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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 15/12/2025, n. 4803 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4803 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Francesco De Giorgi
Alla udienza del 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 3243/2025 R.G. promossa da:
, rappresentato e difeso dall'avv.GERONIMO MICHELE giusta Parte_1 procura in atti
RICORRENTE
contro
:
rappresentato e difeso dall'avv FARETRA ANNA Controparte_1 giusta procura in atti
RESISTENTE
Oggetto: rivendicazione differenze retributive per mansione superiore MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto depositato il 10.3.2025, il ricorrente di cui in epigrafe, premesso di Part essere dipendente dell' dal 4.7.1991 con le mansioni di Tecnico della
Prevenzione dell'ambiente e dei luoghi di lavoro – Dipartimento di Prevenzione
IA (area B sino al maggio 2006, area A fino a ottobre 2013 e poi nuovamente area B), esponeva di essere stato inquadrato nella categoria D, ma di aver svolto mansioni rientranti nel superiore livello Ds.
Allegava che già aveva ottenuto il riconoscimento di tale diritto fino al 1.6.2020 con sentenza del tribunale di Bari n.230/22 passata in giudicato. Sosteneva di aver continuato a svolgere le medesime mansioni già oggetto di Part accertamento giudiziale senza peraltro che la gli avesse riconosciuto il superiore inquadramento dall'1.6.2020.
Chiedeva pertanto che la convenuta fosse condannata al pagamento della somma corrispondente alle differenze retributive spettanti tra la qualifica posseduta e quella rivendicata. Part Si costituiva in giudizio l' che contestava in diritto quanto sostenuto dalla ricorrente e concludeva per il rigetto del ricorso.
Tanto premesso, il ricorso è fondato e merita accoglimento nei termini di seguito indicati.
Deve, innanzitutto, osservarsi che nell'ambito della c.d. contrattualizzazione o privatizzazione dei rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, la materia dello svolgimento delle mansioni superiori è stata disciplinata, a seguito della novellazione del d.lgs. 3 febbraio 1993 n. 29 operata dal d.lgs. 31 marzo 1998 n. 80, dall'art. 56 del primo di detti decreti, nel testo di cui all'art. 25 del secondo decreto. Peraltro il sesto comma è stato modificato dall'art. 15 del d.lgs. 29 ottobre 1998 n. 387 ed il conseguente tenore dell'art. 56 citato è stato riprodotto dall' art. 52 del d.lgs. 30 marzo 2001
n. 165, così come modificato di recente dall'articolo 62, comma 1, del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 (norme generali dell'ordinamento del lavoro alle dipendenze della amministrazioni pubbliche).
La normativa in esame ha riconfermato anche nell'ambito nel nuovo regime del lavoro dei pubblici dipendenti il principio secondo cui lo “esercizio di fatto di mansioni diverse da quelle della qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini dell'inquadramento del lavoratore (...)” (art. 52, ultima parte del primo comma).
Invece, quanto allo svolgimento di mansioni proprie di qualifiche superiori, l'art. 52 contiene due diversi ordini di disposizioni.
In primo luogo si indicano i casi in cui è legittima la temporanea assegnazione a mansioni superiori, con la precisa specificazione dei relativi presupposti e dei limiti temporali e la previsione del diritto del lavoratore al trattamento previsto per la qualifica superiore, per il periodo di effettiva prestazione. In secondo luogo si prende in considerazione l'ipotesi dell'assegnazione "a mansioni proprie di una qualifica superiore" al di fuori delle condizioni previste dalle precedenti disposizioni, per stabilire da un lato la nullità di detta assegnazione e dall'altro il diritto del lavoratore alla differenza di trattamento economico con la qualifica superiore (si precisa che in quest'ultima disposizione l'espressione “qualifica superiore” ha valore generico e omnicomprensivo, nel senso che non va intesa quale “qualifica immediatamente superiore”, espressione utilizzata dal secondo comma nel delineare i presupposti dell'assegnazione legittima a mansioni superiori;
una diversa conclusione non è giustificata nè dalla lettera della disposizione in esame, nè dalla sua ratio, che è quella di assicurare comunque al lavoratore una retribuzione proporzionata alla qualità del lavoro prestato, in ossequio al principio di cui all' art. 36 Cost., cfr. Cass. sez, Lav. n. 20692/04).
