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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 11/12/2025, n. 2675 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 2675 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 2504/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale di Verona, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dr.ssa Antonella Guerra Presidente
Dr. Massimo Vaccari Giudice
Dr.ssa Eugenia Tommasi di Vignano Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nella causa civile di I Grado promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
EI ED, come da mandato difensivo in atti;
RICORRENTE contro
(C.F. con il patrocinio Controparte_1 C.F._2 dell'Avv. PAOLO FRANCESCHINI, come da mandato difensivo in atti;
RESISTENTE con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica.
CONCLUSIONI
PARTE RICORRENTE
1) Addebitarsi la causa della separazione al sig. in Controparte_1 considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio;
1 2) disporsi l'affidamento esclusivo del figlio , nato a [...] il Per_1
20.05.2011, alla madre, con collocamento presso la casa della sig.ra , Parte_1 ove risiede;
3) stante la condotta pregiudizievole del sig. ei confronti dei figli, disporsi ex CP_1 art. 333 c.c. ogni provvedimento ritenuto più opportuno e conveniente nell'interesse dei figli, compreso il divieto di avvicinamento ai luoghi da loro frequentati;
4) disporsi a carico del sig. ed in favore dei figli Controparte_1 [...]
, ed , a titolo di assegno mensile per il mantenimento, il Per_2 Per_3 Per_1 pagamento della somma di €800,00 da corrispondersi entro il quinto giorno di ogni mese e da valutarsi annualmente secondo l'indice Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie relative ai figli, come da protocollo famiglia siglato a Verona il
07.03.2014, nella sua sez. terza par. 2 lett. b), e precisamente le spese mediche, scolastiche e parascolastiche.
5) disporsi a carico del sig. ed in favore della moglie Controparte_1
, a titolo di assegno mensile di mantenimento, la somma di € 200,00 Parte_1 da corrispondersi entro il quinto giorno di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo l'indice Istat;
6) disporsi l'assegnazione degli assegni unici in favore della sig.ra , Parte_1 quale genitore affidatario e collocatario dei figli;
7) respingersi tutte le istanze avversarie, perché prive di fondamento sia in fatto che in diritto;
8) con vittoria di spese di causa rifusi, oltre al rimborso forfetario di spese al 15% ed e CPA.
PARTE RESISTENTE
NEL MERITO:
- Respingersi l'avversaria richiesta di addebito al marito della separazione;
- Revocarsi il provvedimento presidenziale di affido esclusivo e disporsi l'affido condiviso del figlio minore , con collocamento presso l'abitazione della Per_1 madre;
- Imporre al sig. di contribuire al mantenimento dei figli Controparte_1 nella misura ritenuta di giustizia e, comunque, con un assegno mensile non superiore ad Euro 700,00, comprensivo del rimborso forfettizzato delle spese straordinarie secondo quanto disposto dal protocollo del diritto di famiglia adottato dal Tribunale di Verona;
2 - Disporre che i Servizi Sociali del Comune di Verona, direttamente, di concerto o tramite altri soggetti/Servizi dagli stessi indicati e coinvolti, proseguano nella presa in carico del figlio minore e che, quando i predetti Servizi lo riterranno Per_1 possibile, il padre possa vedere e tenere con sé il figlio come segue: Per_1
o a settimane alterne dalle ore 9,00 della domenica alle ore 21,00 dello stesso giorno;
o un pomeriggio/sera nel corso della settimana in orari da concordare con la madre (quando sarà terminato il servizio presso La Genovesa Coop. Sociale
ONLUS);
o durante l'estate per due settimane con l'obbligo di comunicare il periodo alla madre entro il 31.5. di ogni anno;
o in alternanza nei periodi delle festività familiari;
- Darsi atto che entrambi i coniugi sono economicamente indipendenti in quanto titolari di reddito e che, quindi, nessun obbligo di mantenimento vi è a carico dell'uno ed in favore dell'altro.
- Compensazione integrale delle spese di lite.
PM: “Non si oppone”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE EX ART 132 CPC
Richiamato per relationem il contenuto del ricorso con il quale parte ricorrente a chiesto la pronuncia di separazione personale Parte_1
dal coniuge e formulato ulteriori domande, Controparte_1
deducendo in particolare: I) di avere contratto matrimonio con il resistente in
Tunisia nel 2002; ii) che dal matrimonio sono nati tre figli (n. nel Per_2
2004); (n. nel 2006); e (n. nel 2011); iii) che il marito è Per_3 Per_1
dipendente da alcol, soffre di ludopatia e maltratta sistematicamente moglie e figli, con violenze fisiche e verbali, tanto che è stato pronunciato provvedimento di allontanamento dalla casa familiare in sede penale (cfr. doc. 11); iv) che ella lavora come addetta alle pulizie in una Cooperativa percependo uno stipendio di € 800,00, oltre all'assegno unico universale di
€ 530,00; v) che abita con la prole in un appartamento Agec per il quale paga un canone di locazione di € 311,00 mensili;
vi) che la comunione spirituale e materiale con il marito è venuta meno principalmente in ragione
3 delle sue condotte di violenza e delle sue dipendenze. Su tali presupposti, la ricorrente ha precisato le conclusioni come riportate in epigrafe;
richiamato per relationem il contenuto della memoria di costituzione, con la quale il marito resistente on si è opposto alla Controparte_1
domanda di separazione ma ha contestato le ulteriori domande attoree, deducendo in particolare: 1) che parte ricorrente non ha offerto alcun elemento di supporto all'assunto di avere subito violenze dal marito;
2) che la crisi coniugale è stata determinata dalle condotte dei fratelli della moglie e, in particolare dello zio che si è spesso ingerito nella vita dei Per_4
coniugi; 3) che egli è ben integrato nella società italiana e lavora da anni con contratto a tempo indeterminato nel settore dell'edilizia, percependo stipendi fino a € 1700,00-1800,00 mensili (cfr. CUD 2020 sub doc. 5); 4) che beve alcol senza eccessi, in compagnia, senza alcuna forma di dipendenza, come confermato dalla psicoterapeuta Dr.ssa Tommasi (cfr. doc. 4); 5) che sono completamente false le accuse avversarie di violenza, come risulta indirettamente confermato dall'assenza in atti di certificati medici e/o denunce-querele della moglie;
6) che è falsa anche l'allegazione avversaria che il marito avrebbe fatto mancare alla famiglia i mezzi di sussistenza, tanto che egli si fa carico da solo anche dei finanziamenti accesi per il pagamento dei canoni di locazione o per le esigenze della famiglia (cfr. doc. 6); 7) che mancano pertanto i presupposti per l'affido esclusivo dei figli minori alla madre. Su tali presupposti, il resistente ha precisato le conclusioni come riportate in epigrafe;
osservato che, all'udienza del 21/10/20, il Presidente ha disposto la prosecuzione del giudizio, adottando i provvedimenti provvisori ed urgenti
(affidamento esclusivo dei figli minori alla madre;
contributo paterno al mantenimento dei figli stabilito in € 800,00 mensile, comprensivo anche del canone di locazione della casa coniugale, oltre al 75% delle spese straordinarie); rilevato che, con sentenza non definitiva n. 1326 del 23/06/21, è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi, con contestuale ordinanza di rimessione in istruttoria per la decisione sulle ulteriori domande delle parti (domande attoree di addebito al marito della separazione, di affidamento esclusivo alla madre del figlio minore , di contributo paterno al Per_1
4 mantenimento della prole, di contributo del marito al mantenimento della moglie, di assegnazione della casa coniugale a , cui ha resistito il resistente: cfr. CP_2 conclusioni delle parti); osservato che, con ordinanza dep. 22/01/22, il precedente giudice, a modifica dei provvedimenti presidenziali, ha ridotto il contributo paterno al mantenimento dei figli da € 800,00 a € 600,00 mensili e le spese straordinarie a carico del padre dal 75% al 50% (anche per consentire alla madre di fruire proporzionalmente nella dichiarazione dei redditi delle detrazioni delle spese sostenute), valorizzando, da una parte, che il resistente, dopo l'udienza presidenziale, non era più ospitato dalla sorella ma doveva sostenere un canone di locazione di € 550,00 mensili e, dall'altra, che la ricorrente aveva messo a frutto la sua capacità lavorativa ed altresì percepiva gli assegni familiari in quanto collocataria della prole
