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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 26/03/2025, n. 1072 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1072 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7670/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Simone
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7670/2020 promossa da:
(c.f.: ), con il patrocinio dell'Avv. Angelo Parte_1 C.F._1
Michele Abbattista ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo, indirizzo pec
OPPONENTE
Contro
(già , con il patrocinio dell'avv. Marco Rossi Controparte_1 CP_1
( ), elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, indirizzo pec C.F._2
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da memorie depositate per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 5.12.2024.
pagina 1 di 10 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con decreto n. 1755 del 09.05.2020 il Tribunale di Bari ingiungeva a di Parte_1
pagare, su istanza ed in favore di , la somma di euro 60.748,23, oltre interessi CP_1
convenzionali e spese, a titolo di saldo debitore del contratto di finanziamento stipulato in data
20.07.2017.
Avverso detto provvedimento l'ingiunto proponeva opposizione, con citazione del 16.06.2020,
eccependo l'illegittimità del titolo monitorio per indeterminatezza del presunto diritto di credito, la violazione della normativa antiusura degli interessi corrispettivi e moratori, sostenendo, in particolare,
la necessità di includere ai fini del calcolo del TEG sia la penale di estinzione anticipata, sia le spese della polizza assicurativa.
Proseguiva contestando l'illegittimità del titolo monitorio per l'addebito di commissioni, in assenza di forma scritta, nonché, l'illegittimità del titolo monitorio per violazione del divieto di anatocismo,
derivante dalla capitalizzazione di determinate voci di costo;
chiedeva pertanto di :1) accertare e dichiarare l'avvenuto superamento del tasso soglia nel computo del TAEG relativamente al rapporto di contratto di finanziamento oggetto del decreto ingiuntivo e, per l'effetto, dichiarare la non debenza degli interessi ultralegali, di natura corrispettiva e moratoria;
2) accertare e dichiarare la illegittimità del diritto di credito portato dal decreto ingiuntivo, per violazione del divieto di anatocismo, e, per l'effetto dichiarare nullo e revocare il titolo in questione;
3) per l'effetto revocare ed annullare il d.i.
n.1755/2020, stante la dedotta infondatezza, per le ragioni esposte in narrativa;
4) sempre per l'effetto,
accertare e dichiarare l'inesistenza di qualsivoglia obbligazione debitoria in capo all'opponente nei confronti di in ordine al contratto di credito al consumo, con vittoria di spese e Controparte_1
competenze di lite.
pagina 2 di 10 Costituitasi con comparsa del 03.03.2021, l'opposta contestava puntualmente le ragioni dell'opponente,
precisando in primis la sussistenza della prova del debito ingiunto e la correttezza della somma oggetto del decreto ingiuntivo, nonché eccependo la genericità della eccezione di usurarietà degli interessi.
Proseguiva asserendo che, diversamente da quanto inteso da parte opponente, ai fini della verifica delle soglie usura nel calcolo del TAEG, non possono essere comprese sia le spese assicurative, stante, nella specie, la facoltatività della polizza stessa, sia la penale di estinzione anticipata, peraltro mai pagata dal debitore.
Contestava, in ultimo, la parte, l'asserita capitalizzazione degli interessi, poiché infondata e del tutto generica, precisando che il metodo di ammortamento cd. alla francese non comporta alcun anatocismo,
atteso che in ciascuna rata la quota di interessi viene calcolata sul debito residuo costituito dalla quota capitale ancora dovuta.
Pertanto, l'opposta, deducendo la validità delle condizioni economiche del rapporto contrattuale,
concludeva per il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo, con vittoria delle ulteriori spese di lite.
Concessa con ordinanza del 16.03.2021 la provvisoria esecutività del decreto, la causa, istruita in via documentale e con ctu, è stata riservata per la decisione sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 5.12.2024, celebrata con la modalità della trattazione scritta, ai sensi dell'art.83, comma 7, lett. h, del d.l. 18/2020, conv. nella l.27/2020, nel corso della quale sono stati concessi i termini previsti dall'art. 190 c.p.c.
-------------
In via preliminare va osservato che “ai fini della prova richiesta dalla legge per l'emissione del
decreto ingiuntivo è sufficiente qualsiasi documento di autenticità, anche non proveniente dal debitore,
da cui risulti con certezza l'esistenza del diritto di credito fatto valere in giudizio” (Cass., sez II, n.
