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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 26/05/2025, n. 435 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 435 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 2178/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rovigo
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Federica Abiuso ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado tra
(C.F. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. BERTO FRANCESCO;
PARTE ATTRICE
e
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2 CP_2
c.f. , c.f.
[...] C.F._3 CP_3
; c.f. C.F._4 CP_4
, parti contumaci;
C.F._5
, c.f. , rappresentata e difesa Parte_2 C.F._6
dall'avv. Antonella Basso;
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da note depositate in via telematica in vista dell'udienza del 20.05.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281decies, c.p.c., ha chiesto “Voglia l'Ill.mo Parte_1
Tribunale di Rovigo, in accoglimento del ricorso, disporre/ordinare la cancellazione della iscrizione dell'ipoteca legale di cui alla Nota di iscrizione recante i seguenti numeri: n. Registro gen. 1025 - registro part. 125. - n. presentazione 2 del 02.02.2018 descritta nella parte narrativa del ricorso (all. 6ter). Con vittoria di spese e competenze oltre Iva, cpa e spese generali come per legge”.
La ricorrente ha allegato che:
-Nel giudizio di divisione RG 1799/2012, la sig.a ha chiesto e ottenuto Parte_1
l'assegnazione dell'intera proprietà dei beni immobili con addebito dell'eccedenza (all.
3 - Integr. ist. assegnazione imm.), a cui ha fatto seguito il Decreto 24.02.16, ai sensi dell'art. 789 c.p.c. (all.
4 - decreto dep. il 24.02.16) e, dopo la discussione del progetto divisionale, l'Ordinanza 21.06.2016 che ha dichiarato esecutivo il progetto,
-la predetta ordinanza del 21.06.2016 ha disposto il versamento a titolo di conguaglio in favore di della somma di euro 8.347,94; Parte_3
-All'atto della trascrizione dell'ordinanza e a garanzia dell'obbligo di corrispondere il conguaglio in denaro, ai sensi dell'art. 2817 n.2 del c.c., il Conservatore ha iscritto un'ipoteca legale di € 8.347,94, oltre € 54,03 di interessi, per complessivi € 8.401,97, derivante da divisione, a favore del sig. , con Nota di iscrizione è Parte_3
contrassegnata da: - n. Registro gen. 1025 - registro part. 125 present. n. 2 del
02.02.2018 (all. 6ter);
-considerata la rilevante situazione debitoria di , e la notifica da parte di Parte_3
Equitalia Nord, verso di atto di opposizione al pagamento della Parte_1
suddetta somma verso il , ex art. 2825 c.c., la ricorrente ha allegato che, in Parte_3
seguito alla sentenza n. 658/2021 del Tribunale di Rovigo, che aveva dichiarato l'inesistenza del diritto di di agire esecutivamente verso la per Parte_3 Pt_3
ottenere il pagamento della somma prevista a titolo di conguaglio (stante la legittima opposizione di Equitalia), la stessa aveva quindi versato la somma fissata come Pt_3
conguaglio al creditore di che aveva iscritto ipoteca verso lo stesso, Parte_3
ossia Agenzia di Riscossione;
-per i suddetti motivi, e allegando il rifiuto di (deceduto in data Parte_3
30.07.2021) rispetto alla richiesta di consentire alla cancellazione dell'iscrizione pag. 2/8 ipotecaria oggetto di giudizio, la ricorrente ha agito chiedendo l'emissione del relativo ordine da parte del Tribunale.
La stessa, quindi, quali contraddittori necessari, ha convenuto in giudizio i chiamati all'eredità e presunti eredi del ossia: (moglie), c.f. Pt_3 Persona_1
, nata a [...] il [...]; (LI), c.f. C.F._2 CP_2
, nata a [...] il [...]; (LI), c.f. C.F._3 CP_3
nata a [...] il [...]; (LI), c.f. C.F._4 CP_4
, nata a [...] il [...]; (LI), c.f. C.F._5 Parte_2
, nata a [...] il [...]. C.F._6
Nonostante la ritualità della notifica del ricorso e del decreto, nessuno si è costituito in giudizio per le parti convenute.
