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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 21/05/2025, n. 5072 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5072 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 16172/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE SECONDA CIVILE in composizione monocratica, nella persona del magistrato dott. Giuseppe Fiengo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 16172/2020 R.G. avente ad oggetto: franchising
TRA
( , in persona del legale rappresentante p. t., Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dagli avv. ti Aldo Di Falco ( e Stefano Di Falco C.F._1
( ), presso lo studio dei quali, in Napoli, via Riviera di Chiaia n. 168, è C.F._2
elettivamente domiciliata
OPPONENTE
E
( ), in persona del legale rappresentante p. t., rappresentata e difesa CP_1 P.IVA_2 dall'avv. Rosa Sarno ( , presso lo studio della quale, in Napoli, alla via C.F._3
Toledo n. 256, è elettivamente domiciliata
OPPOSTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da rispettivi atti di costituzione.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha proposto opposizione avverso il decreto n. 3619/2020 mediante Parte_1
il quale questo Tribunale le ha ingiunto di pagare a la somma di euro 25.832,88, oltre CP_1
interessi e spese del procedimento monitorio per la fornitura di merce (quale risultante dalle 15 fatture prodotte come documento 4 in sede monitoria) eseguita sulla base del contratto di pagina 1 di 9 franchising concluso il 28.6.2017 tra Laboratori Tessili Riuniti s.r.l. (quale affiliante) e l'odierna opponente;
contratto oggetto (unitamente ad altri) del contratto di affitto di ramo d'azienda concluso, in data 1.12.2017, dalla medesima Laboratori Tessili Riuniti s.r.l. (in qualità di concedente) con l'odierna opposta. L'opponente, premesso che l'unico rapporto contrattuale tra le parti è quello risultante dal proprio documento 5 e non dalla “cartula” prodotta in sede monitoria quale documento 2 (privo di qualsiasi sottoscrizione), ha: 1) contestato l'esistenza del credito atteso che “i capi di abbigliamento riportati nelle fatture non risultano essere stati consegnati, né richiesti
e ordinati dalla opponente” (p. 7 dell'atto di citazione) non avendo peraltro la controparte documentato gli ordini di acquisito ed i documenti di trasporto relativi a tali beni;
2) dedotto, in ogni caso, che la fattura n. 29 del 23 gennaio 2020, reca una erronea quantificazione del credito (per euro
15.838,03 in luogo di euro 6.335,21) non risultando applicata la pattuizione contenuta all'art. 16 del contratto secondo la quale “gli eventuali ammanchi di merce devono essere regolati e, dunque, fatturati “con riferimento al listino di vendita al pubblico decurtato della massima percentuale di sconto raggiunta durante la stagione dei saldi, in ogni caso mai inferiore a quella del 60%
(sessanta per cento)” (p. 10 dell'atto di citazione); 3) in via subordinata, eccepito “la compensazione del proprio controcredito – certo, liquido ed esigibile e fondato sul medesimo titolo negoziale azionato dalla ricorrente – di Euro 15.000,00” quale risultante dall'art. 11 del contratto di affiliazione commerciale e spettante (nella misura di euro 5.000,00 per ogni anno) in relazione alle annualità 2017, 2018 e 2019. ha altresì, in via riconvenzionale, Parte_1
chiesto: 4) la condanna di al pagamento della somma di euro 15.000,00 dovuta in CP_1 relazione alla pattuizione richiamata al punto 3) che precede;
5) l'accertamento della risoluzione del contratto di fornitura di servizi di logistica integrata sottoscritto tra le parti in data 18.07.2019 (doc.
9) stante il grave inadempimento della controparte, nonché, in conseguenza di tale inadempimento, la condanna di “al risarcimento dei danni da lucro cessante subiti dalla società CP_1 ai sensi e per gli effetti dell'art. 1223 c.c.” (p. 12 dell'atto di Parte_1
citazione).
premesso di avere consegnato alla odierna controparte merce in conto vendita e di avere CP_1 emesso fatture a fronte dell'invio, da parte della stessa dell'elenco Parte_1
della merce venduta, nonché che il proprio credito risulta in realtà pari ad euro 64.035,70 (pur avendo la debitrice provveduto al pagamento del solo importo di euro 2.946,74), ha chiesto il rigetto dell'opposizione. Precisato che l'unico contratto intercorso tra le parti è quello depositato quale documento n. 2 in sede monitoria e non quello (contestato e disconosciuto) prodotto dall'opponente quale documento 5 (costituente, in realtà, un falso), la parte ha: i) dedotto che nel corso del rapporto pagina 2 di 9 ormai cessato non erano impartiti ordini di acquisto (inconferente essendo, pertanto, la deduzione dell'opponente relativa al mancato inoltro di tali ordini) atteso che l'odierna opponente “riceveva un vasto impianto merce ad inizio stagione (in conto vendita) e degli inserimenti di prodotto o riassortimenti in stagione. La merce cosi' consegnata (in conto vendita) ha viaggiato con documenti di trasporto come previsto dalla normativa Del resto tutto è già documentato e non sconfessato dai documenti dal n.4 al n . 11 della fase monitoria. Solo una volta venduta dalla DT, previa ricezione da parte di quest'ultima del report di vendite, la poteva poi procedere a fatturare la merce CP_1 venduta. La merce invenduta veniva poi resa alla a fine stagione” (pp. 13 e 14 della CP_1
comparsa di costituzione e risposta); ii) allegato che, del resto, l'accordo concluso il 13 dicembre
2018 (doc. 8 del procedimento monitorio) con il quale è stato ridotto il credito vantato dalla CP_1
nei confronti della (e dal quale risulta pure che aveva già Parte_1 CP_1 riconosciuto “a titolo di partecipazione alle perdite”, riscontrate in quel periodo di vendita, la somma di euro 13.000,00, per prestazioni contrattuali, alla opponente con giroconto a credito DT del 31.12.2018 in cui la DT si riconosceva essere debitrice per merce fornita in virtù del contratto di franchising”) non può non avere valore di riconoscimento del debito;
