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Sentenza 26 luglio 2025
Sentenza 26 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 26/07/2025, n. 2729 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2729 |
| Data del deposito : | 26 luglio 2025 |
Testo completo
n. 7080/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Anna Cattaneo Presidente
Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice
Dott.ssa EN Di PE Giudice rel. est. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso ex art. 473 bis. 51 ult. c. c.p.c. iscritto a ruolo in data
16/06/2025 da:
(C.F. , nato il [...] in [...], Parte_1 C.F._1 assistito e difeso dall'avv. PINI RAFFAELLA, presso il cui studio sito in Piazza Castello 11, Milano
è elettivamente domiciliato;
e
(C.F. ), nata il [...] in [...], Parte_2 C.F._2 assistita e difesa dell'avv. PINI RAFFAELLA, presso il cui studio sito in Piazza Castello 11 Milano
è elettivamente domiciliato;
con i seguenti figli: nato a [...] il [...], e Persona_1 Persona_2 nato a [...] il [...],
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
FATTO
Pagina 1 Con ricorso ex art. 473 bis 51 ult c. c.p.c. personalmente sottoscritto depositato in data 13/06/2025, le parti sopraindicate chiedevano congiuntamente la modifica delle condizioni di cui al decreto definitivo di modifica delle condizioni di divorzio n. 19999/2020 del 12 novembre 2020 del Tribunale di Milano, già in modifica dell'accordo di negoziazione assistita in merito alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, autorizzato dalla Procura della Repubblica di Milano il 14 settembre 2017; in particolare, dando atto che la Signora a causa di sopravvenute circostanze non Parte_2 aveva potuto rispettare gli accordi pregressi raggiunti con il Signor nel Parte_1 procedimento di modifica delle condizioni di divorzio, e che le parti avevano trovato un nuovo accordo economico, chiedevano di accogliere le condizioni congiunte indicate nel ricorso e di seguito riportate:
“1. il Signor continuerà a versare alla Signora a titolo di Parte_1 Parte_2 assegno perequativo a favore dei figli, a mezzo bonifico bancario, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, l'importo mensile di 700,00 euro (350,00 euro a figlio) rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat;
2. le spese extra assegno riferite ai figli saranno sostenute da ciascun genitore al 50% ciascuno secondo quanto previsto dalle Linee Guida del Tribunale di Milano:
“spese mediche (da documentare)che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e)occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b)libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e)assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
Pagina 2 - spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e)baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h)acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
”;
3. le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non vantare l'una nei confronti dell'altra un diritto di mantenimento;
- prendere atto delle seguenti ulteriori pattuizioni:
4. il Signor per agevolare il trasferimento della Signora a Parte_1 Parte_2 Milano e l'estinzione di ogni finanziamento dalla stessa contratto: (i) continuerà a versarle, a titolo di accollo parziale e rimborso del mutuo ipotecario, l'importo di 800,00 euro entro il giorno 5 di ogni mese, per n. 93 mensilità, e quindi fino alla data ultima del 31 dicembre 2032, allorquando si estinguerà ogni obbligo del Signor nei suoi Parte_1 confronti;
(ii) ha versato fino alla data odierna la somma ulteriore di 13.000,00 euro, contribuendo altresì a sostenere le spese dei figli anche in relazione alla quota di pertinenza della Signora Pt_2
5. le parti, nonostante ogni eventuale diversa contribuzione da ciascuna erogata rispetto agli accordi pregressi, dichiarano di voler compensare tra loro reciproci crediti e debiti nelle more maturati e che, con il corretto adempimento delle condizioni previste dal presente accordo, nulla avranno a che pretendere reciprocamente alla data odierna, per nessuna ragione, titolo e causa;
6. spese di lite compensate tra le parti.”
