TRIB
Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 21/03/2025, n. 1305 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1305 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
N. 7811/2017 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, nella persona del Giudice dott. Cesare Taraschi, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile ordinaria iscritta al n. 7811/17 R.G. affari contenziosi civili, avente ad oggetto: nullità parziale e ripetizione indebito
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Luciano D'Amato, presso il cui Parte_1 studio è elettivamente domiciliato in Cava de' Tirreni (SA), al Corso Umberto I n. 314, giusta procura allegata all'atto di citazione
ATTORE
E tramite la procuratrice in persona Controparte_1 CP_2
del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Filippo Berardi, Carlotta
Casamorata e Marina Vandini, con i quali è elett.te dom.ta presso lo studio dell'avv. Giovanni
Balbi, sito in Salerno, alla via Vernieri n. 119, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA
MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, notificato il 04/09/17, conveniva in giudizio, dinanzi al Parte_1
Tribunale di Salerno, la assumendo di aver intrattenuto Controparte_1 presso la filiale di Positano di quest'ultima il rapporto di cui al contratto di c/c n. 5711.15; che su tale rapporto la convenuta aveva applicato interessi anatocistici, spese non pattuite, tassi d'interesse superiori alla soglia usuraria ex l. n. 108/96, nonché addebiti frutto di variazioni contrattuali violative dell'art. 118 T.U.B.
pagina 1 di 3 Chiedeva, quindi, dichiararsi la nullità delle poste illegittimamente addebitate sul c/c n. 5711.15 e procedersi alla rideterminazione del saldo di tale rapporto, previa espunzione di tali poste ed applicazione dell'art. 117 T.U.B., con condanna della convenuta al risarcimento dei danni nella misura di € 3.000,00, vinte le spese giudiziali da attribuire al difensore antistatario.
Con comparsa di risposta, depositata il 26/01/18, si costituiva la Controparte_1
la quale chiedeva il rigetto delle avverse domande in quanto del tutto sfornite di prova e,
[...]
comunque, prescritte, vinte le spese giudiziali.
Acquisita documentazione varia, all'udienza odierna la causa veniva discussa e decisa ex art. 281sexies c.p.c. mediante lettura della presente sentenza.
Le domande dell'attore sono infondate.
Il , invero, sebbene ne fosse onerato, non ha prodotto gli estratti di c/c inerenti al Parte_1
rapporto oggetto di causa, così impedendo qualsivoglia accertamento peritale tramite CTU volta ad appurare la corretta applicazione delle condizioni pattuite nel contratto del 23/12/03, prodotto dalla banca convenuta.
A tale carenza probatoria non può sopperirsi con l'emanazione dell'ordine di esibizione di documentazione ex art. 210 c.p.c. nei confronti della banca convenuta, essendo stata la relativa istanza istruttoria correttamente già rigettata con l'ordinanza del 29/09/21 in quanto parte attrice non ha dimostrato di essersi attivata, ex art. 119 T.U.B., per l'acquisizione della documentazione bancaria mancante in tempo utile per la produzione della stessa nel presente giudizio.
Anche la deduzione dell'asserito superamento del tasso soglia ex l. n. 108/96 risulta del tutto generica, essendosi rilevato in giurisprudenza che “Nelle controversie relative alla spettanza e alla misura degli interessi moratori, l'onere della prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che il debitore che intenda dimostrare l'entità usuraria degli stessi è tenuto a dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale relativa agli interessi moratori e quelli applicati in concreto,
l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato e gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento, mentre la controparte dovrà allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto” (Cass. S.U. n. 19597/20): tali oneri allegatori sono stati del tutto disattesi dall'attore, che non ha effettuato alcun richiamo né alle previsioni contrattuali né ai tassi concretamente applicati e neppure al tasso soglia “pro tempore” applicabile.
Alla luce delle anzidette considerazioni, le domande dell'attore vanno rigettate.
pagina 2 di 3 Le spese seguono la soccombenza dell'attore e vanno liquidate come in dispositivo, in base ai valori minimi del D.M. n. 147/22 (scaglione da € 5.200,01 ad € 26.000,00), attesa la semplicità della lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Cesare Taraschi, definitivamente pronunziando nel giudizio n. 7811/17 R.G., ogni diversa istanza ed eccezione rigettata e/o disattesa, così provvede:
1) rigetta le domande dell'attore;
2) condanna al pagamento, in favore della Parte_1 Controparte_1
delle spese giudiziali, che si liquidano in € 20,00 per spese vive ed € 2.540,00
[...]
per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge.
