo sullo scalino della grata, la scarpa della NO era Parte_1
sbucciata sulla punta?
7 12. Vero che la NO , il giorno del sinistro, indossava scarpe con suola in gomma ed era Parte_1
priva di pacchi e/o imballi?
14. Vero che, in quell'occasione, constatava direttamente che la grata sulla quale la NO
era caduta sporgeva di circa 3/4 cm rispetto al pavimento del parcheggio? Parte_1
15. Vero che, sempre in detta occasione, rilevava che detto dislivello si era creato a causa del cedimento del sottofondo di posa delle betonelle del percorso pedonale presente nel piazzale del convenuto? CP_1
16. Vero che sul punto, come si evince dalle foto contenute nella perizia di cui al doc. 10 del fascicolo attoreo del Giudice di Pace che si rammostra al teste, si crea un effetto illusionistico
“ottico-cromatico” tra il colore della pavimentazione e quello della caditoia?
17. Vero che questo effetto ottico impedisce la percezione del dislivello esistente tra la pavimentazione del percorso pedonale e la caditoia?
Il convenuto ha invece visto ammettere le seguenti domande:
1) Vero che il giorno del sinistro lamentato dall'attrice e per cui è causa (28.5.2019) alle ore 11,00
ca. il tempo era sereno e vi era luce solare;
2) Vero che il giorno 28.5.2019 la grata presente all'altezza dell'esercizio IOF Rossi a protezione della bocca di lupo (ove l'attrice afferma di essere inciampata) era di colore diverso (grigio) rispetto alle betonelle all'intorno che erano di colore rosso come da fotografia che si mostra e che conferma
(doc. c fotografia a colori.pdf);
3) Vero che la sig.ra aveva già frequentato anche prima del 28.5.2019 gli esercizi Parte_1
commerciali siti presso il e il luogo per cui è causa. Controparte_1
All'udienza del 16.11.2022 si è dapprima proceduto all'interrogatorio formale dell'attrice, e si è
quindi proceduto all'assunzione del teste attoreo dott. , il quale ha dichiarato di Testimone_4
essere di professione perito e di aver svolto attività di perizia per conto dell'attrice.
8 Interrogato sui capitoli ammessi della memoria istruttoria di parte attrice ha innanzitutto confermato la circostanza descritta al capitolo 14 e dunque che la grata sulla quale l'attrice era caduta sporgeva di circa 3/4 cm rispetto al pavimento del parcheggio, precisando che “In occasione del sopralluogo
per le attività peritali tenutesi il 03/03/2020 ho avuto modo di confermare che la caditoia metallica
rispetto al calpestio laterale in alcuni punti sporgeva di 3 cm”.
Alle domande di cui ai capitoli 15, 16 e 17 ha risposto parimenti in senso affermativo dal che si evince che in occasione del sopralluogo aveva rilevato che il dislivello de quo si era creato a causa del cedimento del sottofondo di posa delle betonelle del percorso pedonale, che tra il colore della pavimentazione e quello della caditoia si era creato un effetto illusionistico “ottico-cromatico” e che tale effetto ottico aveva impedito la percezione del dislivello esistente tra la pavimentazione del percorso pedonale e la caditoia.
Al riguardo ha inoltre precisato che “l'elemento verticale della griglia – caditoia – non è
immediatamente percettibile rispetto al piano orizzontale di calpestio”.
È stato quindi introdotto il teste di parte convenuta geom. , il quale ha Testimone_5
dichiarato svolgere la professione di perito assicurativo e di aver svolto “attività peritale su incarico
di studio CIS srl di Mestre su mandato di Itas Mutua compagnia assicuratrice per r.c. del
condominio all'epoca del sinistro, con sopralluogo avvenuto circa due mesi dopo il sinistro”.
Interrogato sui capitoli ammessi della memoria istruttoria di parte convenuta ha dichiarato di non saper rispondere in ordine alle circostanze descritte ai capitoli 1 (che chiedeva se il giorno del sinistro vi era tempo sereno e luce solare) e 3 (che chiedeva se l'attrice avesse già frequentato anche prima del giorno del sinistro i luoghi per cui è causa).
In risposta al capitolo 2 ha invece confermato “i luoghi posti in visione, ma non sono in grado di
riferire se la colorazione [delle betonelle] era specificatamente quella della foto che mi viene
esibita”.
9 Sentito a prova contraria sui capitoli 16 e 17 della memoria istruttoria di parte attrice ha risposto che non era in grado di riferire cosa venisse inteso per “effetto illusionistico ottico-cromatico”,
precisando al riguardo che “a mio parere, risulta chiaramente visibile la differenza cromatica tra la
pavimentazione in betonelle e la grata in metallo” e che, contrariamente a quanto assunto dall'attrice, “il dislivello è chiaramente percettibile”.
