Versione
19 aprile 1942
19 aprile 1942
Art. 2843.
(Annotazione di cessione, di surrogazione e di altri atti dispositivi del credito).
La trasmissione o il vincolo dell'ipoteca per cessione, surrogazione, pegno, postergazione di grado o costituzione in dote del credito ipotecario, nonche' per sequestro, pignoramento o assegnazione del credito medesimo si deve annotare in margine all'iscrizione dell'ipoteca.
La trasmissione o il vincolo dell'ipoteca non ha effetto finche' l'annotazione non sia stata eseguita. Dopo l'annotazione l'iscrizione non si puo' cancellare senza il consenso dei titolari dei diritti indicati nell'annotazione medesima e le intimazioni o notificazioni che occorrono in dipendenza dell'iscrizione devono essere loro fatte nel domicilio eletto.
Per l'annotazione deve essere consegnata al conservatore copia del titolo e, qualora questo sia una scrittura privata o un atto formato in paese estero, si applicano le disposizioni degli articoli 2835 e 2837.
(Annotazione di cessione, di surrogazione e di altri atti dispositivi del credito).
La trasmissione o il vincolo dell'ipoteca per cessione, surrogazione, pegno, postergazione di grado o costituzione in dote del credito ipotecario, nonche' per sequestro, pignoramento o assegnazione del credito medesimo si deve annotare in margine all'iscrizione dell'ipoteca.
La trasmissione o il vincolo dell'ipoteca non ha effetto finche' l'annotazione non sia stata eseguita. Dopo l'annotazione l'iscrizione non si puo' cancellare senza il consenso dei titolari dei diritti indicati nell'annotazione medesima e le intimazioni o notificazioni che occorrono in dipendenza dell'iscrizione devono essere loro fatte nel domicilio eletto.
Per l'annotazione deve essere consegnata al conservatore copia del titolo e, qualora questo sia una scrittura privata o un atto formato in paese estero, si applicano le disposizioni degli articoli 2835 e 2837.
Commentari • 111
- 1. Cassazione civile n. 17644/2007https://www.brocardi.it/ · 268.95816
(massima n. 1) In tema di negozi dispositivi dell'ipoteca (presi in considerazione dal primo comma dell'art. 2843 c.c.) l'annotazione nei registri immobiliari del trasferimento, da farsi a margine dell'iscrizione ipotecaria, ha carattere necessario e, quindi, […]
Leggi di più…
Giurisprudenza • 358
- 1. Corte d'Appello Roma, sentenza 29/11/2025, n. 7149Provvedimento: […] 2 Il Tribunale ha valorizzato le contestazioni di Controparte_3 sulla mancanza di prova che il cessionario opposto avesse espletato le formalità dettate dall'art. 2843 c.c. per consentire la trasmissione in suo favore del vincolo dell'ipoteca in questione. In assenza di tale prova, ha affermato il Tribunale, l'ipoteca non era azionabile in executivis. Sono state ritenute assorbite le altre questioni. […] L'opposizione è stata accolta unicamente sotto il profilo della mancata continuità delle annotazioni relative alla ipoteca. Secondo il Tribunale il cessionario non avrebbe fornito prova di avere adempiuto agli oneri previsti dall'art. 2843 cc con conseguente perdita di efficacia della esecutività del titolo.Leggi di più...
- annotazione ipoteca·
- art. 12 D.Lgs. n. 342/1999·
- terzo datore di ipoteca·
- mutuo fondiario·
- art. 58 D.Lgs. n. 385/1993·
- esecutività del titolo·
- art. 2843 c.c.·
- opposizione a precetto·
- cessione del credito·
- fallimento debitore principale