TRIB
Sentenza 14 giugno 2025
Sentenza 14 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 14/06/2025, n. 2304 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2304 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3021/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Simone
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3021/2020 promossa da:
, (C.F. ) e , (C.F. Controparte_1 C.F._1 Controparte_2
) con il patrocinio dell'avv. GIUSEPPE MARTELLA (C.F. C.F._2
PEC: e dell'avv. GIOVANNI MARIA ZITO (C.F. C.F._3 Email_1
PEC: , elettivamente domiciliati presso lo studio dei C.F._4 Email_2
difensori, indirizzo pec
RICORRENTI
contro
(C.F. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Torino Controparte_3
, P.IVA ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale P.IVA_1 P.IVA_2
in Torino, Piazza San Carlo, n. 156. con il patrocinio dell'avv. GIUSEPPE MICCOLIS (C.F.
; PEC: elettivamente domiciliata C.F._5 Email_3
presso lo studio del difensore, indirizzo pec pagina 1 di 13 RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni del 20.2.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato il 27/02/2020 e adivano il Controparte_1 Controparte_2
Tribunale di Bari per ivi sentire accolte le seguenti conclusioni:
I) Accertare e dichiarare la nullità del contratto di mutuo per atto del notaio dott. , Rep. Persona_1
85249, Racc. n. 20334 del 26.02.2008, stipulato dai sigg.ri e con Controparte_1 Controparte_2
per l'importo di € 104.000,00 e, per l'effetto, condannare la banca convenuta Controparte_3
alla restituzione della somma eccedente per esorbitanze oltre il TAEG, a titolo di interessi percepiti
nella misura superiore a quanto pattuito nel contratto in violazione delle norme sulla trasparenza
bancaria. II) Di conseguenza condannare la a corrispondere all'istante, a titolo di risarcimento CP_4
dei danni morali e materiali la somma che apparirà benviso liquidare in virtù del giusto e del provato
anche se del caso in via equitativa. III) Con condanna della banca ad una sanzione ex art. 96, terzo
comma, c.p.c., a favore dell'istante, per non aver esplicato le ragioni atte a giustificare l'impossibilità
a dar corso al procedimento di mediazione. IV) IN VIA SUBORDINATA Si richiede alla S.V. di
valutare ogni connessa responsabilità anche in funzione di omessa partecipazione, tra l'altro
sollecitata dall'organismo autorizzato, alla mediazione obbligatoria in campo bancario, considerato in
diritto e secondo giurisprudenza che alle parti non può essere riconosciuto un potere di veto assoluto
ed incondizionato sulla possibilità di dare seguito alla procedura di mediazione (cfr. sul punto, Trib.
Roma del 25.01.2016). E' chiaro che partecipare alla Mediazione, essendo un obbligo dettato dalla
Legge, non può mai essere considerata un'ammissione di responsabilità, neppure parziale: - al
contrario è il rifiuto a partecipare che può essere considerato prova della responsabilità dell'assente; -
la condotta va a discapito dell'amministrazione della Giustizia. Dovendosi pertanto il rifiuto pagina 2 di 13 considerarsi non giustificato, ne consegue che è possibile desumere da detto comportamento
preclusivo argomenti di prova ex art. 116, secondo comma, c.p.c. nel prosieguo del giudizio. V) In via
istruttoria si chiede, ove ritenuto necessario, ammettersi consulenza tecnica d'ufficio allo scopo di
accertare ogni aspetto contrattuale come nel presente atto contestato in particolar modo rispetto al
TAEG effettivo applicato al rapporto oggetto di causa verificando la violazione delle norme indicate in
narrativa e determinare altresì l'ammontare delle somme corrisposte alla dagli attori in CP_4
esecuzione del presente contratto di mutuo. Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio
come per legge.
I ricorrenti premettevano di aver concluso con la parte resistente in data Controparte_5
26/02/2008 un contratto di mutuo tramite atto del notaio dott. per l'importo di euro Persona_1
140.000,00 da restituirsi, a sua volta, mediante 240 rate mensili posticipate di importo pari a euro
745,09 ciascuna, rate posticipate rapportate al tasso di interesse fisso stabilito nello 0,5% mensile pari al tasso nominale annuo del 6%. Si precisava, poi, a fondamento della domanda, che il saggio degli interessi di mora veniva commisurato all'indice EURIBOR.
Gli stessi aggiungevano, alla luce della perizia di parte del dott. prodotta Persona_2
unitamente al ricorso, di aver pagato somme in eccedenza in ragione della usurarietà dei tassi loro applicati, nonché l'applicazione in concreto di un TAEG (tasso annuo effettivo globale) maggiore rispetto a quello concordato. Nello specifico, poi, lamentavano la violazione dell'art.1346 c.c., nonché
degli artt. 117 TUB, art. 9 delibera Circ. 4/3/2003 e Circ. Banca D'LI N. 229/99, IX Modifica,
Titolo X, Capitolo I, Sez. II, part.
3.1 pag. 8 e Sez. III par.
3.1 pag. 15 in punto di trasparenza, avendo pattuito un ISC (indicatore sintetico dei costi) inferiore rispetto al TAEG concretamente applicato:
6,247% contro 6,29462%.
In punto di diritto i ricorrenti deducevano la violazione dell'art. 117, 4° comma TUB, degli artt. 1325
n. 1 e 1346 c.c., delibera CICR 4/3/2003 art. 9 2° co. e Circ. BdI 229/99, per la diversità del tasso di pagina 3 di 13 interesse dichiarato in contratto rispetto a quello effettivamente applicato sostenendo, altresì,
l'illegittimità della determinazione del tasso di interesse convenzionale commisurato all'Euribor.
Inoltre, formulavano richiesta di risarcimento danni, avendo contravvenuto ai Controparte_3
propri obblighi informativi tanto nella fase precontrattuale, quanto in quella contrattuale, che, infine,
nella redazione delle clausole.
