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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 10/06/2025, n. 2600 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2600 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 279/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa Raffaella Paesano ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 9.06.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 279/2024 R.G. LAVORO
TRA
nato il [...] ad [...]- c.f.: -, Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dagli avv.ti Davide Di Marco e Annamaria Piccirillo, come da procura in atti
RICORRENTE
E
Controparte_1
, in persona del legale rappresentante p.t., rapp.to e difeso, giusta procura generale
[...] alle liti, dall'Avv.to Concetta Petrillo
RESISTENTE
OGGETTO: indennizzo malattia professionale
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 08/01/2024, il ricorrente indicato in epigrafe, premesso di aver svolto per diversi anni l'attività di operaio edile e di carpenteria edile, utilizzando come operatore macchine di movimento terra macchinari di diverso tipo come escavatori e bobcat per effettuare tutte le operazioni preliminari ai lavori di costruzione, provvedendo a scaricare, caricare e trasportare il vario materiale (di peso variabile comunque non inferiore a 25 chilogrammi) secondo gli ordini ricevuti, nonché della cura e pulizia delle macchine, ha dedotto che tali lavorazioni, che richiedono fenomeni di flessione, inarcamento e torsione del tronco, unitamente al sovraccarico biomeccanico dovuto al peso e all'elevato numero di ripetizioni, avevano determinato l'insorgere della malattia professionale “dell'ernia discale lombare con disturbi neurotrofici cronici agli arti inferiori”; che aveva presentato in data 14.09.21 denuncia di malattia professionale all' e che l'Istituto aveva emesso in data CP_1
22.10.2021 provvedimento di rigetto, con archiviazione della pratica con la motivazione “non risulta pervenuto a questi uffici certificazione medica attestante la malattia professionale denunciata. La pratica pertanto viene archiviata. Non essendo pervenuto questionario –DVR – Convenzione
Patronato-medico”; che solo a seguito di opposizione l' in data 28.9.23, aveva rivalutato la sua CP_1 posizione con riconoscimento della patologia denunciata “ernia intraforaminale destra L3 - L4 su un quadro di spondilodiscopatia diffusa all'intero tratto lombare con modeste ripercussioni funzionali”, riconoscendo una percentuale del 6% di danno biologico;
che per le patologie di cui era affetto, risultanti dalla certificazione medica in atti, presentava un danno biologico pari almeno al 12%.
Tanto premesso ha chiesto di accertare e dichiarare “che il sig. a causa dell'ernia, ha riportato Pt_1 postumi invalidanti in misura pari al 12% o comunque in una misura superiore al 6% a decorrere dal CP_ 14.9.21 e per l'effetto, chiedere all' resistente il ricalcolo effettivo sulla percentuale invalidante del ricorrente condannando, dunque, l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, al CP_1 pagamento della costituzione di rendita o dell'indennizzo del danno biologico dovuto dalla data di presentazione della domanda amministrativa, il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria”, vinte le spese di lite.
L' , costituitosi in giudizio ha chiesto rigettare la domanda perché infondata in fatto ed in diritto, CP_1 vinte le spese di lite.
Ammessa ed espletata consulenza medico-legale, all'odierna udienza, disposta la trattazione della causa ai sensi dell'art.127 ter c.p.c. e visto il deposito delle note scritte contenenti le istanze e le conclusioni, la causa viene decisa con sentenza con motivazione contestuale.
Occorre premettere che, nella fattispecie concreta, è applicabile la disciplina dettata dal D. L.vo n.
38 del 2000, in quanto la domanda di riconoscimento di malattia professionale risulta inoltrata dopo l'avvenuta constatazione della stessa in data 21.09.2018.
