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Sentenza 4 dicembre 2024
Sentenza 4 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 04/12/2024, n. 448 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 448 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2024 |
Testo completo
N. 2420/ 2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale, in persona dei magistrati
dott. ssa Tania Vettore Presidente relatore ed estensore
dott. Alessandro Cabianca Giudice
dott. Carlo Azzolini Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 2420 del ruolo generale V.G. per l'anno 2024 promossa con ricorso depositato in data 09.05.2024 da:
, (c.f. ) nata a [...] il [...], e residente Parte_1 C.F._1
a IG (Ve) in Via Giorgio Perlasca n. 27, int. 2, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv.
Stefano Carraro (pec: in Fiesso D'Artico (VE), via Riviera Email_1
del Brenta n. 204, che la rappresenta e difende come da procura allegata al ricorso introduttivo e
, (c.f.: ), nato a [...] il [...], e residente a Parte_2 C.F._2
IG (Ve) in Via Giorgio Perlasca n. 27, int. 2, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv.
Calzavara (pec: in IG, Via Roma n°128, che lo Email_2
rappresenta e difende come da procura allegata al ricorso introduttivo
1 ricorrenti
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO intervenuto in punto: separazione consensuale conclusioni rese congiuntamente dalle parti, come da ricorso e confermate nelle note di trattazione scritta depositate in data 30.10.2024 – 02.11.2024, che di seguito si riproducono: “omologare con sentenza la separazione consensuale alle seguenti condizioni: a) Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge. b) Dato atto delle attuali condizioni economico/reddituali dei coniugi, il sig. verserà alla sig.ra Pt_2
a fare data dal mese di marzo 2024, tramite accredito in c/c entro e non oltre il giorno Parte_1
cinque di ogni mese, un contributo al suo mantenimento pari ad € 300,00 che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo decorso un anno dalla data del presente ricorso. c) I coniugi si impegnano irrevocabilmente a porre in vendita a terzi, conferendo mandato ad una o più agenzie, l'immobile in comproprietà ubicato nel Comune di
IG, in Via Giorgio Perlasca n. 27, così identificato catastalmente: N.C.E.U. Comune di
IG, Fg. 5, Part. 1383, Sub. 3 (Rendita: Euro 247,90, Categoria A/2, Classe 3, Consistenza 4,0 vani) e Fg. 5, Part. 1383, Sub. 12 (Rendita: Euro 52,27, Categoria C/6, Classe 6, Consistenza 23
m2). Le parti concordano, qualora sia il sig. a voler acquistare la quota della sig.ra Pt_2
una valutazione dell'immobile pari ad € 160.000,00 per l'intero, pari alla media delle Parte_1
valutazioni effettuate dai rispettivi consulenti, con conseguente corresponsione della metà dell'importo sopra indicato, cui andrà detratta la giusta metà del mutuo residuo, che il Pt_2
andrà ad estinguere, o ad accollarsi integralmente con liberazione della sig.ra Nel Parte_1
caso in cui l'immobile non fosse venduto entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente atto, il sig. si obbliga a corrispondere alla sig.ra quale indennizzo per l'esclusivo Pt_2 Parte_1
utilizzo del bene comune, a far data dalla sottoscrizione del ricorso, l'importo di €9,00 giornalieri fino alla data dell'intervenuta alienazione. Resta fermo l'obbligo dei coniugi di far fronte pro quota al pagamento delle rate del mutuo maturate fino allo scioglimento della comunione sul bene. d) Il sig. si impegna irrevocabilmente ad acquistare la quota di comproprietà della sig.ra Pt_2
2 dell'autovettura Arcana ibrida full optional (tg. GL779PW) corrispondendo, alla Parte_1
sottoscrizione del presente ricorso, la somma di euro 10.500,00. e) In relazione ai prelievi e alle movimentazioni relative al conto corrente in comune, nonché ai pagamenti fin qui sostenuti relativi ai beni in comune, con la sottoscrizione del presente accordo i signori e a saldo Pt_2 Parte_1
e stralcio di ogni reciproca pretesa, danno atto di non dover più nulla reciprocamente a pretendere, tenendosi conto delle rate del mutuo versate fino alla sottoscrizione del presente atto dal solo sig.
, per cui le eventuali rate pagate successivamente saranno detratte per metà da tale importo. Pt_2
f) Per quanto riguarda la divisione dei beni mobili comuni, gli stessi saranno suddivisi come da separato allegato, con consegna dei beni alla sig.ra entro 20 gg dalla sottoscrizione del Parte_1
presente atto, fermo restando che il sig. rinuncia ad ogni contestazione in ordine ai beni già Pt_2
prelevati dalla sig.ra Le parti concordano che quanto non previsto nella lista di cui al Parte_1
richiamato allegato spetterà al sig . g) Le spese di giudizio sono interamente compensate tra Pt_2
le parti.” per il P.M. intervenuto: “ accoglimento del ricorso in relazione alla domanda di cui all'oggetto.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato congiuntamente in data 06.06.2024 ai sensi dell'art 473 bis. 51 c.p.c. introduttivo del presente procedimento, i sig.ri e espongono di Parte_1 Parte_2
aver contratto matrimonio concordatario in Venezia in data 28.05.1978, matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Venezia al n. 139, parte II, serie A, Uff. 1, dell'anno
Per_ 1978. Dal matrimonio è nato il figlio oggi maggiorenne ed economicamente autosufficiente.