9232/2000).
pagina 3 di 10 A ciò va aggiunto che “la Banca d'Italia e le banche possono chiedere il decreto di ingiunzione
previsto dall'art. 663 c.p.c. anche in base all'estratto conto certificato conforme alle scritture contabili
da uno dei dirigenti della banca interessata, il quale deve altresì dichiarare che il credito è vero e
liquido” (art. 50 TUB).
Nel caso di specie, l'opposta ha prodotto il contratto di prestito personale del 20.07.2017, l'estratto di conto del rapporto certificato ex art.50 TUB, nonché il documento di dettaglio interessi di mora, idonei a corroborare la pretesa creditoria (cfr. docc.02-06-07 – fasc. monitorio opposta).
In particolare, dal contratto allegato in atti (cfr. doc.02- fasc. monitorio opposta) si evince pacificamente l'importo della rata pari ad euro 693,30, il numero delle rate (120), la periodicità delle rate, ovvero mensile con ammortamento alla francese, vale a dire rate costanti, interessi decrescenti e quota di capitale crescente, l'ordine di pagamento: interessi, spese e capitale, nonché, il TAN fisso al
07,95%.
Il contratto riporta altresì l'importo totale del credito e l'importo totale dovuto dal cliente.
In tal senso, può dirsi pertanto applicabile il principio di diritto sancito con recente pronuncia dalle
Sezioni Unite secondo cui : "in tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito
regolato da un piano di ammortamento «alla francese» di tipo standardizzato tradizionale, non è causa
di nullità parziale del contratto la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime
di capitalizzazione «composto» degli interessi debitori, per indeterminatezza o indeterminabilità
dell'oggetto del contratto né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni
contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti" (SS.UU. n. 15130/2024).
A fronte dei richiamati riscontri documentali, confortanti l'an ed il quantum della pretesa, gravava sull'
opponente, ai sensi del secondo comma dell'art. 2697 c.c., l'onere della prova di un fatto estintivo e modificativo del credito, nella specie non assolto.
pagina 4 di 10 In ordine al contratto di finanziamento personale del 20.07.2017 per l'importo nominale di € 53.717.00,
che prevedeva il pagamento di 120 rate mensili di euro 693,30, oltre interessi al tasso nominale annuo del 07,95%, TAEG pari al 08,24%, nonché gli interessi di mora al 14,60%, l'opponente, in merito, ha contestato il superamento del tasso soglia ai sensi della legge 108/96, con riguardo agli interessi convenzionalmente pattuiti a titolo di corrispettivo e a titolo di mora, e l'illegittimità del titolo monitorio per violazione del divieto anatocistico.
Sul punto deve innanzitutto rilevarsi che l'ausiliario -all'esito di un'analisi accurata e qui condivisa- ha verificato il rispetto del tasso soglia sia in relazione agli interessi corrispettivi che agli interessi moratori, concludendo per l'assenza di qualsiasi superamento del tasso soglia nel caso in esame.
In particolare, è stata accertata la pattuizione di interessi corrispettivi pari al 7,950 %, a fronte di un tasso soglia previsto per la categoria di operazioni “crediti personali e altri finanziamenti alle famiglie
effettuati dagli intermediari non bancari” pari a 17,230 %, nonché la pattuizione di interessi di mora pari al 14,60 % rispetto al tasso soglia di mora pari a 19,85% (p.16 CTU).
In conclusione, il ctu ha stabilito che dal confronto comparativo tra i tassi esaminati e il TSU vigente all'epoca della sottoscrizione del contratto di finanziamento non sono emersi superamenti del tasso soglia (p.16 CTU).
Ciò premesso, quanto alla dedotta usurarietà del TEG in caso di inclusione della penale per estinzione anticipata, sollevata dall'opponete, deve rilevarsi che, nella specie, la penale non è stata concretamente applicata dall'istituto di credito poiché non vi è stata l'estinzione anticipata del rapporto in oggetto.
La penale per estinzione anticipata, ad ogni modo, deve essere esclusa dal calcolo del TEG, poiché la commissione di estinzione anticipata, assumendo la natura di penale per recesso, comporta “che si
tratta di voce non computabile ai fini della verifica di non usurarietà” perché collegata solo
indirettamente all'erogazione del credito (Cfr. Cass. N.7352/2022).
