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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 31/10/2025, n. 2437 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2437 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI MESSINA
Controversie lavoro e previdenza
Il Giudice designato, dott. Roberta Rando, in funzione di giudice del lavoro, in esito all'udienza del 30.10.2025, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento n.r.g. 1532/2021
TRA
, nata a [...], il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1
residente in [...], c.da Luce Mito Parco, rappresentata e difesa dall'Avv.to
VA M. A. RO ed elettivamente domiciliata in Messina, via Boner n.35, giusta procura in atti
Ricorrente
CONTRO
Controparte_1
Messina (C.F.:
[...]
), in persona del Dirigente p.t., rappresentato e difeso, ai sensi dell'art. P.IVA_1
417 bis, comma 1 c.p.c., come introdotto dall'art. 42, D.Lgs 31 marzo 1998, n°80 e succ. modif. dalla Dr.ssa Alessandra Meliadò, funzionario in servizio presso lo stesso ufficio territoriale, legalmente domiciliata per la gestione del contenzioso del lavoro di cui all'art. 12 bis, D. Lgs 3 febbraio 1993, n°29, come introdotto dall'art. 7 D.Lgs n°80 del 31 marzo 1998, presso la sede del predetto , sita in Controparte_2
Messina, Via San Paolo. 361
Resistente
E , C. F. Controparte_3
, con sede in Roma Via Ciro il Grande, in persona del legale P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall' Avvocato Oliviero Atzeni in
[... virtù di mandato generale alle liti del 21/07/2015 rep. 80974 a rogito del Notaio in Roma, elettivamente domiciliato presso l'Ufficio dell'Avvocatura Per_1 CP_3
in Messina, Via V. Emanuele 100
Terzo intervenuto
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1 - ESPOSIZIONE DEI FATTI DI CAUSA - Con ricorso depositato in data 16/4/2021 la sig.ra adiva questo Tribunale chiedendo l'accoglimento delle seguenti Pt_1
domande: riconoscere il diritto della ricorrente, prof.ssa , nata a Parte_1
Udine, il 03/06/1973, C.F. , al riconoscimento integrale del C.F._1
servizio pre-ruolo prestato su scuola primaria nell'a.s. 2000/01, nonché quale insegnante di ruolo di scuola materna sino al 31/08/2012, da cumularsi ai sette anni svolti in ruolo su scuola secondaria di primo grado sino al 31/08/2019, data di transito al profilo dirigenziale, e ciò ai fini della determinazione della complessiva anzianità di servizio effettivamente maturata;
2. per l'effetto, premesso il detto integrale riconoscimento, declarare il consequenziale riconoscimento del diritto all'inquadramento nella corrispondente fascia stipendiale di cui alla tabella B allegata al CCNL 15/3/2001 e all'attribuzione del relativo trattamento economico con discendente adeguamento del trattamento economico stipendiale oggi goduto con quello effettivamente spettante sulla scorta della normativa contrattuale oggi vigente;
3. emettere ogni consequenziale statuizione di condanna in danno del , in persona CP_4 del p.t. e dell' , in persona del Dirigente p.t., ciascuno per quanto CP_5 CP_6
di propria competenza, alla corresponsione delle differenze retributive tra quanto effettivamente dovuto e quanto finora percepito, con la rivalutazione e con il versamento della correlativa omessa contribuzione pensionistica.
Premetteva la ricorrente di essere in servizio quale Dir. Scol. presso l'I.C. “Gravitelli” di Messina dal 01/09/2019.
Precisava che, con Decreto dell' di Palermo (prot. n. 22892 Controparte_1 del 27/08/2001), era stata già assunta in ruolo, con decorrenza giuridica ed economica dal 01/09/2001, quale insegnante della scuola materna. Nell'a.s. 2012/13, la ricorrente, laureata ed in possesso di più abilitazioni all'insegnamento, è passata di ruolo quale docente di scuola secondaria di I grado presso l'I.C.S. “Enzo Drago” di Messina, per l'insegnamento di Italiano, storia ed educazione civica, geografia nella scuola media (classe di concorso A043), insegnamento di cui la ricorrente è rimasta titolare sino al superamento del concorso per dirigente scolastico.
Lamentava la ricorrente che la sua carriera pregressa nel ruolo di scuola materna, non era stata contemplata nella prima ricostruzione di carriera del 25/01/2017, in seno alla quale alla ricorrente veniva riconosciuta, alla data del 01/09/2012, una anzianità di ruolo di anni 0.
A ciò, secondo la , avrebbero dovuto aggiungersi gli undici anni di pre-ruolo Pt_1 rispetto alla scuola media, intercorrenti fra il 2001/2002 e il 2011/2012, prestati in ruolo nella scuola materna oltre un anno di pre-ruolo in scuola primaria, anteriore all'immissione in ruolo nella scuola materna.
