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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 23/09/2025, n. 13003 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13003 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 56711-2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Roma, in composizione collegiale e nelle persone dei signori Magistrati:
- Marta Ienzi Presidente
- Filomena Albano Giudice
- Stefano Calabria Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nella controversia iscritta al numero 56711 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto SEPARAZIONE GIUDIZIALE e vertente
TRA
, nata a [...] il giorno 8 gennaio 1988, con il Parte_1 patrocinio degli avv.ti Florina Claudia Spiridon e Monica Simeoni, con elezione di domicilio in Roma, alla via Faleria n. 63, presso lo studio professionale dei predetti RICORRENTE CONTRO
, nato a [...] il [...]. Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: SEPARAZIONE GIUDIZIALE
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 10 settembre 2025 parte ricorrente ha concluso rappresentando che: “considerata la sentenza di divorzio emessa in Romania chiede dichiararsi cessata la materia del contendere in ordine alla separazione e rinuncia alla domanda di addebito della separazione ma insiste sulle domande accessorie e in particolare sull'affidamento esclusivo e sul mantenimento per
i tre figli chiedendo la conferma delle condizioni dell'ordinanza del 13 giugno 2024.
Parte ricorrente chiede quindi l'assegnazione della causa in decisione rinunciando ai termini di cui all'art. 190 c.p.c.”
Più precisamente, guardando all'atto introduttivo del giudizio, la ricorrente ha formulato le seguenti richieste:
“Emettere sentenza immediata sullo status dei coniugi e autorizzarli a vivere separati con obbligo di mutuo reciproco rispetto, con contestuale comunicazione all'ufficiale dello stato civile ai fini delle dovute annotazioni e con addebito della separazione in capo al marito per grave violazione dei doveri nascenti dal matrimonio;
2. Affidare i figli minori , , ex art 337 quater c.c., Persona_1 Persona_2 Persona_3 in via super esclusiva alla madre e, conseguentemente, disporre che la responsabilità genitoriale venga esercitata esclusivamente dalla madre, sia con riferimento alle decisioni ordinarie che a quelle di maggior interesse, con collazione dei figli in Roma alla via Aulo Plauzio n. 6 dove attualmente risiedono con la madre;
3. Regolamentare il diritto del padre a vedere e frequentare i figli come di seguito indicato: - un pomeriggio alla settimana, preferibilmente il lunedì, dall'uscita dalla scuola fino alle ore 20:00, riportandoli al domicilio della madre;
- a weekend alternati: il padre potrà tenere con sé
i figli dalle ore 10.00 del sabato alle ore 16:00 della domenica, riportandoli al domicilio della madre;
- durante le vacanze estive: i figli trascorreranno 15 giorni con il padre, anche non consecutivi, da comunicare alla sig.ra entro il 31 maggio di ciascun Pt_1
anno, restando inteso che il padre indicherà alla madre il luogo di vacanza in cui si recherà con i figli e che ugualmente farà la madre in favore del padre;
- durante le vacanze natalizie: quanto ai giorni di festa, ad anni alternati, il padre potrà tenere i figli
2 con sé il giorno 24 dicembre riportandoli al domicilio della madre entro le ore 11.00 circa dell'indomani; la madre terrà con sé i figli il 25 dicembre;
sempre ad anni alternati, il padre potrà tenere il figlio con sé dal giorno 31 dicembre, riportandolo al domicilio della madre alle ore 11.00 circa dell'indomani e la madre lo terrà per la festività della Befana dal giorno 05 gennaio al giorno 06 gennaio. - durante le vacanze pasquali: alternativamente, il padre potrà tenere i figli con sé il giorno di Pasqua o di Pasquetta, riportandoli al domicilio della madre entro le 19.00 - in caso di malattia del figlio e/o di chiusura straordinaria della scuola durante l'anno scolastico (ponti, scioperi ecc.) i figli resteranno con la madre, salvo diverso accordo che dovesse intervenire con il padre.
Resta inteso che i coniugi si impegnano a venire incontro alle reciproche esigenze e potranno concordare diverse modalità di visita e/o permanenza dei minori presso di loro, qualora sorgessero imprevisti di carattere lavorativo e/o personale.