In ordine, poi, alle osservazioni mosse da parte opposta, rispetto alla richiesta di esclusione dal pagina 5 di 10 computo del TEG delle spese della polizza assicurativa facoltativa, va osservato che tali spese sostenute dal debitore per ottenere il credito, devono essere conteggiate, in conformità con quanto previsto dall'art.644, comma 4, c.p., essendo all'uopo, sufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione del credito. La sussistenza del collegamento può essere dimostrata con qualunque mezzo di prova ed è presunta nel caso di contestualità tra la spesa di assicurazione e l'erogazione del mutuo
(Cfr. Cass. Sez.6-1, n. 3025/2022).
Nel caso di specie, tuttavia, l'inclusione della suddetta polizza all'interno del calcolo del TEG non ha determinato alcun superamento delle soglie usura.
Parte opposta, ha contestato, inoltre, l'espunzione dal calcolo del Teg sia della penale per ritardato pagamento e sia della indennità di contenzioso per via del loro carattere meramente presuntivo.
Sul punto, in primo luogo, deve rilevarsi che è orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità quello secondo cui la c.d. “clausola penale” non deve essere considerata ai fini del calcolo del TEG.
Ed invero, la c.d. clausola penale “per la sua funzione (desumibile dal dettato degli artt. 1382 – 1386
c.c.) ex se, non può essere considerata come parte di quel “corrispettivo” che previsto dall'art. 644
c.p. può assumere carattere di illiceità, perché sul piano giuridico l'obbligazione nascente dalla
clausola penale non si pone come corrispettivo diretto dell'obbligazione principale, ma è l'effetto susseguente ad una diversa causa che è l'inadempimento” (Cfr. Cass. Pen., sez. II, 13 febbraio 2018 n.
29010; Cass. Pen., sez. II, 25 ottobre 2012 n. 5683).
Ciò chiarito, tuttavia, nella specie, l'ausiliario pur conteggiando la penale per ritardato pagamento e la indennità di contenzioso nel computo del TEG, non ha rilevato alcun superamento delle soglie usura da parte della banca, sicché può comunque concludersi per l'infondatezza della contestazione in esame.
Parte opponente ha dedotto, altresì, la violazione del divieto di anatocismo, derivante dalla capitalizzazione della voce di costo “penale per ritardato pagamento”.
pagina 6 di 10 In particolare, l'opponente ha sostenuto che il capitale residuo (€48.437,96) è costituito dalla rata di rimborso (quota capitale e quota interessi) cui sono state sommate le penali addebitate a titolo di ritardato pagamento, imputate a capitale, costituendo progressivamente la base di calcolo per le successive rate segnate a debito, determinando la violazione del divieto anatocistico.
Sul punto, tuttavia deve osservarsi che l'importo richiesto dalla Banca relativamente alle rate scadute e impagate pari ad euro 3.688,34 (p.1 ricorso ex art.633 c.p.c.) è determinato esclusivamente dalla sommatoria tra l'importo della singola rata impagata pari ad euro 693,30 e la penale di ritardato pagamento pari ad euro 55,46 (693,30 *5 + 55,46*4), come previsto dalla clausola espressamente pattuita e sottoscritta dalle parti nel contratto di finanziamento personale, sicché va esclusa ogni forma di illegittima capitalizzazione degli interessi da parte dell'istituto di credito;
con conseguente superamento della contestazione sul punto.
In ordine poi alla violazione del divieto anatocistico derivante dall'applicazione della capitalizzazione composta al piano di ammortamento, va osservato, al riguardo, che nella prassi dei contratti di finanziamento rateali il piano di ammortamento viene redatto sia in regime finanziario di capitalizzazione semplice, sia in regime finanziario di capitalizzazione composta: la differenza sostanziale tra i due piani di ammortamento conduce ad una maggiorazione degli interessi nel caso di utilizzo della capitalizzazione composta, come nella specie.
Ciò premesso, deve innanzitutto darsi atto che il meccanismo di ammortamento c.d. alla francese, come
è noto, si connota quale piano di rimborso del mutuo graduale con rata fissa costante, che non comporta pagina 7 di 10 alcuna violazione dell'art. 1283 c.c., perché gli interessi di periodo vengono calcolati sul solo capitale residuo: in ciascuna rata la quota di interessi viene calcolata sul debito residuo del periodo precedente,
secondo il principio dell'interesse composto, e il debito residuo sul quale viene calcolato l'interesse è
quello costituito dalla quota capitale ancora dovuta, detratto l'importo già pagato con le rate precedenti.
