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Sentenza 8 settembre 2025
Sentenza 8 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 08/09/2025, n. 5624 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5624 |
| Data del deposito : | 8 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro, dott. TI
Brizzi, all'udienza del 8 luglio 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 10650/2023 R.G. vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. GAETANI PIERO, Parte_1 nonché dall'avv. DI PIETRO ALESSANDRO, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, come da procura in atti;
RICORRENTE E
Controparte_1
in forza di decreto della S. Congr. per i e gli Istituti secolari n. 65-
[...] Parte_2
1/72 del 27.4.1972, con sede in Napoli, Piazza S. Giuseppe dei Nudi, 77, in persona del legale rapp. pt. , rappresentato e difeso dall'avv. GIORDANO CARMELINA, elettivamente domiciliata in Pozzuoli, via Solfatara 101, in virtù di procure in atti;
RESISTENTE
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 6 giugno 2023, la parte ricorrente, premesso di aver lavorato per l' resistente dal 1996, anche se formalmente inquadrata nel 1998, ha CP_1
impugnato il licenziamento intimato in data 8 maggio 2023, fondato sulla lettera di contestazione degli addebiti del 28 aprile 2023, con cui si contestava un comportamento violento ivi descritto, integrato dall'aggressione nei confronti della degente IG.
ospite della struttura, alla compresenza della paziente Parte_3 Pt_4
contestando la sussistenza dei fatti contestati.
[...]
Tanto premesso, la parte ricorrente ha concluso nei seguenti termini:
“ a) dichiarare il licenziamento impugnato siccome illegittimo, infondato e privo di giusta causa e o di giustificato motivo per le causali e le ragioni di cui in narrativa;
1 b) disporre la reintegrazione dell'istante nel posto di lavoro occupato;
c) condannare la resistente al risarcimento del danno correlato alla retribuzione di fatto in atto come per legge sino alla data dell'effettivo reintegro;
d) condannare la resistente al pagamento delle spese e competenze onorarie del presente giudizio con attribuzione ai sottoscritti avvocati antistatari”.
Si è costituita ritualmente la parte resistente, esponendo: di aver assunto la ricorrente, con inquadramento contrattuale B2 e con mansioni di operatrice;
che la IG.ra un'ospite della ultrasessantacinquenne e Parte_3 Parte_5
semiautonoma, con gravi difficoltà deambulatorie a causa di frattura bilaterale del femore, aveva riferito di essere stata aggredita dalla ricorrente mentre era seduta sul proprio letto in posizione per lei insicura e di essere stata da questa colpita con una stampella oltre ad aver ricevuto altri colpi con le mani;
di aver pertanto licenziato la ricorrente, a seguito della lettera di contestazione disciplinare, tenuto conto della grave violazione del Regolamento dell'Istituto e del CCNL, nonché della lesione del rapporto di fiducia che deve intercorrere tra il datore di lavoro e la lavoratrice cui è affidato il benessere di persone in situazione oggettiva di difficoltà per l'età e le patologie di cui soffrono, evidenziando, altresì, che le condotte poste a base del licenziamento, integrano anche una recidiva infra-quinquennale di azioni violente già sanzionate dall'Istituto con l'irrogazione di un provvedimento di sospensione.
Tanto premesso, contestate le circostanze in fatto esposte in ricorso, la parte resistente ha concluso per il rigetto del ricorso.
La causa è stata istruita con il libero interrogatorio delle parti, all'esito del quale è stato esperito il tentativo di conciliazione, nonché con l'espletamento della prova testimoniale. In data 9 aprile 2025, il Giudice ha ascoltato in contraddittorio con le parti i video, depositati ritualmente dalla parte resistente, contenenti le dichiarazioni della parte offesa.
Indi, all'esito della discussione, il Giudice ha rinviato per la decisione all'udienza dell'08.07.2025, ore 10,30 con termine per note sintetiche da depositarsi 20 giorni prima.
All'udienza del 8 luglio 2025, all'esito del deposito di note, nonché della discussione, il Giudice ha deciso la causa, come da separato dispositivo letto in udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2
Il ricorso è fondato per i motivi di seguito precisati.
Vertendosi in ipotesi di licenziamento disciplinare appare opportuno inquadrare i fatti di causa, alla luce delle modifiche apportate all'art. 18 dello
Statuto dei lavoratori.
È pacifico che la ricorrente risulta formalmente inquadrata dal 1998, inquadrata nel la categoria contrattuale B2, con mansioni di operatrice. Ne consegue che risulta applicabile la tutela prevista dall'art. 18 citato, come modificato dalla L. n.
92/2012, in quanto la stessa parte resistente ha dichiarato di occupare alle proprie dipendenze oltre 70 lavoratori (cfr. doc. n. 2 visura camerale).
La tutela invocata in via principale è prevista dal quarto comma del citato articolo dello Statuto dei Lavoratori, il quale prevede quanto segue, a seguito delle modifiche introdotte dalla L. n. 92 del 2012:
“Il giudice, nelle ipotesi in cui accerta che non ricorrono gli estremi del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa addotti dal datore di lavoro, per insussistenza del fatto contestato ovvero perché il fatto rientra tra le condotte punibili con una sanzione conservativa sulla base delle previsioni dei contratti collettivi ovvero dei codici disciplinari applicabili, annulla il licenziamento e condanna il datore di lavoro alla reintegrazione nel posto di lavoro di cui al primo comma e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto il lavoratore ha percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative….”.
In ipotesi di licenziamento illegittimo, dunque la tutela della reintegra va applicata, in presenza di un licenziamento disciplinare, nelle seguenti due ipotesi, ove risulti: a) l'insussistenza del fatto contestato;
b) che il fatto rientra tra le condotte punibili con una sanzione conservativa in base ai c.c.n.l. applicabili.
Diventa, pertanto, decisiva la possibilità di distinguere logicamente e giuridicamente tra l'insussistenza del fatto contestato ( oppure la sua inclusione in una clausola del contratto collettivo che prevede una sanzione conservativa) e le
“altre ipotesi”, con riferimento alle quali si applica la tutela indennitaria.
Le interpretazioni del requisito relativo all'insussistenza del fatto contestato non sono state univoche in dottrina e in giurisprudenza, soprattutto nelle prime sentenze interpretative della disciplina in esame.
3 La prima sentenza che ha affrontato il problema interpretativo del perimetro di applicazione della tutela reintegratoria ha infatti ristretto tale tutela alle sole ipotesi di accertamento dell'insussistenza del fatto materiale posto a fondamento del licenziamento, con conseguente esclusione della rilevanza dell'accertamento dell'elemento psicologico, nonché di ogni valutazione che attenga al profilo della proporzionalità della sanzione rispetto alla gravità della condotta ( cfr.: Cass. sez. lav., sentenza n. 23669/2014) .
Tale orientamento è stato rimeditato dalle successive sentenze, dalle quali si evince una maggiore apertura, nell'individuazione della nozione di “fatto contestato”, alla valutazione dell'elemento psicologico.
Si è affermato, infatti, "non è plausibile che il Legislatore, parlando di insussistenza del fatto contestato, abbia voluto negarla nel caso di fatto sussistente ma privo del carattere di illiceità, ossia non suscettibile di alcuna sanzione….In altre parole la completa irrilevanza giuridica del fatto (pur accertato) equivale alla sua insussistenza materiale e dà perciò luogo alla reintegrazione ai sensi dell'art. 18, comma 4, cit.".
In sostanza l'assenza di illiceità di un fatto materiale pur sussistente, deve essere ricondotto all'ipotesi, che prevede la reintegra nel posto di lavoro, dell'insussistenza del fatto contestato, mentre la minore o maggiore gravità (o lievità) del fatto contestato e ritenuto sussistente, implicando un giudizio di proporzionalità, non consente l'applicazione della tutela cd. reale. ( cfr.: Cass. civ.
Sez. lavoro, Sent., (ud. 21/06/2016) 20-09-2016, n. 18418; Cass. 13.10.2015 n.
20540).
Recentemente la Suprema Corte ha condiviso l'opzione interpretativa, secondo la quale nella locuzione "insussistenza del fatto contestato" il fatto deve intendersi in senso giuridico e non meramente materiale.
Si è affermato, infatti, che: “…il mero fatto come giustamente osservato da certa dottrina - non ha mai un proprio autonomo rilievo nel mondo giuridico al di fuori della qualificazione che, in maniera espressa od implicita, ne fornisca una data norma. Non lo si può apprezzare e non può produrre effetti giuridici senza riferimenti normativi. Diversamente, per definizione ricade nell'irrilevante giuridico.” (Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., (ud. 09/02/2017) 26-05-2017, n. 13383).
La necessità della prova della sussistenza dell'elemento psicologico, sostenuta anche da autorevole dottrina, si fonda sui seguenti argomenti.
4 In primo luogo, la nuova formulazione dell'articolo 18 fa chiaramente riferimento al fatto contestato, ovvero alla condotta punibile: sembra, dunque, più aderente al testo normativo, la lettura che ricollega lo spazio applicativo della tutela reintegratoria alla nozione di inadempimento.
La norma sulla sanzione da applicare non può non essere letta alla luce della disciplina sui presupposti della sanzione stessa, disciplina che legittima il licenziamento per giustificato motivo soggettivo solo in presenza di un “ notevole inadempimento” del lavoratore ( L. 604/66).
Ciò che il datore di lavoro contesta al lavoratore non è un fatto materiale, bensì un inadempimento. Ai fini della verifica della legittimità del licenziamento, tale inadempimento deve essere notevole. Occorre aver riguardo, quindi, alla natura della prestazione resa, ai sensi dell'articolo 2104 c.c..
Affinché si possa discorrere della sanzione da applicare, in ipotesi di accertata illegittimità del licenziamento, dunque, occorre poter configurare ( quantomeno in astratto) una condotta di rilievo disciplinare.
Appare imprescindibile, pertanto, l'accertamento del requisito dell'imputabilità del fatto contestato al lavoratore, non solo ai fini della legittimità del licenziamento, ma anche ai fini della selezione della sanzione da applicare.
Non possono non rilevare, quindi, i profili soggettivi dell'azione/omissione contestata, ai fini dell'individuazione del IGnificato di “fatto contestato” licenziamento, ma anche ai fini della selezione della sanzione da applicare.
Il “fatto contestato” equivale, quindi, a un comportamento commissivo od omissivo integrante a giudizio del datore un inadempimento, quindi completo del suo elemento soggettivo ed oggettivo. Solo in quanto assunto come tale può essere riconducibile ad un disposto del codice disciplinare.
La stessa lettera della norma, unitamente al collegamento con la cornice generale, costituita dall'articolo 3 della legge n. 604 del 1966, depongono per tale interpretazione, in quanto nella norma l'insussistenza è predicata dal “fatto contestato”.