Fatta tale premessa, deve evidenziarsi che la giurisprudenza di legittimità, nelle vertenze tese ad ottenere il riconoscimento di qualifica superiore, ha più volte stabilito che il procedimento logico giuridico, che è alla base dell'indagine diretta alla determinazione dell'inquadramento del lavoratore, non può prescindere da tre fasi successive. Deve cioè accertarsi in fatto le attività lavorative in concreto svolte, individuarsi le qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e raffrontare il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda. All'esito di tale procedimento, e ai fini dell'applicazione della tutela apprestata dall'art. 2103
c.c., la condizione da verificare è che l'assegnazione alle mansioni superiori sia stata piena, nel senso che abbia comportato l'assunzione della responsabilità e l'esercizio dell'autonomia proprie della corrispondente qualifica superiore.
L'eventuale riconoscimento del superiore inquadramento rivendicato, che nei casi di datore di lavoro pubblico comporterà esclusivamente riconoscimento di spettanze di natura retributiva (cfr. art. 52 comma 4 e 5 del dlgs.165/01), deve essere conseguenza non solo della riconducibilità delle mansioni alla declaratoria contrattuale di quest'ultimo, ma anche, e in via concorrente, della esclusione della riconducibilità delle medesime mansioni a quelle in astratto previste per l'inquadramento ufficialmente assegnato (cfr. Cass. n.1433/96,
n.14621/99).
In buona sostanza la Cassazione ha ribadito che: “In materia di inquadramento del lavoratore, il giudice di merito è tenuto ad effettuare un'operazione logica di comparazione delle mansioni astrattamente previste per la qualifica da attribuire
e di quelle svolte in concreto dal prestatore” (cfr. Cass. n.3859/06).
In giurisprudenza nel caso specifico di rivendicazione di mansioni superiori nel pubblico impiego privatizzato è stato affermato che: “Nel pubblico impiego contrattualizzato, il giudicato di accertamento dello svolgimento di mansioni superiori non comporta l'acquisizione della miglior qualifica, ma solo la condanna al pagamento delle differenze retributive, sicchè esso ha efficacia vincolante anche per i periodi successivi solo se il lavoratore, immutata la disciplina collettiva, alleghi e provi il reiterarsi delle mansioni superiori anche in detto arco temporale.” (cfr. CAss. n. 18901/19).
Si legge poi in tale ordinanza che: “In tema di rapporto di impiego privatizzato, il diritto a ricevere le retribuzioni proprie delle mansioni superiori rispetto a quelle di formale inquadramento sorge, di tempo in tempo, in ragione del concreto esercizio di esse e non dà luogo a modificazioni definitive del rapporto sotto il profilo dell'acquisizione della corrispondente migliore qualifica (d.lg. n. 165 del 2001, art.
52, comma 1, seconda parte e, precedentemente, d.lg. n. 29 del 1993, art.
25, come modificato dal d.lg. n. 80 del 1998), con la conseguenza che il giudicato maturato rispetto a periodi in cui è stato riconosciuto il diritto a tali retribuzioni superiori, per esservi stato esercizio delle corrispondenti mansioni, non pone a carico del datore di lavoro l'onere di allegare e dimostrare, rispetto ai periodi successivi, per i quali il lavoratore rivendichi il persistere del diritto alle differenze retributive, il verificarsi di mutamenti fattuali, spettando al lavoratore la prova in concreto di avere continuato a svolgere mansioni superiori rispetto a quelle di inquadramento. Il pregresso giudicato può peraltro risultare vincolante, una volta accertato il reiterarsi dell'esercizio della medesima attività e a condizione del permanere della medesima disciplina collettiva, rispetto alla qualificazione di tale attività come inerente mansioni superiori ed alle conseguenza retributive che ne derivano;
inoltre, quanto precedentemente accertato, può costituire dato istruttorio utilizzabile, ove ritenuto utile e pertinente, per l'apprezzamento giudiziale, in sé del tutto autonomo, relativo al periodo oggetto della nuova controversia.”
