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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 04/11/2025, n. 185 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 185 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 1996/2017
TRIBUNALE ORDINARIO di LAGONEGRO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Lagonegro in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Gerardina Guglielmo all'udienza del 09.09.2025, celebrata nelle forme della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato e pubblicato, mediante deposito del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1996/2017 R.G.L.
TRA
, C.F. , nata in [...] il [...], rapp.ta Parte_1 C.F._1 e difesa, giusta procura a margine del ricorso introduttivo, dall'avv. Antonio Bisignani con cui elett.te domicilia come in atti;
RICORRENTE E
in persona del legale rappresentante pro tempore, C.F.: rapp.to e difeso dall'avv. CP_1 P.IVA_1 Susanna Mazzaferri, giusta procura generale alle liti, ed elettivamente domiciliato in POTENZA, via Pretoria 263;
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. , con ricorso depositato in data 13.10.2017, premettendo di Parte_1 aver prestato la propria attività lavorativa subordinata, in qualità di bracciante agricolo, per l'Azienda agricola
ES ZO – con terreni siti in agro di SS allo IO (CS) alla C/da Prainetta – dal 14.10.2015 al 31.12.2015 per n. 51 giornate lavorative, rappresentava di aver subito il disconoscimento del rapporto di lavoro, giusta IV elenco di variazione anno 2016. Deduceva di aver svolto l'attività di bracciante agricola alle dipendenze dell'azienda RA ZO – con terreni siti in agro di SS allo IO (CS) alla c.da Prainetta, “ad indirizzo produttivo con coltivazioni di ortaggi (inclusi i meloni) in foglia, a fusto, a frutto, in radici, bulbi e tuberi in piena aria (escluse le barbabietole da zucchero e patate) – dedicandosi a “lavori inerenti la coltivazione dei terreni ed a lavori vari in agricoltura (…) con vincolo di subordinazione ed in attuazione delle direttive impartite dal datore di lavoro, il quale forniva l'attrezzatura necessaria per lo svolgimento dell'attività lavorativa… dalle ore 7,00 alle 12,00 e dalle 13,00 alle 15,00 per circa 6,50 ore giornaliere e per circa 4-5 giorni a settimana” percependo regolare retribuzione giornaliera.
Nonostante ciò, evidenziava l'intervenuto disconoscimento del rapporto di lavoro mediante la pubblicazione (online sino al 25.03.2017) del IV elenco di variazione 2016 degli elenchi anagrafici dei CP_1 lavoratori agricoli del proprio Comune di residenza. Pertanto, infruttuosamente esperito l'iter amministrativo, agiva in giudizio al fine di ottenere l'accertamento dell'effettiva sussistenza del rapporto di lavoro intercorso, nell'anno 2015, alle dipendenze della ditta RA ZO, con conseguente riconoscimento del diritto alla reiscrizione per il medesimo anno negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli del Comune di Castelluccio Superiore (PZ), con condanna dell'Ente previdenziale alla dovuta iscrizione e/o al mantenimento dell'iscrizione stessa, nonché al pagamento di spese, diritti e onorari di giudizio, da attribuirsi al procuratore antistatario. In via istruttoria, formulava istanza di prova testimoniale. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, l' eccepiva, in via preliminare, la decadenza CP_1 dall'azione ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 d.l. 7/70 conv. in l. 83/70 ovvero l'intervenuta prescrizione del diritto. Nel merito, contestava la fondatezza del ricorso sulla base del verbale unico di accertamento n. 2016008328 del 21.11.2016, che allegava. Insisteva, dunque, per il rigetto della domanda. In via istruttoria, si opponeva alle richieste avanzate dalla parte ricorrente, formulando a sua volta istanza di prova per testi, a mezzo degli ispettori verbalizzanti.
In via istruttoria, il Tribunale ammetteva la prova testimoniale richiesta dalle parti: venivano escussi per la parte ricorrente e;
per l' veniva escusso l'Ispettore Parte_2 Parte_3 CP_1 verbalizzante . Persona_1 Esaurita la istruttoria, la causa subiva alcuni rinvii determinati dall'esorbitante carico di ruolo, gravato altresì dal fatto che, giusta decreto Presidenziale n. 2/2025 e successive proroghe, la scrivente sostituiva la dott.ssa assente, nella gestione dell'intero ruolo, con conseguente aggravio del lavoro. Per_2 All'udienza del 09.09.2025 la causa viene decisa come da sentenza depositata dopo la scadenza del termine assegnato per il deposito delle note ex art. 127 ter c.p.c. 2. In via preliminare deve darsi atto della procedibilità e tempestività del ricorso. In proposito l'art. 11 del D.L. 11 agosto 1993, n. 375 espressamente prevede che “Contro i provvedimenti adottati in materia di accertamento degli operai agricoli a tempo determinato ed indeterminato e dei compartecipanti familiari e piccoli coloni e contro la non iscrizione e' data facoltà agli interessati di proporre, entro il termine di trenta giorni, ricorso alla commissione provinciale per la manodopera agricola che decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto”. L'art. 22 del d.l. citato così recita: «Contro i provvedimenti definitivi adottati in applicazione del presente decreto da cui derivi una lesione di diritti soggettivi, l'interessato può proporre azione giudiziaria davanti al pretore nel termine di 120 giorni dalla notifica o dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza». Sul punto la giurisprudenza ha precisato che contro i provvedimenti di mancata iscrizione, totale o parziale, negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, ovvero di cancellazione dagli elenchi medesimi, il termine di 120 giorni per l'esercizio dell'azione giudiziaria stabilito dall'art. 22 d.l. 3 febbraio 1970 n. 7, convertito dalla l. 11 marzo 1970 n. 83, decorre dalla definizione del procedimento amministrativo contenzioso, che coincide con la data di notifica all'interessato del provvedimento conclusivo espresso, se adottato nei termini previsti dall'art. 11, cit., ovvero con la scadenza di questi stessi termini nel caso del loro inutile decorso, dovendosi equiparare l'inerzia della competente autorità a un provvedimento tacito di rigetto conosciuto ex lege dall'interessato al verificarsi della descritta evenienza (cfr., ex aliis, Cass. 2898.2014; Cass. 11.6.2013; Cass. 27.12.11 n. 29070; Cass. 19.7.11 n. 15785; Cass.
2.10.07 n. 20668; Cass. 10.9.07 n. 18965; Cass. 14.3.07 n. 5906; Cass.
1.3.07 n. 4819; Cass. 23.2.07 n. 4261; Cass.