La prima udienza si è svolta in data 6.03.2024.
In data 20.02.2025 si è costituita in giudizio la LI del de cuius, Parte_2
chiedendo di rigettare la domanda, dichiarando la carenza di legittimazione passiva della stessa, e chiedendo il rigetto di tutte le domande proposte dalla ricorrente.
All'udienza del 20.05.2025, la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281sexies, 3 co. c.p.c.
Ciò premesso, si osserva quanto segue.
La domanda merita accoglimento.
Trattasi di domanda riconducibile al disposto dell'art. 2884 c.c., ossia la richiesta di ordine giudiziale di cancellazione dell'ipoteca.
Come noto, i principi che governano la materia in esame sono i seguenti:
-a favore del debitore sussiste un diritto all'assenso alla cancellazione (non già il diritto alla cancellazione, esercitabile nei confronti del Conservatore) e, cioè, ad ottenere dal creditore ipotecario (anche in caso di cessione del credito non annotata ex art. 2843 cod. civ., secondo Cass., Sez. 3, Sentenza n. 4419 del 10/07/1980, Rv. 408295-01) un negozio autorizzativo col quale si acconsenta a che l'iscrizione presa possa essere pag. 3/8 rimossa (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 10893 del 01/10/1999, Rv. 530411-01; Cass., Sez. 1,
Sentenza n. 6958 del 26/07/1994, Rv. 487527-01);
-la presentazione della richiesta di cancellazione al Conservatore è un onere gravante su chiunque abbia interesse ad eliminare il vincolo (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 10682 del
27/10/1998, Rv. 520129-01; Cass., Sez. 3, Sentenza n. 3335 del 07/12/1973, Rv.
367231-01) e non è un obbligo nascente dalla legge a carico del creditore soddisfatto
(Cass., Sez. 3, Sentenza n. 15435 del 20/06/2013, Rv. 626876-01; Cass., Sez. 3,
Sentenza n. 10893 del 01/10/1999, Rv. 530411-01);
- in difetto di un atto di consenso da parte del creditore (che per tale ragione può essere chiamato a rispondere dei danni in favore del proprietario del bene), qualunque interessato ha facoltà di promuovere la cancellazione giudiziale dell'ipoteca ai sensi dell'art. 2884 cod. civ. (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 10893 del 01/10/1999, in motivazione).
Quindi, l'interpretazione maggioritaria dell'art. 2884 c.c. prevede che si possa fare ricorso a tale procedura, nell'ipotesi in cui il creditore ipotecario, per vari motivi, non voglia prestare il proprio consenso alla cancellazione dell'iscrizione.
In tale ipotesi, quindi, la cancellazione può essere ordinata dal giudice e avrà piena efficacia solamente quando la sentenza sarà passata in giudicato.
Come sostenuto quindi dalla giurisprudenza maggioritaria, la norma in esame mira a tutelare il debitore nell'ipotesi in cui egli non riesca ad ottenere la cancellazione della garanzia ipotecaria, poiché il creditore non presta il necessario consenso.
Da ultimo, in tema di cancellazione dell'iscrizione ipotecaria è noto che “l'obbligazione del creditore a prestare il proprio consenso nelle forme prescritte dalla legge (art. 2882
c.c., comma 2, artt. 2821 e 2835 c.c.) alla cancellazione, dovendo in caso contrario rispondere dei danni ed, altresì di attivarsi nei modi più adeguati alle circostanze, affinché il consenso cosi prestato pervenga al debitore, nasce solo a seguito dell'estinzione dell'intero debito, potendo egli, eventualmente rinunciare a tale integrale adempimento, in base ad una scelta di opportunità ed in tal modo derogando alla
pag. 4/8 disciplina codicistica, non avendo la normativa in parte qua natura di norma imperativa. Infatti, il creditore non è obbligato di sua iniziativa a chiedere detta cancellazione, mentre, per converso, grava su chiunque vi abbia interesse l'onere di chiedere la cancellazione e, quindi, in primo luogo sul debitore, proprietario dell'immobile soggetto a vincolo.” (Cfr. Cassazione civile sez. III, 20/06/2013, n.
