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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 09/12/2025, n. 5310 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 5310 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO Prima Sezione Civile
giudice dott. EF TI
ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2091/2023 promossa da:
(P.I. , rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1 dall'Avv. Gianluca MIGNACCA ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, via
Panama n. 52;
ATTRICE contro
(C.F. , Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Pier Carlo MAINA e Massimo SCISCIOT dell'Avvocatura della
Regione Piemonte ed elettivamente domiciliata in Torino, C.so Regina Margherita n. 174;
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
“Piaccia all'ill.mo Tribunale di Torino adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione
i. accogliere la domanda così come formulata e per l'effetto
ii. accertare e dichiarare l'annullamento e/o la nullità e/o la disapplicazione del provvedimento di conclusione del procedimento volto alla definizione della Domanda Unica n. 20800570960 presentata dalla per l'anno 2020 nonché della Domanda di Parte_1
Accesso alla Riserva dei Titoli PAC, avente ad oggetto “Risposta a vostre controdeduzioni circa l'esito del verbale di revisione del procedimento n. 20800570960 RP-01”, adottata dalla
[...] con nota Protocollo n. 00007728/2022 del Controparte_1 pagina 1 di 7 23.8.2022 comunicata in pari;
del provvedimento denominato “Verbale di istruttoria per revisione del procedimento Domanda di Pagamento Unica Campagna 2020 (Reg. (CE) 1307/2013 e s.m.i.)” adottato dalla con nota Controparte_1 Controparte_1
Protocollo 00007441/2022 del 26.7.2022
iii. accertare e dichiarare che la ha rispettato i Parte_1 requisiti richiesti dalla legge per l'accesso ai contributi di cui al Reg. (CE) 1306/2013 e s.m.i. indicati nella con della Domanda Unica n. 20800570960 nonché l'insussistenza di qualsiasi violazione, anche parziale, della normativa nazionale, regionale e/o comunitaria di settore che impedisca il riconoscimento e la liquidazione integrale del premio richiesto da parte della attrice e che comporti le sanzioni applicate da;
CP_1 iv. conseguentemente condannare la Controparte_1
a liquidare i premi richiesti nella Domanda Unica n. 20800546804 presentata dalla
[...] [...]
per il valore di euro 106.330,58, quale saldo del premio Parte_1 dovuto e ancora non corrisposto a titolo di regime di pagamento di base di cui agli artt. 21 e 32 del
Reg. (UE) n. 1307/2013 per euro 207,95 per ogni singolo ettaro riconosciuto, dal contributo per lo svolgimento pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente (cd. greening) di cui agli artt. 43 e ss. del Reg. (UE) n. 1307/2013, pari alla 7 percentuale del 0,5272% del valore del premio base, ed a titolo di premio giovani agricoltori di cui all'art. 50 del Reg. (UE) n. 1307/2013, per euro 207,95 per i primi
90 ettari di superfice determinati e riconosciuti, senza l'applicazione delle sanzioni irrogate da
, ovvero nella misura maggiore o minore che giustizia vorrà ritenere;
nonché l'assegnazione di CP_1 titoli da riserva in numero pari a 136;
v. con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio da liquidare a favore del sottoscritto avvocato che si dichiara antistatario ex art. 93 c.p.c.”.
Per parte convenuta:
“Respingere le domande avverse in quanto infondate. Con il favore delle spese ed onorari di causa, oltre a rimborso forfettario ex art. 2 DM 55/2014 ed oneri riflessi nella misura del 23,8% sull'imponibile ex art. 1 c. 208 L 266/2005, trattandosi di patrocinio reso da Avvocatura pubblica, esente IVA e CPA”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 2 di 7 1. La presente controversia riguarda erogazione dei contributi comunitari destinati agli agricoltori nell'ambito della Politica Agricola Comune (PAC), disciplinati dai Regolamenti (UE) nn. 1306/2013 e
1307/2013.
L con sede in Monterosso Grana (CN) e operante nel settore Parte_1 dell'allevamento ovino e bovino, ha presentato – tramite il Controparte_2 per l'anno 2020, corredata dalla Domanda di Accesso alla Riserva Nazionale quale “nuovo
[...] agricoltore” ai sensi dell'art. 30 del Reg. (UE) 1307/2013.