5.2.07 n. 2373; Cass. 16.1.07 n. 813). Ebbene, la pubblicazione del IV elenco nominativo trimestrale di variazione degli Operai Agricoli a tempo determinato del 2016 è avvenuta sino al 25.03.2017. Avverso il provvedimento di disconoscimento, parte ricorrente ha proposto ricorso amministrativo alla Direzione Provinciale , sede di Potenza, in data CP_1 20.04.2017. Il provvedimento è divenuto definitivo in data 19.07.2017, sicché l'azione andava proposta entro il successivo termine di 120 giorni, ossia entro il 16.11.2017. Il ricorso è stato iscritto in data 13.10.2017; pertanto è tempestivo. 3. Quanto al merito, osserva al riguardo il giudice che dalla disamina dei verbali ispettivi in atti (vedi fasc. ) – corredato di motivazione puntuale, esaustiva e particolareggiata – è dato ricavare che l'azienda CP_1 agricola RA ZO:
1) ha erogato ai dipendenti retribuzioni per un importo complessivo pari a circa cinque milioni di euro;
2) ha registrato un numero esiguo di fatture di acquisto;
3) i ricavi documentati sono stati minimi rispetto alle uscite/spese;
4) non ha presentato alcuna dichiarazione dei redditi (l'ultima risale al 2013);
5) non ha redatto un bilancio di esercizio (l'ultimo risale, anch'esso, all'anno 2013);
6) le fatture di vendita hanno riguardato esclusivamente agrumi, laddove l'azienda non ha documentato il possesso di terreni coltivati ad agrumeti;
7) non ha mai pagato, fino al 31.03.2016, alcuna contribuzione dal 2011. Le circostanze di fatto - per come sopra riassunte - sono state accertate dai verbalizzanti sulla scorta dell'esame della documentazione visionata nel corso della verifica ispettiva e, pertanto, rispetto a tali dati documentali il verbale di accertamento ha un'efficacia probatoria piena fino a querela di falso. L'organo ispettivo, sulla base di tali elementi fattuali, ha concluso ravvisando la sostanziale inesistenza/fittizietà del soggetto ispezionato quale ditta assuntrice di manodopera e, conseguentemente, ritenuto non genuini i rapporti di lavoro formalmente denunciati negli anni dal 2011 al 2016. Trattasi di conclusione che questo giudice ritiene convincente, osservandosi al riguardo, che le risultanze ispettive si fondano su elementi in parte indiziari in parte di prova piena, dai quali emerge una realtà fattuale tale da far ritenere nel concreto insussistente la qualità di datore di lavoro in capo alla ditta oggetto di ispezione. Ed invero, non pare seriamente plausibile che un soggetto imprenditoriale, a fronte dell'assunzione di un numero così elevato di dipendenti e dell'erogazione di retribuzioni per un importo di milioni di euro, non versi alcuna somma a titolo di contribuzione, non abbia necessità di acquistare alcun bene strumentale rispetto all'attività agricola o di servizi in agricoltura che apparentemente esercita e non dimostri di aver proceduto alla vendita dei beni prodotti, se non in misura del tutto irrilevante. Le considerazioni che precedono conducono a ritenere condivisibili le conclusioni tratte dall'organo di vigilanza all'esito dell'espletata verifica ispettiva. Ciò detto, è opportuno chiarire: a) che il giudizio di inesistenza/fittizietà del formale datore di lavoro non assume rilievo solo nei confronti dell'azienda oggetto di ispezione, ma spiega efficacia anche nei confronti del singolo lavoratore che reclama l'accertamento di un rapporto di lavoro subordinato;
b) che il disconoscimento non deriva da mera CP_ sproporzione tra giornate denunciate all' ed effettivo fabbisogno ma, in radice, il verbale ha accertato come insussistente la qualità di datore di lavoro in capo alla ditta oggetto di ispezione. E tale giudizio risulta ampiamente condivisibile dal momento che dal verbale ispettivo del 21.11.16 in atti è emerso: CP_ a) che nelle tre denunce aziendali trasmesse da RA ZO all' una sola delle quali accolta dall'ente previdenziale, non è mai stato indicato il possesso o la proprietà di strumenti o macchinari agricoli CP_ con il quale l'attività sarebbe stata svolta con ben 1263 assunzioni di braccianti agricoli denunciate all' dal 2011 al 2016 per lavorazioni da svolgere su terreni estesi centinaia di ettari. Del resto, nel corso dell'intera ispezione il RA non è stato in grado di esibire ai funzionari il registro dei beni ammortizzabili;
b) che non si comprende come l'azienda agricola RA ZO abbia potuto pagare, negli anni dal 2011 al 2016, più di 5 milioni di euro di retribuzioni, così come riportato nelle buste paga visionate dagli ispettori, tenuto conto che negli anni citati l'azienda non risulta aver presentato dichiarazioni dei redditi e bilanci di esercizio. Dal verbale ispettivo, inoltre, emerge come, anche a voler ritenere veritiere le fatture emesse dalla azienda per vendita di prodotti, la stessa avrebbe avuto le seguenti perdite di esercizio: euro 1.814.074 nel 2011; euro 108.308 nel 2012; euro 322.888 nel 2013; euro 508.253 nel 2014; euro 29.036 nel 2016; c) che l'azienda si è resa totalmente inadempiente agli obblighi contributivi riferiti ai braccianti agricoli CP_ denunciati all' per la ragguardevole somma di euro 3.687.640; d) che gli ispettori hanno effettuato ben 6 accessi ispettivi dal 6.9.16 al 31.10.16 sui terreni che CP_ l'azienda ha denunciato all' come posseduti per lo svolgimento dell'attività agricola senza mai rinvenire alcun bracciante intento al lavoro;
e) che gli ispettori hanno accertato che i contratti di affitto e comodato esibiti dal RA quali titoli CP_ sottostanti alla disponibilità dei terreni denunciati all' erano privi della sottoscrizione di entrambi i contraenti, privi di data certa perché non registrati presso l'Agenzia delle Entrate e aventi decorrenza dal 2007 e dal 2014 quando i presunti concedenti, peraltro madre e padre del RA, risultavano essere deceduti, CP_ rispettivamente, nel 1991 e nel 1999. Per i terreni formalmente indicati dal RA all' come in suo possesso, dai registri Sian-Agea è emerso che i medesimi terreni erano posseduti dalla moglie e dal figlio di RA ZO che in relazione ai terreni avevano anche chiesto e percepito i contributi comunitari in agricoltura. Su tali basi, unitamente agli ulteriori elementi indicati nel verbale e su cui il ricorrente non ha preso posizione, emerge evidente la totale fittizietà di un'azienda agricola che avrebbe operato per anni in regime di manifesta antieconomicità, sì da rendere chiara la presenza di un datore di lavoro tale solo sulla carta ed avente CP_ la sola finalità di denunciare all' prestazioni bracciantili mai rese onde consentire ai soggetti formalmente denunciati come braccianti la percezione di indebite prestazioni previdenziali in agricoltura. 