15435).
Nel ricorso oggetto di giudizio, la nota di iscrizione ipotecaria prodotta in atti, fa chiaro riferimento a quale parte debitrice (del conguaglio) e a Parte_1 [...]
quale parte creditrice. Parte_3
Per le ragioni chiaramente esposte e documentate dalla ricorrente, la stessa ha saldato il proprio debito, corrispondendo la relativa somma ad Agenzia di Riscossione (doc. 10 ricorrente), che come visto, rappresentava parte creditrice di . Parte_3
Il suddetto pagamento deve ritenersi pienamente satisfattorio, ed estingue il debito della ricorrente verso , anche alla luce di quanto stabilito dalla sentenza del Parte_3
tribunale di Rovigo n. 658/2021, del 17.09.2021, prodotta.
Per quanto riguarda si soggetti convenuti nel presente procedimento, in disparte la situazione relativa alla convenuta costituita, si rileva che:
-la ricorrente ha prodotto al doc. 11 il certificato di morte di , e al doc. Parte_3
12 il certificato storico di famiglia dello stesso, da cui risultano i soggetti chiamati all'eredità, e in ogni caso eredi necessari, ossia moglie e quattro figlie;
-la moglie , ha ricevuto la notifica del ricorso, e ha anche svolto richiesta di CP_1
accesso al fascicolo, senza tuttavia costituirsi in giudizio;
-la LI , ha ricevuto la notifica del ricorso, ma è rimasta contumace. CP_3
Risulta ben noto all'odierno Giudicante il principio stabilito dalla Suprema Corte tale per cui “Colui che, assumendo di essere erede di una delle parti originarie del giudizio, propone impugnazione, deve fornire la prova, ex art. 2697 c.c., di tale sua qualità, posto che la titolarità, attiva o passiva, della posizione soggettiva vantata in giudizio è elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta
pag. 5/8 all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento da parte del convenuto o lo svolgimento di difese incompatibili con la sua negazione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito di inammissibilità dell'appello, avendo gli appellanti offerto la prova della loro qualità di eredi solo in sede di comparsa conclusionale e, quindi, tardivamente)” (Cass. Civ. , Ordinanza n. 25860 del 27/09/2024).
Difatti, la giurisprudenza citata dalla ricorrente non si attaglia al caso di specie, ma si riferisce alla diversa ipotesi di integrità del contraddittorio nell'ipotesi di dichiarazione di interruzione del processo, e successiva riassunzione dello stesso.
Tuttavia, si ritiene che la ricorrente abbia dato compiuta dimostrazione, con riferimento alla e a , della loro legittimazione passiva, rispetto alla domanda CP_1 CP_3
per cui è causa, le quali, pur non costituendosi, non hanno in ogni caso manifestato alcuna tipo di valida opposizione alla domanda avanzata dalla ricorrente. Trattasi di elementi che possono essere considerati in via marginale per rafforzare il libero convincimento del giudice, tanto che sono logicamente coerenti con le deduzioni e allegazioni dalla parte ricorrente.
Dunque, in capo alla creditrice non gravava alcun obbligo di chiedere, di sua iniziativa, la cancellazione dell'ipoteca, in quanto, piuttosto, esso è rimasto in capo al debitore, quale unico soggetto che conserva interesse alla cancellazione medesima.
A fini di completezza, si evidenzia che l'iscrizione ipotecaria può essere oggetto di cancellazione solo a fronte di un ordine contenuto in una sentenza passata in giudicato ovvero in un altro provvedimento giudiziario definitivo (Cfr. Cassazione civile, sez. VI,
18/10/2018, n. 26104).