Da ultimo, lamentavano il comportamento scorretto tenuto dalla banca nella fase anteriore al giudizio,
sia nella fase stragiudiziale che successivamente, una volta introdotta la mediazione obbligatoria, stante la mancata partecipazione della stessa al percorso negoziato.
Costituitasi con comparsa di risposta del 01/12/2020 in via preliminare di rito Controparte_3
chiedeva il mutamento del rito da sommario di cognizione ad ordinario, stante la mancanza dei presupposti di legge per celebrare il processo con lo strumento di cui agli artt.702 bis e s.s. c.p.c. come su iniziativa della parte ricorrente.
Nel merito e in via principale, la parte chiedeva il rigetto di tutte le domande, nonché delle eccezioni proposte dal ricorrente perché improcedibili e/o inammissibili o, comunque, infondate. Più
precisamente eccepiva l'inammissibilità e irrilevanza delle contestazioni in ordine alla usurarietà del mutuo. Vieppiù, argomentava l'irrilevanza della difformità tra il tasso pattuito e quello applicato,
trattandosi di un minimo differenziale, nonché della commisurazione del tasso convenzionale -di mora-
all'indice EURIBOR, atteso che mai veniva applicato, giacché mai il debitore si poneva in mora,
essendo, tra l'altro, un indice di commisurazione del tasso solo eventuale.
Sosteneva, poi, la legittimità del contratto di mutuo e, viceversa, l'inconsistenza delle argomentazioni a fondamento della domanda risarcitoria, stante l'assenza di prove e del nesso di causalità.
Da ultimo, chiedeva, a danno dei ricorrenti, l'applicazione della sanzione prevista ai sensi dell'art. 96
commi 1 e 3 c.p.c., stante la temerarietà dell'azione da loro proposta.
pagina 4 di 13 Disposto con ordinanza del 07/05/2021 il mutamento di rito e depositate le memorie ex art. 183 c.p.c.,
la causa, istruita in via documentale, è stata riservata per la decisione sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti con le memorie depositate per l'udienza di precisazione delle conclusioni del
20/02/2025, celebrata con la modalità della trattazione scritta, ai sensi dell'art.83, comma 7, lett. h, del
D.L.18/2020, conv. nella L.27/2020 e succ. mod., nel corso della quale sono stati concessi i termini previsti dall'art.190 c.p.c.
--------------
La domanda è infondata e, pertanto, va rigettata.
In primis, la domanda con la quale la parte ricorrente chiedeva di accertare e dichiarare la nullità del contratto di mutuo del 26/02/2008 per mancata corrispondenza tra il TAEG concordato e quello poi effettivamente applicato va disattesa
Occorre preliminarmente precisare che il TAEG, ossia il Tasso Annuale Effettivo Globale, costituisce l'indicatore del costo del credito nella sola disciplina consumeristica. Più specificatamente, rappresenta al consumatore che accede al credito del consumo i costi che dovrà sostenere, tenuto conto degli interessi, nonché degli altri oneri previsti nell'accordo al netto degli interessi di mora e delle altre penali1.
Par Alla stessa ratio del TAEG soggiace l' , ie Indicatore Sintetico di Costo, che, seguendo lo stesso criterio di calcolo del TAEG, indica il pretium del finanziamento di un credito nei casi diversi da quelli contemplati dalla disciplina consumeristica e assorbiti nel TAEG. 1 Cass. N.39169/2021 pagina 5 di 13 Con più precisione, la giurisprudenza maggioritaria sostiene che né l'ISC né il TAEG costituiscono un tasso in senso stretto, bensì rappresentano un indicatore generico del costo del credito, strumentale a rendere più trasparente l'onerosità del finanziamento dedotto in contratto2.
Da ciò ne discende l'inoperatività dell'art.117 TUB, che, pur predicando la sanzione della nullità per i contratti che non indicano precisamente le voci di costo del credito, fa, tuttavia, espresso riferimento ai tassi di interesse -e solo a quest'ultimi-. Né, tantomeno, potrebbe la norma essere interpretata estensivamente, stante la sua natura sanzionatoria3.
Ciò stante, molte corti di merito fanno discendere che “l'erronea indicazione dell , non Pt_2
comporta, di per sé, una maggiore onerosità del finanziamento, quanto piuttosto un'erronea
rappresentazione del suo costo complessivo che non inficia le pattuizioni relative ai tassi di interesse”
(ex multis Trib. Mantova 20.12.2017; Trib. Tempio Pausania 15.9.2017; Trib. Bari 7.6.2017; Trib.
Terni 15.2.2018; Trib. Roma 3.1.2018; Trib. Roma 23.2.2018; Trib. Napoli Nord 9.7.2018; Trib. Lucca
7.1.2019; Trib. Torino 10.1.2019)4
Peraltro, l'art.125 bis TUB che, comunque, estende il regime sanzionatorio dell'art. 117 TUB
all'inesatta indicazione del TAEG, lo fa, per l'appunto, limitatamente al TAEG - non all' per la Pt_1
disciplina consumeristica e solo per i contratti conclusi successivamente all'entrata in vigore dell'articolo in parola introdotto dal legislatore con il D.Lgs. n. 141/2010 (in vigore dal 19 settembre
2010).
Nel caso specifico, il contratto de quo veniva concluso il 26/02/2008, dunque prima dell'entrata in vigore dell'art. 125 bis TUB, e al fine di acquistare una licenza per tabaccheria, elemento di per sé
sufficiente per escludere l'operatività della disciplina consumeristica e, dunque, degli articoli in parte
qua. A fortiori è lo stesso dato testuale del contratto di mutuo ad escludere expressis verbis l'applicazione della disciplina in parola, quando afferma che “non si applica la normativa di cui al
Titolo VI Capo II del citato T.U.”.
Par Rispetto all' inesatto -quello che qui effettivamente ci occupa-, esclusa l'operatività dell'art. 117 e dell'art. 125 bis TUB, rileverebbe, tuttalpiù, l'inosservanza di regole di comportamento, estranea tuttavia al thema decidendum.
Va, inoltre, rigettata la domanda con cui si chiede l'accertamento della nullità delle clausole del contratto di mutuo, che utilizzano il parametro Euribor per comporre gli interessi di mora.