4. Disporre a carico del padre l'obbligo del versamento mensile della somma di €. 1.500,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat come per legge, da corrispondere in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, a mezzo di bonifico bancario intestato alla moglie, oltre al 50% delle spese straordinarie, per l'individuazione delle quali si rimanda al Protocollo d'Intesa tra l'intestato Tribunale ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma;
5. Disporre che l'assegno unico universale (e/o qualsiasi altra forma di sostegno economico per le famiglie con figli a carico) sia percepito integralmente dalla madre, con la quale i figli convivono, la quale potrà chiedere il versamento diretto da parte dell'ente erogatore anche senza previo consenso dell'altro genitore;
”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va anzitutto rilevato che:
- e si sono sposati il 29 ottobre 2008 Parte_1 Controparte_1
in Vaslui (Romania);
- dalla loro unione sono nati tre figli: , nata a [...] il 9 Persona_1
luglio 2010; nato a [...] il [...] e , nato Persona_2 Persona_3
a ST il 20 maggio 2014;
3 - nelle more del presente giudizio di separazione è stata emanata sentenza di divorzio n. 1499/2024 dal Tribunale romeno di Vaslui con la quale è stato disposto lo scioglimento del matrimonio celebrato tra le odierne parti ed è stato altresì
dichiarato il difetto di giurisdizione del Giudice romeno in ordine alle condizioni accessorie riguardanti il regime di affidamento e di mantenimento della prole minorenne.
Nel presente giudizio, in sede di provvedimenti provvisori e con ordinanza emessa all'udienza del 13 giugno 2024, il Giudice relatore, oltre a dichiarare la contumacia di parte resistente, ha autorizzato i coniugi a vivere separatamente;
ha disposto l'affidamento esclusivo dei tre figli minori alla madre, rimettendo le frequentazioni del padre con i figli nel rispetto della volontà di questi ultimi e delle loro esigenze;
ha disposto il contributo paterno al mantenimento dei figli in euro 900,00 mensili (300,00
per ciascun figlio) con spese straordinarie ripartite in misura eguale tra i coniugi;
ha previsto che ciascun coniuge provvederà autonomamente al proprio mantenimento.
Ciò posto, deve preliminarmente riconoscersi la giurisdizione del Giudice italiano quanto alla disciplina dell'affido e del mantenimento dei figli minori , Persona_1 Per_2
e . Ciò in quanto con riferimento ai figli minori si ritiene che debba
[...] Persona_3
trovare applicazione l'art. 7 del Regolamento Ue n. 2019/1111, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale;
secondo tale norma, in materia di competenza generale “le autorità giurisdizionali di uno Stato membro sono competenti per le
domande relative alla responsabilità genitoriale su un minore se il minore risiede
abitualmente in quello Stato membro alla data in cui sono adite”. E invero, nel caso in
4 esame, si deve porre in evidenza la stabile (pacifica) residenza dei minori in Italia sicché
sussiste, in tema di responsabilità genitoriale sui minori, la giurisdizione del Giudice
italiano. Più in particolare, il radicamento dei figli in Italia è emerso all'esito delle stesse dichiarazioni rese all'udienza del 13 giugno 2024 dalla sig.ra , Parte_1
la quale ha ampiamente confermato che i minori vivono in Italia sin dalla loro nascita,
frequentando qui le scuole e avendovi ogni loro interesse. Tale radicamento risulta confermato anche dal sig. , nell'ambito del giudizio di divorzio dal Controparte_1
medesimo incardinato presso l' . Infatti, il sig. , nel proprio ricorso CP_2 Pt_1
introduttivo (cfr. doc. 10, allegato al ricorso della ricorrente) ha dedotto che: “per guadagnare di più abbiamo scelto di andare in Italia, ma i rapporti familiari non sono migliorati. Siamo tornati in Romania per cercare di salvare il nostro matrimonio, ma la convenuta non è riuscita ad accomodarsi qui, soprattutto perché i figli erano abituati a vivere in Italia” chiedendo che: “l'esercizio esclusivo da parte della convenuta della
potestà genitoriale sui tre minorenni, il mio obbligo a versare assegno di mantenimento
a favore dei minori correlata al mio reddito e corrispondente alle esigenze dei figli, lo
stabilimento del domicilio dei minori presso la convenuta, in Italia presso la sua
residenza in Roma, Via Aulo Plauzio, 00181…”.
