Sentenza 18 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 18/02/2025, n. 375 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 375 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Verona
Sezione I Civile
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico Massimo Vaccari ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 4910/2020 R.G. promossa da:
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ) rappresentati e difesi dall'avv.
[...] C.F._2
RAMPONI ALESSANDRA del foro di Verona con indirizzo di p.e.c riportato in atto di citazione;
ATTORI contro
(C.F. ) rappresentato e difeso Parte_1 CP_1 C.F._3 dall'avv. MUNARI ALBERTO del foro di Verona con indirizzo di p.e.c. riportato in comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
PARTE ATTRICE
Come da verbale di udienza del 30/01/2025
PARTE CONVENUTA
Come da verbale di udienza del 30/01/2025
pagina 1 di 3
Le parti hanno rassegnato conclusioni congiunte, conformi parti alla proposta di divisione del compendio immobiliare per cui è causa formulata dal C.T.U. che era stato incaricato dal giudice istruttore di valutare la comoda divisibilità del medesimo e, in caso di esito positivo di tale accertamento, di redigere un progetto divisionale.
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 30.1.2025 i procuratori delle parti hanno precisato che non vi è necessità di conguagli di sorta.
Orbene, le predette conclusioni meritano di essere integralmente recepite, sia perché formulate sulla scorta delle risultanze della espleta ctu, che sono pienamente condivisibili in quanto immuni da vizi logici o di metodo e pienamente aderenti alla documentazione esaminata, sia perché conformi alle situazioni giuridiche delle parti nonché ai loro rispettivi interessi.
L'esito della lite e la sua natura giustificano la compensazione delle spese e la ripartizione delle spese della espletata ctu tra le parti in proporzione alle loro rispettive quote di proprietà.
P.Q.M.
Il Giudice unico del Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando ogni diversa ragione ed eccezione disattesa e respinta, dispone lo scioglimento della comunione sui beni immobili per cui è causa e assegna in via esclusiva a:
- gli immobili così identificati: Parte_3
Foglio 12, mapp. 408 sub 9 - Appartamento A/2, quota 1/1;
Foglio 12, mapp. 408 sub 5 – Autorimessa C/6, quota 1/1;
Foglio 12, mapp. 408 sub 11 - Area Urbana F/1, quota 1/1;
- gli immobili così identificati: Parte_1
Foglio 12, mapp. 408 sub 8 - Appartamento A/2, quota ½;
Foglio 12, mapp. 408, sub 4 – Autorimessa C/6, quota ½;
Foglio 12, mapp. 408 sub 10 - Area Urbana F/1, quota ½;
- gli immobili così identificati: Parte_2
pagina 2 di 3 Foglio 12, mapp. 408 sub 8 - Appartamento A/2, quota ½;
Foglio 12, mapp. 408, sub 4 – Autorimessa C/6, quota ½;
Foglio 12, mapp. 408 sub 10 - Area Urbana F/1, quota ½; alle parti, in comunione, secondo quote proporzionate alle proprie quote di proprietà esclusiva dei beni di cui sopra, l'immobile così identificato: Foglio 12, mapp. 408 sub 12 - Bene Comune Non Censibile ai sub 4, 5 e 10; compensa tra le parti le spese del giudizio ponendo definitivamente le spese della espleta ctu a carico delle parti pro quota;
ordina al funzionario dell'Agenzia del Territorio di Verona di provvedere alla trascrizione della presente sentenza esonerandolo da responsabilità in relazione a tale incombente.
Verona17/02/2025 il Giudice
Dott. Massimo Vaccari
pagina 3 di 3