L'istruttoria orale è poi proseguita con l'escussione del teste attoreo padre dei Testimone_2
titolari dell'esercizio commerciale Onoranze Funebri Rossi, avanti cui è avvenuto il sinistro, il quale ha riferito: “il giorno 28/05/19 io ho visto la NO che mentre camminava Parte_1
abbastanza veloce ad un certo punto è caduta in avanti e ricordo che ha messo il braccio per
coprirsi il capo altrimenti andava a sbattere contro una macchina ferma. Ho visto il corpo e non i
piedi”.
Ha confermato la circostanza di cui al capitolo 5 della memoria istruttoria attorea e cioè che l'attrice, nel dirigersi verso la sua autovettura posteggiata nell'apposito stallo, era caduta a terra sulla grata antistante l'esercizio commerciale IOF Rossi ubicata lungo la pedonale del piazzale condominiale nel punto indicato nelle foto rammostrategli, precisando che “l'ho vista cadere ed era
distesa sulla grata mi sono avvicinato l'ho aiutata ad alzarsi ed aveva tanto male ad un ginocchio.
Sono andato a prendere una sedia presso l'ufficio dei miei figli Agenzia Funebre Rossi”.
Anche in risposta al capitolo 6 il teste ha confermato di aver visto cadere l'attrice, proprio per visione diretta: “si l'ho vista cadere. La causa non lo so, il rialzo della grata lo confermo, e preciso
che il corpo della NO era proprio disteso sulla grata. Mi sono avvicinato a soccorrere la
NO, e la NO mi ha riferito di essere inciampata sulla grata”.
In risposta al capitolo 14 ha altresì confermato che la grata sulla quale l'attrice era caduta sporgeva di circa 3/4 cm rispetto al pavimento del parcheggio mentre dichiarava di non saper nulla circa l'effetto ottico che a detta di parte attrice avrebbe impedito la percezione del dislivello esistente tra
10 la pavimentazione del percorso pedonale e la caditoia, confermando ancora “che si vede il dislivello
dei 4 cm”.
È stata poi introdotta l'ulteriore teste attorea , la quale ha dichiarato che l'attrice è Testimone_3
una sua cliente gestendo ella il negozio di tendaggi situato nel complesso condominiale Parte_3
de quo.
La stessa ha affermato di aver “soccorso la NO, che era già seduta su una sedia che aveva
portato il signor Rossi”, così avvalorando la veridicità delle dichiarazioni rese dal teste Rossi, ha confermato i luoghi del sinistro (“Confermo i luoghi, riconosco il mio negozio”) ed ha dichiarato di non aver visto la caduta, fornendo tuttavia un'importante precisazione: “Io non ho visto la caduta
però è vero che la grata è rialzata. Tutt'ora è rialzata. Anche l'altro giorno una signorina è andata
a sbattere con il piede sulla grata che è in rilievo”.
Ha infine dichiarato che a propria memoria l'attrice non aveva nulla in mano al momento del sinistro.
Non si è poi proceduto all'escussione degli ultimi due testi citati (il primo, , marito TE
dell'attrice, coniugato in regime di comunione dei beni, ed il secondo di parte convenuta,
[...]
, proprietario di tre uffici direzionali siti al primo piano del convenuto) in CP_4 CP_1
quanto il Giudice, ritenendo i testi portatori di interesse in causa, ha accolto le eccezioni di incapacità a testimoniare ex art. 246 c.p.c.
* * *
All'esito della istruttoria orale, si deve ritenere che l'attrice sia riuscita a fornire prova adeguata in ordine alla dinamica del sinistro e alla sua causa, consistita nel dislivello della pavimentazione del piazzale condominiale venutosi a creare a causa del rialzo di circa 3-4 cm della grata posta in corrispondenza dell'esercizio commerciale Onoranze Funebri Rossi.
Il fatto che fosse presente (ancora alla data dell'udienza testi tenutasi il 16.11.2022 e dunque oltre tre anni dopo il giorno del sinistro avvenuto il 28.5.2019) un dislivello della pavimentazione
11 venutosi a creare a causa del rialzo di circa 3-4 cm della grata è stato confermato da tutti i testimoni escussi, ivi incluso l'unico teste di parte convenuta, il perito assicurativo geom.
[...]
, il quale, seppur abbia messo in dubbio le affermazioni del perito attoreo dott. Tes_5 Tes_4
in ordine al preteso effetto illusionistico-ottico dato dalla differenza cromatica tra la
[...]
pavimentazione in betonelle e la grata in metallo, nell'affermare che “il dislivello è chiaramente
percettibile”, ha confermato in pieno l'esistenza dello stesso.
