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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 04/03/2025, n. 428 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 428 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, Dott. Anna Maria D'Antonio, in funzione di Giudice del Lavoro, all'udienza del 4 marzo
2025 , ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al N. 2855/2024 R.G. Sez. Lavoro, avente ad oggetto: “Riconoscimento postumi da infortunio sul lavoro” e vertente
T R A
, nato in [...] l'[...], rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Parte_1
Rotundo, in virtù di procura allegata al ricorso introduttivo
ATTORE
E
, in persona del Controparte_1
, rappresentato e difeso dagli avvocati Controparte_2
Domenico Cantore e Filomena Sacco
CONVENUTO
Conclusioni rassegnate all'odierna udienza:
///
Succinta esposizione dei motivi di fatto e di diritto
Con ricorso depositato il 24 maggio 2024, il ricorrente in epigrafe, premesso: che, da dipendente della il 17.05.2021, mentre era al lavoro su di un cargo Controparte_3
attraccato al porto di Baltimora USA, subiva un grave infortunio, venendo schiacciato tra due containers di 19 tonnellate, e riportando: “trauma da schiacciamento agli arti inferiore – deformazione bilaterale alle gambe – fratture multiple agli arti inferiori (femore e tibia), bilaterale
1 con perdita di sostanze e complicanza di rabdomiolisi – rottura quadricipiti - frattura anca e trauma addominale”; che a seguito di tale infortunio subiva l'amputazione della gamba destra al di sopra del ginocchio;
che una volta rientrato in Italia inoltrava all' regolare denuncia dell'infortunio CP_1
occorsogli chiedendone il riconoscimento;
che con provvedimento del 21.12.2022 la sede di CP_1
Battipaglia riconosceva l'infortunio e la rendita, accertando, però, il grado di menomazione dell'integrità psico- fisica solo nella misura del 65%, poi portata al 70% dalla commissione collegiale medica adita a seguito di ricorso avverso il primo provvedimento;
tanto premesso, ha chiesto al giudice del lavoro la fissazione dell'udienza di discussione per sentir dichiarare, previa designazione di un consulente tecnico d'ufficio di cui lo stesso ricorrente richiedeva la nomina, che, a seguito dell'infortunio occorsogli, il grado di menomazione dell'integrità psico – fisica subita è pari all'80%
o maggiore;
ha chiesto altresì di conseguenza di condannare l' a liquidare ad esso ricorrente il CP_1 pagamento dell'indennità per la menomazione all'integrità psico-fisica, in uno agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria, con vittoria delle spese del giudizio, con attribuzione.
Instauratosi il contraddittorio, l chiedeva al giudice adito di respingere la domanda perché CP_1
infondata, con spese come per legge.
Il giudice con decreto del 31 maggio 2024 fissava udienza ex art. 127-ter c.p.c. per il 12 settembre
2024, nella quale ritenutane la necessità, disponeva espletarsi CTU medico legale nominando a tal fine il dott. . Persona_1
Espletata consulenza tecnica ed acquisita la relazione peritale, il Giudice, sulle conclusioni in epigrafe scritte, all'odierna udienza ha deciso come da sentenza con motivazione contestuale.
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Non essendo contestata la verificazione dell'infortunio sul lavoro patito dal ricorrente il 17.5.2021, il contrasto tra le parti verte sulla quantificazione del grado inabilitante, in via permanente, di detti postumi. A tal fine occorre premettere che forma piena prova la consulenza tecnica effettuata nel corso del presente giudizio dal CTU dott. . Orbene il consulente tecnico d'ufficio, a Persona_1
conclusione dell'indagini effettuate, ha espresso il seguente giudizio diagnostico e conclusivo: la parte periziata è risultata affetta da: “amputazione al terzo prossimale coscia destra con Parte_1
segni d' infiammazione causa di dolore all'applicazione della protesi;
esiti di frattura femore e tibia a sinistra con asportazione parziale di bicipite e quadricipite femorale, lesione del spe e fratture del bacino, che comportavano , secondo la normativa di legge relativa all'assicurazione obbligatoria , un tasso di Danno Biologico pari al 75%.
Ed invero, il giudizio espresso dal consulente tecnico, è condiviso da questo giudice, in quanto trae origine da una meditata valutazione di elementi clinici ed anamnestici nonché di esami strumentali in relazione agli orientamenti infortunistici ed in particolare alle tabelle allegate al T.U. 30.6.65 n° 1124
2 e successive modificazioni ed è sorretto da valide considerazioni medico-legali, corrette anche sotto il profilo logico-conseguenziale.
Alla stregua delle già menzionate conclusioni, tenuto conto della sussistenza di postumi di inabilità permanente in misura indennizzabile, non v'è dubbio che la domanda debba essere accolta.
Le spese del giudizio, in considerazione della complessità della valutazione medico legale e del solo parziale accoglimento della domanda , rimangono parzialmente compensate tra le parti, mentre restano a carico dell le spese di consulenza tecnica. CP_1
P. Q. M.
Il giudice del lavoro di Salerno definitivamente pronunziando sulla domanda proposta, con ricorso depositato il 20 maggio 2024, da nei confronti dell' , in persona del legale Parte_1 CP_1
rapp.te p.t., così provvede:
a) dichiara che il ricorrente, a seguito dell'infortunio sul lavoro del 17.5.2021, è affetto da postumi invalidanti tali da determinare un danno biologico pari al 75% e, per l'effetto, condanna l CP_1
convenuto , come rappresentato , al pagamento in favore del ricorrente della relativa rendita;
b) compensa per metà tra le parti le spese del giudizio che si liquidano in complessivi € 1.170,00;
c) condanna l' al pagamento in favore del ricorrente della rimanente metà delle spese, sopra CP_1
liquidate per intero, con attribuzione al procuratore costituito;
d) pone a definitivo carico dell' le spese della consulenza tecnica liquidate con separato CP_1
decreto.
Salerno 4 marzo 2025
Il Giudice
A.M.D'antonio
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