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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 03/06/2025, n. 2803 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2803 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
QUARTA SEZIONE CIVILE
riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dr. Giuseppe De Tullio Presidente rel./est. dr. Massimo Sensale Consigliere dr. Rosanna De Rosa Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 695/2024 RGAC
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli Nord n. 3579/2023 deliberata il 22.8.2023 e pubblicata il 23.8.2023 (n. 13931/2019 RG); risarcimento danni;
TRA
, c.f. , Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. Ferdinando Raiola (c.f. ) e dall'avv. C.F._2
Raffaella Di Donato (c.f. ) C.F._3 domicilio digitale: Email_1 domicilio digitale: Email_2
APPELLANTE
E
1 CORTE di APPELLO di NAPOLI
IV sezione civile
CONDOMINIO EDERA in via della Resistenza n. 11, Mugnano di Napoli
(Napoli), c.f. P.IVA_1 in persona dell'amministratore p.t., difeso dall'avv. Giorgia Di Gioia (c.f.
) C.F._4 domicilio digitale: Email_3
APPELLATO
E
p.i. , Controparte_1 P.IVA_2 in persona del legale rappresentante p.t., difesa dall'avv. Salvio De Lucia (c.f.
) C.F._5 domicilio digitale: Email_4
APPELLATA
§ - LA VICENDA DI CAUSA
I fatti di causa sono riportati, nella sentenza impugnata, nei termini seguenti.
“Con citazione ritualmente notificata, il sig. conveniva in giudizio Parte_1 dinanzi all'intestato Tribunale il in persona dell'amministratore Controparte_2 legale rappresentante pro tempore deducendo che a causa del crollo in data 23.02.2019 del muro del balcone posto al terzo piano dello stabile sito in Mugnano di Napoli alla
Via della Resistenza, 11, facente parte del convenuto Condominio, veniva danneggiata gravemente l'auto Maserati Ghibli Tg. FK988PM, di proprietà della e Controparte_3 della quale era locatario, regolarmente parcheggiata nel suo posto auto;
che i danni subiti (per riparazioni, lucro cessante, danno emergente, ecc.) erano quantificabili in complessivi €. 70.000,00; che la responsabilità esclusiva dell'evento lesivo era da addebitare al ex art. 2051 c.c. quale custode dei beni. Tanto Controparte_2 premesso, chiedeva che fosse accertato e dichiarato che il era Controparte_2 responsabile dell'evento dannoso descritto;
per l'effetto, che il fosse Controparte_2 condannato al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non conseguenti al sinistro del 23.02.2019 nei limiti di €. 70.000,00 ovvero al pagamento di quell'altra maggiore o
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IV sezione civile
minore somma ritenuta di giustizia o quantificata in corso di causa;
vinte le spese con attribuzione.
Costituitosi in data 26.02.2020 il eccepiva la nullità della citazione Controparte_2 ex art. 164 c.p.c; contestava la propria responsabilità, attribuendo il crollo della parete alle fortissime ed intense raffiche di vento ed abbondanti piogge verificatesi nei giorni precedenti e lo stesso giorno dell'evento, eventi naturalistici di portata eccezionale tali da far sussumere l'evento de qua a caso fortuito o forza maggiore, elemento che escludeva qualsiasi responsabilità del Chiedeva preliminarmente di CP_2 chiamare in causa la con la quale aveva stipulato un contratto a Controparte_1 copertura dei rischi per fabbricati civili e, sempre in via preliminare, accertare e dichiarare la nullità della citazione e fissarsi ex art. 269 c.p.c. altra udienza per consentire la chiamata in causa del terzo;
nel merito, rigettare le domande avanzate dall'attore in quanto infondate in fatto e in diritto;
nell'ipotesi di accoglimento, anche parziale della domanda attorea, condannare la Società Controparte_4
a tenere indenne come da contratto il Condominio di quanto fosse tenuto a
[...] pagare e, pertanto, manlevarlo da ogni onere risarcitorio;
vinte le spese.
Denegata la richiesta di chiamata in causa di per decadenza del Controparte_1 convenuto tardivamente costituitosi, al presente procedimento veniva riunito per connessione oggettiva e parzialmente soggettiva, quello con R.g. n. 4744/2020 instaurato dal contro come da ordinanza del Controparte_2 Controparte_1
23.11.2020.
