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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 10/03/2025, n. 170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 170 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Campobasso, così composto:
- dott. Enrico Di Dedda Presidente rel.
- dott.ssa Claudia Carissimi Giudice
- dott.ssa Filomena Girardi Giudice
Riunito in c.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2001/2022 R.G.A.C. tra , rappresentato e Parte_1 difeso dall'avv. R. Marzola (Ricorrente)
C O N T R O
(Resistente), rappresentata e difesa dall'avv. M. De Cesare Controparte_1
NONCHE'
Il P.M. ED (Interventore ex lege).
Oggetto: ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso del 15/09/2022, proponeva domanda di cessazione degli effetti Parte_1 civili del matrimonio concordatario celebrato in Pietracupa in data 06/04/2003 con
, essendo decorsi i termini di legge dalla pronuncia della separazione Controparte_1 consensuale omologata in data 28/02/2012.
Essa è stata modificata in data 05/02/2015 con l'affido esclusivo dei figli alla madre e successivamente in data 22/05/2017 con l'aumento dell'assegno di mantenimento in favore dei figli.
Il ricorrente con l'odierno ricorso richiede ex art. 4 L. 898/1970 di confermare l'affido esclusivo dei figli alla madre, dichiarare l'obbligo per il padre e per la figlia minore Per_1
di avere con quest'ultima almeno un colloquio telefonico settimanale, di ridurre
[...]
l'assegno di mantenimento in favore di ciascun figlio ad € 150,00 mensili, con pagamento diretto in favore ed in mani al figlio maggiorenne , nonché di suddividere al Persona_2
50% le spese straordinarie necessarie per i figli, secondo il Protocollo adottato dal Tribunale o secondo quello del Consiglio Nazionale Forense, con vittoria di spese e compensi legali.
Con memoria di costituzione e risposta del 30/01/2023 si costituiva , Controparte_1 non opponendosi alla domanda di divorzio avanzata dal , contestando, invece, quanto Pt_1 richiesto dal ricorrente in ordine alle altre domande proposte.
La resistente chiedeva la conferma di tutte le statuizioni già in essere, ossia l'affido esclusivo alla madre della figlia , l'assegno di mantenimento mensile di € 200,00 per Persona_1 ciascun figlio, con rigetto della richiesta di versamento della quota spettante al figlio Per_2
direttamente a mani dello stesso, spese straordinarie, mediche e scolastiche e tasse
[...] universitarie al 50% tra i genitori, con vittoria di spese ed onorari di giudizio.
§§§§§§§§§
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio va accolta, avendo parte resistente aderito alla richiesta formulata in ricorso dal . Pt_1
Le parti controvertono esclusivamente sull'importo dell'assegno di mantenimento a carico del in favore dei figli, nonché sulla corresponsione dell'assegno in favore del figlio Pt_1 Per_2 direttamente in mani di quest'ultimo. Va rilevato che in corso di istruttoria non sono emersi elementi per i quali si renda necessaria la modifica dell'ordinanza presidenziale del 2.3.2023 che, pertanto, è meritevole di essere confermata ed integralmente riportata e trascritta in questa sede.
Per quanto attiene alla corresponsione degli assegni, atteso che i redditi del non hanno Pt_1 subito alcuna modifica dall'inizio dell'istruttoria, che nelle more anche è divenuta Persona_3 maggiorenne ed entrambi i figli non sono ancora economicamente indipendenti, va confermato quanto già statuito nell'ordinanza presidenziale, con il pagamento degli assegni di mantenimento - confermati in € 150,00 mensili per ciascun figlio - direttamente alla madre e secondo le modalità che le parti vorranno concordare.
Quanto alle spese straordinarie, si conferma quanto già stabilito nei precedenti disposti e cioè che dette spese siano divise in egual misura tra i coniugi, secondo quanto previsto dal
Protocollo vigente presso il Tribunale di Milano.
Nulla sull'affido essendo ormai maggiorenni entrambi i figli.
Attesa la materia, vanno compensate le spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Campobasso, definitivamente pronunciando sulla domanda cessazione degli effetti civili del matrimonio, acquisito anche il parere del P.M., così provvede:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in data
06/04/2003 in Pietracupa da e Parte_1 Controparte_1
- ordina procedersi all'annotazione della presente sentenza ai sensi dell'art. 49, DPR 3-11-
2000 n. 396;
- conferma le statuizioni patrimoniali stabilite nell'ordinanza presidenziale del 2.3.2023;
- rigetta tutte le altre domande;
- compensa integralmente le spese di lite.
Il Presidente est.
dott. Enrico Di Dedda