Articolo 20 della Legge 10 ottobre 1986, n. 668
Articolo 19Articolo 21
Versione
1 novembre 1986
Art. 20. 1. Nell' articolo 43 della legge 1 aprile 1981, n. 121 , il comma diciannovesimo e' sostituito dal seguente:
"Il trattamento economico del personale appartenente alle qualifiche dirigenziali dei ruoli indicati nella presente legge e categorie equiparate e' regolato dalla legge 10 dicembre 1973, n. 804 , e successive modifiche ed integrazioni, e dalle norme della presente legge".
Entrata in vigore il 1 novembre 1986
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