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Sentenza 14 giugno 2025
Sentenza 14 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 14/06/2025, n. 413 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 413 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 42/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TRAPANI
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Michele Ruvolo Presidente
Dott.ssa Arianna Lo Vasco Giudice relatore
Dott. Gaetano Sole Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 42/2025 promossa da:
(c.f. ) rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. GENNA FABRIZIO
Ricorrente contro
(c.f. ) Controparte_1 C.F._2
Resistente contumace
e con l'intervento del Pubblico Ministero,
Conclusioni: come da accordo
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato e notificato in data 14.04.2025, Parte_1
deduceva di aver contratto matrimonio civile con in
[...] Controparte_1
pagina 1 di 3 data 04.07.2005 in AP (regolarmente trascritto nei registri dello stato civile del
Comune di AP, al n. 23, parte I, ufficio 1, anno 2005) e che dalla loro unione nascevano due figli: (17.07.1991) e (10.10.1999). Per_1 Per_2
Rappresentava che, con sentenza del giorno 22.01.2024, il Tribunale di AP aveva pronunciato la separazione personale tra i coniugi alle condizioni dagli stessi rassegnate congiuntamente.
Esponeva che, a far data dalla separazione, la comunione morale e materiale non si era ricostruita e, pertanto, ritenuti sussistenti i presupposti per giungere ad una pronuncia di divorzio, avanzava domanda di scioglimento del matrimonio, chiedendo la regolamentazione del regime personale e patrimoniale alle condizioni di cui al ricorso.
Rimaneva contumace il resistente . Controparte_1
*****
All'udienza di prima comparizione dei coniugi del giorno 30.04.2025, presenti le parti personalmente, in seguito all'esperimento infruttuoso del rituale tentativo di conciliazione, presentavano istanza congiunta di scioglimento del matrimonio civile alle condizioni di cui al ricorso del 14.01.2025, di seguito integralmente riportate:
“- dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra
e disponendo la annotazione della sentenza a Parte_1 Controparte_1 margine dell'atto di matrimonio;
- prendere atto che la casa coniugale, sita in AP nella Via degli Iris n. 16, verrà utilizzata definitivamente dal marito, proprietario, senza alcuna statuizione in ordine alla assegnazione della stessa, non sussistendone i presupposti;
- disporre che nessuna somma verrà versata da ciascun genitore quale contributo al mantenimento dei figli, in quanto entrambi adulti, economicamente autosufficienti e titolari di autonomo nucleo familiare in Svizzera;
- disporre che il Sig. provvederà a versare, a beneficio diretto della CP_1
moglie, entro il giorno 5 di ciascun mese, l'importo di €200,00 a titolo di contributo per il mantenimento (assegno divorzile), rivalutabile secondo gli I.S.T.A.T.”.
pagina 2 di 3 Indi, la causa veniva avviata a decisione previa acquisizione di parere favorevole del PM.
*****
Tanto premesso, la domanda tendente ad ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario deve essere accolta, in forza della disciplina applicabile ratione temporis, essendo trascorso un sufficiente intervallo di tempo dalla data della comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di AP nel procedimento di separazione personale, definito con sentenza del giorno 22.01.2024, senza che si siano ricostituiti i presupposti per la ripresa della comunione di vita materiale e spirituale tra i coniugi.
Le spese del giudizio possono essere lasciate a carico di chi le ha sostenute, stante il tenore delle statuizioni e l'opzione processuale di contumacia prescelta dal resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni diversa domanda, eccezione, difesa disattesa e/o assorbita:
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile tra e Parte_1
, in atti generalizzati, contratto in data 04.07.2005 in AP Controparte_1
(regolarmente trascritto nei registri dello stato civile del Comune di AP, al n. 23, parte I, ufficio 1, anno 2005) alle condizioni di cui in parte motiva;
- lascia le spese di lite a carico di chi le ha sostenute.
Dispone che la presente sentenza, se passata in giudicato, in copia autentica venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000;
Così deciso in AP, nella camera di consiglio dell'11.6.25
Il Giudice rel.
