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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 15/05/2025, n. 212 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 212 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
N. 363/2020 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Maria Francesca Cerchiara, a seguito dell'udienza del 17/04/2025, tenutasi con trattazione scritta, ha pronunciato, mediante deposito di motivazione contestuale, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 363/2020 R.G., promossa da
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
7.10.1963 e ivi residente in C.da Castel Dell'uovo n. 10, elettivamente domiciliato in
Filadelfia alla Via F. Pujia n. 26 presso lo studio dell'avv. Andrea Mazzotta che lo rappresenta e difende, come da procura in atti.
Opponente
E
, in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro-tempore, rappresentato e difeso, in forza di procura generale alle liti, congiuntamente e disgiuntamente dagli avv.ti Maria Teresa Pugliano e Giacinto Greco, elettivamente domiciliato presso la sede in Lamezia Terme alla via S. d'Ippolito n. 5 (Ufficio Legale dell' ); CP_1
Opposto
Oggetto: ricorso avverso avviso bonario di pagamento per contributi alla Gestione Separata CP_ CP_ e relativi alle sanzioni di cui alla nota N. 68955689880-9 inviata il 9.7.2019 e notificata il 30.7.2019
RAGIONI della DECISIONE
1.Con ricorso depositato il 5.03.2020, impugnava l'atto in oggetto indicato, Parte_1 premettendo di essere dottore commercialista iscritto all'Ordine della provincia di Vibo
Valentia dal 06/05/2005 con il n.193; che nell'anno 2013 era dipendente a tempo indeterminato della Società Sud Calcestruzzi Srl e della F.lli Fuscà Autotrasporti Snc ed iscritto in qualità di CP_ dipendente privato all' che gli venivano versati dai predetti datori di lavoro i contributi CP_ CP_ previdenziali a fini pensionistici;
che l' con la nota N. 68955689880-9, inviata il
9.7.2019 e notificata il 30.7.2019, gli richiedeva l'importo di € 311,72 a titolo di sanzioni calcolate ai sensi dell'art. 116, comma 8, lett. b) Legge n.388/00; che tale sanzione era conseguente alla verifica effettuata dall'ente in relazione al reddito di lavoro autonomo derivante dall'esercizio di arti e professioni prodotto e dichiarato nell'anno 2013 e non assoggettato, secondo l'Ente a contribuzione obbligatoria a favore di altri enti o Cassa
Professionali; di aver presentato ricorso amministrativo senza esito alcuno.
Eccepiva la insussistenza dei presupposti normativi per l'iscrizione d'ufficio alla Gestione
Separata ex art. 2, comma 26, Legge n.335/1995, in quanto, a decorrere dal 1.1.1996, i soggetti che sono tenuti a tale iscrizione sono solo coloro che svolgono attività il cui esercizio non sia subordinato all'iscrizione ad appositi albi professionali, ovvero coloro che svolgono attività non soggette al versamento contributivo in base ai propri statuti o ordinamenti;
il difetto di CP_ legittimazione attiva dell' e l'erroneo calcolo delle sanzioni. CP_
Eccepiva, in ogni caso, la prescrizione quinquennale del credito vantato dall' ex art. 3, comma 9, della L. N. 335/95, in quanto con riferimento ai redditi prodotti nel 2013, il saldo dei contributi alla Gestione separata doveva essere versato entro il 16.6.2014 o al CP_1 massimo entro il 7.7.2014, per effetto della proroga prevista dal DPCM 13.6.2024, mentre il ricorrente aveva ricevuto l'avviso di pagamento impugnato il 30/07/2019 a mezzo lettera raccomandata con nota n. 68955689880-9 09/07/2019, con conseguente prescrizione Parte_2 della pretesa creditoria dell' per decorrenza del termine quinquennale. CP_1
Concludeva chiedendo, previa sospensione dell'efficacia esecutiva, l'annullamento dell'atto impugnato, con vittoria di spese e competenze di giudizio da distrarsi ex art. 93 c.p.c.. CP_
2. Si costituiva tempestivamente l' che eccepiva preliminarmente la legittimità dell'avviso, in quanto, secondo quanto verificato attraverso le proprie banche dati, l'iscrizione d'ufficio del ricorrente alla citata Gestione Separata traeva origine da una specifica procedura di controllo, denominata Poseidone, che consente l'“incrocio” dei dati fiscali, in possesso dell'Amministrazione finanziaria, con quelli contributivi-previdenziali, in possesso dell' . CP_1
In particolare, l'Istituto aveva accertato che, nel corso dell'anno 2013, parte ricorrente aveva percepito redditi da lavoro autonomo derivanti dall'esercizio abituale di arti e professioni e che tale reddito non è stato assoggettato a contribuzione obbligatoria in favore di altri Enti o Casse professionali, affermando che “dall'estratto casellari attivi (che riporta tutti i periodi contributivi utili a pensione, anche se versati presso altre Casse) il 2013 non risulta in alcun modo valorizzato”. CP_
Precisava, sul punto, l' che, ai sensi dell'art. 6 del regolamento n. 281, il professionista e' tenuto al pagamento del contributo alla gestione separata relativamente ai redditi professionali non assoggettati a contribuzione previdenziale obbligatoria presso la cassa di categoria.