Tanto premesso in punto di diritto, si rileva che il licenziamento disciplinare per cui è causa risulta fondato sulla lettera del 28 aprile 2023, relativa ai fatti relativi all'episodio di aggressione che sarebbe avvenuta in data 22 aprile 2023, alle ore 17 circa, in danno della IG. degente nella struttura. PT
5 Appare opportuno, pertanto, riportare, ai fini del decidere, le dichiarazioni dei testi.
La prima teste ha dichiarato quanto segue:
“Sono e mi chiamo n. il 1.08.1956 in NAPOLI e residente Testimone_1
in VIA ILARIA ALPI N. 22, MARANO DI NAPOLI (identificato con C.I. n.
Comune di MARANO DI NAPOLI in corso di validità). Numero_1
Adr: sono indifferente. Ho lavorato per la parte resistente dal 1996 fino al 31 gennaio 2023, con la qualifica di OSS. Non ho proposto causa nei confronti della parte resistente;
non ho ancora ricevuto il tfr ma mi devono pagare. Conosco la ricorrente perché da 4 anni abbiamo lavorato nella medesima verticale. Io e la ricorrente eravamo addette all'accudimento delle ospiti della struttura: le laviamo, le facciamo mangiare;
non ho mai dato farmaci nella verticale in cui lavorava la ricorrente. I farmaci erano gestiti dalla suora addetta al reparto che indica il piano terapeutico e da indicazioni sui farmaci da somministrare. Non so se la ricorrente si occupava di somministrare alcuni farmaci alle ospiti. Preciso che io ho lavorato nello stesso stabile della ricorrente, ma non ho mai lavorato insieme alla ricorrente nel medesimo reparto. Ogni piano della struttura aveva un reparto. In ogni reparto vi sono delle persone anziane che non sono suddivise per patologia e, dunque, ogni reparto non corrisponde ad una determinata patologia. La ricorrente non ha più lavorato da aprile – maggio 2023 e l'ho saputo perché se ne parlava tra i colleghi. Preciso anche che quando la ricorrente non poteva lavorare io coprivo il suo reparto. La IGnora mi ha riferito che c'era stato un litigio con la PT
ricorrente a cui io non ho assistito.
Io conosco la IG.ra che sta in sedia a rotelle ed ha bisogno di aiuto PT
per andare in bagno e non è autonoma, ed ogni tanto fa delle terapie. La IG.ra mi ha riferito di aver detto delle parolacce e la IG.ra La IG.ra PT Pt_1 mi ha riferito questo litigio il giorno dopo dell'accaduto, a cui io non PT
sono stata presente. Nessuna ospite anziana si è mai lamentata dei comportamenti della ricorrente. La IG.ra mi ha riferito di aver ricevuto uno schiaffo, ma PT
io il giorno dopo non ho riscontrato alcun tipo di lesione fisica. L'incontro con la IG.ra è avvenuto di domenica (giorno seguente rispetto Parte_3 all'asserito litigio) alle ore 15.00, quando io sono andata nel reparto. Quel giorno Part stesso ho incontrato la suora addetta al reparto, che mi ha riferito che c'era stato questo litigio. Durante il mio turno ho lavato la IG.ra ed ho PT
6 riscontrato che non aveva nessun livido e nessuna ecchimosi. Non ho visto niente di strano. La IG.ra stava in camera con un'altra IG.ra anziana di nome PT
, ad oggi deceduta. Persona_1
La IG.ra è ospite nello stesso reparto della IG.ra ma non Pt_4 PT
nella stessa camera.
Per quanto so, al litigio nessun altro ha assistito, però, dopo, la IG.ra PT mi ha riferito che era presente anche l'ospite TI. Part Ricordo che, una volta, la IG.ra mi disse di non dare la pasta alla IG.ra perché aveva il diabete e la IG.ra vide che stavo aiutando la sua PT PT
vicina di stanza, ovvero la IG.ra a mangiare la pastina e la IG.ra si Per_1 PT
alzò e buttò il piatto di pastina in faccia alla IG.ra Tanto è accaduto 4 – 5 Per_1
mesi prima del licenziamento della ricorrente. Io ho riferito subito tale episodio alla suora del reparto, che mi disse che ne avremmo parlato il Parte_7
giorno dopo. Il giorno dopo la superiora mi accusò di aver picchiato la Parte_8
IG.ra ma in realtà ero io che sono stata picchiata, infatti avevo dei Parte_3
graffi. Il G.L. fa rilevare che queste circostanze non sono capitolate. La teste continua a riferire: io non ho denunciato l'accaduto, pur avendo subito dei graffi.
Non ho ricevuto alcun procedimento disciplinare. In quanto davanti alla superiora la IG.ra ha ritrattato ed ammise che mi aveva fatto un bernoccolo con la PT
scopa che ho utilizzato per pulire la pastina caduta a terra. Il giorno dopo ho chiamato anche le figlie della IG.ra La IG.ra ha poi riferito alla PT PT
suora superiora che era stata lei a picchiarmi con la scopa e dunque non Parte_8
ho subito alcun procedimento disciplinare. Io avevo le braccia graffiate. La IG.ra spesso dice parolacce ed è aggressiva. Di fronte a tali atteggiamenti non PT
so come si deve comportare una OSS. Io ho riferito prontamente alla superiora.
Quello che posso riferire e che quando è capitata a me questo episodio con la IG.ra ho lasciato tutto e sono corsa al piano di giù per riferire alla
PT superiora, lasciando l'altra paziente tranquilla nel suo letto. La IG.ra è un
PT po' strana e non amava stare nella struttura perché voleva stare con le figlie. La IG.ra si riesce ad alzare solo con il terapista, quindi, in genere, sta sulla
PT sedia. Riesce ad alzarsi dalla sedia solo con l'aiuto. Da seduta ha preso la scopa e me l'ha data in testa e mi ha graffiata e questo con riferimento all'ultimo episodio che ho riferito. Confermo che, in tal caso, la IG.ra ha ammesso di aver
PT litigato con me. Null'altro so.”
7 La seconda teste ha riferito quanto segue:
“Sono e mi chiamo n. il 19.03.1978 in NAPOLI e Testimone_2
residente in [...], N. 23 (NA) (identificato con C.I. n.
Comune di NAPOLI in corso di validità). Adr: sono indifferente. Numero_2
Sono la figlia della IG.ra PT
Mia madre è ospite da circa 4 anni della struttura resistente, per quanto mi ricordo. Mia madre ha il diabete;
in quanto anziana grida e dice delle parolacce;
non ha epilessia e non è pazza;
non ha degli attacchi di ira.
In genere io la vado a trovare la domenica. In genere va l'altra mia sorella, più spesso. Mia madre sta in sedia a rotelle perché si è rotta 2 volte il femore. Mia madre fa piccoli passi e per la maggior parte del tempo sta o sulla sedia o sul letto.
Una domenica del 23 aprile 2023 sono andata verso le 19.00 a trovare mia madre con mia sorella e ho visto mia madre con il viso gonfio, con un livido, al lato destro del viso. Viene esibita al teste la fotografia prodotta dalla parte resistente al n.18 e la teste, previo confronto con la foto presente sul suo cellulare, dichiara: “la foto prodotta in fotocopia riproduce esattamente la foto presente sul mio cellulare che abbiamo scattato lo stesso giorno”.
Quel giorno non abbiamo trovato nessuno nel reparto, né OSS né la superiora.
Abbiamo chiamato subito la domenica la suora;
un paio di giorni dopo Parte_8
Part l'abbiamo incontrata. So che è stata curata da suor
Mia madre mi ha raccontato di aver avuto una discussione il giorno prima con la IG.ra e lei le ha lanciato una stampella in faccia che stava nell'armadio Pt_1
di mia madre. La domenica che sono andate a trovare mia madre ho visto solo mia madre nella stanza. In genere mia madre dormiva con la paziente Mia Per_1 madre mi ha raccontato anche che la IG.ra l'ha urtava con la sedia a Pt_1
rotelle. Mia madre mi ha raccontato di aver proferito delle parolacce ed ha insultato la IG.ra e mi ha raccontato che la ricorrente ha reagito colpendola Pt_1
con la stampella. Mia madre non mi ha riferito se c'erano delle persone. Mia madre non mi ha detto se poi ha chiamato le suore addette al reparto. quando mia
Part madre mi ha riferito queste circostanze non ho parlato subito con la suora e ho chiamato alle 7.30 la superiora che dopo l'incontro in presenza mi ha detto che ha preso provvedimenti disciplinari verso la . Per quanto so, dopo non ci Pt_1
sono stati ulteriori episodi con altri assistenti né in precedenza vi sono stati dei litigi. Non mi risulta che in precedenza vi sono stati episodi analoghi di litigi con
8 delle assistenti o con delle suore. Non ho sporto denuncia per non penalizzare la IG.ra . Il giudice non ammette la seguente domanda formulata dall'avv. Pt_1
Gaetani perché irrilevante e afferente a valutazioni: “la IG.ra concordava PT nello stare in questa struttura o voleva stare con le figlie a casa?”.
Conosco la IG.ra . Mia madre non mi ha mai riferito di aver avuto un Tes_1
litigio o un alterco con la IG.ra . La IG.ra non è attendibile perché il Tes_1 Tes_1 martedì seguente all'episodio per cui è causa ha chiamato mia sorella Persona_2
e ha detto: “hai visto che è successo a tua madre?” non ha detto, però, chi le aveva procurato tali lesioni. Mia sorella le ha domandato chi era stato ma la IG.ra non mi ha risposto. La IG.ra inviò un messaggio vocale a mia sorella Tes_1 Pt_1 prima dell'episodio ed all'inizio le disse che voleva bene a mia madre anche se diceva spesso delle parolacce e, al termine del messaggio vocale, disse che se tali insulti si fossero verificati in mezzo alla strada l'avrebbe picchiata. Null'altro so.”
La terza testimone ha riferito quanto segue:
n. il 5.5.1958 in NAPOLI e residente in [...]Testimone_3
BATTISTELLO CARACCIOLO N. 16 (NA) (identificato con C.I. n.
Comune di NAPOLI in corso di validità). Adr: sono indifferente. Ho Numero_3 conosciuto la ricorrente perché avevo una zia che era ricoverata nell'istituto resistente, cioè dal 2010 al 2020, se ben ricordo. In questi 10 anni ho frequentato la ricorrente. Io sono farmacista della ASL. La ricorrente svolgeva mansioni di
“badante”. Io mi recavo presso la struttura circa ogni 10 giorni e ho frequentato la struttura fino ad agosto 2020. Dopo il 2020 ho mantenuto rapporti amichevoli con la ricorrente ma non mi sono mai recata nella struttura. So che la ricorrente è stata licenziata l'anno scorso ma non conosco il motivo vero. Posso dire che per il precedente periodo la ricorrente era molto brava e si prodigava per gli assistiti.
