CASS
Sentenza 23 maggio 2024
Sentenza 23 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 23/05/2024, n. 14502 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14502 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso (iscritto al N.R.G. 4161/2022) proposto da: NI PEGASO in Bellaria-Igea RI (C.F.: 91095470406), in persona del suo amministratore pro – tempore, AT SI (C.F.: [...]), ZZ MA SE (C.F.: [...]), DI NI (C.F.: [...]), EZ GE (C.F.: LZE GNC 70C20 Z100N), ST AN TA (C.F.: [...]), HA SE (C.F.: [...]), MADOTTO CO (C.F.: [...]) e OR RA (C.F.: [...]), rappresentati e difesi, giusta procura in calce al ricorso, dall’Avv. SO LI, elettivamente domiciliati ex lege in Roma, piazza Cavour, presso la cancelleria della Corte di cassazione;
R.G.N. 4161/22 U.P. 7/5/2024 Appalto – Responsabilità appaltatore e direttore dei lavori per gravi difetti Civile Sent. Sez. 2 Num. 14502 Anno 2024 Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA Relatore: TRAPUZZANO CESARE Data pubblicazione: 23/05/2024 2 di 31
- ricorrenti -
contro SI NI (C.F.: [...]), CAPUTO EP (C.F.: [...]), TT ES (C.F.: [...]) e SI EL (C.F.: GRS MHL 78C15 A225S), quali ex soci della cessata MCG Costruzioni S.r.l., rappresentati e difesi, giusta procura in calce al controricorso con ricorso incidentale, dall’Avv. IA MI, con domicilio digitale eletto presso l’indirizzo PEC del difensore;
- controricorrenti e ricorrenti incidentali - e AT EL LI (C.F.: [...]), rappresentato e difeso, giusta procura in calce al controricorso, dagli Avv.ti NC IG e IA IG, elettivamente domiciliato ex lege in Roma, piazza Cavour, presso la cancelleria della Corte di cassazione;
- controricorrente -
nonché TT ES (C.F.: [...]), CAPUTO EP (C.F.: [...]) e SI NI (C.F.: [...]), quali ex soci della cessata MEI Costruzioni S.r.l. in liquidazione, VA IL e GENERALI Italia S.p.A., in persona del suo legale rappresentante pro – tempore;
- intimati -
avverso la sentenza della Corte d’appello di Bologna n. 2194/2021, pubblicata il 23 agosto 2021; 3 di 31 udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 7 maggio 2024 dal Consigliere relatore Cesare Trapuzzano;
lette le conclusioni rassegnate nella memoria depositata – ai sensi dell’art. 378, primo comma, c.p.c. – dal P.M., in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Carmelo Celentano, che ha chiesto il rigetto del ricorso principale e del ricorso incidentale;
conclusioni ribadite nel corso dell’udienza pubblica;
viste le memorie illustrative depositate nell’interesse delle parti, ai sensi dell’art. 378, secondo comma, c.p.c.; sentiti, in sede di discussione orale all’udienza pubblica, l’Avv. Marco Baio – in sostituzione dell’Avv. SO LI – per i ricorrenti, l’Avv. Domato Toma – in sostituzione dell’Avv. IA MI – per i controricorrenti e ricorrenti incidentali nonché l’Avv. IA IG per il controricorrente. FATTI DI CAUSA 1.– Con atto di citazione notificato il 16 settembre 2011, il NI GA e i singoli condomini del fabbricato ad uso residenziale sito in Bellaria-Igea RI, via Bottego nn. 35-37, convenivano, davanti al Tribunale di Rimini, AR ES, AP EP e SI NI, quali ex soci della cessata MEI Costruzioni S.r.l. in liquidazione (e il SI anche in qualità di ex liquidatore) nonché TI EL LI, quale direttore dei lavori, per sentirli condannare, in solido tra loro, al risarcimento dei danni patiti e patiendi per i gravi difetti dell’opera realizzata ex art. 1669 c.c., secondo le risultanze dello svolto procedimento di accertamento tecnico preventivo ante causam. 4 di 31 Si costituivano in giudizio AR ES, AP EP e SI NI, i quali – pur non contestando la loro qualità di ex soci della MEI Costruzioni S.r.l. in liquidazione – eccepivano il proprio difetto di legittimazione passiva, in quanto, all’esito dello scioglimento della società, non era stata effettuata alcuna ripartizione di somme a loro vantaggio;
chiedevano comunque di estendere il contraddittorio nei confronti del progettista ZA IL, contro cui intendevano agire in regresso nel caso in cui fosse stata disposta la loro condanna per il titolo evocato in giudizio dagli attori. Si costituiva in giudizio anche TI EL LI, il quale contestava la fondatezza della domanda avversaria e ne chiedeva il rigetto, negando che i difetti lamentati fossero imputabili al suo operato di direttore dei lavori e chiedendo comunque la chiamata in garanzia di AR ES, AP EP, SI NI e SI EL, quali ex soci della cessata MCG Costruzioni S.r.l., ritenuta quale unica responsabile dei vizi costruttivi, nonché della Generali Assicurazioni S.p.A., quale compagnia assicurativa a tutela della propria responsabilità professionale. All’esito si costituiva in giudizio ZA IL, il quale negava che i difetti denunciati fossero relativi all’attività di progettazione architettonica da lui svolta e chiedeva, in ogni caso, che fosse garantito dalla sua compagnia assicuratrice Generali Assicurazioni S.p.A. nell’ipotesi in cui fosse pronunciata la sua condanna. 5 di 31 Si costituiva in giudizio anche la Generali Assicurazioni S.p.A., la quale contestava la responsabilità dei propri assicurati e comunque eccepiva l’inoperatività delle polizze azionate. Nel corso del giudizio era assunta la prova orale ammessa ed era espletata consulenza tecnica d’ufficio. Quindi, il Tribunale adito, con sentenza n. 1043/2016, depositata il 29 luglio 2016, previa dichiarazione della responsabilità solidale nella causazione dei gravi difetti della appaltatrice MCG Costruzioni S.r.l. e del direttore dei lavori TI EL LI: A) disponeva la condanna di quest’ultimo, a titolo di responsabile in via solidale, al risarcimento dei danni nella misura di euro 119.250,97 (di cui euro 107.710,46 a carico di MCG-MEI ed euro 11.540,51 a carico dell’TI); B) accoglieva altresì la domanda di regresso proposta dal direttore dei lavori nei confronti degli ex soci della MCG e, per l’effetto, condannava tali soci a ripetere, nei confronti di TI EL LI, quanto dallo stesso corrisposto al NI per la quota di loro responsabilità pari ad euro 107.710,46, sebbene nei limiti delle somme da essi ricavate in sede di bilancio finale di liquidazione;
C) accoglieva altresì la domanda di manleva proposta da TI EL LI verso la Generali Assicurazioni S.p.A. per l’importo di euro 11.540,51, oltre alle spese del giudizio;
D) e, infine, dichiarava il difetto di legittimazione passiva degli ex soci della MEI Costruzioni S.r.l. e del progettista ZA IL. In specie, la pronuncia di prime cure evidenziava che gli attori avevano formulato le proprie domande nei confronti del direttore dei lavori e degli ex soci della MEI Costruzioni S.r.l. mentre solo tardivamente, in sede di comparse conclusionali, 6 di 31 avevano esteso la loro domanda nei confronti del progettista e degli ex soci della MCG Costruzioni S.r.l., sicché il direttore dei lavori doveva essere condannato a risarcire l’intero danno riportato dagli attori, per via della sua responsabilità solidale, con diritto di regresso – in ragione della garanzia da questo azionata – nei confronti degli ex soci della MCG secondo le quote di ripartizione della responsabilità stabilite in capo all’appaltatore e al direttore dei lavori in base alle risultanze dell’espletata consulenza tecnica d’ufficio, nei limiti delle quote da questi ricavate in sede di liquidazione finale. 2.– Con atto di citazione notificato il 26 settembre 2016, TI EL LI proponeva appello avverso la sentenza di primo grado, lamentando: 1) che acriticamente erano state accolte le conclusioni del consulente tecnico d’ufficio, senza considerare le puntuali contestazioni del proprio consulente di parte, dalle quali risultava l’esclusiva responsabilità della ditta appaltatrice dei lavori;
2) che erroneamente era stata disposta la condanna solidale del direttore dei lavori e degli ex soci della MCG, sebbene l’elaborato tecnico avesse escluso ogni e qualsiasi responsabilità a suo carico, sia con omissioni sia con azioni, relativamente ai punti indicati con i nn. 6, 7, 8, 9, 10 e 11 di tale elaborato;
3) che nel caso di specie non avrebbe operato la prescrizione di cui all’art. 8 delle condizioni generali di polizza, in ordine all’esclusione della garanzia quanto al risarcimento dei danni derivante dal mero vincolo di solidarietà. Si costituivano nel giudizio di impugnazione SI NI, AP EP, AR ES e SI EL, quali ex soci della cessata MCG Costruzioni S.r.l., i quali chiedevano che 7 di 31 l’appello principale fosse respinto perché infondato e, in via incidentale, che fossero accolti i seguenti motivi di gravame: - in ordine alla mancata dichiarazione della decadenza dell’azione nei loro confronti, posto che la raccomandata a.r. datata 12 febbraio 2009 era stata trasmessa alla MEI Costruzioni e non alla MCG, la quale aveva ricevuto il primo atto di citazione in giudizio solo nel dicembre 2012, ossia dopo il decorso del termine di un anno dal 28 settembre 2010, quale data di deposito dell’elaborato in sede di A.T.P.; - in merito all’errata valutazione delle risultanze istruttorie, nella parte in cui il Tribunale aveva ritenuto che i lavori relativi ai difetti lamentati dal NI GA fossero stati effettuati dalla MCG invece che dalla MEI;
- all’erronea regolamentazione delle spese di lite con riferimento alla loro condanna nei confronti del NI e dei singoli condomini, sebbene fosse stata dichiarata la tardività della domanda estesa dagli attori nei confronti della MCG solo con le comparse conclusionali. Si costituivano in giudizio altresì SI NI, AP EP e AR ES, quali ex soci della cessata MEI Costruzioni S.r.l., i quali contestavano, con appello incidentale, la sentenza impugnata nella parte in cui aveva disposto la compensazione delle spese nei loro confronti, sebbene fossero risultati vittoriosi nella causa, avendo il Tribunale dichiarato il loro difetto di legittimazione passiva. Si costituiva ancora in giudizio ZA IL, in quale chiedeva la conferma della sentenza impugnata. Si costituivano in giudizio il NI GA e i proprietari esclusivi delle singole unità immobiliari, i quali 8 di 31 concludevano per l’infondatezza dell’appello principale e, in via incidentale, chiedevano che fosse disposto il risarcimento dei danni in loro favore anche a carico dei soci della MCG Costruzioni S.r.l., per effetto dell’estensione della domanda che si era determinata all’esito della loro chiamata in causa, con l’ulteriore condanna anche alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali conseguenti al risarcimento del danno riconosciuto, come da richieste formulate nell’atto introduttivo del giudizio di primo grado. In ultimo, si costituiva in giudizio la Generali Italia S.p.A., già Assicurazioni Generali S.p.A., la quale, in via incidentale, chiedeva che fosse esclusa l’operatività della garanzia assicurativa, non trattandosi di rovina di edificio. Decidendo sul gravame interposto, la Corte d’appello di Bologna, con la sentenza di cui in epigrafe, in accoglimento per quanto di ragione dell’appello principale interposto da TI EL LI e dell’appello incidentale spiegato dal NI GA e dai singoli condomini, in parziale riforma dell’impugnata sentenza: A) dichiarava la responsabilità del direttore dei lavori secondo la quota di responsabilità riconosciuta dal consulente tecnico d’ufficio e, per l’effetto, condannava TI EL LI al risarcimento dei danni, verso il NI e i singoli condomini, per la somma pari ad euro 11.540,01 nonché per l’ulteriore somma di euro 1.392,38, a titolo di interessi legali maturati;
B) accertava la responsabilità di MCG Costruzioni S.r.l. e, per essa, dei singoli soci della società cessata, secondo la quota di responsabilità riconosciuta dal consulente tecnico d’ufficio, e – per l’effetto – condannava tali soci al risarcimento del danno, nei 9 di 31 confronti del NI e dei singoli condomini, per la somma pari ad euro 107.710,46 e, tuttavia, nei limiti della quota di euro 33.389,00 da essi ricavata in sede di bilancio finale di liquidazione;