La circostanza poi che l'attrice sia caduta a terra a causa dell'inciampo costituito da un oggettivo dislivello esistente nella pavimentazione del piazzale di pertinenza del creato dal rialzo CP_1
della grata risulta provata alla luce delle testimonianze rese da e Testimone_3 Testimone_2
(entrambi hanno dichiarato di aver visto l'attrice sui luoghi del sinistro e nelle adiacenze della grata)
ed in particolare da quest'ultimo, il quale può dirsi aver assistito praticamente “in diretta” all'intera scena, avendo egli confermato di aver visto l'attrice camminare e poi cadere all'altezza della grata,
trovandola poi riversa sopra di essa al momento di prestarle i primi soccorsi.
Poco conta, in verità, poi, accertare se – e quanto – sussistesse quel preteso effetto che è stato definito illusionistico “ottico-cromatico” tra il colore della pavimentazione e quello della caditoia:
in realtà proprio la singolarità di questo dislivello rendeva la situazione una “insidia”, non prevedibile da parte dell'attrice proprio perché nulla lasciava intendere che ad un certo punto si palesasse un rialzo di all'incirca 4 cm rispetto al livello della pavimentazione stradale circostante.
Del resto, come riportato dalla teste : “anche l'altro giorno una signorina è Testimone_3
andata a sbattere con il piede sulla grata che è in rilievo”.
***
Ciò detto, e venendo al calcolo del quantum del risarcimento, non vi è ragione di discostarsi dalle risultanze della perizia medico legale del CTU dott. , i cui esiti possono essere inseriti Persona_4
nella seguente tabella, che corrisponde alla tabella “milanese” più recente:
12 Si precisa che non viene applicato un aumento per “personalizzazione”, in difetto di deduzione e prova da parte dell'attrice di specifiche circostanze tali da far apparire il caso concreto come diverso dal caso “standard” preso a riferimento dal compilatore delle tabelle, a parità di età, sesso,
condizioni ed entità della lesione subita.
PER QUESTI MOTIVI
1) condanna il Torri di Quartesolo, a pagare Controparte_3
a , a titolo di risarcimento dei danni, la somma risultante dal seguente Parte_1
calcolo: da un lato, devalutare la somma di euro 22.632,62 da oggi alla data del sinistro,
applicare poi su tale importo la rivalutazione anno per anno e gli interessi sulla somma come di anno in anno rivalutata;
d'altro canto sulla somma di € 2.437,50 (danno emergente)
andranno invece applicati interessi e rivalutazione dalla domanda al saldo;
13 2) condanna il convenuto a rimborsare a le spese processuali del CP_1 Parte_1
giudizio, che liquida (si assume lo scaglione del danno liquidato) in € 7.616 per compensi ed
€ 264,00 per esborsi, oltre IVA se dovuta, CPA e spese forfettarie al 15%; nonché le spese del compenso al CTP, e le spese per la relazione medica preliminare di parte;
3) pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio a carico del
[...]
, con obbligo di rifusione in favore di chi le Controparte_5
ha anticipate.
Vicenza, 10 giugno 2025.
Il Giudice
Dott. Massimiliano De Giovanni
14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VICENZA
Il Giudice Istruttore in funzione di Giudice monocratico, Dott. Massimiliano De Giovanni, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta a ruolo al numero 5546/2021 del Ruolo Generale avente ad oggetto:
Azione ex art 2051 c.c.,
promossa da
(C.F. ) Parte_1 CodiceFiscale_1
con gli avv.ti Barbara Bertuzzo e Roberta Cavazza
ATTRICE
contro
il Controparte_1
di Torri di Quartesolo, (P.I. CP_1 P.IVA_1
con l'avv. Angelantonio Testa
CONVENUTO
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI
L'ATTRICE:
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Vicenza respinta ogni contraria istanza ed eccezione
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO:
1. Accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del condominio Controparte_1
- in persona dell'amministratore p.t. all'epoca dei fatti NO - ex art.
[...] Parte_2
1 2051 c.c. e/o ex art. 2043 c.c. in ordine al sinistro occorso alla NO all'incirca Parte_1
alle ore 11:00 del giorno 28 maggio 2019 mentre percorreva, a piedi, il piazzale di pertinenza condominiale.
2. Per l'effetto condannare il in persona CP_1 Controparte_1
dell'amministratore p.t. all'epoca dei fatti NO , per i motivi espressi in narrativa Parte_2
nell'atto di citazione e nei successivi scritti difensivi, a risarcire alla NO la Parte_1
somma complessiva di € 37.463,76, o quella somma diversa (maggiore o minore) accertata in corso di causa e/o ritenuta di giustizia, a titolo di risarcimento di tutti i danni subiti in occasione del sinistro di cui è causa, comprensiva anche dell'intero danno non patrimoniale (composto da danno biologico temporaneo e permanente, danno morale e personalizzazione), oltre agli interessi dovuti come per legge e alla rivalutazione, sulle voci di danno non attualizzate, dalla data dell'evento lesivo sino al saldo effettivo.
