Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 21/03/2025, n. 336 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 336 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catanzaro, dott. Benedetto Michele Leuzzi, ha pronunciato ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 1380/2022 R.G. (cui sono riuniti i proc.ti n. 2203/2022,
284/2023 e 841/2024 R.G.)
tra
, rapp.ta e difesa dagli avv.ti Parte_1
Fabio Borrello e Floreana Cipolla
ricorrente e
Controparte_1
- in persona del legale rappresentante pro tempore, rapp.to e difeso dall'avv. Maria
Grazia Maida
resistente e
, in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, rapp.to e difeso dall'avv. Teresa Versace
resistente
FATTO E DIRITTO
In premessa, si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito della scadenza del termine per lo scambio di note ex art. 127 ter c.p.c., prevista per il giorno
18.03.2025.
Con ricorso depositato il 18.07.022, la parte ricorrente indicata in epigrafe proponeva opposizione avverso le cartella di pagamento n. 03020200013824450000 e n.
03020220001534765000, notificate rispettivamente il 29.06.2022 e l'11.07.2022, con
1
Con distinti ricorsi depositati il 15.11.2022, il 16.02.2023 e il 04.04.2024 la ricorrente proponeva opposizione avverso le cartelle di pagamento n. 03020220009184221000
(notificata il 29.10.2022), n. 03020220012451652000 (notificata l'01.02.2023) e n.
03020240002781537000 (notificata il 06.03.2024), con la quali le era stato intimato il pagamento di somme a titolo di contributi previdenziali dovuti all' per gli anni, CP_1 rispettivamente, 2021, 2022 e 2023.
A sostegno della domanda deduceva l'illegittimità della pretesa contributiva.
Instaurato il contraddittorio, si costituivano in giudizio le resistenti eccependo l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso chiedendone il rigetto.
Con provvedimento del 16.10.2023, i giudizi iscritti ai nn. 2203/2022 e 284/2023
R.G. venivano riuniti, per ragioni di connessione soggettiva e oggettiva, al giudizio di più risalente iscrizione (n. 1380/2022 R.G.).
Con provvedimento emesso in data odierna veniva altresì disposta la riunione del giudizio iscritto al n. 841/2024 R.G..
Lette le note scritte sostitutive di udienza ai sensi dell'art. 127-ter, la causa è decisa con la presente sentenza.
* * *
Preliminarmente deve dichiararsi l'ammissibilità dei motivi di ricorso con i quali parte ricorrente fa valere vizi di merito attinenti all'insussistenza della pretesa contributiva oggetto delle cartelle di pagamento n. 03020200013824450000, n.
03020220001534765000, n. 03020220009184221000, n. 0302022001245165200 e n.
03020240002781537000, avendo la Parte_1
proposto le rispettive opposizioni nel termine di 40 giorni ex art. 24, comma
[...]
5, D.lgs. n. 46/1999.
Ciò posto, si osserva che la questione di diritto oggetto della presente controversia è stata già affrontata da questo Tribunale - Sezione Lavoro con sentenza n. 306 del
2022, le cui motivazioni vengono pienamente condivise da questo giudice e si riportano ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c..
2 “7. Deve essere premesso, in punto di fatto, che la pretesa contributiva sottesa alla cartella di pagamento opposta in questa sede scaturisce dall'accertamento cui la società cooperativa ricorrente è stata sottoposta in data 19.4.2018. Part 8. In quella sede, in particolare, i funzionari di vigilanza dell' accertavano: che la CP_3
è iscritta all'Albo delle Cooperative con il n. A120945, come cooperativa a mutualità
[...] prevalente, nonché al registro delle imprese di Catanzaro per lo svolgimento dell'attività di frantoio oleario per conto dei soci e per conto terzi, conduzione di terreni agricoli per conto dei soci;
che la suddetta Cooperativa, per come dichiarato dal suo presidente, , è una Parte_3 cooperativa agricola costituita da n. 3 soci che effettua le seguenti attività agricole su fondi di proprietà dei soci stessi: 1) coltivazione di piante di ulivo, raccolta frutti e imbottigliamento olio di oliva con commercializzazione ai rivenditori al dettaglio. La molitura viene affidata a terzi. 2) coltivazione piccoli frutti, quali mirtilli, raccolta e commercializzazione ai rivenditori al dettaglio;
3) coltivazione, raccolta, confezionamento e commercializzazione canapa sativa previa essiccazione. 4) allevamento lumache, stoccaggio e confezionamento;
che la Cooperativa occupa personale dipendente a tempo determinato inquadrato ai fini previdenziali nella gestione “Agricoltura” dell' CP_4
9. Sulla base delle predette risultanze, gli ispettori di vigilanza redigevano il verbale unico di accertamento e notificazione n. 201800028 del 25.7.2018, con il quale, posto che l'odierna ricorrente svolge attività di manipolazione (imbottigliamento) e commercializzazione di prodotti agricoli, ritenuta l'applicabilità dell'art. 3 L. n. 240/1984, dichiaravano la Cooperativa soggetta all'obbligo assicurativo . CP_1
10. Ne conseguiva l'apertura di apposita posizione assicurativa territoriale e la richiesta di versamento dei contributi per gli operai a tempo determinato assunti a far data dal 1.4.2013.