Salerno, 21 marzo 2025
Il Giudice
dott. Cesare Taraschi
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, nella persona del Giudice dott. Cesare Taraschi, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile ordinaria iscritta al n. 7811/17 R.G. affari contenziosi civili, avente ad oggetto: nullità parziale e ripetizione indebito
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Luciano D'Amato, presso il cui Parte_1 studio è elettivamente domiciliato in Cava de' Tirreni (SA), al Corso Umberto I n. 314, giusta procura allegata all'atto di citazione
ATTORE
E tramite la procuratrice in persona Controparte_1 CP_2
del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Filippo Berardi, Carlotta
Casamorata e Marina Vandini, con i quali è elett.te dom.ta presso lo studio dell'avv. Giovanni
Balbi, sito in Salerno, alla via Vernieri n. 119, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA
MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, notificato il 04/09/17, conveniva in giudizio, dinanzi al Parte_1
Tribunale di Salerno, la assumendo di aver intrattenuto Controparte_1 presso la filiale di Positano di quest'ultima il rapporto di cui al contratto di c/c n. 5711.15; che su tale rapporto la convenuta aveva applicato interessi anatocistici, spese non pattuite, tassi d'interesse superiori alla soglia usuraria ex l. n. 108/96, nonché addebiti frutto di variazioni contrattuali violative dell'art. 118 T.U.B.
pagina 1 di 3 Chiedeva, quindi, dichiararsi la nullità delle poste illegittimamente addebitate sul c/c n. 5711.15 e procedersi alla rideterminazione del saldo di tale rapporto, previa espunzione di tali poste ed applicazione dell'art. 117 T.U.B., con condanna della convenuta al risarcimento dei danni nella misura di € 3.000,00, vinte le spese giudiziali da attribuire al difensore antistatario.
Con comparsa di risposta, depositata il 26/01/18, si costituiva la Controparte_1
la quale chiedeva il rigetto delle avverse domande in quanto del tutto sfornite di prova e,
[...]
comunque, prescritte, vinte le spese giudiziali.
Acquisita documentazione varia, all'udienza odierna la causa veniva discussa e decisa ex art. 281sexies c.p.c. mediante lettura della presente sentenza.
Le domande dell'attore sono infondate.
Il , invero, sebbene ne fosse onerato, non ha prodotto gli estratti di c/c inerenti al Parte_1
rapporto oggetto di causa, così impedendo qualsivoglia accertamento peritale tramite CTU volta ad appurare la corretta applicazione delle condizioni pattuite nel contratto del 23/12/03, prodotto dalla banca convenuta.
A tale carenza probatoria non può sopperirsi con l'emanazione dell'ordine di esibizione di documentazione ex art. 210 c.p.c. nei confronti della banca convenuta, essendo stata la relativa istanza istruttoria correttamente già rigettata con l'ordinanza del 29/09/21 in quanto parte attrice non ha dimostrato di essersi attivata, ex art. 119 T.U.B., per l'acquisizione della documentazione bancaria mancante in tempo utile per la produzione della stessa nel presente giudizio.
Anche la deduzione dell'asserito superamento del tasso soglia ex l. n. 108/96 risulta del tutto generica, essendosi rilevato in giurisprudenza che “Nelle controversie relative alla spettanza e alla misura degli interessi moratori, l'onere della prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che il debitore che intenda dimostrare l'entità usuraria degli stessi è tenuto a dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale relativa agli interessi moratori e quelli applicati in concreto,
l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato e gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento, mentre la controparte dovrà allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto” (Cass. S.U. n. 19597/20): tali oneri allegatori sono stati del tutto disattesi dall'attore, che non ha effettuato alcun richiamo né alle previsioni contrattuali né ai tassi concretamente applicati e neppure al tasso soglia “pro tempore” applicabile.
Alla luce delle anzidette considerazioni, le domande dell'attore vanno rigettate.
pagina 2 di 3 Le spese seguono la soccombenza dell'attore e vanno liquidate come in dispositivo, in base ai valori minimi del D.M. n. 147/22 (scaglione da € 5.200,01 ad € 26.000,00), attesa la semplicità della lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Cesare Taraschi, definitivamente pronunziando nel giudizio n. 7811/17 R.G., ogni diversa istanza ed eccezione rigettata e/o disattesa, così provvede:
1) rigetta le domande dell'attore;
2) condanna al pagamento, in favore della Parte_1 Controparte_1
delle spese giudiziali, che si liquidano in € 20,00 per spese vive ed € 2.540,00
[...]
per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge.
Salerno, 21 marzo 2025
Il Giudice
dott. Cesare Taraschi
pagina 3 di 3