Passando al merito, va detto che con il presente giudizio il ricorrente ha chiesto l'accertamento dell'origine professionale della malattia denunciata e la conseguente condanna dell' al CP_1 pagamento dell'indennizzo, ai sensi del DPR 1124/65 e successive modifiche. La sentenza della Corte
Costituzionale n. 179 del 10 febbraio 1988 ha introdotto il cd. sistema misto di tutela delle malattie professionali, che distingue le malattie professionali previste in una lista, cd. Malattie tabellate, dalle malattie non incluse nella tabella. Per le prime, provocate da lavorazioni tabellate e denunciate entro i termini massimi di indennizzabilità vige il principio della presunzione legale dell'origine. Per le malattie tabellate, ma denunciate oltre i termini massimi di indennizzabilità, se il lavoratore dimostra che la malattia si è manifestata entro i termini suddetti, fruisce della presunzione legale, altrimenti ha l'onere di dimostrare la natura professionale della malattia. Per le malattie non tabellate, invece, il lavoratore ha sempre l'onere di provarne l'origine professionale. Ne consegue che costituisce oggetto di prova non solo l'esistenza della malattia, ma anche le caratteristiche morbigene della lavorazione e il rapporto causale tra la stessa e il lavoro concretamente svolto, tenuto conto dell'entità e dell'esposizione ai fattori di rischio.
Nella fattispecie di cui è causa, il ricorrente ha denunciato l'avvenuta contrazione di una serie di patologie come conseguenza dell'attività lavorativa svolta e rispetto alle quali l' ha provveduto CP_1 al pagamento, in suo favore, dell'indennizzo in capitale corrispondente alla percentuale di inabilità del 6% per cui non si può in alcun modo dubitare dell'origine professionale della malattia lamentata.
Inoltre, il CTU Dott. ha accertato e concluso nel senso che parte ricorrente è affetto da Persona_1
“Ernia intraforaminale destra L3/L4; Piccola ernia discale paramediana sx L5/S1 e
Spondilodiscoartrosi del rachide lombo sacrale;
2. La patologia erniaria discale è in nesso di derivazione concausale con l'esposizione all'attività lavorativa espletata;
3. La Spondiloartrosi non è in nesso di derivazione con l'attività lavorativa;
4. Dalla malattia professionale denunciata sono derivati postumi di invalidità permanente valutabili complessivamente nella misura del 6% (sei) alla data della domanda ammnistrativa e successivamente, per insorgenza di nuova patologia erniaria, al
7%, secondo il D.M. 12.07.2000; 5. Non sono documentate menomazioni preesistenti della medesima natura;
6. La data di decorrenza dello stato invalidante al 7% è quella del 06.09.2024: i postumi risultano attualmente stabilizzati;
7. Sono stati riscontrati mutamenti nel tempo dello stato invalidante nel senso di un modesto aggravamento della patologia” (cfr. relazione medica del 9.11.2024).
Le conclusioni del C.T.U., giustificate pienamente dalle argomentazioni contenute nella relazione peritale, possono senz'altro essere condivise ed accolte da questo giudice, perché complete, precise, persuasive e condotte con validi criteri tecnici.
Pertanto, in conformità alle conclusioni rassegnate, va accolta la domanda con riconoscimento del diritto del ricorrente all'indennizzo in capitale, nella misura corrispondente ad una percentuale di danno biologico del 7%, a decorrere dal 6.09.2024, con condanna dell' al pagamento della CP_1 relativa prestazione oltre interessi al saggio legale dalla data del riconoscimento fino all'effettivo soddisfo.
Compensa per metà le spese di lite tra le parti atteso il riconoscimento del diritto con decorrenza successiva alla domanda amministrativa e condanna l' al pagamento del residuo che liquida CP_1 come da dispositivo. Le spese di Ctu sono a carico dell' nella misura liquidata con separato CP_1 decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
a) accoglie parzialmente la domanda e, per l'effetto, condanna l' a pagare a parte CP_1 ricorrente l'indennizzo di cui all'art. 13 d.lgs. 38\00 e d.m. 12 luglio 2000, nella misura corrispondente ad una percentuale di danno biologico del 7% a decorrere dal 6.09.2024, oltre interessi al saggio legale dalla data del riconoscimento fino all'effettivo soddisfo;
b) compensa per metà le spese di lite tra le parti e condanna l' al pagamento del residuo CP_1 che liquida in complessivi euro 1.200,00 per compensi professionali, oltre spese generali,
IVA e CPA come per legge, con attribuzione in favore del procuratore antistatario.
Condanna l' al pagamento delle spese di C.T.U. nella misura liquidata con separato CP_1 decreto.