iii) dedotto che, oltre alla
“collaborazione” risultante dal documento 8 depositato in sede monitoria, nel risanare le CP_1 perdite dell'affiliato, in data 27.03.2019, (…) continuava generosamente ad aiutare la DT, riconoscendo un indennizzo di euro 3.000,00 compensando il maggiore avere.(doc.9 fase monitoria)” (p. 14 della comparsa di costituzione e risposta); iv) osservato che il documento 5 di controparte (disconosciuto in quanto non corrispondente all'originale) risulta falso (“gli art. 11, da una parte, e l'art. 12 e 16, dall'altra, sono stati completamente riscritti a danno della CP_1 ovviamente, rispetto alla copia depositata con il ricorso per ingiunzione” -p. 16 della comparsa di costituzione e risposta); v) dedotto che infondata è pure la doglianza proposta in via subordinata con riferimento alla quantificazione delle somme riportate nella fattura 29 risultando in realtà tale doglianza formulata sulla base degli articoli 12 e 16 (artatamente modificati) del contratto prodotto dall'opposta quale documento 5; vi) osservato che anche l'eccezione di compensazione con il controcredito di euro 15.000,00 è infondata, risultando tale preteso, eccepito credito fondato su una pattuizione (art. 11 del documento 5 di parte opponente) disconosciuta. ha pure chiesto il CP_1
rigetto della domanda riconvenzionale osservando che (alla luce degli argomenti già svolti con riferimento alla infondatezza dell'eccezione di compensazione), in realtà, non esiste alcun credito della controparte e che il riferimento al contratto di logistica del 18.7.2019 è “assolutamente irrilevante, infondato e pretestuoso” (p. 22 della comparsa di costituzione e risposta), essendosi, in pagina 3 di 9 realtà, il contratto di franchising tra le parti del presente giudizio risolto per inadempimento come da comunicazione inoltrata a mezzo pec il 14.10.2019 (doc. 5 di parte opposta).
Rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione, assegnati i termini previsti dall'art. 183, co. 6, c.p.c., assunte le prove orali ammesse, la causa è stata trattenuta in decisione e successivamente rimessa in istruttoria per la nomina di consulente tecnico. Depositata la relazione da parte di tale consulente, la causa è stata quindi trattenuta in decisione all'udienza del 4.2.2025 con assegnazione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c.
2. Con riferimento all'opposizione a decreto ingiuntivo occorre osservare quanto segue.
2.1. Ritiene questo Giudice che il fondamento del (pacifico) rapporto commerciale tra le parti debba essere ravvisato nel contratto “di affiliazione per il Franchising Berkeley” concluso il 28.6.2017 da
Laboratori Tessili Riuniti s.r.l. e (ed oggetto del contratto di affitto di Parte_1
ramo di azienda concluso da Laboratori Tessili Riuniti s.r.l. e il 5 dicembre 2017 -doc. 6 CP_1
di parte opponente) prodotto dall'opponente quale documento 5.
Non è invece condivisibile la prospettazione dell'opposta secondo la quale il documento 5 depositato dalla controparte sarebbe stato artatamente modificato negli artt. 11, 12 e 16, dovendo invece il rapporto tra le parti essere ricondotto al documento 2 depositato in sede monitoria.
In proposito, in via preliminare, non può non rilevarsi che l'opposta ha reso deduzioni contrastanti al fine di giustificare l'assenza di sottoscrizioni sul documento 2 depositato in sede monitoria. Nella comparsa di costituzione e risposta ha, infatti, dedotto che l'originale del documento CP_1
contrattuale le è stato sottratto (in particolare, secondo quanto si legge, tra l'altro, alla pagina 6 della comparsa di costituzione e risposta, “La copia originale di questo contratto purtroppo è andata sottratta alla società assieme a tanti altri documenti sensibili. Anche se non si hanno prove CP_1 in merito, la sottrazione di tali documenti avvenne nel periodo in cui l'amministratore unico di DT,
è stato licenziato dalla ( si ribadisce era nello stesso tempo CP_1 Controparte_2 dipendente della e amministratore unico della DT)”), senza peraltro documentare (e, prima CP_1
ancora, allegare) la proposizione di una denunzia relativamente a tale sottrazione o la richiesta di una copia dello stesso contratto a Laboratori Tessili Riuniti s.r.l. o a Parte_1
A partire dalla memoria depositata ai sensi dell'art. 183, co. 6, n. 2 c.p.c. la medesima parte ha, invece, dedotto di non aver mai ricevuto l'originale dello stesso documento (così si legge -non senza qualche perplessità in ordine al riferimento ad un “originale non firmato” - alla pagina 4 della memoria da ultimo richiamata: “nei documenti di mancava l'originale in quanto in realtà CP_1
l'originale era solo uno stampato non firmato (dati i rapporti di parentela padre e figlio è verosimile che non l'avevano mai firmato? volutamente??)”) senza peraltro avere allegato (prima pagina 4 di 9 ancora che provato) la richiesta di copia sottoscritta del contratto di franchising ad una delle parti originarie dello stesso (e tanto nonostante i prolungati inadempimenti dell'affiliata richiamati già nel ricorso per decreto ingiuntivo).
Ferme le considerazioni che precedono, non può non rilevarsi (come del resto già fatto dal precedente istruttore con provvedimento depositato il 9.11.2023) che l'unico contratto sottoscritto è, appunto, quello dall'opponente depositato quale documento 5.
L'efficacia probatoria di tale contratto non può essere esclusa alla luce del disconoscimento resone dall'odierna opposta. Tale disconoscimento risulta infatti estremamente generico (non avendo CP_1
indicato specifiche difformità della copia rispetto all'originale, così come richiesto da costante
[...]
giurisprudenza di legittimità in relazione all'art. 2719 c.c. -tra le altre, Cass., sez. 5, ord., 26 ottobre
2020, n. 23426 e Cass., sez. 6-3, 11 ottobre 2017, n. 23902).