(cfr. ordinanza dep. 22/01/22); dato atto che, in corso di causa, sono state acquisite plurime Relazioni dei
Servizi sociali (depositate rispettivamente in data 03/11/22, in data 01/12/23
e in data 23/02/24), con le quali il nucleo familiare è stato seguito e supportato, tenendone monitorata nel tempo la complessiva situazione, con particolare riguardo alla condizione del minore;
Per_1 osservato che, all'udienza del 30/11/22, questo giudice ha proceduto alla audizione del figlio , maggiorenne;
Per_2
rilevato, poi, che la causa è stata istruita mediante audizione di testimoni ed acquisizioni documentali, svolte anche attraverso ordini di esibizione nei confronti dell' per fare luce sugli importi erogati alla ricorrente CP_3
a titolo di assegno unico universale per il periodo 01/03/22 al Parte_1
28/02/23 e a titolo di Assegni Nucleo Familiare e Assegno temporaneo per i figli minori per il periodo dal 01/07/21 al 28/02/22; rilevato che all'udienza del 14/03/24, le condizioni di un potenziale accordo della causa di separazione1, discusse tra le parti e i rispettivi difensori
Per_ 1 Sono state discusse le seguenti condizioni: “1) affido esclusivo del figlio minore alla madre, con collocamento presso la medesima;
2) visite paterne protette come da indicazioni dei Servizi Sociali (cfr. Relazione dep. 23/02/24), con possibilità di sospensione delle stesse sulla base delle indicazioni eventualmente in tal senso da parte degli operatori dei Servizi;
3) prosecuzione dell'incarico dei servizi sociali, con invito a relazionare in futuro al giudice tutelare in seno al procedimento di vigilanza di
5 all'esito di lunga interlocuzione innanzi al giudice, sono state accettate dalla moglie ricorrente ma rifiutate dal resistente e non hanno perciò portato all'intesa; rilevato che, all'esito dell'istruttoria, le parti hanno precisato le conclusioni come riportate in epigrafe;
così sinteticamente riepilogate le contrapposte posizioni delle parti e i principali eventi processuali;
rilevata, prima dell'esame del merito delle domande delle parti, la presenza di elementi di estraneità (entrambe le parti sono nate in Tunisia); ritenuta la competenza giurisdizionale del giudice adito:
- in ordine alla domanda di separazione, in base al primo criterio di giurisdizione di cui all'art. 3, paragrafo a) del Reg. 1111/19 UE, applicabile dal 01/08/22 (la residenza abituale dei coniugi), posto che entrambe le parti sono residenti in Italia in provincia di Verona;
- in ordine alle domande sulla responsabilità genitoriale, che comprendono l'affidamento e l'esercizio del diritto di visita, in base all'art. 7 del Reg. 1111/19 UE, che attribuisce la competenza giurisdizionale alle autorità dello Stato membro nel cui territorio il minore risiede abitualmente alla data della proposizione della domanda, tenuto conto che, nel caso in esame, la prole minorenne risiede con la madre nella provincia di Verona;
- in ordine alla contribuzione al mantenimento dei figli, in base al Regolamento
(CE) n. 4/2009 del Consiglio, "…relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari", in vigore dal 30/01/09 ed applicabile dal 18/06/11, ai sensi dell'art. 3, lettera a) e b), che stabilisce la giurisdizione dell'autorità del luogo di residenza abituale del convenuto o del creditore della prestazione alimentare, poiché nel caso di specie madre e prole risiedono abitualmente in provincia di
Verona;
cui infra;
4) apertura d'ufficio di un procedimento di vigilanza ex articolo 337 cod.civ. innanzi al giudice tutelare;
5) contributo paterno al mantenimento dei figli stabilito in € 700,00 mensili, rivalutabili annualmente in base all'indice Istat, da pagarsi entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie, come da Protocollo Tribunale di
Verona; 6) impegno del resistente a pagare le spese straordinarie arretrate, con importo mensile rateizzato da concordarsi tra le parti, previa trasmissione da parte della ricorrente al resistente di elenco analitico, con relative pezze giustificative, di tutte le spese straordinarie già affrontate dal 2021 fino al 2024; 7) spese di lite integralmente compensate tra le parti” (cfr. verbale dell'udienza del 14/03/24).
6 passando, a questo punto, all'individuazione della legge applicabile alle domande formulate dalle parti e ritenuta l'applicabilità della legge italiana:
- quanto alla domanda di separazione, in base all'art. 8 del Regolamento (UE) n.
1259/2010 del Consiglio del 20/12/10, che, in mancanza di una scelta concorde da delle parti sulla legge applicabile, prevede che si applichi la legge dello Stato della residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale, tenuto conto che entrambe le parti risiedono in Italia, in provincia di Verona;
- quanto alle domande attinenti alla responsabilità genitoriale nei confronti dei figli
(comprendente i diritti e i doveri di cui è investito il genitore e, in particolare il diritto di affidamento e l'esercizio del diritto di visita), in base all'art. 42 della legge
31/5/1995 n. 218, che rinvia alla convenzione dell'Aja del 05/10/61, oggi sostituita dalla convenzione dell'Aja del 19/10/1996, che all'art. 16 rimanda direttamente, per la disciplina della responsabilità genitoriale, alla legge dello Stato di residenza abituale del minore (nella specie, Italia);
- quanto alla domanda di contributo al mantenimento, in base all'art. 15 del
Regolamento (CE) n. 4/2019, che richiama per le obbligazioni alimentari il
Protocollo dell'Aja del 23/11/2007, il cui art. 3 prevede che, in mancanza di una specifica designazione ad opera delle parti, le obbligazioni alimentari siano disciplinate dalla legge dello Stato di residenza abituale del creditore, e quindi nel caso concreto, dalla legge italiana, ossia gli articoli 337 bis e seguenti del codice civile;
passando, a questo punto, al merito delle domande delle parti;
ritenuta, innanzitutto, la fondatezza della domanda della moglie di addebito della separazione al marito;
osservato, a tale riguardo, che hanno trovato riscontro le allegazioni di parte ricorrente che, sin dal ricorso introduttivo, ha collocato l'inizio della crisi coniugale nel 2009, con la progressiva insorgenza di condotte paterne di distacco affettivo ed aggressività (determinate, secondo la moglie, anche dalla dipendenza del marito da alcool e dalla sua tendenza alla ludopatia), che sono presto sfociate in un quadro di generalizzata violenza domestica, fisica e psicologica (si vedano al riguardo, sub doc.ti n. 7, 8 e 9 attorei, la denuncia attorea in data 20/01/20; l'integrazione di denuncia in data
30/01/20 e un'ulteriore integrazione in data 11/02/20) e culminate, già in data 14/02/20, nella pronuncia da parte del GIP presso il Tribunale di
Verona di un ordine di allontanamento dalla casa familiare del resistente
7 con divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalle persone offese (cfr. doc. n. 11 attoreo); osservato che, a conferma della narrazione materna, vanno richiamate anche le dichiarazioni rese dal figlio maggiorenne nel corso della Per_2 sua audizione all'udienza del 30/11/22; rilevato, invero, che il ragazzo ha lucidamente e dettagliatamente riferito le ripetute e sistematiche violenze paterne, nel corso degli anni, sia nei confronti della madre che nei confronti dello stesso giovane e dei fratelli più piccoli, precisando che le violenze si sono manifestate negli anni pressoché quotidianamente, poiché il padre sistematicamente rientrava a casa ubriaco e scaricava la propria aggressività su moglie e figli2; dato atto che, a fronte della vivida e dettagliata descrizione del figlio , Per_2
appaiono poco significative le dichiarazioni rese dai testi introdotti da parte resistente (due fratelli del e sentiti all'udienza del 21/02/23, che hanno CP_1
entrambi minimizzato o negato gli episodi riferiti dal ragazzo - e, in particolare, quello della notte del 31/12/19 - senza esservi stati presenti e limitandosi a dichiarare di non aver mai visto il resistente compiere atti di violenza;