Aversa, 10.06.2025
Il Giudice
Dott.ssa Raffaella Paesano
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa Raffaella Paesano ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 9.06.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 279/2024 R.G. LAVORO
TRA
nato il [...] ad [...]- c.f.: -, Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dagli avv.ti Davide Di Marco e Annamaria Piccirillo, come da procura in atti
RICORRENTE
E
Controparte_1
, in persona del legale rappresentante p.t., rapp.to e difeso, giusta procura generale
[...] alle liti, dall'Avv.to Concetta Petrillo
RESISTENTE
OGGETTO: indennizzo malattia professionale
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 08/01/2024, il ricorrente indicato in epigrafe, premesso di aver svolto per diversi anni l'attività di operaio edile e di carpenteria edile, utilizzando come operatore macchine di movimento terra macchinari di diverso tipo come escavatori e bobcat per effettuare tutte le operazioni preliminari ai lavori di costruzione, provvedendo a scaricare, caricare e trasportare il vario materiale (di peso variabile comunque non inferiore a 25 chilogrammi) secondo gli ordini ricevuti, nonché della cura e pulizia delle macchine, ha dedotto che tali lavorazioni, che richiedono fenomeni di flessione, inarcamento e torsione del tronco, unitamente al sovraccarico biomeccanico dovuto al peso e all'elevato numero di ripetizioni, avevano determinato l'insorgere della malattia professionale “dell'ernia discale lombare con disturbi neurotrofici cronici agli arti inferiori”; che aveva presentato in data 14.09.21 denuncia di malattia professionale all' e che l'Istituto aveva emesso in data CP_1
22.10.2021 provvedimento di rigetto, con archiviazione della pratica con la motivazione “non risulta pervenuto a questi uffici certificazione medica attestante la malattia professionale denunciata. La pratica pertanto viene archiviata. Non essendo pervenuto questionario –DVR – Convenzione
Patronato-medico”; che solo a seguito di opposizione l' in data 28.9.23, aveva rivalutato la sua CP_1 posizione con riconoscimento della patologia denunciata “ernia intraforaminale destra L3 - L4 su un quadro di spondilodiscopatia diffusa all'intero tratto lombare con modeste ripercussioni funzionali”, riconoscendo una percentuale del 6% di danno biologico;
che per le patologie di cui era affetto, risultanti dalla certificazione medica in atti, presentava un danno biologico pari almeno al 12%.
Tanto premesso ha chiesto di accertare e dichiarare “che il sig. a causa dell'ernia, ha riportato Pt_1 postumi invalidanti in misura pari al 12% o comunque in una misura superiore al 6% a decorrere dal CP_ 14.9.21 e per l'effetto, chiedere all' resistente il ricalcolo effettivo sulla percentuale invalidante del ricorrente condannando, dunque, l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, al CP_1 pagamento della costituzione di rendita o dell'indennizzo del danno biologico dovuto dalla data di presentazione della domanda amministrativa, il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria”, vinte le spese di lite.
L' , costituitosi in giudizio ha chiesto rigettare la domanda perché infondata in fatto ed in diritto, CP_1 vinte le spese di lite.
Ammessa ed espletata consulenza medico-legale, all'odierna udienza, disposta la trattazione della causa ai sensi dell'art.127 ter c.p.c. e visto il deposito delle note scritte contenenti le istanze e le conclusioni, la causa viene decisa con sentenza con motivazione contestuale.
Occorre premettere che, nella fattispecie concreta, è applicabile la disciplina dettata dal D. L.vo n.
38 del 2000, in quanto la domanda di riconoscimento di malattia professionale risulta inoltrata dopo l'avvenuta constatazione della stessa in data 21.09.2018.
