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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 11/06/2025, n. 225 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 225 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MACERATA Sezione civile composto dai magistrati: dott. Paolo Vadala' Presidente dott.ssa Alessandra Canullo Giudice rel. ed est. dott.ssa Anna Wegher Giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2095/2024 R.G.N.C., avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio, promossa da
(c.f. , rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. DI VICINO ANNA IDA, e Controparte_1
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. GHIO STEFANO C.F._2
MASSIMILIANO
- ricorrenti -
con l'intervento del P.M. in persona del Procuratore della Repubblica
- interventore ex lege -
Conclusioni: le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni di cui al ricorso, così come successivamente confermate nelle note sostitutive dell'udienza del 10.6.2025. Fatto e Diritto Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in data 31.8.2019 a
Civitanova Marche, trascritto presso il registro dello stato civile del medesimo
Comune, atto n. 15, parte 2ª, Serie A, e hanno chiesto la pronuncia del divorzio, alle condizioni di cui al ricorso.
La separazione consensuale dei coniugi è stata omologata con sentenza n. 268/2024 emessa da questo Tribunale in data 13.11.2024 e dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al giudice relatore ai fini della pronuncia della separazione (12.11.2024) all'odierna udienza è sicuramente trascorso il termine semestrale richiesto dalla legge nel caso di intervenuta separazione consensuale (a seguito della modifica dell'art. 3 L. 898/70 apportata dalla L. 55/15) per la proposizione della domanda di divorzio.
Va preso atto della comune volontà delle parti di addivenire alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ribadita anche nelle note sostitutive dell'udienza del 10.6.2025. Va altresì evidenziata l'assenza di una riconciliazione successiva all'intervenuta separazione personale, riconosciuta da entrambe le parti. Deve quindi ritenersi che sussistano i presupposti per la pronuncia di divorzio.
Le condizioni concordate tra le parti non sono contrarie a norma imperativa di legge e possono essere recepite dal Tribunale, apparendo in particolare quelle relative alla figlia minore rispondenti al suo superiore interesse. Le spese del procedimento vanno dichiarate integralmente compensate tra le parti, comoe dalle stesse richiesto.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando così decide:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e in conformità alle Parte_1 Controparte_1 condizioni da loro concordate, di cui al ricorso;
2) ordina che la presente sentenza sia trasmessa, in copia autentica, a cura del Cancelliere, all'Ufficiale dello stato civile del Comune competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Macerata, 10 giugno 2025
Il giudice estensore Il Presidente
Alessandra Canullo Paolo Vadala' Pag. 3 a 3