Arianna Lo Vasco
Il Presidente
Michele Ruvolo
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TRAPANI
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Michele Ruvolo Presidente
Dott.ssa Arianna Lo Vasco Giudice relatore
Dott. Gaetano Sole Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 42/2025 promossa da:
(c.f. ) rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. GENNA FABRIZIO
Ricorrente contro
(c.f. ) Controparte_1 C.F._2
Resistente contumace
e con l'intervento del Pubblico Ministero,
Conclusioni: come da accordo
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato e notificato in data 14.04.2025, Parte_1
deduceva di aver contratto matrimonio civile con in
[...] Controparte_1
pagina 1 di 3 data 04.07.2005 in AP (regolarmente trascritto nei registri dello stato civile del
Comune di AP, al n. 23, parte I, ufficio 1, anno 2005) e che dalla loro unione nascevano due figli: (17.07.1991) e (10.10.1999). Per_1 Per_2
Rappresentava che, con sentenza del giorno 22.01.2024, il Tribunale di AP aveva pronunciato la separazione personale tra i coniugi alle condizioni dagli stessi rassegnate congiuntamente.
Esponeva che, a far data dalla separazione, la comunione morale e materiale non si era ricostruita e, pertanto, ritenuti sussistenti i presupposti per giungere ad una pronuncia di divorzio, avanzava domanda di scioglimento del matrimonio, chiedendo la regolamentazione del regime personale e patrimoniale alle condizioni di cui al ricorso.
Rimaneva contumace il resistente . Controparte_1
*****
All'udienza di prima comparizione dei coniugi del giorno 30.04.2025, presenti le parti personalmente, in seguito all'esperimento infruttuoso del rituale tentativo di conciliazione, presentavano istanza congiunta di scioglimento del matrimonio civile alle condizioni di cui al ricorso del 14.01.2025, di seguito integralmente riportate:
“- dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra
e disponendo la annotazione della sentenza a Parte_1 Controparte_1 margine dell'atto di matrimonio;
- prendere atto che la casa coniugale, sita in AP nella Via degli Iris n. 16, verrà utilizzata definitivamente dal marito, proprietario, senza alcuna statuizione in ordine alla assegnazione della stessa, non sussistendone i presupposti;
- disporre che nessuna somma verrà versata da ciascun genitore quale contributo al mantenimento dei figli, in quanto entrambi adulti, economicamente autosufficienti e titolari di autonomo nucleo familiare in Svizzera;
- disporre che il Sig. provvederà a versare, a beneficio diretto della CP_1
moglie, entro il giorno 5 di ciascun mese, l'importo di €200,00 a titolo di contributo per il mantenimento (assegno divorzile), rivalutabile secondo gli I.S.T.A.T.”.
pagina 2 di 3 Indi, la causa veniva avviata a decisione previa acquisizione di parere favorevole del PM.
*****
Tanto premesso, la domanda tendente ad ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario deve essere accolta, in forza della disciplina applicabile ratione temporis, essendo trascorso un sufficiente intervallo di tempo dalla data della comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di AP nel procedimento di separazione personale, definito con sentenza del giorno 22.01.2024, senza che si siano ricostituiti i presupposti per la ripresa della comunione di vita materiale e spirituale tra i coniugi.
Le spese del giudizio possono essere lasciate a carico di chi le ha sostenute, stante il tenore delle statuizioni e l'opzione processuale di contumacia prescelta dal resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni diversa domanda, eccezione, difesa disattesa e/o assorbita:
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile tra e Parte_1
, in atti generalizzati, contratto in data 04.07.2005 in AP Controparte_1
(regolarmente trascritto nei registri dello stato civile del Comune di AP, al n. 23, parte I, ufficio 1, anno 2005) alle condizioni di cui in parte motiva;
- lascia le spese di lite a carico di chi le ha sostenute.
Dispone che la presente sentenza, se passata in giudicato, in copia autentica venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000;
Così deciso in AP, nella camera di consiglio dell'11.6.25
Il Giudice rel.
Arianna Lo Vasco
Il Presidente
Michele Ruvolo
pagina 3 di 3