3.1. Le conclusioni appena esposte non possono essere scalfite dalle dichiarazioni rese dai testimoni escussi, relativamente ai quali, peraltro, occorre rilevare che per loro stessa ammissione, risultano portatori di un evidente interesse di fatto a confermare la sussistenza di un rapporto di lavoro e l'operatività del formale datore di lavoro in quanto anch'essi coinvolti nel medesimo verbale ispettivo, sulla cui base è stato CP_ disconosciuto anche il loro rapporto di lavoro, tanto da avere anche proposto un giudizio contro l' In altre parole, i testi sono risultati portatori di un interesse di fatto convergente con quello della parte ricorrente considerato che anche il loro rapporto di lavoro è stato oggetto di disconoscimento. Il teste ha riferito: “(…) dal 2010 al 2016 ho lavorato come bracciante agricola alle Pt_2 dipendenze di diverse aziende. Conosco la ricorrente perché siamo compaesane e abbiamo lavorato insieme nell'anno 2015 alle dipendenze della ditta RA ZO, i cui terreni erano ubicati in SS allo IO (CS) alla c.da Prainette nonché in Corigliano (CS) alla C.da Scovolino, i terreni erano molto estesi, pianeggianti ed erano coltivati, in c.da Prainette, ad ortaggi, prevalentemente pomodori, poi a rotazione cavolfiori ed anche rape e fave, in Corigliano erano invece coltivati ad agrumi (arance e clementine). Preciso che in SS erano più terreni tra i quali ci spostavamo con un furgone dell'azienda condotto da RA ZO, anche a Corigliano c'era più di un appezzamento. Io viaggiavo con la ricorrente che era di Castelluccio Superiore e con , , , ed Persona_3 Persona_4 Persona_5 Persona_6 altri compaesani, con la nostra auto a turno. (…) Al nostro arrivo trovavamo sui luoghi di lavoro il proprietario dell'azienda RA ZO, il quale ci dava le direttive indicandoci cosa fare e consegnandoci anche l'attrezzatura in base al lavoro da espletare. Preciso che il RA ci divideva in gruppi di otto/dieci persone ognuno. (…) Anche il mio rapporto di lavoro negli anni 2013-2015 è stato CP_ disconosciuto e per tale motivo ho in corso analogo giudizio nei confronti dell nel quale la ricorrente deve venire a testimoniare anche se solo relativamente all'anno 2015 poiché nell'anno 2013 non ha lavorato. Preciso che la ricorrente ha lavorato nel 2015 da settembre a dicembre. Preciso che in tali periodi ho lavorato anche io, che ho iniziato, però, a giugno. Il lavoro veniva prestato per 5 giorni a settimana (…) consisteva nella pulizia del terreno dall'erba, nella zappettatura, piantagione di pomodori nel mese di giugno e ad agosto di cavolfiore, irrigazione mediante l'apposito impianto e raccolta manuale degli ortaggi prima indicati, i pomodori da luglio ad inizio ottobre, da ottobre fino a dicembre facevamo la raccolta degli agrumi. (…) i terreni non erano recintati, mentre non ricordo se nel luogo in cui vi erano il capannone e l'ufficio c'era un cancello, ricordo solo l'insegna “c.da Prainette”. (…).” Il teste a riferito di aver lavorato in qualità di bracciante agricolo nel 2015 e nel 2016 Pt_3 per la ditta RA ZO. “Conosco la ricorrente poiché siamo compaesani ed abbiamo lavorato insieme nell'anno 2015 alle dipendenze della ditta RA ZO, i cui terreni erano ubicati in SS allo IO (CS) alla C.da Prainetta nonché in Saracena (CS) non ricordo il nome della località, i terreni erano molto estesi, pianeggianti ed erano coltivati, in c.da Prainetta soltanto con pomodori, in Saracena erano invece coltivati ad agrumi (arance e mandarini). Preciso che in SS erano più terreni, tra i quali ci spostavamo a piedi, mentre a Saracena andavamo con un furgone condotto dal RA. Io viaggiavo con la ricorrente e Per_ con la sig.ra , di cui non ricordo il cognome, entrambe di Castelluccio Superiore, con la Persona_7 nostra auto a turno. (…) Al nostro arrivo trovavamo sui luoghi di lavoro il proprietario dell'azienda RA ZO, il quale ci dava le direttive indicandoci cosa fare e consegnandoci anche l'attrezzatura in base al lavoro da espletare (…). Preciso che il RA ci divideva in gruppi di cinque/sei/sette persone ognuno. La Per_ ricorrente e la sig.ra facevano sempre parte del mio stesso gruppo. Il RA ogni tanto nel corso della giornata, girava tra i terreni e controllava il lavoro che facevamo. (…) Anche il mio rapporto di lavoro nell'anno 2015 è stato disconosciuto e per tale motivo ho in corso analogo giudizio nei confronti dell CP_1 nel quale la ricorrente dovrà testimoniare. Preciso che la ricorrente ha lavorato nel 2015 da ottobre a dicembre. Preciso che in tale anno io ho lavorato da maggio a novembre. La ricorrente mi riferiva di aver lavorato anche a dicembre. Il lavoro veniva prestato per 4/5 giorni a settimana (…) consisteva nella raccolta manuale di pomodori fino a settembre e da ottobre in poi consisteva nella raccolta delle arance e dei mandarini che facevamo a Saracena. (…).” CP_
3.2. Orbene, il verbale ispettivo sulla cui base l' ha disconosciuto il rapporto di lavoro in agricoltura, come anzidetto, fan piena prova fino a querela di falso nella parte in cui gli ispettori hanno dato atto di aver visionato la documentazione dell'azienda agricola RA ZO, nonché nella parte in cui hanno attestato l'esito delle ispezioni condotte sui luoghi di causa. Trattasi di attività che i pubblici ufficiali hanno attestato di avere personalmente svolto. Dal verbale ispettivo, per l'anno 2015 emerge: “- Le uscite/spese registrate e/o rilevate sono per: − Retribuzioni erogate, teoricamente, ai presunti dipendenti, pari ad € 1.053.367,00; − Contribuzioni previdenziali ed assistenziali, da pagare, sulle retribuzioni erogate, teoricamente, ai presunti dipendenti, pari ad € 210.790,00; − Contribuzioni previdenziali ed assistenziali, personali, da pagare, da parte del titolare Sig. FR ZO, in quanto iscritto come lavoratore autonomo in agricoltura con la qualifica di imprenditore agricolo (I.A.P.), pari ad € 3.374,00; − Reddito agrario dichiarato pari a € 2.423,00 (riportato quello del 2014, perché, non in possesso dei dati aggiornati - in base ai terreni dichiarati di possedere dovrebbe essere molto di più); − Reddito dominicale dichiarato pari a € 1.122,00 (riportato quello del 2014, perché, non in possesso dei dati aggiornati); − Fatture di acquisto, che, ci sono state consegnate pari a n° dodici (12) (è impensabile che un'azienda agricola, con centinaia di ettari di terreni, dichiarati coltivati, e centinaia di presunti dipendenti assunti, abbia così poche fatture di acquisto di prodotti e attrezzature); di cui: Una (1), soltanto, datata 12/06/2015 con riferimento ai D.D.T. n° 5/A del 09/06/2015 (per acquisto di piantine di pomodori) e n° 6/A del 12/06/2015 (per acquisto di semi di meloni – in quantità ridotta, inoltre, nessuno dei presunti dipendenti e nemmeno il titolare ci ha detto di averli coltivati e/o raccolti); Tutte le altre hanno riguardato l'acquisto di prodotti vari;
per una spesa complessiva pari ad € 9.199,00 (I.V.A. esclusa). Il totale delle uscite/spese, nell'arco di tutto l'anno, è pari ad € 1.280.275,00.” L'istruttoria espletata non è risultata, pertanto, idonea a mettere in dubbio le conclusioni cui si è pervenuti, considerando le indubbie discordanze tra le dichiarazioni dei due testi e le discordanze delle stesse con le risultanze ispettive di cui al verbale. L'ispettore ha effettuato ben 6 accessi ispettivi dal 6.9.16 al 31.10.16 sui terreni che l'azienda ha CP_ denunciato all' come posseduti per lo svolgimento dell'attività agricola senza mai rinvenire alcun bracciante intento al lavoro ed, anzi, trovandosi innanzi a terreni incolti e non coltivati da tempo. Escusso sul punto, l'ispettore ha confermato quanto verbalizzato, chiarendo altresì che “In Persona_1 contrada Prainetta siamo andati 4 volte nei due mesi e non abbiamo mai trovato alcun operaio. Né operai erano presenti nel capannone. Le date di accesso sul terreno sono riportate nel verbale. Le due aziende di trasformazione erano inattive. Il terreno vicino alla abitazione ed al capannone era incolto, completamente. C'erano lì intorno al capannone terreni coltivabili a seminativo ovvero ortaggi. C'erano erbacce su detti terreni e non c'erano residui di coltivazioni pregresse di ortaggi. Non abbiamo trovato alcuna coltivazione di nessun tipo in atto. Nei pressi del capannone non c'erano piante di agrumi. Solo nei pressi della villetta c'era qualche pianta, non ricordo neppure se alberi da frutta. Abbiamo fatto diversi rilievi fotografici anche di contrada Prainetta. Nel capannone siamo entrati. C'erano macchinari;