Gli aiuti richiesti riguardavano il Regime di Pagamento di Base, il premio greening e il premio giovani agricoltori. Secondo la società, nonostante il rispetto degli impegni assunti e dei requisiti previsti dalla normativa, l'Organismo Pagatore competente, ossia ARPEA – Agenzia Regionale Piemontese per le
Erogazioni in Agricoltura – avrebbe riconosciuto solo parzialmente i contributi spettanti per l'annualità
2020.
, di contro, ha contestato la regolarità del pascolamento dichiarato dall'azienda, ritenendo che CP_1 parte del bestiame fosse stata condotta su terreni non indicati nella Domanda Unica, e neppure nella disponibilità dell' al momento della presentazione della domanda. La circostanza avrebbe Pt_1 inciso sul calcolo dell'indice UBA/ha e determinato la perdita dei requisiti di ammissibilità ai contributi.
Per questo, all'esito dell'istruttoria amministrativa, ha adottato il provvedimento del 23 agosto CP_1
2022, prot. n. 0007727/2022, con il quale ha negato il pagamento del saldo dei contributi PAC per l'anno 2020. Di conseguenza, all'attrice è stata corrisposta la sola somma di € 147.588 a fronte del contributo originariamente previsto di € 253.9182.
La società attrice ha dunque introdotto il presente giudizio, chiedendo l'annullamento del provvedimento di diniego e la condanna dell'Organismo Pagatore all'integrale riconoscimento degli aiuti richiesti.
2. Parte attrice espone che il diritto ai contributi PAC non sarebbe espressione di discrezionalità amministrativa, bensì una posizione di diritto soggettivo regolata da criteri normativi vincolati.
Richiama, a sostegno, la giurisprudenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite (sentenze nn.
19806/2008, 12641/2008, 12641/2007), la quale ha affermato che la spettanza dei finanziamenti comunitari, una volta verificati i presupposti di legge, integra un diritto soggettivo perfetto in capo al beneficiario, con conseguente devoluzione della relativa controversia alla giurisdizione del giudice ordinario. In tale prospettiva si colloca anche un consolidato orientamento della giurisprudenza di merito, in particolare del Tribunale di Roma (sentenze nn. 234/2018, 20426/2017, 16679/2017, pagina 3 di 7 15501/2016), che ritiene i parametri per il riconoscimento dei premi PAC integralmente predeterminati dal legislatore e privi di margini di discrezionalità amministrativa.
La società evidenzia che, una volta presentata una domanda completa, verificato il rispetto degli impegni e accertati i presupposti normativi, sorge un vero e proprio diritto di credito all'erogazione degli aiuti richiesti. Sostiene dunque che il rapporto tra beneficiario e Organismo Pagatore sia interamente disciplinato dalla legge e assimilabile a un'obbligazione pecuniaria a contenuto vincolato, con conseguente obbligo di di procedere al pagamento in presenza dei requisiti richiesti. CP_1
Con l'atto di citazione notificato il 25 gennaio 2023, parte attrice ha pertanto chiesto l'annullamento, la disapplicazione o la dichiarazione di nullità del provvedimento di diniego emesso da in data CP_1
23 agosto 2022, nonché la condanna dell' al pagamento dei contributi PAC relativi CP_1 all'annualità 2020 nella loro interezza.
3. , costituendosi in giudizio, riferisce che l' ha dichiarato nella CP_1 Parte_1
Domanda Unica 2020 che il bestiame avrebbe pascolato esclusivamente sui terreni siti nel Comune di
Craveggia, individuati ai fogli catastali nn. 1, 2, 3, 5 e 16, dei quali l' risultava conduttrice sulla Pt_1 base di contratti di affitto regolarmente stipulati prima della presentazione della domanda. Non era invece indicato il pascolo denominato , sito al foglio 12, poiché non nella Parte_2 disponibilità della società al momento della domanda.
precisa che solo in data 4 agosto 2020, con determinazione comunale n. 49/2020, la CP_1
Cooperativa “Il Falco” – della quale fa parte l' – sarebbe risultata Parte_1 aggiudicataria dei pascoli del foglio 12, senza tuttavia che fosse stato successivamente stipulato alcun contratto di affitto.
Richiama inoltre la relazione della Regione Carabinieri Forestale Piemonte, prot. n. 634 del 12 maggio
2022, nella quale sono riportati i plurimi sopralluoghi effettuati nell'estate 2020, e volti ad accertare l'effettivo utilizzo dei pascoli. Da tali verifiche sarebbe emerso che parte del bestiame è stata condotta sul pascolo della , non dichiarato nella Domanda Unica, nelle date del 17 luglio, Parte_2
5 agosto e 26 agosto 2020. La circostanza, sottolinea , è stata in parte ammessa dalla stessa CP_1 società nel corso del contraddittorio.