osservato che in corso di istruttoria è stata acquisita anche la sentenza penale di condanna del resistente alla pena di anni 2 mesi 10 di reclusione per maltrattamenti in famiglia a definizione del procedimento penale aperto a suo carico (cfr. sentenza Trib. Verona del 06/10/21 sub doc. 21 attoreo), confermata anche in grado di appello e divenuta definitiva il 05/05/23, che certifica la piena attendibilità delle allegazioni materne di violenza
8 domestica ad opera del coniuge3 (a nulla rilevando, nella presente sede, che in data 08/06/23 il GIP di Verona ha sostituito la pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità: cfr. doc. 53 del resistente).; osservato, perciò, che, all'esito dell'istruttoria orale e documentale, devono ritenersi sufficientemente provate in causa le plurime violenze paterne nei confronti di moglie e figli, sì da potersi ritenere che il legame coniugale si sia fratturato sia a causa del quadro di ricorrente violenza domestica ad opera del marito in danno di moglie e figli, sia dall'aver sovente versato il resistente in condizioni di alterazione alcolica e, quindi, di incapacità di controllare la propria aggressività; osservato, pertanto, che la domanda di addebito della separazione al marito formulata dalla resistente risulta fondata e merita accoglimento;
richiamato, a tale riguardo, il principio secondo il quale le reiterate violenze fisiche e morali, inflitte da un coniuge all'altro, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare di per sé non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore di esse, sicchè il loro accertamento esonera il giudice del merito dal dovere di procedere alla comparazione, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, col comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei (cfr.
Cass. n. 3925/2018); rilevato che gli stessi Servizi Sociali incaricati della presa in carico del nucleo familiare, attraverso le proprie Relazioni periodiche, non hanno mancato di tracciare il ritratto della figura genitoriale paterna come di soggetto che “…non riesce ad ammettere di avere compiuto degli agiti violenti e a collegare le attuali difficoltà dei figli a quanto da loro vissuto”
(cfr. Relazione SS dep. 03/11/22, pag. 7) e che, ancora “…ad oggi,
9 nonostante la condanna definitiva in Cassazione per i reati di maltrattamento perpetrati ai danni della moglie e dei suoi figli, nega qualsiasi tipo di violenza e di maltrattamento” (cfr. Relazione SS dep
23/02/24); ritenuto, poi, che l'accertamento delle violenze paterne unitamente alla persistente negazione della stesse da parte del resistente giustifichi non solo la conferma del regime, adottato fin dall'udienza presidenziale, di affidamento esclusivo alla madre del figlio minore , ma anche la Per_1
declinazione di tale regime nella forma, potenziata, del cd. affidamento esclusivo rafforzato, tenuto conto che: i) il giudice può disporre l'affidamento esclusivo della prole minorenne laddove la condotta di uno dei genitori sia tale da dimostrare una condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa, tale da rendere l'affidamento congiunto in concreto pregiudizievole per i minori, e si versi in presenza di adeguatezza educativa dell'altro genitore;
ii) le accertate condotte di violenza domestica poste in essere dal marito in danno della moglie e dei figli lasciano presumere la grave inadeguatezza genitoriale paterna e la completa assenza di qualsiasi attitudine alla cura della prole4; iii) nel caso di specie, non vi sono elementi per mettere in dubbio l'adeguatezza genitoriale della madre, la quale, al contrario, è stata giudicata idonea a prendersi cura della prole ove supportata da figure di riferimento solide e competenti, quali gli operatori dei
SS (cfr. Relazione UOS Consultori dep. 03/11/22, pag. 7); iv) come evidenziato dai Servizi sociali, “Le specialiste del Servizio "Il Faro", durante
l'incontro d'equipe del 18/12/2023, hanno confermato le difficoltà del bambino che appare maggiormente arrabbiato con il padre per quanto accaduto in passato. Considerate le fragilità del minore, il Servizio
Specialistico ritiene che lo stesso vada aiutato e supportato affinché possa esprimere le proprie emozioni che tende ancora a reprimere. Ad oggi il
10 minore dichiara di non voler incontrare il padre” ed altresì che, ad avviso degli stessi operatori dei SS, “…non vi sono elementi affinché possa Per_1 incontrare il padre” (cfr. Relazione SS dep 23/02/24, pag. 1) quantomeno sino a “…quando il Consultorio Familiare (o altro servizio specialistico quale ad esempio Spazio NAV Non Agire Violenza della Rete veneta dei Centri di trattamento per gli uomini autori di violenza nelle relazioni di genere) comunicherà al servizio scrivente che il genitore maltrattante ha intrapreso un percorso di sostegno” (cfr. Relazione SS dep 23/02/24, sub
Conclusioni); ritenuto che, in forza di quanto sopra e della conseguente prematurità della ripresa dei rapporti tra il minore e il padre maltrattante come segnalata dai
SS, vada disposta la sospensione dei rapporti tra padre e figlio, disponendo la prosecuzione dell'incarico ai Servizi nella prospettiva sia del supporto psicologico del minore nel processo di elaborazione dei vissuti di Per_1 violenza paterna sia della valutazione dell'eventuale opportunità di riprendere i rapporti stessi ove il padre riconosca gli agiti violenti e mostri impegno autentico nel recupero del rapporto con il minore;
osservato che, conseguentemente, gli operatori dei SS vanno invitati a relazionare, nel termine di sei mesi dal deposito della presente sentenza e poi di semestre in semestre, direttamente al Giudice Tutelare, innanzi al quale si dispone l'apertura di procedimento di vigilanza ex art. 337 cod.civ. per il monitoraggio delle condizioni del minore e per la stessa valutazione della durata dell'incarico ai Servizi;
osservato, inoltre, che, a tutela del diritto della prole alla conservazione dell'habitat domestico, va altresì accolta la domanda materna di assegnazione a sé della casa coniugale, per continuare a coabitarvi con i tre figli ( e maggiorenni ma non indipendenti economicamente;
Per_2 Per_3
e , minorenne); Per_1
osservato, quanto alla contribuzione paterna al mantenimento dei figli, che le circostanze che avevano indotto il precedente giudice alla riduzione del contributo paterno da € 800,00 ad € 600,00 risultano ad oggi venute meno, tenuto conto: 1) che la ricorrente, che percepisce l'assegno unico per i tre figli, da luglio 2025 si vede decurtata la quota del primogenito, , Persona_2
11 che ha compiuto 21 anni;
2) che il sig. ha concluso l'ammortamento CP_1 dei prestiti che risultavano pendenti all'inizio del presente procedimento (cfr. doc.ti 6, 29 e 33 del resistente relativi ai finanziamenti Compass,
Findomestic e Deutsche Bank); 3) che non solo la moglie ricorrente, ma anche il marito resistente oggi vive in abitazione Agec con canone agevolato, atteso che, a fronte del canone pagato dalla ricorrente i Pt_1
€193,15 mensili (cfr. doc. 26 attoreo), anche il canone pagato dal resistente ammonta oggi a € 171,21 mensili (cfr. doc. 52 di parte resistente), CP_1
mentre, alla data della riduzione giudiziale del suo contributo mensile al mantenimento della prole, egli era gravato di un canone locativo di € 550,00 mensili (cfr. ordinanza dep. 22/01/22, cit.); 4) che la ricorrente è stata assunta presso la società Verona 83 S.c.a.r.l. e percepisce una retribuzione lorda annua di circa € 10.210,20 (cfr. CUD sub doc. n. 28 della ricorrente), mentre il resistente è assunto con contratto a tempo indeterminato presso la Grandis S.n.c. di , percependo una retribuzione lorda CP_4 annua di circa € 25.000,00, oltre ai pagamenti della , che per il Parte_2
2022 sono stati di circa € 1.521,00 (cfr. doc.ti n. 48 e 49 di parte resistente);
5) che, diversamente da quanto assume il resistente (cfr. nota di ep. CP_1
09/10/24, ed anche comparsa conclusionale, pag. 10), non risulta verificata alcuna contrazione reddituale a suo carico, atteso che: i) dal confronto tra le buste paga del 2022 sub doc. 46 del resistente e quelle del 2023 sub doc.