C) condannava il NI GA e i singoli condomini, in proporzione alle singole quote ripartite dal consulente tecnico d’ufficio, alla restituzione delle somme già versate da TI EL LI, previa integrale compensazione con l’ulteriore importo da questi ancora dovuto a titolo di interessi legali nonché tenuto conto dell’importo di euro 41.642,52 già ricevuto da SI NI, AP EP, AR ES e SI EL, in forza dell’impugnata sentenza;
D) accoglieva la domanda di manleva formulata da TI EL LI e, per l’effetto, condannava la Generali Italia S.p.A. a manlevarlo per l’ulteriore somma di euro 1.392,38. A sostegno dell’adottata pronuncia la Corte di merito rilevava per quanto di interesse in questa sede: a) che, conformemente agli esiti della disposta consulenza tecnica d’ufficio, era stata esclusa ogni responsabilità a carico del direttore dei lavori relativamente ad alcuni dei difetti rilevati;
b) che, pertanto, in sintonia con la posizione difensiva assunta dall’TI, secondo cui la responsabilità per i vizi costruttivi avrebbe dovuto imputarsi in via esclusiva alla ditta appaltatrice – allegazione, questa, contenente in sé la contestazione di ogni eventuale rapporto di solidarietà con i convenuti –, non poteva ravvisarsi una responsabilità solidale dell’appaltatore e del direttore dei lavori, giacché questi, con le proprie azioni od omissioni, non avevano concorso in modo efficiente a produrre l’evento, essendo i difetti di costruzione imputabili in via esclusiva 10 di 31 alla ditta costruttrice;
c) che il direttore dei lavori, sempre sulla base delle risultanze peritali, doveva essere ritenuto responsabile limitatamente al risarcimento del danno imputabile alla sua condotta per euro 11.540,51, con il conseguente obbligo di restituzione, a carico del NI GA e dei singoli condomini, delle somme dall’appellante già versate nelle more del giudizio;
d) che, in ordine all’appello incidentale spiegato dagli ex soci della MCG, in ragione della totale sovrapponibilità della compagine sociale della MEI e della MCG, conseguiva che i vizi e i difetti di costruzione debitamente denunciati con raccomandata a.r. del 12 febbraio 2009 avrebbero esteso i loro effetti nei confronti di entrambe le società; e) che, alla stregua dell’intreccio dei compiti affidati alle due società, la responsabilità di MCG doveva ritenersi legata dal vincolo solidale con quella di MEI, anche in ragione dell’estensione automatica dalla domanda al terzo chiamato, sicché doveva essere pronunciata la condanna, in favore dei danneggiati, direttamente a carico degli ex soci della MCG, seppur nei limiti della quota ricavata dai soci di detta società in sede di bilancio finale di liquidazione, pari ad euro 33.389,00. 3.– Avverso la sentenza d’appello hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a sei motivi, il NI GA, RB SI, CC MA SE, LI NI, EZ GE, VA AN TA, HA SE, AD CO e RI RA. Hanno resistito, con controricorso, SI NI, AP EP, AR ES e SI EL, quali ex soci della cessata MCG Costruzioni S.r.l., proponendo, a loro volta, ricorso incidentale, articolato in due motivi. 11 di 31 TI EL LI ha resistito con separati controricorsi avverso il ricorso principale e avverso il ricorso incidentale. Sono rimasti intimati AR ES, AP EP e SI NI, quali ex soci della cessata MEI Costruzioni S.r.l., ZA IL e Generali Italia S.p.A. 4.– Il Pubblico Ministero ha presentato memoria illustrativa, ai sensi dell’art. 378, primo comma, c.p.c., rassegnando le conclusioni già indicate. Le parti hanno depositato memorie illustrative ai sensi dell’art. 378, secondo comma, c.p.c. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.– Con il primo motivo i ricorrenti denunciano, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa e/o omessa e/o errata applicazione dell’art. 167 c.p.c., per avere la Corte di merito ritenuto che la contestazione e, dunque, l’eccezione di esclusione del vincolo di solidarietà tra il direttore dei lavori e gli altri convenuti, sollevata dal primo solo innanzi al Giudice del gravame, fosse tempestiva, siccome contenuta già nell’allegazione esposta nel primo atto di costituzione in giudizio, laddove il predetto ingegner TI aveva negato la propria responsabilità per i vizi denunciati ex art. 1669 c.c., imputandoli alle ditte costruttrici, di cui infatti invocava la chiamata in giudizio. Obiettano gli istanti che erroneamente la doglianza relativa al difetto di titolarità passiva del diritto sostanziale controverso sarebbe stata qualificata come eccezione in senso stretto, anziché come mera difesa. 1.1.– Il motivo è infondato. 12 di 31 E tanto perché il vincolo di solidarietà tra il direttore dei lavori e gli ex soci della cessata società appaltatrice, in ordine alla spiegata domanda risarcitoria ex art. 1669 c.c., è stato negato in sede di gravame conformemente al tenore delle difese avanzate da TI EL LI nel giudizio di primo grado e fatte proprie dai motivi di impugnazione. Segnatamente, già con la comparsa di costituzione nel giudizio di primo grado TI EL LI aveva richiesto il rigetto di tutte le domande svolte nei suoi confronti, negando che i difetti denunciati dagli attori fossero a lui imputabili, nella qualità di direttore dei lavori, e allegando l’esclusiva responsabilità della ditta appaltatrice, in ragione della sua estraneità agli eventi dannosi contestati. Chiedeva, pertanto, la chiamata in garanzia degli ex soci SI NI, AP EP, AR ES e SI EL, quest’ultimo anche in qualità di ex liquidatore della cessata MCG Costruzioni S.r.l. in liquidazione, in quanto ritenuti unici responsabili dei vizi costruttivi. Ora, se – per un verso – l’esclusione del vincolo di solidarietà passiva tra appaltatore e direttore dei lavori costituisce un’eccezione in senso stretto, soggetta alle relative decadenze (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 23737 del 28/10/2020; Sez. 1, Sentenza n. 13541 del 30/05/2017; Sez. L, Sentenza n. 19186 del 28/09/2016) – per altro verso – la negazione a monte di ogni responsabilità in ordine ad alcuni degli eventi dannosi contestati, già prospettata dal direttore dei lavori nel giudizio davanti al Tribunale e reiterata con le censure sviluppate in appello, non ha implicato alcun vizio di ultra-petizione nella disposta separata condanna risarcitoria, rispettivamente del direttore dei lavori e 13 di 31 degli ex soci della cessata società appaltatrice, per i diversi difetti costruttivi a ciascuno di essi imputabili. Questo in linea con il principio secondo cui l’unicità del fatto dannoso richiesta dall’art. 2055 c.c., ai fini della configurabilità della responsabilità solidale degli autori dell’illecito, va intesa in senso non assoluto, ma relativo, in coerenza con la funzione propria di tale istituto di rafforzare la garanzia del danneggiato, sicché ricorre tale responsabilità pur se il fatto dannoso sia derivato da più azioni od omissioni, dolose o colpose, costituenti fatti illeciti distinti, e anche diversi, sempre che le singole azioni od omissioni, legate da un vincolo di interdipendenza, abbiano concorso in maniera efficiente alla produzione del medesimo evento di danno. Ne consegue che il giudice, ove il fatto illecito fonte di danno si articoli in una pluralità di azioni od omissioni poste in essere da più soggetti, è tenuto a verificare, dandone conto in motivazione, se, alla luce del criterio predetto, ricorra un unico fatto dannoso, ovvero non si tratti, anche in parte, di fatti autonomi e scindibili che abbiano, a loro volta, prodotto danni distinti, dei quali può essere chiamato a rispondere solo chi, con la sua azione od omissione, vi abbia concorso, in forza del principio secondo cui ognuno risponde del solo evento di danno rispetto al quale la propria condotta abbia operato come causa efficiente, ponendosi quale suo antecedente causale necessario (Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 1842 del 28/01/2021; Sez. 3, Sentenza n. 20192 del 25/09/2014; Sez. 3, Sentenza n. 6041 del 12/03/2010). 14 di 31 Nella fattispecie, alla stregua delle risultanze peritali, si è ritenuto che per alcuni difetti rilevati (canaline, gocciolatoi, ringhiere, ecc.) vi fosse la responsabilità esclusiva del direttore dei lavori mentre per altri (attinenti alla impermeabilizzazione del ballatoio del piano secondo del vano scala lato monte e della copertura nonché alla costipazione del terreno di posa, ecc.) vi fosse la responsabilità esclusiva della ditta esecutrice, così escludendo il vincolo di solidarietà ritenuto dal Tribunale. 2.– Con il secondo motivo i ricorrenti prospettano, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2055, primo e secondo comma, c.c., alla luce della fattispecie contemplata dall’art. 1669 c.c., per avere la Corte territoriale, pur riconoscendo la responsabilità extracontrattuale del direttore dei lavori per i difetti costruttivi, contenuto la sua obbligazione risarcitoria per equivalente direttamente nei confronti del soggetto danneggiato nei limiti della sua quota interna di responsabilità, così frazionando l’originaria obbligazione solidale, con la conseguente condanna del soggetto danneggiato alla restituzione di quanto ricevuto in forza della sentenza di primo grado, alla stregua del vincolo di solidarietà passiva accertato e dichiarato dal Tribunale. Al riguardo, gli istanti osservano che, all’esito della ripartizione interna tra i coautori dell’unico fatto illecito dannoso ex art. 1669 c.c. sulla scorta del grado di colpa di ciascuno, come da rilievi della disposta consulenza tecnica d’ufficio, il giudice d’appello avrebbe operato tale ripartizione con efficacia esterna, opponendola al creditore, così introducendo un principio di 15 di 31 responsabilità parziaria e/o frazionata che non avrebbe alcun fondamento giuridico. Per contro, la richiesta di frazionamento delle rispettive quote tra i condebitori solidali avrebbe avuto il mero scopo di determinare an e quantum dell’azione di regresso esercitata dal debitore che ha corrisposto l’intera misura del danno. 2.1.– Il motivo è inammissibile. Esso non coglie, infatti, la ratio decidendi della pronuncia impugnata, che non ha affatto attribuito rilevanza esterna, nei confronti dei danneggiati, al criterio di ripartizione interna dell’obbligazione solidale tra più coautori del medesimo fatto illecito, anziché ai soli fini del regresso, in spregio al dettato dell’art. 2055, primo e secondo comma, c.c. Per converso, come anticipato scrutinando la prima censura, la separata disposizione della condanna degli ex soci della cessata società appaltatrice e del direttore dei lavori è stata basata sul rilievo secondo cui il fatto illecito fonte di danno si era articolato in una pluralità di azioni od omissioni poste in essere da più soggetti, ciascuno dei quali avrebbe risposto in base alla propria responsabilità per l’evento dannoso rispettivamente provocato (per euro 107.710,46 a carico dell’appaltatore e per euro 11.540,51 a carico del direttore dei lavori). E non già sulla scorta di una ripartizione interna della responsabilità solidale nella causazione del medesimo evento dannoso. Ora, in tema di appalto, la responsabilità dell’appaltatore e del direttore dei lavori (o del progettista) è improntata al vincolo della solidarietà, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2055, primo comma, e 1292 c.c., allorché i rispettivi inadempimenti 16 di 31 abbiano concorso a determinare il medesimo danno subito dal committente (recte il medesimo evento dannoso), seppure in ragione di più fatti illeciti concorrenti causativi del medesimo danno (recte di più azioni od omissioni di ciascuno che abbiano concorso in modo efficiente a produrre l’evento), anche in violazione di norme giuridiche diverse, dovendo in tal caso il giudice procedere all’accertamento e ripartizione delle rispettive quote di responsabilità solo a fronte di specifica domanda formulata in tal senso (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 14378 del 24/05/2023; Sez. 2, Sentenza n. 18289 del 03/09/2020; Sez. 2, Sentenza n. 3651 del 24/02/2016; Sez. 2, Sentenza n. 14650 del 27/08/2012; Sez. 2, Sentenza n. 20294 del 14/10/2004; Sez. 3, Sentenza n. 490 del 15/01/2003; Sez. 2, Sentenza n. 12367 del 22/08/2002; Sez. 2, Sentenza n. 972 del 28/01/2000; Sez. 2, Sentenza n. 5103 del 10/05/1995; Sez. 2, Sentenza n. 13039 del 04/12/1991; Sez. 2, Sentenza n. 1114 del 24/02/1986; Sez. 3, Sentenza n. 488 del 28/01/1985). Nel caso in esame, invece, appaltatore e direttore dei lavori non sono stati ritenuti coautori di un medesimo danno aquiliano colposo, tale da legittimare che essi rispondessero in solido nei confronti del danneggiato, quand’anche le rispettive condotte fossero state tra loro indipendenti, poiché è stato negato che esse avessero concorso in modo efficiente alla produzione dell’unico evento. Piuttosto, è stata affermata la responsabilità di ciascuno in ordine alla produzione di plurimi eventi dannosi. Ed infatti, in base alle risultanze peritali, non è stato determinato un danno unitario complessivo, alla cui causazione 17 di 31 avessero concorso i contegni convergenti dell’assuntore e del direttore dei lavori, cui avesse fatto seguito la ripartizione interna, in termini percentuali, delle quote di responsabilità di ciascun obbligato solidale, ma, al contrario, è stata cristallizzata la responsabilità esclusiva di ciascuno dei responsabili per i separati danni ad ognuno ascritti, rispettivamente nella misura di euro di 107.710,46 e di euro 11.540,51. 