Sulla base delle risultanze istruttorie, ha proceduto a un nuovo calcolo dell'indice UBA/ha, CP_1 escludendo dal computo il periodo di pascolamento svolto sui terreni del foglio 12, non dichiarati. Tale ricalcolo avrebbe evidenziato un valore inferiore alla soglia minima richiesta dalla normativa, con conseguente inammissibilità di una parte degli aiuti. A comprova richiama la relativa tabella riepilogativa. pagina 4 di 7 Con il provvedimento conclusivo del 23 agosto 2022, ha quindi disposto il diniego al CP_1 pagamento del saldo dei contributi. L'Agenzia evidenzia inoltre che, con PEC del 17 aprile 2023, il
Comando Carabinieri del VCO ha comunicato la pendenza di un procedimento penale a carico dei dirigenti dell' e di altra azienda connessa, per reati di cui agli artt. 316-ter, Parte_1
479 e 480 c.p., con prima udienza dibattimentale fissata per il 26 aprile 2023.
4. Effettuate le prove per testi, la causa è stata trattenuta in decisione in data 11/09/2025 con termini alle parti ai sensi dell'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
5. Le domande di parte attrice sono infondate.
Parte attrice contesta la legittimità del rifiuto, da parte di , di pagare il saldo dei contributi. CP_1
In particolare, parte attrice sostiene - contrariamente a quanto rilevato dall'istruttoria procedimentale effettuata da parte convenuta, alla quale è seguito relativo provvedimento di diniego – di aver soddisfatto tutti i requisiti previsti dalla normativa di riferimento per l'ottenimento di tali benefici.
Sul punto, invece, si deve osservare che l'istruttoria svolta porta a conclusioni contrarie (in senso conforme a quanto deciso in procedimento parallelo, iscritto al n. 2095/2023 dinanzi a questa stessa
Sezione del Tribunale di Torino, per fatti del tutto analoghi ma introdotto da altra azienda agricola).
In particolare, l' ha presentato ad in data Parte_1 CP_1
14/10/2020 Domanda Unica di pagamento Reg. (UE) n. 1307/2013 per l'anno 2020 (cfr. doc. 1 attrice).
Parte attrice ha indicato nella domanda quali terreni in propria conduzione quelli siti nel comune di
Craveggia, contraddistinti dai Fogli catastali 1-2-3-5-16.
Ai fini dell'ottenimento dei contributi, l'art. 4 del D.M. 5465/2018 prevede che il pascolamento vada esercitato “con una densità di bestiame, riferita all'anno di presentazione della domanda, non inferiore a 0,2 unità di bovino adulto (UBA) per ettaro”. La Regione Piemonte, in deroga a quanto stabilito dal suddetto D.M., ha previsto con propria Delibera di Giunta del 20/04/2018 n. 16-6765 che la densità di bestiame espressa in UBA per ettaro sia pari a 0,15 UBA/ha per anno.
ha accertato il mancato raggiungimento dei suddetti requisiti UBA/ha per i pascoli oggetto di CP_1 domanda siti in Craveggia, per i quali non ha di conseguenza riconosciuto i relativi benefici economici.
E' stato infatti accertato dalla relazione della Regione Carabinieri Forestale Piemonte, prot. n. 634 del
12 maggio 2022, che parte del bestiame è stata condotta sul pascolo della ” di cui Parte_2 al Foglio 12, non dichiarato nella Domanda Unica, nelle date del 17 luglio, 5 agosto e 26 agosto 2020.
pagina 5 di 7 Ai suddetti controlli è seguita un'istruttoria procedimentale avviata da al fine di verificare CP_1
l'effettiva sussistenza in capo all' richiedente dei presupposti per l'ottenimento dei Parte_1 contributi economici (cfr. doc. 19 convenuta).
Dalla suddetta istruttoria è emerso che l' ha attestato nella propria documentazione Parte_1 relativa agli spostamenti del bestiame che il pascolamento è avvenuto nei terreni di cui ai Fogli catastali
1-2-3-5-16 del Comune di Craveggia, mentre non è stata prodotta alcuna documentazione, né effettuate movimentazioni al pascolo relativamente ai terreni di cui al Foglio catastale 12 del Comune di
Craveggia.