47 emerge che la retribuzione mensile del marito è sostanzialmente immutata (circa € 1.750,00 medi); ii) dal doc. 53 (provvedimento del GIP di sostituzione della pena detentiva con Lavoro di Pubblica Utilità) e dal doc.
56 (relazione dell'ente presso cui è stato svolto il LPU) si ricava, a ben vedere, che l'attività di LPU viene svolta dopo il normale orario di lavoro (tra le 18:00 e le 20:00 dei giorni infrasettimanali e durante il sabato); iii) il pignoramento di cui al doc. 54 del resistente ammonta a soli € Pt_3
2.571,61, che rappresenta un debito di incidenza modesta e del tutto temporanea sulla capacità di spesa del resistente;
iv); ritenuto, quindi, che il contributo paterno al mantenimento della prole vada riportato all'importo di € 800,00 mensili, con decorrenza dalla data di
12 pubblicazione della presente sentenza, oltre a rivalutazione annuale in base all'indice ISTAT;
rilevato che le spese straordinarie vanno ripartite tra i genitori nella misura del 50% ciascuno;
osservato, infine, che la moglie ricorrente risulta ammessa al Patrocinio a spese dello Stato come da provvedimento del Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Verona in data 02/03/20 (cfr. doc. 2 di parte ricorrente); osservato che, a fronte dell'addebito della separazione, le spese di lite seguono la soccombenza del marito e sono liquidate come in dispositivo sulla base dei valori minimi del D.M. 55/14 come modificato dal D.M.
147/22, tenuto conto del valore indeterminato della controversia e dell'attività svolta (fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria al 100%);
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, dato atto della sentenza n. 1326/21 con cui
è stata pronunciata la separazione personale tra le parti, così dispone:
1) addebita la separazione al marito Controparte_1
2) dispone l'affidamento esclusivo rafforzato del figlio minore alla Per_1
madre, con facoltà della stessa di assumere in autonomia, senza il consenso paterno, ogni decisione di interesse del minore in materia sanitaria, scolastica ed extrascolastica e di rilascio di documenti per espatrio;
3) assegna la casa coniugale alla madre, per continuare ad abitarvi con la prole;
4) pone a carico del padre resistente l'obbligo di versare alla madre, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma mensile di € 800,00, rivalutabile annualmente in base all'indice ISTAT, quale contributo al mantenimento dei tre figli, con decorrenza dalla data di pubblicazione della presente sentenza, oltre al 50% delle spese straordinarie come da
Protocollo del Tribunale di Verona;
5) dispone la sospensione dei rapporti tra il padre e il figlio minore
, fino a diversa valutazione dei Servizi sociali incaricati;
Per_1
6) dispone la prosecuzione dell'incarico ai S.S. di supporto psicologico del
13 minore e di valutazione dell'eventuale opportunità di riprendere i Per_1
rapporti padre/figlio come meglio precisato in parte motiva, con invito a relazionare, nel termine di sei mesi dal deposito della presente sentenza e poi di semestre in semestre, direttamente al Giudice
Tutelare;
7) dispone l'apertura di procedimento di vigilanza ex art. 337 cod.civ. innanzi al Giudice Tutelare per il monitoraggio delle condizioni del minore e per la valutazione del tempo di prosecuzione dell'incarico ai
Servizi;
8) condanna rifondere allo Stato le spese di Controparte_1 lite, liquidate in € 3.809,00 per compensi professionali, oltre alle spese prenotate a debito, IVA e CPA come per legge.
Dispone la trasmissione a cura della Cancelleria di copia autentica della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di Verona perché proceda alle annotazioni ed alle ulteriori incombenze di cui al DPR n. 396/00.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti e ai Servizi Sociali incaricati.
Così deciso in Verona nella camera di consiglio del 24/06/25
Il Giudice Estensore
Dr.ssa E. Tommasi di Vignano
Il Presidente
Dr.ssa Antonella Guerra
14 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 Il ragazzo ha riferito plurimi episodi di violenza paterna, come per esempio quello accaduto nell'estate 2017 (quando il padre, tenendo tra le mani un coltello da cucina, ha minacciato di fare del male alla moglie perché lei voleva chiedere la separazione) o quello sempre dell'estate 2017 (in cui il padre, avendo trovato i figli al campetto che Per_ giocavano, ha preso a schiaffi e calci sia che o quello verificatosi ad Per_2 agosto 2017 (in cui i due figli sono intervenuti per fermare il padre che aveva aggredito la madre e sono stati colpiti dal padre a cinghiate) o quello accaduto la notte del
31/12/19 (quando, dopo che il ragazzo aveva tentato di convincere il padre a smettere di bere in quanto rientrato a casa già ubriaco, il resistente ha avuto una violenta esplosione di collera e ha distrutto le suppellettili sul tavolo e i piatti cucinati dalla moglie per la serata di festa, mettendo a repentaglio l'incolumità dei familiari) (cfr. verbale dell'udienza del 30/11/22). 3 Senza contare la valenza probatoria della dichiarazione sottoscritta personalmente dal sig. in data 20/08/17, nella quale quest'ultimo, riconoscendo le violenze perpetrate CP_1 nei confronti della moglie e dei figli, si era impegnato a non commettere altri atti violenti nei loro confronti, a restituire i documenti di viaggio dei figli illegittimamente trattenuti, riconoscendo altresì il diritto della moglie a trovare un lavoro (cfr. doc. n. 22 della ricorrente). 4 Va evidenziata, a tale riguardo, la rilevanza della previsione di cui all'art. 31 della Convenzione di Istanbul (ratificata dall'Italia con legge n.77/2013 ed entrata in vigore il
01/08/14), secondo la quale gli episodi di violenza che rientrano nel campo di applicazione della Convenzione devono essere presi in esame al fine di determinare i diritti di custodia e di visita dei figli in funzione di prevenzione dei pregiudizi alla prole, vittime di violenza diretta o anche solo assistita.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale di Verona, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dr.ssa Antonella Guerra Presidente
Dr. Massimo Vaccari Giudice
Dr.ssa Eugenia Tommasi di Vignano Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nella causa civile di I Grado promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
EI ED, come da mandato difensivo in atti;
RICORRENTE contro
(C.F. con il patrocinio Controparte_1 C.F._2 dell'Avv. PAOLO FRANCESCHINI, come da mandato difensivo in atti;
RESISTENTE con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica.