IN SUBORDINE
Solo nella denegata ipotesi in cui l'adito Tribunale dovesse accertare diversi gradi di responsabilità
condannare il in persona Controparte_1
dell'amministratore p.t. a pagare alla NO a titolo di risarcimento dei Parte_1
danni di qualsivoglia natura subiti in conseguenza del sinistro di cui è causa, la somma dovuta in proporzione al grado di responsabilità che verrà eventualmente accertato in capo al CP_1
convenuto, oltre alla rivalutazione ed interessi legali dovuti come per legge sulle voci di danno non attualizzate, dalla data dell'evento lesivo al saldo effettivo.
IN OGNI CASO
Competenze procuratorie interamente rifuse, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge,
anche con riferimento al procedimento n. 1688/2020 R.G. Giudice di Pace.
In subordine, e limitatamente al procedimento avanti il Giudice di Pace, compensare le spese per i motivi dedotti in atti.
2 IL CONVENUTO: CP_1
Contrariis reiectis,
-nel merito:
- in via principale: respingersi le domande avanzate dall'attrice in quanto infondate in fatto ed in diritto;
- in via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale delle domande attoree,
accertarsi il grado di responsabilità ascrivibile in capo al convenuto, tenuto conto anche del concorso di colpa dell'attrice ex art. 1227 c.c., e limitarsi la condanna del
[...]
nei limiti dell'accertato grado di responsabilità, e per i soli danni Controparte_1
causalmente riconducibili al tenuto conto anche del Controparte_1
comportamento dell'attrice ex art. 1227 c.c., nella misura rigorosamente accertata e riconosciuta in causa e con detrazione delle somme erogate e/o erogande all'attrice da parte di Istituti e Compagnie
Assicuratrici pubbliche e/o private per il sinistro del quo;
- in via istruttoria: si insiste, previa revoca di ogni contrario provvedimento, per l'ammissione di tutte le istanze istruttorie chieste e formulate in giudizio da Controparte_2
ex art. 183 VI comma c.p.c. n. 2, in Memoria ex art. 183 VI comma c.p.c. n. 3 ed
[...]
a verbale di causa;
si ribadisce l'eccepita incapacità ex art. 246 c.p.c. del teste attoreo sig. TE
;
[...]
- in ogni caso: spese e compensi di lite rifusi, rimb. forf., IVA e C.P.A comprese.
Si dichiara di non accettare il contraddittorio su nuove o diverse avversarie allegazioni,
prospettazioni, eccezioni o domande
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. GLI ANTEFATTI E LE VICENDE PROCESSUALI
Con atto di citazione per riassunzione del 30.9.2021 conveniva avanti il Tribunale Parte_1
di Vicenza il di Quartesolo, chiedendo ne Controparte_3
3 venisse dichiarata la responsabilità ex art. 2051 c.c. e/o art. 2043 c.c. in ordine al sinistro occorsole in data 28.5.2019 e per l'effetto ne fosse disposta la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti.
In fatto l'attrice esponeva che:
- il giorno 28.05.2019, alle ore 11.00 circa, si trovava sul piazzale di pertinenza del complesso immobiliare denominato appunto in Torri di Quartesolo, e, dopo Controparte_1 CP_1
essersi recata all'istituto bancario Crédit Agricole e al negozio usciva dal porticato Parte_3
condominiale antistante i negozi percorrendo l'apposito percorso pedonale che presenta un calpestio costituito da betonelle a viraggio rosso mattone, per raggiungere la propria autovettura parcheggiata negli appositi spazi;
- giunta all'altezza dell'esercizio Onoranze Funebri Rossi inciampava a causa del dislivello nella pavimentazione creato dal rialzo di una griglia a bocca di lupo a servizio dei locali interrati, cadeva a terra e veniva soccorsa dagli esercenti dei locali commerciali prospicienti il luogo del sinistro che l'avevano trovata riversa sopra la grata;
- veniva accompagnata al Pronto Soccorso dell'Ospedale Civile di Vicenza ove le veniva diagnosticata la frattura composta del terzo medio della rotula sinistra e trauma contusivo del gomito destro;
- il 3.6.2019 si sottoponeva ad intervento chirurgico di sintesi con cerchiaggio metallico a tirante cui seguivano controlli ortopedici e attività fisioterapiche di chinesiterapia attiva assistita-passiva,
elettroterapia e attività al passo, con un costo in termini di spese mediche, comprensive anche del noleggio della carrozzina, di complessivi € 2.461,00;
- sottoposta a visita medico legale le veniva riconosciuto un danno permanente nella misura di 9-
10%;
- per il tramite del proprio legale inviava formale denuncia di sinistro e richiesta di risarcimento del danno al Condominio che tuttavia le respingeva.