Per i motivi sopra indicati, unitamente a tutti i documenti prodotti dalla ricorrente, si ritiene accertata l'estinzione dell'obbligazione creditoria sulla quale si fondano le iscrizioni e trascrizioni effettuate in favore del resistente defunto e Parte_3
contro la ricorrente, . Parte_1
Per quanto attiene, quindi, alla posizione delle convenute non costituite e CP_1 [...]
si ritiene di disporre la compensazione delle spese di lite, considerato che, in CP_3
pag. 6/8 ogni caso, la ricorrente non ha dimostrato di aver tentato, prima dell'introduzione del presente procedimento, di avanzare verso le medesime una richiesta di prestare in via stragiudiziale un atto di assenso alla cancellazione dell'iscrizione ipotecaria.
Difatti, in presenza di un atto di assenso di tale specie, la ricorrente avrebbe ben potuto evitare la proposizione della presente azione giudiziaria, la cui natura necessaria non è stata dimostrata dalla ricorrente, la quale, si ripete non ha documentato un pregresso rifiuto all'assenso alla cancellazione né da parte di , né da parte della Parte_3
moglie , né della LI CP_1 CP_3
Per quanto attiene alla posizione dell'unica LI costituita , la domanda Parte_2
deve essere rigettata nei confronti della stessa, per difetto di legittimazione passiva.
Difatti, con comparsa di costituzione e risposta del 20.02.2025, la convenuta ha prodotto atto di rinuncia all'eredità paterna sottoscritto in data 29.09.2021 dinanzi al
Funzionario della Cancelleria di volontaria giurisdizione del Tribunale di Rovigo, da parte della stessa e anche delle due sorelle e Pt_2 CP_2 CP_4
Non essendo, quindi, erede del defunto padre, alcuna domanda poteva essere rivolta dalla ricorrente nei confronti della stessa, come anche delle altre due sorelle rinuncianti.
Trattandosi di questione attinente al merito del giudizio, la convenuta non è incorsa in alcuna decadenza assertiva e probatoria, e l'atto di rinuncia all'eredità dalla stessa prodotto è validamente utilizzabile ai fini di causa.
Difatti, la ricorrente ben avrebbe potuto, e dovuto, verificare la presenza presso la cancelleria delle successioni del Tribunale, di validi atti di rinuncia all'eredità di
[...]
, anche considerato che l'atto è antecedente di ben due anni, rispetto alla data Parte_3
di deposito del ricorso di cui al presente giudizio (6.11.2023).
Occorre quindi rigettare la domanda proposta verso unica convenuta Parte_2
costituita in giudizio, con condanna della ricorrente alla refusione verso la stessa delle spese di lite, che si liquidano in base al DM 55 /2014, in riferimento al valore della causa e alle fasi di giudizio svolte (studio, introduttiva e decisionale), con applicazione pag. 7/8 dei parametri minimi, data la bassa complessità delle questioni di fatto e diritto oggetto di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovigo in composizione monocratica, ogni diversa istanza assorbita o disattesa, così provvede:
-Dichiara la contumacia di , , , Persona_1 CP_2 CP_3 CP_4
[...]
-in accoglimento della domanda, ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari di provvedere, al passaggio in giudicato della presente sentenza, alla cancellazione delle iscrizioni e delle trascrizioni a carico di di seguito riportate, con Parte_1
esonero da responsabilità: nota di trascrizione n. Registro gen. 1025 - registro part. 125 present. n. 2 del 02.02.2018; dati relativi al titolo: - Descrizione ATTO GIUDIZIARIO -
Data 21/06/2016 Numero di repertorio 1799/2012 - Autorità emittente TRIBUNALE DI
ROVIGO Codice fiscale 800 043 10290 - Sede ROVIGO (RO);
-dichiara la compensazione delle spese di lite tra la parte ricorrente e le convenute non costituite;
-rigetta la domanda proposta verso per difetto di legittimazione passiva;
Parte_2
-condanna a rifondere ad le spese di lite, che si Parte_1 Parte_2
liquidano in euro 1.700,00, oltre al rimborso forfettario del 15%, Iva e Cpa come per legge.