3.– Con il terzo motivo i ricorrenti censurano, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., la nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c., per avere la Corte distrettuale, accogliendo il secondo motivo di gravame proposto dall’appellante TI EL LI, fondato la sua decisione su una motivazione meramente apparente, inidonea a rivelare il percorso logico-giuridico seguito, siccome rappresentata dal mero rinvio alla determinazione del consulente tecnico d’ufficio. Adducono gli istanti che il vizio di motivazione si sarebbe consacrato nella adesione acritica alle affermazioni, peraltro parziali, del consulente tecnico d’ufficio, estrapolate da un più ampio e complesso accertamento in ordine al grado di colpa in capo al direttore dei lavori, e senza esaminare le prove orali assunte. 3.1.– Il motivo è infondato. Infatti, la sentenza impugnata ha dato conto delle risultanze peritali da cui emergeva che, in ordine a determinati difetti costruttivi, era esclusa ogni responsabilità del direttore dei lavori;
e ciò conformemente al tenore delle difese articolate da tale direttore dei lavori, sin dalla comparsa di costituzione nel giudizio 18 di 31 di prime cure, a mente della quale la responsabilità dei vizi edificatori dedotti avrebbe dovuto essere imputata esclusivamente alla ditta appaltatrice. All’esito, la Corte felsinea ha applicato il principio di diritto secondo cui, a fronte della causazione, con plurime azioni od omissioni, di separati eventi dannosi, la responsabilità del direttore dei lavori e dell’appaltatore avrebbe dovuto essere ascritta in ragione degli eventi dannosi provocati. 4.– Con il quarto motivo i ricorrenti si dolgono, ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c., dell’omesso esame di un fatto storico avente carattere decisivo e della violazione dell’art. 2055 c.c., per avere la Corte del gravame, escludendo il vincolo di solidarietà passiva nei confronti del direttore dei lavori quale coautore del fatto, mancato di accertare il fatto storico costituito dalla sussistenza dell’unicità del fatto dannoso, ravvisando, in luogo di ciò, una pluralità di fatti illeciti autonomi, distinti e scindibili, idonei a produrre altrettanti danni distinti, per i quali avrebbe risposto unicamente il soggetto a cui il singolo fatto fosse stato imputabile ex art. 2043 c.c. Evidenziano gli istanti che, nel caso di specie, il giudicante avrebbe dovuto verificare, dandone conto in motivazione, se ricorresse un unico evento dannoso ovvero fatti autonomi e scindibili, che avessero, a loro volta, prodotto danni distinti. E, nella fattispecie, la cooperazione di azioni ed omissioni legate da un vincolo di interdipendenza avrebbe concorso alla produzione di un medesimo evento lesivo, rappresentato dai gravi difetti di costruzione accertati dal consulente tecnico d’ufficio. 4.1.– Il motivo è inammissibile. 19 di 31 Ed invero, a fronte della ricostruzione della vicenda (e delle correlate argomentazioni esposte sulla imputazione a plurimi fatti illeciti di separati eventi dannosi), la censura, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge e di omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, mira, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito, rivalutazione preclusa in questa sede (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 8773 del 03/04/2024; Sez. 5, Ordinanza n. 32505 del 22/11/2023; Sez. 1, Ordinanza n. 5987 del 04/03/2021; Sez. U, Sentenza n. 34476 del 27/12/2019; Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014). 5.– Con il quinto motivo i ricorrenti rilevano, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., la violazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c., per l’assenza, apparenza e intrinseca contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata, quali vizi integranti anomalia motivazionale, nella parte in cui, in punto di fatto, è dichiarata l’adesione alle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio e, in punto di diritto, si fa rinvio al precedente giurisprudenziale, in parte trascritto nella parte motiva della statuizione, secondo cui il vincolo solidale presuppone che i rispettivi inadempimenti abbiano concorso in modo efficiente a produrre il medesimo evento dannoso, sicché tale vincolo non si estende agli ulteriori danni che siano stati arrecati da un inadempimento commesso dall’appaltatore, al quale il direttore dei lavori e il progettista non abbiano concorso in alcun modo causalmente rilevante. 5.1.– Il motivo è infondato. 20 di 31 E ciò perché tra le due asserzioni non ricorre alcuna contraddizione intrinseca e irriducibile. Piuttosto, la sentenza impugnata ha specificato che, in adesione alle valutazioni tecniche del consulente tecnico d’ufficio, le condotte ascritte all’appaltatore e al direttore dei lavori avevano prodotto eterogenei eventi dannosi, tanto da escludere che essi rispondessero in solido, in armonia con l’indirizzo nomofilattico richiamato. 6.– Con il sesto motivo i ricorrenti contestano, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., l’omessa e/o apparente motivazione e la violazione dell’art. 1176, secondo comma, c.c. circa la natura e gli obblighi gravanti sul direttore dei lavori, per avere la Corte di merito escluso la responsabilità del direttore dei lavori sulla scorta della sola consulenza tecnica d’ufficio espletata, omettendo ogni conseguente necessaria valutazione giuridica circa i doveri che fanno capo al direttore dei lavori e circa la sua condotta omissiva. Deducono gli istanti che il direttore dei lavori, essendo chiamato a svolgere la propria attività in situazioni involgenti l’impiego di peculiari competenze tecniche, avrebbe dovuto utilizzare le proprie risorse intellettive ed operative per assicurare, relativamente all’opera in corso di realizzazione, il risultato che il committente si aspettava di conseguire, onde il suo comportamento avrebbe dovuto essere valutato non con riferimento al normale concetto di diligenza, ma alla stregua della diligentia quam in concreto, rientrando, pertanto, negli obblighi del direttore dei lavori l’accertamento della conformità sia della progressiva realizzazione dell’opera al progetto, sia delle modalità 21 di 31 dell’esecuzione di essa al capitolato e/o alle regole della tecnica, nonché l’adozione di tutti i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell’opera senza difetti costruttivi. Ebbene, nella fattispecie, TI EL LI non avrebbe assolto all’obbligo di sorveglianza dell’opera, il che avrebbe comportato la necessità del controllo della realizzazione dell’opera nelle sue varie fasi, sulla scorta del materiale probatorio acquisito. 6.1.– Il motivo è inammissibile. Questo perché la sentenza impugnata non ha messo in discussione il principio secondo cui il direttore dei lavori è tenuto, in presenza di situazioni rivelatrici di possibili fattori di rischio, ad eseguire gli opportuni interventi per accertarne la causa e ad apprestare i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell’opera priva di difetti costruttivi (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 18839 del 04/07/2023; Sez. 3, Ordinanza n. 14456 del 24/05/2023; Sez. 3, Ordinanza n. 39448 del 13/12/2021; Sez. 2, Ordinanza n. 2913 del 07/02/2020; Sez. 3, Sentenza n. 15732 del 15/06/2018; Sez. 2, Sentenza n. 10728 del 24/04/2008; Sez. 2, Sentenza n. 4366 del 27/02/2006; Sez. 2, Sentenza n. 15255 del 20/07/2005; Sez. 2, Sentenza n. 3051 del 09/05/1980; Sez. 3, Sentenza n. 3541 del 16/10/1976). La limitazione della responsabilità del direttore dei lavori non è stata disposta in spregio all’affermazione secondo cui la sua attività comporta il controllo della realizzazione dell’opera nelle sue varie fasi e pertanto l’obbligo del professionista di verificare, attraverso periodiche visite e contatti diretti con gli organi tecnici dell’impresa, da attuarsi in relazione a ciascuna di tali fasi, se 22 di 31 sono state osservate le regole dell’arte e la corrispondenza dei materiali impiegati. Per contro, ferme restando le sue incombenze, l’esclusione della responsabilità del direttore dei lavori è stata negata per difetto di alcuna imputazione degli eventi lesivi relativi al difetto di impermeabilizzazione alla sua omessa sorveglianza, essendo piuttosto tali difetti esclusivamente ascritti al cattivo operato dell’appaltatore. Nei termini anzidetti, la doglianza è stata inammissibilmente costruita in modo da implicare una riponderazione dei fatti storici che hanno indotto ad escludere la sua responsabilità, pur a fronte dei suoi compiti di controllo. 7.– Passando alla disamina dei motivi del ricorso incidentale spiegato dai controricorrenti SI NI, AP EP, AR ES e SI EL, quali ex soci della cessata MCG Costruzioni S.r.l., deve anzitutto escludersi che la notifica del controricorso verso il difensore non domiciliatario dei ricorrenti principali abbia determinato la sua inammissibilità, come eccepito da TI EL LI. Premesso che legittimati a far valere tale nullità della notifica sarebbero stati al più i ricorrenti principali, in ogni caso, la notificazione presso il domiciliatario ex art. 141 c.p.c. – al di fuori dei casi eccezionali in cui, nell’interesse del destinatario, è per legge esclusiva – ha carattere alternativo rispetto agli altri modi di notificazione, con la conseguenza che, ove la parte sia rappresentata da due difensori, l’elezione di domicilio presso uno di costoro non priva la controparte delle facoltà di effettuare notificazioni all’altro difensore, stante la disposizione di cui all’art. 23 di 31 170, primo comma, c.p.c., secondo la quale, dopo la costituzione in giudizio, tutte le notificazioni e le comunicazioni si fanno al procuratore costituito, cioè all’uno o all’altro dei procuratori costituiti, in caso di pluralità (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 27995 del 26/09/2022; Sez. 1, Sentenza n. 20625 del 31/08/2017; Sez. 6-3, Ordinanza n. 11744 del 27/05/2011; Sez. 2, Sentenza n. 12963 del 31/05/2006; Sez. 3, Sentenza n. 5961 del 10/05/2000; Sez. 3, Sentenza n. 4600 del 11/04/2000). 8.