4 L'attrice spiegava di aver dapprima proceduto giudizialmente avanti il Giudice di Pace di Vicenza
(R.G. n. 1688/2020) che, con ordinanza ex art. 279, comma 1, c.p.c. del 28.8.2021, aveva dichiarato la propria incompetenza ratione valoris in favore del Tribunale di Vicenza dinnanzi al quale era quindi stata re-introdotta la presente causa.
In diritto l'attrice deduceva che, quanto al verificarsi dell'evento dannoso, era indubbio che fosse caduta a terra “a causa di un inciampo costituito da un impercettibile ma oggettivo dislivello
esistente nella pavimentazione del piazzale antistante e di pertinenza del ” (v. pag. 4 CP_1
citazione) del che riteneva aver fornito prova mediante la produzione, oltre che della perizia tecnica a firma del dott. , di documentazione fotografica che comprovava anche come “a causa di Per_1
un illusionismo ottico-cromatico creatosi nel punto, il dislivello che ha causato la caduta
dell'attrice risulti, di fatto, impercettibile. Quindi presenta i tratti caratteristici della cd insidia” (v.
pag. 5 citazione).
Quanto al nesso di causalità essa riteneva provato che il sinistro si fosse verificato nel piazzale di pertinenza del “a causa del dislivello creato dalla grata posizionata sul percorso CP_1
pedonale antistante l'esercizio commerciale IOF Rossi e compreso tra il porticato e gli stalli di
parcheggio” (v. pag. 5 citazione) ed a conferma produceva le dichiarazioni rese dai testimoni e . Testimone_2 Testimone_3
Affermava pertanto che il dovesse rispondere dei danni cagionatile in quanto custode CP_1
del fabbricato ex art. 2051 c.c. e quindi “obbligato ad adottare tutte le misure necessarie affinché le
cose comuni non rechino pregiudizio o danno ad alcuno” (v. pag. 7 citazione) e che a tal fine aveva dimostrato la sussistenza dell'evento dannoso e del nesso di causalità.
Sosteneva inoltre di aver dimostrato che nel caso di specie si era trattato di una
“insidia/trabocchetto oggettivamente invisibile e soggettivamente imprevedibile” (v. pag. 8
citazione), ragion per cui chiamava il a rispondere dei danni subiti anche ai sensi CP_1
dell'art. 2043 c.c.
5 In merito alla quantificazione del danno dapprima, in citazione, sulla scorta della relazione del proprio medico legale dott. l'aveva determinato in complessivi € 22.867,49 mentre in Per_2
conclusionale, alla luce degli esiti della C.T.U. espletata in corso di causa, l'aveva indicato, quanto al danno non patrimoniale, in € 18.104,00 per invalidità permanente, € 11.700,00 per invalidità
temporanea ed € 3.620,80 per personalizzazione sul danno biologico permanente, nonché, quanto al danno patrimoniale, in € 4.975,76, e così in complessivi € 38.400,56, oltre interessi e rivalutazione monetaria per € 5.583,57.
Con comparsa di costituzione e risposta del 17.1.2022 si costituiva ritualmente in giudizio il di Quartesolo, contestando quanto Controparte_3
affermato, dedotto e chiesto dall'attrice, nonché la documentazione ex adverso prodotta, chiedendo la reiezione delle domande.
Quanto alla responsabilità ex art. 2051 c.c. riteneva che non potesse configurarsi nel caso di specie riguardando essa “i danni derivanti da cose laddove le stesse siano in sé potenzialmente
pericolose/lesive, mentre è chiaro che la pavimentazione/grata in sé oggetto statico, non era affatto
dotata di proprio dinamismo che la rendesse pericolosa, ma anche per l'assoluta assenza di
causalità tra lo stato dei luoghi e la caduta denunziata dall'attrice” (v. pag. 5 comparsa).
Affermava inoltre che mancavano i presupposti per una dichiarazione di responsabilità anche ai sensi dell'art. 2043 c.c. non sussistendo alcuna situazione di insidia o trabocchetto nel luogo del sinistro e che la caduta avrebbe potuto essere evitata con l'utilizzo da parte dell'attrice di un minimo di diligenza.
In via di subordine evidenziava che nella denegata ipotesi di applicabilità dell'art. 2051 c.c. doveva tenersi conto del comportamento colposo del danneggiato ai sensi dell'art. 1227 c.c. con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante secondo l'incidenza della colpa del danneggiato.