Rovigo, 26.05.2025
Il Giudice
Dott.ssa Federica Abiuso
pag. 8/8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rovigo
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Federica Abiuso ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado tra
(C.F. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. BERTO FRANCESCO;
PARTE ATTRICE
e
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2 CP_2
c.f. , c.f.
[...] C.F._3 CP_3
; c.f. C.F._4 CP_4
, parti contumaci;
C.F._5
, c.f. , rappresentata e difesa Parte_2 C.F._6
dall'avv. Antonella Basso;
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da note depositate in via telematica in vista dell'udienza del 20.05.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281decies, c.p.c., ha chiesto “Voglia l'Ill.mo Parte_1
Tribunale di Rovigo, in accoglimento del ricorso, disporre/ordinare la cancellazione della iscrizione dell'ipoteca legale di cui alla Nota di iscrizione recante i seguenti numeri: n. Registro gen. 1025 - registro part. 125. - n. presentazione 2 del 02.02.2018 descritta nella parte narrativa del ricorso (all. 6ter). Con vittoria di spese e competenze oltre Iva, cpa e spese generali come per legge”.
La ricorrente ha allegato che:
-Nel giudizio di divisione RG 1799/2012, la sig.a ha chiesto e ottenuto Parte_1
l'assegnazione dell'intera proprietà dei beni immobili con addebito dell'eccedenza (all.
3 - Integr. ist. assegnazione imm.), a cui ha fatto seguito il Decreto 24.02.16, ai sensi dell'art. 789 c.p.c. (all.
4 - decreto dep. il 24.02.16) e, dopo la discussione del progetto divisionale, l'Ordinanza 21.06.2016 che ha dichiarato esecutivo il progetto,
-la predetta ordinanza del 21.06.2016 ha disposto il versamento a titolo di conguaglio in favore di della somma di euro 8.347,94; Parte_3
-All'atto della trascrizione dell'ordinanza e a garanzia dell'obbligo di corrispondere il conguaglio in denaro, ai sensi dell'art. 2817 n.2 del c.c., il Conservatore ha iscritto un'ipoteca legale di € 8.347,94, oltre € 54,03 di interessi, per complessivi € 8.401,97, derivante da divisione, a favore del sig. , con Nota di iscrizione è Parte_3
contrassegnata da: - n. Registro gen. 1025 - registro part. 125 present. n. 2 del
02.02.2018 (all. 6ter);
-considerata la rilevante situazione debitoria di , e la notifica da parte di Parte_3
Equitalia Nord, verso di atto di opposizione al pagamento della Parte_1
suddetta somma verso il , ex art. 2825 c.c., la ricorrente ha allegato che, in Parte_3
seguito alla sentenza n. 658/2021 del Tribunale di Rovigo, che aveva dichiarato l'inesistenza del diritto di di agire esecutivamente verso la per Parte_3 Pt_3
ottenere il pagamento della somma prevista a titolo di conguaglio (stante la legittima opposizione di Equitalia), la stessa aveva quindi versato la somma fissata come Pt_3
conguaglio al creditore di che aveva iscritto ipoteca verso lo stesso, Parte_3
ossia Agenzia di Riscossione;
-per i suddetti motivi, e allegando il rifiuto di (deceduto in data Parte_3
30.07.2021) rispetto alla richiesta di consentire alla cancellazione dell'iscrizione pag. 2/8 ipotecaria oggetto di giudizio, la ricorrente ha agito chiedendo l'emissione del relativo ordine da parte del Tribunale.
La stessa, quindi, quali contraddittori necessari, ha convenuto in giudizio i chiamati all'eredità e presunti eredi del ossia: (moglie), c.f. Pt_3 Persona_1
, nata a [...] il [...]; (LI), c.f. C.F._2 CP_2
, nata a [...] il [...]; (LI), c.f. C.F._3 CP_3
nata a [...] il [...]; (LI), c.f. C.F._4 CP_4
, nata a [...] il [...]; (LI), c.f. C.F._5 Parte_2
, nata a [...] il [...]. C.F._6
Nonostante la ritualità della notifica del ricorso e del decreto, nessuno si è costituito in giudizio per le parti convenute.