– Senonché, con il primo motivo i ricorrenti incidentali deducono, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza impugnata per error in procedendo, con la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 329, 346 e 112 c.p.c. e con la conseguente integrazione del vizio di ultra-petizione, per avere la Corte territoriale, a fronte della qualificazione della chiamata in causa degli ex soci della cessata MCG Costruzioni S.r.l. quale chiamata in garanzia a cura del direttore dei lavori (con la conseguente condanna in regresso in favore di quest’ultimo), disposto la condanna di tali ex soci direttamente in favore dei danneggiati, sulla scorta della qualificazione della chiamata del terzo quale chiamata per comunanza di causa, senza che il NI GA e i singoli condomini avessero impugnato la sentenza di primo grado su tale punto, né avessero riproposto in appello la domanda di condanna degli ex soci della MCG Costruzioni, sulla quale erano rimasti soccombenti, essendosi limitati a censurare la sentenza di primo grado unicamente sotto il profilo del mancato accoglimento della domanda di rivalutazione monetaria e interessi. 24 di 31 Sicché su tale aspetto si sarebbe formato il giudicato interno, non essendo stata censurata la condanna degli ex soci nei soli confronti del direttore dei lavori a titolo di manleva, con la conseguenza che indebitamente sarebbe stata disposta la condanna di tali ex soci direttamente nei confronti del NI e dei singoli condomini. 8.1.– Il motivo è infondato. Infatti, con l’appello incidentale proposto dal NI GA e dai condomini avverso la sentenza di prime cure, era rilevato che, a seguito della chiamata in giudizio – a cura del direttore dei lavori – degli ex soci della MCG – in assenza di alcun rapporto contrattuale tra chiamante e chiamati –, indicati quali unici soggetti effettivamente e direttamente obbligati alla prestazione pretesa dagli attori, in posizione del tutto alternativa alla posizione del direttore dei lavori e in relazione alla medesima obbligazione dedotta in giudizio, si era verificata l’estensione automatica della domanda degli attori verso i terzi chiamati, con la conseguenza che i giudici avrebbero potuto emettere direttamente pronuncia di condanna nei confronti di detti terzi, pur non avendone gli attori fatto richiesta, senza incorrere nel vizio di ultra-petizione. A pag. 6 e 7 della comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale, depositata nel giudizio di gravame il 23 gennaio 2017, testualmente si afferma: “… la ulteriore richiesta, formulata sempre dal convenuto TI, di condannare la terza chiamata, a manlevarlo, in caso di affermazione della propria responsabilità, deve intendersi, posto il difetto di un rapporto contrattuale tra il convenuto-chiamante e la terza chiamata, come 25 di 31 chiamata del terzo responsabile e non già come chiamata in garanzia impropria, dovendosi privilegiare l’effettiva volontà del chiamante in relazione alla finalità in concreto perseguita dal convenuto-chiamante, come emerge in modo inequivoco, palese ed evidente, di attribuire al terzo la esclusiva responsabilità della cattiva esecuzione delle opere e dei danni conseguentemente arrecati. A riprova anche la stessa richiesta del convenuto- chiamante di propria estromissione dal giudizio, formulata alla pag. 10 della sua comparsa di costituzione e risposta, depositata il 23/11/2011, nel giudizio di primo grado. Così stando le cose, non vi è dubbio alcuno che nel caso di specie, in cui il convenuto ha chiamato in causa un terzo, indicandolo come il vero legittimato passivo tanto da invocare pure la propria estromissione dal giudizio, si è verificata l’estensione automatica della domanda al terzo chiamato, con la conseguenza che il giudice può direttamente emettere nei confronti pure di detto terzo una pronuncia di condanna, anche se l’attore non ne abbia fatto richiesta, senza per questo incorrere nel vizio di extrapetizione (così: Cass. civ. Sez. III, 07/10/2011 n. 20610)”. E, poi, segnatamente nelle conclusioni rassegnate nella citata comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale, il NI GA e i singoli condomini hanno tra l’altro richiesto: “… - in accoglimento dello spiegato appello incidentale: - accertare e dichiarare la natura di debito di valore della somma liquidata dal Tribunale di Rimini con sentenza n. 1043/2016, depositata il 29/07/2016 e qui gravata e, per l’effetto, - condannare l’appellante Ing. EL LI TI, anche in solido con i soci della società M.C.G. Costruzioni srl, al pagamento del 26 di 31 quantum dovuto a titolo di rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT ed a titolo di interessi legali sull’importo annualmente rivalutato dalla data dell’illecito al 29/07/2016, - data di pubblicazione della sentenza di primo grado - da calcolarsi sulla somma liquidata dal Giudice di prime cure ovvero su quella diversa che risulterà all’esito della presente fase di giudizio, oltre interessi legali successivi sino al saldo effettivo”. Pertanto, la qualificazione della chiamata è stata espressamente contestata dagli appellanti incidentali, con l’effetto che la condanna disposta direttamente nei confronti di detti ex soci e in favore dei danneggiati non è avvenuta in violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Quanto all’esito di tale contestazione sulla qualificazione giuridica della chiamata, si rileva che, nell’ipotesi in cui la parte convenuta in un giudizio di risarcimento dei danni, nel dedurre il difetto della propria legittimazione passiva (ovvero nel dedurre la corresponsabilità con altri in ordine ai medesimi fatti), chiami in causa un terzo, l’atto di chiamata, al di là della formula adottata, va inteso come chiamata del terzo responsabile e non già come chiamata in garanzia “impropria”, in quanto, da un lato, tale condotta è logicamente e giuridicamente incompatibile con la qualificazione dell’evocazione del terzo come chiamata in garanzia (la quale, di per sé, non può non presupporre la non contestazione della legittimazione passiva) e, dall’altro, va privilegiata l’effettiva volontà del chiamante in relazione alla finalità, in concreto perseguita, di attribuire al terzo la responsabilità del danno (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 31066 del 28/11/2019; Sez. 1, Sentenza n. 24294 del 29/11/2016; Sez. 3, 27 di 31 Sentenza n. 20610 del 07/10/2011; Sez. L, Sentenza n. 12317 del 07/06/2011; Sez. 3, Sentenza n. 13374 del 08/06/2007; Sez. 3, Sentenza n. 13131 del 01/06/2006). In tal caso si verifica l’estensione automatica della domanda dell’attore al terzo chiamato, indicato dal convenuto come il vero legittimato o come corresponsabile. 9.– Il secondo motivo del ricorso incidentale investe, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., l’error in iudicando, con la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1669, primo comma, c.c. e dei principi vigenti in tema di soggettività e personalità giuridica degli enti societari nonché dell’art. 1310, primo comma, c.c., per avere la Corte distrettuale disatteso il primo motivo dell’appello incidentale proposto dagli ex soci della cessata MCG Costruzioni S.r.l. – con il quale la sentenza del Tribunale di Rimini era stata censurata per aver rigettato l’eccezione di decadenza dall’azione di risarcimento danni per difetti costruttivi dell’immobile, tempestivamente sollevata nel giudizio di primo grado –, in ragione della denuncia dei vizi effettuata con raccomandata a.r. del 12 febbraio 2009 verso la MEI Costruzioni S.r.l., la cui compagine sociale era pressoché uguale a quella della MCG. Senonché, ad avviso dei ricorrenti incidentali, i principi vigenti in tema di soggettività e personalità giuridica delle società non avrebbero consentito di riversare gli effetti di un atto interruttivo della decadenza diretto in via esclusiva ad una di esse, per giunta munita di personalità giuridica, sulla diversa società, anch’essa munita di personalità giuridica, che aveva 28 di 31 concorso alla realizzazione dei lavori, per il semplice fatto che le compagini sociali fossero sostanzialmente identiche. D’altronde, espongono i ricorrenti incidentali che la denuncia dei vizi, rivolta dal NI GA e dai condomini alla MEI, non avrebbe potuto riverberare i propri effetti impeditivi della decadenza sulla MCG, posto che il principio di estensibilità degli effetti degli atti interruttivi nei confronti dei coobbligati solidali avrebbe operato per la sola prescrizione e non sarebbe stato invece applicabile all’istituto della decadenza. 9.1.– Il motivo è fondato. La Corte felsinea ha infatti ritenuto che la raccomandata a.r. del 12 febbraio 2009 producesse gli effetti della denuncia anche nei confronti della MCG Costruzioni, benché indirizzata alla sola MEI Costruzioni, in ragione della totale sovrapponibilità della compagine sociale delle due società nonché dell’impossibilità di effettuare una netta separazione dei compiti tra le due società nella fase esecutiva dell’appalto, anche in assenza di un ben preciso progetto e capitolato. Ora, il disposto dell’art. 1669, primo comma, c.c. prescrive che la denuncia sia fatta entro un anno dalla scoperta, affinché l’appaltatore possa rispondere del risarcimento dei danni. Il che implicava che intanto gli ex soci della MCG avrebbero potuto rispondere in ordine alla tutela risarcitoria invocata dal NI e dai condomini, in quanto la denuncia fosse stata inoltrata direttamente nei confronti della società appaltatrice MCG;
e ciò a prescindere dalla sovrapponibilità della compagine sociale e dalla mancanza di una netta separazione dei ruoli tra le due società nella sede esecutiva dell’appalto, atteso che 29 di 31 comunque la pretesa esercitata verso la MEI non avrebbe potuto essere estesa automaticamente alla MCG, alla stregua della differente soggettività giuridica delle due società. Né, pur sul presupposto (disatteso) dell’obbligazione solidale tra le due società appaltatrici, gli effetti della denuncia avanzata nei confronti dell’una, ai fini dell’esclusione della decadenza, avrebbero potuto estendersi all’altra. In proposito, in tema di responsabilità dell’appaltatore per rovina e difetti di cose immobili, al termine decadenziale previsto dall’art. 1669 c.c. per la denuncia, presupposto necessario per poter agire per il risarcimento del danno, non è applicabile il principio dell’estensione agli altri condebitori – previsto dall’art. 1310, primo comma, c.c. – dell’effetto di un atto interruttivo della prescrizione compiuto nei confronti di uno di essi, avuto riguardo alla differenza ontologica tra i due istituti della decadenza e della prescrizione, che vieta, a norma dell’art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale, l’applicazione alla decadenza, in via di interpretazione estensiva, di una norma che disciplina la prescrizione (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 21327 del 29/08/2018; Sez. 2, Sentenza n. 16945 del 20/06/2008; Sez. 2, Sentenza n. 8288 del 19/06/2000). 10.– In conseguenza delle considerazioni esposte, il secondo motivo del ricorso incidentale deve essere accolto mentre il ricorso principale e il primo motivo del ricorso incidentale devono essere rigettati. La sentenza impugnata va, dunque, cassata, con rinvio della causa alla Corte d’appello di Bologna, in diversa composizione, che deciderà uniformandosi al seguente principio di 30 di 31 diritto e tenendo conto dei rilievi svolti, provvedendo anche alla pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione. “In tema di rovina e difetti di cose immobili ex art. 1669 c.c., la necessità che la denuncia sia inoltrata entro un anno dalla scoperta, a pena di decadenza dell’azione risarcitoria, riguarda ogni singolo appaltatore che abbia in tesi concorso alla causazione della rovina, del pericolo di rovina o dei gravi difetti, non rilevando che le compagini sociali delle diverse società appaltatrici siano composte dagli stessi soci”. Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte dei ricorrenti principali, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione accoglie il secondo motivo del ricorso incidentale, rigetta il ricorso principale e il primo motivo del ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte d’appello di Bologna, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti principali, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. 31 di 31 Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda
R.G.N. 4161/22 U.P. 7/5/2024 Appalto – Responsabilità appaltatore e direttore dei lavori per gravi difetti Civile Sent. Sez. 2 Num. 14502 Anno 2024 Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA Relatore: TRAPUZZANO CESARE Data pubblicazione: 23/05/2024 2 di 31
- ricorrenti -
contro SI NI (C.F.: [...]), CAPUTO EP (C.F.: [...]), TT ES (C.F.: [...]) e SI EL (C.F.: GRS MHL 78C15 A225S), quali ex soci della cessata MCG Costruzioni S.r.l., rappresentati e difesi, giusta procura in calce al controricorso con ricorso incidentale, dall’Avv. IA MI, con domicilio digitale eletto presso l’indirizzo PEC del difensore;
- controricorrenti e ricorrenti incidentali - e AT EL LI (C.F.: [...]), rappresentato e difeso, giusta procura in calce al controricorso, dagli Avv.ti NC IG e IA IG, elettivamente domiciliato ex lege in Roma, piazza Cavour, presso la cancelleria della Corte di cassazione;
- controricorrente -
nonché TT ES (C.F.: [...]), CAPUTO EP (C.F.: [...]) e SI NI (C.F.: [...]), quali ex soci della cessata MEI Costruzioni S.r.l. in liquidazione, VA IL e GENERALI Italia S.p.A., in persona del suo legale rappresentante pro – tempore;
- intimati -
avverso la sentenza della Corte d’appello di Bologna n. 2194/2021, pubblicata il 23 agosto 2021; 3 di 31 udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 7 maggio 2024 dal Consigliere relatore Cesare Trapuzzano;
lette le conclusioni rassegnate nella memoria depositata – ai sensi dell’art. 378, primo comma, c.p.c. – dal P.M., in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Carmelo Celentano, che ha chiesto il rigetto del ricorso principale e del ricorso incidentale;
conclusioni ribadite nel corso dell’udienza pubblica;
viste le memorie illustrative depositate nell’interesse delle parti, ai sensi dell’art. 378, secondo comma, c.p.c.; sentiti, in sede di discussione orale all’udienza pubblica, l’Avv. Marco Baio – in sostituzione dell’Avv. SO LI – per i ricorrenti, l’Avv. Domato Toma – in sostituzione dell’Avv. IA MI – per i controricorrenti e ricorrenti incidentali nonché l’Avv. IA IG per il controricorrente. FATTI DI CAUSA 1.– Con atto di citazione notificato il 16 settembre 2011, il NI GA e i singoli condomini del fabbricato ad uso residenziale sito in Bellaria-Igea RI, via Bottego nn. 35-37, convenivano, davanti al Tribunale di Rimini, AR ES, AP EP e SI NI, quali ex soci della cessata MEI Costruzioni S.r.l. in liquidazione (e il SI anche in qualità di ex liquidatore) nonché TI EL LI, quale direttore dei lavori, per sentirli condannare, in solido tra loro, al risarcimento dei danni patiti e patiendi per i gravi difetti dell’opera realizzata ex art. 1669 c.c., secondo le risultanze dello svolto procedimento di accertamento tecnico preventivo ante causam. 4 di 31 Si costituivano in giudizio AR ES, AP EP e SI NI, i quali – pur non contestando la loro qualità di ex soci della MEI Costruzioni S.r.l. in liquidazione – eccepivano il proprio difetto di legittimazione passiva, in quanto, all’esito dello scioglimento della società, non era stata effettuata alcuna ripartizione di somme a loro vantaggio;
chiedevano comunque di estendere il contraddittorio nei confronti del progettista ZA IL, contro cui intendevano agire in regresso nel caso in cui fosse stata disposta la loro condanna per il titolo evocato in giudizio dagli attori. Si costituiva in giudizio anche TI EL LI, il quale contestava la fondatezza della domanda avversaria e ne chiedeva il rigetto, negando che i difetti lamentati fossero imputabili al suo operato di direttore dei lavori e chiedendo comunque la chiamata in garanzia di AR ES, AP EP, SI NI e SI EL, quali ex soci della cessata MCG Costruzioni S.r.l., ritenuta quale unica responsabile dei vizi costruttivi, nonché della Generali Assicurazioni S.p.A., quale compagnia assicurativa a tutela della propria responsabilità professionale. All’esito si costituiva in giudizio ZA IL, il quale negava che i difetti denunciati fossero relativi all’attività di progettazione architettonica da lui svolta e chiedeva, in ogni caso, che fosse garantito dalla sua compagnia assicuratrice Generali Assicurazioni S.p.A. nell’ipotesi in cui fosse pronunciata la sua condanna. 5 di 31 Si costituiva in giudizio anche la Generali Assicurazioni S.p.A., la quale contestava la responsabilità dei propri assicurati e comunque eccepiva l’inoperatività delle polizze azionate. Nel corso del giudizio era assunta la prova orale ammessa ed era espletata consulenza tecnica d’ufficio. Quindi, il Tribunale adito, con sentenza n. 1043/2016, depositata il 29 luglio 2016, previa dichiarazione della responsabilità solidale nella causazione dei gravi difetti della appaltatrice MCG Costruzioni S.r.l. e del direttore dei lavori TI EL LI: A) disponeva la condanna di quest’ultimo, a titolo di responsabile in via solidale, al risarcimento dei danni nella misura di euro 119.250,97 (di cui euro 107.710,46 a carico di MCG-MEI ed euro 11.540,51 a carico dell’TI); B) accoglieva altresì la domanda di regresso proposta dal direttore dei lavori nei confronti degli ex soci della MCG e, per l’effetto, condannava tali soci a ripetere, nei confronti di TI EL LI, quanto dallo stesso corrisposto al NI per la quota di loro responsabilità pari ad euro 107.710,46, sebbene nei limiti delle somme da essi ricavate in sede di bilancio finale di liquidazione;
C) accoglieva altresì la domanda di manleva proposta da TI EL LI verso la Generali Assicurazioni S.p.A. per l’importo di euro 11.540,51, oltre alle spese del giudizio;
D) e, infine, dichiarava il difetto di legittimazione passiva degli ex soci della MEI Costruzioni S.r.l. e del progettista ZA IL. In specie, la pronuncia di prime cure evidenziava che gli attori avevano formulato le proprie domande nei confronti del direttore dei lavori e degli ex soci della MEI Costruzioni S.r.l. mentre solo tardivamente, in sede di comparse conclusionali, 6 di 31 avevano esteso la loro domanda nei confronti del progettista e degli ex soci della MCG Costruzioni S.r.l., sicché il direttore dei lavori doveva essere condannato a risarcire l’intero danno riportato dagli attori, per via della sua responsabilità solidale, con diritto di regresso – in ragione della garanzia da questo azionata – nei confronti degli ex soci della MCG secondo le quote di ripartizione della responsabilità stabilite in capo all’appaltatore e al direttore dei lavori in base alle risultanze dell’espletata consulenza tecnica d’ufficio, nei limiti delle quote da questi ricavate in sede di liquidazione finale. 2.– Con atto di citazione notificato il 26 settembre 2016, TI EL LI proponeva appello avverso la sentenza di primo grado, lamentando: 1) che acriticamente erano state accolte le conclusioni del consulente tecnico d’ufficio, senza considerare le puntuali contestazioni del proprio consulente di parte, dalle quali risultava l’esclusiva responsabilità della ditta appaltatrice dei lavori;
2) che erroneamente era stata disposta la condanna solidale del direttore dei lavori e degli ex soci della MCG, sebbene l’elaborato tecnico avesse escluso ogni e qualsiasi responsabilità a suo carico, sia con omissioni sia con azioni, relativamente ai punti indicati con i nn. 6, 7, 8, 9, 10 e 11 di tale elaborato;
3) che nel caso di specie non avrebbe operato la prescrizione di cui all’art. 8 delle condizioni generali di polizza, in ordine all’esclusione della garanzia quanto al risarcimento dei danni derivante dal mero vincolo di solidarietà. Si costituivano nel giudizio di impugnazione SI NI, AP EP, AR ES e SI EL, quali ex soci della cessata MCG Costruzioni S.r.l., i quali chiedevano che 7 di 31 l’appello principale fosse respinto perché infondato e, in via incidentale, che fossero accolti i seguenti motivi di gravame: - in ordine alla mancata dichiarazione della decadenza dell’azione nei loro confronti, posto che la raccomandata a.r. datata 12 febbraio 2009 era stata trasmessa alla MEI Costruzioni e non alla MCG, la quale aveva ricevuto il primo atto di citazione in giudizio solo nel dicembre 2012, ossia dopo il decorso del termine di un anno dal 28 settembre 2010, quale data di deposito dell’elaborato in sede di A.T.P.; - in merito all’errata valutazione delle risultanze istruttorie, nella parte in cui il Tribunale aveva ritenuto che i lavori relativi ai difetti lamentati dal NI GA fossero stati effettuati dalla MCG invece che dalla MEI;
- all’erronea regolamentazione delle spese di lite con riferimento alla loro condanna nei confronti del NI e dei singoli condomini, sebbene fosse stata dichiarata la tardività della domanda estesa dagli attori nei confronti della MCG solo con le comparse conclusionali. Si costituivano in giudizio altresì SI NI, AP EP e AR ES, quali ex soci della cessata MEI Costruzioni S.r.l., i quali contestavano, con appello incidentale, la sentenza impugnata nella parte in cui aveva disposto la compensazione delle spese nei loro confronti, sebbene fossero risultati vittoriosi nella causa, avendo il Tribunale dichiarato il loro difetto di legittimazione passiva. Si costituiva ancora in giudizio ZA IL, in quale chiedeva la conferma della sentenza impugnata. Si costituivano in giudizio il NI GA e i proprietari esclusivi delle singole unità immobiliari, i quali 8 di 31 concludevano per l’infondatezza dell’appello principale e, in via incidentale, chiedevano che fosse disposto il risarcimento dei danni in loro favore anche a carico dei soci della MCG Costruzioni S.r.l., per effetto dell’estensione della domanda che si era determinata all’esito della loro chiamata in causa, con l’ulteriore condanna anche alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali conseguenti al risarcimento del danno riconosciuto, come da richieste formulate nell’atto introduttivo del giudizio di primo grado. In ultimo, si costituiva in giudizio la Generali Italia S.p.A., già Assicurazioni Generali S.p.A., la quale, in via incidentale, chiedeva che fosse esclusa l’operatività della garanzia assicurativa, non trattandosi di rovina di edificio. Decidendo sul gravame interposto, la Corte d’appello di Bologna, con la sentenza di cui in epigrafe, in accoglimento per quanto di ragione dell’appello principale interposto da TI EL LI e dell’appello incidentale spiegato dal NI GA e dai singoli condomini, in parziale riforma dell’impugnata sentenza: A) dichiarava la responsabilità del direttore dei lavori secondo la quota di responsabilità riconosciuta dal consulente tecnico d’ufficio e, per l’effetto, condannava TI EL LI al risarcimento dei danni, verso il NI e i singoli condomini, per la somma pari ad euro 11.540,01 nonché per l’ulteriore somma di euro 1.392,38, a titolo di interessi legali maturati;
B) accertava la responsabilità di MCG Costruzioni S.r.l. e, per essa, dei singoli soci della società cessata, secondo la quota di responsabilità riconosciuta dal consulente tecnico d’ufficio, e – per l’effetto – condannava tali soci al risarcimento del danno, nei 9 di 31 confronti del NI e dei singoli condomini, per la somma pari ad euro 107.710,46 e, tuttavia, nei limiti della quota di euro 33.389,00 da essi ricavata in sede di bilancio finale di liquidazione;
C) condannava il NI GA e i singoli condomini, in proporzione alle singole quote ripartite dal consulente tecnico d’ufficio, alla restituzione delle somme già versate da TI EL LI, previa integrale compensazione con l’ulteriore importo da questi ancora dovuto a titolo di interessi legali nonché tenuto conto dell’importo di euro 41.642,52 già ricevuto da SI NI, AP EP, AR ES e SI EL, in forza dell’impugnata sentenza;