6 Alla prima udienza di comparizione tenutasi il 18.1.2022 il Giudice concedeva i termini richiesti dalle parti per il deposito delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c. e con ordinanza del 29.5.2022
disponeva l'assunzione della prova per testi e dell'interrogatorio formale dell'attrice fissando all'uopo udienza al 29.9.2022 poi rinviata al 16.11.2022 per i medesimi incombenti. Conclusa
l'istruttoria orale, con ordinanza del 23.11.2022 il Giudice ammetteva C.T.U. medico legale nominando il dott. il quale prestava giuramento all'udienza del 31.1.2023 e depositava la Per_3
propria perizia in data 22.9.2023. Successivamente, la causa era trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza 19.12.2024.
2. LA DECISIONE
L'attrice ha dunque affidato alle prove orali la ricostruzione della dinamica del sinistro al fine di dimostrare l'an della sua pretesa risarcitoria.
Con ordinanza del 30.5.2022 il Giudice ha ammesso le seguenti domande per parte attrice:
3. Vero che il giorno del sinistro occorso alla NO , ossia il 28 maggio 2019, Parte_1
considerate le temperature estive, entrambe le attività indicate al capitolo 1 tenevano aperta la porta d'ingresso al proprio esercizio commerciale?
4. Vero che la NO , il giorno 28 maggio 2019 verso le ore 11.00 del mattino, si Parte_1
recava presso il negozio di tendaggi denominato per fare acquisti? Parte_3
5. Vero che, dopo essere uscita dal negozio denominato nell'atto di dirigersi verso la Parte_3
sua autovettura posteggiata nell'apposito stallo, la NO cadeva a terra sulla grata Parte_1
antistante l'esercizio IOF Rossi ubicata lungo la pedonale del piazzale condominiale, nel punto indicato nelle foto che si rammostrano al teste - doc.1 fascicolo attoreo Giudice di Pace?
6. Vero che la NO cadeva a terra a causa del rialzo di questa grata, che sporge di circa Parte_1
3 cm rispetto al livello della pavimentazione del piazzale?
10. Vero che, a causa dell'inciampo sullo scalino della grata, la scarpa della NO era Parte_1
sbucciata sulla punta?
7 12. Vero che la NO , il giorno del sinistro, indossava scarpe con suola in gomma ed era Parte_1
priva di pacchi e/o imballi?
14. Vero che, in quell'occasione, constatava direttamente che la grata sulla quale la NO
era caduta sporgeva di circa 3/4 cm rispetto al pavimento del parcheggio? Parte_1
15. Vero che, sempre in detta occasione, rilevava che detto dislivello si era creato a causa del cedimento del sottofondo di posa delle betonelle del percorso pedonale presente nel piazzale del convenuto? CP_1
16. Vero che sul punto, come si evince dalle foto contenute nella perizia di cui al doc. 10 del fascicolo attoreo del Giudice di Pace che si rammostra al teste, si crea un effetto illusionistico
“ottico-cromatico” tra il colore della pavimentazione e quello della caditoia?
17. Vero che questo effetto ottico impedisce la percezione del dislivello esistente tra la pavimentazione del percorso pedonale e la caditoia?
Il convenuto ha invece visto ammettere le seguenti domande:
1) Vero che il giorno del sinistro lamentato dall'attrice e per cui è causa (28.5.2019) alle ore 11,00
ca. il tempo era sereno e vi era luce solare;
2) Vero che il giorno 28.5.2019 la grata presente all'altezza dell'esercizio IOF Rossi a protezione della bocca di lupo (ove l'attrice afferma di essere inciampata) era di colore diverso (grigio) rispetto alle betonelle all'intorno che erano di colore rosso come da fotografia che si mostra e che conferma
(doc. c fotografia a colori.pdf);
3) Vero che la sig.ra aveva già frequentato anche prima del 28.5.2019 gli esercizi Parte_1
commerciali siti presso il e il luogo per cui è causa. Controparte_1
All'udienza del 16.11.2022 si è dapprima proceduto all'interrogatorio formale dell'attrice, e si è
quindi proceduto all'assunzione del teste attoreo dott. , il quale ha dichiarato di Testimone_4
essere di professione perito e di aver svolto attività di perizia per conto dell'attrice.
8 Interrogato sui capitoli ammessi della memoria istruttoria di parte attrice ha innanzitutto confermato la circostanza descritta al capitolo 14 e dunque che la grata sulla quale l'attrice era caduta sporgeva di circa 3/4 cm rispetto al pavimento del parcheggio, precisando che “In occasione del sopralluogo
per le attività peritali tenutesi il 03/03/2020 ho avuto modo di confermare che la caditoia metallica
rispetto al calpestio laterale in alcuni punti sporgeva di 3 cm”.
Alle domande di cui ai capitoli 15, 16 e 17 ha risposto parimenti in senso affermativo dal che si evince che in occasione del sopralluogo aveva rilevato che il dislivello de quo si era creato a causa del cedimento del sottofondo di posa delle betonelle del percorso pedonale, che tra il colore della pavimentazione e quello della caditoia si era creato un effetto illusionistico “ottico-cromatico” e che tale effetto ottico aveva impedito la percezione del dislivello esistente tra la pavimentazione del percorso pedonale e la caditoia.