Dunque l'esclusione dalla Gestione Separata ricorre solo per il reddito, o la parte di reddito, già assoggettata a contribuzione di tipo pensionistico; permane invece l'obbligo assicurativo verso la Gestione Separata se il contributo versato alla cassa è di tipo integrativo o di solidarietà o
l'attività è diversa da quella della professione abituale. CP_ L' rilevava, infine, l'infondatezza della eccezione di prescrizione affermando che il termine di prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui doveva esser versato il saldo risultante dalla dichiarazione dei redditi dell'anno di riferimento. All'epoca, i termini per la presentazione della dichiarazione dei redditi 2013 erano stati prorogati al 30/9/2014. Nella fattispecie che ci occupa il ricorrente ha presentato la dichiarazione dei redditi in data 29/09/2014, in relazione redditi 2013.
Pertanto alcuna prescrizione può ritenersi maturata dal momento che l' aveva interrotto CP_1
l'invocato termine quinquennale con la comunicazione del 21/6/2019, in relazione ai contributi 2013, oggetto dell'odierna impugnativa.
Deduceva, quindi, la legittimità della iscrizione alla gestione separata e concludeva CP_1 chiedendo il rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese di lite.
3. La causa, istruita per via documentale, lette le note di udienza depositate dalle parti, veniva decisa a seguito dell'udienza del 17.4.2025, tenutasi con trattazione scritta, mediante deposito di motivazioni contestuali.
4. È pacifico, che il ricorrente è iscritto all'albo degli commercialisti ed ha svolto attività libero professionale, in forza della quale era tenuto a versare alla il contributi Controparte_2 sull'ammontare del fatturato per l'anno 2013.
Dalla documentazione in atti emerge che parte ricorrente, titolare di partita IVA, era iscritto all'Albo professionale dei commercialisti, svolgendo nel 2013 attività professionale.
Al riguardo, non risulta documentato che il sig. abbia versato alcuna contribuzione Pt_1 previdenziale obbligatoria per i redditi professionali relativi agli anni 2013 alla propria Cassa
e, pertanto, l'Istituto in ottemperanza alla normativa vigente in materia ha provveduto alla iscrizione degli stessi alla Gestione Separata avendo parte ricorrente svolto attività lavorativa professionale.
Ed infatti l'unico contributo versato alla documentato dal ricorrente è il versamento del CP_2 contributo “integrativo” (v.all. 5 fascicolo di parte) che, come sopra detto, non esclude l'obbligo assicurativo verso la Gestione Separata. CP_
Ne consegue che l'importo richiesto dall' era dovuto.
5. Deve tuttavia essere accolta l' eccezione di prescrizione del debito ex art. 3, comma 9, della
L. N.. 335/95.
Sul punto, si precisa che la Corte di Cassazione aveva in precedenza stabilito che, in caso di CP_ contributi dovuti alla Gestione Separata per redditi da lavoro autonomo prodotti da soggetti non iscritti alla Gestione medesima, il termine di prescrizione decorre dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi (Cass. civ. Sez. Lav., N.7836 del 20.4.2016).