Ogni volta che andavo a trovare mia zia vedevo sempre la IG.ra mentre Pt_1 conosco solo di vista la suora “Mia”. Mia zia era in camera con un'altra IGnora.
Non riesco ad attribuire un volto alla IG.ra quindi non so se conosco la PT
IG.ra Posso dire che tutte le assistite erano molto affezionate alla IG.ra PT
e nel lungo periodo in cui ho frequentato la struttura non ho mai assistito a Pt_1
nessun maltrattamento o litigio. Ho saputo che la ricorrente è stata accusata di maltrattamento ma mi sembra strano perché non è mai accaduto, per quanto so. Se ben ricordo c'era una paziente di nome , di cui non ricordo il cognome, Parte_3 che era ricoverata in un'altra stanza. Se ben ricordo era l'unica nei 10 Parte_3
9 anni che ho frequentato l'istituto. Se ben ricordo, la IGnora è stata Parte_3
ricoverata qualche anno prima della morte di mia zia (2020). Vedevo la IG.ra nel corridoio e la vedevo che non stava in buone condizioni fisiche, in Parte_3
quanto era stata operata al femore. Non ho mai assistito ad episodi in cui la IG.ra fosse stata maltrattata o urlava. Posso dire che la IG.ra Parte_3 Parte_3
appariva agitata. Non conosco i medicinali che assumeva. Per quanto so era assistita dalle IGnore del piano, tra cui la ricorrente. Nessuno mi ha mai riferito di attriti tra la IG.ra e la ricorrente. Null'altro so.” PT
La quarta testimone ha riferito quanto segue:
“Sono e mi chiamo n. il 21.08.1960 in NAPOLI Testimone_4
e residente in [...]S. ELIA, 16, INT. 4 P. identificato con CP_2
C.I. n. Comune di NAPOLI in corso di validità). Numero_4
Adr: sono indifferente. Lavoro per l'istituto resistente dal 1994, con funzioni di operatrice. Mi occupo di assistenza agli anziani che sono ospitati nella struttura.
Conosco la ricorrente perché lavoriamo nello stesso stabile e svolgiamo le stesse mansioni. Io però lavoravo al primo piano e la ricorrente al secondo piano. Per ogni piano vi è una suora che viene a controllare. Io non somministro medicinali.
Non so se la ricorrente somministrava medicinali ai pazienti. Conosco la IG.ra ma non la vedo sempre perché io non salgo al piano Parte_3
superiore. Io sono stata in aspettativa per 6 mesi, ma non ricordo il periodo esatto.
Ho preso l'aspettativa prima del Natale di circa 2 anni fa. Non so perché la ricorrente non lavora più. Non la vedo più da tanto tempo. Non ricordo da quanto tempo non la vedo. Per quanto so non la vedo da 2 anni. Conosco la IG.ra
Part ma non la vedo da tanto tempo. Conosco la suora . Io non posso PT
dire niente perché non lavoro a quel piano. Non so se c'è stato un litigio tra la IG.ra e la ricorrente. Non conosco i motivi del licenziamento. So, perché PT
mi hanno riferito, che la ricorrente è stata licenziata, ma non ho chiesto ulteriori informazioni. Ho avuto un alterco con la ricorrente circa 2 anni fa, il 25 aprile.
Ricordo che la ricorrente è venuta sul mio piano e mi ha rimproverato in maniera molto dura perché avevo lasciato un carrello in cucina. Mi ha minacciato e mi ha buttato su una sedia. Sia io che la ricorrente abbiamo subito un procedimento disciplinare che si è definito con la sanzione di 7 giorni di sospensione e con decurtazione dello stipendio. Non so se la ricorrente aveva un atteggiamento aggressivo anche nei confronti di altri colleghi ma con me è sempre stata
10 aggressiva. Non so se la ricorrente ha subito altri procedimenti disciplinari. Non ero presente all'episodio che ha determinato il licenziamento della ricorrente.
Nessuno mi ha riferito i particolari dell'episodio. Null'altro so.”
In sede di libero interrogatorio, la parte ricorrente ha esposto: “Confermo il ricorso. Nego assolutamente gli addebiti di cui alla lettera di contestazione e non ho mai alzato la voce con alcuno dei pazienti dell'istituto e lavoro da 30 anni e sono interessata esclusivamente ad ottenere la tutela reintegratoria e non una tutela di tipo economico. Ricordo che la IG.ra il giorno prima che PT venissero le figlie si procurava sempre dei graffi per attirare l'attenzione delle figlie perché non voleva stare in istituto. Di tali comportamenti io ho sempre riferito alla . Nego assolutamente di aver preso una Parte_9 stampella e di aver colpito la IG.ra Sul piano c'è sempre la superiora PT
Part suor che avrebbe sentito tutto, invece nessuno ha sentito niente””.
Il procuratore speciale dell' resistente ha dichiarato: “Confermo la CP_1
memoria. Vi è stato un procedimento disciplinare ed è venuto meno il vincolo fiduciario quindi non riteniamo di poter reintegrare la ricorrente a titolo conciliativo. La IG.ra persona offesa, non ha voluto sporgere PT
denuncia ma ci ha riferito che non voleva più incontrare la ricorrente . Pt_1
Non c'è stato alcun accertamento medico sanitario successivo all'episodio contestato per accertare le condizioni sanitarie della persona offesa. La IG.ra non è demente ed è pienamente capace di intendere e di volere, anzi PT
ragiona benissimo. Il procedimento disciplinare si fonda sulle dichiarazioni della
e di un'altra persona presente. Non è vero che la IG.ra si PT PT
procurava lesioni né la ricorrente ha mai riferito nulla del genere. non Pt_10
era presente al momento dei fatti contestati. È stata ascoltata ma ha dichiarato di non sapere niente circa l'accaduto. Ai fatti era presente un'altra paziente che si trovava in quel momento nella stessa stanza, la IG.ra che faceva Pt_4
compagnia alla IG.ra in quel momento. Non ricordo chi fosse la PT
compagna di stanza della IG.ra in quel periodo. Ogni stanza prevede PT due pazienti, ma non ricordo chi era l'altro paziente;
invece ribadisco che al momento dei fatti accaduti la IG.ra ha detto che era in compagnia PT della IG.ra . Pt_4
11 Tanto premesso, si rileva che l'episodio contestato e richiamato nella lettera di licenziamento, si fonda sulle dichiarazioni rese della paziente IG. PT
persona offesa, che non ha testimoniato nel presente giudizio.
I fatti oggetto di contestazione risultano riferiti, peraltro, dalla figlia della IG.
la quale ha dichiarato di essersi recata a trovare la mamma il giorno PT
seguente allo svolgimento dei fatti contestati.
In particolare, tale testimone ha riferito:
“Mia madre mi ha raccontato di aver avuto una discussione il giorno prima con la IG.ra e lei le ha lanciato una stampella in faccia che stava Pt_1 nell'armadio di mia madre. La domenica che sono andate a trovare mia madre ho visto solo mia madre nella stanza. In genere mia madre dormiva con la paziente
. Mia madre mi ha raccontato anche che la IG.ra l'ha urtava con la Per_1 Pt_1
sedia a rotelle. Mia madre mi ha raccontato di aver proferito delle parolacce ed ha insultato la IG.ra e mi ha raccontato che la ricorrente ha reagito Pt_1
colpendola con la stampella. Mia madre non mi ha riferito se c'erano delle persone”.
Tale testimone ha riferito di aver visto la madre “con il viso gonfio, con un livido, al lato destro del viso”.
La circostanza relativa al riscontro delle conseguenze di un'aggressione risulta, pertanto fondata sul racconto della figlia della ricorrente, che ha verificato la sussistenza di un danno, che risulta dalla foto prodotta dalla parte resistente, foto riconosciuta dalla testimone in udienza, in contraddittorio tra le parti.
Si rileva, inoltre, che dalle stesse allegazioni di cui al ricorso introduttivo emerge che in data 22 aprile 2023 vi fu un litigio tra la ricorrente e la IG. PT
Le dichiarazioni rese dalla ricorrente e l'esposizione resa nel ricorso introduttivo si fondano, difatti, tra l'altro, sulle seguenti circostanze di fatto ( esposte in ricorso):
- “24) la ricorrente è stata sempre oggetto di reiterate offese e continui insulti dalla che a tal uopo ha fatto anche ricorso ad espressioni scurrili ed è PT
stata altresì destinataria di minacce sempre incongrue ed ingiustificate;
29) in data 22.4.2023 la ricorrente era intenta alle attività lavorative ordinarie di suo carico;
30) Nel tempo per cui è causa e mentre l'istante svolgeva gli impegni di suo carico nell'area nella quale era presente la la stessa, in assenza di ogni PT
12 giustificazione di questo comportamento ed improvvisamente dava corso ad offese gravi verso la ricorrente dicendole “mammt fa i bucchin” “piglit o pesc n'bocca” e “piglt o pesce n'cul”;
31) l'istante ha invitato la a non proseguire in questa condotta PT
avvertendola che se avesse proseguito nella stessa avrebbe dato di tanto notizia alla direzione;
32) quale reazione di questo avvertimento la ha sputato in faccia PT
l'istante;
33) tenuto conto dello stato di demenza della l'istante si è limitata ad PT
uscire dalla stanza incrociando subito la suora indonesiana denominata e conosciuta come “suor Mia”.
La parte ricorrente, dunque, non ha negato di aver svolto l'attività lavorativa nel reparto ove era ospitata la IG. il giorno 22 aprile, anche se ha reso PT
una versione dei fatti divergente rispetto a quella riferita de relato dalla figlia della IG. che ha testimoniato nella presente causa. PT
Risulta incontestato che in quella data si realizzò il diverbio tra la ricorrente e la Sig. solo che le parti controvertono circa le modalità dell'accaduto. PT
Va precisato che la teste ha confermato che la mamma aveva insultato la Tes_2
ricorrente e tale circostanze è esposta anche nella memoria difensiva. La IGnora
ha riferito, dunque, anche una circostanza sfavorevole alla mamma. Tes_2
Tale teste ha riferito che “Mia madre mi ha raccontato di aver proferito delle parolacce ed ha insultato la IG.ra ” ma ha aggiunto che la mamma le ha Pt_1
“raccontato che la ricorrente ha reagito colpendola con la stampella”.
La versione dei fatti narrata dalla IG. di nel ricorso Parte_1 Pt_1
coincide, dunque, con quella della IG. riferita dalla figlia in PT
contraddittorio, quanto agli insulti che la IG. ha proferito verso la PT
dipendente di . Pt_1 Pt_1
La divergenza tra le due versioni dei fatti, dunque, riguarda la reazione della parte ricorrente e l'aggressione indicata nella lettera di licenziamento, fatto contestato dalla difesa della ricorrente.
Orbene, premesso che l'asserito comportamento nervoso e gli insulti che sono stati ammessi dalla paziente in alcun modo potrebbero giustificare un PT
13 comportamento aggressivo da parte di una operatrice, assunta per la cura delle ospiti della struttura, si osserva che è pacifico tra le parti ( in quanto circostanza non contestata) che l' ha nei confronti Parte_11
delle proprie ricoverate un preciso obbligo di protezione scaturente dal rapporto contrattuale che intercorre tra la Casa di Ricovero per anziani e gli ospiti ivi presenti. L' , dunque, ha l'obbligo di erogare prestazioni di tipo CP_1
organizzativo, connesse all'assistenza agli anziani, alla sicurezza delle attrezzature, dei macchinari, alla vigilanza ed alla custodia degli ospiti, con prestazioni più propriamente riconducibili al contratto d'albergo, e ciò a fronte del pagamento del corrispettivo direttamente da parte loro o da parte dell'Ente assistenziale. Con il contratto stipulato, la struttura si assume l'obbligo di salvaguardia dell'anziano contro le aggressioni provenienti dalla struttura medesima o comunque rientranti nella sfera di controllo di esse.
I dipendenti, dunque, sono tenuti a svolgere la propria attività lavorativa in coerenza con tale scopo, e le patologie delle pazienti non sono suscettibili di giustificare alcun comportamento aggressivo;
al contrario la situazione di estrema fragilità delle ospiti impone dei comportamenti di profondo rispetto per i degenti e ospiti della struttura.
Tanto premesso, occorre verificare se la deposizione della figlia IG. Tes_2
trova conferma nelle dichiarazioni degli altri testimoni.
Le dichiarazioni della teste confermano il racconto della IG. in Tes_1 PT
relazione al solo verificarsi del litigio, in quanto tale teste ha riferito di aver lavorato la domenica seguente ai fatti posti a base del licenziamento.
In particolare, tale teste ha riferito quanto segue:
“La IG.ra mi ha riferito di aver detto delle parolacce…. La IG.ra PT mi ha riferito questo litigio il giorno dopo dell'accaduto, a cui io non PT
sono stata presente. Nessuna ospite anziana si è mai lamentata dei comportamenti della ricorrente. La IG.ra mi ha riferito di aver ricevuto uno schiaffo, ma PT io il giorno dopo non ho riscontrato alcun tipo di lesione fisica. L'incontro con la IG.ra è avvenuto di domenica (giorno seguente rispetto Parte_3 all'asserito litigio) alle ore 15.00, quando io sono andata nel reparto. Quel Part giorno stesso ho incontrato la suora addetta al reparto, che mi ha riferito che c'era stato questo litigio. Durante il mio turno ho lavato la IG.ra ed PT
ho riscontrato che non aveva nessun livido e nessuna ecchimosi. Non ho visto
14 niente di strano. La IG.ra stava in camera con un'altra IG.ra anziana di PT
nome , ad oggi deceduta. La IG.ra è ospite nello stesso Persona_1 Pt_4
reparto della IG.ra ma non nella stessa camera. Per quanto so, al litigio PT nessun altro ha assistito”.
Tale testimonianza, dunque, conferma che la domenica 23 aprile 2023, la IG. aveva riferito del litigio con la IG. di , nonché dello PT Parte_1 Pt_1
schiaffo subito, ma la testimone non ha confermato la sussistenza di Tes_1
ecchimosi sul viso.
Tale teste, peraltro, ha confermato che la IG. ha raccontato di aver PT
ricevuto uno schiaffo.
Va considerato, inoltre, anche quanto riferito dalla figlia della IG. la PT
quale ha dichiarato quanto segue, in merito al rapporto con la dipendente : Tes_1
“Conosco la IG.ra . Mia madre non mi ha mai riferito di aver avuto un Tes_1
litigio o un alterco con la IG.ra . La IG.ra non è attendibile perché il Tes_1 Tes_1 martedì seguente all'episodio per cui è causa ha chiamato mia sorella
[...]
e ha detto: “hai visto che è successo a tua madre?” non ha detto, però, chi Per_2 le aveva procurato tali lesioni..”.
Da tali dichiarazioni, emerge, quindi che la IG. riferì alla sorella della Tes_1
teste citata che era successo qualcosa alla IG. nella data indicata nella PT
lettera di licenziamento.
A prescindere dall'accertamento circa i danni effettivamente ( ed eventualmente subiti), peraltro, ciò che rileva ai fini del decidere è la sussistenza di comportamento aggressivo da parte di un dipendente nei confronti di una persona ospite della struttura per essere assistito e curato.
Sotto tale profilo, si rileva che la narrazione della IG. , non risulta Tes_2
confermata da ulteriori riscontri oggettivi, né da ulteriori testimonianze.
Il Tribunale ha disposto, al fine di accertare la verità, l'esame testimoniale della
SU (conosciuta come sr. Mia), ma tale teste non ha potuto Testimone_5
deporre ed è purtroppo deceduta nel corso del processo.
La parte resistente, inoltre, non ha chiesto la sostituzione di tale testimone.
Nessun testimone, dunque, ha assistito ai fatti indicati nella contestazione, né dalle dichiarazioni delle testi e è possibile evincere indizi gravi Tes_2 Tes_1
15 precisi e concordanti, dai quali inferire la sussistenza di una reazione sproporzionata da parte della ricorrente a danno della degente IG. PT
Al fine di accertare la verità storica, in presenza di un quadro probatorio frammentato, il Tribunale ha disposto l'esame in contraddittorio dei video, ritualmente e tempestivamente depositati dalla parte resistente, all'udienza del 10 aprile 2025, udienza nella quale i difensori non hanno richiesto la trascrizione delle dichiarazioni dei soggetti che hanno reso le deposizioni.
Orbene, le risultanze di tali video non consentono di ritenere confermati i fatti descritti nella lettera di contestazione degli addebiti, in quanto le dichiarazioni rese dalla persona offesa non sono state confermate in udienza in contraddittorio tra le parti e la IG. è stata interrogata dal solo legale rappresentante della PT
parte resistente.
Si evidenzia che dal video relativo alle dichiarazioni della IG. PT emerge che lo strumento dell'asserita aggressione è stata una “gruccia”, definita anche stampella, ovvero l'oggetto per riporre gli abiti in un armadio.
Le dichiarazioni della persona offesa, tuttavia, non consentono di ritenere comprovate le contestazioni disciplinari, in quanto, come già osservato, la IG. non è stata citata dalla parte resistente in qualità di testimone, neppure PT
Part dopo il decesso della IG.
In conclusione, le dichiarazioni dei testimoni non derivano da una conoscenza diretta dei fatti di causa, in quanto nessun testimone ascoltato in contraddittorio ha assistito al gesto indicato nella lettera di licenziamento, finalizzato a colpire sul volto la IG. con una gruccia. PT
Ai fini del decidere, si richiama la seguente massima della Suprema Corte, che ha statuito che "Per stabilire in concreto l'esistenza di una giusta causa di licenziamento, che deve rivestire il carattere di grave negazione degli elementi essenziali del rapporto di lavoro, ed in particolare di quello fiduciario, occorre valutare, da un lato, la gravità dei fatti addebitati al lavoratore, in relazione alla portata oggettiva e soggettiva dei medesimi, alle circostanze nelle quali sono stati commessi ed all'intensità dell'elemento intenzionale;
dall'altro la proporzionalità fra tali fatti e la sanzione inflitta, stabilendo se la lesione dell'elemento fiduciario su cui si basa la collaborazione del prestatore di lavoro sia in concreto tale da giustificare o meno la massima sanzione disciplinare" e che "Nel giudizio di proporzionalità o adeguatezza della sanzione in relazione all'illecito commesso,
16 l'inadempimento del lavoratore deve essere valutato in senso accentuativo rispetto alla regola generale della "non scarsa importanza" di cui all'art. 1455 c.c., sicché
l'irrogazione della massima sanzione disciplinare risulta giustificata in presenza di un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali (L. n. 604 del 1966, art. 3), ovvero tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto
(art. 2119 c.c.)" (così, Cass. n. 21017/2015).
Tanto premesso, tenuto conto dell'assenza di prova diretta circa la sussistenza dei fatti addebitati, nonché dall'insussistenza di indizi gravi e concordanti, da cui inferire la prova dell'aggressione con una gruccia, il ricorso va accolto.
Le dichiarazioni rese dalla persona offesa, registrate nel video depositato, non risultano, difatti, confermate da testimoni che hanno assistito ai fatti esposti nella lettera di contestazione degli addebiti.
La parte resistente, del resto, non ha comprovato di aver chiamato tempestivamente un infermiere o un medico per accertare la sussistenza dei danni riferiti.
In conclusione, tenuto conto dell'assenza di prova – circa la sussistenza dei fatti contestati - il licenziamento intimato va ritenuto illegittimo, perché non sorretto da una giusta causa.
Ne deriva il diritto della parte ricorrente alla reintegrazione nel posto di lavoro, nonché a ricevere l'indennizzo economico, previsto dall'art. 18, quarto comma, l.
300/70, il quale va commisurato all'ultima retribuzione globale di fatto, indennizzo che va corrisposto dalla data del licenziamento sino a quella dell'effettiva reintegrazione, ma non può superare le dodici mensilità. Il difensore ai fini della commisurazione dell'indennizzo ha dedotto in ricorso che la retribuzione ultima mensile è pari a ad € 986,66.
La parte resistente va, pertanto, condannata a reintegrare la parte ricorrente nel posto di lavoro precedentemente occupato, nonché al pagamento, in favore della ricorrente, di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT ed interessi al saggio legale sulle somme via via rivalutate, dalla data di maturazione del credito al soddisfo. Tale indennità non può superare le dodici mensilità.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite, tenuto conto della peculiarità del caso, della complessità dell'istruttoria svolta, nonchè e della complessità della materia di recente riformata.
17
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Napoli, - dott. TI Brizzi- così provvede:
- dichiara l'illegittimità del licenziamento intimato al ricorrente e, per l'effetto, ordina alla parte convenuta di reintegrare immediatamente la ricorrente nel posto di lavoro precedentemente occupato;
- condanna la società resistente al pagamento in favore del ricorrente, a titolo di risarcimento del danno, di una indennità commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto percepita, dalla data del licenziamento sino a quella di effettiva reintegra, con il limite massimo di legge di 12 mensilità, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT ed interessi al saggio legali sulle somme via via rivalutate, dalla data di maturazione del credito al soddisfo;
- compensa le spese di lite;
- Fissa il termine di 60 giorni per la motivazione.
Manda la Cancelleria per le comunicazioni.
