Sentenza 2 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 02/05/2025, n. 213 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 213 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
Testo completo
Nr.1287/2023 R.G. Trib.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
Il Giudice Onorario di Pace del Tribunale di Caltanissetta, Maria Zammito, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 -ter c.p.c. con note da depositare nel termine del 14.04.2025, ha definito la controversia con la seguente
SENTENZA nella causa promossa da
PISTONE TIZIANA, nata a [...] il [...] (C.F. ), C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Ministeri ed elettivamente domiciliata in Caltanissetta nella via Enrico De Nicola n. 17
- ricorrente contro
OLIMPO SERVICES S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Luca Giacometti e Daniela Pulvirenti ed elettivamente domiciliato in
Caltanissetta nel Viale Sicilia n. 126, presso lo studio dell'avv. Salvatore Buttiglieri
- resistente
CONCLUSIONI: come da rispettivi atti introduttivi
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 15.11.2023 la ricorrente indicata in epigrafe ha esposto:
“OLIMPO SERVICES S.R.L. (Codice Fiscale: 05637610824) è da ritenere obbligata in solido ex art. 1676 c.c. e art. 29, D.LGS. n. 276/2003 con la RD LI RL
IP (P. I. ) per il pagamento di crediti da differenze retributive della P.IVA_1 lavoratrice oggi ricorrente (€ 10.774,00) in rapporto all'attività lavorativa prestata alle dipendenze
“Contratto di fornitura di servizi postali” da quest'ultima stipulato con la OLIMPO SERVICES
S.R.L in data 2 gennaio 2018 e valido fino al 31 dicembre 2021”.
Ha pertanto adito il Tribunale di Caltanissetta in funzione di Giudice del lavoro al fine di sentir: “- Accertare e dichiarare che OLIMPO SERVICES S.R.L. (Codice Fiscale: 05637610824) è da ritenere obbligata in solido ex art. 1676 c.c. e art. 29, D.LGS. n. 276/2003 con la RD
LI RL IP (P. I. ) il per il pagamento di crediti da differenze P.IVA_1 retributive della lavoratrice oggi ricorrente in rapporto all'attività lavorativa dallo stesso prestata alle dipendenze della RD LI RL IP nell'ambito del “Contratto di fornitura di servizi postali” da quest'ultima stipulato con la OLIMPO SERVICES S.R.L in data 2 gennaio 2018 e valido fino al 31 dicembre 2021.
➢ E per l'effetto
- Condannare la OLIMPO SERVICES S.R.L. (Partita IVA: -Codice Fiscale: P.IVA_2
05637610824) al pagamento in favore del ricorrente dell'importo pari ad € 10.774,00 per crediti da differenze retributive scaturite da ore di lavoro lavorate in più e non retribuite, ratei di 13° e 14° mensilità, Fondo Est, Scatti di anzianità, Permessi e Ferie maturate e non godute, Differenza importo T.F.R. per il periodo di lavoro che va dal 1 maggio 2019 al 31 dicembre 2021 prestato alle dipendenze della RD LI RL IP nell'ambito del “Contratto di fornitura di servizi postali” prodotto sub Doc. 01.
In via gradata,
− l'Ill.mo Giudice, accertata la responsabilità solidale tra la OLIMPO SERVICES S.R.L. e la
RD LI RL IP per i motivi in fatto e diritto di cui al presente atto, vorrà riconoscere al lavoratore ricorrente la diversa somma che riterrà di giustizia, anche all'esito di una eventuale CTU, per l'attività lavorativa effettivamente prestata nell'ambito del “Contratto di fornitura di servizi postali” sottoscritto dalla resistente in data 2 gennaio 2018 e valido fino al 31 dicembre 2021;
CON VITTORIA DI SPESE, COMPETENZE ED ONORARI”.
Instauratosi il contraddittorio si costituiva la OLIMPO SERVICES S.R.L., spiegando difese volte al rigetto del ricorso, giungendo alle seguenti conclusioni: “In via preliminare:
- che il Giudice, previo riconoscimento della cessazione del contratto d'appalto tra la Olimpo
Service s.r.l. e la Giardina Mailing s.r.l.s. alla data del 06.2021, dichiari il ricorso inammissibile per decorso del termine decadenziale di cui al comma 2 dell'art. 29 D.lgs. n. 276/2003, con conseguente rigetto della domanda.
Nel merito: - il rigetto del ricorso per infondatezza della domanda”.
La causa, senza istruttoria, è stata rinviata ai sensi dell'art. 127 ter cpc all'udienza del
14.04.2025. Non essendo richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, l'udienza
è stata sostituita dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., nei termini meglio precisati con precedente ordinanza ritualmente comunicata alle parti.
Il Giudice, preso atto delle note di trattazione scritta depositate dalle parti costituite alla scadenza del termine previsto dall'art. 127 ter c.p.c., decide, fuori udienza, la controversia con sentenza.
***
Nelle note depositate in data 04.03.2025, entrambe le parti costituite hanno chiesto che venisse dichiarata cessata la materia del contendere atteso che sono venute meno le ragioni della controversia senza alcun riconoscimento delle rispettive pretese di cui al presente giudizio.
Tale fatto determina la pronuncia di cessata materia del contendere non essendovi interesse delle parti ad un provvedimento giudiziario sul merito della questione.
La statuizione di cessazione della materia del contendere comporta l'obbligo per il giudice di provvedere sulle spese processuali del giudizio secondo il principio della soccombenza virtuale, salva la facoltà di disporne motivatamente la compensazione, totale o parziale (cfr. Cass. n. 3148 del 2016).
Nel caso di specie le parti hanno concordato anche sulle spese del giudizio chiedendone la totale compensazione.
Ne deriva che alla pronuncia di cessata materia del contendere segue anche quella di compensazione totale delle spese di lite.
P.Q.M.
Definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 1287/2023 R.G. disattesa e respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Caltanissetta, 02 maggio 2025
Il GOP
Maria Zammito