Ritenendo non proseguibile la vita coniugale, le parti hanno proposto domanda congiunta di separazione, indicando le condizioni della stessa.
Con note di trattazione scritta depositate ai sensi degli artt. 127 ter e 473 bis. 51 c.p.c. in data
30.10.2024 - 02.11.2024, in sostituzione dell'udienza del 05.11.2024, i coniugi hanno ribadito la volontà di non riconciliarsi insistendo per la pronuncia della separazione alle condizioni indicate in ricorso e riportate in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di separazione proposta dai ricorrenti deve essere accolta.
3 Ai sensi dell'art. 151 c.c., la separazione dei coniugi deve trovare causa e giustificazione in una situazione di intollerabilità della convivenza oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile.
Nella specie la situazione di intollerabilità della convivenza si desume dal comportamento processuale dei coniugi, i quali hanno presentato ricorso congiunto e hanno confermato che non vi sono possibilità di riconciliazione.
Va quindi recepita la concorde volontà delle parti di ottenere la pronuncia della separazione consensuale alle condizioni pattuite che vanno ratificate dal Tribunale poiché non contrarie alla legge.
Considerata la natura del giudizio e la domanda congiunta delle parti, vanno compensate le spese del giudizio, come del resto richiesto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, Seconda Sezione Civile, in composizione Collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 158 cod. civ. e 473 bis 51 cod. proc. civ., così provvede:
- omologa la separazione consensuale tra e congiuntisi in Parte_1 Parte_2
matrimonio in Venezia in data 28.05.1978, matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Venezia al n. 139, parte II, serie A, Uff. 1, dell'anno 1978, alle condizioni concordate e riportate in epigrafe.
- Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune predetto l'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio, al suo passaggio in giudicato;
- prende atto degli ulteriori accordi intervenuti fra le parti;
- Compensa fra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 13.11.2024
Il Presidente rel. ed estensore dott.ssa Tania Vettore
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale, in persona dei magistrati
dott. ssa Tania Vettore Presidente relatore ed estensore
dott. Alessandro Cabianca Giudice
dott. Carlo Azzolini Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 2420 del ruolo generale V.G. per l'anno 2024 promossa con ricorso depositato in data 09.05.2024 da:
, (c.f. ) nata a [...] il [...], e residente Parte_1 C.F._1
a IG (Ve) in Via Giorgio Perlasca n. 27, int. 2, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv.
Stefano Carraro (pec: in Fiesso D'Artico (VE), via Riviera Email_1
del Brenta n. 204, che la rappresenta e difende come da procura allegata al ricorso introduttivo e
, (c.f.: ), nato a [...] il [...], e residente a Parte_2 C.F._2
IG (Ve) in Via Giorgio Perlasca n. 27, int. 2, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv.
Calzavara (pec: in IG, Via Roma n°128, che lo Email_2
rappresenta e difende come da procura allegata al ricorso introduttivo
1 ricorrenti
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO intervenuto in punto: separazione consensuale conclusioni rese congiuntamente dalle parti, come da ricorso e confermate nelle note di trattazione scritta depositate in data 30.10.2024 – 02.11.2024, che di seguito si riproducono: “omologare con sentenza la separazione consensuale alle seguenti condizioni: a) Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge. b) Dato atto delle attuali condizioni economico/reddituali dei coniugi, il sig. verserà alla sig.ra Pt_2
a fare data dal mese di marzo 2024, tramite accredito in c/c entro e non oltre il giorno Parte_1
cinque di ogni mese, un contributo al suo mantenimento pari ad € 300,00 che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo decorso un anno dalla data del presente ricorso. c) I coniugi si impegnano irrevocabilmente a porre in vendita a terzi, conferendo mandato ad una o più agenzie, l'immobile in comproprietà ubicato nel Comune di
IG, in Via Giorgio Perlasca n. 27, così identificato catastalmente: N.C.E.U. Comune di
IG, Fg. 5, Part. 1383, Sub. 3 (Rendita: Euro 247,90, Categoria A/2, Classe 3, Consistenza 4,0 vani) e Fg. 5, Part. 1383, Sub. 12 (Rendita: Euro 52,27, Categoria C/6, Classe 6, Consistenza 23
m2). Le parti concordano, qualora sia il sig. a voler acquistare la quota della sig.ra Pt_2
una valutazione dell'immobile pari ad € 160.000,00 per l'intero, pari alla media delle Parte_1
valutazioni effettuate dai rispettivi consulenti, con conseguente corresponsione della metà dell'importo sopra indicato, cui andrà detratta la giusta metà del mutuo residuo, che il Pt_2