Costituitasi chiedeva in via preliminare, che il Tribunale Controparte_1 dichiarasse la carenza di legittimazione ad agire del per violazione e Controparte_2 falsa applicazione dell'art. 32 c.p.c.; sempre in via preliminare dichiarasse la nullità dell'atto di citazione;
in ordine all'invocato rapporto di assicurazione con la
[...]
., rigettasse la domanda di garanzia avanzata dal in CP_1 Controparte_2 mancanza delle prove relative: all'operatività della polizza assicurativa, cioè del pagamento dei premi assicurativi con riferimento all'epoca dei fatti di cui è causa;
l'avvenuta regolazione dei premi sempre con riferimento all'epoca dei fatti di cui è causa;
che il sinistro rientrasse, comunque, nella previsione dei patti di polizza;
nel merito, e nella denegata ipotesi di superamento delle eccezioni preliminari di rito, rigettasse la domanda poiché infondata in fatto e diritto con conseguente condanna della parte attrice al pagamento delle spese processuali;
in via ulteriormente gradata, nella
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denegata ipotesi di accoglimento della domanda, riconoscere la giusta somma rapportabile all'evento de quo con compensazione delle spese di lite. In estremo subordine, accertare e dichiarare l'inadempimento dell'obbligo di salvataggio da parte del per l'effetto l'indennizzo eventualmente dovuto all'odierna Controparte_2 convenuta;
vinte le spese.”.
Il Tribunale di Napoli Nord, con la sentenza indicata in epigrafe, ha statuito come segue:
“
1. accoglie, per le ragioni esposte in motivazione, la domanda attorea e, per l'effetto, dichiara il in persona Controparte_5 del legale rappresentante pro tempore, responsabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 2051
c.c. dei danni lamentati dall'attore;
2. per l'effetto condanna il convenuto Controparte_5 in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in
[...] favore dell'attore della somma di €. 25.700,00 oltre rivalutazione Parte_1 monetaria dal sinistro alla presente decisione ed interessi legali sulla sorta capitale di anno in anno rivalutata dal sinistro alla presente decisione ed oltre agli interessi legali dalla decisione al saldo.
3. condanna il in Controparte_5 persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore dell'attore delle spese di lite, che liquida in €. 806,00 per spese e €. 5.077,00 per compenso professionale, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario.
4. pone le spese di CTU definitivamente a carico del Controparte_2
5. condanna a manlevare e tenere indenne il Controparte_1 [...]
di quanto quest'ultimo è tenuto a pagare Controparte_6 CP_5 all'attore, al difensore di quest'ultimo ed al CTU in forza della presente sentenza.”.
Avverso questa pronuncia ha interposto gravame ne ha Parte_1 argomentato i motivi a sostegno ed ha concluso come segue:
“a) accertare e dichiarare, previa conferma della Sentenza appellata in ordine alla responsabilità del alla Via Della Controparte_7
Resistenza n. 11 in persona dell'Amministratore p.t. nella causazione dell'evento dannoso per cui è causa, il diritto del sig. al risarcimento di tutti i Parte_1 danni subiti dalla propria autovettura nella misura di euro 44.033,43 Controparte_8
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IV sezione civile
(quantificazione CTP ovvero in subordine quanto meno nella Persona_1 misura di euro 35.000,00 inclusa IVA, come da preventivo della officina CP_9
Concessionario Ufficiale cui aggiungere in tal caso le spese sostenute e
[...] CP_8 provate e non riconosciute dal Giudicante per il tagliando di manutenzione effettuato alla per un esborso pari ad euro 932,79 e per il cambio degli pneumatici CP_8
(ovalizzate perché l'autovettura è stata ferma due anni) per euro 1.220,00, CP_8 oltre spese per il ripristino della tappezzeria interna;
b) accertare e dichiarare, previa conferma della Sentenza appellata in ordine alla responsabilità del alla Via Della Controparte_7 CP_7
Resistenza n. 11 in persona dell'Amministratore p.t. nella causazione dell'evento dannoso per cui è causa, il diritto del sig. al risarcimento dei danni da Parte_1 fermo tecnico in via equitativa e comunque per tutti i motivi esposti nel presente atto nella misura non inferiore ad euro 4.533,79;
c) in via subordinata accertare e dichiarare, previa conferma della Sentenza appellata in ordine alla responsabilità del alla Via Controparte_7
Della Resistenza n. 11 in persona dell'Amministratore p.t. nella causazione dell'evento dannoso per cui è causa, il diritto del sig. al risarcimento dei danni da Parte_1 fermo tecnico in via equitativa e comunque commisurandolo al noleggio di autovettura similare per il numero dei giorni riconosciuti dal CTU e pari a 27,9.