11. L' resistente ha, pertanto, ritenuto applicabile alla ricorrente lo statuto previsto dalla L. CP_1
n. 240/1984.
12. La tesi, tuttavia, non può essere condivisa.
13. È incontestato che la ricorrente sia da considerare impresa agricola. Ai sensi dell'art. 1, comma
2. D.lgs. n. 228/2001, infatti, si considerano imprenditori agricoli le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi quando utilizzano per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2135, terzo comma, del codice civile (ossia, attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o
3 risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge), prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico.
14. Le cooperative agricole sono soggette alla contribuzione unificata da versare all' fatta CP_4 eccezione per le cooperative di cui alla L. n. 240/1984.
15. Con tale provvedimento, recante “Norme previdenziali e assistenziali per le imprese cooperative e loro dipendenti che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici”, il legislatore ha inteso disciplinare i profili contributivi di quelle cooperative che, per le loro caratteristiche, portando integralmente a compimento l'intero ciclo produttivo (trasformazione, manipolazione e commercializzazione di prodotti agricoli e zootecnici), sono assimilabili alle cooperative industriali o commerciali.
16. Recita, infatti, l'art. 1 della L. n. 240/1984: “Ai fini dell'applicazione delle norme sulle assicurazioni sociali obbligatorie e sugli assegni familiari, le imprese cooperative e loro consorzi, che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici propri o dei loro soci ricavati dalla coltivazione dei fondi, dalla silvicoltura e dall'allevamento di animali, sono inquadrati nei settori dell'industria o del commercio, quando per l'esercizio di tali attività ricorrano normalmente ed in modo continuativo ad approvvigionamenti dal mercato di prodotti agricoli e zootecnici in quantità prevalente rispetto a quella complessivamente trasformata, manipolata e commercializzata”.
17. A norma dell'art. 2, comma 1, “Qualora non si verifichi la condizione di cui all'articolo precedente, le imprese cooperative e loro consorzi, menzionati nell'articolo stesso, sono inquadrati, ai fini previdenziali, nei settore dell'agricoltura”; mentre, ai sensi del successivo art. 3, “limitatamente alla cassa integrazione guadagni, ordinaria e straordinaria, all'indennità di disoccupazione denominata NASpI, alla cassa unica assegni familiari e all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, si applicano le disposizioni del settore dell'industria, sia agli effetti della contribuzione che delle prestazioni, nei confronti delle imprese cooperative e loro consorzi di cui al citato articolo 2, che esercitano attività di trasformazione, manipolazione e commercializzazione, e per i soli dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato. Limitatamente all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, le disposizioni del primo periodo si applicano anche ai dipendenti con contratto di lavoro a tempo determinato”.
18. Dall'interpretazione del complesso di disposizioni normative appena richiamato, emerge che le cooperative che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici, ai fini
4 previdenziali, possono essere inquadrate o nel settore industria o commercio, qualora l'attività sia svolta mediante il ricorso in modo continuativo ad approvvigionamenti dal mercato di prodotti agricoli e zootecnici in quantità prevalente rispetto a quella complessivamente trasformata, manipolata e commercializzata;
o nel settore agricoltura, quando non ricorre quest'ultima condizione.
19. In tale ultima ipotesi, peraltro, ai limitati fini, per quel che in questa sede rileva, dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, trovano applicazione, anche per i dipendenti assunti a tempo determinato, le disposizioni del settore dell'industria, sia agli effetti della contribuzione che delle prestazioni.
20. L' ha inquadrato la Cooperativa ricorrente nell'ambito delle cooperative di cui all'art. CP_1
2 L. n. 240/1984 e, conseguentemente, ha ritenuto, in forza delle previsioni contenute nell'art. 3, di istituire una posizione assicurativa territoriale e di chiedere il versamento dei relativi contributi.