Neppure la genuinità del documento prodotto dall'opponente può essere esclusa alla luce delle reiterate deduzioni dall'opposta svolte in ordine alla non giustificabilità economica delle pattuizioni risultanti dagli artt. 11 e 16 del contratto prodotto da Tali deduzioni, Parte_1
in definitiva, si traducono nella prospettazione della inverosimiglianza della conclusione di un contratto quale quello documentato dall'odierna opponente, ma in alcuna misura consentono di ritenere provata la conclusione di un contratto diverso da quello risultante dal richiamato documento
5 (e, segnatamente, conforme a quello prodotto in sede monitoria). La verosimiglianza (o, nel caso concreto, il difetto di verosimiglianza) attiene infatti all'allegazione del fatto e non alla prova dello stesso, mirando il giudizio di verosimiglianza solo a stabilire se il fatto, così come affermato, corrisponde a qualche criterio di normalità e, pertanto, non è acquisizione di una prova, ma mera allegazione di un fatto normale.
D'altro canto (e fermo il carattere assorbente delle considerazioni che precedono), è appena il caso di osservare come, per un verso, lo stesso teste di parte opposta abbia confermato la Tes_1
concessione, da parte di di sconti anomali allegati dalla medesima parte e come, per CP_1
altro verso, non abbia specificamente contestato le deduzioni della controparte secondo CP_1
le quali la particolare onerosità delle pattuizioni a carico dell'affiliante trovavano giustificazione nell'interesse a vedere commercializzati i prodotti a marchio Berkeley presso un punto vendita collocato in posizione particolarmente prestigiosa.
2.2. Tanto detto in ordine al documento contrattuale alla base del rapporto tra le parti, nell'esaminare i motivi di opposizione sopra richiamati ai numeri 1) e 2), questo Giudice ritiene di poter far proprie le conclusioni cui, sulla base di un certosino esame della documentazione prodotta dalle parti (esame pagina 5 di 9 esente da vizi logici), è pervenuto il c.t.U. il quale ha quantificato il credito di nella CP_1
misura di euro 33.238,33.
In proposito, visto il tenore delle osservazioni a riguardo sollevate dall'opponente, è opportuno precisare, in primis, che lo stesso c.t.U., dato atto della frammentarietà della documentazione prodotta (imputabile ad entrambe le parti, avendo ciascuna di esse la piena disponibilità dei documenti idonei a ricostruire in modo completo il rapporto commerciale), ha tuttavia osservato che la stessa “non ha impedito al CTU di svolgere qualsiasi accertamento tecnico, finendo unicamente per limitare le indagini alla documentazione esistente” (p. 41 della relazione depositata il
15.1.2025).
Ancora, conformemente a quanto sostenuto da il c.t.U. ha Parte_1
provveduto a quantificare il corrispettivo spettante a facendo riferimento ai soli CP_1
documenti di trasporto recanti sia la sottoscrizione sia il timbro della odierna opponente pervenendo, sulla base del confronto delle “fatture richieste in pagamento dall'affiliante con le comunicazioni giornaliere delle vendite effettuate da parte dell'affiliato” (si veda, tra l'altro, la pagina 45 della relazione depositata il 15.1.2025) alla quantificazione di un importo pari ad euro 10.987,56.
Condivisibile deve pure ritenersi la quantificazione, effettuata “attraverso la ricostruzione delle movimentazioni di magazzino”, del credito per merce non resa in misura pari ad euro 22.250,77. Una tale quantificazione, a dispetto degli argomenti svolti dall'opponente anche in comparsa conclusionale, è stata effettuata tenendo conto degli “sconti” per ammanchi di merce pattuiti tra le parti. In proposito è sufficiente richiamare la pagina 43 della relazione dal c.t.U. depositata il
15.1.2025 ove si legge che “Lo scrivente ha quantificato il valore economico degli ammanchi di merce applicando lo sconto del 60% ai prezzi di vendita indicati nelle fatture” secondo quanto del resto confermato pure nell'ivi espressamente richiamato allegato 5 (tabella riportante, in distinte colonne, il “PREZZO MERCE NON RESA CON SCONTO DEL 60%” ed il Parte_2
CALCOLATI CON SCONTO DEL 60%”) in relazione al quale alcuno specifico
[...]
riferimento è stato compiuto da In definitiva, considerato che il c.t.U. Parte_1
ha quantificato il credito dell'opposta tenendo conto del contenuto dell'art. 16 del contratto, deve quindi ritenersi infondato pure il motivo di opposizione sopra riportato al n. 2.
Né è possibile condividere l'assunto (svolto alla pagina 5 della comparsa conclusionale da ultimo depositata dall'opponente) per il quale la natura erronea, fuorviante ed incongruente dei calcoli del consulente sarebbe confermata dal fatto che, pur avendo quantificato un maggior credito dell'opposta, l'ausiliario del Tribunale ha poi ridotto tale maggior credito nella misura richiesta da
In proposito è infatti sufficiente osservare che, fermo il dato contabile cui è pervenuto CP_1
pagina 6 di 9 (relativo ad un credito superiore rispetto a quello azionato in sede monitoria -che, per la parte eccedente, l'odierna opposta valuterà se far valere in separata sede), il consulente ha ritenuto di riconoscere un credito che, nel rispetto del principio della domanda (dal quale questo Giudice non può discostarsi), risulta conforme a quello portato dal decreto ingiuntivo opposto.
In definitiva, alla luce delle considerazioni che precedono, deve essere confermata l'esistenza di un credito dell'opposta pari ad euro 25.832,88. Tenuto conto della domanda in proposito specificamente formulata da (tempestivamente costituita) in comparsa di costituzione e CP_1
risposta, su tale importo, a far data dalla notificazione del decreto ingiuntivo (art. 643, co. 3, c.p.c.), sono dovuti gli interessi nella misura prevista dal d. lgs. n. 231/2002 (decreto legislativo pacificamente applicabile al rapporto commerciale oggetto del presente giudizio). Ne discende che, alla data odierna, il credito di nei confronti di è pari ad CP_1 Parte_1
euro 38.267,80.