d) accertare e dichiarare, previa conferma della Sentenza appellata in ordine alla responsabilità del in alla Via Della Controparte_2 Controparte_7
Resistenza n. 11 in persona dell'Amministratore p.t. nella causazione dell'evento dannoso per cui è causa, il diritto del sig. al risarcimento dei danni da Parte_1 fermo tecnico in via equitativa e comunque per tutti i motivi esposti nel presente atto per il mancato utilizzo del locale commerciale in cui era parcata l'autovettura danneggiata;
e, per l'effetto,
e) condannare, per le anzidette causali, il Controparte_7 alla Via Della Resistenza 11 in persona dell'Amministratore p.t. in solido con la
[...]
e/o ognuno per quanto di ragione al risarcimento di tutti i danni Controparte_1 subiti dall'appellante per la propria autovettura e per i motivi esposti nel presente atto nella misura di euro 18.333,43 quale differenza tra l'importo già riconosciuto di euro
25.700,00 e l'importo dovuto di euro 44.033,43 e/o in subordine l'importo di euro
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9.300,00 quale differenza tra l'importo già riconosciuto di euro 25.700,00 e l'importo dovuto di euro 35.000,00 nonché al risarcimento dei danni da fermo tecnico da liquidarsi secondo i motivi esposti nel presente atto in via equitativa o comunque nella misura non inferiore ad euro 5.000,00 e tutto comunque entro il limite di Euro
26.000,00 ovvero al risarcimento di quella somma maggiore o minore ritenuta giusta e congrua dal Giudice adito e comunque sempre nei limiti di Euro 26.000,00;
f) con vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio, oltre rimborso spese generali (15%), I.V.A. e C.P.A. come per legge, il tutto con clausola di attribuzione ai procuratori antistatari;
g) con salvezza di ogni altro diritto in generale.
In via istruttoria: acquisirsi ex officio tutti i mezzi di prova ritenuti indispensabili o comunque opportuni ai fini del decidere e ammettere le richieste tutte già formalizzate nei propri scritti difensivi ossia rinnovare le operazioni peritali e/o in subordine chiamare a chiarimenti il CTU Arch. al quale ordinare il deposito Persona_2 dei verbali di svolgimento dell'accesso peritale.”.
Il si è opposto all'impugnazione, ha proposto appello Controparte_2 incidentale ed ha concluso come segue:
“- Dichiarare inammissibile l'appello proposto dal Sig., per tutti i motivi ex ante rappresentati;
- Rigettare nel merito il gravame in quanto infondato in fatto ed in diritto;
- Riformare la sentenza di primo grado nella parte in cui statuisce la liquidazione delle spese di lite, poste a carico dell'odierno appellato, ritenuto soccombente, e, per l'effetto, condannare l'appellante al pagamento delle spese del primo grado di giudizio;
- Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali, I.V.A. e
C.P.A. come per legge.”.
si è costituita ed ha concluso: Controparte_1
“A)- Per il rigetto integrale del gravame, con conferma della sentenza di primo grado;
B)- Con vittoria di spese e competenze di giudizio, non essendoci motivo alcuno per procedersi a compensazione.”.
Nel contrasto tra le parti, la causa è stata assegnata in decisione all'udienza del 13.5.2025, tenuta nella forma scritta/telematica di cui all'art. 127 ter cod. proc. civ.
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IV sezione civile
§ - L'INAMMISSIBILITA' DELL'APPELLO
Il e hanno eccepito Controparte_2 CP_1 CP_1
l'inammissibilità dell'appello, a norma dell'art. 342 cod. proc. civ., perché mancante dell'indicazione delle parti del provvedimento impugnato e delle modifiche richieste al giudice del secondo grado.
L'eccezione dev'essere disattesa.
La Corte di legittimità ha predicato che gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Cass., ss.uu., n. 27199/2017; Cass. n.
13535/2018; Cass. n. 20066/2021; Cass. n. 33843/2021; Cass. n. 40560/2021; Cass.
n. 20835/2022; Cass. 21416/2022; Cass., ss.uu. n. 36489/2022; Cass. n. 1538/2023;
Cass. n. 16218/2023; Cass. n. 10891/2023; Cass. n. 17709/2023; Cass. n.