La prima udienza si è svolta in data 6.03.2024.
In data 20.02.2025 si è costituita in giudizio la LI del de cuius, Parte_2
chiedendo di rigettare la domanda, dichiarando la carenza di legittimazione passiva della stessa, e chiedendo il rigetto di tutte le domande proposte dalla ricorrente.
All'udienza del 20.05.2025, la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281sexies, 3 co. c.p.c.
Ciò premesso, si osserva quanto segue.
La domanda merita accoglimento.
Trattasi di domanda riconducibile al disposto dell'art. 2884 c.c., ossia la richiesta di ordine giudiziale di cancellazione dell'ipoteca.
Come noto, i principi che governano la materia in esame sono i seguenti:
-a favore del debitore sussiste un diritto all'assenso alla cancellazione (non già il diritto alla cancellazione, esercitabile nei confronti del Conservatore) e, cioè, ad ottenere dal creditore ipotecario (anche in caso di cessione del credito non annotata ex art. 2843 cod. civ., secondo Cass., Sez. 3, Sentenza n. 4419 del 10/07/1980, Rv. 408295-01) un negozio autorizzativo col quale si acconsenta a che l'iscrizione presa possa essere pag. 3/8 rimossa (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 10893 del 01/10/1999, Rv. 530411-01; Cass., Sez. 1,
Sentenza n. 6958 del 26/07/1994, Rv. 487527-01);
-la presentazione della richiesta di cancellazione al Conservatore è un onere gravante su chiunque abbia interesse ad eliminare il vincolo (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 10682 del
27/10/1998, Rv. 520129-01; Cass., Sez. 3, Sentenza n. 3335 del 07/12/1973, Rv.
367231-01) e non è un obbligo nascente dalla legge a carico del creditore soddisfatto
(Cass., Sez. 3, Sentenza n. 15435 del 20/06/2013, Rv. 626876-01; Cass., Sez. 3,
Sentenza n. 10893 del 01/10/1999, Rv. 530411-01);
- in difetto di un atto di consenso da parte del creditore (che per tale ragione può essere chiamato a rispondere dei danni in favore del proprietario del bene), qualunque interessato ha facoltà di promuovere la cancellazione giudiziale dell'ipoteca ai sensi dell'art. 2884 cod. civ. (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 10893 del 01/10/1999, in motivazione).
Quindi, l'interpretazione maggioritaria dell'art. 2884 c.c. prevede che si possa fare ricorso a tale procedura, nell'ipotesi in cui il creditore ipotecario, per vari motivi, non voglia prestare il proprio consenso alla cancellazione dell'iscrizione.
In tale ipotesi, quindi, la cancellazione può essere ordinata dal giudice e avrà piena efficacia solamente quando la sentenza sarà passata in giudicato.
Come sostenuto quindi dalla giurisprudenza maggioritaria, la norma in esame mira a tutelare il debitore nell'ipotesi in cui egli non riesca ad ottenere la cancellazione della garanzia ipotecaria, poiché il creditore non presta il necessario consenso.
Da ultimo, in tema di cancellazione dell'iscrizione ipotecaria è noto che “l'obbligazione del creditore a prestare il proprio consenso nelle forme prescritte dalla legge (art. 2882
c.c., comma 2, artt. 2821 e 2835 c.c.) alla cancellazione, dovendo in caso contrario rispondere dei danni ed, altresì di attivarsi nei modi più adeguati alle circostanze, affinché il consenso cosi prestato pervenga al debitore, nasce solo a seguito dell'estinzione dell'intero debito, potendo egli, eventualmente rinunciare a tale integrale adempimento, in base ad una scelta di opportunità ed in tal modo derogando alla
pag. 4/8 disciplina codicistica, non avendo la normativa in parte qua natura di norma imperativa. Infatti, il creditore non è obbligato di sua iniziativa a chiedere detta cancellazione, mentre, per converso, grava su chiunque vi abbia interesse l'onere di chiedere la cancellazione e, quindi, in primo luogo sul debitore, proprietario dell'immobile soggetto a vincolo.” (Cfr. Cassazione civile sez. III, 20/06/2013, n.