Il metodo in questione, dunque, non implica alcuna capitalizzazione degli interessi, poiché gli stessi vengono calcolati unicamente sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata: alla scadenza della rata gli interessi maturati non vengono capitalizzati, ma sono pagati come quota interessi della rata di rimborso del mutuo. In sostanza, ogni rata determina il pagamento unicamente degli interessi dovuti per il periodo cui la rata si riferisce (importo che viene integralmente corrisposto con la rata), mentre la parte rimanente della quota serve ad abbattere il capitale.
In tale prospettiva, nel caso di specie, in riferimento all'applicazione del regime di capitalizzazione composta al suddetto finanziamento, va osservato che “l'applicazione dell'interesse composto non
provoca comunque alcun fenomeno anatocistico nel conteggio degli interessi contenuti in ogni singola
rata” (Cfr. Cass. n. 16221/2022; Cass. n. 9237/2020; Cass. n. 34677/2022).
Ed invero, la capitalizzazione composta prevista nella formula di calcolo del sistema francese, al fine di calcolare la rata costante che consente la chiusura finanziaria dell'operazione, secondo i dati del problema (capitale, tasso periodale, periodi), appare estranea al campo di azione dell'art.1283 c.c. (Cfr.
Trib. Torino 30.5.2019; 15.9.2020), essendo solo un modo per calcolare la somma dovuta da una parte all'altra in esecuzione del contratto concluso tra loro (Cfr. Cass. n. 27823/2023).
In sostanza l'ammortamento alla francese non genera effetto anatocistico di produzione di interessi sugli interessi scaduti, ex art.1283 c.c., perché gli interessi corrispettivi sono calcolati unicamente sulla quota di capitale ancora dovuta e per il periodo di riferimento delle rate, sicché non ricorre interesse scaduto sul quale calcolare l'interesse composto.
pagina 8 di 10 Al riguardo, del resto, anche il ctu ha precisato, in sede di risposta alle osservazioni delle parti, di essersi limitato ad evidenziare soltanto la differenza degli interessi calcolati nei due diversi regimi di capitalizzazione senza effettuare alcuna stima sull'anatocismo, rappresentando che per mero refuso la tabella titolata “QUANTIFICAZIONE INTERESSI ANATOCISTICI PREVISTI DAL PIANO
MEDIANTE CONFRONTO TRA IL ED IL Parte_2 Pt_2
RICALCOLATO SECONDO IL REGIME DELL'INTERESSE SEMPLICE PER IL FINANZIAMENTO
CP_ INTESTATO A ES DE IS ED ACCESSO CON ”, riporta il CP_1
riferimento agli interessi anatocistici (p. 36 CTU), dovendosi ritenere pacificamente superata sul punto la doglianza.
Quanto all'illegittima applicazione di commissioni da parte dell'istituto di credito, sollevata all'opponente, in particolare della voce di costo addebitata a titolo di “indennità contenzioso” in data
04.01.2019 ed ammontante ad euro 3.875,00, deve rilevarsi che quest'ultima seppur raffrontata all'interno dell'estratto conto corrente, non è stata computata dalla Banca ai fini della quantificazione del quantum oggetto di decreto ingiuntivo.
Invero, l'opposta ha espressamente indicato le voci costituenti il credito azionato in fase monitoria,
ovvero euro 48.748,23 per capitale residuo, euro 3.688,34 per rate scadute non pagate, desumibili dall'
estratto conto certificato ex art.50 TUB, nonché euro 8.621,93 a titolo di interessi di mora calcolati sul solo capitale al tasso contrattualmente previsto (cfr. p.1 del doc. ricorso 633_e_di_
fasc. opponente), escludendo pertanto la suddetta commissione, con Controparte_2
conseguente rigetto della doglianza.
Alla stregua delle argomentazioni svolte, l'opposizione va rigettata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo n. 1755/2020 nei confronti dell'opponente.
Le spese sostenute dall'opposta vanno poste a carico dell'opponente e si liquidano come da dispositivo,
secondo i parametri medi del D.M. 147/2022, commisurati al valore della domanda accolta.
pagina 9 di 10
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta, con citazione del 16.06.2020, da avverso il decreto ingiuntivo n. 1755 del 09.05.2020, emesso dal Tribunale di Parte_1
Bari, su istanza ed in favore già , così provvede: Controparte_1 CP_1
1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara definitivamente esecutivo il d.i. n. 1755/2020 nei confronti dell'opponente Parte_1
2) condanna l'opponente al rimborso delle spese processuali in favore dell'opposta, liquidate in
€14.103,00 per compensi, oltre spese di ctu, 15% per spese generali, cpa ed iva come per legge.