carrelli trasportatori per i pomodori, barattoli vuoti. Non c'era nulla che facesse pensare ad una azienda in attività. Non ho visto un piccolo ufficio vicino al capannone. (…).” Sebbene dette circostanze riguardino, nello specifico, un'annualità diversa rispetto a quella oggetto di causa, risulta in ogni caso inverosimile che dei terreni nelle condizioni sopra descritte potessero essere stati utilizzati, a pieno regime, nell'anno precedente agli accertamenti (2015). Inoltre, in più punti i testi della parte ricorrente hanno reso dichiarazioni tra loro assolutamente contrastanti in ordine, ad esempio, alle colture effettuate sui terreni ubicati in SS allo IO (pomodori, cavolfiori, rape e fave secondo la soltanto pomodori secondo quanto riferito da e alle Pt_2 Pt_3 mansioni svolte dai dipendenti (la ha riferito che si occupavano di pulizia del terreno dall'erba, Pt_2 zappettatura e piantagione ma anche di irrigazione, il ha riferito soltanto di raccolta dei pomodori e Pt_3 raccolta di arance e mandarini in terreni ubicati altrove). Rilevante, altresì, la circostanza per cui il primo teste ha affermato che raggiungeva il luogo di lavoro assieme alla ricorrente e ad altri dipendenti dello stesso paese di residenza, tra cui il mentre quest'ultimo, pur confermando di aver viaggiato con la ricorrente, non Pt_3 ha fatto riferimento al primo testimone, , tra gli altri dipendenti con cui avrebbe raggiunto il Parte_2 luogo di lavoro. Inoltre, per il primo teste le piante di agrumi si trovavano in Corigliano, per il secondo in Saracena. A Saracena il RA dichiarava la coltivazione di olive e, tuttavia, gli ispettori recatisi sul posto hanno constatato uno stato di abbandono totale con olive ancora attaccate agli alberi. A Corigliano Calabro il FR dichiarava di coltivare agrumi e, tuttavia, gli ispettori recatisi sui terreni, hanno sentito il proprietario, , il quale dichiarava di coltivare in proprio il terreno, senza essersi mai avvalso della ditta Pt_4 FR. Le dichiarazioni dei testi escussi differiscono anche da quelle rilasciate spontaneamente dallo stesso RA agli Ispettori in ordine, ad esempio, all'orario e ai giorni di lavoro, alle modalità di svolgimento CP_1 della prestazione, al mezzo utilizzato dagli operai per raggiungere l'azienda, all'entità della retribuzione. Entrambi i testimoni hanno riferito di un orario dalle 7 alle 15 dal lunedì al venerdì e viceversa il datore di lavoro ha riferito che gli operai lavoravano dalle 7 alle 16, nel periodo autunnale, dal lunedì al sabato. Dal verbale, in relazione alle dichiarazioni del RA per l'anno 2015 emerge quanto segue: “ne ho avuti fino ad un massimo di circa 110/115 (ha raggiunto, invece, anche i 150 in un mese), il loro orario di lavoro è stato mediamente dalle 07,00 del mattino alle ore 16,00 del pomeriggio (molti presunti dipendenti ci hanno dichiarato orari differenti), con pausa pranzo di circa un'ora, invece, nel periodo estivo hanno iniziato alle 05,30/06,00 e fino alle 13,30/14,00 con breve pausa di circa 10 minuti, hanno lavorato dal lunedì al sabato di ogni settimana, non hanno mai lavorato nella giornata di domenica o nei giorni festivi, la loro presenza pattuita è stata costante per tutti i giorni e si sono assentati solo eccezionalmente, in quanto, l'azienda ha l'impianto di trasformazione (risulta non essere più in attività da diversi anni) e lavoriamo a ciclo continuo senza interruzioni. Sono stati retribuiti ogni fine mese in contanti (molti presunti dipendenti, invece, ci hanno dichiarato date diverse), quando possibile a volte per miei problemi ho dovuto ritardare, la loro paga giornaliera attualmente è stata di 45/47 € (molti presunti dipendenti ci hanno dichiarato, invece, retribuzioni differenti), hanno ricevuto la busta paga e mi hanno firmato una copia per ricevuta. In caso di pioggia eccessiva i dipendenti hanno lavorato ugualmente (molti presunti dipendenti, invece, ci hanno dichiarato di non avere lavorato) nel capannone aziendale a confezionare i prodotti raccolti, in caso di assenza, per: malattia-ferie-permessi-ecc. mi hanno comunicato la loro mancanza per telefono. Le direttive sul posto di lavoro le impartisco io (molti presunti dipendenti ci hanno riferito anche dai figli del titolare) o del personale fidato che sta con me da diversi anni. Si recano sui terreni aziendali con un proprio mezzo e se dobbiamo recarci in altre località li portiamo con un furgone della ditta (tra la documentazione esaminata la ditta, invece, non risulta essere in possesso di nessun furgone) guidato da un operaio non c'è nessuno che ha il compito specifico di autista, la marca è Fiat/Iveco da 9 posti, ne abbiamo 2 uno di colore bianco e un altro blù. Oltre ai dipendenti italiani della provincia di Cosenza ve ne sono stati anche di altre province, ovvero di Potenza, inoltre, con me hanno lavorato anche degli stranieri dell'Est Europeo massimo 3 o 4 (ne risultano, invece, molti di più ed anche di altre nazionalità)”. Alla luce di quanto sino ad ora esposto, la prova della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze di FR non può ritenersi affatto raggiunta. Ad ogni buon conto tutti i testimoni devono ritenersi inattendibili avendo reso dichiarazioni in chiaro contrasto con circostanze – vere fino a querela di falso -, emergenti dal verbale ispettivo. Alla ritenuta insussistenza del rapporto di lavoro non può che conseguire il rigetto della domanda azionata relativa alla reiscrizione negli elenchi OTD.
3.3. La ricorrente ha prodotto in giudizio documenti, quali comunicazioni di assunzione, buste paga, contratto di lavoro che, almeno formalmente, possono attestare l'instaurazione del rapporto di lavoro. La detta documentazione in tal senso ha una valenza pressoché nulla poiché proveniente da quella stessa parte datoriale fortemente indiziata della comunicazione di rapporti di lavoro in realtà mai esistiti. Il ricorso avente ad oggetto la reiscrizione, alla luce delle considerazioni di cui sopra, deve essere rigettato.
4. Tenuto conto della dichiarazione fatta dalla parte ricorrente circa la consistenza reddituale da far valere ai fini dell'esenzione dal pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. le spese del presente giudizio andranno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Lagonegro, in funzione di giudice del lavoro, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) compensa integralmente le spese di lite. LAGONEGRO, 4.11.2025
Il Giudice Dott.ssa Gerardina Guglielmo
TRIBUNALE ORDINARIO di LAGONEGRO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Lagonegro in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Gerardina Guglielmo all'udienza del 09.09.2025, celebrata nelle forme della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato e pubblicato, mediante deposito del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1996/2017 R.G.L.