D) accoglieva la domanda di manleva formulata da TI EL LI e, per l’effetto, condannava la Generali Italia S.p.A. a manlevarlo per l’ulteriore somma di euro 1.392,38. A sostegno dell’adottata pronuncia la Corte di merito rilevava per quanto di interesse in questa sede: a) che, conformemente agli esiti della disposta consulenza tecnica d’ufficio, era stata esclusa ogni responsabilità a carico del direttore dei lavori relativamente ad alcuni dei difetti rilevati;
b) che, pertanto, in sintonia con la posizione difensiva assunta dall’TI, secondo cui la responsabilità per i vizi costruttivi avrebbe dovuto imputarsi in via esclusiva alla ditta appaltatrice – allegazione, questa, contenente in sé la contestazione di ogni eventuale rapporto di solidarietà con i convenuti –, non poteva ravvisarsi una responsabilità solidale dell’appaltatore e del direttore dei lavori, giacché questi, con le proprie azioni od omissioni, non avevano concorso in modo efficiente a produrre l’evento, essendo i difetti di costruzione imputabili in via esclusiva 10 di 31 alla ditta costruttrice;
c) che il direttore dei lavori, sempre sulla base delle risultanze peritali, doveva essere ritenuto responsabile limitatamente al risarcimento del danno imputabile alla sua condotta per euro 11.540,51, con il conseguente obbligo di restituzione, a carico del NI GA e dei singoli condomini, delle somme dall’appellante già versate nelle more del giudizio;
d) che, in ordine all’appello incidentale spiegato dagli ex soci della MCG, in ragione della totale sovrapponibilità della compagine sociale della MEI e della MCG, conseguiva che i vizi e i difetti di costruzione debitamente denunciati con raccomandata a.r. del 12 febbraio 2009 avrebbero esteso i loro effetti nei confronti di entrambe le società; e) che, alla stregua dell’intreccio dei compiti affidati alle due società, la responsabilità di MCG doveva ritenersi legata dal vincolo solidale con quella di MEI, anche in ragione dell’estensione automatica dalla domanda al terzo chiamato, sicché doveva essere pronunciata la condanna, in favore dei danneggiati, direttamente a carico degli ex soci della MCG, seppur nei limiti della quota ricavata dai soci di detta società in sede di bilancio finale di liquidazione, pari ad euro 33.389,00. 3.– Avverso la sentenza d’appello hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a sei motivi, il NI GA, RB SI, CC MA SE, LI NI, EZ GE, VA AN TA, HA SE, AD CO e RI RA. Hanno resistito, con controricorso, SI NI, AP EP, AR ES e SI EL, quali ex soci della cessata MCG Costruzioni S.r.l., proponendo, a loro volta, ricorso incidentale, articolato in due motivi. 11 di 31 TI EL LI ha resistito con separati controricorsi avverso il ricorso principale e avverso il ricorso incidentale. Sono rimasti intimati AR ES, AP EP e SI NI, quali ex soci della cessata MEI Costruzioni S.r.l., ZA IL e Generali Italia S.p.A. 4.– Il Pubblico Ministero ha presentato memoria illustrativa, ai sensi dell’art. 378, primo comma, c.p.c., rassegnando le conclusioni già indicate. Le parti hanno depositato memorie illustrative ai sensi dell’art. 378, secondo comma, c.p.c. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.– Con il primo motivo i ricorrenti denunciano, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa e/o omessa e/o errata applicazione dell’art. 167 c.p.c., per avere la Corte di merito ritenuto che la contestazione e, dunque, l’eccezione di esclusione del vincolo di solidarietà tra il direttore dei lavori e gli altri convenuti, sollevata dal primo solo innanzi al Giudice del gravame, fosse tempestiva, siccome contenuta già nell’allegazione esposta nel primo atto di costituzione in giudizio, laddove il predetto ingegner TI aveva negato la propria responsabilità per i vizi denunciati ex art. 1669 c.c., imputandoli alle ditte costruttrici, di cui infatti invocava la chiamata in giudizio. Obiettano gli istanti che erroneamente la doglianza relativa al difetto di titolarità passiva del diritto sostanziale controverso sarebbe stata qualificata come eccezione in senso stretto, anziché come mera difesa. 1.1.– Il motivo è infondato. 12 di 31 E tanto perché il vincolo di solidarietà tra il direttore dei lavori e gli ex soci della cessata società appaltatrice, in ordine alla spiegata domanda risarcitoria ex art. 1669 c.c., è stato negato in sede di gravame conformemente al tenore delle difese avanzate da TI EL LI nel giudizio di primo grado e fatte proprie dai motivi di impugnazione. Segnatamente, già con la comparsa di costituzione nel giudizio di primo grado TI EL LI aveva richiesto il rigetto di tutte le domande svolte nei suoi confronti, negando che i difetti denunciati dagli attori fossero a lui imputabili, nella qualità di direttore dei lavori, e allegando l’esclusiva responsabilità della ditta appaltatrice, in ragione della sua estraneità agli eventi dannosi contestati. Chiedeva, pertanto, la chiamata in garanzia degli ex soci SI NI, AP EP, AR ES e SI EL, quest’ultimo anche in qualità di ex liquidatore della cessata MCG Costruzioni S.r.l. in liquidazione, in quanto ritenuti unici responsabili dei vizi costruttivi. Ora, se – per un verso – l’esclusione del vincolo di solidarietà passiva tra appaltatore e direttore dei lavori costituisce un’eccezione in senso stretto, soggetta alle relative decadenze (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 23737 del 28/10/2020; Sez. 1, Sentenza n. 13541 del 30/05/2017; Sez. L, Sentenza n. 19186 del 28/09/2016) – per altro verso – la negazione a monte di ogni responsabilità in ordine ad alcuni degli eventi dannosi contestati, già prospettata dal direttore dei lavori nel giudizio davanti al Tribunale e reiterata con le censure sviluppate in appello, non ha implicato alcun vizio di ultra-petizione nella disposta separata condanna risarcitoria, rispettivamente del direttore dei lavori e 13 di 31 degli ex soci della cessata società appaltatrice, per i diversi difetti costruttivi a ciascuno di essi imputabili. Questo in linea con il principio secondo cui l’unicità del fatto dannoso richiesta dall’art. 2055 c.c., ai fini della configurabilità della responsabilità solidale degli autori dell’illecito, va intesa in senso non assoluto, ma relativo, in coerenza con la funzione propria di tale istituto di rafforzare la garanzia del danneggiato, sicché ricorre tale responsabilità pur se il fatto dannoso sia derivato da più azioni od omissioni, dolose o colpose, costituenti fatti illeciti distinti, e anche diversi, sempre che le singole azioni od omissioni, legate da un vincolo di interdipendenza, abbiano concorso in maniera efficiente alla produzione del medesimo evento di danno. Ne consegue che il giudice, ove il fatto illecito fonte di danno si articoli in una pluralità di azioni od omissioni poste in essere da più soggetti, è tenuto a verificare, dandone conto in motivazione, se, alla luce del criterio predetto, ricorra un unico fatto dannoso, ovvero non si tratti, anche in parte, di fatti autonomi e scindibili che abbiano, a loro volta, prodotto danni distinti, dei quali può essere chiamato a rispondere solo chi, con la sua azione od omissione, vi abbia concorso, in forza del principio secondo cui ognuno risponde del solo evento di danno rispetto al quale la propria condotta abbia operato come causa efficiente, ponendosi quale suo antecedente causale necessario (Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 1842 del 28/01/2021; Sez. 3, Sentenza n. 20192 del 25/09/2014; Sez. 3, Sentenza n. 6041 del 12/03/2010). 14 di 31 Nella fattispecie, alla stregua delle risultanze peritali, si è ritenuto che per alcuni difetti rilevati (canaline, gocciolatoi, ringhiere, ecc.) vi fosse la responsabilità esclusiva del direttore dei lavori mentre per altri (attinenti alla impermeabilizzazione del ballatoio del piano secondo del vano scala lato monte e della copertura nonché alla costipazione del terreno di posa, ecc.) vi fosse la responsabilità esclusiva della ditta esecutrice, così escludendo il vincolo di solidarietà ritenuto dal Tribunale. 2.– Con il secondo motivo i ricorrenti prospettano, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2055, primo e secondo comma, c.c., alla luce della fattispecie contemplata dall’art. 1669 c.c., per avere la Corte territoriale, pur riconoscendo la responsabilità extracontrattuale del direttore dei lavori per i difetti costruttivi, contenuto la sua obbligazione risarcitoria per equivalente direttamente nei confronti del soggetto danneggiato nei limiti della sua quota interna di responsabilità, così frazionando l’originaria obbligazione solidale, con la conseguente condanna del soggetto danneggiato alla restituzione di quanto ricevuto in forza della sentenza di primo grado, alla stregua del vincolo di solidarietà passiva accertato e dichiarato dal Tribunale. Al riguardo, gli istanti osservano che, all’esito della ripartizione interna tra i coautori dell’unico fatto illecito dannoso ex art. 1669 c.c. sulla scorta del grado di colpa di ciascuno, come da rilievi della disposta consulenza tecnica d’ufficio, il giudice d’appello avrebbe operato tale ripartizione con efficacia esterna, opponendola al creditore, così introducendo un principio di 15 di 31 responsabilità parziaria e/o frazionata che non avrebbe alcun fondamento giuridico. Per contro, la richiesta di frazionamento delle rispettive quote tra i condebitori solidali avrebbe avuto il mero scopo di determinare an e quantum dell’azione di regresso esercitata dal debitore che ha corrisposto l’intera misura del danno. 2.1.– Il motivo è inammissibile. Esso non coglie, infatti, la ratio decidendi della pronuncia impugnata, che non ha affatto attribuito rilevanza esterna, nei confronti dei danneggiati, al criterio di ripartizione interna dell’obbligazione solidale tra più coautori del medesimo fatto illecito, anziché ai soli fini del regresso, in spregio al dettato dell’art. 2055, primo e secondo comma, c.c. Per converso, come anticipato scrutinando la prima censura, la separata disposizione della condanna degli ex soci della cessata società appaltatrice e del direttore dei lavori è stata basata sul rilievo secondo cui il fatto illecito fonte di danno si era articolato in una pluralità di azioni od omissioni poste in essere da più soggetti, ciascuno dei quali avrebbe risposto in base alla propria responsabilità per l’evento dannoso rispettivamente provocato (per euro 107.710,46 a carico dell’appaltatore e per euro 11.540,51 a carico del direttore dei lavori). E non già sulla scorta di una ripartizione interna della responsabilità solidale nella causazione del medesimo evento dannoso. Ora, in tema di appalto, la responsabilità dell’appaltatore e del direttore dei lavori (o del progettista) è improntata al vincolo della solidarietà, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2055, primo comma, e 1292 c.c., allorché i rispettivi inadempimenti 16 di 31 abbiano concorso a determinare il medesimo danno subito dal committente (recte il medesimo evento dannoso), seppure in ragione di più fatti illeciti concorrenti causativi del medesimo danno (recte di più azioni od omissioni di ciascuno che abbiano concorso in modo efficiente a produrre l’evento), anche in violazione di norme giuridiche diverse, dovendo in tal caso il giudice procedere all’accertamento e ripartizione delle rispettive quote di responsabilità solo a fronte di specifica domanda formulata in tal senso (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 14378 del 24/05/2023; Sez. 2, Sentenza n. 18289 del 03/09/2020; Sez. 2, Sentenza n. 3651 del 24/02/2016; Sez. 2, Sentenza n. 14650 del 27/08/2012; Sez. 2, Sentenza n. 20294 del 14/10/2004; Sez. 3, Sentenza n. 490 del 15/01/2003; Sez. 2, Sentenza n. 12367 del 22/08/2002; Sez. 2, Sentenza n. 972 del 28/01/2000; Sez. 2, Sentenza n. 5103 del 10/05/1995; Sez. 2, Sentenza n. 13039 del 04/12/1991; Sez. 2, Sentenza n. 1114 del 24/02/1986; Sez. 3, Sentenza n. 488 del 28/01/1985). Nel caso in esame, invece, appaltatore e direttore dei lavori non sono stati ritenuti coautori di un medesimo danno aquiliano colposo, tale da legittimare che essi rispondessero in solido nei confronti del danneggiato, quand’anche le rispettive condotte fossero state tra loro indipendenti, poiché è stato negato che esse avessero concorso in modo efficiente alla produzione dell’unico evento. Piuttosto, è stata affermata la responsabilità di ciascuno in ordine alla produzione di plurimi eventi dannosi. Ed infatti, in base alle risultanze peritali, non è stato determinato un danno unitario complessivo, alla cui causazione 17 di 31 avessero concorso i contegni convergenti dell’assuntore e del direttore dei lavori, cui avesse fatto seguito la ripartizione interna, in termini percentuali, delle quote di responsabilità di ciascun obbligato solidale, ma, al contrario, è stata cristallizzata la responsabilità esclusiva di ciascuno dei responsabili per i separati danni ad ognuno ascritti, rispettivamente nella misura di euro di 107.710,46 e di euro 11.540,51. 