Passando al merito, va detto che con il presente giudizio il ricorrente ha chiesto l'accertamento dell'origine professionale della malattia denunciata e la conseguente condanna dell' al CP_1 pagamento dell'indennizzo, ai sensi del DPR 1124/65 e successive modifiche. La sentenza della Corte
Costituzionale n. 179 del 10 febbraio 1988 ha introdotto il cd. sistema misto di tutela delle malattie professionali, che distingue le malattie professionali previste in una lista, cd. Malattie tabellate, dalle malattie non incluse nella tabella. Per le prime, provocate da lavorazioni tabellate e denunciate entro i termini massimi di indennizzabilità vige il principio della presunzione legale dell'origine. Per le malattie tabellate, ma denunciate oltre i termini massimi di indennizzabilità, se il lavoratore dimostra che la malattia si è manifestata entro i termini suddetti, fruisce della presunzione legale, altrimenti ha l'onere di dimostrare la natura professionale della malattia. Per le malattie non tabellate, invece, il lavoratore ha sempre l'onere di provarne l'origine professionale. Ne consegue che costituisce oggetto di prova non solo l'esistenza della malattia, ma anche le caratteristiche morbigene della lavorazione e il rapporto causale tra la stessa e il lavoro concretamente svolto, tenuto conto dell'entità e dell'esposizione ai fattori di rischio.
Nella fattispecie di cui è causa, il ricorrente ha denunciato l'avvenuta contrazione di una serie di patologie come conseguenza dell'attività lavorativa svolta e rispetto alle quali l' ha provveduto CP_1 al pagamento, in suo favore, dell'indennizzo in capitale corrispondente alla percentuale di inabilità del 6% per cui non si può in alcun modo dubitare dell'origine professionale della malattia lamentata.
Inoltre, il CTU Dott. ha accertato e concluso nel senso che parte ricorrente è affetto da Persona_1
“Ernia intraforaminale destra L3/L4; Piccola ernia discale paramediana sx L5/S1 e
Spondilodiscoartrosi del rachide lombo sacrale;
2. La patologia erniaria discale è in nesso di derivazione concausale con l'esposizione all'attività lavorativa espletata;
3. La Spondiloartrosi non è in nesso di derivazione con l'attività lavorativa;
4. Dalla malattia professionale denunciata sono derivati postumi di invalidità permanente valutabili complessivamente nella misura del 6% (sei) alla data della domanda ammnistrativa e successivamente, per insorgenza di nuova patologia erniaria, al
7%, secondo il D.M. 12.07.2000; 5. Non sono documentate menomazioni preesistenti della medesima natura;
6. La data di decorrenza dello stato invalidante al 7% è quella del 06.09.2024: i postumi risultano attualmente stabilizzati;
7. Sono stati riscontrati mutamenti nel tempo dello stato invalidante nel senso di un modesto aggravamento della patologia” (cfr. relazione medica del 9.11.2024).
Le conclusioni del C.T.U., giustificate pienamente dalle argomentazioni contenute nella relazione peritale, possono senz'altro essere condivise ed accolte da questo giudice, perché complete, precise, persuasive e condotte con validi criteri tecnici.
Pertanto, in conformità alle conclusioni rassegnate, va accolta la domanda con riconoscimento del diritto del ricorrente all'indennizzo in capitale, nella misura corrispondente ad una percentuale di danno biologico del 7%, a decorrere dal 6.09.2024, con condanna dell' al pagamento della CP_1 relativa prestazione oltre interessi al saggio legale dalla data del riconoscimento fino all'effettivo soddisfo.
Compensa per metà le spese di lite tra le parti atteso il riconoscimento del diritto con decorrenza successiva alla domanda amministrativa e condanna l' al pagamento del residuo che liquida CP_1 come da dispositivo. Le spese di Ctu sono a carico dell' nella misura liquidata con separato CP_1 decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
a) accoglie parzialmente la domanda e, per l'effetto, condanna l' a pagare a parte CP_1 ricorrente l'indennizzo di cui all'art. 13 d.lgs. 38\00 e d.m. 12 luglio 2000, nella misura corrispondente ad una percentuale di danno biologico del 7% a decorrere dal 6.09.2024, oltre interessi al saggio legale dalla data del riconoscimento fino all'effettivo soddisfo;
b) compensa per metà le spese di lite tra le parti e condanna l' al pagamento del residuo CP_1 che liquida in complessivi euro 1.200,00 per compensi professionali, oltre spese generali,
IVA e CPA come per legge, con attribuzione in favore del procuratore antistatario.
Condanna l' al pagamento delle spese di C.T.U. nella misura liquidata con separato CP_1 decreto.
Aversa, 10.06.2025
Il Giudice
Dott.ssa Raffaella Paesano