Bari, 26.03.2025
Il Giudice
Raffaella Simone
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Simone
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7670/2020 promossa da:
(c.f.: ), con il patrocinio dell'Avv. Angelo Parte_1 C.F._1
Michele Abbattista ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo, indirizzo pec
OPPONENTE
Contro
(già , con il patrocinio dell'avv. Marco Rossi Controparte_1 CP_1
( ), elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, indirizzo pec C.F._2
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da memorie depositate per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 5.12.2024.
pagina 1 di 10 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con decreto n. 1755 del 09.05.2020 il Tribunale di Bari ingiungeva a di Parte_1
pagare, su istanza ed in favore di , la somma di euro 60.748,23, oltre interessi CP_1
convenzionali e spese, a titolo di saldo debitore del contratto di finanziamento stipulato in data
20.07.2017.
Avverso detto provvedimento l'ingiunto proponeva opposizione, con citazione del 16.06.2020,
eccependo l'illegittimità del titolo monitorio per indeterminatezza del presunto diritto di credito, la violazione della normativa antiusura degli interessi corrispettivi e moratori, sostenendo, in particolare,
la necessità di includere ai fini del calcolo del TEG sia la penale di estinzione anticipata, sia le spese della polizza assicurativa.
Proseguiva contestando l'illegittimità del titolo monitorio per l'addebito di commissioni, in assenza di forma scritta, nonché, l'illegittimità del titolo monitorio per violazione del divieto di anatocismo,
derivante dalla capitalizzazione di determinate voci di costo;
chiedeva pertanto di :1) accertare e dichiarare l'avvenuto superamento del tasso soglia nel computo del TAEG relativamente al rapporto di contratto di finanziamento oggetto del decreto ingiuntivo e, per l'effetto, dichiarare la non debenza degli interessi ultralegali, di natura corrispettiva e moratoria;
2) accertare e dichiarare la illegittimità del diritto di credito portato dal decreto ingiuntivo, per violazione del divieto di anatocismo, e, per l'effetto dichiarare nullo e revocare il titolo in questione;
3) per l'effetto revocare ed annullare il d.i.
n.1755/2020, stante la dedotta infondatezza, per le ragioni esposte in narrativa;
4) sempre per l'effetto,
accertare e dichiarare l'inesistenza di qualsivoglia obbligazione debitoria in capo all'opponente nei confronti di in ordine al contratto di credito al consumo, con vittoria di spese e Controparte_1
competenze di lite.
pagina 2 di 10 Costituitasi con comparsa del 03.03.2021, l'opposta contestava puntualmente le ragioni dell'opponente,
precisando in primis la sussistenza della prova del debito ingiunto e la correttezza della somma oggetto del decreto ingiuntivo, nonché eccependo la genericità della eccezione di usurarietà degli interessi.
Proseguiva asserendo che, diversamente da quanto inteso da parte opponente, ai fini della verifica delle soglie usura nel calcolo del TAEG, non possono essere comprese sia le spese assicurative, stante, nella specie, la facoltatività della polizza stessa, sia la penale di estinzione anticipata, peraltro mai pagata dal debitore.
Contestava, in ultimo, la parte, l'asserita capitalizzazione degli interessi, poiché infondata e del tutto generica, precisando che il metodo di ammortamento cd. alla francese non comporta alcun anatocismo,
atteso che in ciascuna rata la quota di interessi viene calcolata sul debito residuo costituito dalla quota capitale ancora dovuta.
Pertanto, l'opposta, deducendo la validità delle condizioni economiche del rapporto contrattuale,
concludeva per il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo, con vittoria delle ulteriori spese di lite.
Concessa con ordinanza del 16.03.2021 la provvisoria esecutività del decreto, la causa, istruita in via documentale e con ctu, è stata riservata per la decisione sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 5.12.2024, celebrata con la modalità della trattazione scritta, ai sensi dell'art.83, comma 7, lett. h, del d.l. 18/2020, conv. nella l.27/2020, nel corso della quale sono stati concessi i termini previsti dall'art. 190 c.p.c.
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In via preliminare va osservato che “ai fini della prova richiesta dalla legge per l'emissione del
decreto ingiuntivo è sufficiente qualsiasi documento di autenticità, anche non proveniente dal debitore,
da cui risulti con certezza l'esistenza del diritto di credito fatto valere in giudizio” (Cass., sez II, n.