2.3. L'eccezione di compensazione sollevata dall'opponente e sopra richiamata al n. 3) è fondata.
Le considerazioni svolte al punto 2.1 di questa sentenza impongono di ritenere che il rapporto tra le parti del presente giudizio sia regolato dal contratto da prodotto quale Parte_1
documento 5. In applicazione della chiara previsione contenuta all'art. 11 di tale contratto deve quindi essere riconosciuto, per ciascuna delle tre annualità con riferimento alle quali l'eccezione è stata sollevata, un credito dell'odierna opponente pari ad euro 5.000,00 (essendo pacifico il mancato pagamento, da parte di delle somme dovute a titolo di “contributo di gestione” ex art. 11 CP_1
del contratto).
Previa revoca del decreto ingiuntivo, il credito dell'opponente quantificato al punto che precede deve quindi essere ridotto nella misura di euro 21.983,70 (corrispondente alla somma di euro
15.000,00 oltre interessi ex d. lgs. n. 231/2002 dal 4.9.2020 alla data odierna), sì che
[...]
deve essere condannata al pagamento, in favore di della somma di Parte_1 CP_1
euro 16.281,10, oltre interessi ex d. lgs. n. 231/2002 dalla data odierna al saldo.
3. La domanda riconvenzionale proposta da è fondata nei limiti di seguito Parte_1
indicati.
Premesso che la domanda sopra richiamata sub 4) non può essere esaminata, assorbente risultando la delibata fondatezza dell'eccezione di compensazione sollevata dall'opponente, deve (quanto alla riconvenzionale sopra indicata al n. 5) essere accolta la domanda di accertamento della risoluzione del contratto concluso il 18.7.2019 (doc. 9 di parte per Parte_1
inadempimento di La convenuta in riconvenzionale, lungi dal contestare la mancata CP_1
esecuzione delle prestazioni dovute sulla base di tale contratto (mancata esecuzione che deve,
pagina 7 di 9 quindi, ritenersi pacifica avuto pure riguardo al principio affermato, tra le altre, da Cass., S. U., sent.
30 ottobre 2001, n. 13533), si è, infatti, limitata ad osservare che tale contratto si è risolto per effetto della “risoluzione anticipata del contratto di Affiliazione in Franchising avvenuto in data
14.10.2019” (p. 22 della comparsa di costituzione e risposta). Un simile assunto non può tuttavia esser condiviso atteso che, sulla base del contratto prodotto quale documento 9, ha CP_1
assunto obbligazioni (si pensi alle attività di “Gestione, in nome e per conto della DFI srl dell'attività di scambi(informatici) propedeutica all'attività di forniture” elencate alla pagina 1 del contratto) che prescindono dal contratto di franchising prodotto da Parte_1
quale documento 5 (né è possibile, avuto pure riguardo al tenore letterale del richiamato documento
9, ravvisare un collegamento tra tale contratto e quello di franchising).
Non può invece essere accolta la domanda di risarcimento proposta in via riconvenzionale quale conseguenza dell'accertato inadempimento di Tanto (senza neppure necessità di CP_1
esaminare le questioni dalle parti prospettate con riferimento ai criteri di quantificazione del risarcimento) considerato che: i) sin dall'atto di citazione in opposizione (se ne legga, in particolare, la pagina 12), ha dedotto che il principale inadempimento della Parte_1
controparte sarebbe consistito nella mancata fornitura dei capi di abbigliamento a marchio Berkeley, pur non essendo, in realtà, tale obbligazione di fornitura ravvisabile tra le prestazioni elencate ai punti 1) e 2) del contratto posto alla base della pretesa risarcitoria (doc. 9) e trovando, invece, fondamento nel distinto contratto dalla parte prodotto quale documento 5; ii) (fermo il carattere assorbente della considerazione che precede) l'attrice in riconvenzionale non ha provato di aver effettivamente conseguito un danno a fronte di tale inadempimento. Non risulta infatti in alcuna misura provata la mancata esecuzione del contratto (del quale neppure è stata allegata la risoluzione) dalla parte concluso con Privalia s.r.l. (doc. 8); contratto (non comprensivo, si ribadisce, della prestazione relativa alla fornitura di capi a marchio Berkeley) cui ben Parte_1
potrebbe aver dato corso avvalendosi di altra società o di risorse proprie (del resto, il documento 10 depositato dall'attrice -se ne vedano, in particolare, le pagine 4 e 5- è indice di come
[...]
sia stata destinataria di reclami -in numero peraltro assai limitato- anche Parte_1
successivamente al mese di ottobre 2019 -nel quale, secondo vi sarebbe stata la CP_1
risoluzione del contratto di franchising- e confuta la deduzione della parte relativa alla “mancata attivazione” -p. 12 dell'atto di citazione- del contratto con Privalia).
4. Tenuto conto che la c.t.U. ha confermato integralmente il credito dell'opposta, le relative spese, già liquidate con decreto depositato il 3.3.2025, devono essere poste, in via integrale e definitiva, a carico dell'opponente.
pagina 8 di 9 5. La revoca del decreto ingiuntivo e la condanna dell'opponente al pagamento di una somma inferiore rispetto a quella azionata in sede monitoria, nonché il solo parziale accoglimento delle domande riconvenzionali, integra una soccombenza reciproca che giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1) revoca il decreto ingiuntivo n. 3619/2020;
2) condanna in persona del legale rappresentante p. t., al Parte_1
pagamento, in favore di in persona del legale rappresentante p. t., della somma CP_1
di euro 16.281,10, oltre interessi ex d. lgs. n. 231/2002 dalla data odierna al saldo;
3) accerta la risoluzione per inadempimento di del contratto di fornitura di servizi di CP_1
logistica integrata concluso dalle parti del presente giudizio il 18 luglio 2019;
4) rigetta, nella restante parte, la domanda riconvenzionale proposta da Parte_1
[...]
5) pone le spese di c.t.U., come già liquidate con provvedimento depositato il 3.3.2025, in via integrale e definitiva a carico di in persona del legale Parte_1
rappresentante p. t.;
6) compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Napoli, il 21 maggio 2025.