15435).
Nel ricorso oggetto di giudizio, la nota di iscrizione ipotecaria prodotta in atti, fa chiaro riferimento a quale parte debitrice (del conguaglio) e a Parte_1 [...]
quale parte creditrice. Parte_3
Per le ragioni chiaramente esposte e documentate dalla ricorrente, la stessa ha saldato il proprio debito, corrispondendo la relativa somma ad Agenzia di Riscossione (doc. 10 ricorrente), che come visto, rappresentava parte creditrice di . Parte_3
Il suddetto pagamento deve ritenersi pienamente satisfattorio, ed estingue il debito della ricorrente verso , anche alla luce di quanto stabilito dalla sentenza del Parte_3
tribunale di Rovigo n. 658/2021, del 17.09.2021, prodotta.
Per quanto riguarda si soggetti convenuti nel presente procedimento, in disparte la situazione relativa alla convenuta costituita, si rileva che:
-la ricorrente ha prodotto al doc. 11 il certificato di morte di , e al doc. Parte_3
12 il certificato storico di famiglia dello stesso, da cui risultano i soggetti chiamati all'eredità, e in ogni caso eredi necessari, ossia moglie e quattro figlie;
-la moglie , ha ricevuto la notifica del ricorso, e ha anche svolto richiesta di CP_1
accesso al fascicolo, senza tuttavia costituirsi in giudizio;
-la LI , ha ricevuto la notifica del ricorso, ma è rimasta contumace. CP_3
Risulta ben noto all'odierno Giudicante il principio stabilito dalla Suprema Corte tale per cui “Colui che, assumendo di essere erede di una delle parti originarie del giudizio, propone impugnazione, deve fornire la prova, ex art. 2697 c.c., di tale sua qualità, posto che la titolarità, attiva o passiva, della posizione soggettiva vantata in giudizio è elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta
pag. 5/8 all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento da parte del convenuto o lo svolgimento di difese incompatibili con la sua negazione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito di inammissibilità dell'appello, avendo gli appellanti offerto la prova della loro qualità di eredi solo in sede di comparsa conclusionale e, quindi, tardivamente)” (Cass. Civ. , Ordinanza n. 25860 del 27/09/2024).
Difatti, la giurisprudenza citata dalla ricorrente non si attaglia al caso di specie, ma si riferisce alla diversa ipotesi di integrità del contraddittorio nell'ipotesi di dichiarazione di interruzione del processo, e successiva riassunzione dello stesso.
Tuttavia, si ritiene che la ricorrente abbia dato compiuta dimostrazione, con riferimento alla e a , della loro legittimazione passiva, rispetto alla domanda CP_1 CP_3
per cui è causa, le quali, pur non costituendosi, non hanno in ogni caso manifestato alcuna tipo di valida opposizione alla domanda avanzata dalla ricorrente. Trattasi di elementi che possono essere considerati in via marginale per rafforzare il libero convincimento del giudice, tanto che sono logicamente coerenti con le deduzioni e allegazioni dalla parte ricorrente.
Dunque, in capo alla creditrice non gravava alcun obbligo di chiedere, di sua iniziativa, la cancellazione dell'ipoteca, in quanto, piuttosto, esso è rimasto in capo al debitore, quale unico soggetto che conserva interesse alla cancellazione medesima.
A fini di completezza, si evidenzia che l'iscrizione ipotecaria può essere oggetto di cancellazione solo a fronte di un ordine contenuto in una sentenza passata in giudicato ovvero in un altro provvedimento giudiziario definitivo (Cfr. Cassazione civile, sez. VI,
18/10/2018, n. 26104).
