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Sentenza 6 aprile 2025
Sentenza 6 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 06/04/2025, n. 180 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 180 |
| Data del deposito : | 6 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAOLA
Il giudice del lavoro del Tribunale di Paola, dottor Antonio Dinatolo, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato a seguito del deposito di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 643/2024 R.G. promossa da
, rappresenta e difesa dall'avvocato Luca Fortunato Parte_1
-RICORRENTE-
contro in persona del Controparte_1
l.r.p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Umberto Ferrato e Gilda Avena
-RESISTENTE-
oggetto: opposizione ad accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis comma 6 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso del 18.04.2024, parte ricorrente in epigrafe ha proposto opposizione all'accertamento tecnico preventivo (941/2023 R.G.), deducendo che erroneamente il consulente della prima fase non l'aveva riconosciuta invalida civile nella misura del 100%
e neppure bisognevole dell'indennità di accompagnamento, nonostante le patologie sofferte.
Agisce, pertanto, al fine di conseguire la provvidenza economica vanamente postulata in sede amministrativa.
Si è costituito l' argomentando per l'infondatezza dell'opposizione. CP_1
1 Acquisita la documentazione offerta dalle parti e disposta un'integrazione peritale al fine di accertare lo stato attuale di salute del ricorrente, alla luce dell'ulteriore documentazione sanitaria depositata nel corso della fase di opposizione, la causa, ritenuta matura per la decisione, viene decisa a seguito del deposito di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., in conformità al decreto, ritualmente comunicato alle parti costituite, che ha disposto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni.
2. Il ricorso deve essere accolto per le ragioni che seguono.
CP_
2.1. In relazione all'eccezione preliminare di inammissibilità sollevata dall' la stessa deve essere rigettata in quanto infondata.
L'opposizione è, infatti, tempestiva, ai sensi dell'art. 445 bis comma VI c.p.c.: la dichiarazione di dissenso del 22.03.2024 è intervenuta nel termine di 30 giorni assegnato dal giudice decorrente dal 25.02.2024 e il successivo ricorso giudiziale è stato depositato il 18.04.2024.
2.2. Nel merito, l'opposizione deve essere accolta, in quanto appare fondata alla stregua della disposta integrazione peritale, con cui si è verificato anche lo stato attuale di salute dell'opponente e, dunque, l'eventuale peggioramento che sia invalso nel corso del procedimento.
Il dott. , specialista in medicina legale militare, infatti, con procedimento Persona_1
logico immune da vizi, che il giudice condivide - non oggetto di alcuna contestazione da parte dell' – dopo aver “constatato dagli atti che a carico della Controparte_2 perizianda risulta attualmente: “ motu manu a 50 cm in OD e 1/20 in OS non migliorabile con lenti”, considerato che nella precedente certificazione del 22/07/202 dell'Ospedale di Cetraro in cui risulta: “OD motu manu non migliorabile con lenti, OS visus corretto
= 2/10 con -3,50 sf” (lenti)” ha concluso nel senso che “alla luce della nuova documentazione da cui risulta un peggioramento dell'infermità visiva, la valutazione del complesso delle infermità possa ragionevolmente essere stimata nel 100% alla luce dei criteri di cui alla tabella allegata al D.M. 05/02/1992 sussistendo altresì per la perizianda i requisiti per la concessione dell'indennità di accompagnamento”. “La decorrenza del provvedimento può essere ragionevolmente ricondotta alla data del
26/07/2024, data della prima certificazione prodotta successivamente in atti da cui si
2 evince il peggioramento visivo confrontato con le precedenti certificazioni.” (cfr. pag. 2 integrazione perizia).
Alla luce di tali considerazioni, occorre rivedere le conclusioni raggiunte in sede di accertamento tecnico preventivo: ne consegue l'accoglimento dell'opposizione e il riconoscimento che l'opponente, a decorrere dal 26.07. 2024 è invalida civile nella misura del 100% nonché in possesso del requisito sanitario necessario per poter usufruire dell'indennità di accompagnamento.
3. La sopravvenienza del requisito sanitario in corso di causa induce a compensare le spese processuali (Cass.2007/16000; Cass. 2011/7307). Le spese di integrazione peritale, per come richieste dal CTU, sono liquidate con separato decreto e sono poste a carico dell' alla luce della dichiarazione ex art. 152 disp. att.c.p.c. CP_1
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1) Accerta e dichiara che è invalida civile nella misura del 100% Parte_1
nonché in possesso del requisito sanitario necessario per usufruire dell'indennità di accompagnamento, ex art. 1 legge 18 del 1980, a decorrere dal 26.07.2024;
2) Compensa le spese di lite;
3) Pone le spese di CTU, liquidate con separato decreto, a carico dell' . CP_1
Si comunichi.
Paola, 06.04.2025.
Il Giudice
Antonio Dinatolo
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