Il Giudice
dott. Giuseppe Fiengo
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE SECONDA CIVILE in composizione monocratica, nella persona del magistrato dott. Giuseppe Fiengo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 16172/2020 R.G. avente ad oggetto: franchising
TRA
( , in persona del legale rappresentante p. t., Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dagli avv. ti Aldo Di Falco ( e Stefano Di Falco C.F._1
( ), presso lo studio dei quali, in Napoli, via Riviera di Chiaia n. 168, è C.F._2
elettivamente domiciliata
OPPONENTE
E
( ), in persona del legale rappresentante p. t., rappresentata e difesa CP_1 P.IVA_2 dall'avv. Rosa Sarno ( , presso lo studio della quale, in Napoli, alla via C.F._3
Toledo n. 256, è elettivamente domiciliata
OPPOSTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da rispettivi atti di costituzione.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha proposto opposizione avverso il decreto n. 3619/2020 mediante Parte_1
il quale questo Tribunale le ha ingiunto di pagare a la somma di euro 25.832,88, oltre CP_1
interessi e spese del procedimento monitorio per la fornitura di merce (quale risultante dalle 15 fatture prodotte come documento 4 in sede monitoria) eseguita sulla base del contratto di pagina 1 di 9 franchising concluso il 28.6.2017 tra Laboratori Tessili Riuniti s.r.l. (quale affiliante) e l'odierna opponente;
contratto oggetto (unitamente ad altri) del contratto di affitto di ramo d'azienda concluso, in data 1.12.2017, dalla medesima Laboratori Tessili Riuniti s.r.l. (in qualità di concedente) con l'odierna opposta. L'opponente, premesso che l'unico rapporto contrattuale tra le parti è quello risultante dal proprio documento 5 e non dalla “cartula” prodotta in sede monitoria quale documento 2 (privo di qualsiasi sottoscrizione), ha: 1) contestato l'esistenza del credito atteso che “i capi di abbigliamento riportati nelle fatture non risultano essere stati consegnati, né richiesti
e ordinati dalla opponente” (p. 7 dell'atto di citazione) non avendo peraltro la controparte documentato gli ordini di acquisito ed i documenti di trasporto relativi a tali beni;
2) dedotto, in ogni caso, che la fattura n. 29 del 23 gennaio 2020, reca una erronea quantificazione del credito (per euro
15.838,03 in luogo di euro 6.335,21) non risultando applicata la pattuizione contenuta all'art. 16 del contratto secondo la quale “gli eventuali ammanchi di merce devono essere regolati e, dunque, fatturati “con riferimento al listino di vendita al pubblico decurtato della massima percentuale di sconto raggiunta durante la stagione dei saldi, in ogni caso mai inferiore a quella del 60%
(sessanta per cento)” (p. 10 dell'atto di citazione); 3) in via subordinata, eccepito “la compensazione del proprio controcredito – certo, liquido ed esigibile e fondato sul medesimo titolo negoziale azionato dalla ricorrente – di Euro 15.000,00” quale risultante dall'art. 11 del contratto di affiliazione commerciale e spettante (nella misura di euro 5.000,00 per ogni anno) in relazione alle annualità 2017, 2018 e 2019. ha altresì, in via riconvenzionale, Parte_1
chiesto: 4) la condanna di al pagamento della somma di euro 15.000,00 dovuta in CP_1 relazione alla pattuizione richiamata al punto 3) che precede;
5) l'accertamento della risoluzione del contratto di fornitura di servizi di logistica integrata sottoscritto tra le parti in data 18.07.2019 (doc.
9) stante il grave inadempimento della controparte, nonché, in conseguenza di tale inadempimento, la condanna di “al risarcimento dei danni da lucro cessante subiti dalla società CP_1 ai sensi e per gli effetti dell'art. 1223 c.c.” (p. 12 dell'atto di Parte_1
citazione).
premesso di avere consegnato alla odierna controparte merce in conto vendita e di avere CP_1 emesso fatture a fronte dell'invio, da parte della stessa dell'elenco Parte_1
della merce venduta, nonché che il proprio credito risulta in realtà pari ad euro 64.035,70 (pur avendo la debitrice provveduto al pagamento del solo importo di euro 2.946,74), ha chiesto il rigetto dell'opposizione. Precisato che l'unico contratto intercorso tra le parti è quello depositato quale documento n. 2 in sede monitoria e non quello (contestato e disconosciuto) prodotto dall'opponente quale documento 5 (costituente, in realtà, un falso), la parte ha: i) dedotto che nel corso del rapporto pagina 2 di 9 ormai cessato non erano impartiti ordini di acquisto (inconferente essendo, pertanto, la deduzione dell'opponente relativa al mancato inoltro di tali ordini) atteso che l'odierna opponente “riceveva un vasto impianto merce ad inizio stagione (in conto vendita) e degli inserimenti di prodotto o riassortimenti in stagione. La merce cosi' consegnata (in conto vendita) ha viaggiato con documenti di trasporto come previsto dalla normativa Del resto tutto è già documentato e non sconfessato dai documenti dal n.4 al n . 11 della fase monitoria. Solo una volta venduta dalla DT, previa ricezione da parte di quest'ultima del report di vendite, la poteva poi procedere a fatturare la merce CP_1 venduta. La merce invenduta veniva poi resa alla a fine stagione” (pp. 13 e 14 della CP_1
comparsa di costituzione e risposta); ii) allegato che, del resto, l'accordo concluso il 13 dicembre
2018 (doc. 8 del procedimento monitorio) con il quale è stato ridotto il credito vantato dalla CP_1
nei confronti della (e dal quale risulta pure che aveva già Parte_1 CP_1 riconosciuto “a titolo di partecipazione alle perdite”, riscontrate in quel periodo di vendita, la somma di euro 13.000,00, per prestazioni contrattuali, alla opponente con giroconto a credito DT del 31.12.2018 in cui la DT si riconosceva essere debitrice per merce fornita in virtù del contratto di franchising”) non può non avere valore di riconoscimento del debito;