Per quanto attiene alla pronuncia sullo status, il Collegio, ritiene che nel caso specifico debba essere dichiarata la cessazione della materia del contendere essendo le parti divorziate in forza di sentenza emessa in Romania e passata in giudicato mentre parte ricorrente, all'udienza del 10 settembre c.a., ha espressamente dichiarato di rinunciare alla domanda di addebito precedentemente formulata.
5 Tanto premesso, l'oggetto della presente decisione si riduce a due questioni: I) il regime di affidamento della prole minore e la loro stabile dimora;
II) la contribuzione economica dovuta in favore di per il mantenimento della prole Parte_1
minore.
In ordine al primo punto, la ricorrente, all'udienza del 13 giugno 2024, ha confermato il disinteresse paterno per i tre figli, aggiungendo che il padre non vede i figli dall'anno 2022 e che nell'anno 2023 sono cessati anche i contatti telefonici. Ha poi specificato che il padre aveva versato per il mantenimento dei figli euro 500,00 sino al mese di maggio 2024, sottolineando la necessità di doversi occupare delle esigenze di vita dei figli senza dover chiedere il consenso del padre che vive all'estero.
Orbene, a fronte della contumacia e del disinteresse del padre per le esigenze sia materiali, che morali della prole minore, con la quale non ha più contatti dall'anno 2023,
non può che essere confermato l'affidamento esclusivo dei minori alla madre, con la quale continueranno a vivere;
ove il padre manifestasse ritrovato interesse per la frequentazione con i minori, i tempi e modi di tale frequentazione dovranno rimettersi all'accordo tra le parti e alla volontà dei figli, così come precedentemente disposto in sede di provvedimenti provvisori.
Quanto al mantenimento del minore, il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, secondo il precetto di cui agli artt. 315 bis e 316 bis cod. civ. (nel testo introdotto con la riforma di cui al d.lgs n. 154/2013), impone ai genitori di far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, certamente non riconducibili al solo obbligo alimentare,
ma inevitabilmente estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale,
alla assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fin quando la loro
6 età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione, mentre il parametro di riferimento, ai fini della corretta determinazione del rispettivo concorso negli oneri finanziari è costituito, giusto disposto dell'art. 148, non soltanto dalle "rispettive sostanze", ma anche dalla rispettiva capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, con espressa valorizzazione non soltanto delle risorse economiche individuali, ma anche delle accertate potenzialità reddituali.
La determinazione dell'assegno di mantenimento per i figli può, pertanto,
legittimamente venir correlata non soltanto alla quantificazione delle entrate derivanti dall'attività professionale svolta dal genitore non convivente, quanto piuttosto ad una valutazione complessiva del minimo essenziale per la vita e la crescita dei figli medesimi, considerata la collocazione sociale dei medesimi (v. Cass, Sez. 1, Sentenza
n. 11025 del 08/11/1997).
Da tale punto di vista deve ritenersi che debba porsi a carico del resistente, del quale attualmente non si conosce con precisione il reddito (tenuto conto della contumacia di parte resistente e del fatto che parte ricorrente si è limitata a dedurre che il resistente, in passato, per le attività svolte è arrivato a percepire anche euro 3.000,00
mensili, senza fornire alcuna prova al riguardo), un assegno per il mantenimento dei figli che costituisca il minimo essenziale per le esigenze di vita, tenuto conto che i minori vivono con la madre nella casa di sua proprietà, la quale attualmente percepisce euro
500,00 mensili dall'attività lavorativa di assistente sociosanitario, alle dipendenze della società cooperativa 3 Age, svolta a tempo parziale nella misura del 30%.