Preliminarmente occorre precisare che l'Euribor è un parametro che per un certo periodo -dal settembre
2005 al maggio 2008- la Commissione Ue ha dichiarato essere stato artatamene modificato da alcune banche le quali, piuttosto che utilizzarlo come indicatore del prezzo medio del denaro, l'hanno usato come accordo di cartello per fissare appunto il prezzo del credito stesso.
Stante la natura illecita dell'accordo a monte, le SU n. 41994/2021, interrogate sul punto, hanno chiarito circa la possibilità di ammettere la nullità dei contratti a valle conclusi dalle banche con utenti terzi le quali, pur non avendo partecipato all'accordo anticoncorrenziale, hanno richiamato nei loro contratti di mutuo l'Euribor pacificamente ritenuto illecito.
Dando risposta affermativa, le Sezioni unite hanno tuttavia precisato che incombe su chi fa valere la nullità del contratto a valle l'onere di allegare la prova che la banca stipulante, al momento della conclusione del contratto, fosse o direttamente partecipe di quell'intesa o, almeno, fosse consapevole della sussistenza di una intesa tra altre banche volta ad alterare il valore dell'Euribor.
Vieppiù “perché ciò avvenga e ridondi immediatamente in modo negativo sull'assetto del sinallagma
del singolo contratto, è necessario che le parti (o una di esse) siano per lo meno consapevoli
dell'alterazione del parametro e dei suoi effetti e intendano avvalersene nella determinazione del
pagina 7 di 13 contenuto di tale contratto. In mancanza, il contratto non potrebbe in alcun modo ritenersi, di per sé,
una consapevole o volontaria “applicazione” di intese illecite dirette ad alterarlo5”.
Inoltre “tale accertamento, poi, deve essere compiuto non in astratto ed in generale, ma caso per caso
ed in relazione al tempo in cui le pratiche illecite hanno avuto un effettivo riflesso sul mercato di
riferimento del contratto, valutando: a) se le pratiche manipolative anticoncorrenziali poste in essere
dal cartello (nella specie, quello delle banche sanzionate dalla Commissione Europea) abbiano
alterato effettivamente l'Euribor e non siano rimaste a livello di mero tentativo (senza, cioè,
raggiungere lo scopo di alterare in concreto quel tasso, come infine fissato);b) se e per quale tempo ed
in quale misura tale alterazione abbia inciso in modo significativo sulla determinazione del tasso di
interesse previsto dalle parti nel singolo contratto”.
Solo una volta adempiuto l'onere probatorio in parola ben può predicarsi la nullità, e comunque parziale, delle clausole richiamanti il parametro Euribor per indeterminatezza dell'oggetto contrattuale ai sensi degli artt. 1325 n. 1, 1346 e 1419 c.c.,
Nel caso di specie, pur rientrando il contratto di mutuo del 26/02/2008 nel brano temporale in cui ha trovato applicazione l'accordo illecito, nessuna prova, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità,
veniva prodotta dalla parte ricorrente. Anzi, qualsiasi ricostruzione alternativa viene, invero,
sconfessata dal dato empirico.
Più specificatamente, il parametro Euribor mai veniva applicato e, dunque, mai, in concreto, l'accordo sinallagmatico veniva alterato. E questo non soltanto perché il parametro Euribor si riferiva agli interessi di mora, che mai trovavano applicazione, stante la regolarità dei pagamenti da parte del debitore, ma anche in ragione del fatto che il ricorso al parametro Euribor, in punto di mora, era solo eventuale, ovverosia subordinato alla soppressione dell'originario tasso di mora composto dal marginal 5 Cass: 12007/2024 pagina 8 di 13 lending fissato dalla BCE tempo per tempo e pubblicato nelle forme riconosciute ufficiali dal mercato finanziario, maggiorato di 3,5 punti.
Deve, poi, negarsi l'usurarietà degli interessi come, invece, sostenuto dalla parte ricorrente in forza della CTP prodotta in atti.
In diritto, occorre preliminarmente precisare, contrariamente a quanto sostenuto dalla Banca, che ben può sussistere un interesse ad agire a far valere l'usurarietà degli interessi, ancorché l'usurarietà abbia attinto interessi di mora, che non hanno trovato mai applicazione, sempreché il rapporto contrattuale sia ancora pendente.
Con maggiore chiarezza, le SU n. 19597 /2020 hanno enunciato il seguente principio di diritto: “anche
in corso di rapporto sussiste l'interesse ad agire del finanziato per la declaratoria di usurarietà degli
interessi pattuiti, tenuto conto del tasso soglia del momento dell'accordo; una volta verificatosi
l'inadempimento ed il presupposto per l'applicazione degli interessi di mora, la valutazione di
usurarietà attiene all'interesse in concreto applicato dopo l'inadempimento”.
Tanto a dirsi in diritto anche nel caso in cui l'attore non dovesse formulare nessuna domanda in punto di usurarietà degli interessi, stante la sua rilevabilità d'ufficio.
E tuttavia, ciò non esonera la parte ricorrente dall'onere di allegazione. Del resto, “il rilievo d'ufficio
costituisce una valutazione di diritto, operata dal giudice ed ulteriore rispetto a quella delle parti, che
tuttavia può trovare applicazione solo in relazione ad un fatto già compiutamente allegato, e non
consente in alcun modo, in forza del principio dispositivo, di rilevare fatti non allegati dalle parti6”.
Il contenuto, poi, dell'onere probatorio è stato chiarito dalle SU del 2020: “l'onere probatorio nelle
controversie sulla debenza e sulla misura degli interessi moratori, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si
atteggia nel senso che, da un lato, il debitore, il quale intenda provare l'entità usuraria degli stessi, ha
l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, 6 Cassazione Sez. Un. N.26242/2014 pagina 9 di 13 l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato, con gli altri
elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento;
dall'altro lato, è onere della controparte
allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto”.