Ciò posto, l'istruttoria ha evidenziato che il ricorrente ha svolto mansioni superiori rispetto a quelle formalmente assegnate anche nel periodo successivo al precedente accertamento giudiziale. I testimoni escussi in corso di causa (tutti tecnici della prevenzione dipendenti della e quindi colleghi di lavoro del ricorrente, oltre a medici veterinari Pt_3 in servizio nella medesima area), hanno integralmente confermato le circostanze di fatto dedotte in ricorso, asserendo che il ricorrente in qualità di Ufficiale di
Polizia Giudiziaria, nell'ambito delle mansioni svolte, continua ad assumere rilevanti responsabilità personali, anche di natura penale, e a svolgere tali attività in piena autonomia operativa, organizzativa e gestionale, coerentemente con i profili professionali di appartenenza. Hanno poi confermato lo svolgimento ininterrotto delle altre mansioni specificatamente indicate in ricorso al punto 3
(tra le quali la vigilanza igienico sanitaria delle strutture ricettive, dei settori di produzione, trasformazione, conservazione, commercializzazione, trasporto deposito, distribuzione e somministrazione degli alimenti di origine animale, procedendo anche a contestare le eventuali irregolarità da lei riscontrate ecc.).
Tutti hanno inoltre concordemente riferito lo svolgimento di dette mansioni da parte della ricorrente sin dalla assunzione e in via continuativa anche dopo il
2020 (per il periodo antecedente opera difatti il giudicato) .
In buona sostanza il ricorrente ha continuato a svolgere i medesimi compiti che gli sono valsi il riconoscimento dello svolgimento di mansioni rientranti nel profilo Ds da parte del Tribunale con la sentenza n.230/22 passata in cosa giudicata.
In base alle declaratorie allegate al c.c.n.l. del comparto Sanità del 20 settembre
2001:
- appartengono al livello 'D': “i lavoratori che, ricoprono posizioni di lavoro che richiedono, oltre a conoscenze teoriche specialistiche e/o gestionali in relazione ai titoli di studio e professionali conseguiti, autonomia e responsabilità proprie, capacità organizzative, di coordinamento e gestionali caratterizzate da discrezionalità operativa nell'ambito di strutture operative semplici previste dal modello organizzativo aziendale”. In tale categoria rientra anche la figura di
“Collaboratore tecnico-professionale”, così descritta: “Svolge attività prevalentemente tecniche che comportano una autonoma elaborazione di atti preliminari e istruttori dei provvedimenti di competenza dell'unità operativa in cui
è inserito;
collabora con il personale inserito nella posizione Ds e con i dirigenti nelle attività di studio e programmazione. Le attività lavorative del collaboratore tecnico-professionale si svolgono nell'ambito dei settori tecnico, informatico e professionale, secondo le esigenze organizzative e funzionali delle aziende ed enti ed i requisiti culturali e professionali posseduti dal personale interessato”;
- appartengono al livello 'DS' “i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro, che oltre alle conoscenze teoriche specialistiche e/o gestionali in relazione ai titoli di studio e professionali conseguiti, richiedono a titolo esemplificativo e anche disgiuntamente: autonomia e responsabilità dei risultati conseguiti;
ampia discrezionalità operativa nell'ambito delle strutture operative di assegnazione;
funzioni di direzione e coordinamento, gestione e controllo di risorse umane;
coordinamento di attività didattica;
iniziative di programmazione e proposta». In questo livello rientra anche la figura professionale di “Collaboratore tecnico- professionale esperto”, che viene descritta nei termini che seguono: “Svolge attività prevalentemente tecniche che comportano una autonoma elaborazione di atti preliminari e istruttori dei provvedimenti di competenza dell'unità operativa in cui è inserito;
collabora con i dirigenti nelle attività di studio e programmazione assicura, oltre all'espletamento dei compiti direttamente affidati, il coordinamento ed il controllo delle attività tecniche di unità operative semplici, avvalendosi della collaborazione di altro personale del ruolo tecnico cui fornisce istruzioni;
assume responsabilità diretta per le attività professionali cui è preposto;
formula proposte operative per l'organizzazione del lavoro nell'ambito dell'attività affidatagli e per la semplificazione o snellimento delle procedure eventualmente connesse. Le attività lavorative del collaboratore tecnico-professionale esperto si svolgono nell'ambito dei settori tecnico, informatico e professionale, secondo le esigenze organizzative e funzionali delle aziende ed enti ed i requisiti culturali e professionali posseduti dal personale interessato”.
