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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 19/11/2025, n. 16219 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 16219 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 46277/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 46277/2024 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. Annafranca Coppola, con elezione di domicilio presso il difensore (Pec: ); Email_1
RICORRENTE contro
(C.F. ), nata a [...] il [...], CP_1 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. Raffaella Laura Spezzaferro, con elezione di domicilio presso il difensore (Pec: ); Email_2
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI: come rassegnate in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 06.11.2024 chiedeva che Parte_1 venisse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in
RI (VT) il 12.07.2009 con , precisando che dall'unione era CP_1
Per_ nata la figlia (Roma, 26.02.2009), e che in data 28.11.2013 il Tribunale di
Tivoli aveva omologato la separazione consensuale dei coniugi, modificata dal
Tribunale di Roma in data 28.01.2016, a seguito dell'intervenuta richiesta di modifica delle condizioni da parte della e concordata successivamente dai CP_1 coniugi, adducendo a fondamento della domanda la mancata riconciliazione con la
1 moglie. Chiedeva, pertanto, revocare l'assegno di mantenimento della coniuge posto a carico del ricorrente, disposto con decreto di modifica delle condizioni dal
Tribunale di Roma, stante la raggiunta comprovata autonomia economica della resistente, nonché l'assegnazione della casa familiare alla ove risiede CP_1
Per_ stabilmente con la figlia minore e porre a carico del l'obbligo a Pt_1 corrispondere in favore della resistente il contributo al mantenimento ordinario mensile della figlia nella misura di euro 300,00, con adeguamento automatico annuale secondo, oltre al 50% delle spese straordinarie. Chiedeva, infine, disporre che la provveda alla intestazione a proprio nome del contratto di locazione CP_1 dell'immobile attualmente destinata a casa familiare, con obbligazione al pagamento del canone mensile, liberando il ricorrente dalla titolarità del medesimo contratto.
, nel costituirsi in giudizio, non si opponeva alla pronuncia di CP_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio e contestava tutto quanto ex adverso dedotto. In particolare, chiedeva l'attribuzione in suo favore di un assegno divorzile nella misura di euro 200,00 mensili e l'obbligo a carico del ricorrente di versare Per_ euro 600,00 mensili a titolo di mantenimento della figlia oltre alle spese straordinarie e confermare per il resto i provvedimenti di cui alla modifica delle condizioni della separazione.
All'udienza del 29.09.2025, le parti comparivano dinnanzi al Giudice e insistevano nelle rispettive domande, in particolare, il ricorrente insisteva nella revoca dell'assegno di mantenimento in favore della moglie, di contro, parte resistente insisteva nella propria difesa e in subordine chiedeva mantenere in capo al Pt_1
l'obbligo di versare l'importo di 600,00 per la figlia, con rinuncia al proprio assegno di mantenimento.
All'esito della discussione orale la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Dall'esame degli atti non risulta alcun dubbio circa l'impossibilità di ricostituire l'unione materiale e spirituale tra i coniugi. La domanda di divorzio, pertanto, tenuto conto del decorso del termine previsto dalla legge (art. 3, n. 2, lett. b] della legge n. 898/1970 come successivamente modificata), deve essere accolta.
La controversia è incentrata principalmente sugli aspetti economici, relativamente alla quantificazione dell'assegno a titolo di mantenimento della figlia minore, attesa la rinuncia della espressa in sede di prima udienza di comparizione, in CP_1
2 ordine alla debenza del proprio assegno di mantenimento, nonché sull'assegnazione dell'abitazione familiare, posto che, a far data dal luglio 2016, non costituisce più casa coniugale dove viveva il nucleo familiare al momento della separazione.
All'esito della verifica della capacità reddituale di entrambe le parti, come da documentazione versata in atti emerge che il ricorrente ha percepito nell'anno 2022 un reddito netto pari ad Euro 17.738,21; nell'anno 2023 un reddito netto pari ad
Euro 19.064,97, nell'anno 2024 un reddito netto pari ad Euro 20.063,12 ed infine, nell'anno 2025, il reddito medio mensile è stato di euro 1.500,00/1.600,00, a fronte dei redditi netti percepiti negli stessi anni dalla resistente che ammontano ad Euro
10.829,17 nell'anno 2023, con un incremento nell'anno 2024, in cui ha percepito un reddito pari ad Euro 12.673,65, ed infine un reddito netto mensile pari ad euro
1.120,00 nei primi sei mesi dell'anno 2025. Pertanto, ritiene equo il Tribunale, tenuto conto della valutazione della complessiva situazione economico-reddituale delle parti, dell'esborso mensile in capo al ricorrente del canone di locazione Per_ dell'immobile ove vivono la resistente e la figlia minore nonché della capacità contributiva della che l'assegno di mantenimento in favore della stessa CP_1 debba essere revocato e il debba corrispondere alla moglie, a titolo di Pt_1
Per_ mantenimento della figlia minore l'importo mensile di Euro 300,00, oltre alla rivalutazione annuale ISTAT e al 50% delle spese straordinarie.