18023/2023; Cass. n. 23100/2023; Cass. n. 34969/2023; Cass. n. 1600/2024; Cass. n.
9378/2024; Cass. n. 18309/2024). Si richiede che la parte appellante ponga il giudice superiore in condizione di comprendere con chiarezza qual è il contenuto della censura proposta, dimostrando di aver compreso le ragioni del primo giudice e indicando il perché queste siano censurabili (Cass. n.
24048/2021; Cass. n. 9378/2024).
Nella specie, l'atto di appello confezionato da risponde Parte_1 ai requisiti evocati nella richiamata interpretazione del giudice di legittimità, in quanto consente a questo giudice dell'impugnazione di percepire l'esatta portata delle doglianze articolate contro la sentenza del Tribunale di Napoli
Nord e le censure formulate avverso la decisione di prime cure.
L'eccezione d'inammissibilità del gravame, sollevata sotto il profilo di cui all'art. 348 bis cod. proc. civ., diretta alla declaratoria di una non ragionevole
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IV sezione civile probabilità di accoglimento del gravame medesimo, la cui sede propria di valutazione è quella della fase iniziale del giudizio di appello, è ormai superata dalla fase decisoria cui è pervenuto attualmente il processo ed è destinata adesso ad essere assorbita dalla decisione di merito.
La Corte di legittimità, con ordinanza n. 4996/2024, ha statuito che “… la facoltà per il giudice d'appello di dichiarare inammissibile, ai sensi dell'art. 348 bis cod. proc. civ., l'appello che non abbia ragionevole probabilità di essere accolto deve essere esercitata all'udienza di cui all'art. 350 cod. proc. civ., dopo aver sentito le parti, prima di procedere alla trattazione, sicché tale facoltà è preclusa ove siano stati svolti gli adempimenti di cui al secondo comma del medesimo art. 350 cod. proc. civ. (cfr. Cass.
20 maggio 2020, n. 9225; Cass. 1° giugno 2020, n. 10409; Cass. 19 luglio 2016, n.
14696).”.
§ - IL RISARCIMENTO DEL DANNO ha impugnato la sentenza del Tribunale di Napoli Nord Parte_1 nella parte in cui ha limitato il danno alla somma di € 25.700,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali, per la sola riparazione della vettura, somma peraltro inferiore a quella effettivamente necessaria, in tal modo escludendo tutte le altre voci di danno da lui richieste, quali il costo da lui sostenuto per l'acquisto della nuova vettura Citroen C3 tg. GC388SH e le conseguenti spese per tassa di possesso ed assicurazione r.c.a., nonché per il mancato utilizzo del locale commerciale in cui è stata parcheggiata la CP_8
[...]
Ha dedotto, a sostegno del gravame, che i danni sono stati riduttivamente determinati dal c.t.u., arch. , in € 25.700,00, Persona_2
a fronte della stima eseguita dal proprio c.t.p., per. ass. in € Persona_1
44.033,53, sulla scorta del preventivo redatto dall'autofficina convenzionata di € 35.000,00. Controparte_10
Ha lamentato che il Tribunale di Napoli Nord non gli ha riconosciuto il danno relativo al tagliando di manutenzione effettuato alla per € CP_8
932,79, nonché al cambio degli pneumatici, per € 1.220,00, entrambi dovuti alla sosta forzata per due anni circa.
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IV sezione civile
Ha recriminato contro il mancato riconoscimento del danno da fermo tecnico, sebbene riconosciuto dal c.t.u. in 27,9 giorni e confermato dai testimoni escussi, a fronte dell'impossibilità di utilizzo del veicolo danneggiato e, conseguentemente della necessità di acquistare una vettura sostitutiva nuova, la
Citroen C3 tg. GC388SH, per le esigenze proprie e della famiglia. Il primo giudice ha errato, infatti, nel ritenere che il nucleo familiare disponeva di altre vetture. E non può vedersi leso il diritto di esso appellante al riconoscimento di un danno effettivamente subito e provato solo perché provvedeva all'acquisto e non al noleggio di un'auto sostitutiva di quella coinvolta nel sinistro, divenuta inutilizzabile. Il costo per l'acquisto del veicolo Citroen C3, comprensivo di tassa di possesso ed assicurazione, è ammontato ad € 4.533,79.