7 Pertanto, il Tribunale ritiene congruo che l'assegno di mantenimento per i minori a carico del padre possa essere confermato in 917,10 mensili (importo rivalutato secondo gli indici Istat ad oggi), oltre a confermare nella misura del 50% la ripartizione delle spese straordinarie tra i genitori, determinate secondo il Protocollo di questo Tribunale.
Spese della lite irripetibili, vista la rinuncia alla pronuncia di addebito e vista la natura della controversia.
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Roma, in composizione collegiale, definitivamente pronunziando sulla domanda di separazione personale proposta da nei confronti Parte_1
di , con ricorso iscritto a ruolo il 19 dicembre 2023, nonché sulle Controparte_1
altre domande ed eccezioni delle parti, così provvede:
- dà atto che con sentenza di divorzio n. 1499/2024 del tribunale romeno di Vaslui è stato disposto lo scioglimento del matrimonio celebrato tra le odierne parti;
- dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla pronuncia di separazione personale e alla richiesta di addebito formulata da parte ricorrente;
- conferma l'affidamento dei figli minori , nata a Persona_4
ST (Roma) il 9 luglio 2010, , nato a [...] Persona_5
il 7 agosto 2012 e , nato a [...] il 20 Persona_6
maggio 2014 in modo esclusivo alla madre, con la precisazione che
8 riguardino l'educazione, l'istruzione, la salute e la scelta della residenza abituale;
- dispone che il padre potrà vedere e incontrare i figli minori previo accordo con la madre e nel rispetto della volontà e delle esigenze degli stessi;
- conferma in euro 917,10 mensili (importo rivalutato secondo gli indici Istat
ad oggi) il complessivo contributo mensile dovuto da CP_1
per il mantenimento dei figli minori, da corrispondere a
[...] [...]
, con le modalità da quest'ultima indicate, entro il giorno Parte_1
5 di ogni mese;
- pone a carico di entrambe le parti al 50% le spese straordinarie sostenute nell'interesse della prole;
- dichiara irripetibili le spese del giudizio.
Roma, 17 settembre 2025.
Il Giudice estensore
Stefano Calabria
Il Presidente
Marta Ienzi
9
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Roma, in composizione collegiale e nelle persone dei signori Magistrati:
- Marta Ienzi Presidente
- Filomena Albano Giudice
- Stefano Calabria Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nella controversia iscritta al numero 56711 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto SEPARAZIONE GIUDIZIALE e vertente
TRA
, nata a [...] il giorno 8 gennaio 1988, con il Parte_1 patrocinio degli avv.ti Florina Claudia Spiridon e Monica Simeoni, con elezione di domicilio in Roma, alla via Faleria n. 63, presso lo studio professionale dei predetti RICORRENTE CONTRO
, nato a [...] il [...]. Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: SEPARAZIONE GIUDIZIALE
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 10 settembre 2025 parte ricorrente ha concluso rappresentando che: “considerata la sentenza di divorzio emessa in Romania chiede dichiararsi cessata la materia del contendere in ordine alla separazione e rinuncia alla domanda di addebito della separazione ma insiste sulle domande accessorie e in particolare sull'affidamento esclusivo e sul mantenimento per
i tre figli chiedendo la conferma delle condizioni dell'ordinanza del 13 giugno 2024.
Parte ricorrente chiede quindi l'assegnazione della causa in decisione rinunciando ai termini di cui all'art. 190 c.p.c.”