CONCLUSIONI
PARTE RICORRENTE
1) Addebitarsi la causa della separazione al sig. in Controparte_1 considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio;
1 2) disporsi l'affidamento esclusivo del figlio , nato a [...] il Per_1
20.05.2011, alla madre, con collocamento presso la casa della sig.ra , Parte_1 ove risiede;
3) stante la condotta pregiudizievole del sig. ei confronti dei figli, disporsi ex CP_1 art. 333 c.c. ogni provvedimento ritenuto più opportuno e conveniente nell'interesse dei figli, compreso il divieto di avvicinamento ai luoghi da loro frequentati;
4) disporsi a carico del sig. ed in favore dei figli Controparte_1 [...]
, ed , a titolo di assegno mensile per il mantenimento, il Per_2 Per_3 Per_1 pagamento della somma di €800,00 da corrispondersi entro il quinto giorno di ogni mese e da valutarsi annualmente secondo l'indice Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie relative ai figli, come da protocollo famiglia siglato a Verona il
07.03.2014, nella sua sez. terza par. 2 lett. b), e precisamente le spese mediche, scolastiche e parascolastiche.
5) disporsi a carico del sig. ed in favore della moglie Controparte_1
, a titolo di assegno mensile di mantenimento, la somma di € 200,00 Parte_1 da corrispondersi entro il quinto giorno di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo l'indice Istat;
6) disporsi l'assegnazione degli assegni unici in favore della sig.ra , Parte_1 quale genitore affidatario e collocatario dei figli;
7) respingersi tutte le istanze avversarie, perché prive di fondamento sia in fatto che in diritto;
8) con vittoria di spese di causa rifusi, oltre al rimborso forfetario di spese al 15% ed e CPA.
PARTE RESISTENTE
NEL MERITO:
- Respingersi l'avversaria richiesta di addebito al marito della separazione;
- Revocarsi il provvedimento presidenziale di affido esclusivo e disporsi l'affido condiviso del figlio minore , con collocamento presso l'abitazione della Per_1 madre;
- Imporre al sig. di contribuire al mantenimento dei figli Controparte_1 nella misura ritenuta di giustizia e, comunque, con un assegno mensile non superiore ad Euro 700,00, comprensivo del rimborso forfettizzato delle spese straordinarie secondo quanto disposto dal protocollo del diritto di famiglia adottato dal Tribunale di Verona;
2 - Disporre che i Servizi Sociali del Comune di Verona, direttamente, di concerto o tramite altri soggetti/Servizi dagli stessi indicati e coinvolti, proseguano nella presa in carico del figlio minore e che, quando i predetti Servizi lo riterranno Per_1 possibile, il padre possa vedere e tenere con sé il figlio come segue: Per_1
o a settimane alterne dalle ore 9,00 della domenica alle ore 21,00 dello stesso giorno;
o un pomeriggio/sera nel corso della settimana in orari da concordare con la madre (quando sarà terminato il servizio presso La Genovesa Coop. Sociale
ONLUS);
o durante l'estate per due settimane con l'obbligo di comunicare il periodo alla madre entro il 31.5. di ogni anno;
o in alternanza nei periodi delle festività familiari;
- Darsi atto che entrambi i coniugi sono economicamente indipendenti in quanto titolari di reddito e che, quindi, nessun obbligo di mantenimento vi è a carico dell'uno ed in favore dell'altro.
- Compensazione integrale delle spese di lite.
PM: “Non si oppone”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE EX ART 132 CPC
Richiamato per relationem il contenuto del ricorso con il quale parte ricorrente a chiesto la pronuncia di separazione personale Parte_1
dal coniuge e formulato ulteriori domande, Controparte_1
deducendo in particolare: I) di avere contratto matrimonio con il resistente in
Tunisia nel 2002; ii) che dal matrimonio sono nati tre figli (n. nel Per_2
2004); (n. nel 2006); e (n. nel 2011); iii) che il marito è Per_3 Per_1
dipendente da alcol, soffre di ludopatia e maltratta sistematicamente moglie e figli, con violenze fisiche e verbali, tanto che è stato pronunciato provvedimento di allontanamento dalla casa familiare in sede penale (cfr. doc. 11); iv) che ella lavora come addetta alle pulizie in una Cooperativa percependo uno stipendio di € 800,00, oltre all'assegno unico universale di
€ 530,00; v) che abita con la prole in un appartamento Agec per il quale paga un canone di locazione di € 311,00 mensili;
vi) che la comunione spirituale e materiale con il marito è venuta meno principalmente in ragione
3 delle sue condotte di violenza e delle sue dipendenze. Su tali presupposti, la ricorrente ha precisato le conclusioni come riportate in epigrafe;
richiamato per relationem il contenuto della memoria di costituzione, con la quale il marito resistente on si è opposto alla Controparte_1
domanda di separazione ma ha contestato le ulteriori domande attoree, deducendo in particolare: 1) che parte ricorrente non ha offerto alcun elemento di supporto all'assunto di avere subito violenze dal marito;
2) che la crisi coniugale è stata determinata dalle condotte dei fratelli della moglie e, in particolare dello zio che si è spesso ingerito nella vita dei Per_4
coniugi; 3) che egli è ben integrato nella società italiana e lavora da anni con contratto a tempo indeterminato nel settore dell'edilizia, percependo stipendi fino a € 1700,00-1800,00 mensili (cfr. CUD 2020 sub doc. 5); 4) che beve alcol senza eccessi, in compagnia, senza alcuna forma di dipendenza, come confermato dalla psicoterapeuta Dr.ssa Tommasi (cfr. doc. 4); 5) che sono completamente false le accuse avversarie di violenza, come risulta indirettamente confermato dall'assenza in atti di certificati medici e/o denunce-querele della moglie;
6) che è falsa anche l'allegazione avversaria che il marito avrebbe fatto mancare alla famiglia i mezzi di sussistenza, tanto che egli si fa carico da solo anche dei finanziamenti accesi per il pagamento dei canoni di locazione o per le esigenze della famiglia (cfr. doc. 6); 7) che mancano pertanto i presupposti per l'affido esclusivo dei figli minori alla madre. Su tali presupposti, il resistente ha precisato le conclusioni come riportate in epigrafe;
osservato che, all'udienza del 21/10/20, il Presidente ha disposto la prosecuzione del giudizio, adottando i provvedimenti provvisori ed urgenti
(affidamento esclusivo dei figli minori alla madre;
contributo paterno al mantenimento dei figli stabilito in € 800,00 mensile, comprensivo anche del canone di locazione della casa coniugale, oltre al 75% delle spese straordinarie); rilevato che, con sentenza non definitiva n. 1326 del 23/06/21, è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi, con contestuale ordinanza di rimessione in istruttoria per la decisione sulle ulteriori domande delle parti (domande attoree di addebito al marito della separazione, di affidamento esclusivo alla madre del figlio minore , di contributo paterno al Per_1
4 mantenimento della prole, di contributo del marito al mantenimento della moglie, di assegnazione della casa coniugale a , cui ha resistito il resistente: cfr. CP_2 conclusioni delle parti); osservato che, con ordinanza dep. 22/01/22, il precedente giudice, a modifica dei provvedimenti presidenziali, ha ridotto il contributo paterno al mantenimento dei figli da € 800,00 a € 600,00 mensili e le spese straordinarie a carico del padre dal 75% al 50% (anche per consentire alla madre di fruire proporzionalmente nella dichiarazione dei redditi delle detrazioni delle spese sostenute), valorizzando, da una parte, che il resistente, dopo l'udienza presidenziale, non era più ospitato dalla sorella ma doveva sostenere un canone di locazione di € 550,00 mensili e, dall'altra, che la ricorrente aveva messo a frutto la sua capacità lavorativa ed altresì percepiva gli assegni familiari in quanto collocataria della prole
(cfr. ordinanza dep. 22/01/22); dato atto che, in corso di causa, sono state acquisite plurime Relazioni dei
Servizi sociali (depositate rispettivamente in data 03/11/22, in data 01/12/23
