Art. 2.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a ripartire, con propri decreti, e su proposta del Ministro per le finanze il fondo iscritto, ai sensi dell' articolo 23 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745 , al capitolo n. 304 dello stato di previsione dei Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1963-64, per le spese relative alla riorganizzazione e ai maggiori oneri di funzionamento dello schedario generale dei titoli azionari e ad altri servizi
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a ripartire, con propri decreti, e su proposta del Ministro per le finanze il fondo iscritto, ai sensi dell' articolo 23 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745 , al capitolo n. 304 dello stato di previsione dei Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1963-64, per le spese relative alla riorganizzazione e ai maggiori oneri di funzionamento dello schedario generale dei titoli azionari e ad altri servizi