Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 25/06/2025, n. 1225 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 1225 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
N. 2532/2024 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 25/06/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
, , elettivamente domiciliati in Parte_1 Parte_2 Parte_3
Cosenza, corso L. Fera, presso lo studio dell'avv. Oreste Morcavallo (PEC:
, che li rappresenta e difende, giusta procura in atti Email_1
RICORRENTI e
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata presso la sede provinciale in
[...]
, via Dante Alighieri, con l'avv. Rosa Sabrina Antonella Caglioti (PEC: CP_1
, dell'avvocatura interna, che la rappresenta e difende, Email_2 giusta procura in atti RESISTENTE e
, elettivamente domiciliata in , Viale Kennedy, n.2, presso lo Controparte_2 CP_1 studio dell'avv. Antonio Barilaro (PEC: che la rappresenta e difende, Email_3 congiuntamente e disgiuntamente con l'avv. Pasquale Daniele Naccari, giusta procura in atti;
RESISTENTE e Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero della Salute, la Conferenza
[...]
Trento e Bolzano, in Controparte_3 persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore elettivamente domiciliati in Catanzaro, via Gioacchino Da Fiore n. 34, presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro (PEC: ), con l'avv. dello Stato Ermelinda Biesuz, che li Email_4 rappresenta e difende, giusta procura in atti RESISTENTE
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Oggetto: stabilizzazione di lavoratori somministrati. Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in riassunzione depositato in cancelleria il 14/11/2024, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, rappresentando : I) di aver prestato servizio alle dipendenze dell' di , con contratto di lavoro flessibile per il tramite Controparte_1 CP_1 di Agenzia di lavoro interinale;
II ) di aver presentato istanza di partecipazione alla procedura selettiva indetta dall'Ente con deliberazione n. 128/CS, finalizzata alla stabilizzazione del personale precario per il “profilo professionale di Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, e ruolo amministrativo”; III) di essere stati esclusi - per carenza dei requisiti previsti dalla L. 234/2021 e s.m.i , – dalla procedura di stabilizzazione, con delibera del Commissario Straordinario n. 676/CS; IV ) di voler contestare e impugnare il menzionato provvedimento per la sussistenza del diritto alla stabilizzazione. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “ - in via preliminare e d'urgenza, ai sensi dell'art. 700 c.p.c., sospendere l'efficacia dei seguenti atti: Delibera del Commissario Straordinario n. 438/CS del 11.03.2024 recante in oggetto: “Legge n. 234/2021 art. 1 comma 268 lett. B) come modificato dal D.L. n. 198/2022 convertito con modificazioni in Legge n. 14/2023 – Avviso riservato per la stabilizzazione del personale precario dell'area del comparto ruolo sanitario
– professioni sanitarie della prevenzione tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro – ammissione/esclusione candidati/assunzione in servizio”, nella parte in cui non contempla tra le istanze pervenute, valutabili ed ammissibili le candidature dei ricorrenti ai fini della successiva procedura selettiva di stabilizzazione;
per quanto di ragione, ed ove occorrer possa, della Delibera n. 193/CS del 9.02.2024 e della Delibera n. 252/CS del 14.02.2024; della Delibera del Commissario Straordinario dell n. 676/CS del 17.04.2024 recante in oggetto: “Legge n. Controparte_4
234/2021 art. 1 comma 268 lett. B) come modificato dal D.L. n. 198/2022 convertito con modificazioni in Legge n. 14/2023 – Indizione Avviso riservato per la stabilizzazione del personale precario dell'area del comparto ruolo Amministrativo –– ammissione/esclusione candidati/assunzione in servizio”; dei documenti della Conferenza delle regioni e delle Province Autonome 23/77/CR06/C7 del 10 maggio 2023 e del 27 luglio 2022; per quanto di ragione ed ove occorrer possa, della Delibera del Commissario Straordinario n. 193/CS del 9.02.2024, della Delibera n. 252/CS del 14.02.2024; in via subordinata della Deliberazione n. 128/CS del 31.01.2024, ove interpretata nel senso di escludere dalla procedura selettiva la tipologia del contratto di somministrazione e, per quanto di ragione, del documento n.351915 del 29.07.2022 approvato dalla Conferenza delle regioni, non conosciuto. Onde consentire l'ammissione con riserva dei ricorrenti alla procedura di stabilizzazione;
- nel merito, previa disapplicazione e/o annullamento delle delibere citate, nella parte d'interesse, accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti ad essere ammessi alla procedura di stabilizzazione citata;
- condannare conseguentemente l CP_4
alla stabilizzazione dei ricorrenti. Con vittoria di spese e compensi di giudizio. “
[...]
Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituivano in giudizio i resistenti, eccependo, l'avvocatura distrettuale, il difetto di legittimazione passiva delle Amministrazioni statali convenute, e concludendo tutti per il rigetto della domanda, con il favore delle spese di lite.
2 La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è infondato.
2. Con Deliberazione n. 128/CS del 31.01.2024, l' convenuta dato atto delle Controparte_1 intervenute cessazioni dal servizio di personale sanitario e amministrativo, sussistendo “la disponibilità ai fini della procedura di stabilizzazione dei posti destinati al personale dell'area del comparto ruolo sanitario, per il profilo professionale di Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, e ruolo amministrativo”, intervenute le istanze per la valutazione di periodi di lavoro prestati con contratti di lavoro flessibile, ha indetto una procedura selettiva riservata, pubblicando in data 31.01.2024, il relativo avviso ai sensi della L. n. 234/2021 art. 1 comma 268 lett. B) come modificato dal D.L. n. 198/2022 convertito con modificazioni in Legge n. 14/2023 e art. 4 comma 9-septiesdecies, per la stabilizzazione del personale precario individuato. I ricorrenti hanno presentato domanda di partecipazione al suddetto bando, sul Cont presupposto del servizio prestato presso l' indicente con plurimi contratti di lavoro flessibile per il tramite di Agenzia di lavoro interinale. Essi, infatti, avevano prestato servizio con i contratti di somministrazione stipulati: dal 01.09.2021 al 30.11.2022 con la
“Gesfor – Agenzia per il lavoro”, dal 1.12.2022 al 31.05.2023 dalla “FMTS - Agenzia per il lavoro” con il profilo di Assistente Amministrativo – Cat. C e dal 01.06.2023 al 30.06.2024 con la “FMTS - Agenzia per il lavoro” con il profilo di Coadiutore Amministrativo – Cat. BS”. Con Delibera del Commissario Straordinario n. 676/CS del 17.04.2024 recante in oggetto:
“Legge n. 234/2021 art. 1 comma 268 lett. B) come modificato dal D.L. n. 198/2022 convertito con modificazioni in Legge n. 14/2023 – Indizione Avviso riservato per la stabilizzazione del personale precario dell'area del comparto ruolo Amministrativo –– ammissione/esclusione candidati/assunzione in servizio”, l'Azienda prendeva atto delle candidature comprese quelle dei ricorrenti collocandole nell'elenco delle domande escluse per “carenza del requisito L. 234/2021 e s.m.i. – tipologia di contratto esclusa dai processi di stabilizzazione”.
3. Occorre preliminarmente circoscrivere il sostrato normativo applicabile alla fattispecie in esame. La norma - peraltro richiamata dalla stessa nel bando - è la L. n. Controparte_1
234/2021 comma 268 lettera b) a mente della quale: dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, dal 1° luglio 2022 e fino al 31 dicembre 2025 possono assumere a tempo indeterminato, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale, il personale del ruolo sanitario e del ruolo sociosanitario, anche qualora non più in servizio, che siano stati reclutati a tempo determinato con procedure concorsuali, ivi incluse le selezioni di cui all'articolo 2-ter del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e che abbiano maturato al 31 dicembre 2025 alle dipendenze di un ente del Servizio sanitario nazionale almeno diciotto mesi di servizio, anche non continuativi, di cui almeno sei mesi nel periodo intercorrente tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2025, secondo criteri di priorità definiti da ciascuna regione. Alle iniziative di stabilizzazione del personale assunto mediante procedure diverse da quelle sopra indicate si provvede previo espletamento di prove selettive>>.