Deriva dal raffronto tra le riportate declaratorie (soprattutto quelle esemplificative), la differenza tra “Collaboratore tecnico - professionale” e
“Collaboratore tecnico-professionale esperto” risiede principalmente nell'attività di collaborazione (che nel caso del livello DS deve essere fornita ai dirigenti), oltre che nell'espletamento di attività di coordinamento e controllo delle attività tecniche di unità operative semplici, nonché nell'assunzione di responsabilità diretta per le attività professionali cui il dipendente è preposto, anche allo scopo di formulare proposte operative per l'organizzazione del lavoro o lo snellimento delle procedure eventualmente connesse.
Le attività svolte dal ricorrente – così come descritte in ricorso e confermate dai testimoni, oltre che dalla documentazione depositata nel fascicolo di parte – appaiono evidentemente riconducibili proprio al profilo professionale
“Collaboratore tecnico-professionale esperto” e non già a quello di mero
“Collaboratore tecnico-professionale”. Esse difatti consistono, tra l'altro, in una diretta collaborazione con i dirigenti e con le altre autorità nello svolgimento dei compiti di polizia giudiziaria.
Ne consegue, quale logica conseguenza, che le mansioni svolte dalla ricorrente sono senz'altro riconducibili al rivendicato livello retributivo D-Super. Part La deve essere condannata al pagamento delle differenze retributive rispetto al livello d'inquadramento assegnato alla ricorrente ('D') nei limiti della prescrizione quinquennale come espressamente richiesto in ricorso.
Ne deriva la condanna della convenuta al pagamento delle differenze di retribuzione tra i due livelli a far data dal luglio 2020.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
In composizione monocratica, in persona del dott.Francesco De Giorgi, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto DA , nei Pt_1 confronti , così provvede: Controparte_2
1. accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiarato che il ricorrente ha svolto mansioni riconducibili al livello economico DSuper del c.c.n.l. comparto Part Sanità del 20 settembre 2001, condanna la convenuta al pagamento in favore del ricorrente delle differenze retributive maturate con decorrenza dall'1.7.2020 alla data di deposito del ricorso, oltre rivalutazione e interessi come per legge, fra loro non cumulati;
Part
2. condanna altresì la convenuta al pagamento delle spese processuali sostenute dalla ricorrente, che liquida in €2.200,00, oltre rimborso forfettario spese, i.v.a., c.p.a., con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi anticipante.
Bari,15/12/2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott. Francesco De Giorgi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Francesco De Giorgi
Alla udienza del 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 3243/2025 R.G. promossa da:
, rappresentato e difeso dall'avv.GERONIMO MICHELE giusta Parte_1 procura in atti
RICORRENTE
contro
:
rappresentato e difeso dall'avv FARETRA ANNA Controparte_1 giusta procura in atti
RESISTENTE
Oggetto: rivendicazione differenze retributive per mansione superiore MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto depositato il 10.3.2025, il ricorrente di cui in epigrafe, premesso di Part essere dipendente dell' dal 4.7.1991 con le mansioni di Tecnico della
Prevenzione dell'ambiente e dei luoghi di lavoro – Dipartimento di Prevenzione
IA (area B sino al maggio 2006, area A fino a ottobre 2013 e poi nuovamente area B), esponeva di essere stato inquadrato nella categoria D, ma di aver svolto mansioni rientranti nel superiore livello Ds.
Allegava che già aveva ottenuto il riconoscimento di tale diritto fino al 1.6.2020 con sentenza del tribunale di Bari n.230/22 passata in giudicato. Sosteneva di aver continuato a svolgere le medesime mansioni già oggetto di Part accertamento giudiziale senza peraltro che la gli avesse riconosciuto il superiore inquadramento dall'1.6.2020.
Chiedeva pertanto che la convenuta fosse condannata al pagamento della somma corrispondente alle differenze retributive spettanti tra la qualifica posseduta e quella rivendicata. Part Si costituiva in giudizio l' che contestava in diritto quanto sostenuto dalla ricorrente e concludeva per il rigetto del ricorso.
Tanto premesso, il ricorso è fondato e merita accoglimento nei termini di seguito indicati.
Deve, innanzitutto, osservarsi che nell'ambito della c.d. contrattualizzazione o privatizzazione dei rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, la materia dello svolgimento delle mansioni superiori è stata disciplinata, a seguito della novellazione del d.lgs. 3 febbraio 1993 n. 29 operata dal d.lgs. 31 marzo 1998 n. 80, dall'art. 56 del primo di detti decreti, nel testo di cui all'art. 25 del secondo decreto. Peraltro il sesto comma è stato modificato dall'art. 15 del d.lgs. 29 ottobre 1998 n. 387 ed il conseguente tenore dell'art. 56 citato è stato riprodotto dall' art. 52 del d.lgs. 30 marzo 2001
n. 165, così come modificato di recente dall'articolo 62, comma 1, del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 (norme generali dell'ordinamento del lavoro alle dipendenze della amministrazioni pubbliche).