Nello specifico, ai fini del calcolo dell'usurarietà degli interessi di mora, la Suprema Corte a Sezioni
Unite -e così anche la successiva giurisprudenza-, invocando il principio di simmetria, ha chiarito la necessità di riferirsi, per la soglia anti-usura, alle rilevazioni statistiche effettuate dalla Banca d'LI e recepite nei decreti ministeriali. La Banca d'LI, infatti, stabilisce trimestralmente, ai sensi della L.
108/1996, i tassi massimi d'interesse, oltre i quali si configura un interesse usurario.
Inoltre, occorre precisare che la giurisprudenza di legittimità nel calcolo totale dell'usura nel contratto di mutuo, superando il criterio del tasso sommatoria, non cumula gli interessi corrispettivi con gli interessi moratori. Al contrario, sostituisce gli uni con gli altri all'insorgere del ritardo nel pagamento e ciò in ragione della diversa ratio sottesa ai diversi interessi: quelli corrispettivi dovuti in ragione della natura fruttifera del denaro ceduto, quelli moratori in ragione del pregiudizio causato dall'inadempimento. Del resto, mai il mutuatario sarà tenuto a corrispondere contemporaneamente tanto gli interessi corrispettivi quanto quelli moratori, in ragione di una capitalizzazione dei primi.
Tutto ciò premesso in diritto, nel caso concreto sulla base della documentazione prodotta dal ricorrente,
il consulente di parte così calcolava:
I = R * GG * Tn / 36500
dove:
I: interessi
R: importo della rata (comprensivo del capitale e degli interessi)
GG: giorni (31)
Tn: tasso di mora alla stipula del contratto pagina 10 di 13 E quindi:
TeMo = I * 36500 / C * GG
dove:
Te: tasso effettivo
I: interessi di mora
C: quota capitale
GG: giorni (31)
E concludeva nel senso di ritenere il tasso di mora convenuto pari a 28%, ben oltre la soglia di usura pari a 9,12%.
L'analisi non può, dunque, ritenersi condivisibile, fondandosi l'assunto superamento esclusivamente sul cumulo degli interessi di mora a quelli corrispettivi, escludendosi di contro il superamento del tasso soglia senza cumulo.
Del resto, con difficoltà di smentita, è lo stesso contratto a prevedere che sugli interessi moratori “non è
consentita alcuna capitalizzazione periodica ” e, inoltre, gli stessi vengono individuati in via principale e definitiva con riferimento al marginal lending fissato dalla BCE tempo per tempo e pubblicato nelle forme riconosciute ufficiali dal mercato finanziario, maggiorato di 3,5 punti ovvero, in via subordinata e sussidiaria in caso di soppressione del predetto tasso, con ricorso al tasso Euribor a 6 mesi come descritto in contratto, maggiorato di 2,5 punti.
Va peraltro evidenziato che, sulla base della lettura offerta dalle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione con la sentenza n. 19597 del 18.09.2020, per i contratti – come quello in questione –
conclusi dal 1° aprile 2003 (data di entrata in vigore del D.M. 25 marzo 2003) al 30 giugno 2011, il tasso soglia di mora si determina sommando al T.E.G.M. il valore del 2,1% (maggiorazione media interessi di mora indicata nei DD.MM.), il tutto maggiorato del 50% ex art. 2, comma 4, L. 108/1996 pagina 11 di 13 pro tempore vigente e i ricorrenti non hanno giammai allegato e documentato indici idonei al superamento della soglia usura secondo i criteri innanzi esposti.
La domanda, poi, di risarcimento danni morali e materiali ex art. 2043 c.c. pretesa dalla parte ricorrente deve ritenersi assorbita. Del resto, la domanda genericamente formulata avrebbe imposto in capo al danneggiato, come graniticamente ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità in punto di responsabilità aquiliana, l'onere di provare il danno patito, essendo esclusa, tra l'altro, nel caso di specie, la configurabilità di qualsivoglia danno in re ipsa.
In ordine alla mediazione, la mancata partecipazione della Banca al percorso conciliativo non può
essere valutata né ai fini di una sanzione ai sensi dell'art. 96 c.p.c., né, tantomeno, quale argomento di prova ai fini della responsabilità dell'ente, posto che entrambe le questioni sono assorbite dal rigetto della domanda e dalla soccombenza della parte ricorrente.
Da ultimo, la domanda di risarcimento dei danni per lite temeraria, formulata dalla resistente ai CP_4
sensi dell'art. 96 c.p.c., va rigettata.
Del resto, la non ha fornito prova di una condotta connotata da mala fede o colpa grave, né dello CP_4
specifico pregiudizio economico cagionato, non essendo sufficiente una richiesta generica di condanna
(cfr. Cass. civ., 25/01/2016, n. 1266; Cass. civ., 27/10/2015, n. 21798). Né, tantomeno, nella presente fattispecie sono ravvisabili i presupposti per l'abuso del processo, tanto da giustificare la “sanzione” di cui all'art. 96, comma 3, c.p.c. (cfr., da ultimo, Cass. civ., sez. VI, 18/11/2019, n.29812), alla luce dei difformi orientamenti in tema di usurarietà del mutuo, nonché sulla disciplina Euribor, essendo, tra l'altro, sospesa la decisione delle Sezioni Unite, in attesa della pronuncia della CGUE in materia.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, secondo i parametri medi del
D.M. 147/2022, relativi alle cause di valore indeterminato di bassa complessità.