Sulla base delle risultanze istruttorie, ha quindi provveduto ad eseguire un nuovo calcolo CP_1
UBA/ha, dal quale veniva escluso il periodo di pascolamento eseguito dall' sui terreni di cui al Pt_1
Foglio 12. A seguito di detta esclusione, il calcolo UBA/ha risultava inferiore a quello minimo necessario per l'ottenimento dei contributi comunitari (cfr. doc. 22 convenuta).
Ai suddetti calcoli è seguito relativo provvedimento di diniego del pagamento dei contributi richiesti dall' (cfr. doc. 23 convenuta). Parte_1
Nel presente giudizio l' ha contestato le modalità di accertamento dei requisiti Parte_1 minimi, in quanto a suo dire avrebbe dovuto effettuare le dovute verifiche solo sulla base di CP_1 quanto attestato nella documentazione ASL relativa alla movimentazione degli animali. Tuttavia, essendo la documentazione ASL basata su dichiarazioni rese dalla , è piena facoltà di Parte_3
quella di verificare, in quanto ente preposto all'erogazione dei contributi, che quanto dichiarato CP_1 corrisponda al vero, sulla scorta delle comuni regole dell'attività istruttoria.
Nel corso di questo procedimento, peraltro, sono stati confermati i risultati dell'istruttoria svolta in sede amministrativa. Infatti, anche l'escussione del teste - già Brigadiere dei Carabinieri Testimone_1
Forestali di Santa Maria Maggiore - ha confermato quanto rilevato dalle indagini all'epoca effettuate e riportato nelle annotazioni di polizia giudiziaria, , in particolare che "... alcuni animali non hanno mai pascolato/utilizzato le superfici richieste a premio dall' , ma sono stati osservati nei Parte_1 terreni catastalmente identificati al foglio12 del Comune di Craveggia..." e che l'attività ispettiva “... si
è focalizzata sulle superfici indicate nel foglio 12 ricadenti nel comprensorio denominato Parte_2
ed anche presso le superfici ricadenti nel comprensorio denominato Bagni di Craveggia ...”
[...]
(cfr. verbale ud. 15.12.2023).
Infine, l'escussione dei testi di parte attrice - Sig.ri e , già pastori presso l' Pt_4 Parte_5 [...]
- ad avviso di questo Giudice non ha offerto elementi utili a Parte_1 smentire quanto emerso dalle attività istruttorie di . I testi, al contrario, hanno in parte CP_1 confermato per i periodi attenzionati da lo spostamento degli animali presso i pascoli siti al CP_1
pagina 6 di 7 foglio 12 e non oggetto di richiesta di contributo (cfr. verbale ud. 15.12.2023, teste capi 5, 12 e Pt_4
17; verbale ud. 26.07.2024, teste , capi 5, 12 e 17). Parte_5
In conclusione, non solo l' non ha fornito elementi sufficienti a confutare quanto Parte_1 rilevato da nei propri provvedimenti, ma anzi dalle prove acquisite se ne trae la conferma. CP_1
Da ultimo, resta solo da evidenziare che, una volta accertata la mancanza dei requisiti minimi per l'ottenimento dei contributi, diventa irrilevante ogni questione circa l'asserito errore scusabile in cui sarebbe incorsa la nell'indicazione di un codice pascolo erroneo. Infatti, la revoca Parte_3 parziale dei contributi non è dipesa da tale erronea indicazione, ma dal mancato raggiungimento del coefficiente UBA/ha per i terreni oggetto di domanda, che sono correttamente individuabili aldilà dai codici pascolo ad essi corrispondenti.
Per tutto quanto appena detto, le domande di parte attrice devono essere rigettate.
6. Le spese del giudizio seguono la soccombenza, e sono liquidate nella misura che verrà indicata in dispositivo, sulla base dei valori minimi previsti per lo scaglione di riferimento, tenuto conto che gran parte delle questioni dedotte sono analoghe a quella già oggetto del citato procedimento 2095/2023.
Non è invece accoglibile la domanda della Regione di porre a carico di controparte gli oneri riflessi
(cfr., da ultimo, Cass. 4399/2025).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, rigetta integralmente le domande di parte attrice.
Condanna l' al pagamento in favore di Parte_1 [...]
delle spese di lite, che si liquidano in € Controparte_1
7.100, oltre rimborso forfettario spese generali.
Torino, 7 dicembre 2025.