e in data 23/02/24), con le quali il nucleo familiare è stato seguito e supportato, tenendone monitorata nel tempo la complessiva situazione, con particolare riguardo alla condizione del minore;
Per_1 osservato che, all'udienza del 30/11/22, questo giudice ha proceduto alla audizione del figlio , maggiorenne;
Per_2
rilevato, poi, che la causa è stata istruita mediante audizione di testimoni ed acquisizioni documentali, svolte anche attraverso ordini di esibizione nei confronti dell' per fare luce sugli importi erogati alla ricorrente CP_3
a titolo di assegno unico universale per il periodo 01/03/22 al Parte_1
28/02/23 e a titolo di Assegni Nucleo Familiare e Assegno temporaneo per i figli minori per il periodo dal 01/07/21 al 28/02/22; rilevato che all'udienza del 14/03/24, le condizioni di un potenziale accordo della causa di separazione1, discusse tra le parti e i rispettivi difensori
Per_ 1 Sono state discusse le seguenti condizioni: “1) affido esclusivo del figlio minore alla madre, con collocamento presso la medesima;
2) visite paterne protette come da indicazioni dei Servizi Sociali (cfr. Relazione dep. 23/02/24), con possibilità di sospensione delle stesse sulla base delle indicazioni eventualmente in tal senso da parte degli operatori dei Servizi;
3) prosecuzione dell'incarico dei servizi sociali, con invito a relazionare in futuro al giudice tutelare in seno al procedimento di vigilanza di
5 all'esito di lunga interlocuzione innanzi al giudice, sono state accettate dalla moglie ricorrente ma rifiutate dal resistente e non hanno perciò portato all'intesa; rilevato che, all'esito dell'istruttoria, le parti hanno precisato le conclusioni come riportate in epigrafe;
così sinteticamente riepilogate le contrapposte posizioni delle parti e i principali eventi processuali;
rilevata, prima dell'esame del merito delle domande delle parti, la presenza di elementi di estraneità (entrambe le parti sono nate in Tunisia); ritenuta la competenza giurisdizionale del giudice adito:
- in ordine alla domanda di separazione, in base al primo criterio di giurisdizione di cui all'art. 3, paragrafo a) del Reg. 1111/19 UE, applicabile dal 01/08/22 (la residenza abituale dei coniugi), posto che entrambe le parti sono residenti in Italia in provincia di Verona;
- in ordine alle domande sulla responsabilità genitoriale, che comprendono l'affidamento e l'esercizio del diritto di visita, in base all'art. 7 del Reg. 1111/19 UE, che attribuisce la competenza giurisdizionale alle autorità dello Stato membro nel cui territorio il minore risiede abitualmente alla data della proposizione della domanda, tenuto conto che, nel caso in esame, la prole minorenne risiede con la madre nella provincia di Verona;
- in ordine alla contribuzione al mantenimento dei figli, in base al Regolamento
(CE) n. 4/2009 del Consiglio, "…relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari", in vigore dal 30/01/09 ed applicabile dal 18/06/11, ai sensi dell'art. 3, lettera a) e b), che stabilisce la giurisdizione dell'autorità del luogo di residenza abituale del convenuto o del creditore della prestazione alimentare, poiché nel caso di specie madre e prole risiedono abitualmente in provincia di
Verona;
cui infra;
4) apertura d'ufficio di un procedimento di vigilanza ex articolo 337 cod.civ. innanzi al giudice tutelare;
5) contributo paterno al mantenimento dei figli stabilito in € 700,00 mensili, rivalutabili annualmente in base all'indice Istat, da pagarsi entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie, come da Protocollo Tribunale di
Verona; 6) impegno del resistente a pagare le spese straordinarie arretrate, con importo mensile rateizzato da concordarsi tra le parti, previa trasmissione da parte della ricorrente al resistente di elenco analitico, con relative pezze giustificative, di tutte le spese straordinarie già affrontate dal 2021 fino al 2024; 7) spese di lite integralmente compensate tra le parti” (cfr. verbale dell'udienza del 14/03/24).
6 passando, a questo punto, all'individuazione della legge applicabile alle domande formulate dalle parti e ritenuta l'applicabilità della legge italiana:
- quanto alla domanda di separazione, in base all'art. 8 del Regolamento (UE) n.
1259/2010 del Consiglio del 20/12/10, che, in mancanza di una scelta concorde da delle parti sulla legge applicabile, prevede che si applichi la legge dello Stato della residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale, tenuto conto che entrambe le parti risiedono in Italia, in provincia di Verona;
- quanto alle domande attinenti alla responsabilità genitoriale nei confronti dei figli
(comprendente i diritti e i doveri di cui è investito il genitore e, in particolare il diritto di affidamento e l'esercizio del diritto di visita), in base all'art. 42 della legge
31/5/1995 n. 218, che rinvia alla convenzione dell'Aja del 05/10/61, oggi sostituita dalla convenzione dell'Aja del 19/10/1996, che all'art. 16 rimanda direttamente, per la disciplina della responsabilità genitoriale, alla legge dello Stato di residenza abituale del minore (nella specie, Italia);
- quanto alla domanda di contributo al mantenimento, in base all'art. 15 del
Regolamento (CE) n. 4/2019, che richiama per le obbligazioni alimentari il
Protocollo dell'Aja del 23/11/2007, il cui art. 3 prevede che, in mancanza di una specifica designazione ad opera delle parti, le obbligazioni alimentari siano disciplinate dalla legge dello Stato di residenza abituale del creditore, e quindi nel caso concreto, dalla legge italiana, ossia gli articoli 337 bis e seguenti del codice civile;
passando, a questo punto, al merito delle domande delle parti;
ritenuta, innanzitutto, la fondatezza della domanda della moglie di addebito della separazione al marito;
osservato, a tale riguardo, che hanno trovato riscontro le allegazioni di parte ricorrente che, sin dal ricorso introduttivo, ha collocato l'inizio della crisi coniugale nel 2009, con la progressiva insorgenza di condotte paterne di distacco affettivo ed aggressività (determinate, secondo la moglie, anche dalla dipendenza del marito da alcool e dalla sua tendenza alla ludopatia), che sono presto sfociate in un quadro di generalizzata violenza domestica, fisica e psicologica (si vedano al riguardo, sub doc.ti n. 7, 8 e 9 attorei, la denuncia attorea in data 20/01/20; l'integrazione di denuncia in data
30/01/20 e un'ulteriore integrazione in data 11/02/20) e culminate, già in data 14/02/20, nella pronuncia da parte del GIP presso il Tribunale di
Verona di un ordine di allontanamento dalla casa familiare del resistente
7 con divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalle persone offese (cfr. doc. n. 11 attoreo); osservato che, a conferma della narrazione materna, vanno richiamate anche le dichiarazioni rese dal figlio maggiorenne nel corso della Per_2 sua audizione all'udienza del 30/11/22; rilevato, invero, che il ragazzo ha lucidamente e dettagliatamente riferito le ripetute e sistematiche violenze paterne, nel corso degli anni, sia nei confronti della madre che nei confronti dello stesso giovane e dei fratelli più piccoli, precisando che le violenze si sono manifestate negli anni pressoché quotidianamente, poiché il padre sistematicamente rientrava a casa ubriaco e scaricava la propria aggressività su moglie e figli2; dato atto che, a fronte della vivida e dettagliata descrizione del figlio , Per_2
appaiono poco significative le dichiarazioni rese dai testi introdotti da parte resistente (due fratelli del e sentiti all'udienza del 21/02/23, che hanno CP_1
entrambi minimizzato o negato gli episodi riferiti dal ragazzo - e, in particolare, quello della notte del 31/12/19 - senza esservi stati presenti e limitandosi a dichiarare di non aver mai visto il resistente compiere atti di violenza;