Secondo tale prospettazione il termine di prescrizione sarebbe stato utilmente interrotto CP_ dall'
Recentemente, tuttavia, la Suprema Corte ha mutato il proprio orientamento affermando il principio secondo cui “la prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il relativo pagamento e non già dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa
(così, tra le tante, Cass. nn. 27950/2018, n.1943 del 2019, n. 1557 del 2020); l'obbligazione contributiva nasce infatti in relazione ad un preciso fatto costitutivo, che è la produzione di un certo reddito da parte del soggetto obbligato, mentre la dichiarazione che costui è tenuto a presentare ai fini fiscali, che è mera dichiarazione di scienza, non è presupposto del credito contributivo, così come non lo è rispetto all'obbligazione tributaria. Del pari va ribadito che, pur sorgendo il debito contributivo sulla base della produzione di un certo reddito, la decorrenza del termine di prescrizione dell'obbligazione dipende dall'ulteriore momento in cui scadono i termini previsti per il suo pagamento: lo si desume dal R.D.L. n. 1827 del 1935, art. 55, secondo il quale i contributi obbligatori si prescrivono "dal giorno in cui i singoli contributi dovevano essere versati". Viene quindi in rilievo il D. Lgs. n. 241 del 1997, art. 18, comma 4, che ha previsto che "i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi;
si è ulteriormente affermato, con pronunce più recenti, che assume rilievo, ai fini della decorrenza della prescrizione in questione, "anche il differimento dei termini stessi, quale quello previsto dalla disposizione di cui al D.P.C.M. 10 giugno del 2010, art. 1, comma 1, in relazione ai contributi dovuti per l'anno 2009 dai titolari di posizione assicurativa che si trovino nelle condizioni da detta disposizione stabilite" (Cass.
n.10273 del 2021 e successive conformi di questa sesta sezione) precisandosi, in particolare, che il differimento del termine di pagamento concerne tutti i "contribuenti (...) che esercitano attività economiche per le quali siano stati elaborati gli studi di settore e non soltanto coloro che, in concreto, alle risultanze di tali studi (siano) fiscalmente assoggettati per non aver scelto un diverso regime d'imposizione (...)" (v. in motivazione, Cass. n. 10273 cit.)”.
Nel medesimo senso è espressa, ancora più recentemente, la Suprema Corte con la sentenza n.
9588 del 7.04.2023, con l'ordinanza n. 181 del 4.01.2023 ed ancora con l'ordinanza n.
28594/24, pubblicata il 6 novembre 2024.
Nel caso di specie, per come correttamente evidenziato dalla parte ricorrente, il saldo dei contributi alla Gestione separata doveva essere versato entro il 16.6.2014 o la CP_1 massimo entro il 7.7.2014 per effetto della proroga prevista dal DPCM 13.6.2024 ( v.all. 5 CP_ fascicolo .
La pretesa contributiva risulta, quindi, estinta per intervenuta prescrizione, atteso che tra la data ultima prevista per l'adempimento dei versamenti derivanti dalle dichiarazioni fiscali
(7.07.2014) ed il momento in cui è stato ricevuto l'avviso bonario (ovvero il 30.7.2019 v. all. 2 fascicolo ) risultano decorsi più di cinque anni. CP_1 CP_
Al riguardo a nulla rileva la data del 21.6.2019 indicata in atti dall' quale data nelle quale sarebbe stata interrotta la prescrizione, posto che si tratta del giorno in cui è stato emesso l'avviso bonario, pacificamente notificato al ricorrente il successivo 30.7.2019 (v. all. 2 CP_ fascicolo .
Per completezza, si rileva sul punto che la Corte di Cassazione con ordinanza n. 24186 del 09/09/2024 in tema di individuazione di un secondo termine per il pagamento dei debiti scaduti con maggiorazione di interessi corrispettivi, ha ritenuto irrilevante tale ulteriore termine ai fini del calcolo della prescrizione, affermando: “la prescrizione dei contributi previdenziali dovuti alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, l. n. 335 del
1995 decorre dal momento in cui scade il termine, anche eventualmente prorogato - nella specie ex art. 1, comma 1, d.P.C.M. del 10 giugno del 2010 - per il pagamento degli stessi,. non rilevando la previsione nelle normative di settore di un ulteriore secondo termine di pagamento, funzionale al solo saldo dei debiti contributivi già scaduti con maggiorazione degli interessi di mora.”
In ogni caso, l' non ha documentato il compimento di atti interruttivi antecedenti alla CP_1 notifica del suddetto avviso bonario.
6. Con riferimento alla eccezione di sospensione della prescrizione ex art. 2941 n.8 c.c. CP_ prospettata dall' sembra opportuno, infine, evidenziare che, secondo l'oramai consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, “in tema di sospensione della prescrizione dei contributi dovuti dai professionisti a seguito di iscrizione alla gestione separata di cui all'art.