3.– Con il terzo motivo i ricorrenti censurano, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., la nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c., per avere la Corte distrettuale, accogliendo il secondo motivo di gravame proposto dall’appellante TI EL LI, fondato la sua decisione su una motivazione meramente apparente, inidonea a rivelare il percorso logico-giuridico seguito, siccome rappresentata dal mero rinvio alla determinazione del consulente tecnico d’ufficio. Adducono gli istanti che il vizio di motivazione si sarebbe consacrato nella adesione acritica alle affermazioni, peraltro parziali, del consulente tecnico d’ufficio, estrapolate da un più ampio e complesso accertamento in ordine al grado di colpa in capo al direttore dei lavori, e senza esaminare le prove orali assunte. 3.1.– Il motivo è infondato. Infatti, la sentenza impugnata ha dato conto delle risultanze peritali da cui emergeva che, in ordine a determinati difetti costruttivi, era esclusa ogni responsabilità del direttore dei lavori;
e ciò conformemente al tenore delle difese articolate da tale direttore dei lavori, sin dalla comparsa di costituzione nel giudizio 18 di 31 di prime cure, a mente della quale la responsabilità dei vizi edificatori dedotti avrebbe dovuto essere imputata esclusivamente alla ditta appaltatrice. All’esito, la Corte felsinea ha applicato il principio di diritto secondo cui, a fronte della causazione, con plurime azioni od omissioni, di separati eventi dannosi, la responsabilità del direttore dei lavori e dell’appaltatore avrebbe dovuto essere ascritta in ragione degli eventi dannosi provocati. 4.– Con il quarto motivo i ricorrenti si dolgono, ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c., dell’omesso esame di un fatto storico avente carattere decisivo e della violazione dell’art. 2055 c.c., per avere la Corte del gravame, escludendo il vincolo di solidarietà passiva nei confronti del direttore dei lavori quale coautore del fatto, mancato di accertare il fatto storico costituito dalla sussistenza dell’unicità del fatto dannoso, ravvisando, in luogo di ciò, una pluralità di fatti illeciti autonomi, distinti e scindibili, idonei a produrre altrettanti danni distinti, per i quali avrebbe risposto unicamente il soggetto a cui il singolo fatto fosse stato imputabile ex art. 2043 c.c. Evidenziano gli istanti che, nel caso di specie, il giudicante avrebbe dovuto verificare, dandone conto in motivazione, se ricorresse un unico evento dannoso ovvero fatti autonomi e scindibili, che avessero, a loro volta, prodotto danni distinti. E, nella fattispecie, la cooperazione di azioni ed omissioni legate da un vincolo di interdipendenza avrebbe concorso alla produzione di un medesimo evento lesivo, rappresentato dai gravi difetti di costruzione accertati dal consulente tecnico d’ufficio. 4.1.– Il motivo è inammissibile. 19 di 31 Ed invero, a fronte della ricostruzione della vicenda (e delle correlate argomentazioni esposte sulla imputazione a plurimi fatti illeciti di separati eventi dannosi), la censura, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge e di omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, mira, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito, rivalutazione preclusa in questa sede (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 8773 del 03/04/2024; Sez. 5, Ordinanza n. 32505 del 22/11/2023; Sez. 1, Ordinanza n. 5987 del 04/03/2021; Sez. U, Sentenza n. 34476 del 27/12/2019; Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014). 5.– Con il quinto motivo i ricorrenti rilevano, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., la violazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c., per l’assenza, apparenza e intrinseca contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata, quali vizi integranti anomalia motivazionale, nella parte in cui, in punto di fatto, è dichiarata l’adesione alle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio e, in punto di diritto, si fa rinvio al precedente giurisprudenziale, in parte trascritto nella parte motiva della statuizione, secondo cui il vincolo solidale presuppone che i rispettivi inadempimenti abbiano concorso in modo efficiente a produrre il medesimo evento dannoso, sicché tale vincolo non si estende agli ulteriori danni che siano stati arrecati da un inadempimento commesso dall’appaltatore, al quale il direttore dei lavori e il progettista non abbiano concorso in alcun modo causalmente rilevante. 5.1.– Il motivo è infondato. 20 di 31 E ciò perché tra le due asserzioni non ricorre alcuna contraddizione intrinseca e irriducibile. Piuttosto, la sentenza impugnata ha specificato che, in adesione alle valutazioni tecniche del consulente tecnico d’ufficio, le condotte ascritte all’appaltatore e al direttore dei lavori avevano prodotto eterogenei eventi dannosi, tanto da escludere che essi rispondessero in solido, in armonia con l’indirizzo nomofilattico richiamato. 6.– Con il sesto motivo i ricorrenti contestano, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., l’omessa e/o apparente motivazione e la violazione dell’art. 1176, secondo comma, c.c. circa la natura e gli obblighi gravanti sul direttore dei lavori, per avere la Corte di merito escluso la responsabilità del direttore dei lavori sulla scorta della sola consulenza tecnica d’ufficio espletata, omettendo ogni conseguente necessaria valutazione giuridica circa i doveri che fanno capo al direttore dei lavori e circa la sua condotta omissiva. Deducono gli istanti che il direttore dei lavori, essendo chiamato a svolgere la propria attività in situazioni involgenti l’impiego di peculiari competenze tecniche, avrebbe dovuto utilizzare le proprie risorse intellettive ed operative per assicurare, relativamente all’opera in corso di realizzazione, il risultato che il committente si aspettava di conseguire, onde il suo comportamento avrebbe dovuto essere valutato non con riferimento al normale concetto di diligenza, ma alla stregua della diligentia quam in concreto, rientrando, pertanto, negli obblighi del direttore dei lavori l’accertamento della conformità sia della progressiva realizzazione dell’opera al progetto, sia delle modalità 21 di 31 dell’esecuzione di essa al capitolato e/o alle regole della tecnica, nonché l’adozione di tutti i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell’opera senza difetti costruttivi. Ebbene, nella fattispecie, TI EL LI non avrebbe assolto all’obbligo di sorveglianza dell’opera, il che avrebbe comportato la necessità del controllo della realizzazione dell’opera nelle sue varie fasi, sulla scorta del materiale probatorio acquisito. 6.1.– Il motivo è inammissibile. Questo perché la sentenza impugnata non ha messo in discussione il principio secondo cui il direttore dei lavori è tenuto, in presenza di situazioni rivelatrici di possibili fattori di rischio, ad eseguire gli opportuni interventi per accertarne la causa e ad apprestare i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell’opera priva di difetti costruttivi (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 18839 del 04/07/2023; Sez. 3, Ordinanza n. 14456 del 24/05/2023; Sez. 3, Ordinanza n. 39448 del 13/12/2021; Sez. 2, Ordinanza n. 2913 del 07/02/2020; Sez. 3, Sentenza n. 15732 del 15/06/2018; Sez. 2, Sentenza n. 10728 del 24/04/2008; Sez. 2, Sentenza n. 4366 del 27/02/2006; Sez. 2, Sentenza n. 15255 del 20/07/2005; Sez. 2, Sentenza n. 3051 del 09/05/1980; Sez. 3, Sentenza n. 3541 del 16/10/1976). La limitazione della responsabilità del direttore dei lavori non è stata disposta in spregio all’affermazione secondo cui la sua attività comporta il controllo della realizzazione dell’opera nelle sue varie fasi e pertanto l’obbligo del professionista di verificare, attraverso periodiche visite e contatti diretti con gli organi tecnici dell’impresa, da attuarsi in relazione a ciascuna di tali fasi, se 22 di 31 sono state osservate le regole dell’arte e la corrispondenza dei materiali impiegati. Per contro, ferme restando le sue incombenze, l’esclusione della responsabilità del direttore dei lavori è stata negata per difetto di alcuna imputazione degli eventi lesivi relativi al difetto di impermeabilizzazione alla sua omessa sorveglianza, essendo piuttosto tali difetti esclusivamente ascritti al cattivo operato dell’appaltatore. Nei termini anzidetti, la doglianza è stata inammissibilmente costruita in modo da implicare una riponderazione dei fatti storici che hanno indotto ad escludere la sua responsabilità, pur a fronte dei suoi compiti di controllo. 7.– Passando alla disamina dei motivi del ricorso incidentale spiegato dai controricorrenti SI NI, AP EP, AR ES e SI EL, quali ex soci della cessata MCG Costruzioni S.r.l., deve anzitutto escludersi che la notifica del controricorso verso il difensore non domiciliatario dei ricorrenti principali abbia determinato la sua inammissibilità, come eccepito da TI EL LI. Premesso che legittimati a far valere tale nullità della notifica sarebbero stati al più i ricorrenti principali, in ogni caso, la notificazione presso il domiciliatario ex art. 141 c.p.c. – al di fuori dei casi eccezionali in cui, nell’interesse del destinatario, è per legge esclusiva – ha carattere alternativo rispetto agli altri modi di notificazione, con la conseguenza che, ove la parte sia rappresentata da due difensori, l’elezione di domicilio presso uno di costoro non priva la controparte delle facoltà di effettuare notificazioni all’altro difensore, stante la disposizione di cui all’art. 23 di 31 170, primo comma, c.p.c., secondo la quale, dopo la costituzione in giudizio, tutte le notificazioni e le comunicazioni si fanno al procuratore costituito, cioè all’uno o all’altro dei procuratori costituiti, in caso di pluralità (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 27995 del 26/09/2022; Sez. 1, Sentenza n. 20625 del 31/08/2017; Sez. 6-3, Ordinanza n. 11744 del 27/05/2011; Sez. 2, Sentenza n. 12963 del 31/05/2006; Sez. 3, Sentenza n. 5961 del 10/05/2000; Sez. 3, Sentenza n. 4600 del 11/04/2000). 8.– Senonché, con il primo motivo i ricorrenti incidentali deducono, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza impugnata per error in procedendo, con la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 329, 346 e 112 c.p.c. e con la conseguente integrazione del vizio di ultra-petizione, per avere la Corte territoriale, a fronte della qualificazione della chiamata in causa degli ex soci della cessata MCG Costruzioni S.r.l. quale chiamata in garanzia a cura del direttore dei lavori (con la conseguente condanna in regresso in favore di quest’ultimo), disposto la condanna di tali ex soci direttamente in favore dei danneggiati, sulla scorta della qualificazione della chiamata del terzo quale chiamata per comunanza di causa, senza che il NI GA e i singoli condomini avessero impugnato la sentenza di primo grado su tale punto, né avessero riproposto in appello la domanda di condanna degli ex soci della MCG Costruzioni, sulla quale erano rimasti soccombenti, essendosi limitati a censurare la sentenza di primo grado unicamente sotto il profilo del mancato accoglimento della domanda di rivalutazione monetaria e interessi. 