iii) dedotto che, oltre alla
“collaborazione” risultante dal documento 8 depositato in sede monitoria, nel risanare le CP_1 perdite dell'affiliato, in data 27.03.2019, (…) continuava generosamente ad aiutare la DT, riconoscendo un indennizzo di euro 3.000,00 compensando il maggiore avere.(doc.9 fase monitoria)” (p. 14 della comparsa di costituzione e risposta); iv) osservato che il documento 5 di controparte (disconosciuto in quanto non corrispondente all'originale) risulta falso (“gli art. 11, da una parte, e l'art. 12 e 16, dall'altra, sono stati completamente riscritti a danno della CP_1 ovviamente, rispetto alla copia depositata con il ricorso per ingiunzione” -p. 16 della comparsa di costituzione e risposta); v) dedotto che infondata è pure la doglianza proposta in via subordinata con riferimento alla quantificazione delle somme riportate nella fattura 29 risultando in realtà tale doglianza formulata sulla base degli articoli 12 e 16 (artatamente modificati) del contratto prodotto dall'opposta quale documento 5; vi) osservato che anche l'eccezione di compensazione con il controcredito di euro 15.000,00 è infondata, risultando tale preteso, eccepito credito fondato su una pattuizione (art. 11 del documento 5 di parte opponente) disconosciuta. ha pure chiesto il CP_1
rigetto della domanda riconvenzionale osservando che (alla luce degli argomenti già svolti con riferimento alla infondatezza dell'eccezione di compensazione), in realtà, non esiste alcun credito della controparte e che il riferimento al contratto di logistica del 18.7.2019 è “assolutamente irrilevante, infondato e pretestuoso” (p. 22 della comparsa di costituzione e risposta), essendosi, in pagina 3 di 9 realtà, il contratto di franchising tra le parti del presente giudizio risolto per inadempimento come da comunicazione inoltrata a mezzo pec il 14.10.2019 (doc. 5 di parte opposta).
Rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione, assegnati i termini previsti dall'art. 183, co. 6, c.p.c., assunte le prove orali ammesse, la causa è stata trattenuta in decisione e successivamente rimessa in istruttoria per la nomina di consulente tecnico. Depositata la relazione da parte di tale consulente, la causa è stata quindi trattenuta in decisione all'udienza del 4.2.2025 con assegnazione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c.
2. Con riferimento all'opposizione a decreto ingiuntivo occorre osservare quanto segue.
2.1. Ritiene questo Giudice che il fondamento del (pacifico) rapporto commerciale tra le parti debba essere ravvisato nel contratto “di affiliazione per il Franchising Berkeley” concluso il 28.6.2017 da
Laboratori Tessili Riuniti s.r.l. e (ed oggetto del contratto di affitto di Parte_1
ramo di azienda concluso da Laboratori Tessili Riuniti s.r.l. e il 5 dicembre 2017 -doc. 6 CP_1
di parte opponente) prodotto dall'opponente quale documento 5.
Non è invece condivisibile la prospettazione dell'opposta secondo la quale il documento 5 depositato dalla controparte sarebbe stato artatamente modificato negli artt. 11, 12 e 16, dovendo invece il rapporto tra le parti essere ricondotto al documento 2 depositato in sede monitoria.
In proposito, in via preliminare, non può non rilevarsi che l'opposta ha reso deduzioni contrastanti al fine di giustificare l'assenza di sottoscrizioni sul documento 2 depositato in sede monitoria. Nella comparsa di costituzione e risposta ha, infatti, dedotto che l'originale del documento CP_1
contrattuale le è stato sottratto (in particolare, secondo quanto si legge, tra l'altro, alla pagina 6 della comparsa di costituzione e risposta, “La copia originale di questo contratto purtroppo è andata sottratta alla società assieme a tanti altri documenti sensibili. Anche se non si hanno prove CP_1 in merito, la sottrazione di tali documenti avvenne nel periodo in cui l'amministratore unico di DT,
è stato licenziato dalla ( si ribadisce era nello stesso tempo CP_1 Controparte_2 dipendente della e amministratore unico della DT)”), senza peraltro documentare (e, prima CP_1
ancora, allegare) la proposizione di una denunzia relativamente a tale sottrazione o la richiesta di una copia dello stesso contratto a Laboratori Tessili Riuniti s.r.l. o a Parte_1
A partire dalla memoria depositata ai sensi dell'art. 183, co. 6, n. 2 c.p.c. la medesima parte ha, invece, dedotto di non aver mai ricevuto l'originale dello stesso documento (così si legge -non senza qualche perplessità in ordine al riferimento ad un “originale non firmato” - alla pagina 4 della memoria da ultimo richiamata: “nei documenti di mancava l'originale in quanto in realtà CP_1
l'originale era solo uno stampato non firmato (dati i rapporti di parentela padre e figlio è verosimile che non l'avevano mai firmato? volutamente??)”) senza peraltro avere allegato (prima pagina 4 di 9 ancora che provato) la richiesta di copia sottoscritta del contratto di franchising ad una delle parti originarie dello stesso (e tanto nonostante i prolungati inadempimenti dell'affiliata richiamati già nel ricorso per decreto ingiuntivo).
Ferme le considerazioni che precedono, non può non rilevarsi (come del resto già fatto dal precedente istruttore con provvedimento depositato il 9.11.2023) che l'unico contratto sottoscritto è, appunto, quello dall'opponente depositato quale documento 5.
L'efficacia probatoria di tale contratto non può essere esclusa alla luce del disconoscimento resone dall'odierna opposta. Tale disconoscimento risulta infatti estremamente generico (non avendo CP_1
indicato specifiche difformità della copia rispetto all'originale, così come richiesto da costante
[...]
giurisprudenza di legittimità in relazione all'art. 2719 c.c. -tra le altre, Cass., sez. 5, ord., 26 ottobre
2020, n. 23426 e Cass., sez. 6-3, 11 ottobre 2017, n. 23902).