Più precisamente, guardando all'atto introduttivo del giudizio, la ricorrente ha formulato le seguenti richieste:
“Emettere sentenza immediata sullo status dei coniugi e autorizzarli a vivere separati con obbligo di mutuo reciproco rispetto, con contestuale comunicazione all'ufficiale dello stato civile ai fini delle dovute annotazioni e con addebito della separazione in capo al marito per grave violazione dei doveri nascenti dal matrimonio;
2. Affidare i figli minori , , ex art 337 quater c.c., Persona_1 Persona_2 Persona_3 in via super esclusiva alla madre e, conseguentemente, disporre che la responsabilità genitoriale venga esercitata esclusivamente dalla madre, sia con riferimento alle decisioni ordinarie che a quelle di maggior interesse, con collazione dei figli in Roma alla via Aulo Plauzio n. 6 dove attualmente risiedono con la madre;
3. Regolamentare il diritto del padre a vedere e frequentare i figli come di seguito indicato: - un pomeriggio alla settimana, preferibilmente il lunedì, dall'uscita dalla scuola fino alle ore 20:00, riportandoli al domicilio della madre;
- a weekend alternati: il padre potrà tenere con sé
i figli dalle ore 10.00 del sabato alle ore 16:00 della domenica, riportandoli al domicilio della madre;
- durante le vacanze estive: i figli trascorreranno 15 giorni con il padre, anche non consecutivi, da comunicare alla sig.ra entro il 31 maggio di ciascun Pt_1
anno, restando inteso che il padre indicherà alla madre il luogo di vacanza in cui si recherà con i figli e che ugualmente farà la madre in favore del padre;
- durante le vacanze natalizie: quanto ai giorni di festa, ad anni alternati, il padre potrà tenere i figli
2 con sé il giorno 24 dicembre riportandoli al domicilio della madre entro le ore 11.00 circa dell'indomani; la madre terrà con sé i figli il 25 dicembre;
sempre ad anni alternati, il padre potrà tenere il figlio con sé dal giorno 31 dicembre, riportandolo al domicilio della madre alle ore 11.00 circa dell'indomani e la madre lo terrà per la festività della Befana dal giorno 05 gennaio al giorno 06 gennaio. - durante le vacanze pasquali: alternativamente, il padre potrà tenere i figli con sé il giorno di Pasqua o di Pasquetta, riportandoli al domicilio della madre entro le 19.00 - in caso di malattia del figlio e/o di chiusura straordinaria della scuola durante l'anno scolastico (ponti, scioperi ecc.) i figli resteranno con la madre, salvo diverso accordo che dovesse intervenire con il padre.
Resta inteso che i coniugi si impegnano a venire incontro alle reciproche esigenze e potranno concordare diverse modalità di visita e/o permanenza dei minori presso di loro, qualora sorgessero imprevisti di carattere lavorativo e/o personale.
4. Disporre a carico del padre l'obbligo del versamento mensile della somma di €. 1.500,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat come per legge, da corrispondere in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, a mezzo di bonifico bancario intestato alla moglie, oltre al 50% delle spese straordinarie, per l'individuazione delle quali si rimanda al Protocollo d'Intesa tra l'intestato Tribunale ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma;
5. Disporre che l'assegno unico universale (e/o qualsiasi altra forma di sostegno economico per le famiglie con figli a carico) sia percepito integralmente dalla madre, con la quale i figli convivono, la quale potrà chiedere il versamento diretto da parte dell'ente erogatore anche senza previo consenso dell'altro genitore;
”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va anzitutto rilevato che:
- e si sono sposati il 29 ottobre 2008 Parte_1 Controparte_1
in Vaslui (Romania);
- dalla loro unione sono nati tre figli: , nata a [...] il 9 Persona_1
luglio 2010; nato a [...] il [...] e , nato Persona_2 Persona_3
a ST il 20 maggio 2014;
3 - nelle more del presente giudizio di separazione è stata emanata sentenza di divorzio n. 1499/2024 dal Tribunale romeno di Vaslui con la quale è stato disposto lo scioglimento del matrimonio celebrato tra le odierne parti ed è stato altresì
dichiarato il difetto di giurisdizione del Giudice romeno in ordine alle condizioni accessorie riguardanti il regime di affidamento e di mantenimento della prole minorenne.
Nel presente giudizio, in sede di provvedimenti provvisori e con ordinanza emessa all'udienza del 13 giugno 2024, il Giudice relatore, oltre a dichiarare la contumacia di parte resistente, ha autorizzato i coniugi a vivere separatamente;
ha disposto l'affidamento esclusivo dei tre figli minori alla madre, rimettendo le frequentazioni del padre con i figli nel rispetto della volontà di questi ultimi e delle loro esigenze;
ha disposto il contributo paterno al mantenimento dei figli in euro 900,00 mensili (300,00
per ciascun figlio) con spese straordinarie ripartite in misura eguale tra i coniugi;
ha previsto che ciascun coniuge provvederà autonomamente al proprio mantenimento.