24 di 31 Sicché su tale aspetto si sarebbe formato il giudicato interno, non essendo stata censurata la condanna degli ex soci nei soli confronti del direttore dei lavori a titolo di manleva, con la conseguenza che indebitamente sarebbe stata disposta la condanna di tali ex soci direttamente nei confronti del NI e dei singoli condomini. 8.1.– Il motivo è infondato. Infatti, con l’appello incidentale proposto dal NI GA e dai condomini avverso la sentenza di prime cure, era rilevato che, a seguito della chiamata in giudizio – a cura del direttore dei lavori – degli ex soci della MCG – in assenza di alcun rapporto contrattuale tra chiamante e chiamati –, indicati quali unici soggetti effettivamente e direttamente obbligati alla prestazione pretesa dagli attori, in posizione del tutto alternativa alla posizione del direttore dei lavori e in relazione alla medesima obbligazione dedotta in giudizio, si era verificata l’estensione automatica della domanda degli attori verso i terzi chiamati, con la conseguenza che i giudici avrebbero potuto emettere direttamente pronuncia di condanna nei confronti di detti terzi, pur non avendone gli attori fatto richiesta, senza incorrere nel vizio di ultra-petizione. A pag. 6 e 7 della comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale, depositata nel giudizio di gravame il 23 gennaio 2017, testualmente si afferma: “… la ulteriore richiesta, formulata sempre dal convenuto TI, di condannare la terza chiamata, a manlevarlo, in caso di affermazione della propria responsabilità, deve intendersi, posto il difetto di un rapporto contrattuale tra il convenuto-chiamante e la terza chiamata, come 25 di 31 chiamata del terzo responsabile e non già come chiamata in garanzia impropria, dovendosi privilegiare l’effettiva volontà del chiamante in relazione alla finalità in concreto perseguita dal convenuto-chiamante, come emerge in modo inequivoco, palese ed evidente, di attribuire al terzo la esclusiva responsabilità della cattiva esecuzione delle opere e dei danni conseguentemente arrecati. A riprova anche la stessa richiesta del convenuto- chiamante di propria estromissione dal giudizio, formulata alla pag. 10 della sua comparsa di costituzione e risposta, depositata il 23/11/2011, nel giudizio di primo grado. Così stando le cose, non vi è dubbio alcuno che nel caso di specie, in cui il convenuto ha chiamato in causa un terzo, indicandolo come il vero legittimato passivo tanto da invocare pure la propria estromissione dal giudizio, si è verificata l’estensione automatica della domanda al terzo chiamato, con la conseguenza che il giudice può direttamente emettere nei confronti pure di detto terzo una pronuncia di condanna, anche se l’attore non ne abbia fatto richiesta, senza per questo incorrere nel vizio di extrapetizione (così: Cass. civ. Sez. III, 07/10/2011 n. 20610)”. E, poi, segnatamente nelle conclusioni rassegnate nella citata comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale, il NI GA e i singoli condomini hanno tra l’altro richiesto: “… - in accoglimento dello spiegato appello incidentale: - accertare e dichiarare la natura di debito di valore della somma liquidata dal Tribunale di Rimini con sentenza n. 1043/2016, depositata il 29/07/2016 e qui gravata e, per l’effetto, - condannare l’appellante Ing. EL LI TI, anche in solido con i soci della società M.C.G. Costruzioni srl, al pagamento del 26 di 31 quantum dovuto a titolo di rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT ed a titolo di interessi legali sull’importo annualmente rivalutato dalla data dell’illecito al 29/07/2016, - data di pubblicazione della sentenza di primo grado - da calcolarsi sulla somma liquidata dal Giudice di prime cure ovvero su quella diversa che risulterà all’esito della presente fase di giudizio, oltre interessi legali successivi sino al saldo effettivo”. Pertanto, la qualificazione della chiamata è stata espressamente contestata dagli appellanti incidentali, con l’effetto che la condanna disposta direttamente nei confronti di detti ex soci e in favore dei danneggiati non è avvenuta in violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Quanto all’esito di tale contestazione sulla qualificazione giuridica della chiamata, si rileva che, nell’ipotesi in cui la parte convenuta in un giudizio di risarcimento dei danni, nel dedurre il difetto della propria legittimazione passiva (ovvero nel dedurre la corresponsabilità con altri in ordine ai medesimi fatti), chiami in causa un terzo, l’atto di chiamata, al di là della formula adottata, va inteso come chiamata del terzo responsabile e non già come chiamata in garanzia “impropria”, in quanto, da un lato, tale condotta è logicamente e giuridicamente incompatibile con la qualificazione dell’evocazione del terzo come chiamata in garanzia (la quale, di per sé, non può non presupporre la non contestazione della legittimazione passiva) e, dall’altro, va privilegiata l’effettiva volontà del chiamante in relazione alla finalità, in concreto perseguita, di attribuire al terzo la responsabilità del danno (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 31066 del 28/11/2019; Sez. 1, Sentenza n. 24294 del 29/11/2016; Sez. 3, 27 di 31 Sentenza n. 20610 del 07/10/2011; Sez. L, Sentenza n. 12317 del 07/06/2011; Sez. 3, Sentenza n. 13374 del 08/06/2007; Sez. 3, Sentenza n. 13131 del 01/06/2006). In tal caso si verifica l’estensione automatica della domanda dell’attore al terzo chiamato, indicato dal convenuto come il vero legittimato o come corresponsabile. 9.– Il secondo motivo del ricorso incidentale investe, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., l’error in iudicando, con la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1669, primo comma, c.c. e dei principi vigenti in tema di soggettività e personalità giuridica degli enti societari nonché dell’art. 1310, primo comma, c.c., per avere la Corte distrettuale disatteso il primo motivo dell’appello incidentale proposto dagli ex soci della cessata MCG Costruzioni S.r.l. – con il quale la sentenza del Tribunale di Rimini era stata censurata per aver rigettato l’eccezione di decadenza dall’azione di risarcimento danni per difetti costruttivi dell’immobile, tempestivamente sollevata nel giudizio di primo grado –, in ragione della denuncia dei vizi effettuata con raccomandata a.r. del 12 febbraio 2009 verso la MEI Costruzioni S.r.l., la cui compagine sociale era pressoché uguale a quella della MCG. Senonché, ad avviso dei ricorrenti incidentali, i principi vigenti in tema di soggettività e personalità giuridica delle società non avrebbero consentito di riversare gli effetti di un atto interruttivo della decadenza diretto in via esclusiva ad una di esse, per giunta munita di personalità giuridica, sulla diversa società, anch’essa munita di personalità giuridica, che aveva 28 di 31 concorso alla realizzazione dei lavori, per il semplice fatto che le compagini sociali fossero sostanzialmente identiche. D’altronde, espongono i ricorrenti incidentali che la denuncia dei vizi, rivolta dal NI GA e dai condomini alla MEI, non avrebbe potuto riverberare i propri effetti impeditivi della decadenza sulla MCG, posto che il principio di estensibilità degli effetti degli atti interruttivi nei confronti dei coobbligati solidali avrebbe operato per la sola prescrizione e non sarebbe stato invece applicabile all’istituto della decadenza. 9.1.– Il motivo è fondato. La Corte felsinea ha infatti ritenuto che la raccomandata a.r. del 12 febbraio 2009 producesse gli effetti della denuncia anche nei confronti della MCG Costruzioni, benché indirizzata alla sola MEI Costruzioni, in ragione della totale sovrapponibilità della compagine sociale delle due società nonché dell’impossibilità di effettuare una netta separazione dei compiti tra le due società nella fase esecutiva dell’appalto, anche in assenza di un ben preciso progetto e capitolato. Ora, il disposto dell’art. 1669, primo comma, c.c. prescrive che la denuncia sia fatta entro un anno dalla scoperta, affinché l’appaltatore possa rispondere del risarcimento dei danni. Il che implicava che intanto gli ex soci della MCG avrebbero potuto rispondere in ordine alla tutela risarcitoria invocata dal NI e dai condomini, in quanto la denuncia fosse stata inoltrata direttamente nei confronti della società appaltatrice MCG;
e ciò a prescindere dalla sovrapponibilità della compagine sociale e dalla mancanza di una netta separazione dei ruoli tra le due società nella sede esecutiva dell’appalto, atteso che 29 di 31 comunque la pretesa esercitata verso la MEI non avrebbe potuto essere estesa automaticamente alla MCG, alla stregua della differente soggettività giuridica delle due società. Né, pur sul presupposto (disatteso) dell’obbligazione solidale tra le due società appaltatrici, gli effetti della denuncia avanzata nei confronti dell’una, ai fini dell’esclusione della decadenza, avrebbero potuto estendersi all’altra. In proposito, in tema di responsabilità dell’appaltatore per rovina e difetti di cose immobili, al termine decadenziale previsto dall’art. 1669 c.c. per la denuncia, presupposto necessario per poter agire per il risarcimento del danno, non è applicabile il principio dell’estensione agli altri condebitori – previsto dall’art. 1310, primo comma, c.c. – dell’effetto di un atto interruttivo della prescrizione compiuto nei confronti di uno di essi, avuto riguardo alla differenza ontologica tra i due istituti della decadenza e della prescrizione, che vieta, a norma dell’art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale, l’applicazione alla decadenza, in via di interpretazione estensiva, di una norma che disciplina la prescrizione (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 21327 del 29/08/2018; Sez. 2, Sentenza n. 16945 del 20/06/2008; Sez. 2, Sentenza n. 8288 del 19/06/2000). 10.– In conseguenza delle considerazioni esposte, il secondo motivo del ricorso incidentale deve essere accolto mentre il ricorso principale e il primo motivo del ricorso incidentale devono essere rigettati. La sentenza impugnata va, dunque, cassata, con rinvio della causa alla Corte d’appello di Bologna, in diversa composizione, che deciderà uniformandosi al seguente principio di 30 di 31 diritto e tenendo conto dei rilievi svolti, provvedendo anche alla pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione. “In tema di rovina e difetti di cose immobili ex art. 1669 c.c., la necessità che la denuncia sia inoltrata entro un anno dalla scoperta, a pena di decadenza dell’azione risarcitoria, riguarda ogni singolo appaltatore che abbia in tesi concorso alla causazione della rovina, del pericolo di rovina o dei gravi difetti, non rilevando che le compagini sociali delle diverse società appaltatrici siano composte dagli stessi soci”. Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte dei ricorrenti principali, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione accoglie il secondo motivo del ricorso incidentale, rigetta il ricorso principale e il primo motivo del ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte d’appello di Bologna, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti principali, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. 31 di 31 Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda