Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 11/02/2025, n. 67 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 67 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Vallo della Lucania n. 1019/2024 R.G. Affari Civili Contenziosi
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Tribunale Ordinario di Vallo della Lucania - Composizione Collegiale
Il Collegio composto dai magistrati, riuniti in camera di conSIlio, dott. Elvira Bellantoni Presidente dott. Marianna Frangiosa Giudice dott. Carmine Esposito Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n.1019/2024, avente ad oggetto “separazione giudiziale” e vertente tra
(C.F. ), luogo di nascita: T), data di Parte_1 C.F._1 Pt_2 nascita: 28/10/1985, col ministero/assistenza dell'avv. IMPERATI ANDRERAFFAEL, giusta procura a margine dell'atto introduttivo del presente giudizio
- ricorrente -
e
(C.F. ), luogo di nascita: CAPUA (CE), data di Controparte_1 C.F._2 nascita: 09/06/1980 col ministero/assistenza degli avv.ti RUSSO RAFFAELE e CARUSONE
TERESA GIOVANNA, giusta procura a margine della comparsa di costituzione
- resistente - nonché con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
- interventore necessario -
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da relativo verbale
MOTIVAZIONE
Fatti rilevanti della causa
All'esito della disposta trasformazione in congiunto del procedimento di separazione inizialmente introdotto da nei confronti di con Parte_1 Controparte_1 ricorso depositato il 23.1.2025, i coniugi in epigrafe indicati hanno chiesto, previo accordo raggiunto, di pronunciare alle concordate condizioni la separazione giudiziale in ordine al loro matrimonio, contratto in data 28/04/2007.
Le parti contraevano in data 28/04/2007 matrimonio, costituendo, quale regime patrimoniale della famiglia quello convenzionale della separazione dei beni.
Dal matrimonio nascevano i figli:
1. in data 16.4.2003, 2. in data CP_2 Persona_1
22.10.2007, il secondo ancora minorenne.
Rappresentavano che il rapporto coniugale si degradava a cagione delle incompatibilità caratteriali tra le parti, circostanza che determinava l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Chiedevano, pertanto, che l'intestato Tribunale pronunziasse la separazione personale tra i coniugi alle condizioni indicate.
Tali condizioni segnatamente prevedono:
“…I) Separazione. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto. II)
Responsabilità genitoriale. Il minore rimarrà affidato in via condivisa a entrambi i Persona_1 genitori, che eserciteranno congiuntamente, la responsabilità genitoriale su di esso, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che verranno assunte singolarmente da quel genitore con il quale il figliò. di Volta in volta, si troverà al momento dell'assunzione della decisione. Le decisioni assolutamente improcrastinabili inerenti la salute (esempio: interventi. urgenti) saranno assunte dal genitore con cui il figlio si troverà al momento del. verificarsi dell'urgenza; resta inteso, in quest'ultimo caso. che il genitore che assumerà la decisione avrà l'obbligo di contattare preventivamente l'altro o, comunque sia, di informarlo successivamente e tempestivamente. III)
Tempi di permanenza. Il minore resterà collocato anagraficamente e in via Persona_1 preferenziale presso il domicilio materno in Agropoli (Sa). Il padre del minore, , Controparte_1 potrà vederlo e tenerlo con sé, ogni qual volte lo Vorrà, previo accordo con l'altro genitore e, comunque sia, almeno secondo il seguente calendario di visita: I. per le festività natalizie e Per_ pasquali: il IG;
FU terrebbe il figlio minore con sè, durante le festività CP_1 natalizie, ad anni alterni, dal 31 Dicembre al 06 Gennaio (incluso), nonché per le festività pasquali il Venerdì. e , salvo diverso accordo tra i coniugi.
2. per il periodo estivo il minore CP_3
passerebbe le vacanze estive per 7 giorni consecutivi nei mesi di Luglio ed Agosto con Persona_1 il padre (7 a Luglio e 7 ad Agosto, residuo periodo con la Madre), salvo diverso accordo tra gli. stessi. I genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno il figlio minore, indicando data di partenza e data di ritorno. IV) Oneri di mantenimento dei genitori avverso i figli. Il genitore contribuirà al mantenimento Controparte_1 del figlio minore e del primogenito, non ancora economicamente autosufficiente Persona_1
a) versando alla IG.ra , nella sua qualità di genitore CP_2 Parte_1 prevalentemente collocatario del minore , presso il seguente domicilio postale Persona_2
(Postepay evolution: IT ), in via anticipata entro il giorno 27 CodiceFiscale_3 di ogni mese l l'importo mensile di euro 300,00 trecento/00) per il medesimo minore, sino al raggiungimento dell'autonomia economica dello stesso e con decorrenza dal mese di
Febbraio 2025, importo sottoposto a rivalutazione monetaria annuale ex indici lstat costo vita:.
b) versando direttamente, ex art. 337 septies cc., al figlio presso il seguente CP_2 domicilio postale (Postepay: [...]), in via anticipata entro il giorno 27 di ogni mese, l'importo mensile di curo 300,00 (trecento/00) per il medesimo maggiorenne non ancora economicamente autosufficiente, sino al raggiungimento dell'autonomia economica dello stesso e con decorrenza dal mese di Febbraio 2025, importo sottoposto a rivalutazione monetaria annuale ex indici Istat costo vita. c) tenendo a proprio carico, o rimborsando alla SI.ra per il caso di anticipazione, il 50% Parte_1 Per_ delle seguenti spese per i figli e Spese scolastiche, di istruzione e formazione. CP_2 spese mediche. La genitrice contribuirà parimenti al mantenimento del figlio Parte_1 primogenito, non ancora economicamente autosufficiente e non collocatario presso la stessa, Tribunale di Vallo della Lucania n. 1019/2024 R.G. Affari Civili Contenziosi
, in via diretta e/o indiretta, anche eventualmente per mezzo dei nonni materni CP_2
e stante il proprio odierno status di disoccupata, Persona_3 Persona_4 con le medesime modalità operative d' cui ai pregressi punti b) e c). V) Espressa rinuncia al mantenimento dei coniugi. Le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non svolgere alcuna reciproca domanda di contribuzione e di avere definito ogni reciproco rapporto di ordine economico/patrimoniale non avendo,perciò, nulla da pretendere l'uno dall'altra,. con eccezione del residuo pagamento da parte del IG, delle rate di finanziamento per Controparte_1
l'acquisto dell'autovettura. . tg. GK020 FR, di proprietà della IG.ra , CP_4 Parte_1 adempimento ancora in corso ad esclusivo .carico del coniuge, , come da accordi Controparte_1 intrapresi tra le medesime parti in costanza di convivenza coniugale…”.
Con decreto era disposta la trattazione scritta del procedimento e conseguentemente, entrambe le parti depositavano dichiarazione, sottoscritta personalmente, confermando la volontà di non riconciliarsi e rinunziando alla comparizione all'udienza ex art. 473 bis. 51, del 28.1.2025, data nella quale il Giudice delegato rimetteva la causa al Collegio.
Venendo alla valutazione in diritto, la domanda di separazione è fondata e merita accoglimento.
Dalle risultanze di causa emerge l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione. In particolare, le allegazioni delle parti, la richiesta congiunta e l'indifferenza ad una riconciliazione attestano che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla prosecuzione della vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Occorre, infatti, dare atto della sottoscritta dichiarazione in tal senso resa in udienza.
Le parti hanno raggiunto un accordo sulle condizioni di separazione, le quali si pongono in un'ottica di equilibrato bilanciamento degli interessi in gioco, in particolare di quelli del figlio minore Per_1
Pertanto, il Collegio ritiene di poter disporre in conformità.
Per quanto concerne, puntualmente, le statuizioni articolate ai punti che precedono del predetto accordo, il Tribunale si limita a prendere atto della volontà delle parti, trattandosi di statuizioni non involgenti questioni scrutinabili dal Tribunale nell'interesse della prole.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in composizione Collegiale, pronunciando in via definitiva sul ricorso proposto:
a) pronuncia, ai sensi dell'art 151, co 1, c.c., la separazione personale tra i coniugi
[...]
(C.F. ) e che hanno contratto Pt_1 C.F._1 Controparte_1 matrimonio in data 28/04/2007 nel Comune di Pignataro Maggiore (Ce), Registro Atti Matrimonio
Comune di Pignataro Maggiore (Ce) Anno 2007, numero 1, parte I, alle condizioni indicate in parte motiva;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica Tribunale di Vallo della Lucania n. 1019/2024 R.G. Affari Civili Contenziosi
all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Pignataro Maggiore (Ce) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile);
c) compensa le spese di lite.
Così deciso in Vallo della Lucania nella camera di conSIlio del 7.2.2025.
Il Giudice est. Il Presidente dott. Carmine Esposito dott.ssa Elvira Bellantoni Tribunale di Vallo della Lucania n. 1019/2024 R.G. Affari Civili Contenziosi
Tribunale Ordinario di Vallo della Lucania
Sezione civile
Il Collegio,
vista la sentenza di separazione emessa in data odierna;
letto il ricorso e rilevato che il giudizio debba proseguire per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio come richiesto dai coniugi concordemente con ricorso depositato in data 19/9/2024 e conformemente alle conclusioni ivi formulate;
ritenuto, pertanto, di dover rimettere la causa sul ruolo istruttorio del giudice relatore, dott.
Carmine Esposito, per il prosieguo;
precisato che all'udienza che segue i coniugi dovranno produrre attestato di passaggio in giudicato della sentenza di separazione emessa in data odierna nonché dovrà acquisirsi in quella sede la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare e la conferma da parte delle stesse delle condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio
P.Q.M.
Rimette la causa sul ruolo istruttorio del giudice relatore, dott. Carmine Esposito;
fissa per gli incombenti di cui in parte motiva l'udienza del 2.12.2025, ore 10.00.
Si comunichi.
Così deciso in Vallo della Lucania nella camera di conSIlio del 7.2.2025.
Il Giudice est. Il Presidente dott. Carmine Esposito dott.ssa Elvira Bellantoni