21. Per l' assicuratore, in particolare, per rientrare nelle previsioni della Legge 240/1984, CP_1 per la Cooperativa è sufficiente che venga svolta solo una delle fasi di trasformazione, manipolazione e commercializzazione di prodotti agricoli.
22. L'assunto non è condivisibile.
23. Deve ritenersi accertato che la Cooperativa ricorrente svolge l'attività di manipolazione
(imbottigliamento) e commercializzazione dei prodotti agricoli, mentre la fase di trasformazione
(molitura delle olive) è affidata a terzi (cfr. doc. n. 10 del fascicolo di parte ricorrente).
24. Oggetto di controversia è, dunque, se, al fine dell'applicabilità dello statuto di cui alla L. n.
240/1984, sia necessario o meno che la cooperativa svolga tutte le tre fasi previste dalla legge
(trasformazione, manipolazione e commercializzazione), ovvero anche una soltanto di esse.
25. Ritiene il giudicante che, sulla base dell'esegesi letterale delle disposizioni normative e dell'interpretazione della loro ratio, sia necessario che la cooperativa, per rientrare nell'ambito di applicabilità della L. n. 240/1984, debba svolgere congiuntamente tutte e le tre le fasi ivi elencate.
26. Depone in tal senso, innanzitutto la lettera della legge, laddove, sin dalla epigrafe, discorre di
“Norme previdenziali e assistenziali per le imprese cooperative e loro dipendenti che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici”.
27. Anche il richiamato art. 1 fa menzione delle “imprese cooperative e loro consorzi, che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici propri o dei loro soci ricavati dalla coltivazione dei fondi, dalla silvicoltura e dall'allevamento di animali”.
28. Infine, anche nell'art. 3 è contenuto il riferimento alle “imprese cooperative e loro consorzi di cui al citato articolo 2, che esercitano attività di trasformazione, manipolazione e commercializzazione”.
5 29. In tutto il complessivo impianto normativo, dunque, le attività di trasformazione, manipolazione e commercializzazione paiono essere indissolubilmente legate dall'utilizzo della congiunzione “e”, da cui può evincersi che il legislatore abbia voluto assoggettare alla disciplina prevista dalla L. n.
240/1984 le cooperative che congiuntamente realizzino le tre fasi di trasformazione, manipolazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.
30. L'interpretazione letterale è confortata dall'esame della ratio dell'intervento normativo in questione, che è quello di assimilare al settore dell'industria, ai fini previdenziali e, per quel che in questa sede rileva, anche ai fini dell'assicurazione sociale, le cooperative che pongono in essere tutte le fasi del ciclo produttivo, ossia trasformazione, manipolazione, commercializzazione.
31. Del resto, che dette cooperative (c.d. di trasformazione) siano distinte dalle altre cooperative agricole che non svolgono le predette attività, o ne svolgono soltanto una parte, è confermato dal fatto che le altre tipologie di cooperative agricole (c.d. di produzione) sono assoggettate alla contribuzione agricola unificata.
32. Alla luce di quanto esposto, rilevato che, per concorde allegazione delle parti, la Cooperativa ricorrente non svolge la trasformazione dei prodotti agricoli – essendo la molitura delle olive affidata a terzi – la stessa non può, dunque, essere ritenuta una cooperativa di trasformazione e, pertanto, non trova applicazione alla fattispecie in esame la disciplina prevista dalla L. n. 240/1984.
33. Ne deriva l'insussistenza della pretesa contributiva fatta valere dall' e sottesa alla CP_1 cartella di pagamento in questa sede opposta”.
Le cartelle di pagamento opposte nel presente giudizio scaturiscono dal medesimo atto amministrativo (verbale unico di accertamento n. 201800028 del 25.7.2018) esaminato nel precedente giudiziale riportato, sicché, condividendo le motivazioni della pronuncia sopra richiamata, il giudicante ritiene di non discostarsi dalle conclusioni ivi enucleate.
La domanda deve pertanto essere accolta nei termini appena indicati.
Le spese di lite si compensano tra le parti, tenuto conto della particolarità e della natura interpretativa della controversia.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sui ricorsi riuniti al n. 1380/2022 R.G., disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così decide:
- accoglie la domanda, e per l'effetto, dichiara insussistente la pretesa contributiva dell' sottesa alle cartelle di pagamento n. 03020200013824450000, n. CP_1
6 03020220001534765000, n. 03020220009184221000, n. 03020220012451652000 e
03020240002781537000;
- compensa le spese di lite.
Catanzaro, li 21.03.2025
Il Giudice del Lavoro
Benedetto Michele Leuzzi
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