TRA
, C.F. , nata in [...] il [...], rapp.ta Parte_1 C.F._1 e difesa, giusta procura a margine del ricorso introduttivo, dall'avv. Antonio Bisignani con cui elett.te domicilia come in atti;
RICORRENTE E
in persona del legale rappresentante pro tempore, C.F.: rapp.to e difeso dall'avv. CP_1 P.IVA_1 Susanna Mazzaferri, giusta procura generale alle liti, ed elettivamente domiciliato in POTENZA, via Pretoria 263;
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. , con ricorso depositato in data 13.10.2017, premettendo di Parte_1 aver prestato la propria attività lavorativa subordinata, in qualità di bracciante agricolo, per l'Azienda agricola
ES ZO – con terreni siti in agro di SS allo IO (CS) alla C/da Prainetta – dal 14.10.2015 al 31.12.2015 per n. 51 giornate lavorative, rappresentava di aver subito il disconoscimento del rapporto di lavoro, giusta IV elenco di variazione anno 2016. Deduceva di aver svolto l'attività di bracciante agricola alle dipendenze dell'azienda RA ZO – con terreni siti in agro di SS allo IO (CS) alla c.da Prainetta, “ad indirizzo produttivo con coltivazioni di ortaggi (inclusi i meloni) in foglia, a fusto, a frutto, in radici, bulbi e tuberi in piena aria (escluse le barbabietole da zucchero e patate) – dedicandosi a “lavori inerenti la coltivazione dei terreni ed a lavori vari in agricoltura (…) con vincolo di subordinazione ed in attuazione delle direttive impartite dal datore di lavoro, il quale forniva l'attrezzatura necessaria per lo svolgimento dell'attività lavorativa… dalle ore 7,00 alle 12,00 e dalle 13,00 alle 15,00 per circa 6,50 ore giornaliere e per circa 4-5 giorni a settimana” percependo regolare retribuzione giornaliera.
Nonostante ciò, evidenziava l'intervenuto disconoscimento del rapporto di lavoro mediante la pubblicazione (online sino al 25.03.2017) del IV elenco di variazione 2016 degli elenchi anagrafici dei CP_1 lavoratori agricoli del proprio Comune di residenza. Pertanto, infruttuosamente esperito l'iter amministrativo, agiva in giudizio al fine di ottenere l'accertamento dell'effettiva sussistenza del rapporto di lavoro intercorso, nell'anno 2015, alle dipendenze della ditta RA ZO, con conseguente riconoscimento del diritto alla reiscrizione per il medesimo anno negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli del Comune di Castelluccio Superiore (PZ), con condanna dell'Ente previdenziale alla dovuta iscrizione e/o al mantenimento dell'iscrizione stessa, nonché al pagamento di spese, diritti e onorari di giudizio, da attribuirsi al procuratore antistatario. In via istruttoria, formulava istanza di prova testimoniale. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, l' eccepiva, in via preliminare, la decadenza CP_1 dall'azione ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 d.l. 7/70 conv. in l. 83/70 ovvero l'intervenuta prescrizione del diritto. Nel merito, contestava la fondatezza del ricorso sulla base del verbale unico di accertamento n. 2016008328 del 21.11.2016, che allegava. Insisteva, dunque, per il rigetto della domanda. In via istruttoria, si opponeva alle richieste avanzate dalla parte ricorrente, formulando a sua volta istanza di prova per testi, a mezzo degli ispettori verbalizzanti.
In via istruttoria, il Tribunale ammetteva la prova testimoniale richiesta dalle parti: venivano escussi per la parte ricorrente e;
per l' veniva escusso l'Ispettore Parte_2 Parte_3 CP_1 verbalizzante . Persona_1 Esaurita la istruttoria, la causa subiva alcuni rinvii determinati dall'esorbitante carico di ruolo, gravato altresì dal fatto che, giusta decreto Presidenziale n. 2/2025 e successive proroghe, la scrivente sostituiva la dott.ssa assente, nella gestione dell'intero ruolo, con conseguente aggravio del lavoro. Per_2 All'udienza del 09.09.2025 la causa viene decisa come da sentenza depositata dopo la scadenza del termine assegnato per il deposito delle note ex art. 127 ter c.p.c. 2. In via preliminare deve darsi atto della procedibilità e tempestività del ricorso. In proposito l'art. 11 del D.L. 11 agosto 1993, n. 375 espressamente prevede che “Contro i provvedimenti adottati in materia di accertamento degli operai agricoli a tempo determinato ed indeterminato e dei compartecipanti familiari e piccoli coloni e contro la non iscrizione e' data facoltà agli interessati di proporre, entro il termine di trenta giorni, ricorso alla commissione provinciale per la manodopera agricola che decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto”. L'art. 22 del d.l. citato così recita: «Contro i provvedimenti definitivi adottati in applicazione del presente decreto da cui derivi una lesione di diritti soggettivi, l'interessato può proporre azione giudiziaria davanti al pretore nel termine di 120 giorni dalla notifica o dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza». Sul punto la giurisprudenza ha precisato che contro i provvedimenti di mancata iscrizione, totale o parziale, negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, ovvero di cancellazione dagli elenchi medesimi, il termine di 120 giorni per l'esercizio dell'azione giudiziaria stabilito dall'art. 22 d.l. 3 febbraio 1970 n. 7, convertito dalla l. 11 marzo 1970 n. 83, decorre dalla definizione del procedimento amministrativo contenzioso, che coincide con la data di notifica all'interessato del provvedimento conclusivo espresso, se adottato nei termini previsti dall'art. 11, cit., ovvero con la scadenza di questi stessi termini nel caso del loro inutile decorso, dovendosi equiparare l'inerzia della competente autorità a un provvedimento tacito di rigetto conosciuto ex lege dall'interessato al verificarsi della descritta evenienza (cfr., ex aliis, Cass. 2898.2014; Cass. 11.6.2013; Cass. 27.12.11 n. 29070; Cass. 19.7.11 n. 15785; Cass.
2.10.07 n. 20668; Cass. 10.9.07 n. 18965; Cass. 14.3.07 n. 5906; Cass.
1.3.07 n. 4819; Cass. 23.2.07 n. 4261; Cass.