Al riguardo ha inoltre precisato che “l'elemento verticale della griglia – caditoia – non è
immediatamente percettibile rispetto al piano orizzontale di calpestio”.
È stato quindi introdotto il teste di parte convenuta geom. , il quale ha Testimone_5
dichiarato svolgere la professione di perito assicurativo e di aver svolto “attività peritale su incarico
di studio CIS srl di Mestre su mandato di Itas Mutua compagnia assicuratrice per r.c. del
condominio all'epoca del sinistro, con sopralluogo avvenuto circa due mesi dopo il sinistro”.
Interrogato sui capitoli ammessi della memoria istruttoria di parte convenuta ha dichiarato di non saper rispondere in ordine alle circostanze descritte ai capitoli 1 (che chiedeva se il giorno del sinistro vi era tempo sereno e luce solare) e 3 (che chiedeva se l'attrice avesse già frequentato anche prima del giorno del sinistro i luoghi per cui è causa).
In risposta al capitolo 2 ha invece confermato “i luoghi posti in visione, ma non sono in grado di
riferire se la colorazione [delle betonelle] era specificatamente quella della foto che mi viene
esibita”.
9 Sentito a prova contraria sui capitoli 16 e 17 della memoria istruttoria di parte attrice ha risposto che non era in grado di riferire cosa venisse inteso per “effetto illusionistico ottico-cromatico”,
precisando al riguardo che “a mio parere, risulta chiaramente visibile la differenza cromatica tra la
pavimentazione in betonelle e la grata in metallo” e che, contrariamente a quanto assunto dall'attrice, “il dislivello è chiaramente percettibile”.
L'istruttoria orale è poi proseguita con l'escussione del teste attoreo padre dei Testimone_2
titolari dell'esercizio commerciale Onoranze Funebri Rossi, avanti cui è avvenuto il sinistro, il quale ha riferito: “il giorno 28/05/19 io ho visto la NO che mentre camminava Parte_1
abbastanza veloce ad un certo punto è caduta in avanti e ricordo che ha messo il braccio per
coprirsi il capo altrimenti andava a sbattere contro una macchina ferma. Ho visto il corpo e non i
piedi”.
Ha confermato la circostanza di cui al capitolo 5 della memoria istruttoria attorea e cioè che l'attrice, nel dirigersi verso la sua autovettura posteggiata nell'apposito stallo, era caduta a terra sulla grata antistante l'esercizio commerciale IOF Rossi ubicata lungo la pedonale del piazzale condominiale nel punto indicato nelle foto rammostrategli, precisando che “l'ho vista cadere ed era
distesa sulla grata mi sono avvicinato l'ho aiutata ad alzarsi ed aveva tanto male ad un ginocchio.
Sono andato a prendere una sedia presso l'ufficio dei miei figli Agenzia Funebre Rossi”.
Anche in risposta al capitolo 6 il teste ha confermato di aver visto cadere l'attrice, proprio per visione diretta: “si l'ho vista cadere. La causa non lo so, il rialzo della grata lo confermo, e preciso
che il corpo della NO era proprio disteso sulla grata. Mi sono avvicinato a soccorrere la
NO, e la NO mi ha riferito di essere inciampata sulla grata”.
In risposta al capitolo 14 ha altresì confermato che la grata sulla quale l'attrice era caduta sporgeva di circa 3/4 cm rispetto al pavimento del parcheggio mentre dichiarava di non saper nulla circa l'effetto ottico che a detta di parte attrice avrebbe impedito la percezione del dislivello esistente tra
10 la pavimentazione del percorso pedonale e la caditoia, confermando ancora “che si vede il dislivello
dei 4 cm”.
È stata poi introdotta l'ulteriore teste attorea , la quale ha dichiarato che l'attrice è Testimone_3
una sua cliente gestendo ella il negozio di tendaggi situato nel complesso condominiale Parte_3
de quo.
La stessa ha affermato di aver “soccorso la NO, che era già seduta su una sedia che aveva
portato il signor Rossi”, così avvalorando la veridicità delle dichiarazioni rese dal teste Rossi, ha confermato i luoghi del sinistro (“Confermo i luoghi, riconosco il mio negozio”) ed ha dichiarato di non aver visto la caduta, fornendo tuttavia un'importante precisazione: “Io non ho visto la caduta
però è vero che la grata è rialzata. Tutt'ora è rialzata. Anche l'altro giorno una signorina è andata
a sbattere con il piede sulla grata che è in rilievo”.
Ha infine dichiarato che a propria memoria l'attrice non aveva nulla in mano al momento del sinistro.