Neppure la genuinità del documento prodotto dall'opponente può essere esclusa alla luce delle reiterate deduzioni dall'opposta svolte in ordine alla non giustificabilità economica delle pattuizioni risultanti dagli artt. 11 e 16 del contratto prodotto da Tali deduzioni, Parte_1
in definitiva, si traducono nella prospettazione della inverosimiglianza della conclusione di un contratto quale quello documentato dall'odierna opponente, ma in alcuna misura consentono di ritenere provata la conclusione di un contratto diverso da quello risultante dal richiamato documento
5 (e, segnatamente, conforme a quello prodotto in sede monitoria). La verosimiglianza (o, nel caso concreto, il difetto di verosimiglianza) attiene infatti all'allegazione del fatto e non alla prova dello stesso, mirando il giudizio di verosimiglianza solo a stabilire se il fatto, così come affermato, corrisponde a qualche criterio di normalità e, pertanto, non è acquisizione di una prova, ma mera allegazione di un fatto normale.
D'altro canto (e fermo il carattere assorbente delle considerazioni che precedono), è appena il caso di osservare come, per un verso, lo stesso teste di parte opposta abbia confermato la Tes_1
concessione, da parte di di sconti anomali allegati dalla medesima parte e come, per CP_1
altro verso, non abbia specificamente contestato le deduzioni della controparte secondo CP_1
le quali la particolare onerosità delle pattuizioni a carico dell'affiliante trovavano giustificazione nell'interesse a vedere commercializzati i prodotti a marchio Berkeley presso un punto vendita collocato in posizione particolarmente prestigiosa.
2.2. Tanto detto in ordine al documento contrattuale alla base del rapporto tra le parti, nell'esaminare i motivi di opposizione sopra richiamati ai numeri 1) e 2), questo Giudice ritiene di poter far proprie le conclusioni cui, sulla base di un certosino esame della documentazione prodotta dalle parti (esame pagina 5 di 9 esente da vizi logici), è pervenuto il c.t.U. il quale ha quantificato il credito di nella CP_1
misura di euro 33.238,33.
In proposito, visto il tenore delle osservazioni a riguardo sollevate dall'opponente, è opportuno precisare, in primis, che lo stesso c.t.U., dato atto della frammentarietà della documentazione prodotta (imputabile ad entrambe le parti, avendo ciascuna di esse la piena disponibilità dei documenti idonei a ricostruire in modo completo il rapporto commerciale), ha tuttavia osservato che la stessa “non ha impedito al CTU di svolgere qualsiasi accertamento tecnico, finendo unicamente per limitare le indagini alla documentazione esistente” (p. 41 della relazione depositata il
15.1.2025).
Ancora, conformemente a quanto sostenuto da il c.t.U. ha Parte_1
provveduto a quantificare il corrispettivo spettante a facendo riferimento ai soli CP_1
documenti di trasporto recanti sia la sottoscrizione sia il timbro della odierna opponente pervenendo, sulla base del confronto delle “fatture richieste in pagamento dall'affiliante con le comunicazioni giornaliere delle vendite effettuate da parte dell'affiliato” (si veda, tra l'altro, la pagina 45 della relazione depositata il 15.1.2025) alla quantificazione di un importo pari ad euro 10.987,56.
Condivisibile deve pure ritenersi la quantificazione, effettuata “attraverso la ricostruzione delle movimentazioni di magazzino”, del credito per merce non resa in misura pari ad euro 22.250,77. Una tale quantificazione, a dispetto degli argomenti svolti dall'opponente anche in comparsa conclusionale, è stata effettuata tenendo conto degli “sconti” per ammanchi di merce pattuiti tra le parti. In proposito è sufficiente richiamare la pagina 43 della relazione dal c.t.U. depositata il
15.1.2025 ove si legge che “Lo scrivente ha quantificato il valore economico degli ammanchi di merce applicando lo sconto del 60% ai prezzi di vendita indicati nelle fatture” secondo quanto del resto confermato pure nell'ivi espressamente richiamato allegato 5 (tabella riportante, in distinte colonne, il “PREZZO MERCE NON RESA CON SCONTO DEL 60%” ed il Parte_2
CALCOLATI CON SCONTO DEL 60%”) in relazione al quale alcuno specifico
[...]
riferimento è stato compiuto da In definitiva, considerato che il c.t.U. Parte_1
ha quantificato il credito dell'opposta tenendo conto del contenuto dell'art. 16 del contratto, deve quindi ritenersi infondato pure il motivo di opposizione sopra riportato al n. 2.
Né è possibile condividere l'assunto (svolto alla pagina 5 della comparsa conclusionale da ultimo depositata dall'opponente) per il quale la natura erronea, fuorviante ed incongruente dei calcoli del consulente sarebbe confermata dal fatto che, pur avendo quantificato un maggior credito dell'opposta, l'ausiliario del Tribunale ha poi ridotto tale maggior credito nella misura richiesta da
In proposito è infatti sufficiente osservare che, fermo il dato contabile cui è pervenuto CP_1
pagina 6 di 9 (relativo ad un credito superiore rispetto a quello azionato in sede monitoria -che, per la parte eccedente, l'odierna opposta valuterà se far valere in separata sede), il consulente ha ritenuto di riconoscere un credito che, nel rispetto del principio della domanda (dal quale questo Giudice non può discostarsi), risulta conforme a quello portato dal decreto ingiuntivo opposto.
In definitiva, alla luce delle considerazioni che precedono, deve essere confermata l'esistenza di un credito dell'opposta pari ad euro 25.832,88. Tenuto conto della domanda in proposito specificamente formulata da (tempestivamente costituita) in comparsa di costituzione e CP_1
risposta, su tale importo, a far data dalla notificazione del decreto ingiuntivo (art. 643, co. 3, c.p.c.), sono dovuti gli interessi nella misura prevista dal d. lgs. n. 231/2002 (decreto legislativo pacificamente applicabile al rapporto commerciale oggetto del presente giudizio). Ne discende che, alla data odierna, il credito di nei confronti di è pari ad CP_1 Parte_1
euro 38.267,80.