andrà ad estinguere, o ad accollarsi integralmente con liberazione della sig.ra Nel Parte_1
caso in cui l'immobile non fosse venduto entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente atto, il sig. si obbliga a corrispondere alla sig.ra quale indennizzo per l'esclusivo Pt_2 Parte_1
utilizzo del bene comune, a far data dalla sottoscrizione del ricorso, l'importo di €9,00 giornalieri fino alla data dell'intervenuta alienazione. Resta fermo l'obbligo dei coniugi di far fronte pro quota al pagamento delle rate del mutuo maturate fino allo scioglimento della comunione sul bene. d) Il sig. si impegna irrevocabilmente ad acquistare la quota di comproprietà della sig.ra Pt_2
2 dell'autovettura Arcana ibrida full optional (tg. GL779PW) corrispondendo, alla Parte_1
sottoscrizione del presente ricorso, la somma di euro 10.500,00. e) In relazione ai prelievi e alle movimentazioni relative al conto corrente in comune, nonché ai pagamenti fin qui sostenuti relativi ai beni in comune, con la sottoscrizione del presente accordo i signori e a saldo Pt_2 Parte_1
e stralcio di ogni reciproca pretesa, danno atto di non dover più nulla reciprocamente a pretendere, tenendosi conto delle rate del mutuo versate fino alla sottoscrizione del presente atto dal solo sig.
, per cui le eventuali rate pagate successivamente saranno detratte per metà da tale importo. Pt_2
f) Per quanto riguarda la divisione dei beni mobili comuni, gli stessi saranno suddivisi come da separato allegato, con consegna dei beni alla sig.ra entro 20 gg dalla sottoscrizione del Parte_1
presente atto, fermo restando che il sig. rinuncia ad ogni contestazione in ordine ai beni già Pt_2
prelevati dalla sig.ra Le parti concordano che quanto non previsto nella lista di cui al Parte_1
richiamato allegato spetterà al sig . g) Le spese di giudizio sono interamente compensate tra Pt_2
le parti.” per il P.M. intervenuto: “ accoglimento del ricorso in relazione alla domanda di cui all'oggetto.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato congiuntamente in data 06.06.2024 ai sensi dell'art 473 bis. 51 c.p.c. introduttivo del presente procedimento, i sig.ri e espongono di Parte_1 Parte_2
aver contratto matrimonio concordatario in Venezia in data 28.05.1978, matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Venezia al n. 139, parte II, serie A, Uff. 1, dell'anno
Per_ 1978. Dal matrimonio è nato il figlio oggi maggiorenne ed economicamente autosufficiente.
Ritenendo non proseguibile la vita coniugale, le parti hanno proposto domanda congiunta di separazione, indicando le condizioni della stessa.
Con note di trattazione scritta depositate ai sensi degli artt. 127 ter e 473 bis. 51 c.p.c. in data
30.10.2024 - 02.11.2024, in sostituzione dell'udienza del 05.11.2024, i coniugi hanno ribadito la volontà di non riconciliarsi insistendo per la pronuncia della separazione alle condizioni indicate in ricorso e riportate in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di separazione proposta dai ricorrenti deve essere accolta.
3 Ai sensi dell'art. 151 c.c., la separazione dei coniugi deve trovare causa e giustificazione in una situazione di intollerabilità della convivenza oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile.
Nella specie la situazione di intollerabilità della convivenza si desume dal comportamento processuale dei coniugi, i quali hanno presentato ricorso congiunto e hanno confermato che non vi sono possibilità di riconciliazione.
Va quindi recepita la concorde volontà delle parti di ottenere la pronuncia della separazione consensuale alle condizioni pattuite che vanno ratificate dal Tribunale poiché non contrarie alla legge.
Considerata la natura del giudizio e la domanda congiunta delle parti, vanno compensate le spese del giudizio, come del resto richiesto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, Seconda Sezione Civile, in composizione Collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 158 cod. civ. e 473 bis 51 cod. proc. civ., così provvede:
- omologa la separazione consensuale tra e congiuntisi in Parte_1 Parte_2
matrimonio in Venezia in data 28.05.1978, matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Venezia al n. 139, parte II, serie A, Uff. 1, dell'anno 1978, alle condizioni concordate e riportate in epigrafe.
- Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune predetto l'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio, al suo passaggio in giudicato;
- prende atto degli ulteriori accordi intervenuti fra le parti;
- Compensa fra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 13.11.2024
Il Presidente rel. ed estensore dott.ssa Tania Vettore
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