Senonché, con l'ultimo Decreto di ricostruzione di carriera adottato il 20/01/2021, in relazione all'ormai acquisito profilo di dirigente scolastico, la ricorrente verificava ancora che, nel predetto nuovo ruolo di dirigente scolastico, per effetto delle anzianità sottovalutate, le veniva riconosciuta la progressione di carriera meglio dettagliata nella tabella in ricorso con riconoscimento della sola anzianità maturata su scuola secondaria di primo grado e, dunque, con un calcolo dell'anzianità di servizio complessiva notevolmente inferiore rispetto a quella effettivamente posseduta e con un trattamento economico inferiore a quello spettantele, con evidenti danni di natura patrimoniale ed ai fini della buonuscita.
Inoltre, nessuna valutazione era stata fatta dell'anno di servizio pre-ruolo prestato in scuola primaria nel'a.s. 2000/2001.
Ritenendosi lesa nei suoi diritti la introduceva il presente giudizio. Pt_1
Si costituiva l' chiedendo, in caso di accoglimento delle domande della ricorrente, CP_3 la condanna del convenuto al pagamento della dovuta contribuzione entro i CP_1
limiti di prescrizione e alla rifusione delle spese di lite.
Solo con comparsa depositata il giorno 11/3/2022 si costituiva il
[...]
eccependo preliminarmente la prescrizione delle domande attrici e, Controparte_7
nel merito, l'infondatezza delle stesse. In particolare, deduceva quanto segue: “Nel caso di passaggio dalla scuola elementare alla scuola secondaria, trattandosi di due diversi ordini di scuola, si procede alla valutazione ed al riconoscimento dei servizi di ruolo e non di ruolo ai fini della ricostruzione della carriera in base alle modalità: al momento del passaggio di ruolo si applicano le norme previste per i passaggi a qualifica funzionale o a livello retributivo superiori (art 6 del D.P.R. 25 giugno 1983, n. 345, commi 8 e 9, art. 4 del
D.P.R. 399/88) ovvero, la cosiddetta “temporizzazione dei servizi” che permette di effettuare un inquadramento sostanzialmente favorevole trasformando il valore economico del ruolo di provenienza, maturato per progressione di carriera rispetto allo stipendio iniziale, in anzianità nel ruolo acquisito All'atto della conferma in ruolo, superato, quindi, con esito favorevole il periodo di prova, si procede alla ricostruzione di carriera con il riconoscimento dei servizi di ruolo e/o non di ruolo prestati nella posizione di provenienza, secondo quanto disposto dall'art. 81 del D.P.R. 417/74 (4 anni + 2/3 ai fini giuridici ed economici e 1/3 ai soli fini economici), fermo restando, in ogni caso, il diritto al trattamento più favorevole.
I dati risultanti dal provvedimento di ricostruzione vengono confrontati con il trattamento in godimento, conferito a seguito di temporizzazione, e si attribuisce quello economicamente più favorevole. In caso di uguaglianza di trattamenti economici vengono confrontate le anzianità giuridiche e viene confermata la posizione più favorevole.
Nell'ipotesi di passaggio dalla scuola materna a quella secondaria, come nel caso di specie, o dai profili del personale ATA ai ruoli del personale docente, le anzianità maturate nel ruolo di provenienza non vengono riconosciute per intero e, pertanto, si deve procedere esclusivamente con le modalità previste dall'art. 6 dei D.P.R. 345/83 e successive modificazioni.
Si applica, pertanto, il solo meccanismo della temporizzazione. Apposite istruzioni operative in merito a tali passaggi di ruolo o di qualifica nell'ambito del comparto scuola, sono state emanate con la circolare ministeriale 24 marzo 1999, n. 78, prot.
63.
Alla docente , è stato applicato correttamente il meccanismo della Parte_1 temporizzazione con il dp n. 297 del 2017 vistato dalla RTS di Messina.”. Espletata la chiesta ctu contabile al fine di determinare le correttezza della procedura di ricostruzione in base ai principi giurisprudenziali vigenti in materia le parti venivano rimesse all'odierna udienza di discussione previo scambio di note scritte.
2. ESAME DELLE DOMANDE DI PARTE RICORRENTE
Secondo la “… a norma del combinato disposto degli artt.83, D.P.R. Pt_1
31/5/1974, n.417 e 57, L. 11/7/1980 n.312, il servizio prestato nella scuola materna quale docente di ruolo va integralmente riconosciuto in caso di passaggio ad un ruolo superiore.