9232/2000).
pagina 3 di 10 A ciò va aggiunto che “la Banca d'Italia e le banche possono chiedere il decreto di ingiunzione
previsto dall'art. 663 c.p.c. anche in base all'estratto conto certificato conforme alle scritture contabili
da uno dei dirigenti della banca interessata, il quale deve altresì dichiarare che il credito è vero e
liquido” (art. 50 TUB).
Nel caso di specie, l'opposta ha prodotto il contratto di prestito personale del 20.07.2017, l'estratto di conto del rapporto certificato ex art.50 TUB, nonché il documento di dettaglio interessi di mora, idonei a corroborare la pretesa creditoria (cfr. docc.02-06-07 – fasc. monitorio opposta).
In particolare, dal contratto allegato in atti (cfr. doc.02- fasc. monitorio opposta) si evince pacificamente l'importo della rata pari ad euro 693,30, il numero delle rate (120), la periodicità delle rate, ovvero mensile con ammortamento alla francese, vale a dire rate costanti, interessi decrescenti e quota di capitale crescente, l'ordine di pagamento: interessi, spese e capitale, nonché, il TAN fisso al
07,95%.
Il contratto riporta altresì l'importo totale del credito e l'importo totale dovuto dal cliente.
In tal senso, può dirsi pertanto applicabile il principio di diritto sancito con recente pronuncia dalle
Sezioni Unite secondo cui : "in tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito
regolato da un piano di ammortamento «alla francese» di tipo standardizzato tradizionale, non è causa
di nullità parziale del contratto la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime
di capitalizzazione «composto» degli interessi debitori, per indeterminatezza o indeterminabilità
dell'oggetto del contratto né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni
contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti" (SS.UU. n. 15130/2024).
A fronte dei richiamati riscontri documentali, confortanti l'an ed il quantum della pretesa, gravava sull'
opponente, ai sensi del secondo comma dell'art. 2697 c.c., l'onere della prova di un fatto estintivo e modificativo del credito, nella specie non assolto.
pagina 4 di 10 In ordine al contratto di finanziamento personale del 20.07.2017 per l'importo nominale di € 53.717.00,
che prevedeva il pagamento di 120 rate mensili di euro 693,30, oltre interessi al tasso nominale annuo del 07,95%, TAEG pari al 08,24%, nonché gli interessi di mora al 14,60%, l'opponente, in merito, ha contestato il superamento del tasso soglia ai sensi della legge 108/96, con riguardo agli interessi convenzionalmente pattuiti a titolo di corrispettivo e a titolo di mora, e l'illegittimità del titolo monitorio per violazione del divieto anatocistico.
Sul punto deve innanzitutto rilevarsi che l'ausiliario -all'esito di un'analisi accurata e qui condivisa- ha verificato il rispetto del tasso soglia sia in relazione agli interessi corrispettivi che agli interessi moratori, concludendo per l'assenza di qualsiasi superamento del tasso soglia nel caso in esame.
In particolare, è stata accertata la pattuizione di interessi corrispettivi pari al 7,950 %, a fronte di un tasso soglia previsto per la categoria di operazioni “crediti personali e altri finanziamenti alle famiglie
effettuati dagli intermediari non bancari” pari a 17,230 %, nonché la pattuizione di interessi di mora pari al 14,60 % rispetto al tasso soglia di mora pari a 19,85% (p.16 CTU).
In conclusione, il ctu ha stabilito che dal confronto comparativo tra i tassi esaminati e il TSU vigente all'epoca della sottoscrizione del contratto di finanziamento non sono emersi superamenti del tasso soglia (p.16 CTU).
Ciò premesso, quanto alla dedotta usurarietà del TEG in caso di inclusione della penale per estinzione anticipata, sollevata dall'opponete, deve rilevarsi che, nella specie, la penale non è stata concretamente applicata dall'istituto di credito poiché non vi è stata l'estinzione anticipata del rapporto in oggetto.
La penale per estinzione anticipata, ad ogni modo, deve essere esclusa dal calcolo del TEG, poiché la commissione di estinzione anticipata, assumendo la natura di penale per recesso, comporta “che si
tratta di voce non computabile ai fini della verifica di non usurarietà” perché collegata solo
indirettamente all'erogazione del credito (Cfr. Cass. N.7352/2022).