In Napoli, il 8 luglio 2025 – 6 settembre 2025
Il Giudice
MARTINA BRIZZI
Sentenza depositata in via telematica con firma digitale il 08/09/2025 in
Cancelleria
18
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro, dott. TI
Brizzi, all'udienza del 8 luglio 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 10650/2023 R.G. vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. GAETANI PIERO, Parte_1 nonché dall'avv. DI PIETRO ALESSANDRO, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, come da procura in atti;
RICORRENTE E
Controparte_1
in forza di decreto della S. Congr. per i e gli Istituti secolari n. 65-
[...] Parte_2
1/72 del 27.4.1972, con sede in Napoli, Piazza S. Giuseppe dei Nudi, 77, in persona del legale rapp. pt. , rappresentato e difeso dall'avv. GIORDANO CARMELINA, elettivamente domiciliata in Pozzuoli, via Solfatara 101, in virtù di procure in atti;
RESISTENTE
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 6 giugno 2023, la parte ricorrente, premesso di aver lavorato per l' resistente dal 1996, anche se formalmente inquadrata nel 1998, ha CP_1
impugnato il licenziamento intimato in data 8 maggio 2023, fondato sulla lettera di contestazione degli addebiti del 28 aprile 2023, con cui si contestava un comportamento violento ivi descritto, integrato dall'aggressione nei confronti della degente IG.
ospite della struttura, alla compresenza della paziente Parte_3 Pt_4
contestando la sussistenza dei fatti contestati.
[...]
Tanto premesso, la parte ricorrente ha concluso nei seguenti termini:
“ a) dichiarare il licenziamento impugnato siccome illegittimo, infondato e privo di giusta causa e o di giustificato motivo per le causali e le ragioni di cui in narrativa;
1 b) disporre la reintegrazione dell'istante nel posto di lavoro occupato;
c) condannare la resistente al risarcimento del danno correlato alla retribuzione di fatto in atto come per legge sino alla data dell'effettivo reintegro;
d) condannare la resistente al pagamento delle spese e competenze onorarie del presente giudizio con attribuzione ai sottoscritti avvocati antistatari”.
Si è costituita ritualmente la parte resistente, esponendo: di aver assunto la ricorrente, con inquadramento contrattuale B2 e con mansioni di operatrice;
che la IG.ra un'ospite della ultrasessantacinquenne e Parte_3 Parte_5
semiautonoma, con gravi difficoltà deambulatorie a causa di frattura bilaterale del femore, aveva riferito di essere stata aggredita dalla ricorrente mentre era seduta sul proprio letto in posizione per lei insicura e di essere stata da questa colpita con una stampella oltre ad aver ricevuto altri colpi con le mani;
di aver pertanto licenziato la ricorrente, a seguito della lettera di contestazione disciplinare, tenuto conto della grave violazione del Regolamento dell'Istituto e del CCNL, nonché della lesione del rapporto di fiducia che deve intercorrere tra il datore di lavoro e la lavoratrice cui è affidato il benessere di persone in situazione oggettiva di difficoltà per l'età e le patologie di cui soffrono, evidenziando, altresì, che le condotte poste a base del licenziamento, integrano anche una recidiva infra-quinquennale di azioni violente già sanzionate dall'Istituto con l'irrogazione di un provvedimento di sospensione.
Tanto premesso, contestate le circostanze in fatto esposte in ricorso, la parte resistente ha concluso per il rigetto del ricorso.
La causa è stata istruita con il libero interrogatorio delle parti, all'esito del quale è stato esperito il tentativo di conciliazione, nonché con l'espletamento della prova testimoniale. In data 9 aprile 2025, il Giudice ha ascoltato in contraddittorio con le parti i video, depositati ritualmente dalla parte resistente, contenenti le dichiarazioni della parte offesa.
Indi, all'esito della discussione, il Giudice ha rinviato per la decisione all'udienza dell'08.07.2025, ore 10,30 con termine per note sintetiche da depositarsi 20 giorni prima.
All'udienza del 8 luglio 2025, all'esito del deposito di note, nonché della discussione, il Giudice ha deciso la causa, come da separato dispositivo letto in udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2
Il ricorso è fondato per i motivi di seguito precisati.
Vertendosi in ipotesi di licenziamento disciplinare appare opportuno inquadrare i fatti di causa, alla luce delle modifiche apportate all'art. 18 dello
Statuto dei lavoratori.
È pacifico che la ricorrente risulta formalmente inquadrata dal 1998, inquadrata nel la categoria contrattuale B2, con mansioni di operatrice. Ne consegue che risulta applicabile la tutela prevista dall'art. 18 citato, come modificato dalla L. n.
92/2012, in quanto la stessa parte resistente ha dichiarato di occupare alle proprie dipendenze oltre 70 lavoratori (cfr. doc. n. 2 visura camerale).
La tutela invocata in via principale è prevista dal quarto comma del citato articolo dello Statuto dei Lavoratori, il quale prevede quanto segue, a seguito delle modifiche introdotte dalla L. n. 92 del 2012:
“Il giudice, nelle ipotesi in cui accerta che non ricorrono gli estremi del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa addotti dal datore di lavoro, per insussistenza del fatto contestato ovvero perché il fatto rientra tra le condotte punibili con una sanzione conservativa sulla base delle previsioni dei contratti collettivi ovvero dei codici disciplinari applicabili, annulla il licenziamento e condanna il datore di lavoro alla reintegrazione nel posto di lavoro di cui al primo comma e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto il lavoratore ha percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative….”.
In ipotesi di licenziamento illegittimo, dunque la tutela della reintegra va applicata, in presenza di un licenziamento disciplinare, nelle seguenti due ipotesi, ove risulti: a) l'insussistenza del fatto contestato;
b) che il fatto rientra tra le condotte punibili con una sanzione conservativa in base ai c.c.n.l. applicabili.
Diventa, pertanto, decisiva la possibilità di distinguere logicamente e giuridicamente tra l'insussistenza del fatto contestato ( oppure la sua inclusione in una clausola del contratto collettivo che prevede una sanzione conservativa) e le
“altre ipotesi”, con riferimento alle quali si applica la tutela indennitaria.
Le interpretazioni del requisito relativo all'insussistenza del fatto contestato non sono state univoche in dottrina e in giurisprudenza, soprattutto nelle prime sentenze interpretative della disciplina in esame.
3 La prima sentenza che ha affrontato il problema interpretativo del perimetro di applicazione della tutela reintegratoria ha infatti ristretto tale tutela alle sole ipotesi di accertamento dell'insussistenza del fatto materiale posto a fondamento del licenziamento, con conseguente esclusione della rilevanza dell'accertamento dell'elemento psicologico, nonché di ogni valutazione che attenga al profilo della proporzionalità della sanzione rispetto alla gravità della condotta ( cfr.: Cass. sez. lav., sentenza n. 23669/2014) .
Tale orientamento è stato rimeditato dalle successive sentenze, dalle quali si evince una maggiore apertura, nell'individuazione della nozione di “fatto contestato”, alla valutazione dell'elemento psicologico.
Si è affermato, infatti, "non è plausibile che il Legislatore, parlando di insussistenza del fatto contestato, abbia voluto negarla nel caso di fatto sussistente ma privo del carattere di illiceità, ossia non suscettibile di alcuna sanzione….In altre parole la completa irrilevanza giuridica del fatto (pur accertato) equivale alla sua insussistenza materiale e dà perciò luogo alla reintegrazione ai sensi dell'art. 18, comma 4, cit.".
In sostanza l'assenza di illiceità di un fatto materiale pur sussistente, deve essere ricondotto all'ipotesi, che prevede la reintegra nel posto di lavoro, dell'insussistenza del fatto contestato, mentre la minore o maggiore gravità (o lievità) del fatto contestato e ritenuto sussistente, implicando un giudizio di proporzionalità, non consente l'applicazione della tutela cd. reale. ( cfr.: Cass. civ.
Sez. lavoro, Sent., (ud. 21/06/2016) 20-09-2016, n. 18418; Cass. 13.10.2015 n.
20540).
Recentemente la Suprema Corte ha condiviso l'opzione interpretativa, secondo la quale nella locuzione "insussistenza del fatto contestato" il fatto deve intendersi in senso giuridico e non meramente materiale.
Si è affermato, infatti, che: “…il mero fatto come giustamente osservato da certa dottrina - non ha mai un proprio autonomo rilievo nel mondo giuridico al di fuori della qualificazione che, in maniera espressa od implicita, ne fornisca una data norma. Non lo si può apprezzare e non può produrre effetti giuridici senza riferimenti normativi. Diversamente, per definizione ricade nell'irrilevante giuridico.” (Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., (ud. 09/02/2017) 26-05-2017, n. 13383).
La necessità della prova della sussistenza dell'elemento psicologico, sostenuta anche da autorevole dottrina, si fonda sui seguenti argomenti.
4 In primo luogo, la nuova formulazione dell'articolo 18 fa chiaramente riferimento al fatto contestato, ovvero alla condotta punibile: sembra, dunque, più aderente al testo normativo, la lettura che ricollega lo spazio applicativo della tutela reintegratoria alla nozione di inadempimento.
La norma sulla sanzione da applicare non può non essere letta alla luce della disciplina sui presupposti della sanzione stessa, disciplina che legittima il licenziamento per giustificato motivo soggettivo solo in presenza di un “ notevole inadempimento” del lavoratore ( L. 604/66).
Ciò che il datore di lavoro contesta al lavoratore non è un fatto materiale, bensì un inadempimento. Ai fini della verifica della legittimità del licenziamento, tale inadempimento deve essere notevole. Occorre aver riguardo, quindi, alla natura della prestazione resa, ai sensi dell'articolo 2104 c.c..
Affinché si possa discorrere della sanzione da applicare, in ipotesi di accertata illegittimità del licenziamento, dunque, occorre poter configurare ( quantomeno in astratto) una condotta di rilievo disciplinare.
Appare imprescindibile, pertanto, l'accertamento del requisito dell'imputabilità del fatto contestato al lavoratore, non solo ai fini della legittimità del licenziamento, ma anche ai fini della selezione della sanzione da applicare.
Non possono non rilevare, quindi, i profili soggettivi dell'azione/omissione contestata, ai fini dell'individuazione del IGnificato di “fatto contestato” licenziamento, ma anche ai fini della selezione della sanzione da applicare.
Il “fatto contestato” equivale, quindi, a un comportamento commissivo od omissivo integrante a giudizio del datore un inadempimento, quindi completo del suo elemento soggettivo ed oggettivo. Solo in quanto assunto come tale può essere riconducibile ad un disposto del codice disciplinare.
La stessa lettera della norma, unitamente al collegamento con la cornice generale, costituita dall'articolo 3 della legge n. 604 del 1966, depongono per tale interpretazione, in quanto nella norma l'insussistenza è predicata dal “fatto contestato”.