P.Q.M.
pagina 12 di 13 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così
dispone:
1) rigetta la domanda
2) condanna altresì i ricorrenti, in solido, a rimborsare alla parte resistente le spese di lite, che si liquidano per l'intero in complessivi € 7.616,00 per compensi, oltre 15 % per spese generali,
IVA e cpa come per legge
Bari 14 giugno 2025
Il Giudice
dott.ssa Raffaella Simone
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del dott. Tommaso De Leonardis quale
Magistrato Ordinario in tirocinio pagina 13 di 13 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 Cass. n. 39169/2021; Cass. n. 1034/2022 3 Cass. n. 11876/2020 4 Edizione Giuffrè, IUS Societario, 4 agosto 2022 pagina 6 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Simone
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3021/2020 promossa da:
, (C.F. ) e , (C.F. Controparte_1 C.F._1 Controparte_2
) con il patrocinio dell'avv. GIUSEPPE MARTELLA (C.F. C.F._2
PEC: e dell'avv. GIOVANNI MARIA ZITO (C.F. C.F._3 Email_1
PEC: , elettivamente domiciliati presso lo studio dei C.F._4 Email_2
difensori, indirizzo pec
RICORRENTI
contro
(C.F. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Torino Controparte_3
, P.IVA ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale P.IVA_1 P.IVA_2
in Torino, Piazza San Carlo, n. 156. con il patrocinio dell'avv. GIUSEPPE MICCOLIS (C.F.
; PEC: elettivamente domiciliata C.F._5 Email_3
presso lo studio del difensore, indirizzo pec pagina 1 di 13 RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni del 20.2.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato il 27/02/2020 e adivano il Controparte_1 Controparte_2
Tribunale di Bari per ivi sentire accolte le seguenti conclusioni:
I) Accertare e dichiarare la nullità del contratto di mutuo per atto del notaio dott. , Rep. Persona_1
85249, Racc. n. 20334 del 26.02.2008, stipulato dai sigg.ri e con Controparte_1 Controparte_2
per l'importo di € 104.000,00 e, per l'effetto, condannare la banca convenuta Controparte_3
alla restituzione della somma eccedente per esorbitanze oltre il TAEG, a titolo di interessi percepiti
nella misura superiore a quanto pattuito nel contratto in violazione delle norme sulla trasparenza
bancaria. II) Di conseguenza condannare la a corrispondere all'istante, a titolo di risarcimento CP_4
dei danni morali e materiali la somma che apparirà benviso liquidare in virtù del giusto e del provato
anche se del caso in via equitativa. III) Con condanna della banca ad una sanzione ex art. 96, terzo
comma, c.p.c., a favore dell'istante, per non aver esplicato le ragioni atte a giustificare l'impossibilità
a dar corso al procedimento di mediazione. IV) IN VIA SUBORDINATA Si richiede alla S.V. di
valutare ogni connessa responsabilità anche in funzione di omessa partecipazione, tra l'altro
sollecitata dall'organismo autorizzato, alla mediazione obbligatoria in campo bancario, considerato in
diritto e secondo giurisprudenza che alle parti non può essere riconosciuto un potere di veto assoluto
ed incondizionato sulla possibilità di dare seguito alla procedura di mediazione (cfr. sul punto, Trib.
Roma del 25.01.2016). E' chiaro che partecipare alla Mediazione, essendo un obbligo dettato dalla
Legge, non può mai essere considerata un'ammissione di responsabilità, neppure parziale: - al
contrario è il rifiuto a partecipare che può essere considerato prova della responsabilità dell'assente; -
la condotta va a discapito dell'amministrazione della Giustizia. Dovendosi pertanto il rifiuto pagina 2 di 13 considerarsi non giustificato, ne consegue che è possibile desumere da detto comportamento
preclusivo argomenti di prova ex art. 116, secondo comma, c.p.c. nel prosieguo del giudizio. V) In via
istruttoria si chiede, ove ritenuto necessario, ammettersi consulenza tecnica d'ufficio allo scopo di
accertare ogni aspetto contrattuale come nel presente atto contestato in particolar modo rispetto al
TAEG effettivo applicato al rapporto oggetto di causa verificando la violazione delle norme indicate in
narrativa e determinare altresì l'ammontare delle somme corrisposte alla dagli attori in CP_4
esecuzione del presente contratto di mutuo. Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio
come per legge.
I ricorrenti premettevano di aver concluso con la parte resistente in data Controparte_5
26/02/2008 un contratto di mutuo tramite atto del notaio dott. per l'importo di euro Persona_1
140.000,00 da restituirsi, a sua volta, mediante 240 rate mensili posticipate di importo pari a euro
745,09 ciascuna, rate posticipate rapportate al tasso di interesse fisso stabilito nello 0,5% mensile pari al tasso nominale annuo del 6%. Si precisava, poi, a fondamento della domanda, che il saggio degli interessi di mora veniva commisurato all'indice EURIBOR.
Gli stessi aggiungevano, alla luce della perizia di parte del dott. prodotta Persona_2
unitamente al ricorso, di aver pagato somme in eccedenza in ragione della usurarietà dei tassi loro applicati, nonché l'applicazione in concreto di un TAEG (tasso annuo effettivo globale) maggiore rispetto a quello concordato. Nello specifico, poi, lamentavano la violazione dell'art.1346 c.c., nonché
degli artt. 117 TUB, art. 9 delibera Circ. 4/3/2003 e Circ. Banca D'LI N. 229/99, IX Modifica,
Titolo X, Capitolo I, Sez. II, part.
3.1 pag. 8 e Sez. III par.
3.1 pag. 15 in punto di trasparenza, avendo pattuito un ISC (indicatore sintetico dei costi) inferiore rispetto al TAEG concretamente applicato:
6,247% contro 6,29462%.
In punto di diritto i ricorrenti deducevano la violazione dell'art. 117, 4° comma TUB, degli artt. 1325
n. 1 e 1346 c.c., delibera CICR 4/3/2003 art. 9 2° co. e Circ. BdI 229/99, per la diversità del tasso di pagina 3 di 13 interesse dichiarato in contratto rispetto a quello effettivamente applicato sostenendo, altresì,
l'illegittimità della determinazione del tasso di interesse convenzionale commisurato all'Euribor.
Inoltre, formulavano richiesta di risarcimento danni, avendo contravvenuto ai Controparte_3
propri obblighi informativi tanto nella fase precontrattuale, quanto in quella contrattuale, che, infine,
nella redazione delle clausole.
Da ultimo, lamentavano il comportamento scorretto tenuto dalla banca nella fase anteriore al giudizio,
sia nella fase stragiudiziale che successivamente, una volta introdotta la mediazione obbligatoria, stante la mancata partecipazione della stessa al percorso negoziato.