La casa familiare non risulta suscettibile di assegnazione, trattandosi di diversa abitazione rispetto a quella dove viveva il nucleo familiare al momento della separazione.
Per quanto concerne il regime di frequentazione paterna, appare opportuno confermare il regime già regolato dal Decreto di modifica delle condizioni di separazione n. cronol. 30614/2015 del 16.11.2015 emesso dal Tribunale Ordinario di Roma nel procedimento RG n. 6795/2015; in caso di mancato accordo tra le parti, gli incontri si svolgeranno come di seguito riportati: un pomeriggio infrasettimanale dalle ore 16.00 fino alle ore 20,00, a week end alterni con pernotto presso il domicilio del padre;
durante le vacanze natalizie alternando negli anni il periodo 24/30 dicembre a quello 31 dicembre e 6 gennaio;
durante le vacanze pasquali per tre giorni comprendenti ad anni alterni la Pasqua o il Lunedì dell'Angelo; durante le vacanze estive per quindici giorni anche non consecutivi da concordare con la madre entro il 30 maggio di ciascun anno.
In ragione della reciproca soccombenza le spese devono essere compensate.
3
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al n. r.g.
46277/2024, ogni ulteriore istanza disattesa, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in RI (VT) il 12.07.2009 tra e;
Parte_1 CP_1
- dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del
Comune di RI (VT) (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2009, atto n.
31, parte II, serie A); Per_
- affida la figlia minore in modo condiviso ad entrambi i genitori, con residenza presso la madre;
esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione afferenti all'organizzazione della vita quotidiana e congiunto relativamente alle decisioni di maggior importanza afferenti all'educazione, l'istruzione e la salute;
- conferma il regime di frequentazione padre-figlia come già regolato dal Decreto di modifica delle condizioni di separazione n. cronol. 30614/2015 del
16.11.2015 emesso dal Tribunale Ordinario di Roma nel procedimento RG n.
6795/2015; in caso di mancato accordo secondo le modalità dettagliate in parte motiva;
- dispone a carico di il versamento dell'importo di Euro 300,00 Parte_1
Per_ in favore di a titolo di mantenimento della figlia minore CP_1 da corrispondersi presso il di lei domicilio entro il 5 di ogni mese, con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT;
- pone a carico di ambo le parti in eguale misura il pagamento delle spese extra Per_ afferenti la figlia minore
- dispone che ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento;
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del Tribunale di Roma, in data
05.11.2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
Dott.ssa Maria Vittoria Caprara dott.ssa Marta Ienzi
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 46277/2024 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. Annafranca Coppola, con elezione di domicilio presso il difensore (Pec: ); Email_1
RICORRENTE contro
(C.F. ), nata a [...] il [...], CP_1 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. Raffaella Laura Spezzaferro, con elezione di domicilio presso il difensore (Pec: ); Email_2
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI: come rassegnate in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 06.11.2024 chiedeva che Parte_1 venisse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in
RI (VT) il 12.07.2009 con , precisando che dall'unione era CP_1
Per_ nata la figlia (Roma, 26.02.2009), e che in data 28.11.2013 il Tribunale di
Tivoli aveva omologato la separazione consensuale dei coniugi, modificata dal
Tribunale di Roma in data 28.01.2016, a seguito dell'intervenuta richiesta di modifica delle condizioni da parte della e concordata successivamente dai CP_1 coniugi, adducendo a fondamento della domanda la mancata riconciliazione con la
1 moglie. Chiedeva, pertanto, revocare l'assegno di mantenimento della coniuge posto a carico del ricorrente, disposto con decreto di modifica delle condizioni dal
Tribunale di Roma, stante la raggiunta comprovata autonomia economica della resistente, nonché l'assegnazione della casa familiare alla ove risiede CP_1
Per_ stabilmente con la figlia minore e porre a carico del l'obbligo a Pt_1 corrispondere in favore della resistente il contributo al mantenimento ordinario mensile della figlia nella misura di euro 300,00, con adeguamento automatico annuale secondo, oltre al 50% delle spese straordinarie. Chiedeva, infine, disporre che la provveda alla intestazione a proprio nome del contratto di locazione CP_1 dell'immobile attualmente destinata a casa familiare, con obbligazione al pagamento del canone mensile, liberando il ricorrente dalla titolarità del medesimo contratto.
, nel costituirsi in giudizio, non si opponeva alla pronuncia di CP_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio e contestava tutto quanto ex adverso dedotto. In particolare, chiedeva l'attribuzione in suo favore di un assegno divorzile nella misura di euro 200,00 mensili e l'obbligo a carico del ricorrente di versare Per_ euro 600,00 mensili a titolo di mantenimento della figlia oltre alle spese straordinarie e confermare per il resto i provvedimenti di cui alla modifica delle condizioni della separazione.