Non si è poi proceduto all'escussione degli ultimi due testi citati (il primo, , marito TE
dell'attrice, coniugato in regime di comunione dei beni, ed il secondo di parte convenuta,
[...]
, proprietario di tre uffici direzionali siti al primo piano del convenuto) in CP_4 CP_1
quanto il Giudice, ritenendo i testi portatori di interesse in causa, ha accolto le eccezioni di incapacità a testimoniare ex art. 246 c.p.c.
* * *
All'esito della istruttoria orale, si deve ritenere che l'attrice sia riuscita a fornire prova adeguata in ordine alla dinamica del sinistro e alla sua causa, consistita nel dislivello della pavimentazione del piazzale condominiale venutosi a creare a causa del rialzo di circa 3-4 cm della grata posta in corrispondenza dell'esercizio commerciale Onoranze Funebri Rossi.
Il fatto che fosse presente (ancora alla data dell'udienza testi tenutasi il 16.11.2022 e dunque oltre tre anni dopo il giorno del sinistro avvenuto il 28.5.2019) un dislivello della pavimentazione
11 venutosi a creare a causa del rialzo di circa 3-4 cm della grata è stato confermato da tutti i testimoni escussi, ivi incluso l'unico teste di parte convenuta, il perito assicurativo geom.
[...]
, il quale, seppur abbia messo in dubbio le affermazioni del perito attoreo dott. Tes_5 Tes_4
in ordine al preteso effetto illusionistico-ottico dato dalla differenza cromatica tra la
[...]
pavimentazione in betonelle e la grata in metallo, nell'affermare che “il dislivello è chiaramente
percettibile”, ha confermato in pieno l'esistenza dello stesso.
La circostanza poi che l'attrice sia caduta a terra a causa dell'inciampo costituito da un oggettivo dislivello esistente nella pavimentazione del piazzale di pertinenza del creato dal rialzo CP_1
della grata risulta provata alla luce delle testimonianze rese da e Testimone_3 Testimone_2
(entrambi hanno dichiarato di aver visto l'attrice sui luoghi del sinistro e nelle adiacenze della grata)
ed in particolare da quest'ultimo, il quale può dirsi aver assistito praticamente “in diretta” all'intera scena, avendo egli confermato di aver visto l'attrice camminare e poi cadere all'altezza della grata,
trovandola poi riversa sopra di essa al momento di prestarle i primi soccorsi.
Poco conta, in verità, poi, accertare se – e quanto – sussistesse quel preteso effetto che è stato definito illusionistico “ottico-cromatico” tra il colore della pavimentazione e quello della caditoia:
in realtà proprio la singolarità di questo dislivello rendeva la situazione una “insidia”, non prevedibile da parte dell'attrice proprio perché nulla lasciava intendere che ad un certo punto si palesasse un rialzo di all'incirca 4 cm rispetto al livello della pavimentazione stradale circostante.
Del resto, come riportato dalla teste : “anche l'altro giorno una signorina è Testimone_3
andata a sbattere con il piede sulla grata che è in rilievo”.
***
Ciò detto, e venendo al calcolo del quantum del risarcimento, non vi è ragione di discostarsi dalle risultanze della perizia medico legale del CTU dott. , i cui esiti possono essere inseriti Persona_4
nella seguente tabella, che corrisponde alla tabella “milanese” più recente:
12 Si precisa che non viene applicato un aumento per “personalizzazione”, in difetto di deduzione e prova da parte dell'attrice di specifiche circostanze tali da far apparire il caso concreto come diverso dal caso “standard” preso a riferimento dal compilatore delle tabelle, a parità di età, sesso,
condizioni ed entità della lesione subita.
PER QUESTI MOTIVI
1) condanna il Torri di Quartesolo, a pagare Controparte_3
a , a titolo di risarcimento dei danni, la somma risultante dal seguente Parte_1
calcolo: da un lato, devalutare la somma di euro 22.632,62 da oggi alla data del sinistro,
applicare poi su tale importo la rivalutazione anno per anno e gli interessi sulla somma come di anno in anno rivalutata;
d'altro canto sulla somma di € 2.437,50 (danno emergente)
andranno invece applicati interessi e rivalutazione dalla domanda al saldo;
13 2) condanna il convenuto a rimborsare a le spese processuali del CP_1 Parte_1
giudizio, che liquida (si assume lo scaglione del danno liquidato) in € 7.616 per compensi ed
€ 264,00 per esborsi, oltre IVA se dovuta, CPA e spese forfettarie al 15%; nonché le spese del compenso al CTP, e le spese per la relazione medica preliminare di parte;
3) pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio a carico del
[...]
, con obbligo di rifusione in favore di chi le Controparte_5
ha anticipate.
Vicenza, 10 giugno 2025.
Il Giudice
Dott. Massimiliano De Giovanni
14