Costituitasi con comparsa di risposta del 01/12/2020 in via preliminare di rito Controparte_3
chiedeva il mutamento del rito da sommario di cognizione ad ordinario, stante la mancanza dei presupposti di legge per celebrare il processo con lo strumento di cui agli artt.702 bis e s.s. c.p.c. come su iniziativa della parte ricorrente.
Nel merito e in via principale, la parte chiedeva il rigetto di tutte le domande, nonché delle eccezioni proposte dal ricorrente perché improcedibili e/o inammissibili o, comunque, infondate. Più
precisamente eccepiva l'inammissibilità e irrilevanza delle contestazioni in ordine alla usurarietà del mutuo. Vieppiù, argomentava l'irrilevanza della difformità tra il tasso pattuito e quello applicato,
trattandosi di un minimo differenziale, nonché della commisurazione del tasso convenzionale -di mora-
all'indice EURIBOR, atteso che mai veniva applicato, giacché mai il debitore si poneva in mora,
essendo, tra l'altro, un indice di commisurazione del tasso solo eventuale.
Sosteneva, poi, la legittimità del contratto di mutuo e, viceversa, l'inconsistenza delle argomentazioni a fondamento della domanda risarcitoria, stante l'assenza di prove e del nesso di causalità.
Da ultimo, chiedeva, a danno dei ricorrenti, l'applicazione della sanzione prevista ai sensi dell'art. 96
commi 1 e 3 c.p.c., stante la temerarietà dell'azione da loro proposta.
pagina 4 di 13 Disposto con ordinanza del 07/05/2021 il mutamento di rito e depositate le memorie ex art. 183 c.p.c.,
la causa, istruita in via documentale, è stata riservata per la decisione sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti con le memorie depositate per l'udienza di precisazione delle conclusioni del
20/02/2025, celebrata con la modalità della trattazione scritta, ai sensi dell'art.83, comma 7, lett. h, del
D.L.18/2020, conv. nella L.27/2020 e succ. mod., nel corso della quale sono stati concessi i termini previsti dall'art.190 c.p.c.
--------------
La domanda è infondata e, pertanto, va rigettata.
In primis, la domanda con la quale la parte ricorrente chiedeva di accertare e dichiarare la nullità del contratto di mutuo del 26/02/2008 per mancata corrispondenza tra il TAEG concordato e quello poi effettivamente applicato va disattesa
Occorre preliminarmente precisare che il TAEG, ossia il Tasso Annuale Effettivo Globale, costituisce l'indicatore del costo del credito nella sola disciplina consumeristica. Più specificatamente, rappresenta al consumatore che accede al credito del consumo i costi che dovrà sostenere, tenuto conto degli interessi, nonché degli altri oneri previsti nell'accordo al netto degli interessi di mora e delle altre penali1.
Par Alla stessa ratio del TAEG soggiace l' , ie Indicatore Sintetico di Costo, che, seguendo lo stesso criterio di calcolo del TAEG, indica il pretium del finanziamento di un credito nei casi diversi da quelli contemplati dalla disciplina consumeristica e assorbiti nel TAEG. 1 Cass. N.39169/2021 pagina 5 di 13 Con più precisione, la giurisprudenza maggioritaria sostiene che né l'ISC né il TAEG costituiscono un tasso in senso stretto, bensì rappresentano un indicatore generico del costo del credito, strumentale a rendere più trasparente l'onerosità del finanziamento dedotto in contratto2.
Da ciò ne discende l'inoperatività dell'art.117 TUB, che, pur predicando la sanzione della nullità per i contratti che non indicano precisamente le voci di costo del credito, fa, tuttavia, espresso riferimento ai tassi di interesse -e solo a quest'ultimi-. Né, tantomeno, potrebbe la norma essere interpretata estensivamente, stante la sua natura sanzionatoria3.
Ciò stante, molte corti di merito fanno discendere che “l'erronea indicazione dell , non Pt_2
comporta, di per sé, una maggiore onerosità del finanziamento, quanto piuttosto un'erronea
rappresentazione del suo costo complessivo che non inficia le pattuizioni relative ai tassi di interesse”
(ex multis Trib. Mantova 20.12.2017; Trib. Tempio Pausania 15.9.2017; Trib. Bari 7.6.2017; Trib.
Terni 15.2.2018; Trib. Roma 3.1.2018; Trib. Roma 23.2.2018; Trib. Napoli Nord 9.7.2018; Trib. Lucca
7.1.2019; Trib. Torino 10.1.2019)4
Peraltro, l'art.125 bis TUB che, comunque, estende il regime sanzionatorio dell'art. 117 TUB
all'inesatta indicazione del TAEG, lo fa, per l'appunto, limitatamente al TAEG - non all' per la Pt_1
disciplina consumeristica e solo per i contratti conclusi successivamente all'entrata in vigore dell'articolo in parola introdotto dal legislatore con il D.Lgs. n. 141/2010 (in vigore dal 19 settembre
2010).
Nel caso specifico, il contratto de quo veniva concluso il 26/02/2008, dunque prima dell'entrata in vigore dell'art. 125 bis TUB, e al fine di acquistare una licenza per tabaccheria, elemento di per sé
sufficiente per escludere l'operatività della disciplina consumeristica e, dunque, degli articoli in parte
qua. A fortiori è lo stesso dato testuale del contratto di mutuo ad escludere expressis verbis l'applicazione della disciplina in parola, quando afferma che “non si applica la normativa di cui al
Titolo VI Capo II del citato T.U.”.
Par Rispetto all' inesatto -quello che qui effettivamente ci occupa-, esclusa l'operatività dell'art. 117 e dell'art. 125 bis TUB, rileverebbe, tuttalpiù, l'inosservanza di regole di comportamento, estranea tuttavia al thema decidendum.
Va, inoltre, rigettata la domanda con cui si chiede l'accertamento della nullità delle clausole del contratto di mutuo, che utilizzano il parametro Euribor per comporre gli interessi di mora.