osservato che in corso di istruttoria è stata acquisita anche la sentenza penale di condanna del resistente alla pena di anni 2 mesi 10 di reclusione per maltrattamenti in famiglia a definizione del procedimento penale aperto a suo carico (cfr. sentenza Trib. Verona del 06/10/21 sub doc. 21 attoreo), confermata anche in grado di appello e divenuta definitiva il 05/05/23, che certifica la piena attendibilità delle allegazioni materne di violenza
8 domestica ad opera del coniuge3 (a nulla rilevando, nella presente sede, che in data 08/06/23 il GIP di Verona ha sostituito la pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità: cfr. doc. 53 del resistente).; osservato, perciò, che, all'esito dell'istruttoria orale e documentale, devono ritenersi sufficientemente provate in causa le plurime violenze paterne nei confronti di moglie e figli, sì da potersi ritenere che il legame coniugale si sia fratturato sia a causa del quadro di ricorrente violenza domestica ad opera del marito in danno di moglie e figli, sia dall'aver sovente versato il resistente in condizioni di alterazione alcolica e, quindi, di incapacità di controllare la propria aggressività; osservato, pertanto, che la domanda di addebito della separazione al marito formulata dalla resistente risulta fondata e merita accoglimento;
richiamato, a tale riguardo, il principio secondo il quale le reiterate violenze fisiche e morali, inflitte da un coniuge all'altro, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare di per sé non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore di esse, sicchè il loro accertamento esonera il giudice del merito dal dovere di procedere alla comparazione, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, col comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei (cfr.
Cass. n. 3925/2018); rilevato che gli stessi Servizi Sociali incaricati della presa in carico del nucleo familiare, attraverso le proprie Relazioni periodiche, non hanno mancato di tracciare il ritratto della figura genitoriale paterna come di soggetto che “…non riesce ad ammettere di avere compiuto degli agiti violenti e a collegare le attuali difficoltà dei figli a quanto da loro vissuto”
(cfr. Relazione SS dep. 03/11/22, pag. 7) e che, ancora “…ad oggi,
9 nonostante la condanna definitiva in Cassazione per i reati di maltrattamento perpetrati ai danni della moglie e dei suoi figli, nega qualsiasi tipo di violenza e di maltrattamento” (cfr. Relazione SS dep
23/02/24); ritenuto, poi, che l'accertamento delle violenze paterne unitamente alla persistente negazione della stesse da parte del resistente giustifichi non solo la conferma del regime, adottato fin dall'udienza presidenziale, di affidamento esclusivo alla madre del figlio minore , ma anche la Per_1
declinazione di tale regime nella forma, potenziata, del cd. affidamento esclusivo rafforzato, tenuto conto che: i) il giudice può disporre l'affidamento esclusivo della prole minorenne laddove la condotta di uno dei genitori sia tale da dimostrare una condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa, tale da rendere l'affidamento congiunto in concreto pregiudizievole per i minori, e si versi in presenza di adeguatezza educativa dell'altro genitore;
ii) le accertate condotte di violenza domestica poste in essere dal marito in danno della moglie e dei figli lasciano presumere la grave inadeguatezza genitoriale paterna e la completa assenza di qualsiasi attitudine alla cura della prole4; iii) nel caso di specie, non vi sono elementi per mettere in dubbio l'adeguatezza genitoriale della madre, la quale, al contrario, è stata giudicata idonea a prendersi cura della prole ove supportata da figure di riferimento solide e competenti, quali gli operatori dei
SS (cfr. Relazione UOS Consultori dep. 03/11/22, pag. 7); iv) come evidenziato dai Servizi sociali, “Le specialiste del Servizio "Il Faro", durante
l'incontro d'equipe del 18/12/2023, hanno confermato le difficoltà del bambino che appare maggiormente arrabbiato con il padre per quanto accaduto in passato. Considerate le fragilità del minore, il Servizio
Specialistico ritiene che lo stesso vada aiutato e supportato affinché possa esprimere le proprie emozioni che tende ancora a reprimere. Ad oggi il
10 minore dichiara di non voler incontrare il padre” ed altresì che, ad avviso degli stessi operatori dei SS, “…non vi sono elementi affinché possa Per_1 incontrare il padre” (cfr. Relazione SS dep 23/02/24, pag. 1) quantomeno sino a “…quando il Consultorio Familiare (o altro servizio specialistico quale ad esempio Spazio NAV Non Agire Violenza della Rete veneta dei Centri di trattamento per gli uomini autori di violenza nelle relazioni di genere) comunicherà al servizio scrivente che il genitore maltrattante ha intrapreso un percorso di sostegno” (cfr. Relazione SS dep 23/02/24, sub
Conclusioni); ritenuto che, in forza di quanto sopra e della conseguente prematurità della ripresa dei rapporti tra il minore e il padre maltrattante come segnalata dai
SS, vada disposta la sospensione dei rapporti tra padre e figlio, disponendo la prosecuzione dell'incarico ai Servizi nella prospettiva sia del supporto psicologico del minore nel processo di elaborazione dei vissuti di Per_1 violenza paterna sia della valutazione dell'eventuale opportunità di riprendere i rapporti stessi ove il padre riconosca gli agiti violenti e mostri impegno autentico nel recupero del rapporto con il minore;
osservato che, conseguentemente, gli operatori dei SS vanno invitati a relazionare, nel termine di sei mesi dal deposito della presente sentenza e poi di semestre in semestre, direttamente al Giudice Tutelare, innanzi al quale si dispone l'apertura di procedimento di vigilanza ex art. 337 cod.civ. per il monitoraggio delle condizioni del minore e per la stessa valutazione della durata dell'incarico ai Servizi;
osservato, inoltre, che, a tutela del diritto della prole alla conservazione dell'habitat domestico, va altresì accolta la domanda materna di assegnazione a sé della casa coniugale, per continuare a coabitarvi con i tre figli ( e maggiorenni ma non indipendenti economicamente;
Per_2 Per_3
e , minorenne); Per_1
osservato, quanto alla contribuzione paterna al mantenimento dei figli, che le circostanze che avevano indotto il precedente giudice alla riduzione del contributo paterno da € 800,00 ad € 600,00 risultano ad oggi venute meno, tenuto conto: 1) che la ricorrente, che percepisce l'assegno unico per i tre figli, da luglio 2025 si vede decurtata la quota del primogenito, , Persona_2
11 che ha compiuto 21 anni;
2) che il sig. ha concluso l'ammortamento CP_1 dei prestiti che risultavano pendenti all'inizio del presente procedimento (cfr. doc.ti 6, 29 e 33 del resistente relativi ai finanziamenti Compass,
Findomestic e Deutsche Bank); 3) che non solo la moglie ricorrente, ma anche il marito resistente oggi vive in abitazione Agec con canone agevolato, atteso che, a fronte del canone pagato dalla ricorrente i Pt_1
€193,15 mensili (cfr. doc. 26 attoreo), anche il canone pagato dal resistente ammonta oggi a € 171,21 mensili (cfr. doc. 52 di parte resistente), CP_1
mentre, alla data della riduzione giudiziale del suo contributo mensile al mantenimento della prole, egli era gravato di un canone locativo di € 550,00 mensili (cfr. ordinanza dep. 22/01/22, cit.); 4) che la ricorrente è stata assunta presso la società Verona 83 S.c.a.r.l. e percepisce una retribuzione lorda annua di circa € 10.210,20 (cfr. CUD sub doc. n. 28 della ricorrente), mentre il resistente è assunto con contratto a tempo indeterminato presso la Grandis S.n.c. di , percependo una retribuzione lorda CP_4 annua di circa € 25.000,00, oltre ai pagamenti della , che per il Parte_2
2022 sono stati di circa € 1.521,00 (cfr. doc.ti n. 48 e 49 di parte resistente);
5) che, diversamente da quanto assume il resistente (cfr. nota di ep. CP_1
09/10/24, ed anche comparsa conclusionale, pag. 10), non risulta verificata alcuna contrazione reddituale a suo carico, atteso che: i) dal confronto tra le buste paga del 2022 sub doc. 46 del resistente e quelle del 2023 sub doc.