Tanto premesso in punto di diritto, si rileva che il licenziamento disciplinare per cui è causa risulta fondato sulla lettera del 28 aprile 2023, relativa ai fatti relativi all'episodio di aggressione che sarebbe avvenuta in data 22 aprile 2023, alle ore 17 circa, in danno della IG. degente nella struttura. PT
5 Appare opportuno, pertanto, riportare, ai fini del decidere, le dichiarazioni dei testi.
La prima teste ha dichiarato quanto segue:
“Sono e mi chiamo n. il 1.08.1956 in NAPOLI e residente Testimone_1
in VIA ILARIA ALPI N. 22, MARANO DI NAPOLI (identificato con C.I. n.
Comune di MARANO DI NAPOLI in corso di validità). Numero_1
Adr: sono indifferente. Ho lavorato per la parte resistente dal 1996 fino al 31 gennaio 2023, con la qualifica di OSS. Non ho proposto causa nei confronti della parte resistente;
non ho ancora ricevuto il tfr ma mi devono pagare. Conosco la ricorrente perché da 4 anni abbiamo lavorato nella medesima verticale. Io e la ricorrente eravamo addette all'accudimento delle ospiti della struttura: le laviamo, le facciamo mangiare;
non ho mai dato farmaci nella verticale in cui lavorava la ricorrente. I farmaci erano gestiti dalla suora addetta al reparto che indica il piano terapeutico e da indicazioni sui farmaci da somministrare. Non so se la ricorrente si occupava di somministrare alcuni farmaci alle ospiti. Preciso che io ho lavorato nello stesso stabile della ricorrente, ma non ho mai lavorato insieme alla ricorrente nel medesimo reparto. Ogni piano della struttura aveva un reparto. In ogni reparto vi sono delle persone anziane che non sono suddivise per patologia e, dunque, ogni reparto non corrisponde ad una determinata patologia. La ricorrente non ha più lavorato da aprile – maggio 2023 e l'ho saputo perché se ne parlava tra i colleghi. Preciso anche che quando la ricorrente non poteva lavorare io coprivo il suo reparto. La IGnora mi ha riferito che c'era stato un litigio con la PT
ricorrente a cui io non ho assistito.
Io conosco la IG.ra che sta in sedia a rotelle ed ha bisogno di aiuto PT
per andare in bagno e non è autonoma, ed ogni tanto fa delle terapie. La IG.ra mi ha riferito di aver detto delle parolacce e la IG.ra La IG.ra PT Pt_1 mi ha riferito questo litigio il giorno dopo dell'accaduto, a cui io non PT
sono stata presente. Nessuna ospite anziana si è mai lamentata dei comportamenti della ricorrente. La IG.ra mi ha riferito di aver ricevuto uno schiaffo, ma PT
io il giorno dopo non ho riscontrato alcun tipo di lesione fisica. L'incontro con la IG.ra è avvenuto di domenica (giorno seguente rispetto Parte_3 all'asserito litigio) alle ore 15.00, quando io sono andata nel reparto. Quel giorno Part stesso ho incontrato la suora addetta al reparto, che mi ha riferito che c'era stato questo litigio. Durante il mio turno ho lavato la IG.ra ed ho PT
6 riscontrato che non aveva nessun livido e nessuna ecchimosi. Non ho visto niente di strano. La IG.ra stava in camera con un'altra IG.ra anziana di nome PT
, ad oggi deceduta. Persona_1
La IG.ra è ospite nello stesso reparto della IG.ra ma non Pt_4 PT
nella stessa camera.
Per quanto so, al litigio nessun altro ha assistito, però, dopo, la IG.ra PT mi ha riferito che era presente anche l'ospite TI. Part Ricordo che, una volta, la IG.ra mi disse di non dare la pasta alla IG.ra perché aveva il diabete e la IG.ra vide che stavo aiutando la sua PT PT
vicina di stanza, ovvero la IG.ra a mangiare la pastina e la IG.ra si Per_1 PT
alzò e buttò il piatto di pastina in faccia alla IG.ra Tanto è accaduto 4 – 5 Per_1
mesi prima del licenziamento della ricorrente. Io ho riferito subito tale episodio alla suora del reparto, che mi disse che ne avremmo parlato il Parte_7
giorno dopo. Il giorno dopo la superiora mi accusò di aver picchiato la Parte_8
IG.ra ma in realtà ero io che sono stata picchiata, infatti avevo dei Parte_3
graffi. Il G.L. fa rilevare che queste circostanze non sono capitolate. La teste continua a riferire: io non ho denunciato l'accaduto, pur avendo subito dei graffi.
Non ho ricevuto alcun procedimento disciplinare. In quanto davanti alla superiora la IG.ra ha ritrattato ed ammise che mi aveva fatto un bernoccolo con la PT
scopa che ho utilizzato per pulire la pastina caduta a terra. Il giorno dopo ho chiamato anche le figlie della IG.ra La IG.ra ha poi riferito alla PT PT
suora superiora che era stata lei a picchiarmi con la scopa e dunque non Parte_8
ho subito alcun procedimento disciplinare. Io avevo le braccia graffiate. La IG.ra spesso dice parolacce ed è aggressiva. Di fronte a tali atteggiamenti non PT
so come si deve comportare una OSS. Io ho riferito prontamente alla superiora.
Quello che posso riferire e che quando è capitata a me questo episodio con la IG.ra ho lasciato tutto e sono corsa al piano di giù per riferire alla
PT superiora, lasciando l'altra paziente tranquilla nel suo letto. La IG.ra è un
PT po' strana e non amava stare nella struttura perché voleva stare con le figlie. La IG.ra si riesce ad alzare solo con il terapista, quindi, in genere, sta sulla
PT sedia. Riesce ad alzarsi dalla sedia solo con l'aiuto. Da seduta ha preso la scopa e me l'ha data in testa e mi ha graffiata e questo con riferimento all'ultimo episodio che ho riferito. Confermo che, in tal caso, la IG.ra ha ammesso di aver
PT litigato con me. Null'altro so.”
7 La seconda teste ha riferito quanto segue:
“Sono e mi chiamo n. il 19.03.1978 in NAPOLI e Testimone_2
residente in [...], N. 23 (NA) (identificato con C.I. n.
Comune di NAPOLI in corso di validità). Adr: sono indifferente. Numero_2
Sono la figlia della IG.ra PT
Mia madre è ospite da circa 4 anni della struttura resistente, per quanto mi ricordo. Mia madre ha il diabete;
in quanto anziana grida e dice delle parolacce;
non ha epilessia e non è pazza;
non ha degli attacchi di ira.
In genere io la vado a trovare la domenica. In genere va l'altra mia sorella, più spesso. Mia madre sta in sedia a rotelle perché si è rotta 2 volte il femore. Mia madre fa piccoli passi e per la maggior parte del tempo sta o sulla sedia o sul letto.
Una domenica del 23 aprile 2023 sono andata verso le 19.00 a trovare mia madre con mia sorella e ho visto mia madre con il viso gonfio, con un livido, al lato destro del viso. Viene esibita al teste la fotografia prodotta dalla parte resistente al n.18 e la teste, previo confronto con la foto presente sul suo cellulare, dichiara: “la foto prodotta in fotocopia riproduce esattamente la foto presente sul mio cellulare che abbiamo scattato lo stesso giorno”.
Quel giorno non abbiamo trovato nessuno nel reparto, né OSS né la superiora.
Abbiamo chiamato subito la domenica la suora;
un paio di giorni dopo Parte_8
Part l'abbiamo incontrata. So che è stata curata da suor
Mia madre mi ha raccontato di aver avuto una discussione il giorno prima con la IG.ra e lei le ha lanciato una stampella in faccia che stava nell'armadio Pt_1
di mia madre. La domenica che sono andate a trovare mia madre ho visto solo mia madre nella stanza. In genere mia madre dormiva con la paziente Mia Per_1 madre mi ha raccontato anche che la IG.ra l'ha urtava con la sedia a Pt_1
rotelle. Mia madre mi ha raccontato di aver proferito delle parolacce ed ha insultato la IG.ra e mi ha raccontato che la ricorrente ha reagito colpendola Pt_1
con la stampella. Mia madre non mi ha riferito se c'erano delle persone. Mia madre non mi ha detto se poi ha chiamato le suore addette al reparto. quando mia
Part madre mi ha riferito queste circostanze non ho parlato subito con la suora e ho chiamato alle 7.30 la superiora che dopo l'incontro in presenza mi ha detto che ha preso provvedimenti disciplinari verso la . Per quanto so, dopo non ci Pt_1
sono stati ulteriori episodi con altri assistenti né in precedenza vi sono stati dei litigi. Non mi risulta che in precedenza vi sono stati episodi analoghi di litigi con
8 delle assistenti o con delle suore. Non ho sporto denuncia per non penalizzare la IG.ra . Il giudice non ammette la seguente domanda formulata dall'avv. Pt_1
Gaetani perché irrilevante e afferente a valutazioni: “la IG.ra concordava PT nello stare in questa struttura o voleva stare con le figlie a casa?”.
Conosco la IG.ra . Mia madre non mi ha mai riferito di aver avuto un Tes_1
litigio o un alterco con la IG.ra . La IG.ra non è attendibile perché il Tes_1 Tes_1 martedì seguente all'episodio per cui è causa ha chiamato mia sorella Persona_2
e ha detto: “hai visto che è successo a tua madre?” non ha detto, però, chi le aveva procurato tali lesioni. Mia sorella le ha domandato chi era stato ma la IG.ra non mi ha risposto. La IG.ra inviò un messaggio vocale a mia sorella Tes_1 Pt_1 prima dell'episodio ed all'inizio le disse che voleva bene a mia madre anche se diceva spesso delle parolacce e, al termine del messaggio vocale, disse che se tali insulti si fossero verificati in mezzo alla strada l'avrebbe picchiata. Null'altro so.”
La terza testimone ha riferito quanto segue:
n. il 5.5.1958 in NAPOLI e residente in [...]Testimone_3
BATTISTELLO CARACCIOLO N. 16 (NA) (identificato con C.I. n.
Comune di NAPOLI in corso di validità). Adr: sono indifferente. Ho Numero_3 conosciuto la ricorrente perché avevo una zia che era ricoverata nell'istituto resistente, cioè dal 2010 al 2020, se ben ricordo. In questi 10 anni ho frequentato la ricorrente. Io sono farmacista della ASL. La ricorrente svolgeva mansioni di
“badante”. Io mi recavo presso la struttura circa ogni 10 giorni e ho frequentato la struttura fino ad agosto 2020. Dopo il 2020 ho mantenuto rapporti amichevoli con la ricorrente ma non mi sono mai recata nella struttura. So che la ricorrente è stata licenziata l'anno scorso ma non conosco il motivo vero. Posso dire che per il precedente periodo la ricorrente era molto brava e si prodigava per gli assistiti.