Preliminarmente occorre precisare che l'Euribor è un parametro che per un certo periodo -dal settembre
2005 al maggio 2008- la Commissione Ue ha dichiarato essere stato artatamene modificato da alcune banche le quali, piuttosto che utilizzarlo come indicatore del prezzo medio del denaro, l'hanno usato come accordo di cartello per fissare appunto il prezzo del credito stesso.
Stante la natura illecita dell'accordo a monte, le SU n. 41994/2021, interrogate sul punto, hanno chiarito circa la possibilità di ammettere la nullità dei contratti a valle conclusi dalle banche con utenti terzi le quali, pur non avendo partecipato all'accordo anticoncorrenziale, hanno richiamato nei loro contratti di mutuo l'Euribor pacificamente ritenuto illecito.
Dando risposta affermativa, le Sezioni unite hanno tuttavia precisato che incombe su chi fa valere la nullità del contratto a valle l'onere di allegare la prova che la banca stipulante, al momento della conclusione del contratto, fosse o direttamente partecipe di quell'intesa o, almeno, fosse consapevole della sussistenza di una intesa tra altre banche volta ad alterare il valore dell'Euribor.
Vieppiù “perché ciò avvenga e ridondi immediatamente in modo negativo sull'assetto del sinallagma
del singolo contratto, è necessario che le parti (o una di esse) siano per lo meno consapevoli
dell'alterazione del parametro e dei suoi effetti e intendano avvalersene nella determinazione del
pagina 7 di 13 contenuto di tale contratto. In mancanza, il contratto non potrebbe in alcun modo ritenersi, di per sé,
una consapevole o volontaria “applicazione” di intese illecite dirette ad alterarlo5”.
Inoltre “tale accertamento, poi, deve essere compiuto non in astratto ed in generale, ma caso per caso
ed in relazione al tempo in cui le pratiche illecite hanno avuto un effettivo riflesso sul mercato di
riferimento del contratto, valutando: a) se le pratiche manipolative anticoncorrenziali poste in essere
dal cartello (nella specie, quello delle banche sanzionate dalla Commissione Europea) abbiano
alterato effettivamente l'Euribor e non siano rimaste a livello di mero tentativo (senza, cioè,
raggiungere lo scopo di alterare in concreto quel tasso, come infine fissato);b) se e per quale tempo ed
in quale misura tale alterazione abbia inciso in modo significativo sulla determinazione del tasso di
interesse previsto dalle parti nel singolo contratto”.
Solo una volta adempiuto l'onere probatorio in parola ben può predicarsi la nullità, e comunque parziale, delle clausole richiamanti il parametro Euribor per indeterminatezza dell'oggetto contrattuale ai sensi degli artt. 1325 n. 1, 1346 e 1419 c.c.,
Nel caso di specie, pur rientrando il contratto di mutuo del 26/02/2008 nel brano temporale in cui ha trovato applicazione l'accordo illecito, nessuna prova, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità,
veniva prodotta dalla parte ricorrente. Anzi, qualsiasi ricostruzione alternativa viene, invero,
sconfessata dal dato empirico.
Più specificatamente, il parametro Euribor mai veniva applicato e, dunque, mai, in concreto, l'accordo sinallagmatico veniva alterato. E questo non soltanto perché il parametro Euribor si riferiva agli interessi di mora, che mai trovavano applicazione, stante la regolarità dei pagamenti da parte del debitore, ma anche in ragione del fatto che il ricorso al parametro Euribor, in punto di mora, era solo eventuale, ovverosia subordinato alla soppressione dell'originario tasso di mora composto dal marginal 5 Cass: 12007/2024 pagina 8 di 13 lending fissato dalla BCE tempo per tempo e pubblicato nelle forme riconosciute ufficiali dal mercato finanziario, maggiorato di 3,5 punti.
Deve, poi, negarsi l'usurarietà degli interessi come, invece, sostenuto dalla parte ricorrente in forza della CTP prodotta in atti.
In diritto, occorre preliminarmente precisare, contrariamente a quanto sostenuto dalla Banca, che ben può sussistere un interesse ad agire a far valere l'usurarietà degli interessi, ancorché l'usurarietà abbia attinto interessi di mora, che non hanno trovato mai applicazione, sempreché il rapporto contrattuale sia ancora pendente.
Con maggiore chiarezza, le SU n. 19597 /2020 hanno enunciato il seguente principio di diritto: “anche
in corso di rapporto sussiste l'interesse ad agire del finanziato per la declaratoria di usurarietà degli
interessi pattuiti, tenuto conto del tasso soglia del momento dell'accordo; una volta verificatosi
l'inadempimento ed il presupposto per l'applicazione degli interessi di mora, la valutazione di
usurarietà attiene all'interesse in concreto applicato dopo l'inadempimento”.
Tanto a dirsi in diritto anche nel caso in cui l'attore non dovesse formulare nessuna domanda in punto di usurarietà degli interessi, stante la sua rilevabilità d'ufficio.
E tuttavia, ciò non esonera la parte ricorrente dall'onere di allegazione. Del resto, “il rilievo d'ufficio
costituisce una valutazione di diritto, operata dal giudice ed ulteriore rispetto a quella delle parti, che
tuttavia può trovare applicazione solo in relazione ad un fatto già compiutamente allegato, e non
consente in alcun modo, in forza del principio dispositivo, di rilevare fatti non allegati dalle parti6”.
Il contenuto, poi, dell'onere probatorio è stato chiarito dalle SU del 2020: “l'onere probatorio nelle
controversie sulla debenza e sulla misura degli interessi moratori, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si
atteggia nel senso che, da un lato, il debitore, il quale intenda provare l'entità usuraria degli stessi, ha
l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, 6 Cassazione Sez. Un. N.26242/2014 pagina 9 di 13 l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato, con gli altri
elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento;
dall'altro lato, è onere della controparte
allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto”.