5.2.07 n. 2373; Cass. 16.1.07 n. 813). Ebbene, la pubblicazione del IV elenco nominativo trimestrale di variazione degli Operai Agricoli a tempo determinato del 2016 è avvenuta sino al 25.03.2017. Avverso il provvedimento di disconoscimento, parte ricorrente ha proposto ricorso amministrativo alla Direzione Provinciale , sede di Potenza, in data CP_1 20.04.2017. Il provvedimento è divenuto definitivo in data 19.07.2017, sicché l'azione andava proposta entro il successivo termine di 120 giorni, ossia entro il 16.11.2017. Il ricorso è stato iscritto in data 13.10.2017; pertanto è tempestivo. 3. Quanto al merito, osserva al riguardo il giudice che dalla disamina dei verbali ispettivi in atti (vedi fasc. ) – corredato di motivazione puntuale, esaustiva e particolareggiata – è dato ricavare che l'azienda CP_1 agricola RA ZO:
1) ha erogato ai dipendenti retribuzioni per un importo complessivo pari a circa cinque milioni di euro;
2) ha registrato un numero esiguo di fatture di acquisto;
3) i ricavi documentati sono stati minimi rispetto alle uscite/spese;
4) non ha presentato alcuna dichiarazione dei redditi (l'ultima risale al 2013);
5) non ha redatto un bilancio di esercizio (l'ultimo risale, anch'esso, all'anno 2013);
6) le fatture di vendita hanno riguardato esclusivamente agrumi, laddove l'azienda non ha documentato il possesso di terreni coltivati ad agrumeti;
7) non ha mai pagato, fino al 31.03.2016, alcuna contribuzione dal 2011. Le circostanze di fatto - per come sopra riassunte - sono state accertate dai verbalizzanti sulla scorta dell'esame della documentazione visionata nel corso della verifica ispettiva e, pertanto, rispetto a tali dati documentali il verbale di accertamento ha un'efficacia probatoria piena fino a querela di falso. L'organo ispettivo, sulla base di tali elementi fattuali, ha concluso ravvisando la sostanziale inesistenza/fittizietà del soggetto ispezionato quale ditta assuntrice di manodopera e, conseguentemente, ritenuto non genuini i rapporti di lavoro formalmente denunciati negli anni dal 2011 al 2016. Trattasi di conclusione che questo giudice ritiene convincente, osservandosi al riguardo, che le risultanze ispettive si fondano su elementi in parte indiziari in parte di prova piena, dai quali emerge una realtà fattuale tale da far ritenere nel concreto insussistente la qualità di datore di lavoro in capo alla ditta oggetto di ispezione. Ed invero, non pare seriamente plausibile che un soggetto imprenditoriale, a fronte dell'assunzione di un numero così elevato di dipendenti e dell'erogazione di retribuzioni per un importo di milioni di euro, non versi alcuna somma a titolo di contribuzione, non abbia necessità di acquistare alcun bene strumentale rispetto all'attività agricola o di servizi in agricoltura che apparentemente esercita e non dimostri di aver proceduto alla vendita dei beni prodotti, se non in misura del tutto irrilevante. Le considerazioni che precedono conducono a ritenere condivisibili le conclusioni tratte dall'organo di vigilanza all'esito dell'espletata verifica ispettiva. Ciò detto, è opportuno chiarire: a) che il giudizio di inesistenza/fittizietà del formale datore di lavoro non assume rilievo solo nei confronti dell'azienda oggetto di ispezione, ma spiega efficacia anche nei confronti del singolo lavoratore che reclama l'accertamento di un rapporto di lavoro subordinato;
b) che il disconoscimento non deriva da mera CP_ sproporzione tra giornate denunciate all' ed effettivo fabbisogno ma, in radice, il verbale ha accertato come insussistente la qualità di datore di lavoro in capo alla ditta oggetto di ispezione. E tale giudizio risulta ampiamente condivisibile dal momento che dal verbale ispettivo del 21.11.16 in atti è emerso: CP_ a) che nelle tre denunce aziendali trasmesse da RA ZO all' una sola delle quali accolta dall'ente previdenziale, non è mai stato indicato il possesso o la proprietà di strumenti o macchinari agricoli CP_ con il quale l'attività sarebbe stata svolta con ben 1263 assunzioni di braccianti agricoli denunciate all' dal 2011 al 2016 per lavorazioni da svolgere su terreni estesi centinaia di ettari. Del resto, nel corso dell'intera ispezione il RA non è stato in grado di esibire ai funzionari il registro dei beni ammortizzabili;
b) che non si comprende come l'azienda agricola RA ZO abbia potuto pagare, negli anni dal 2011 al 2016, più di 5 milioni di euro di retribuzioni, così come riportato nelle buste paga visionate dagli ispettori, tenuto conto che negli anni citati l'azienda non risulta aver presentato dichiarazioni dei redditi e bilanci di esercizio. Dal verbale ispettivo, inoltre, emerge come, anche a voler ritenere veritiere le fatture emesse dalla azienda per vendita di prodotti, la stessa avrebbe avuto le seguenti perdite di esercizio: euro 1.814.074 nel 2011; euro 108.308 nel 2012; euro 322.888 nel 2013; euro 508.253 nel 2014; euro 29.036 nel 2016; c) che l'azienda si è resa totalmente inadempiente agli obblighi contributivi riferiti ai braccianti agricoli CP_ denunciati all' per la ragguardevole somma di euro 3.687.640; d) che gli ispettori hanno effettuato ben 6 accessi ispettivi dal 6.9.16 al 31.10.16 sui terreni che CP_ l'azienda ha denunciato all' come posseduti per lo svolgimento dell'attività agricola senza mai rinvenire alcun bracciante intento al lavoro;
e) che gli ispettori hanno accertato che i contratti di affitto e comodato esibiti dal RA quali titoli CP_ sottostanti alla disponibilità dei terreni denunciati all' erano privi della sottoscrizione di entrambi i contraenti, privi di data certa perché non registrati presso l'Agenzia delle Entrate e aventi decorrenza dal 2007 e dal 2014 quando i presunti concedenti, peraltro madre e padre del RA, risultavano essere deceduti, CP_ rispettivamente, nel 1991 e nel 1999. Per i terreni formalmente indicati dal RA all' come in suo possesso, dai registri Sian-Agea è emerso che i medesimi terreni erano posseduti dalla moglie e dal figlio di RA ZO che in relazione ai terreni avevano anche chiesto e percepito i contributi comunitari in agricoltura. Su tali basi, unitamente agli ulteriori elementi indicati nel verbale e su cui il ricorrente non ha preso posizione, emerge evidente la totale fittizietà di un'azienda agricola che avrebbe operato per anni in regime di manifesta antieconomicità, sì da rendere chiara la presenza di un datore di lavoro tale solo sulla carta ed avente CP_ la sola finalità di denunciare all' prestazioni bracciantili mai rese onde consentire ai soggetti formalmente denunciati come braccianti la percezione di indebite prestazioni previdenziali in agricoltura. 