Ciò posto, deve preliminarmente riconoscersi la giurisdizione del Giudice italiano quanto alla disciplina dell'affido e del mantenimento dei figli minori , Persona_1 Per_2
e . Ciò in quanto con riferimento ai figli minori si ritiene che debba
[...] Persona_3
trovare applicazione l'art. 7 del Regolamento Ue n. 2019/1111, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale;
secondo tale norma, in materia di competenza generale “le autorità giurisdizionali di uno Stato membro sono competenti per le
domande relative alla responsabilità genitoriale su un minore se il minore risiede
abitualmente in quello Stato membro alla data in cui sono adite”. E invero, nel caso in
4 esame, si deve porre in evidenza la stabile (pacifica) residenza dei minori in Italia sicché
sussiste, in tema di responsabilità genitoriale sui minori, la giurisdizione del Giudice
italiano. Più in particolare, il radicamento dei figli in Italia è emerso all'esito delle stesse dichiarazioni rese all'udienza del 13 giugno 2024 dalla sig.ra , Parte_1
la quale ha ampiamente confermato che i minori vivono in Italia sin dalla loro nascita,
frequentando qui le scuole e avendovi ogni loro interesse. Tale radicamento risulta confermato anche dal sig. , nell'ambito del giudizio di divorzio dal Controparte_1
medesimo incardinato presso l' . Infatti, il sig. , nel proprio ricorso CP_2 Pt_1
introduttivo (cfr. doc. 10, allegato al ricorso della ricorrente) ha dedotto che: “per guadagnare di più abbiamo scelto di andare in Italia, ma i rapporti familiari non sono migliorati. Siamo tornati in Romania per cercare di salvare il nostro matrimonio, ma la convenuta non è riuscita ad accomodarsi qui, soprattutto perché i figli erano abituati a vivere in Italia” chiedendo che: “l'esercizio esclusivo da parte della convenuta della
potestà genitoriale sui tre minorenni, il mio obbligo a versare assegno di mantenimento
a favore dei minori correlata al mio reddito e corrispondente alle esigenze dei figli, lo
stabilimento del domicilio dei minori presso la convenuta, in Italia presso la sua
residenza in Roma, Via Aulo Plauzio, 00181…”.
Per quanto attiene alla pronuncia sullo status, il Collegio, ritiene che nel caso specifico debba essere dichiarata la cessazione della materia del contendere essendo le parti divorziate in forza di sentenza emessa in Romania e passata in giudicato mentre parte ricorrente, all'udienza del 10 settembre c.a., ha espressamente dichiarato di rinunciare alla domanda di addebito precedentemente formulata.
5 Tanto premesso, l'oggetto della presente decisione si riduce a due questioni: I) il regime di affidamento della prole minore e la loro stabile dimora;
II) la contribuzione economica dovuta in favore di per il mantenimento della prole Parte_1
minore.
In ordine al primo punto, la ricorrente, all'udienza del 13 giugno 2024, ha confermato il disinteresse paterno per i tre figli, aggiungendo che il padre non vede i figli dall'anno 2022 e che nell'anno 2023 sono cessati anche i contatti telefonici. Ha poi specificato che il padre aveva versato per il mantenimento dei figli euro 500,00 sino al mese di maggio 2024, sottolineando la necessità di doversi occupare delle esigenze di vita dei figli senza dover chiedere il consenso del padre che vive all'estero.
Orbene, a fronte della contumacia e del disinteresse del padre per le esigenze sia materiali, che morali della prole minore, con la quale non ha più contatti dall'anno 2023,
non può che essere confermato l'affidamento esclusivo dei minori alla madre, con la quale continueranno a vivere;
ove il padre manifestasse ritrovato interesse per la frequentazione con i minori, i tempi e modi di tale frequentazione dovranno rimettersi all'accordo tra le parti e alla volontà dei figli, così come precedentemente disposto in sede di provvedimenti provvisori.