Nello specifico, ai fini del calcolo dell'usurarietà degli interessi di mora, la Suprema Corte a Sezioni
Unite -e così anche la successiva giurisprudenza-, invocando il principio di simmetria, ha chiarito la necessità di riferirsi, per la soglia anti-usura, alle rilevazioni statistiche effettuate dalla Banca d'LI e recepite nei decreti ministeriali. La Banca d'LI, infatti, stabilisce trimestralmente, ai sensi della L.
108/1996, i tassi massimi d'interesse, oltre i quali si configura un interesse usurario.
Inoltre, occorre precisare che la giurisprudenza di legittimità nel calcolo totale dell'usura nel contratto di mutuo, superando il criterio del tasso sommatoria, non cumula gli interessi corrispettivi con gli interessi moratori. Al contrario, sostituisce gli uni con gli altri all'insorgere del ritardo nel pagamento e ciò in ragione della diversa ratio sottesa ai diversi interessi: quelli corrispettivi dovuti in ragione della natura fruttifera del denaro ceduto, quelli moratori in ragione del pregiudizio causato dall'inadempimento. Del resto, mai il mutuatario sarà tenuto a corrispondere contemporaneamente tanto gli interessi corrispettivi quanto quelli moratori, in ragione di una capitalizzazione dei primi.
Tutto ciò premesso in diritto, nel caso concreto sulla base della documentazione prodotta dal ricorrente,
il consulente di parte così calcolava:
I = R * GG * Tn / 36500
dove:
I: interessi
R: importo della rata (comprensivo del capitale e degli interessi)
GG: giorni (31)
Tn: tasso di mora alla stipula del contratto pagina 10 di 13 E quindi:
TeMo = I * 36500 / C * GG
dove:
Te: tasso effettivo
I: interessi di mora
C: quota capitale
GG: giorni (31)
E concludeva nel senso di ritenere il tasso di mora convenuto pari a 28%, ben oltre la soglia di usura pari a 9,12%.
L'analisi non può, dunque, ritenersi condivisibile, fondandosi l'assunto superamento esclusivamente sul cumulo degli interessi di mora a quelli corrispettivi, escludendosi di contro il superamento del tasso soglia senza cumulo.
Del resto, con difficoltà di smentita, è lo stesso contratto a prevedere che sugli interessi moratori “non è
consentita alcuna capitalizzazione periodica ” e, inoltre, gli stessi vengono individuati in via principale e definitiva con riferimento al marginal lending fissato dalla BCE tempo per tempo e pubblicato nelle forme riconosciute ufficiali dal mercato finanziario, maggiorato di 3,5 punti ovvero, in via subordinata e sussidiaria in caso di soppressione del predetto tasso, con ricorso al tasso Euribor a 6 mesi come descritto in contratto, maggiorato di 2,5 punti.
Va peraltro evidenziato che, sulla base della lettura offerta dalle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione con la sentenza n. 19597 del 18.09.2020, per i contratti – come quello in questione –
conclusi dal 1° aprile 2003 (data di entrata in vigore del D.M. 25 marzo 2003) al 30 giugno 2011, il tasso soglia di mora si determina sommando al T.E.G.M. il valore del 2,1% (maggiorazione media interessi di mora indicata nei DD.MM.), il tutto maggiorato del 50% ex art. 2, comma 4, L. 108/1996 pagina 11 di 13 pro tempore vigente e i ricorrenti non hanno giammai allegato e documentato indici idonei al superamento della soglia usura secondo i criteri innanzi esposti.
La domanda, poi, di risarcimento danni morali e materiali ex art. 2043 c.c. pretesa dalla parte ricorrente deve ritenersi assorbita. Del resto, la domanda genericamente formulata avrebbe imposto in capo al danneggiato, come graniticamente ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità in punto di responsabilità aquiliana, l'onere di provare il danno patito, essendo esclusa, tra l'altro, nel caso di specie, la configurabilità di qualsivoglia danno in re ipsa.
In ordine alla mediazione, la mancata partecipazione della Banca al percorso conciliativo non può
essere valutata né ai fini di una sanzione ai sensi dell'art. 96 c.p.c., né, tantomeno, quale argomento di prova ai fini della responsabilità dell'ente, posto che entrambe le questioni sono assorbite dal rigetto della domanda e dalla soccombenza della parte ricorrente.
Da ultimo, la domanda di risarcimento dei danni per lite temeraria, formulata dalla resistente ai CP_4
sensi dell'art. 96 c.p.c., va rigettata.
Del resto, la non ha fornito prova di una condotta connotata da mala fede o colpa grave, né dello CP_4
specifico pregiudizio economico cagionato, non essendo sufficiente una richiesta generica di condanna
(cfr. Cass. civ., 25/01/2016, n. 1266; Cass. civ., 27/10/2015, n. 21798). Né, tantomeno, nella presente fattispecie sono ravvisabili i presupposti per l'abuso del processo, tanto da giustificare la “sanzione” di cui all'art. 96, comma 3, c.p.c. (cfr., da ultimo, Cass. civ., sez. VI, 18/11/2019, n.29812), alla luce dei difformi orientamenti in tema di usurarietà del mutuo, nonché sulla disciplina Euribor, essendo, tra l'altro, sospesa la decisione delle Sezioni Unite, in attesa della pronuncia della CGUE in materia.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, secondo i parametri medi del
D.M. 147/2022, relativi alle cause di valore indeterminato di bassa complessità.
P.Q.M.
pagina 12 di 13 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così
dispone:
1) rigetta la domanda
2) condanna altresì i ricorrenti, in solido, a rimborsare alla parte resistente le spese di lite, che si liquidano per l'intero in complessivi € 7.616,00 per compensi, oltre 15 % per spese generali,
IVA e cpa come per legge
Bari 14 giugno 2025
Il Giudice
dott.ssa Raffaella Simone
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del dott. Tommaso De Leonardis quale
Magistrato Ordinario in tirocinio pagina 13 di 13 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 Cass. n. 39169/2021; Cass. n. 1034/2022 3 Cass. n. 11876/2020 4 Edizione Giuffrè, IUS Societario, 4 agosto 2022 pagina 6 di 13