2, comma 26, della l. n. 335 del 1995, non è configurabile un automatismo tra la mancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi e l'occultamento doloso del debito contributivo, in quanto il relativo accertamento costituisce oggetto di una valutazione rimessa al giudice di merito, censurabile in cassazione nei ristretti limiti di cui all'art. 360, comma 1,
n. 5 c.p.c.” (cfr. Cass. Sez. Lav. ordinanza n. 37529 del 30.11.2021, nonché Cass. Sez. Lav. n. 15515 dell'1.06.2023 e Cass. Sez. Lav. n. 21275 del 19.07.2023).
La causa di sospensione della prescrizione, sancita dall'art. 2941, n. 8 c.c., postula, infatti, una condotta idonea a determinare, per il creditore, una vera e propria impossibilità di agire, e non una mera difficoltà d'accertamento del credito;
è presupposto imprescindibile un comportamento intenzionalmente diretto ad occultare al creditore l'esistenza dell'obbligazione e foriero di un impedimento non superabile con gli ordinari controlli.
Nella vicenda in esame, l' si è limitato ad eccepire la mancata compilazione del quadro CP_1
RR, la quale, tuttavia, non si configura come comportamento intenzionale di occultamento del credito, atteso che il professionista ha indicato puntualmente, nella dichiarazione, il reddito conseguito con l'attività di lavoro autonomo, pur non avendolo riportato nella parte del modulo che consente all'Istituto una verifica più agevole, sicché tale omissione non implica l'impossibilità di agire ma soltanto una mera difficoltà di accertamento del credito, in quanto tale irrilevante.
Alla luce delle considerazioni esposte il credito contributivo deve essere dichiarato estinto per intervenuta prescrizione.
7. Tenuto conto del consolidamento, nelle more del giudizio, dei principi giurisprudenziali posti a base della decisione, nonché dell'esiguità del credito, le spese processuali possono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, così provvede:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara estinto per intervenuta prescrizione ex art. 3, comma
9 della L. n. 335/1995 il credito avente ad oggetto la contribuzione dovuta da Parte_1
alla gestione separata “liberi professionisti” per l'anno 2013.
- compensa tra le parti le spese di lite.
Lamezia Terme, 15.5.2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Francesca Cerchiara
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Maria Francesca Cerchiara, a seguito dell'udienza del 17/04/2025, tenutasi con trattazione scritta, ha pronunciato, mediante deposito di motivazione contestuale, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 363/2020 R.G., promossa da
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
7.10.1963 e ivi residente in C.da Castel Dell'uovo n. 10, elettivamente domiciliato in
Filadelfia alla Via F. Pujia n. 26 presso lo studio dell'avv. Andrea Mazzotta che lo rappresenta e difende, come da procura in atti.
Opponente
E
, in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro-tempore, rappresentato e difeso, in forza di procura generale alle liti, congiuntamente e disgiuntamente dagli avv.ti Maria Teresa Pugliano e Giacinto Greco, elettivamente domiciliato presso la sede in Lamezia Terme alla via S. d'Ippolito n. 5 (Ufficio Legale dell' ); CP_1
Opposto
Oggetto: ricorso avverso avviso bonario di pagamento per contributi alla Gestione Separata CP_ CP_ e relativi alle sanzioni di cui alla nota N. 68955689880-9 inviata il 9.7.2019 e notificata il 30.7.2019
RAGIONI della DECISIONE
1.Con ricorso depositato il 5.03.2020, impugnava l'atto in oggetto indicato, Parte_1 premettendo di essere dottore commercialista iscritto all'Ordine della provincia di Vibo
Valentia dal 06/05/2005 con il n.193; che nell'anno 2013 era dipendente a tempo indeterminato della Società Sud Calcestruzzi Srl e della F.lli Fuscà Autotrasporti Snc ed iscritto in qualità di CP_ dipendente privato all' che gli venivano versati dai predetti datori di lavoro i contributi CP_ CP_ previdenziali a fini pensionistici;
che l' con la nota N. 68955689880-9, inviata il
9.7.2019 e notificata il 30.7.2019, gli richiedeva l'importo di € 311,72 a titolo di sanzioni calcolate ai sensi dell'art. 116, comma 8, lett. b) Legge n.388/00; che tale sanzione era conseguente alla verifica effettuata dall'ente in relazione al reddito di lavoro autonomo derivante dall'esercizio di arti e professioni prodotto e dichiarato nell'anno 2013 e non assoggettato, secondo l'Ente a contribuzione obbligatoria a favore di altri enti o Cassa
Professionali; di aver presentato ricorso amministrativo senza esito alcuno.