Il Giudice
EF TI
pagina 7 di 7
giudice dott. EF TI
ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2091/2023 promossa da:
(P.I. , rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1 dall'Avv. Gianluca MIGNACCA ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, via
Panama n. 52;
ATTRICE contro
(C.F. , Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Pier Carlo MAINA e Massimo SCISCIOT dell'Avvocatura della
Regione Piemonte ed elettivamente domiciliata in Torino, C.so Regina Margherita n. 174;
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
“Piaccia all'ill.mo Tribunale di Torino adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione
i. accogliere la domanda così come formulata e per l'effetto
ii. accertare e dichiarare l'annullamento e/o la nullità e/o la disapplicazione del provvedimento di conclusione del procedimento volto alla definizione della Domanda Unica n. 20800570960 presentata dalla per l'anno 2020 nonché della Domanda di Parte_1
Accesso alla Riserva dei Titoli PAC, avente ad oggetto “Risposta a vostre controdeduzioni circa l'esito del verbale di revisione del procedimento n. 20800570960 RP-01”, adottata dalla
[...] con nota Protocollo n. 00007728/2022 del Controparte_1 pagina 1 di 7 23.8.2022 comunicata in pari;
del provvedimento denominato “Verbale di istruttoria per revisione del procedimento Domanda di Pagamento Unica Campagna 2020 (Reg. (CE) 1307/2013 e s.m.i.)” adottato dalla con nota Controparte_1 Controparte_1
Protocollo 00007441/2022 del 26.7.2022
iii. accertare e dichiarare che la ha rispettato i Parte_1 requisiti richiesti dalla legge per l'accesso ai contributi di cui al Reg. (CE) 1306/2013 e s.m.i. indicati nella con della Domanda Unica n. 20800570960 nonché l'insussistenza di qualsiasi violazione, anche parziale, della normativa nazionale, regionale e/o comunitaria di settore che impedisca il riconoscimento e la liquidazione integrale del premio richiesto da parte della attrice e che comporti le sanzioni applicate da;
CP_1 iv. conseguentemente condannare la Controparte_1
a liquidare i premi richiesti nella Domanda Unica n. 20800546804 presentata dalla
[...] [...]
per il valore di euro 106.330,58, quale saldo del premio Parte_1 dovuto e ancora non corrisposto a titolo di regime di pagamento di base di cui agli artt. 21 e 32 del
Reg. (UE) n. 1307/2013 per euro 207,95 per ogni singolo ettaro riconosciuto, dal contributo per lo svolgimento pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente (cd. greening) di cui agli artt. 43 e ss. del Reg. (UE) n. 1307/2013, pari alla 7 percentuale del 0,5272% del valore del premio base, ed a titolo di premio giovani agricoltori di cui all'art. 50 del Reg. (UE) n. 1307/2013, per euro 207,95 per i primi
90 ettari di superfice determinati e riconosciuti, senza l'applicazione delle sanzioni irrogate da
, ovvero nella misura maggiore o minore che giustizia vorrà ritenere;
nonché l'assegnazione di CP_1 titoli da riserva in numero pari a 136;
v. con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio da liquidare a favore del sottoscritto avvocato che si dichiara antistatario ex art. 93 c.p.c.”.
Per parte convenuta:
“Respingere le domande avverse in quanto infondate. Con il favore delle spese ed onorari di causa, oltre a rimborso forfettario ex art. 2 DM 55/2014 ed oneri riflessi nella misura del 23,8% sull'imponibile ex art. 1 c. 208 L 266/2005, trattandosi di patrocinio reso da Avvocatura pubblica, esente IVA e CPA”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 2 di 7 1. La presente controversia riguarda erogazione dei contributi comunitari destinati agli agricoltori nell'ambito della Politica Agricola Comune (PAC), disciplinati dai Regolamenti (UE) nn. 1306/2013 e
1307/2013.
L con sede in Monterosso Grana (CN) e operante nel settore Parte_1 dell'allevamento ovino e bovino, ha presentato – tramite il Controparte_2 per l'anno 2020, corredata dalla Domanda di Accesso alla Riserva Nazionale quale “nuovo
[...] agricoltore” ai sensi dell'art. 30 del Reg. (UE) 1307/2013.