Ha reclamato, ancora, il danno da mancato utilizzo del locale commerciale nel quale è stata parcheggiata la posto all'interno Controparte_8 dell'azienda ove svolge la sua attività lavorativa, da determinarsi in via equitativa.
Ha chiesto la rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio o, in subordine, i necessari chiarimenti al perito, per effetto della nullità della stessa.
E ciò perché il c.t.u., dopo il primo accesso, il cui verbale non è mai stato depositato in atti, previo accordo tra le parti tutte, richiedeva ulteriore sopralluogo nel corso del quale si sarebbe dovuto procedere ad una migliore individuazione del bene oggetto di perizia che doveva essere rimosso dall'originaria posizione e privato dell'involucro posto a protezione dello stesso. Ebbene, tale secondo accesso, dopo una prima richiesta di differimento, non ha mai avuto luogo, così violando il diritto di difesa di esso Pt_1
e rendendo l'elaborato peritale nullo.
[...]
I motivi meritano reiezione.
Va preliminarmente precisato che l'impugnazione proposta da Pt_1 verte esclusivamente sul quantum dell'importo riconosciutogli dal
[...]
Tribunale di Napoli Nord, a titolo risarcitorio, e che il ha Controparte_2 sollevato appello incidentale esclusivamente in relazione alla sua condanna al pagamento delle spese del giudizio. Con la conseguenza che si è consolidato il cd. giudicato interno sul capo di pronuncia inerente alla sussistenza della responsabilità del quale custode della res dalla quale è scaturito il CP_2
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IV sezione civile danno all'autovettura dell'attore (il muretto esterno della facciata dell'edificio crollato) a norma dell'art. 2051 cod. civ. e sulla connessa obbligazione risarcitoria. ha contestato l'ammontare del danno derivato alla Parte_1
Maserati Ghibli tg. FK988PM, come determinato dal Tribunale di Napoli Nord nella somma di € 25.700,00, comprensiva di i.v.a., in conformità all'accertamento eseguito dal c.t.u., arch. . Ed ha lamentato Persona_2 che il primo giudice non ha tenuto conto del preventivo dell'autofficina recante il maggior importo di € 44.033,53. Controparte_9
Rileva la Corte che la quantificazione eseguita dal Tribunale è corretta ed
è conforme alle risultanze della consulenza d'ufficio, senza che il preventivo prodotto dall'attore-appellante possa indurre un ripensamento della liquidazione del danno, eseguita dal perito nominato dal Tribunale. Il preventivo, infatti, non attesta alcun esborso per le riparazione, ma riveste natura di una mera stima dei danni, peraltro proveniente dalla parte stessa che intende avvalersene in proprio favore, sicchè il giudice è libero di valutarne e di apprezzarne liberamente il contenuto.
Va aggiunto che il c.t.u. ha tenuto conto delle osservazioni e dei rilievi del c.t.p. di parte attrice, sicchè, anche sotto profilo, le contestazioni rinnovate in questo giudizio di appello, da parte di si devono intendere Parte_1 adeguatamente riscontrate e confutate nell'ambito dell'istruttoria tecnica.
Per le ulteriori voci di danno richieste dall'istante, diverse da quelle strettamente inerenti le riparazioni, va considerato che, in via generale, è risarcibile soltanto l'esborso che si ponga in diretta derivazione causale con l'evento dannoso e non le altre spese derivanti da ritardo nella riparazione oppure superflue oppure aggravate dalla condotta del danneggiato medesimo.
In particolare, rileva che la Corte che il c.t.u. ha stimato un tempo di sosta forzata, per eseguire le riparazioni alla di 27,9 giorni, per cui il Controparte_8 danno da “fermo tecnico” deve essere ragguagliato esclusivamente a tale dato cronologico.
In tale prospettiva, non possono essere addebitate al le CP_2 spese derivanti dal lungo tempo durante il quale ha tenuto Parte_1 ferma la vettura, neppure ove ciò sia avvenuto in funzione del giudizio da
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IV sezione civile intraprendere avanti al Tribunale e delle relative esigenze probatorie, in particolare la consulenza tecnica d'ufficio.
infatti, avrebbe potuto far verificare le condizioni della Parte_1 con un accertamento tecnico preventivo (art. 696 cod. proc. civ.), in tal CP_8 modo assicurando la prova del danno, e poi procedere alle riparazioni, così evitando di aggravare il danno che necessariamente gli sarebbe derivato dalla sosta prolungata dell'autovettura.
