Versione
11 marzo 1992
11 marzo 1992
Art. 26. (Risarcimento dei danni prodotti dalla fauna selvatica e dall'attivita' venatoria) 1. Per far fronte ai danni non altrimenti risarcibili arrecati alla produzione agricola e alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo della fauna selvatica, in particolare da quella protetta, e dall'attivita' venatoria, e' costituito a cura di ogni regione un fondo destinato alla prevenzione e ai risarcimenti, al quale affluisce anche una percentuale dei proventi di cui all'articolo 23.
2. Le regioni provvedono, con apposite disposizioni, a regolare il funzionamento del fondo di cui al comma 1, prevedendo per la relativa gestione un comitato in cui siano presenti rappresentanti di strutture provinciali delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e rappresentanti delle associazioni venatorie nazionali riconosciute maggiormente rappresentative.
3. Il proprietario o il conduttore del fondo e' tenuto a denunciare tempestivamente i danni al comitato di cui al comma 2, che procede entro trenta giorni alle relative verifiche anche mediante sopralluogo e ispezioni e nei centottanta giorni successivi alla liquidazione.
4. Per le domande di prevenzione dei danni, il termine entro cui il procedimento deve concludersi e' direttamente disposto con norma regionale.
2. Le regioni provvedono, con apposite disposizioni, a regolare il funzionamento del fondo di cui al comma 1, prevedendo per la relativa gestione un comitato in cui siano presenti rappresentanti di strutture provinciali delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e rappresentanti delle associazioni venatorie nazionali riconosciute maggiormente rappresentative.
3. Il proprietario o il conduttore del fondo e' tenuto a denunciare tempestivamente i danni al comitato di cui al comma 2, che procede entro trenta giorni alle relative verifiche anche mediante sopralluogo e ispezioni e nei centottanta giorni successivi alla liquidazione.
4. Per le domande di prevenzione dei danni, il termine entro cui il procedimento deve concludersi e' direttamente disposto con norma regionale.
Commentari • 6
- 1. Risoluzione del 09/09/2002 n. 291 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e ContenziosoAgenzia delle Entrate · 9 settembre 2002 · 5.0675406
[…] - "il proprietario o il conduttore del fondo e\' tenuto a denunciare tempestivamente i danni prodotti dalla fauna selvatica", ai sensi del comma 3 dell\'articolo 26 della legge 11 febbraio 1992, n. 157; - l\'Ente Provincia e\' tenuto a risarcire i suddetti danni, utilizzando il fondo - previsto dal comma 1 dello stesso articolo -
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Giurisprudenza • 189
- 1. Trib. Castrovillari, sentenza 07/01/2022, n. 21Provvedimento: […] Sebbene nella premessa dell' atto di citazione abbia fatto ambiguo richiamo anche al tentativo di ottenere l' indennizzo previsto dall' art. 26 legge 157/1992 […]Leggi di più...
- mancata adozione misure preventive·
- art. 2043 CC·
- difetto di giurisdizione·
- danno da fauna selvatica·
- indennizzo ex lege 157/1992·
- carenza motivazionale·
- giurisdizione civile·
- compensazione spese·
- responsabilità aquiliana