Eccepiva la insussistenza dei presupposti normativi per l'iscrizione d'ufficio alla Gestione
Separata ex art. 2, comma 26, Legge n.335/1995, in quanto, a decorrere dal 1.1.1996, i soggetti che sono tenuti a tale iscrizione sono solo coloro che svolgono attività il cui esercizio non sia subordinato all'iscrizione ad appositi albi professionali, ovvero coloro che svolgono attività non soggette al versamento contributivo in base ai propri statuti o ordinamenti;
il difetto di CP_ legittimazione attiva dell' e l'erroneo calcolo delle sanzioni. CP_
Eccepiva, in ogni caso, la prescrizione quinquennale del credito vantato dall' ex art. 3, comma 9, della L. N. 335/95, in quanto con riferimento ai redditi prodotti nel 2013, il saldo dei contributi alla Gestione separata doveva essere versato entro il 16.6.2014 o al CP_1 massimo entro il 7.7.2014, per effetto della proroga prevista dal DPCM 13.6.2024, mentre il ricorrente aveva ricevuto l'avviso di pagamento impugnato il 30/07/2019 a mezzo lettera raccomandata con nota n. 68955689880-9 09/07/2019, con conseguente prescrizione Parte_2 della pretesa creditoria dell' per decorrenza del termine quinquennale. CP_1
Concludeva chiedendo, previa sospensione dell'efficacia esecutiva, l'annullamento dell'atto impugnato, con vittoria di spese e competenze di giudizio da distrarsi ex art. 93 c.p.c.. CP_
2. Si costituiva tempestivamente l' che eccepiva preliminarmente la legittimità dell'avviso, in quanto, secondo quanto verificato attraverso le proprie banche dati, l'iscrizione d'ufficio del ricorrente alla citata Gestione Separata traeva origine da una specifica procedura di controllo, denominata Poseidone, che consente l'“incrocio” dei dati fiscali, in possesso dell'Amministrazione finanziaria, con quelli contributivi-previdenziali, in possesso dell' . CP_1
In particolare, l'Istituto aveva accertato che, nel corso dell'anno 2013, parte ricorrente aveva percepito redditi da lavoro autonomo derivanti dall'esercizio abituale di arti e professioni e che tale reddito non è stato assoggettato a contribuzione obbligatoria in favore di altri Enti o Casse professionali, affermando che “dall'estratto casellari attivi (che riporta tutti i periodi contributivi utili a pensione, anche se versati presso altre Casse) il 2013 non risulta in alcun modo valorizzato”. CP_
Precisava, sul punto, l' che, ai sensi dell'art. 6 del regolamento n. 281, il professionista e' tenuto al pagamento del contributo alla gestione separata relativamente ai redditi professionali non assoggettati a contribuzione previdenziale obbligatoria presso la cassa di categoria.
Dunque l'esclusione dalla Gestione Separata ricorre solo per il reddito, o la parte di reddito, già assoggettata a contribuzione di tipo pensionistico; permane invece l'obbligo assicurativo verso la Gestione Separata se il contributo versato alla cassa è di tipo integrativo o di solidarietà o
l'attività è diversa da quella della professione abituale. CP_ L' rilevava, infine, l'infondatezza della eccezione di prescrizione affermando che il termine di prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui doveva esser versato il saldo risultante dalla dichiarazione dei redditi dell'anno di riferimento. All'epoca, i termini per la presentazione della dichiarazione dei redditi 2013 erano stati prorogati al 30/9/2014. Nella fattispecie che ci occupa il ricorrente ha presentato la dichiarazione dei redditi in data 29/09/2014, in relazione redditi 2013.
Pertanto alcuna prescrizione può ritenersi maturata dal momento che l' aveva interrotto CP_1
l'invocato termine quinquennale con la comunicazione del 21/6/2019, in relazione ai contributi 2013, oggetto dell'odierna impugnativa.
Deduceva, quindi, la legittimità della iscrizione alla gestione separata e concludeva CP_1 chiedendo il rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese di lite.
3. La causa, istruita per via documentale, lette le note di udienza depositate dalle parti, veniva decisa a seguito dell'udienza del 17.4.2025, tenutasi con trattazione scritta, mediante deposito di motivazioni contestuali.