Quanto al mantenimento del minore, il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, secondo il precetto di cui agli artt. 315 bis e 316 bis cod. civ. (nel testo introdotto con la riforma di cui al d.lgs n. 154/2013), impone ai genitori di far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, certamente non riconducibili al solo obbligo alimentare,
ma inevitabilmente estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale,
alla assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fin quando la loro
6 età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione, mentre il parametro di riferimento, ai fini della corretta determinazione del rispettivo concorso negli oneri finanziari è costituito, giusto disposto dell'art. 148, non soltanto dalle "rispettive sostanze", ma anche dalla rispettiva capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, con espressa valorizzazione non soltanto delle risorse economiche individuali, ma anche delle accertate potenzialità reddituali.
La determinazione dell'assegno di mantenimento per i figli può, pertanto,
legittimamente venir correlata non soltanto alla quantificazione delle entrate derivanti dall'attività professionale svolta dal genitore non convivente, quanto piuttosto ad una valutazione complessiva del minimo essenziale per la vita e la crescita dei figli medesimi, considerata la collocazione sociale dei medesimi (v. Cass, Sez. 1, Sentenza
n. 11025 del 08/11/1997).
Da tale punto di vista deve ritenersi che debba porsi a carico del resistente, del quale attualmente non si conosce con precisione il reddito (tenuto conto della contumacia di parte resistente e del fatto che parte ricorrente si è limitata a dedurre che il resistente, in passato, per le attività svolte è arrivato a percepire anche euro 3.000,00
mensili, senza fornire alcuna prova al riguardo), un assegno per il mantenimento dei figli che costituisca il minimo essenziale per le esigenze di vita, tenuto conto che i minori vivono con la madre nella casa di sua proprietà, la quale attualmente percepisce euro
500,00 mensili dall'attività lavorativa di assistente sociosanitario, alle dipendenze della società cooperativa 3 Age, svolta a tempo parziale nella misura del 30%.
7 Pertanto, il Tribunale ritiene congruo che l'assegno di mantenimento per i minori a carico del padre possa essere confermato in 917,10 mensili (importo rivalutato secondo gli indici Istat ad oggi), oltre a confermare nella misura del 50% la ripartizione delle spese straordinarie tra i genitori, determinate secondo il Protocollo di questo Tribunale.
Spese della lite irripetibili, vista la rinuncia alla pronuncia di addebito e vista la natura della controversia.
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Roma, in composizione collegiale, definitivamente pronunziando sulla domanda di separazione personale proposta da nei confronti Parte_1
di , con ricorso iscritto a ruolo il 19 dicembre 2023, nonché sulle Controparte_1
altre domande ed eccezioni delle parti, così provvede:
- dà atto che con sentenza di divorzio n. 1499/2024 del tribunale romeno di Vaslui è stato disposto lo scioglimento del matrimonio celebrato tra le odierne parti;
- dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla pronuncia di separazione personale e alla richiesta di addebito formulata da parte ricorrente;
- conferma l'affidamento dei figli minori , nata a Persona_4
ST (Roma) il 9 luglio 2010, , nato a [...] Persona_5
il 7 agosto 2012 e , nato a [...] il 20 Persona_6
maggio 2014 in modo esclusivo alla madre, con la precisazione che
8 riguardino l'educazione, l'istruzione, la salute e la scelta della residenza abituale;
- dispone che il padre potrà vedere e incontrare i figli minori previo accordo con la madre e nel rispetto della volontà e delle esigenze degli stessi;
- conferma in euro 917,10 mensili (importo rivalutato secondo gli indici Istat
ad oggi) il complessivo contributo mensile dovuto da CP_1
per il mantenimento dei figli minori, da corrispondere a
[...] [...]
, con le modalità da quest'ultima indicate, entro il giorno Parte_1
5 di ogni mese;
- pone a carico di entrambe le parti al 50% le spese straordinarie sostenute nell'interesse della prole;
- dichiara irripetibili le spese del giudizio.
Roma, 17 settembre 2025.
Il Giudice estensore
Stefano Calabria
Il Presidente
Marta Ienzi
9