L'art. 1227, comma 2, cod. civ., escludendo il risarcimento per il danno che il creditore avrebbe potuto evitare con l'uso della normale diligenza, impone a quest'ultimo una condotta attiva, espressione dell'obbligo generale di buona fede, diretta a limitare le conseguenze dell'altrui comportamento dannoso, intendendosi comprese nell'ambito dell'ordinaria diligenza, a tal fine richiesta, soltanto quelle attività che non siano gravose o eccezionali o tali da comportare notevoli rischi o rilevanti sacrifici (Cass. n. 22352/2021; Cass. n.
25750/2018).
L'appellante ha invocato il ristoro delle somme impiegate per il tagliando di manutenzione eseguito alla (€ 932,79) e per la sostituzione degli CP_8 pneumatici rimasti “ovalizzati” per la sosta forzata dell'autovettura per circa due anni (€ 1.220,00).
La richiesta va disattesa, tenuto conto che si tratta di esborsi che non sono in stretta derivazione causale con il crollo del muretto condominiale, ma sono derivate dal lungo tempo che il danneggiato ha lasciato trascorrere prima di procedere alla riparazione del veicolo. Sul punto vale ricordare che il c.t.u. ha determinato il tempo di sosta per le riparazioni in 27,9 giorni e, conseguentemente, il danno risarcibile dev'essere ragguagliato a tale limitato periodo.
Peraltro, la spesa per il tagliando di manutenzione attiene alla “vita normale” della vettura e nessuna prova è stata fornita dall'appellante in ordine alla “ovalizzazione” degli pneumatici, che ne avrebbe imposto la sostituzione.
Analoghe considerazioni devono essere svolte con riferimento alla domanda di parte attrice di ristoro del danno derivante dall'acquisto di un'autovettura sostitutiva (Citroen C3 tg. GC388SH), dal pagamento della tassa
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IV sezione civile di proprietà (€ 190,32) e della polizza assicurativa per r.c.a. (€ 620,00) e per furto
(€ 400,00).
In argomento, va rimarcato – ancora una volta – che, a fronte di un periodo di “fermo tecnico”, per la riparazione della stimato dal Controparte_8
c.t.u. in 27,9 giorni, ha invocato il ristoro da mancato utilizzo Parte_1 della vettura per un periodo intollerabilmente eccessivo, dal 23.2.2019 (data dell'evento dannoso) al settembre 2021 (data cui si riferiscono i rimborsi da lui richiesti per l'acquisto della nuova autovettura sostitutiva Citroen C3). E va ribadito – ancora una volta – che il danneggiato deve tenere una condotta improntata a correttezza e buona fede, che induca a non aggravare le conseguenze dannose ed il risarcimento a carico del responsabile, laddove non risulta ispirata a tali canoni di diligenza la pretesa di di vedersi Parte_1 rimborsare i costi di una vettura nuova piuttosto che quelli di una vettura a noleggio, peraltro per ben il più limitato periodo di “fermo tecnico” (27,9 giorni).
Sul punto, va condivisa la valutazione del Tribunale di Napoli Nord secondo la quale il risarcimento per l'acquisto della nuova autovettura “… realizzerebbe una ingiustificata locupletazione per il danneggiato, in violazione del principio per cui il risarcimento del danno da responsabilità aquiliana ha la funzione di porre il patrimonio del danneggiato nello stesso stato in cui si sarebbe trovato se
l'illecito non si fosse verificato (Corte di Cassazione, Sezione 3 civile, Sentenza
22.05.2003, n. 8052).”.
Deve essere disattesa anche la domanda di con la quale Parte_1 ha chiesto il risarcimento del danno in via equitativa per il mancato utilizzo del locale della sua azienda, rimasto occupato per la custodia della vettura danneggiata.