Gli aiuti richiesti riguardavano il Regime di Pagamento di Base, il premio greening e il premio giovani agricoltori. Secondo la società, nonostante il rispetto degli impegni assunti e dei requisiti previsti dalla normativa, l'Organismo Pagatore competente, ossia ARPEA – Agenzia Regionale Piemontese per le
Erogazioni in Agricoltura – avrebbe riconosciuto solo parzialmente i contributi spettanti per l'annualità
2020.
, di contro, ha contestato la regolarità del pascolamento dichiarato dall'azienda, ritenendo che CP_1 parte del bestiame fosse stata condotta su terreni non indicati nella Domanda Unica, e neppure nella disponibilità dell' al momento della presentazione della domanda. La circostanza avrebbe Pt_1 inciso sul calcolo dell'indice UBA/ha e determinato la perdita dei requisiti di ammissibilità ai contributi.
Per questo, all'esito dell'istruttoria amministrativa, ha adottato il provvedimento del 23 agosto CP_1
2022, prot. n. 0007727/2022, con il quale ha negato il pagamento del saldo dei contributi PAC per l'anno 2020. Di conseguenza, all'attrice è stata corrisposta la sola somma di € 147.588 a fronte del contributo originariamente previsto di € 253.9182.
La società attrice ha dunque introdotto il presente giudizio, chiedendo l'annullamento del provvedimento di diniego e la condanna dell'Organismo Pagatore all'integrale riconoscimento degli aiuti richiesti.
2. Parte attrice espone che il diritto ai contributi PAC non sarebbe espressione di discrezionalità amministrativa, bensì una posizione di diritto soggettivo regolata da criteri normativi vincolati.
Richiama, a sostegno, la giurisprudenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite (sentenze nn.
19806/2008, 12641/2008, 12641/2007), la quale ha affermato che la spettanza dei finanziamenti comunitari, una volta verificati i presupposti di legge, integra un diritto soggettivo perfetto in capo al beneficiario, con conseguente devoluzione della relativa controversia alla giurisdizione del giudice ordinario. In tale prospettiva si colloca anche un consolidato orientamento della giurisprudenza di merito, in particolare del Tribunale di Roma (sentenze nn. 234/2018, 20426/2017, 16679/2017, pagina 3 di 7 15501/2016), che ritiene i parametri per il riconoscimento dei premi PAC integralmente predeterminati dal legislatore e privi di margini di discrezionalità amministrativa.
La società evidenzia che, una volta presentata una domanda completa, verificato il rispetto degli impegni e accertati i presupposti normativi, sorge un vero e proprio diritto di credito all'erogazione degli aiuti richiesti. Sostiene dunque che il rapporto tra beneficiario e Organismo Pagatore sia interamente disciplinato dalla legge e assimilabile a un'obbligazione pecuniaria a contenuto vincolato, con conseguente obbligo di di procedere al pagamento in presenza dei requisiti richiesti. CP_1
Con l'atto di citazione notificato il 25 gennaio 2023, parte attrice ha pertanto chiesto l'annullamento, la disapplicazione o la dichiarazione di nullità del provvedimento di diniego emesso da in data CP_1
23 agosto 2022, nonché la condanna dell' al pagamento dei contributi PAC relativi CP_1 all'annualità 2020 nella loro interezza.
3. , costituendosi in giudizio, riferisce che l' ha dichiarato nella CP_1 Parte_1
Domanda Unica 2020 che il bestiame avrebbe pascolato esclusivamente sui terreni siti nel Comune di
Craveggia, individuati ai fogli catastali nn. 1, 2, 3, 5 e 16, dei quali l' risultava conduttrice sulla Pt_1 base di contratti di affitto regolarmente stipulati prima della presentazione della domanda. Non era invece indicato il pascolo denominato , sito al foglio 12, poiché non nella Parte_2 disponibilità della società al momento della domanda.
precisa che solo in data 4 agosto 2020, con determinazione comunale n. 49/2020, la CP_1
Cooperativa “Il Falco” – della quale fa parte l' – sarebbe risultata Parte_1 aggiudicataria dei pascoli del foglio 12, senza tuttavia che fosse stato successivamente stipulato alcun contratto di affitto.
Richiama inoltre la relazione della Regione Carabinieri Forestale Piemonte, prot. n. 634 del 12 maggio
2022, nella quale sono riportati i plurimi sopralluoghi effettuati nell'estate 2020, e volti ad accertare l'effettivo utilizzo dei pascoli. Da tali verifiche sarebbe emerso che parte del bestiame è stata condotta sul pascolo della , non dichiarato nella Domanda Unica, nelle date del 17 luglio, Parte_2
5 agosto e 26 agosto 2020. La circostanza, sottolinea , è stata in parte ammessa dalla stessa CP_1 società nel corso del contraddittorio.