In ordine, poi, alle osservazioni mosse da parte opposta, rispetto alla richiesta di esclusione dal pagina 5 di 10 computo del TEG delle spese della polizza assicurativa facoltativa, va osservato che tali spese sostenute dal debitore per ottenere il credito, devono essere conteggiate, in conformità con quanto previsto dall'art.644, comma 4, c.p., essendo all'uopo, sufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione del credito. La sussistenza del collegamento può essere dimostrata con qualunque mezzo di prova ed è presunta nel caso di contestualità tra la spesa di assicurazione e l'erogazione del mutuo
(Cfr. Cass. Sez.6-1, n. 3025/2022).
Nel caso di specie, tuttavia, l'inclusione della suddetta polizza all'interno del calcolo del TEG non ha determinato alcun superamento delle soglie usura.
Parte opposta, ha contestato, inoltre, l'espunzione dal calcolo del Teg sia della penale per ritardato pagamento e sia della indennità di contenzioso per via del loro carattere meramente presuntivo.
Sul punto, in primo luogo, deve rilevarsi che è orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità quello secondo cui la c.d. “clausola penale” non deve essere considerata ai fini del calcolo del TEG.
Ed invero, la c.d. clausola penale “per la sua funzione (desumibile dal dettato degli artt. 1382 – 1386
c.c.) ex se, non può essere considerata come parte di quel “corrispettivo” che previsto dall'art. 644
c.p. può assumere carattere di illiceità, perché sul piano giuridico l'obbligazione nascente dalla
clausola penale non si pone come corrispettivo diretto dell'obbligazione principale, ma è l'effetto susseguente ad una diversa causa che è l'inadempimento” (Cfr. Cass. Pen., sez. II, 13 febbraio 2018 n.
29010; Cass. Pen., sez. II, 25 ottobre 2012 n. 5683).
Ciò chiarito, tuttavia, nella specie, l'ausiliario pur conteggiando la penale per ritardato pagamento e la indennità di contenzioso nel computo del TEG, non ha rilevato alcun superamento delle soglie usura da parte della banca, sicché può comunque concludersi per l'infondatezza della contestazione in esame.
Parte opponente ha dedotto, altresì, la violazione del divieto di anatocismo, derivante dalla capitalizzazione della voce di costo “penale per ritardato pagamento”.
pagina 6 di 10 In particolare, l'opponente ha sostenuto che il capitale residuo (€48.437,96) è costituito dalla rata di rimborso (quota capitale e quota interessi) cui sono state sommate le penali addebitate a titolo di ritardato pagamento, imputate a capitale, costituendo progressivamente la base di calcolo per le successive rate segnate a debito, determinando la violazione del divieto anatocistico.
Sul punto, tuttavia deve osservarsi che l'importo richiesto dalla Banca relativamente alle rate scadute e impagate pari ad euro 3.688,34 (p.1 ricorso ex art.633 c.p.c.) è determinato esclusivamente dalla sommatoria tra l'importo della singola rata impagata pari ad euro 693,30 e la penale di ritardato pagamento pari ad euro 55,46 (693,30 *5 + 55,46*4), come previsto dalla clausola espressamente pattuita e sottoscritta dalle parti nel contratto di finanziamento personale, sicché va esclusa ogni forma di illegittima capitalizzazione degli interessi da parte dell'istituto di credito;
con conseguente superamento della contestazione sul punto.
In ordine poi alla violazione del divieto anatocistico derivante dall'applicazione della capitalizzazione composta al piano di ammortamento, va osservato, al riguardo, che nella prassi dei contratti di finanziamento rateali il piano di ammortamento viene redatto sia in regime finanziario di capitalizzazione semplice, sia in regime finanziario di capitalizzazione composta: la differenza sostanziale tra i due piani di ammortamento conduce ad una maggiorazione degli interessi nel caso di utilizzo della capitalizzazione composta, come nella specie.
Ciò premesso, deve innanzitutto darsi atto che il meccanismo di ammortamento c.d. alla francese, come
è noto, si connota quale piano di rimborso del mutuo graduale con rata fissa costante, che non comporta pagina 7 di 10 alcuna violazione dell'art. 1283 c.c., perché gli interessi di periodo vengono calcolati sul solo capitale residuo: in ciascuna rata la quota di interessi viene calcolata sul debito residuo del periodo precedente,
secondo il principio dell'interesse composto, e il debito residuo sul quale viene calcolato l'interesse è
quello costituito dalla quota capitale ancora dovuta, detratto l'importo già pagato con le rate precedenti.