La normativa in esame ha riconfermato anche nell'ambito nel nuovo regime del lavoro dei pubblici dipendenti il principio secondo cui lo “esercizio di fatto di mansioni diverse da quelle della qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini dell'inquadramento del lavoratore (...)” (art. 52, ultima parte del primo comma).
Invece, quanto allo svolgimento di mansioni proprie di qualifiche superiori, l'art. 52 contiene due diversi ordini di disposizioni.
In primo luogo si indicano i casi in cui è legittima la temporanea assegnazione a mansioni superiori, con la precisa specificazione dei relativi presupposti e dei limiti temporali e la previsione del diritto del lavoratore al trattamento previsto per la qualifica superiore, per il periodo di effettiva prestazione. In secondo luogo si prende in considerazione l'ipotesi dell'assegnazione "a mansioni proprie di una qualifica superiore" al di fuori delle condizioni previste dalle precedenti disposizioni, per stabilire da un lato la nullità di detta assegnazione e dall'altro il diritto del lavoratore alla differenza di trattamento economico con la qualifica superiore (si precisa che in quest'ultima disposizione l'espressione “qualifica superiore” ha valore generico e omnicomprensivo, nel senso che non va intesa quale “qualifica immediatamente superiore”, espressione utilizzata dal secondo comma nel delineare i presupposti dell'assegnazione legittima a mansioni superiori;
una diversa conclusione non è giustificata nè dalla lettera della disposizione in esame, nè dalla sua ratio, che è quella di assicurare comunque al lavoratore una retribuzione proporzionata alla qualità del lavoro prestato, in ossequio al principio di cui all' art. 36 Cost., cfr. Cass. sez, Lav. n. 20692/04).
Fatta tale premessa, deve evidenziarsi che la giurisprudenza di legittimità, nelle vertenze tese ad ottenere il riconoscimento di qualifica superiore, ha più volte stabilito che il procedimento logico giuridico, che è alla base dell'indagine diretta alla determinazione dell'inquadramento del lavoratore, non può prescindere da tre fasi successive. Deve cioè accertarsi in fatto le attività lavorative in concreto svolte, individuarsi le qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e raffrontare il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda. All'esito di tale procedimento, e ai fini dell'applicazione della tutela apprestata dall'art. 2103
c.c., la condizione da verificare è che l'assegnazione alle mansioni superiori sia stata piena, nel senso che abbia comportato l'assunzione della responsabilità e l'esercizio dell'autonomia proprie della corrispondente qualifica superiore.
L'eventuale riconoscimento del superiore inquadramento rivendicato, che nei casi di datore di lavoro pubblico comporterà esclusivamente riconoscimento di spettanze di natura retributiva (cfr. art. 52 comma 4 e 5 del dlgs.165/01), deve essere conseguenza non solo della riconducibilità delle mansioni alla declaratoria contrattuale di quest'ultimo, ma anche, e in via concorrente, della esclusione della riconducibilità delle medesime mansioni a quelle in astratto previste per l'inquadramento ufficialmente assegnato (cfr. Cass. n.1433/96,
n.14621/99).
In buona sostanza la Cassazione ha ribadito che: “In materia di inquadramento del lavoratore, il giudice di merito è tenuto ad effettuare un'operazione logica di comparazione delle mansioni astrattamente previste per la qualifica da attribuire
e di quelle svolte in concreto dal prestatore” (cfr. Cass. n.3859/06).
In giurisprudenza nel caso specifico di rivendicazione di mansioni superiori nel pubblico impiego privatizzato è stato affermato che: “Nel pubblico impiego contrattualizzato, il giudicato di accertamento dello svolgimento di mansioni superiori non comporta l'acquisizione della miglior qualifica, ma solo la condanna al pagamento delle differenze retributive, sicchè esso ha efficacia vincolante anche per i periodi successivi solo se il lavoratore, immutata la disciplina collettiva, alleghi e provi il reiterarsi delle mansioni superiori anche in detto arco temporale.” (cfr. CAss. n. 18901/19).