Sulla base delle risultanze istruttorie, ha proceduto a un nuovo calcolo dell'indice UBA/ha, CP_1 escludendo dal computo il periodo di pascolamento svolto sui terreni del foglio 12, non dichiarati. Tale ricalcolo avrebbe evidenziato un valore inferiore alla soglia minima richiesta dalla normativa, con conseguente inammissibilità di una parte degli aiuti. A comprova richiama la relativa tabella riepilogativa. pagina 4 di 7 Con il provvedimento conclusivo del 23 agosto 2022, ha quindi disposto il diniego al CP_1 pagamento del saldo dei contributi. L'Agenzia evidenzia inoltre che, con PEC del 17 aprile 2023, il
Comando Carabinieri del VCO ha comunicato la pendenza di un procedimento penale a carico dei dirigenti dell' e di altra azienda connessa, per reati di cui agli artt. 316-ter, Parte_1
479 e 480 c.p., con prima udienza dibattimentale fissata per il 26 aprile 2023.
4. Effettuate le prove per testi, la causa è stata trattenuta in decisione in data 11/09/2025 con termini alle parti ai sensi dell'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
5. Le domande di parte attrice sono infondate.
Parte attrice contesta la legittimità del rifiuto, da parte di , di pagare il saldo dei contributi. CP_1
In particolare, parte attrice sostiene - contrariamente a quanto rilevato dall'istruttoria procedimentale effettuata da parte convenuta, alla quale è seguito relativo provvedimento di diniego – di aver soddisfatto tutti i requisiti previsti dalla normativa di riferimento per l'ottenimento di tali benefici.
Sul punto, invece, si deve osservare che l'istruttoria svolta porta a conclusioni contrarie (in senso conforme a quanto deciso in procedimento parallelo, iscritto al n. 2095/2023 dinanzi a questa stessa
Sezione del Tribunale di Torino, per fatti del tutto analoghi ma introdotto da altra azienda agricola).
In particolare, l' ha presentato ad in data Parte_1 CP_1
14/10/2020 Domanda Unica di pagamento Reg. (UE) n. 1307/2013 per l'anno 2020 (cfr. doc. 1 attrice).
Parte attrice ha indicato nella domanda quali terreni in propria conduzione quelli siti nel comune di
Craveggia, contraddistinti dai Fogli catastali 1-2-3-5-16.
Ai fini dell'ottenimento dei contributi, l'art. 4 del D.M. 5465/2018 prevede che il pascolamento vada esercitato “con una densità di bestiame, riferita all'anno di presentazione della domanda, non inferiore a 0,2 unità di bovino adulto (UBA) per ettaro”. La Regione Piemonte, in deroga a quanto stabilito dal suddetto D.M., ha previsto con propria Delibera di Giunta del 20/04/2018 n. 16-6765 che la densità di bestiame espressa in UBA per ettaro sia pari a 0,15 UBA/ha per anno.
ha accertato il mancato raggiungimento dei suddetti requisiti UBA/ha per i pascoli oggetto di CP_1 domanda siti in Craveggia, per i quali non ha di conseguenza riconosciuto i relativi benefici economici.
E' stato infatti accertato dalla relazione della Regione Carabinieri Forestale Piemonte, prot. n. 634 del
12 maggio 2022, che parte del bestiame è stata condotta sul pascolo della ” di cui Parte_2 al Foglio 12, non dichiarato nella Domanda Unica, nelle date del 17 luglio, 5 agosto e 26 agosto 2020.
pagina 5 di 7 Ai suddetti controlli è seguita un'istruttoria procedimentale avviata da al fine di verificare CP_1
l'effettiva sussistenza in capo all' richiedente dei presupposti per l'ottenimento dei Parte_1 contributi economici (cfr. doc. 19 convenuta).
Dalla suddetta istruttoria è emerso che l' ha attestato nella propria documentazione Parte_1 relativa agli spostamenti del bestiame che il pascolamento è avvenuto nei terreni di cui ai Fogli catastali
1-2-3-5-16 del Comune di Craveggia, mentre non è stata prodotta alcuna documentazione, né effettuate movimentazioni al pascolo relativamente ai terreni di cui al Foglio catastale 12 del Comune di
Craveggia.