4. È pacifico, che il ricorrente è iscritto all'albo degli commercialisti ed ha svolto attività libero professionale, in forza della quale era tenuto a versare alla il contributi Controparte_2 sull'ammontare del fatturato per l'anno 2013.
Dalla documentazione in atti emerge che parte ricorrente, titolare di partita IVA, era iscritto all'Albo professionale dei commercialisti, svolgendo nel 2013 attività professionale.
Al riguardo, non risulta documentato che il sig. abbia versato alcuna contribuzione Pt_1 previdenziale obbligatoria per i redditi professionali relativi agli anni 2013 alla propria Cassa
e, pertanto, l'Istituto in ottemperanza alla normativa vigente in materia ha provveduto alla iscrizione degli stessi alla Gestione Separata avendo parte ricorrente svolto attività lavorativa professionale.
Ed infatti l'unico contributo versato alla documentato dal ricorrente è il versamento del CP_2 contributo “integrativo” (v.all. 5 fascicolo di parte) che, come sopra detto, non esclude l'obbligo assicurativo verso la Gestione Separata. CP_
Ne consegue che l'importo richiesto dall' era dovuto.
5. Deve tuttavia essere accolta l' eccezione di prescrizione del debito ex art. 3, comma 9, della
L. N.. 335/95.
Sul punto, si precisa che la Corte di Cassazione aveva in precedenza stabilito che, in caso di CP_ contributi dovuti alla Gestione Separata per redditi da lavoro autonomo prodotti da soggetti non iscritti alla Gestione medesima, il termine di prescrizione decorre dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi (Cass. civ. Sez. Lav., N.7836 del 20.4.2016).
Secondo tale prospettazione il termine di prescrizione sarebbe stato utilmente interrotto CP_ dall'
Recentemente, tuttavia, la Suprema Corte ha mutato il proprio orientamento affermando il principio secondo cui “la prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il relativo pagamento e non già dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa
(così, tra le tante, Cass. nn. 27950/2018, n.1943 del 2019, n. 1557 del 2020); l'obbligazione contributiva nasce infatti in relazione ad un preciso fatto costitutivo, che è la produzione di un certo reddito da parte del soggetto obbligato, mentre la dichiarazione che costui è tenuto a presentare ai fini fiscali, che è mera dichiarazione di scienza, non è presupposto del credito contributivo, così come non lo è rispetto all'obbligazione tributaria. Del pari va ribadito che, pur sorgendo il debito contributivo sulla base della produzione di un certo reddito, la decorrenza del termine di prescrizione dell'obbligazione dipende dall'ulteriore momento in cui scadono i termini previsti per il suo pagamento: lo si desume dal R.D.L. n. 1827 del 1935, art. 55, secondo il quale i contributi obbligatori si prescrivono "dal giorno in cui i singoli contributi dovevano essere versati". Viene quindi in rilievo il D. Lgs. n. 241 del 1997, art. 18, comma 4, che ha previsto che "i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi;
si è ulteriormente affermato, con pronunce più recenti, che assume rilievo, ai fini della decorrenza della prescrizione in questione, "anche il differimento dei termini stessi, quale quello previsto dalla disposizione di cui al D.P.C.M. 10 giugno del 2010, art. 1, comma 1, in relazione ai contributi dovuti per l'anno 2009 dai titolari di posizione assicurativa che si trovino nelle condizioni da detta disposizione stabilite" (Cass.
n.10273 del 2021 e successive conformi di questa sesta sezione) precisandosi, in particolare, che il differimento del termine di pagamento concerne tutti i "contribuenti (...) che esercitano attività economiche per le quali siano stati elaborati gli studi di settore e non soltanto coloro che, in concreto, alle risultanze di tali studi (siano) fiscalmente assoggettati per non aver scelto un diverso regime d'imposizione (...)" (v. in motivazione, Cass. n. 10273 cit.)”.
Nel medesimo senso è espressa, ancora più recentemente, la Suprema Corte con la sentenza n.
9588 del 7.04.2023, con l'ordinanza n. 181 del 4.01.2023 ed ancora con l'ordinanza n.
28594/24, pubblicata il 6 novembre 2024.
Nel caso di specie, per come correttamente evidenziato dalla parte ricorrente, il saldo dei contributi alla Gestione separata doveva essere versato entro il 16.6.2014 o la CP_1 massimo entro il 7.7.2014 per effetto della proroga prevista dal DPCM 13.6.2024 ( v.all. 5 CP_ fascicolo .