Il metodo in questione, dunque, non implica alcuna capitalizzazione degli interessi, poiché gli stessi vengono calcolati unicamente sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata: alla scadenza della rata gli interessi maturati non vengono capitalizzati, ma sono pagati come quota interessi della rata di rimborso del mutuo. In sostanza, ogni rata determina il pagamento unicamente degli interessi dovuti per il periodo cui la rata si riferisce (importo che viene integralmente corrisposto con la rata), mentre la parte rimanente della quota serve ad abbattere il capitale.
In tale prospettiva, nel caso di specie, in riferimento all'applicazione del regime di capitalizzazione composta al suddetto finanziamento, va osservato che “l'applicazione dell'interesse composto non
provoca comunque alcun fenomeno anatocistico nel conteggio degli interessi contenuti in ogni singola
rata” (Cfr. Cass. n. 16221/2022; Cass. n. 9237/2020; Cass. n. 34677/2022).
Ed invero, la capitalizzazione composta prevista nella formula di calcolo del sistema francese, al fine di calcolare la rata costante che consente la chiusura finanziaria dell'operazione, secondo i dati del problema (capitale, tasso periodale, periodi), appare estranea al campo di azione dell'art.1283 c.c. (Cfr.
Trib. Torino 30.5.2019; 15.9.2020), essendo solo un modo per calcolare la somma dovuta da una parte all'altra in esecuzione del contratto concluso tra loro (Cfr. Cass. n. 27823/2023).
In sostanza l'ammortamento alla francese non genera effetto anatocistico di produzione di interessi sugli interessi scaduti, ex art.1283 c.c., perché gli interessi corrispettivi sono calcolati unicamente sulla quota di capitale ancora dovuta e per il periodo di riferimento delle rate, sicché non ricorre interesse scaduto sul quale calcolare l'interesse composto.
pagina 8 di 10 Al riguardo, del resto, anche il ctu ha precisato, in sede di risposta alle osservazioni delle parti, di essersi limitato ad evidenziare soltanto la differenza degli interessi calcolati nei due diversi regimi di capitalizzazione senza effettuare alcuna stima sull'anatocismo, rappresentando che per mero refuso la tabella titolata “QUANTIFICAZIONE INTERESSI ANATOCISTICI PREVISTI DAL PIANO
MEDIANTE CONFRONTO TRA IL ED IL Parte_2 Pt_2
RICALCOLATO SECONDO IL REGIME DELL'INTERESSE SEMPLICE PER IL FINANZIAMENTO
CP_ INTESTATO A ES DE IS ED ACCESSO CON ”, riporta il CP_1
riferimento agli interessi anatocistici (p. 36 CTU), dovendosi ritenere pacificamente superata sul punto la doglianza.
Quanto all'illegittima applicazione di commissioni da parte dell'istituto di credito, sollevata all'opponente, in particolare della voce di costo addebitata a titolo di “indennità contenzioso” in data
04.01.2019 ed ammontante ad euro 3.875,00, deve rilevarsi che quest'ultima seppur raffrontata all'interno dell'estratto conto corrente, non è stata computata dalla Banca ai fini della quantificazione del quantum oggetto di decreto ingiuntivo.
Invero, l'opposta ha espressamente indicato le voci costituenti il credito azionato in fase monitoria,
ovvero euro 48.748,23 per capitale residuo, euro 3.688,34 per rate scadute non pagate, desumibili dall'
estratto conto certificato ex art.50 TUB, nonché euro 8.621,93 a titolo di interessi di mora calcolati sul solo capitale al tasso contrattualmente previsto (cfr. p.1 del doc. ricorso 633_e_di_
fasc. opponente), escludendo pertanto la suddetta commissione, con Controparte_2
conseguente rigetto della doglianza.
Alla stregua delle argomentazioni svolte, l'opposizione va rigettata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo n. 1755/2020 nei confronti dell'opponente.
Le spese sostenute dall'opposta vanno poste a carico dell'opponente e si liquidano come da dispositivo,
secondo i parametri medi del D.M. 147/2022, commisurati al valore della domanda accolta.
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P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta, con citazione del 16.06.2020, da avverso il decreto ingiuntivo n. 1755 del 09.05.2020, emesso dal Tribunale di Parte_1
Bari, su istanza ed in favore già , così provvede: Controparte_1 CP_1
1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara definitivamente esecutivo il d.i. n. 1755/2020 nei confronti dell'opponente Parte_1
2) condanna l'opponente al rimborso delle spese processuali in favore dell'opposta, liquidate in
€14.103,00 per compensi, oltre spese di ctu, 15% per spese generali, cpa ed iva come per legge.
Bari, 26.03.2025
Il Giudice
Raffaella Simone
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