47 emerge che la retribuzione mensile del marito è sostanzialmente immutata (circa € 1.750,00 medi); ii) dal doc. 53 (provvedimento del GIP di sostituzione della pena detentiva con Lavoro di Pubblica Utilità) e dal doc.
56 (relazione dell'ente presso cui è stato svolto il LPU) si ricava, a ben vedere, che l'attività di LPU viene svolta dopo il normale orario di lavoro (tra le 18:00 e le 20:00 dei giorni infrasettimanali e durante il sabato); iii) il pignoramento di cui al doc. 54 del resistente ammonta a soli € Pt_3
2.571,61, che rappresenta un debito di incidenza modesta e del tutto temporanea sulla capacità di spesa del resistente;
iv); ritenuto, quindi, che il contributo paterno al mantenimento della prole vada riportato all'importo di € 800,00 mensili, con decorrenza dalla data di
12 pubblicazione della presente sentenza, oltre a rivalutazione annuale in base all'indice ISTAT;
rilevato che le spese straordinarie vanno ripartite tra i genitori nella misura del 50% ciascuno;
osservato, infine, che la moglie ricorrente risulta ammessa al Patrocinio a spese dello Stato come da provvedimento del Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Verona in data 02/03/20 (cfr. doc. 2 di parte ricorrente); osservato che, a fronte dell'addebito della separazione, le spese di lite seguono la soccombenza del marito e sono liquidate come in dispositivo sulla base dei valori minimi del D.M. 55/14 come modificato dal D.M.
147/22, tenuto conto del valore indeterminato della controversia e dell'attività svolta (fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria al 100%);
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, dato atto della sentenza n. 1326/21 con cui
è stata pronunciata la separazione personale tra le parti, così dispone:
1) addebita la separazione al marito Controparte_1
2) dispone l'affidamento esclusivo rafforzato del figlio minore alla Per_1
madre, con facoltà della stessa di assumere in autonomia, senza il consenso paterno, ogni decisione di interesse del minore in materia sanitaria, scolastica ed extrascolastica e di rilascio di documenti per espatrio;
3) assegna la casa coniugale alla madre, per continuare ad abitarvi con la prole;
4) pone a carico del padre resistente l'obbligo di versare alla madre, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma mensile di € 800,00, rivalutabile annualmente in base all'indice ISTAT, quale contributo al mantenimento dei tre figli, con decorrenza dalla data di pubblicazione della presente sentenza, oltre al 50% delle spese straordinarie come da
Protocollo del Tribunale di Verona;
5) dispone la sospensione dei rapporti tra il padre e il figlio minore
, fino a diversa valutazione dei Servizi sociali incaricati;
Per_1
6) dispone la prosecuzione dell'incarico ai S.S. di supporto psicologico del
13 minore e di valutazione dell'eventuale opportunità di riprendere i Per_1
rapporti padre/figlio come meglio precisato in parte motiva, con invito a relazionare, nel termine di sei mesi dal deposito della presente sentenza e poi di semestre in semestre, direttamente al Giudice
Tutelare;
7) dispone l'apertura di procedimento di vigilanza ex art. 337 cod.civ. innanzi al Giudice Tutelare per il monitoraggio delle condizioni del minore e per la valutazione del tempo di prosecuzione dell'incarico ai
Servizi;
8) condanna rifondere allo Stato le spese di Controparte_1 lite, liquidate in € 3.809,00 per compensi professionali, oltre alle spese prenotate a debito, IVA e CPA come per legge.
Dispone la trasmissione a cura della Cancelleria di copia autentica della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di Verona perché proceda alle annotazioni ed alle ulteriori incombenze di cui al DPR n. 396/00.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti e ai Servizi Sociali incaricati.
Così deciso in Verona nella camera di consiglio del 24/06/25
Il Giudice Estensore
Dr.ssa E. Tommasi di Vignano
Il Presidente
Dr.ssa Antonella Guerra
14 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 Il ragazzo ha riferito plurimi episodi di violenza paterna, come per esempio quello accaduto nell'estate 2017 (quando il padre, tenendo tra le mani un coltello da cucina, ha minacciato di fare del male alla moglie perché lei voleva chiedere la separazione) o quello sempre dell'estate 2017 (in cui il padre, avendo trovato i figli al campetto che Per_ giocavano, ha preso a schiaffi e calci sia che o quello verificatosi ad Per_2 agosto 2017 (in cui i due figli sono intervenuti per fermare il padre che aveva aggredito la madre e sono stati colpiti dal padre a cinghiate) o quello accaduto la notte del
31/12/19 (quando, dopo che il ragazzo aveva tentato di convincere il padre a smettere di bere in quanto rientrato a casa già ubriaco, il resistente ha avuto una violenta esplosione di collera e ha distrutto le suppellettili sul tavolo e i piatti cucinati dalla moglie per la serata di festa, mettendo a repentaglio l'incolumità dei familiari) (cfr. verbale dell'udienza del 30/11/22). 3 Senza contare la valenza probatoria della dichiarazione sottoscritta personalmente dal sig. in data 20/08/17, nella quale quest'ultimo, riconoscendo le violenze perpetrate CP_1 nei confronti della moglie e dei figli, si era impegnato a non commettere altri atti violenti nei loro confronti, a restituire i documenti di viaggio dei figli illegittimamente trattenuti, riconoscendo altresì il diritto della moglie a trovare un lavoro (cfr. doc. n. 22 della ricorrente). 4 Va evidenziata, a tale riguardo, la rilevanza della previsione di cui all'art. 31 della Convenzione di Istanbul (ratificata dall'Italia con legge n.77/2013 ed entrata in vigore il
01/08/14), secondo la quale gli episodi di violenza che rientrano nel campo di applicazione della Convenzione devono essere presi in esame al fine di determinare i diritti di custodia e di visita dei figli in funzione di prevenzione dei pregiudizi alla prole, vittime di violenza diretta o anche solo assistita.