3.1. Le conclusioni appena esposte non possono essere scalfite dalle dichiarazioni rese dai testimoni escussi, relativamente ai quali, peraltro, occorre rilevare che per loro stessa ammissione, risultano portatori di un evidente interesse di fatto a confermare la sussistenza di un rapporto di lavoro e l'operatività del formale datore di lavoro in quanto anch'essi coinvolti nel medesimo verbale ispettivo, sulla cui base è stato CP_ disconosciuto anche il loro rapporto di lavoro, tanto da avere anche proposto un giudizio contro l' In altre parole, i testi sono risultati portatori di un interesse di fatto convergente con quello della parte ricorrente considerato che anche il loro rapporto di lavoro è stato oggetto di disconoscimento. Il teste ha riferito: “(…) dal 2010 al 2016 ho lavorato come bracciante agricola alle Pt_2 dipendenze di diverse aziende. Conosco la ricorrente perché siamo compaesane e abbiamo lavorato insieme nell'anno 2015 alle dipendenze della ditta RA ZO, i cui terreni erano ubicati in SS allo IO (CS) alla c.da Prainette nonché in Corigliano (CS) alla C.da Scovolino, i terreni erano molto estesi, pianeggianti ed erano coltivati, in c.da Prainette, ad ortaggi, prevalentemente pomodori, poi a rotazione cavolfiori ed anche rape e fave, in Corigliano erano invece coltivati ad agrumi (arance e clementine). Preciso che in SS erano più terreni tra i quali ci spostavamo con un furgone dell'azienda condotto da RA ZO, anche a Corigliano c'era più di un appezzamento. Io viaggiavo con la ricorrente che era di Castelluccio Superiore e con , , , ed Persona_3 Persona_4 Persona_5 Persona_6 altri compaesani, con la nostra auto a turno. (…) Al nostro arrivo trovavamo sui luoghi di lavoro il proprietario dell'azienda RA ZO, il quale ci dava le direttive indicandoci cosa fare e consegnandoci anche l'attrezzatura in base al lavoro da espletare. Preciso che il RA ci divideva in gruppi di otto/dieci persone ognuno. (…) Anche il mio rapporto di lavoro negli anni 2013-2015 è stato CP_ disconosciuto e per tale motivo ho in corso analogo giudizio nei confronti dell nel quale la ricorrente deve venire a testimoniare anche se solo relativamente all'anno 2015 poiché nell'anno 2013 non ha lavorato. Preciso che la ricorrente ha lavorato nel 2015 da settembre a dicembre. Preciso che in tali periodi ho lavorato anche io, che ho iniziato, però, a giugno. Il lavoro veniva prestato per 5 giorni a settimana (…) consisteva nella pulizia del terreno dall'erba, nella zappettatura, piantagione di pomodori nel mese di giugno e ad agosto di cavolfiore, irrigazione mediante l'apposito impianto e raccolta manuale degli ortaggi prima indicati, i pomodori da luglio ad inizio ottobre, da ottobre fino a dicembre facevamo la raccolta degli agrumi. (…) i terreni non erano recintati, mentre non ricordo se nel luogo in cui vi erano il capannone e l'ufficio c'era un cancello, ricordo solo l'insegna “c.da Prainette”. (…).” Il teste a riferito di aver lavorato in qualità di bracciante agricolo nel 2015 e nel 2016 Pt_3 per la ditta RA ZO. “Conosco la ricorrente poiché siamo compaesani ed abbiamo lavorato insieme nell'anno 2015 alle dipendenze della ditta RA ZO, i cui terreni erano ubicati in SS allo IO (CS) alla C.da Prainetta nonché in Saracena (CS) non ricordo il nome della località, i terreni erano molto estesi, pianeggianti ed erano coltivati, in c.da Prainetta soltanto con pomodori, in Saracena erano invece coltivati ad agrumi (arance e mandarini). Preciso che in SS erano più terreni, tra i quali ci spostavamo a piedi, mentre a Saracena andavamo con un furgone condotto dal RA. Io viaggiavo con la ricorrente e Per_ con la sig.ra , di cui non ricordo il cognome, entrambe di Castelluccio Superiore, con la Persona_7 nostra auto a turno. (…) Al nostro arrivo trovavamo sui luoghi di lavoro il proprietario dell'azienda RA ZO, il quale ci dava le direttive indicandoci cosa fare e consegnandoci anche l'attrezzatura in base al lavoro da espletare (…). Preciso che il RA ci divideva in gruppi di cinque/sei/sette persone ognuno. La Per_ ricorrente e la sig.ra facevano sempre parte del mio stesso gruppo. Il RA ogni tanto nel corso della giornata, girava tra i terreni e controllava il lavoro che facevamo. (…) Anche il mio rapporto di lavoro nell'anno 2015 è stato disconosciuto e per tale motivo ho in corso analogo giudizio nei confronti dell CP_1 nel quale la ricorrente dovrà testimoniare. Preciso che la ricorrente ha lavorato nel 2015 da ottobre a dicembre. Preciso che in tale anno io ho lavorato da maggio a novembre. La ricorrente mi riferiva di aver lavorato anche a dicembre. Il lavoro veniva prestato per 4/5 giorni a settimana (…) consisteva nella raccolta manuale di pomodori fino a settembre e da ottobre in poi consisteva nella raccolta delle arance e dei mandarini che facevamo a Saracena. (…).” CP_
3.2. Orbene, il verbale ispettivo sulla cui base l' ha disconosciuto il rapporto di lavoro in agricoltura, come anzidetto, fan piena prova fino a querela di falso nella parte in cui gli ispettori hanno dato atto di aver visionato la documentazione dell'azienda agricola RA ZO, nonché nella parte in cui hanno attestato l'esito delle ispezioni condotte sui luoghi di causa. Trattasi di attività che i pubblici ufficiali hanno attestato di avere personalmente svolto. Dal verbale ispettivo, per l'anno 2015 emerge: “- Le uscite/spese registrate e/o rilevate sono per: − Retribuzioni erogate, teoricamente, ai presunti dipendenti, pari ad € 1.053.367,00; − Contribuzioni previdenziali ed assistenziali, da pagare, sulle retribuzioni erogate, teoricamente, ai presunti dipendenti, pari ad € 210.790,00; − Contribuzioni previdenziali ed assistenziali, personali, da pagare, da parte del titolare Sig. FR ZO, in quanto iscritto come lavoratore autonomo in agricoltura con la qualifica di imprenditore agricolo (I.A.P.), pari ad € 3.374,00; − Reddito agrario dichiarato pari a € 2.423,00 (riportato quello del 2014, perché, non in possesso dei dati aggiornati - in base ai terreni dichiarati di possedere dovrebbe essere molto di più); − Reddito dominicale dichiarato pari a € 1.122,00 (riportato quello del 2014, perché, non in possesso dei dati aggiornati); − Fatture di acquisto, che, ci sono state consegnate pari a n° dodici (12) (è impensabile che un'azienda agricola, con centinaia di ettari di terreni, dichiarati coltivati, e centinaia di presunti dipendenti assunti, abbia così poche fatture di acquisto di prodotti e attrezzature); di cui: Una (1), soltanto, datata 12/06/2015 con riferimento ai D.D.T. n° 5/A del 09/06/2015 (per acquisto di piantine di pomodori) e n° 6/A del 12/06/2015 (per acquisto di semi di meloni – in quantità ridotta, inoltre, nessuno dei presunti dipendenti e nemmeno il titolare ci ha detto di averli coltivati e/o raccolti); Tutte le altre hanno riguardato l'acquisto di prodotti vari;
per una spesa complessiva pari ad € 9.199,00 (I.V.A. esclusa). Il totale delle uscite/spese, nell'arco di tutto l'anno, è pari ad € 1.280.275,00.” L'istruttoria espletata non è risultata, pertanto, idonea a mettere in dubbio le conclusioni cui si è pervenuti, considerando le indubbie discordanze tra le dichiarazioni dei due testi e le discordanze delle stesse con le risultanze ispettive di cui al verbale. L'ispettore ha effettuato ben 6 accessi ispettivi dal 6.9.16 al 31.10.16 sui terreni che l'azienda ha CP_ denunciato all' come posseduti per lo svolgimento dell'attività agricola senza mai rinvenire alcun bracciante intento al lavoro ed, anzi, trovandosi innanzi a terreni incolti e non coltivati da tempo. Escusso sul punto, l'ispettore ha confermato quanto verbalizzato, chiarendo altresì che “In Persona_1 contrada Prainetta siamo andati 4 volte nei due mesi e non abbiamo mai trovato alcun operaio. Né operai erano presenti nel capannone. Le date di accesso sul terreno sono riportate nel verbale. Le due aziende di trasformazione erano inattive. Il terreno vicino alla abitazione ed al capannone era incolto, completamente. C'erano lì intorno al capannone terreni coltivabili a seminativo ovvero ortaggi. C'erano erbacce su detti terreni e non c'erano residui di coltivazioni pregresse di ortaggi. Non abbiamo trovato alcuna coltivazione di nessun tipo in atto. Nei pressi del capannone non c'erano piante di agrumi. Solo nei pressi della villetta c'era qualche pianta, non ricordo neppure se alberi da frutta. Abbiamo fatto diversi rilievi fotografici anche di contrada Prainetta. Nel capannone siamo entrati. C'erano macchinari;