Per i motivi sopra indicati, unitamente a tutti i documenti prodotti dalla ricorrente, si ritiene accertata l'estinzione dell'obbligazione creditoria sulla quale si fondano le iscrizioni e trascrizioni effettuate in favore del resistente defunto e Parte_3
contro la ricorrente, . Parte_1
Per quanto attiene, quindi, alla posizione delle convenute non costituite e CP_1 [...]
si ritiene di disporre la compensazione delle spese di lite, considerato che, in CP_3
pag. 6/8 ogni caso, la ricorrente non ha dimostrato di aver tentato, prima dell'introduzione del presente procedimento, di avanzare verso le medesime una richiesta di prestare in via stragiudiziale un atto di assenso alla cancellazione dell'iscrizione ipotecaria.
Difatti, in presenza di un atto di assenso di tale specie, la ricorrente avrebbe ben potuto evitare la proposizione della presente azione giudiziaria, la cui natura necessaria non è stata dimostrata dalla ricorrente, la quale, si ripete non ha documentato un pregresso rifiuto all'assenso alla cancellazione né da parte di , né da parte della Parte_3
moglie , né della LI CP_1 CP_3
Per quanto attiene alla posizione dell'unica LI costituita , la domanda Parte_2
deve essere rigettata nei confronti della stessa, per difetto di legittimazione passiva.
Difatti, con comparsa di costituzione e risposta del 20.02.2025, la convenuta ha prodotto atto di rinuncia all'eredità paterna sottoscritto in data 29.09.2021 dinanzi al
Funzionario della Cancelleria di volontaria giurisdizione del Tribunale di Rovigo, da parte della stessa e anche delle due sorelle e Pt_2 CP_2 CP_4
Non essendo, quindi, erede del defunto padre, alcuna domanda poteva essere rivolta dalla ricorrente nei confronti della stessa, come anche delle altre due sorelle rinuncianti.
Trattandosi di questione attinente al merito del giudizio, la convenuta non è incorsa in alcuna decadenza assertiva e probatoria, e l'atto di rinuncia all'eredità dalla stessa prodotto è validamente utilizzabile ai fini di causa.
Difatti, la ricorrente ben avrebbe potuto, e dovuto, verificare la presenza presso la cancelleria delle successioni del Tribunale, di validi atti di rinuncia all'eredità di
[...]
, anche considerato che l'atto è antecedente di ben due anni, rispetto alla data Parte_3
di deposito del ricorso di cui al presente giudizio (6.11.2023).
Occorre quindi rigettare la domanda proposta verso unica convenuta Parte_2
costituita in giudizio, con condanna della ricorrente alla refusione verso la stessa delle spese di lite, che si liquidano in base al DM 55 /2014, in riferimento al valore della causa e alle fasi di giudizio svolte (studio, introduttiva e decisionale), con applicazione pag. 7/8 dei parametri minimi, data la bassa complessità delle questioni di fatto e diritto oggetto di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovigo in composizione monocratica, ogni diversa istanza assorbita o disattesa, così provvede:
-Dichiara la contumacia di , , , Persona_1 CP_2 CP_3 CP_4
[...]
-in accoglimento della domanda, ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari di provvedere, al passaggio in giudicato della presente sentenza, alla cancellazione delle iscrizioni e delle trascrizioni a carico di di seguito riportate, con Parte_1
esonero da responsabilità: nota di trascrizione n. Registro gen. 1025 - registro part. 125 present. n. 2 del 02.02.2018; dati relativi al titolo: - Descrizione ATTO GIUDIZIARIO -
Data 21/06/2016 Numero di repertorio 1799/2012 - Autorità emittente TRIBUNALE DI
ROVIGO Codice fiscale 800 043 10290 - Sede ROVIGO (RO);
-dichiara la compensazione delle spese di lite tra la parte ricorrente e le convenute non costituite;
-rigetta la domanda proposta verso per difetto di legittimazione passiva;
Parte_2
-condanna a rifondere ad le spese di lite, che si Parte_1 Parte_2
liquidano in euro 1.700,00, oltre al rimborso forfettario del 15%, Iva e Cpa come per legge.
Rovigo, 26.05.2025
Il Giudice
Dott.ssa Federica Abiuso
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