La pretesa contributiva risulta, quindi, estinta per intervenuta prescrizione, atteso che tra la data ultima prevista per l'adempimento dei versamenti derivanti dalle dichiarazioni fiscali
(7.07.2014) ed il momento in cui è stato ricevuto l'avviso bonario (ovvero il 30.7.2019 v. all. 2 fascicolo ) risultano decorsi più di cinque anni. CP_1 CP_
Al riguardo a nulla rileva la data del 21.6.2019 indicata in atti dall' quale data nelle quale sarebbe stata interrotta la prescrizione, posto che si tratta del giorno in cui è stato emesso l'avviso bonario, pacificamente notificato al ricorrente il successivo 30.7.2019 (v. all. 2 CP_ fascicolo .
Per completezza, si rileva sul punto che la Corte di Cassazione con ordinanza n. 24186 del 09/09/2024 in tema di individuazione di un secondo termine per il pagamento dei debiti scaduti con maggiorazione di interessi corrispettivi, ha ritenuto irrilevante tale ulteriore termine ai fini del calcolo della prescrizione, affermando: “la prescrizione dei contributi previdenziali dovuti alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, l. n. 335 del
1995 decorre dal momento in cui scade il termine, anche eventualmente prorogato - nella specie ex art. 1, comma 1, d.P.C.M. del 10 giugno del 2010 - per il pagamento degli stessi,. non rilevando la previsione nelle normative di settore di un ulteriore secondo termine di pagamento, funzionale al solo saldo dei debiti contributivi già scaduti con maggiorazione degli interessi di mora.”
In ogni caso, l' non ha documentato il compimento di atti interruttivi antecedenti alla CP_1 notifica del suddetto avviso bonario.
6. Con riferimento alla eccezione di sospensione della prescrizione ex art. 2941 n.8 c.c. CP_ prospettata dall' sembra opportuno, infine, evidenziare che, secondo l'oramai consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, “in tema di sospensione della prescrizione dei contributi dovuti dai professionisti a seguito di iscrizione alla gestione separata di cui all'art.
2, comma 26, della l. n. 335 del 1995, non è configurabile un automatismo tra la mancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi e l'occultamento doloso del debito contributivo, in quanto il relativo accertamento costituisce oggetto di una valutazione rimessa al giudice di merito, censurabile in cassazione nei ristretti limiti di cui all'art. 360, comma 1,
n. 5 c.p.c.” (cfr. Cass. Sez. Lav. ordinanza n. 37529 del 30.11.2021, nonché Cass. Sez. Lav. n. 15515 dell'1.06.2023 e Cass. Sez. Lav. n. 21275 del 19.07.2023).
La causa di sospensione della prescrizione, sancita dall'art. 2941, n. 8 c.c., postula, infatti, una condotta idonea a determinare, per il creditore, una vera e propria impossibilità di agire, e non una mera difficoltà d'accertamento del credito;
è presupposto imprescindibile un comportamento intenzionalmente diretto ad occultare al creditore l'esistenza dell'obbligazione e foriero di un impedimento non superabile con gli ordinari controlli.
Nella vicenda in esame, l' si è limitato ad eccepire la mancata compilazione del quadro CP_1
RR, la quale, tuttavia, non si configura come comportamento intenzionale di occultamento del credito, atteso che il professionista ha indicato puntualmente, nella dichiarazione, il reddito conseguito con l'attività di lavoro autonomo, pur non avendolo riportato nella parte del modulo che consente all'Istituto una verifica più agevole, sicché tale omissione non implica l'impossibilità di agire ma soltanto una mera difficoltà di accertamento del credito, in quanto tale irrilevante.
Alla luce delle considerazioni esposte il credito contributivo deve essere dichiarato estinto per intervenuta prescrizione.
7. Tenuto conto del consolidamento, nelle more del giudizio, dei principi giurisprudenziali posti a base della decisione, nonché dell'esiguità del credito, le spese processuali possono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, così provvede:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara estinto per intervenuta prescrizione ex art. 3, comma
9 della L. n. 335/1995 il credito avente ad oggetto la contribuzione dovuta da Parte_1
alla gestione separata “liberi professionisti” per l'anno 2013.
- compensa tra le parti le spese di lite.
Lamezia Terme, 15.5.2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Francesca Cerchiara