Ogni volta che andavo a trovare mia zia vedevo sempre la IG.ra mentre Pt_1 conosco solo di vista la suora “Mia”. Mia zia era in camera con un'altra IGnora.
Non riesco ad attribuire un volto alla IG.ra quindi non so se conosco la PT
IG.ra Posso dire che tutte le assistite erano molto affezionate alla IG.ra PT
e nel lungo periodo in cui ho frequentato la struttura non ho mai assistito a Pt_1
nessun maltrattamento o litigio. Ho saputo che la ricorrente è stata accusata di maltrattamento ma mi sembra strano perché non è mai accaduto, per quanto so. Se ben ricordo c'era una paziente di nome , di cui non ricordo il cognome, Parte_3 che era ricoverata in un'altra stanza. Se ben ricordo era l'unica nei 10 Parte_3
9 anni che ho frequentato l'istituto. Se ben ricordo, la IGnora è stata Parte_3
ricoverata qualche anno prima della morte di mia zia (2020). Vedevo la IG.ra nel corridoio e la vedevo che non stava in buone condizioni fisiche, in Parte_3
quanto era stata operata al femore. Non ho mai assistito ad episodi in cui la IG.ra fosse stata maltrattata o urlava. Posso dire che la IG.ra Parte_3 Parte_3
appariva agitata. Non conosco i medicinali che assumeva. Per quanto so era assistita dalle IGnore del piano, tra cui la ricorrente. Nessuno mi ha mai riferito di attriti tra la IG.ra e la ricorrente. Null'altro so.” PT
La quarta testimone ha riferito quanto segue:
“Sono e mi chiamo n. il 21.08.1960 in NAPOLI Testimone_4
e residente in [...]S. ELIA, 16, INT. 4 P. identificato con CP_2
C.I. n. Comune di NAPOLI in corso di validità). Numero_4
Adr: sono indifferente. Lavoro per l'istituto resistente dal 1994, con funzioni di operatrice. Mi occupo di assistenza agli anziani che sono ospitati nella struttura.
Conosco la ricorrente perché lavoriamo nello stesso stabile e svolgiamo le stesse mansioni. Io però lavoravo al primo piano e la ricorrente al secondo piano. Per ogni piano vi è una suora che viene a controllare. Io non somministro medicinali.
Non so se la ricorrente somministrava medicinali ai pazienti. Conosco la IG.ra ma non la vedo sempre perché io non salgo al piano Parte_3
superiore. Io sono stata in aspettativa per 6 mesi, ma non ricordo il periodo esatto.
Ho preso l'aspettativa prima del Natale di circa 2 anni fa. Non so perché la ricorrente non lavora più. Non la vedo più da tanto tempo. Non ricordo da quanto tempo non la vedo. Per quanto so non la vedo da 2 anni. Conosco la IG.ra
Part ma non la vedo da tanto tempo. Conosco la suora . Io non posso PT
dire niente perché non lavoro a quel piano. Non so se c'è stato un litigio tra la IG.ra e la ricorrente. Non conosco i motivi del licenziamento. So, perché PT
mi hanno riferito, che la ricorrente è stata licenziata, ma non ho chiesto ulteriori informazioni. Ho avuto un alterco con la ricorrente circa 2 anni fa, il 25 aprile.
Ricordo che la ricorrente è venuta sul mio piano e mi ha rimproverato in maniera molto dura perché avevo lasciato un carrello in cucina. Mi ha minacciato e mi ha buttato su una sedia. Sia io che la ricorrente abbiamo subito un procedimento disciplinare che si è definito con la sanzione di 7 giorni di sospensione e con decurtazione dello stipendio. Non so se la ricorrente aveva un atteggiamento aggressivo anche nei confronti di altri colleghi ma con me è sempre stata
10 aggressiva. Non so se la ricorrente ha subito altri procedimenti disciplinari. Non ero presente all'episodio che ha determinato il licenziamento della ricorrente.
Nessuno mi ha riferito i particolari dell'episodio. Null'altro so.”
In sede di libero interrogatorio, la parte ricorrente ha esposto: “Confermo il ricorso. Nego assolutamente gli addebiti di cui alla lettera di contestazione e non ho mai alzato la voce con alcuno dei pazienti dell'istituto e lavoro da 30 anni e sono interessata esclusivamente ad ottenere la tutela reintegratoria e non una tutela di tipo economico. Ricordo che la IG.ra il giorno prima che PT venissero le figlie si procurava sempre dei graffi per attirare l'attenzione delle figlie perché non voleva stare in istituto. Di tali comportamenti io ho sempre riferito alla . Nego assolutamente di aver preso una Parte_9 stampella e di aver colpito la IG.ra Sul piano c'è sempre la superiora PT
Part suor che avrebbe sentito tutto, invece nessuno ha sentito niente””.
Il procuratore speciale dell' resistente ha dichiarato: “Confermo la CP_1
memoria. Vi è stato un procedimento disciplinare ed è venuto meno il vincolo fiduciario quindi non riteniamo di poter reintegrare la ricorrente a titolo conciliativo. La IG.ra persona offesa, non ha voluto sporgere PT
denuncia ma ci ha riferito che non voleva più incontrare la ricorrente . Pt_1
Non c'è stato alcun accertamento medico sanitario successivo all'episodio contestato per accertare le condizioni sanitarie della persona offesa. La IG.ra non è demente ed è pienamente capace di intendere e di volere, anzi PT
ragiona benissimo. Il procedimento disciplinare si fonda sulle dichiarazioni della
e di un'altra persona presente. Non è vero che la IG.ra si PT PT
procurava lesioni né la ricorrente ha mai riferito nulla del genere. non Pt_10
era presente al momento dei fatti contestati. È stata ascoltata ma ha dichiarato di non sapere niente circa l'accaduto. Ai fatti era presente un'altra paziente che si trovava in quel momento nella stessa stanza, la IG.ra che faceva Pt_4
compagnia alla IG.ra in quel momento. Non ricordo chi fosse la PT
compagna di stanza della IG.ra in quel periodo. Ogni stanza prevede PT due pazienti, ma non ricordo chi era l'altro paziente;
invece ribadisco che al momento dei fatti accaduti la IG.ra ha detto che era in compagnia PT della IG.ra . Pt_4
11 Tanto premesso, si rileva che l'episodio contestato e richiamato nella lettera di licenziamento, si fonda sulle dichiarazioni rese della paziente IG. PT
persona offesa, che non ha testimoniato nel presente giudizio.
I fatti oggetto di contestazione risultano riferiti, peraltro, dalla figlia della IG.
la quale ha dichiarato di essersi recata a trovare la mamma il giorno PT
seguente allo svolgimento dei fatti contestati.
In particolare, tale testimone ha riferito:
“Mia madre mi ha raccontato di aver avuto una discussione il giorno prima con la IG.ra e lei le ha lanciato una stampella in faccia che stava Pt_1 nell'armadio di mia madre. La domenica che sono andate a trovare mia madre ho visto solo mia madre nella stanza. In genere mia madre dormiva con la paziente
. Mia madre mi ha raccontato anche che la IG.ra l'ha urtava con la Per_1 Pt_1
sedia a rotelle. Mia madre mi ha raccontato di aver proferito delle parolacce ed ha insultato la IG.ra e mi ha raccontato che la ricorrente ha reagito Pt_1
colpendola con la stampella. Mia madre non mi ha riferito se c'erano delle persone”.
Tale testimone ha riferito di aver visto la madre “con il viso gonfio, con un livido, al lato destro del viso”.
La circostanza relativa al riscontro delle conseguenze di un'aggressione risulta, pertanto fondata sul racconto della figlia della ricorrente, che ha verificato la sussistenza di un danno, che risulta dalla foto prodotta dalla parte resistente, foto riconosciuta dalla testimone in udienza, in contraddittorio tra le parti.
Si rileva, inoltre, che dalle stesse allegazioni di cui al ricorso introduttivo emerge che in data 22 aprile 2023 vi fu un litigio tra la ricorrente e la IG. PT
Le dichiarazioni rese dalla ricorrente e l'esposizione resa nel ricorso introduttivo si fondano, difatti, tra l'altro, sulle seguenti circostanze di fatto ( esposte in ricorso):
- “24) la ricorrente è stata sempre oggetto di reiterate offese e continui insulti dalla che a tal uopo ha fatto anche ricorso ad espressioni scurrili ed è PT
stata altresì destinataria di minacce sempre incongrue ed ingiustificate;
29) in data 22.4.2023 la ricorrente era intenta alle attività lavorative ordinarie di suo carico;
30) Nel tempo per cui è causa e mentre l'istante svolgeva gli impegni di suo carico nell'area nella quale era presente la la stessa, in assenza di ogni PT
12 giustificazione di questo comportamento ed improvvisamente dava corso ad offese gravi verso la ricorrente dicendole “mammt fa i bucchin” “piglit o pesc n'bocca” e “piglt o pesce n'cul”;
31) l'istante ha invitato la a non proseguire in questa condotta PT
avvertendola che se avesse proseguito nella stessa avrebbe dato di tanto notizia alla direzione;
32) quale reazione di questo avvertimento la ha sputato in faccia PT
l'istante;
33) tenuto conto dello stato di demenza della l'istante si è limitata ad PT
uscire dalla stanza incrociando subito la suora indonesiana denominata e conosciuta come “suor Mia”.
La parte ricorrente, dunque, non ha negato di aver svolto l'attività lavorativa nel reparto ove era ospitata la IG. il giorno 22 aprile, anche se ha reso PT
una versione dei fatti divergente rispetto a quella riferita de relato dalla figlia della IG. che ha testimoniato nella presente causa. PT
Risulta incontestato che in quella data si realizzò il diverbio tra la ricorrente e la Sig. solo che le parti controvertono circa le modalità dell'accaduto. PT
Va precisato che la teste ha confermato che la mamma aveva insultato la Tes_2
ricorrente e tale circostanze è esposta anche nella memoria difensiva. La IGnora
ha riferito, dunque, anche una circostanza sfavorevole alla mamma. Tes_2
Tale teste ha riferito che “Mia madre mi ha raccontato di aver proferito delle parolacce ed ha insultato la IG.ra ” ma ha aggiunto che la mamma le ha Pt_1
“raccontato che la ricorrente ha reagito colpendola con la stampella”.
La versione dei fatti narrata dalla IG. di nel ricorso Parte_1 Pt_1
coincide, dunque, con quella della IG. riferita dalla figlia in PT
contraddittorio, quanto agli insulti che la IG. ha proferito verso la PT
dipendente di . Pt_1 Pt_1
La divergenza tra le due versioni dei fatti, dunque, riguarda la reazione della parte ricorrente e l'aggressione indicata nella lettera di licenziamento, fatto contestato dalla difesa della ricorrente.
