Articolo 52 della Legge 23 dicembre 1956, n. 1417
Articolo 51Articolo 53
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13 gennaio 1957
Art. 52. Applicazione dei benefici di cui all'art. 21 della legge 26 febbraio 1952, n. 67, ed art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1955, n. 448, al personale salariato adibito a mansioni di natura impiegatizia.

Il personale profugo dai territori della Venezia Giulia, in servizio nell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato alla data di entrata in vigore della presente legge, il quale abbia svolto mansioni di natura non salariale presso gli stabilimenti ed uffici dell'Amministrazione stessa, situati in detti territori, e che abbia cessato da tali mansioni per effetto del rientro in territorio nazionale, e' ammesso a beneficiare delle disposizioni di cui all' art. 21 della legge 26 febbraio 1952, n. 67 , e all' art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1955, n. 448 , sempreche' ne faccia domanda entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Il personale salariato adibito a mansioni di natura non salariale da data anteriore al 1 maggio 1948, che, per difetto o intempestivita' della domanda, non abbia potuto avvalersi delle disposizioni di cui all' art. 21 della legge 26 febbraio 1952, n. 67 , puo' presentare domanda, entro lo stesso termine di cui al comma precedente, per il passaggio nelle categorie del personale avventizio.
Entrata in vigore il 13 gennaio 1957