3 La norma citata e, per essa il bando, espressamente richiama l'applicazione dell'art. 20 del D. Lgs n. 75/2017, avente appunto ad oggetto la disciplina delle procedure di stabilizzazione all'interno delle pubbliche amministrazioni. In particolare, il comma 9, ultimo periodo, dell'art. 20 prevede che: non si applica altresì ai contratti di somministrazione di lavoro presso le pubbliche amministrazioni>>. Tale comma è stato tra l'altro sottoposto al vaglio di legittimità costituzionale e la Corte Costituzionale, con sentenza n. 250 del 2021, ha dichiarato infondata la questione sollevata con la motivazione appresso: <dalle procedure di previste dall sono esclusi per effetto della norma chiusura contenuta nel censurato comma ultimo periodo del medesimo articolo i lavoratori utilizzati mediante contratti somministrazione lavoro presso le pubbliche amministrazioni. tale esclusione non irragionevole in riferimento all cost. la prescrizione nella disposizione censurata dell un rapporto a seguito concorso pubblico prevista con alla fattispecie contratto termine ipotizzabile anche parallela tempo determinato poich quest comporta l diretto tra lavoratore somministrato ed ente utilizzatore. infatti il definito come indeterminato o quale autorizzata ai sensi decreto legislativo n. mette utilizzatore uno pi suoi dipendenti quali tutta durata missione svolgono propria attivit nell e sotto direzione controllo d.lgs. costituisce una negoziale complessa cui due si combinano realizzare dissociazione datore fruitore prestazione secondo interposizione quanto soggetta particolari controlli garanzie condizioni prevenire rischio che persona diversa presti forme elusione delle tutele lavoratore. ha quello agenzia dipendente rispetto ad esso rilevano vicende concluso cassazione sezione sentenza ottobre quindi trova origine procedura selettiva quando pubblica amministrazione. messi questa pur svolgendo loro vengono ovviamente reclutati concorsuali. da ci consegue sussiste disparit trattamento denunciata dal giudice rimettente ragione dei somministrati amministrazioni dalla possibilit essere assunti modalit conclusione deve dichiarata fondata questione legittimit costituzionale sollevata parte esclude diretta assunzione amministrazione utilizzatrice medesima>>.
4 L'art. 20 comma 9 del D. Lgs n. 75/2017, richiamato dalla L. n. 234/2021 comma 268 lettera b, e per esso il bando, ha quindi inteso escludere espressamente i ricorrenti dal novero del personale stabilizzabile nell'amministrazione pubblica. Deve pertanto ritenersi correttamente applicata la normativa di settore con conseguente legittimità dei provvedimenti censurati. Difatti, la delibera 128/CS del 31.1.2024, ai “requisiti di cui all'art. 1, co. 268, lett. B) della L. 234/2021 e s.m.i.”, indica tra gli interessati alla lett. c) coloro che sono stati reclutati: < sulla base di contratti di lavoro flessibile anche di collaborazione continuata e continuativa altresì d'amministrazione diverse - appartenenti comunque al SSN - da quella che procede alla stabilizzazione virgola che abbiamo maturato i requisiti di servizio richiesti con riferimento al profilo professionale oggetto della presente procedura di stabilizzazione>>. Nella specie quindi i ricorrenti non rivestono la posizione di dipendenti dell'
[...]
convenuta, né di altra Amministrazione comunque appartenente al Servizio CP_1
Sanitario Nazionale, in assenza di un rapporto lavorativo derivato da un contratto di lavoro tra le parti medesime, bensì in virtù di quello - ben diverso - di somministrazione ovvero della loro destinazione presso l'utilizzatore per esigenze di natura temporanea di quest'ultimo.
4. Per le superiori ragioni, la domanda non può trovare accoglimento.
5. Le spese seguono la soccombenza nei rapporti tra i ricorrenti, l' Controparte_5
e sono liquidate come in dispositivo, mentre sussistono giustificati motivi per la compensazione integrale delle spese di lite nei rapporti con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero della Salute, la Conferenza Permanente per i Rapporti con lo Stato e le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione,
- rigetta, il ricorso;
- condanna i ricorrenti nella misura del 50% ciascuno, alla refusione delle spese di lite Cont liquidate nella misura di euro 1.000,00 nei confronti dell' e 1.000,00 nei confronti di , come per legge;
Controparte_2
- compensa integralmente le spese nei rapporti con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero della Salute, la Conferenza Permanente per i Rapporti con lo Stato e le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano.
Vibo Valentia, 25/06/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
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