Stabiliscono, infatti, le norme in epigrafe il principio generale secondo il quale, in caso di passaggi del personale docente da un ruolo ad un altro, il servizio prestato nel ruolo inferiore è valutato per intero nel nuovo ruolo.
In tal senso, è la unanime giurisprudenza in materia sia del Consiglio di Stato (cfr. ex multis, Cons. Stato VI, 27/08/2001, n.4512; Cons. St. del 27/12/2000, Sez. VI, n. 6861; ma sulla questione v. anche Cons. St. Sez. VI, 01/10/2003, n. 5693; Cons. St. Sez. VI,
25/11/1994, n. 1714 ed in tempi più recenti Cons. St. n°6587/2008) che della Giustizia
Ordinaria (cfr. Trib. Torino, 09/03/2004, n. 11900), che in fattispecie del tutto analoghe a quella oggetto del presente giudizio, hanno ribadito il diritto dell'insegnante, che ha prestato servizio di ruolo nella scuola dell'infanzia, all'integrale riconoscimento di tale servizio all'atto del passaggio ad un ruolo superiore.”
L'assunto è pienamente condivisibile.
Secondo la Suprema Corte (Cassazione civile , sez. un. , 06/05/2016 , n. 9144) In tema di passaggi di ruolo del personale docente, per effetto del combinato disposto degli artt. 77, 83 del d.P.R. n. 417 del 1974 e art. 57 della l. n. 312 del 1980, all'insegnante che passi dalla scuola materna alla secondaria l'anzianità maturata nel ruolo della scuola materna deve essere riconosciuta in misura integrale, anziché nei limiti della cd. temporizzazione.
Nel caso di specie il non contesta il diritto della ricorrente a vedersi CP_1
riconosciuti gli anni pre ruolo, ma applica un criterio di ricostruzione (c.d. temporizzazione) che è stato ritenuto illegittimo. Applicando il suddetto principio alla questione che ci occupa si è reso necessario disporre CTU al fine di ricostruire la carriera della disapplicando il metodo Pt_1
(illegittimo) della c.d. temporizzazione.
All'esito dell'accertamento peritale è risultato che la ricorrente, considerando integralmente il periodo di ruolo e quello di pre ruolo, doveva essere inquadrata al 1 settembre 2012 nella posizione corrispondente alla fascia stipendiale 9/14 in luogo di quella (0 zero) illegittimamente attribuita nel decreto di ricostruzione prot. 297 del
25/01/2017.
Tale collocazione implica il riconoscimento di differenze retributive pari ad € 6.340,79.
Pertanto, in applicazione del suddetto principio di diritto e della normativa vigente appaiono corrette e condivisibili la ricostruzione della carriera e i conteggi operati dal
Consulente.
In quanto all'eccezione di prescrizione avanzata dal la stessa deve essere CP_1 dichiarata inammissibile in ragione della tardiva costituzione dell'ente.
L'accoglimento delle domande attrici implica, altresì, il diritto della ricorrente alla ricostruzione della posizione previdenziale a fini pensionistici, nei limiti precisati dall' in ragione della eventuale, maturata prescrizione dei contributi. CP_3
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano ai sensi del DM 147/22 come da dispositivo.
P.Q.M
II Tribunale, nella persona del Giudice del lavoro, con la presente sentenza parziale resa nel giudizio 1705/2019, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) Accoglie il ricorso dichiarando il diritto della ricorrente al riconoscimento integrale del servizio pre-ruolo prestato su scuola primaria nell'a.s. 2000/01, nonché quale insegnante di ruolo di scuola materna sino al 31/08/2012, da cumularsi ai sette anni svolti in ruolo su scuola secondaria di primo grado sino al 31/08/2019, data di transito al profilo dirigenziale ai fini della determinazione della complessiva anzianità di servizio effettivamente maturata;
2) per l'effetto, dichiara il diritto della ricorrente all'inquadramento nella corrispondente fascia stipendiale 9/14 alla data del 01/9/2012 e all'attribuzione del relativo trattamento economico con discendente adeguamento del trattamento economico stipendiale oggi goduto con quello effettivamente spettante sulla scorta del superiore accertamento;
3) condanna il , in persona del Ministro p.t. alla corresponsione delle differenze CP_4
retributive pari ad € 6.340,79 oltre rivalutazione e interessi come per legge e alla regolarizzazione della correlativa omessa contribuzione pensionistica.
4) Condanna il convenuto al pagamento delle spese di lite che si liquidano in CP_1
complessivi € 5.388,00 oltre spese generali, cpa, iva.
5) Pone definitivamente a carico del le spese di CTU che si liquidano come da CP_4
separato decreto.
Così deciso in Messina il 31.10.2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Roberta Rando