L'appellante non ha fornito alcuna prova del pregiudizio patrimoniale sofferto e neanche della relativa quantificazione. Non ha dedotto a quale diverso utilizzo avrebbe destinato lo spazio occupato dalla vettura o quale utilità economica ne avrebbe potuto trarre, sia in termini di utilizzo diretto che in termini di cessione onerosa a terzi. Ancora più penalizzante è la mancata prova del quantum, tenuto conto che si è limitato ad invocare la Parte_1 quantificazione del danno in via equitativa, trascurando di considerare che tale
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IV sezione civile criterio può essere adottato quando il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare (art. 2056 cod. civ., in relazione all'art. 1226 cod. civ.), cioè nel caso la sua quantificazione non sia possibile oppure risulti estremamente difficoltosa per ragioni obiettive. Nel caso di specie, al contrario, l'attore- appellante avrebbe potuto fornire al giudice gli elementi necessari per consentire di liquidare esattamente la somma per il mancato utilizzo dello spazio in esame, ma tale onere non ha adempiuto.
In ogni caso, va rimarcato, ancora una volta, che ha Parte_1 contribuito all'ingiustificato prolungamento della sosta forzata della a CP_8 fronte di un tempo necessario per le riparazioni di 27,9 giorni, come riportato dal c.t.u.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, la sentenza gravata merita di essere confermata, nelle parti attinte dall'impugnazione.
§ - L'APPELLO INCIDENTALE DEL CONDOMINIO
Il ha proposto appello incidentale con il quale ha Controparte_2 chiesto che la Corte “Voglia disporre la condanna dell'appellante al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio. Ciò in considerazione della notevole differenza tra la originaria domanda di risarcimento danni avanzata dal sig. in primo grado, Pt_1 pari a circa 70.000,00 €, ed il “quantum” riconosciuto dal giudice di primo grado, pari alla somma di € 25.700,00; si tratta di circa un terzo della cifra originariamente prospettata da parte attrice. Inoltre, si rileva che la sentenza oggetto del presente gravame ha stabilito che il fosse manlevato e tenuto indenne di Controparte_2 quanto tenuto a pagare all'attore, al difensore di quest'ultimo ed al CTU. È evidente che, all'esito della decisione resa, di certo il non posso esser definito Controparte_2 parte soccombente nel giudizio de quo.”.
I motivi devono essere respinti.
Il Tribunale di Napoli Nord ha liquidato le spese, a carico del nell'ammontare di € 5.077,00, che corrisponde esattamente Controparte_2 ai valori medi della tabella 2 – giudizi ordinari e sommari di cognizione innanzi al
Tribunale, allegata al d.m. 55/2014, per lo scaglione da € 5.200,01 ad € 26.000,00, nel quale rientra l'importo di € 25.700,00, che rappresenta il danno liquidato in favore di e, quindi, il valore effettivo della causa. Infatti, l'art. 5 Parte_1
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IV sezione civile comma 1 d.m. 55/2014 stabilisce che “Nei giudizi per pagamento di somme o liquidazione di danni, si ha riguardo di norma alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata.”.
Ed allora, la liquidazione delle spese a carico del è Controparte_2 stata correttamente determinata dal giudice di prime cure, in conformità ai valori tabellari previsti per lo scaglione di riferimento e la sentenza merita di essere confermata anche in parte qua.
§ - LE SPESE DI CAUSA
Le spese di questo secondo grado di giudizio restano compensate tra ed il in considerazione della reciproca Parte_1 Controparte_2 soccombenza, derivante dal rigetto dell'appello principale ed anche di quello incidentale. Restano compensate anche nei confronti di Controparte_1
A questa pronuncia di rigetto dei gravami, consegue l'obbligo di Pt_1
e del di versare un ulteriore importo, a titolo di
[...] Controparte_2 contributo unificato, pari a quello rispettivamente dovuto per l'appello principale e per quello incidentale (art. 13 co. 1 quater d.p.r. 115/2002, introdotto con legge n. 228 del 24.12.2012).
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta avverso la sentenza del Tribunale di Napoli Nord n. 3579/2023 deliberata il 22.8.2023 e pubblicata il 23.8.2023 (n. 13931/2019 RG), ogni altra richiesta ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello principale proposto da Parte_1
2) rigetta l'appello incidentale proposto dal Controparte_2
3) compensa le spese del secondo grado tra tutte le parti;
4) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. I quater DPR
115/2002, a carico di e del per il Parte_1 Controparte_2 versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 co. I bis
d.p.r. 115/2002, nella misura rispettivamente dovuta per l'appello principale e per l'appello incidentale.
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IV sezione civile
Così deciso in Napoli, in data 3 giugno 2025.
IL PRESIDENTE EST. (firma apposta in modalità digitale)
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