Orbene, premesso che l'asserito comportamento nervoso e gli insulti che sono stati ammessi dalla paziente in alcun modo potrebbero giustificare un PT
13 comportamento aggressivo da parte di una operatrice, assunta per la cura delle ospiti della struttura, si osserva che è pacifico tra le parti ( in quanto circostanza non contestata) che l' ha nei confronti Parte_11
delle proprie ricoverate un preciso obbligo di protezione scaturente dal rapporto contrattuale che intercorre tra la Casa di Ricovero per anziani e gli ospiti ivi presenti. L' , dunque, ha l'obbligo di erogare prestazioni di tipo CP_1
organizzativo, connesse all'assistenza agli anziani, alla sicurezza delle attrezzature, dei macchinari, alla vigilanza ed alla custodia degli ospiti, con prestazioni più propriamente riconducibili al contratto d'albergo, e ciò a fronte del pagamento del corrispettivo direttamente da parte loro o da parte dell'Ente assistenziale. Con il contratto stipulato, la struttura si assume l'obbligo di salvaguardia dell'anziano contro le aggressioni provenienti dalla struttura medesima o comunque rientranti nella sfera di controllo di esse.
I dipendenti, dunque, sono tenuti a svolgere la propria attività lavorativa in coerenza con tale scopo, e le patologie delle pazienti non sono suscettibili di giustificare alcun comportamento aggressivo;
al contrario la situazione di estrema fragilità delle ospiti impone dei comportamenti di profondo rispetto per i degenti e ospiti della struttura.
Tanto premesso, occorre verificare se la deposizione della figlia IG. Tes_2
trova conferma nelle dichiarazioni degli altri testimoni.
Le dichiarazioni della teste confermano il racconto della IG. in Tes_1 PT
relazione al solo verificarsi del litigio, in quanto tale teste ha riferito di aver lavorato la domenica seguente ai fatti posti a base del licenziamento.
In particolare, tale teste ha riferito quanto segue:
“La IG.ra mi ha riferito di aver detto delle parolacce…. La IG.ra PT mi ha riferito questo litigio il giorno dopo dell'accaduto, a cui io non PT
sono stata presente. Nessuna ospite anziana si è mai lamentata dei comportamenti della ricorrente. La IG.ra mi ha riferito di aver ricevuto uno schiaffo, ma PT io il giorno dopo non ho riscontrato alcun tipo di lesione fisica. L'incontro con la IG.ra è avvenuto di domenica (giorno seguente rispetto Parte_3 all'asserito litigio) alle ore 15.00, quando io sono andata nel reparto. Quel Part giorno stesso ho incontrato la suora addetta al reparto, che mi ha riferito che c'era stato questo litigio. Durante il mio turno ho lavato la IG.ra ed PT
ho riscontrato che non aveva nessun livido e nessuna ecchimosi. Non ho visto
14 niente di strano. La IG.ra stava in camera con un'altra IG.ra anziana di PT
nome , ad oggi deceduta. La IG.ra è ospite nello stesso Persona_1 Pt_4
reparto della IG.ra ma non nella stessa camera. Per quanto so, al litigio PT nessun altro ha assistito”.
Tale testimonianza, dunque, conferma che la domenica 23 aprile 2023, la IG. aveva riferito del litigio con la IG. di , nonché dello PT Parte_1 Pt_1
schiaffo subito, ma la testimone non ha confermato la sussistenza di Tes_1
ecchimosi sul viso.
Tale teste, peraltro, ha confermato che la IG. ha raccontato di aver PT
ricevuto uno schiaffo.
Va considerato, inoltre, anche quanto riferito dalla figlia della IG. la PT
quale ha dichiarato quanto segue, in merito al rapporto con la dipendente : Tes_1
“Conosco la IG.ra . Mia madre non mi ha mai riferito di aver avuto un Tes_1
litigio o un alterco con la IG.ra . La IG.ra non è attendibile perché il Tes_1 Tes_1 martedì seguente all'episodio per cui è causa ha chiamato mia sorella
[...]
e ha detto: “hai visto che è successo a tua madre?” non ha detto, però, chi Per_2 le aveva procurato tali lesioni..”.
Da tali dichiarazioni, emerge, quindi che la IG. riferì alla sorella della Tes_1
teste citata che era successo qualcosa alla IG. nella data indicata nella PT
lettera di licenziamento.
A prescindere dall'accertamento circa i danni effettivamente ( ed eventualmente subiti), peraltro, ciò che rileva ai fini del decidere è la sussistenza di comportamento aggressivo da parte di un dipendente nei confronti di una persona ospite della struttura per essere assistito e curato.
Sotto tale profilo, si rileva che la narrazione della IG. , non risulta Tes_2
confermata da ulteriori riscontri oggettivi, né da ulteriori testimonianze.
Il Tribunale ha disposto, al fine di accertare la verità, l'esame testimoniale della
SU (conosciuta come sr. Mia), ma tale teste non ha potuto Testimone_5
deporre ed è purtroppo deceduta nel corso del processo.
La parte resistente, inoltre, non ha chiesto la sostituzione di tale testimone.
Nessun testimone, dunque, ha assistito ai fatti indicati nella contestazione, né dalle dichiarazioni delle testi e è possibile evincere indizi gravi Tes_2 Tes_1
15 precisi e concordanti, dai quali inferire la sussistenza di una reazione sproporzionata da parte della ricorrente a danno della degente IG. PT
Al fine di accertare la verità storica, in presenza di un quadro probatorio frammentato, il Tribunale ha disposto l'esame in contraddittorio dei video, ritualmente e tempestivamente depositati dalla parte resistente, all'udienza del 10 aprile 2025, udienza nella quale i difensori non hanno richiesto la trascrizione delle dichiarazioni dei soggetti che hanno reso le deposizioni.
Orbene, le risultanze di tali video non consentono di ritenere confermati i fatti descritti nella lettera di contestazione degli addebiti, in quanto le dichiarazioni rese dalla persona offesa non sono state confermate in udienza in contraddittorio tra le parti e la IG. è stata interrogata dal solo legale rappresentante della PT
parte resistente.
Si evidenzia che dal video relativo alle dichiarazioni della IG. PT emerge che lo strumento dell'asserita aggressione è stata una “gruccia”, definita anche stampella, ovvero l'oggetto per riporre gli abiti in un armadio.
Le dichiarazioni della persona offesa, tuttavia, non consentono di ritenere comprovate le contestazioni disciplinari, in quanto, come già osservato, la IG. non è stata citata dalla parte resistente in qualità di testimone, neppure PT
Part dopo il decesso della IG.
In conclusione, le dichiarazioni dei testimoni non derivano da una conoscenza diretta dei fatti di causa, in quanto nessun testimone ascoltato in contraddittorio ha assistito al gesto indicato nella lettera di licenziamento, finalizzato a colpire sul volto la IG. con una gruccia. PT
Ai fini del decidere, si richiama la seguente massima della Suprema Corte, che ha statuito che "Per stabilire in concreto l'esistenza di una giusta causa di licenziamento, che deve rivestire il carattere di grave negazione degli elementi essenziali del rapporto di lavoro, ed in particolare di quello fiduciario, occorre valutare, da un lato, la gravità dei fatti addebitati al lavoratore, in relazione alla portata oggettiva e soggettiva dei medesimi, alle circostanze nelle quali sono stati commessi ed all'intensità dell'elemento intenzionale;
dall'altro la proporzionalità fra tali fatti e la sanzione inflitta, stabilendo se la lesione dell'elemento fiduciario su cui si basa la collaborazione del prestatore di lavoro sia in concreto tale da giustificare o meno la massima sanzione disciplinare" e che "Nel giudizio di proporzionalità o adeguatezza della sanzione in relazione all'illecito commesso,
16 l'inadempimento del lavoratore deve essere valutato in senso accentuativo rispetto alla regola generale della "non scarsa importanza" di cui all'art. 1455 c.c., sicché
l'irrogazione della massima sanzione disciplinare risulta giustificata in presenza di un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali (L. n. 604 del 1966, art. 3), ovvero tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto
(art. 2119 c.c.)" (così, Cass. n. 21017/2015).
Tanto premesso, tenuto conto dell'assenza di prova diretta circa la sussistenza dei fatti addebitati, nonché dall'insussistenza di indizi gravi e concordanti, da cui inferire la prova dell'aggressione con una gruccia, il ricorso va accolto.
Le dichiarazioni rese dalla persona offesa, registrate nel video depositato, non risultano, difatti, confermate da testimoni che hanno assistito ai fatti esposti nella lettera di contestazione degli addebiti.
La parte resistente, del resto, non ha comprovato di aver chiamato tempestivamente un infermiere o un medico per accertare la sussistenza dei danni riferiti.
In conclusione, tenuto conto dell'assenza di prova – circa la sussistenza dei fatti contestati - il licenziamento intimato va ritenuto illegittimo, perché non sorretto da una giusta causa.
Ne deriva il diritto della parte ricorrente alla reintegrazione nel posto di lavoro, nonché a ricevere l'indennizzo economico, previsto dall'art. 18, quarto comma, l.
300/70, il quale va commisurato all'ultima retribuzione globale di fatto, indennizzo che va corrisposto dalla data del licenziamento sino a quella dell'effettiva reintegrazione, ma non può superare le dodici mensilità. Il difensore ai fini della commisurazione dell'indennizzo ha dedotto in ricorso che la retribuzione ultima mensile è pari a ad € 986,66.
La parte resistente va, pertanto, condannata a reintegrare la parte ricorrente nel posto di lavoro precedentemente occupato, nonché al pagamento, in favore della ricorrente, di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT ed interessi al saggio legale sulle somme via via rivalutate, dalla data di maturazione del credito al soddisfo. Tale indennità non può superare le dodici mensilità.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite, tenuto conto della peculiarità del caso, della complessità dell'istruttoria svolta, nonchè e della complessità della materia di recente riformata.
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P.Q.M.
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Napoli, - dott. TI Brizzi- così provvede:
- dichiara l'illegittimità del licenziamento intimato al ricorrente e, per l'effetto, ordina alla parte convenuta di reintegrare immediatamente la ricorrente nel posto di lavoro precedentemente occupato;
- condanna la società resistente al pagamento in favore del ricorrente, a titolo di risarcimento del danno, di una indennità commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto percepita, dalla data del licenziamento sino a quella di effettiva reintegra, con il limite massimo di legge di 12 mensilità, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT ed interessi al saggio legali sulle somme via via rivalutate, dalla data di maturazione del credito al soddisfo;
- compensa le spese di lite;
- Fissa il termine di 60 giorni per la motivazione.
Manda la Cancelleria per le comunicazioni.
In Napoli, il 8 luglio 2025 – 6 settembre 2025
Il Giudice
MARTINA BRIZZI
Sentenza depositata in via telematica con firma digitale il 08/09/2025 in
Cancelleria
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