carrelli trasportatori per i pomodori, barattoli vuoti. Non c'era nulla che facesse pensare ad una azienda in attività. Non ho visto un piccolo ufficio vicino al capannone. (…).” Sebbene dette circostanze riguardino, nello specifico, un'annualità diversa rispetto a quella oggetto di causa, risulta in ogni caso inverosimile che dei terreni nelle condizioni sopra descritte potessero essere stati utilizzati, a pieno regime, nell'anno precedente agli accertamenti (2015). Inoltre, in più punti i testi della parte ricorrente hanno reso dichiarazioni tra loro assolutamente contrastanti in ordine, ad esempio, alle colture effettuate sui terreni ubicati in SS allo IO (pomodori, cavolfiori, rape e fave secondo la soltanto pomodori secondo quanto riferito da e alle Pt_2 Pt_3 mansioni svolte dai dipendenti (la ha riferito che si occupavano di pulizia del terreno dall'erba, Pt_2 zappettatura e piantagione ma anche di irrigazione, il ha riferito soltanto di raccolta dei pomodori e Pt_3 raccolta di arance e mandarini in terreni ubicati altrove). Rilevante, altresì, la circostanza per cui il primo teste ha affermato che raggiungeva il luogo di lavoro assieme alla ricorrente e ad altri dipendenti dello stesso paese di residenza, tra cui il mentre quest'ultimo, pur confermando di aver viaggiato con la ricorrente, non Pt_3 ha fatto riferimento al primo testimone, , tra gli altri dipendenti con cui avrebbe raggiunto il Parte_2 luogo di lavoro. Inoltre, per il primo teste le piante di agrumi si trovavano in Corigliano, per il secondo in Saracena. A Saracena il RA dichiarava la coltivazione di olive e, tuttavia, gli ispettori recatisi sul posto hanno constatato uno stato di abbandono totale con olive ancora attaccate agli alberi. A Corigliano Calabro il FR dichiarava di coltivare agrumi e, tuttavia, gli ispettori recatisi sui terreni, hanno sentito il proprietario, , il quale dichiarava di coltivare in proprio il terreno, senza essersi mai avvalso della ditta Pt_4 FR. Le dichiarazioni dei testi escussi differiscono anche da quelle rilasciate spontaneamente dallo stesso RA agli Ispettori in ordine, ad esempio, all'orario e ai giorni di lavoro, alle modalità di svolgimento CP_1 della prestazione, al mezzo utilizzato dagli operai per raggiungere l'azienda, all'entità della retribuzione. Entrambi i testimoni hanno riferito di un orario dalle 7 alle 15 dal lunedì al venerdì e viceversa il datore di lavoro ha riferito che gli operai lavoravano dalle 7 alle 16, nel periodo autunnale, dal lunedì al sabato. Dal verbale, in relazione alle dichiarazioni del RA per l'anno 2015 emerge quanto segue: “ne ho avuti fino ad un massimo di circa 110/115 (ha raggiunto, invece, anche i 150 in un mese), il loro orario di lavoro è stato mediamente dalle 07,00 del mattino alle ore 16,00 del pomeriggio (molti presunti dipendenti ci hanno dichiarato orari differenti), con pausa pranzo di circa un'ora, invece, nel periodo estivo hanno iniziato alle 05,30/06,00 e fino alle 13,30/14,00 con breve pausa di circa 10 minuti, hanno lavorato dal lunedì al sabato di ogni settimana, non hanno mai lavorato nella giornata di domenica o nei giorni festivi, la loro presenza pattuita è stata costante per tutti i giorni e si sono assentati solo eccezionalmente, in quanto, l'azienda ha l'impianto di trasformazione (risulta non essere più in attività da diversi anni) e lavoriamo a ciclo continuo senza interruzioni. Sono stati retribuiti ogni fine mese in contanti (molti presunti dipendenti, invece, ci hanno dichiarato date diverse), quando possibile a volte per miei problemi ho dovuto ritardare, la loro paga giornaliera attualmente è stata di 45/47 € (molti presunti dipendenti ci hanno dichiarato, invece, retribuzioni differenti), hanno ricevuto la busta paga e mi hanno firmato una copia per ricevuta. In caso di pioggia eccessiva i dipendenti hanno lavorato ugualmente (molti presunti dipendenti, invece, ci hanno dichiarato di non avere lavorato) nel capannone aziendale a confezionare i prodotti raccolti, in caso di assenza, per: malattia-ferie-permessi-ecc. mi hanno comunicato la loro mancanza per telefono. Le direttive sul posto di lavoro le impartisco io (molti presunti dipendenti ci hanno riferito anche dai figli del titolare) o del personale fidato che sta con me da diversi anni. Si recano sui terreni aziendali con un proprio mezzo e se dobbiamo recarci in altre località li portiamo con un furgone della ditta (tra la documentazione esaminata la ditta, invece, non risulta essere in possesso di nessun furgone) guidato da un operaio non c'è nessuno che ha il compito specifico di autista, la marca è Fiat/Iveco da 9 posti, ne abbiamo 2 uno di colore bianco e un altro blù. Oltre ai dipendenti italiani della provincia di Cosenza ve ne sono stati anche di altre province, ovvero di Potenza, inoltre, con me hanno lavorato anche degli stranieri dell'Est Europeo massimo 3 o 4 (ne risultano, invece, molti di più ed anche di altre nazionalità)”. Alla luce di quanto sino ad ora esposto, la prova della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze di FR non può ritenersi affatto raggiunta. Ad ogni buon conto tutti i testimoni devono ritenersi inattendibili avendo reso dichiarazioni in chiaro contrasto con circostanze – vere fino a querela di falso -, emergenti dal verbale ispettivo. Alla ritenuta insussistenza del rapporto di lavoro non può che conseguire il rigetto della domanda azionata relativa alla reiscrizione negli elenchi OTD.
3.3. La ricorrente ha prodotto in giudizio documenti, quali comunicazioni di assunzione, buste paga, contratto di lavoro che, almeno formalmente, possono attestare l'instaurazione del rapporto di lavoro. La detta documentazione in tal senso ha una valenza pressoché nulla poiché proveniente da quella stessa parte datoriale fortemente indiziata della comunicazione di rapporti di lavoro in realtà mai esistiti. Il ricorso avente ad oggetto la reiscrizione, alla luce delle considerazioni di cui sopra, deve essere rigettato.
4. Tenuto conto della dichiarazione fatta dalla parte ricorrente circa la consistenza reddituale da far valere ai fini dell'esenzione dal pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. le spese del presente giudizio andranno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Lagonegro, in funzione di giudice del lavoro, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) compensa integralmente le spese di lite. LAGONEGRO, 4.11.2025
Il Giudice Dott.ssa Gerardina Guglielmo