Si legge poi in tale ordinanza che: “In tema di rapporto di impiego privatizzato, il diritto a ricevere le retribuzioni proprie delle mansioni superiori rispetto a quelle di formale inquadramento sorge, di tempo in tempo, in ragione del concreto esercizio di esse e non dà luogo a modificazioni definitive del rapporto sotto il profilo dell'acquisizione della corrispondente migliore qualifica (d.lg. n. 165 del 2001, art.
52, comma 1, seconda parte e, precedentemente, d.lg. n. 29 del 1993, art.
25, come modificato dal d.lg. n. 80 del 1998), con la conseguenza che il giudicato maturato rispetto a periodi in cui è stato riconosciuto il diritto a tali retribuzioni superiori, per esservi stato esercizio delle corrispondenti mansioni, non pone a carico del datore di lavoro l'onere di allegare e dimostrare, rispetto ai periodi successivi, per i quali il lavoratore rivendichi il persistere del diritto alle differenze retributive, il verificarsi di mutamenti fattuali, spettando al lavoratore la prova in concreto di avere continuato a svolgere mansioni superiori rispetto a quelle di inquadramento. Il pregresso giudicato può peraltro risultare vincolante, una volta accertato il reiterarsi dell'esercizio della medesima attività e a condizione del permanere della medesima disciplina collettiva, rispetto alla qualificazione di tale attività come inerente mansioni superiori ed alle conseguenza retributive che ne derivano;
inoltre, quanto precedentemente accertato, può costituire dato istruttorio utilizzabile, ove ritenuto utile e pertinente, per l'apprezzamento giudiziale, in sé del tutto autonomo, relativo al periodo oggetto della nuova controversia.”
Ciò posto, l'istruttoria ha evidenziato che il ricorrente ha svolto mansioni superiori rispetto a quelle formalmente assegnate anche nel periodo successivo al precedente accertamento giudiziale. I testimoni escussi in corso di causa (tutti tecnici della prevenzione dipendenti della e quindi colleghi di lavoro del ricorrente, oltre a medici veterinari Pt_3 in servizio nella medesima area), hanno integralmente confermato le circostanze di fatto dedotte in ricorso, asserendo che il ricorrente in qualità di Ufficiale di
Polizia Giudiziaria, nell'ambito delle mansioni svolte, continua ad assumere rilevanti responsabilità personali, anche di natura penale, e a svolgere tali attività in piena autonomia operativa, organizzativa e gestionale, coerentemente con i profili professionali di appartenenza. Hanno poi confermato lo svolgimento ininterrotto delle altre mansioni specificatamente indicate in ricorso al punto 3
(tra le quali la vigilanza igienico sanitaria delle strutture ricettive, dei settori di produzione, trasformazione, conservazione, commercializzazione, trasporto deposito, distribuzione e somministrazione degli alimenti di origine animale, procedendo anche a contestare le eventuali irregolarità da lei riscontrate ecc.).
Tutti hanno inoltre concordemente riferito lo svolgimento di dette mansioni da parte della ricorrente sin dalla assunzione e in via continuativa anche dopo il
2020 (per il periodo antecedente opera difatti il giudicato) .
In buona sostanza il ricorrente ha continuato a svolgere i medesimi compiti che gli sono valsi il riconoscimento dello svolgimento di mansioni rientranti nel profilo Ds da parte del Tribunale con la sentenza n.230/22 passata in cosa giudicata.
