Ordinanza cautelare 16 marzo 2023
Sentenza 24 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Cagliari, sez. II, sentenza 24/01/2026, n. 131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Cagliari |
| Numero : | 131 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00131/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00038/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 38 del 2023, proposto da
Associazione Rete Sinis Cultura e Spettacolo, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Avino Murgia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Autonoma della Sardegna, in persona del Presidente della Giunta regionale pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Angela Serra, Andrea Secchi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Ass. Cult. Le Voci di Astarte, Ass. Cult. Bayou Club Events, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
1. della Determinazione n. 2523, prot. 31258, del 6.12.2022, della RAS, Assessorato PP.I., BB.CC. Informazione, Spettacoli e Sport, Direzione Generale dei BB.CC., Informazione, Spettacoli e Sport, Servizio Sport, Spettacolo e Cinema, a firma del Responsabile del Direttore del Servizio, con cui la ricorrente non è stata ammessa al contributo ex L.R. 22.1.1990, n. 1, art. 56 (doc.1 e 2), pubblicata sul sito dell'Assessorato in data non anteriore al 7 dicembre 2022;
2. della Determinazione Dirigenziale n. 2517, prot. 31233 del 6.12.2022, adottata dal Direttore del Servizio Sport, Spettacolo e cinema della Direzione Generale dei BB.CC. Informazione Sport e Spettacolo dell'Assessorato della Pubblica Istruzione, BB.CC., Informazione Spettacolo e Sport della RAS, con cui non è stata ammessa la ricorrente poiché non in possesso dei requisiti (doc. 11) pubblicata sul sito dell'Assessorato in data non anteriore al 7 dicembre 2022
3. per quanto occorrer possa, del preavviso di diniego ex art. 10-bis L 241/90 prot. uscita 28852 del 10.11.2022 (doc. 5)
4. per quanto occorrer possa, della nota del 7/12/2022 della RAS, Assessorato della P.I., BB.CC., Informazione, Spettacolo e Sport, Servizio Sport, Spettacolo e cinema, con cui è stata comunicata la pubblicazione del provvedimento di non ammissione (doc. 14)
5. e di qualsiasi ulteriore atto, anche non conosciuto, propedeutico, consequenziale e connesso laddove lesivi dei diritti e interessi della ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Autonoma della Sardegna;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria del giorno 22 gennaio 2026 il dott. Andrea Gana e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato che con atto depositato in data 30 dicembre 2025 la parte ricorrente, per il tramite del suo difensore, ha dichiarato il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione del gravame, domandando la pronuncia di improcedibilità con compensazione delle spese di lite;
Considerato che al Collegio non resta che prendere atto di tale circostanza e, in ossequio al principio dispositivo, provvedere in conformità, dichiarando il ricorso improcedibile a termini dell’articolo 35, comma 1, lett. c) del codice di rito;
Ritenuto che l’esito del contenzioso giustifichi l’integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 22 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
Marco EL, Presidente
Andrea Gana, Referendario, Estensore
Silvio Esposito, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Andrea Gana | Marco EL |
IL SEGRETARIO