Sulla base delle risultanze istruttorie, ha quindi provveduto ad eseguire un nuovo calcolo CP_1
UBA/ha, dal quale veniva escluso il periodo di pascolamento eseguito dall' sui terreni di cui al Pt_1
Foglio 12. A seguito di detta esclusione, il calcolo UBA/ha risultava inferiore a quello minimo necessario per l'ottenimento dei contributi comunitari (cfr. doc. 22 convenuta).
Ai suddetti calcoli è seguito relativo provvedimento di diniego del pagamento dei contributi richiesti dall' (cfr. doc. 23 convenuta). Parte_1
Nel presente giudizio l' ha contestato le modalità di accertamento dei requisiti Parte_1 minimi, in quanto a suo dire avrebbe dovuto effettuare le dovute verifiche solo sulla base di CP_1 quanto attestato nella documentazione ASL relativa alla movimentazione degli animali. Tuttavia, essendo la documentazione ASL basata su dichiarazioni rese dalla , è piena facoltà di Parte_3
quella di verificare, in quanto ente preposto all'erogazione dei contributi, che quanto dichiarato CP_1 corrisponda al vero, sulla scorta delle comuni regole dell'attività istruttoria.
Nel corso di questo procedimento, peraltro, sono stati confermati i risultati dell'istruttoria svolta in sede amministrativa. Infatti, anche l'escussione del teste - già Brigadiere dei Carabinieri Testimone_1
Forestali di Santa Maria Maggiore - ha confermato quanto rilevato dalle indagini all'epoca effettuate e riportato nelle annotazioni di polizia giudiziaria, , in particolare che "... alcuni animali non hanno mai pascolato/utilizzato le superfici richieste a premio dall' , ma sono stati osservati nei Parte_1 terreni catastalmente identificati al foglio12 del Comune di Craveggia..." e che l'attività ispettiva “... si
è focalizzata sulle superfici indicate nel foglio 12 ricadenti nel comprensorio denominato Parte_2
ed anche presso le superfici ricadenti nel comprensorio denominato Bagni di Craveggia ...”
[...]
(cfr. verbale ud. 15.12.2023).
Infine, l'escussione dei testi di parte attrice - Sig.ri e , già pastori presso l' Pt_4 Parte_5 [...]
- ad avviso di questo Giudice non ha offerto elementi utili a Parte_1 smentire quanto emerso dalle attività istruttorie di . I testi, al contrario, hanno in parte CP_1 confermato per i periodi attenzionati da lo spostamento degli animali presso i pascoli siti al CP_1
pagina 6 di 7 foglio 12 e non oggetto di richiesta di contributo (cfr. verbale ud. 15.12.2023, teste capi 5, 12 e Pt_4
17; verbale ud. 26.07.2024, teste , capi 5, 12 e 17). Parte_5
In conclusione, non solo l' non ha fornito elementi sufficienti a confutare quanto Parte_1 rilevato da nei propri provvedimenti, ma anzi dalle prove acquisite se ne trae la conferma. CP_1
Da ultimo, resta solo da evidenziare che, una volta accertata la mancanza dei requisiti minimi per l'ottenimento dei contributi, diventa irrilevante ogni questione circa l'asserito errore scusabile in cui sarebbe incorsa la nell'indicazione di un codice pascolo erroneo. Infatti, la revoca Parte_3 parziale dei contributi non è dipesa da tale erronea indicazione, ma dal mancato raggiungimento del coefficiente UBA/ha per i terreni oggetto di domanda, che sono correttamente individuabili aldilà dai codici pascolo ad essi corrispondenti.
Per tutto quanto appena detto, le domande di parte attrice devono essere rigettate.
6. Le spese del giudizio seguono la soccombenza, e sono liquidate nella misura che verrà indicata in dispositivo, sulla base dei valori minimi previsti per lo scaglione di riferimento, tenuto conto che gran parte delle questioni dedotte sono analoghe a quella già oggetto del citato procedimento 2095/2023.
Non è invece accoglibile la domanda della Regione di porre a carico di controparte gli oneri riflessi
(cfr., da ultimo, Cass. 4399/2025).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, rigetta integralmente le domande di parte attrice.
Condanna l' al pagamento in favore di Parte_1 [...]
delle spese di lite, che si liquidano in € Controparte_1
7.100, oltre rimborso forfettario spese generali.
Torino, 7 dicembre 2025.
Il Giudice
EF TI
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