2.3. L'eccezione di compensazione sollevata dall'opponente e sopra richiamata al n. 3) è fondata.
Le considerazioni svolte al punto 2.1 di questa sentenza impongono di ritenere che il rapporto tra le parti del presente giudizio sia regolato dal contratto da prodotto quale Parte_1
documento 5. In applicazione della chiara previsione contenuta all'art. 11 di tale contratto deve quindi essere riconosciuto, per ciascuna delle tre annualità con riferimento alle quali l'eccezione è stata sollevata, un credito dell'odierna opponente pari ad euro 5.000,00 (essendo pacifico il mancato pagamento, da parte di delle somme dovute a titolo di “contributo di gestione” ex art. 11 CP_1
del contratto).
Previa revoca del decreto ingiuntivo, il credito dell'opponente quantificato al punto che precede deve quindi essere ridotto nella misura di euro 21.983,70 (corrispondente alla somma di euro
15.000,00 oltre interessi ex d. lgs. n. 231/2002 dal 4.9.2020 alla data odierna), sì che
[...]
deve essere condannata al pagamento, in favore di della somma di Parte_1 CP_1
euro 16.281,10, oltre interessi ex d. lgs. n. 231/2002 dalla data odierna al saldo.
3. La domanda riconvenzionale proposta da è fondata nei limiti di seguito Parte_1
indicati.
Premesso che la domanda sopra richiamata sub 4) non può essere esaminata, assorbente risultando la delibata fondatezza dell'eccezione di compensazione sollevata dall'opponente, deve (quanto alla riconvenzionale sopra indicata al n. 5) essere accolta la domanda di accertamento della risoluzione del contratto concluso il 18.7.2019 (doc. 9 di parte per Parte_1
inadempimento di La convenuta in riconvenzionale, lungi dal contestare la mancata CP_1
esecuzione delle prestazioni dovute sulla base di tale contratto (mancata esecuzione che deve,
pagina 7 di 9 quindi, ritenersi pacifica avuto pure riguardo al principio affermato, tra le altre, da Cass., S. U., sent.
30 ottobre 2001, n. 13533), si è, infatti, limitata ad osservare che tale contratto si è risolto per effetto della “risoluzione anticipata del contratto di Affiliazione in Franchising avvenuto in data
14.10.2019” (p. 22 della comparsa di costituzione e risposta). Un simile assunto non può tuttavia esser condiviso atteso che, sulla base del contratto prodotto quale documento 9, ha CP_1
assunto obbligazioni (si pensi alle attività di “Gestione, in nome e per conto della DFI srl dell'attività di scambi(informatici) propedeutica all'attività di forniture” elencate alla pagina 1 del contratto) che prescindono dal contratto di franchising prodotto da Parte_1
quale documento 5 (né è possibile, avuto pure riguardo al tenore letterale del richiamato documento
9, ravvisare un collegamento tra tale contratto e quello di franchising).
Non può invece essere accolta la domanda di risarcimento proposta in via riconvenzionale quale conseguenza dell'accertato inadempimento di Tanto (senza neppure necessità di CP_1
esaminare le questioni dalle parti prospettate con riferimento ai criteri di quantificazione del risarcimento) considerato che: i) sin dall'atto di citazione in opposizione (se ne legga, in particolare, la pagina 12), ha dedotto che il principale inadempimento della Parte_1
controparte sarebbe consistito nella mancata fornitura dei capi di abbigliamento a marchio Berkeley, pur non essendo, in realtà, tale obbligazione di fornitura ravvisabile tra le prestazioni elencate ai punti 1) e 2) del contratto posto alla base della pretesa risarcitoria (doc. 9) e trovando, invece, fondamento nel distinto contratto dalla parte prodotto quale documento 5; ii) (fermo il carattere assorbente della considerazione che precede) l'attrice in riconvenzionale non ha provato di aver effettivamente conseguito un danno a fronte di tale inadempimento. Non risulta infatti in alcuna misura provata la mancata esecuzione del contratto (del quale neppure è stata allegata la risoluzione) dalla parte concluso con Privalia s.r.l. (doc. 8); contratto (non comprensivo, si ribadisce, della prestazione relativa alla fornitura di capi a marchio Berkeley) cui ben Parte_1
potrebbe aver dato corso avvalendosi di altra società o di risorse proprie (del resto, il documento 10 depositato dall'attrice -se ne vedano, in particolare, le pagine 4 e 5- è indice di come
[...]
sia stata destinataria di reclami -in numero peraltro assai limitato- anche Parte_1
successivamente al mese di ottobre 2019 -nel quale, secondo vi sarebbe stata la CP_1
risoluzione del contratto di franchising- e confuta la deduzione della parte relativa alla “mancata attivazione” -p. 12 dell'atto di citazione- del contratto con Privalia).
4. Tenuto conto che la c.t.U. ha confermato integralmente il credito dell'opposta, le relative spese, già liquidate con decreto depositato il 3.3.2025, devono essere poste, in via integrale e definitiva, a carico dell'opponente.
pagina 8 di 9 5. La revoca del decreto ingiuntivo e la condanna dell'opponente al pagamento di una somma inferiore rispetto a quella azionata in sede monitoria, nonché il solo parziale accoglimento delle domande riconvenzionali, integra una soccombenza reciproca che giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1) revoca il decreto ingiuntivo n. 3619/2020;
2) condanna in persona del legale rappresentante p. t., al Parte_1
pagamento, in favore di in persona del legale rappresentante p. t., della somma CP_1
di euro 16.281,10, oltre interessi ex d. lgs. n. 231/2002 dalla data odierna al saldo;
3) accerta la risoluzione per inadempimento di del contratto di fornitura di servizi di CP_1
logistica integrata concluso dalle parti del presente giudizio il 18 luglio 2019;
4) rigetta, nella restante parte, la domanda riconvenzionale proposta da Parte_1
[...]
5) pone le spese di c.t.U., come già liquidate con provvedimento depositato il 3.3.2025, in via integrale e definitiva a carico di in persona del legale Parte_1
rappresentante p. t.;
6) compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Napoli, il 21 maggio 2025.
Il Giudice
dott. Giuseppe Fiengo
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