In base alle declaratorie allegate al c.c.n.l. del comparto Sanità del 20 settembre
2001:
- appartengono al livello 'D': “i lavoratori che, ricoprono posizioni di lavoro che richiedono, oltre a conoscenze teoriche specialistiche e/o gestionali in relazione ai titoli di studio e professionali conseguiti, autonomia e responsabilità proprie, capacità organizzative, di coordinamento e gestionali caratterizzate da discrezionalità operativa nell'ambito di strutture operative semplici previste dal modello organizzativo aziendale”. In tale categoria rientra anche la figura di
“Collaboratore tecnico-professionale”, così descritta: “Svolge attività prevalentemente tecniche che comportano una autonoma elaborazione di atti preliminari e istruttori dei provvedimenti di competenza dell'unità operativa in cui
è inserito;
collabora con il personale inserito nella posizione Ds e con i dirigenti nelle attività di studio e programmazione. Le attività lavorative del collaboratore tecnico-professionale si svolgono nell'ambito dei settori tecnico, informatico e professionale, secondo le esigenze organizzative e funzionali delle aziende ed enti ed i requisiti culturali e professionali posseduti dal personale interessato”;
- appartengono al livello 'DS' “i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro, che oltre alle conoscenze teoriche specialistiche e/o gestionali in relazione ai titoli di studio e professionali conseguiti, richiedono a titolo esemplificativo e anche disgiuntamente: autonomia e responsabilità dei risultati conseguiti;
ampia discrezionalità operativa nell'ambito delle strutture operative di assegnazione;
funzioni di direzione e coordinamento, gestione e controllo di risorse umane;
coordinamento di attività didattica;
iniziative di programmazione e proposta». In questo livello rientra anche la figura professionale di “Collaboratore tecnico- professionale esperto”, che viene descritta nei termini che seguono: “Svolge attività prevalentemente tecniche che comportano una autonoma elaborazione di atti preliminari e istruttori dei provvedimenti di competenza dell'unità operativa in cui è inserito;
collabora con i dirigenti nelle attività di studio e programmazione assicura, oltre all'espletamento dei compiti direttamente affidati, il coordinamento ed il controllo delle attività tecniche di unità operative semplici, avvalendosi della collaborazione di altro personale del ruolo tecnico cui fornisce istruzioni;
assume responsabilità diretta per le attività professionali cui è preposto;
formula proposte operative per l'organizzazione del lavoro nell'ambito dell'attività affidatagli e per la semplificazione o snellimento delle procedure eventualmente connesse. Le attività lavorative del collaboratore tecnico-professionale esperto si svolgono nell'ambito dei settori tecnico, informatico e professionale, secondo le esigenze organizzative e funzionali delle aziende ed enti ed i requisiti culturali e professionali posseduti dal personale interessato”.
Deriva dal raffronto tra le riportate declaratorie (soprattutto quelle esemplificative), la differenza tra “Collaboratore tecnico - professionale” e
“Collaboratore tecnico-professionale esperto” risiede principalmente nell'attività di collaborazione (che nel caso del livello DS deve essere fornita ai dirigenti), oltre che nell'espletamento di attività di coordinamento e controllo delle attività tecniche di unità operative semplici, nonché nell'assunzione di responsabilità diretta per le attività professionali cui il dipendente è preposto, anche allo scopo di formulare proposte operative per l'organizzazione del lavoro o lo snellimento delle procedure eventualmente connesse.
Le attività svolte dal ricorrente – così come descritte in ricorso e confermate dai testimoni, oltre che dalla documentazione depositata nel fascicolo di parte – appaiono evidentemente riconducibili proprio al profilo professionale
“Collaboratore tecnico-professionale esperto” e non già a quello di mero
“Collaboratore tecnico-professionale”. Esse difatti consistono, tra l'altro, in una diretta collaborazione con i dirigenti e con le altre autorità nello svolgimento dei compiti di polizia giudiziaria.
Ne consegue, quale logica conseguenza, che le mansioni svolte dalla ricorrente sono senz'altro riconducibili al rivendicato livello retributivo D-Super. Part La deve essere condannata al pagamento delle differenze retributive rispetto al livello d'inquadramento assegnato alla ricorrente ('D') nei limiti della prescrizione quinquennale come espressamente richiesto in ricorso.
Ne deriva la condanna della convenuta al pagamento delle differenze di retribuzione tra i due livelli a far data dal luglio 2020.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
In composizione monocratica, in persona del dott.Francesco De Giorgi, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto DA , nei Pt_1 confronti , così provvede: Controparte_2
1. accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiarato che il ricorrente ha svolto mansioni riconducibili al livello economico DSuper del c.c.n.l. comparto Part Sanità del 20 settembre 2001, condanna la convenuta al pagamento in favore del ricorrente delle differenze retributive maturate con decorrenza dall'1.7.2020 alla data di deposito del ricorso, oltre rivalutazione e interessi come per legge, fra loro non cumulati;
Part
2. condanna altresì la convenuta al pagamento delle spese processuali sostenute dalla ricorrente, che liquida in €2.200,00, oltre rimborso forfettario spese, i.v.a., c.p.a., con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi anticipante.
Bari,15/12/2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott. Francesco De Giorgi