All'udienza del 29.09.2025, le parti comparivano dinnanzi al Giudice e insistevano nelle rispettive domande, in particolare, il ricorrente insisteva nella revoca dell'assegno di mantenimento in favore della moglie, di contro, parte resistente insisteva nella propria difesa e in subordine chiedeva mantenere in capo al Pt_1
l'obbligo di versare l'importo di 600,00 per la figlia, con rinuncia al proprio assegno di mantenimento.
All'esito della discussione orale la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Dall'esame degli atti non risulta alcun dubbio circa l'impossibilità di ricostituire l'unione materiale e spirituale tra i coniugi. La domanda di divorzio, pertanto, tenuto conto del decorso del termine previsto dalla legge (art. 3, n. 2, lett. b] della legge n. 898/1970 come successivamente modificata), deve essere accolta.
La controversia è incentrata principalmente sugli aspetti economici, relativamente alla quantificazione dell'assegno a titolo di mantenimento della figlia minore, attesa la rinuncia della espressa in sede di prima udienza di comparizione, in CP_1
2 ordine alla debenza del proprio assegno di mantenimento, nonché sull'assegnazione dell'abitazione familiare, posto che, a far data dal luglio 2016, non costituisce più casa coniugale dove viveva il nucleo familiare al momento della separazione.
All'esito della verifica della capacità reddituale di entrambe le parti, come da documentazione versata in atti emerge che il ricorrente ha percepito nell'anno 2022 un reddito netto pari ad Euro 17.738,21; nell'anno 2023 un reddito netto pari ad
Euro 19.064,97, nell'anno 2024 un reddito netto pari ad Euro 20.063,12 ed infine, nell'anno 2025, il reddito medio mensile è stato di euro 1.500,00/1.600,00, a fronte dei redditi netti percepiti negli stessi anni dalla resistente che ammontano ad Euro
10.829,17 nell'anno 2023, con un incremento nell'anno 2024, in cui ha percepito un reddito pari ad Euro 12.673,65, ed infine un reddito netto mensile pari ad euro
1.120,00 nei primi sei mesi dell'anno 2025. Pertanto, ritiene equo il Tribunale, tenuto conto della valutazione della complessiva situazione economico-reddituale delle parti, dell'esborso mensile in capo al ricorrente del canone di locazione Per_ dell'immobile ove vivono la resistente e la figlia minore nonché della capacità contributiva della che l'assegno di mantenimento in favore della stessa CP_1 debba essere revocato e il debba corrispondere alla moglie, a titolo di Pt_1
Per_ mantenimento della figlia minore l'importo mensile di Euro 300,00, oltre alla rivalutazione annuale ISTAT e al 50% delle spese straordinarie.
La casa familiare non risulta suscettibile di assegnazione, trattandosi di diversa abitazione rispetto a quella dove viveva il nucleo familiare al momento della separazione.
Per quanto concerne il regime di frequentazione paterna, appare opportuno confermare il regime già regolato dal Decreto di modifica delle condizioni di separazione n. cronol. 30614/2015 del 16.11.2015 emesso dal Tribunale Ordinario di Roma nel procedimento RG n. 6795/2015; in caso di mancato accordo tra le parti, gli incontri si svolgeranno come di seguito riportati: un pomeriggio infrasettimanale dalle ore 16.00 fino alle ore 20,00, a week end alterni con pernotto presso il domicilio del padre;
durante le vacanze natalizie alternando negli anni il periodo 24/30 dicembre a quello 31 dicembre e 6 gennaio;
durante le vacanze pasquali per tre giorni comprendenti ad anni alterni la Pasqua o il Lunedì dell'Angelo; durante le vacanze estive per quindici giorni anche non consecutivi da concordare con la madre entro il 30 maggio di ciascun anno.
In ragione della reciproca soccombenza le spese devono essere compensate.
3
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al n. r.g.
46277/2024, ogni ulteriore istanza disattesa, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in RI (VT) il 12.07.2009 tra e;
Parte_1 CP_1
- dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del
Comune di RI (VT) (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2009, atto n.
31, parte II, serie A); Per_
- affida la figlia minore in modo condiviso ad entrambi i genitori, con residenza presso la madre;
esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione afferenti all'organizzazione della vita quotidiana e congiunto relativamente alle decisioni di maggior importanza afferenti all'educazione, l'istruzione e la salute;
- conferma il regime di frequentazione padre-figlia come già regolato dal Decreto di modifica delle condizioni di separazione n. cronol. 30614/2015 del
16.11.2015 emesso dal Tribunale Ordinario di Roma nel procedimento RG n.
6795/2015; in caso di mancato accordo secondo le modalità dettagliate in parte motiva;
- dispone a carico di il versamento dell'importo di Euro 300,00 Parte_1
Per_ in favore di a titolo di mantenimento della figlia minore CP_1 da corrispondersi presso il di lei domicilio entro il 5 di ogni mese, con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT;
- pone a carico di ambo le parti in eguale misura il pagamento delle spese extra Per_ afferenti la figlia minore
- dispone che ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento;
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del Tribunale di Roma, in data
05.11.2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
Dott.ssa Maria Vittoria Caprara dott.ssa Marta Ienzi
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