DIRITTO
Il Collegio ritiene che l'accordo raggiunto dalle parti possa essere recepito dal Tribunale, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico ed essendo rispondente all'interesse della prole e delle parti e adeguato alle circostanze sopravvenute, come concordemente valutate dalle parti;
Ritiene altresì il Collegio che le spese legali debbano essere interamente compensate, atteso l'accordo raggiunto dalle parti in tal senso.
P. Q. M.
Il Tribunale, su ricorso congiunto di e , a Parte_1 Parte_2 parziale modifica delle condizioni di cui al decreto definitivo di modifica delle condizioni di divorzio n. 19999/2020 del 12 novembre 2020 del Tribunale di Milano, già in modifica dell'accordo di negoziazione assistita in merito alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, autorizzato dalla
Procura della Repubblica di Milano il 14 settembre 2017:
1) provvede in conformità alle condizioni concordate dalle parti come riportate in parte motiva, da intendersi qui integralmente trascritte;
2) conferma nel resto per quanto di ragione;
3) compensa tra le parti le spese di lite.
Si comunichi.
Pagina 3 Così deciso in Milano, il 25/06/2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa EN Di PE dott.ssa Anna Cattaneo
Pagina 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Anna Cattaneo Presidente
Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice
Dott.ssa EN Di PE Giudice rel. est. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso ex art. 473 bis. 51 ult. c. c.p.c. iscritto a ruolo in data
16/06/2025 da:
(C.F. , nato il [...] in [...], Parte_1 C.F._1 assistito e difeso dall'avv. PINI RAFFAELLA, presso il cui studio sito in Piazza Castello 11, Milano
è elettivamente domiciliato;
e
(C.F. ), nata il [...] in [...], Parte_2 C.F._2 assistita e difesa dell'avv. PINI RAFFAELLA, presso il cui studio sito in Piazza Castello 11 Milano
è elettivamente domiciliato;
con i seguenti figli: nato a [...] il [...], e Persona_1 Persona_2 nato a [...] il [...],
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
FATTO
Pagina 1 Con ricorso ex art. 473 bis 51 ult c. c.p.c. personalmente sottoscritto depositato in data 13/06/2025, le parti sopraindicate chiedevano congiuntamente la modifica delle condizioni di cui al decreto definitivo di modifica delle condizioni di divorzio n. 19999/2020 del 12 novembre 2020 del Tribunale di Milano, già in modifica dell'accordo di negoziazione assistita in merito alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, autorizzato dalla Procura della Repubblica di Milano il 14 settembre 2017; in particolare, dando atto che la Signora a causa di sopravvenute circostanze non Parte_2 aveva potuto rispettare gli accordi pregressi raggiunti con il Signor nel Parte_1 procedimento di modifica delle condizioni di divorzio, e che le parti avevano trovato un nuovo accordo economico, chiedevano di accogliere le condizioni congiunte indicate nel ricorso e di seguito riportate:
“1. il Signor continuerà a versare alla Signora a titolo di Parte_1 Parte_2 assegno perequativo a favore dei figli, a mezzo bonifico bancario, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, l'importo mensile di 700,00 euro (350,00 euro a figlio) rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat;
2. le spese extra assegno riferite ai figli saranno sostenute da ciascun genitore al 50% ciascuno secondo quanto previsto dalle Linee Guida del Tribunale di Milano:
“spese mediche (da documentare)che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e)occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b)libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e)assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
Pagina 2 - spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e)baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h)acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
”;
3. le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non vantare l'una nei confronti dell'altra un diritto di mantenimento;
- prendere atto delle seguenti ulteriori pattuizioni:
4. il Signor per agevolare il trasferimento della Signora a Parte_1 Parte_2 Milano e l'estinzione di ogni finanziamento dalla stessa contratto: (i) continuerà a versarle, a titolo di accollo parziale e rimborso del mutuo ipotecario, l'importo di 800,00 euro entro il giorno 5 di ogni mese, per n. 93 mensilità, e quindi fino alla data ultima del 31 dicembre 2032, allorquando si estinguerà ogni obbligo del Signor nei suoi Parte_1 confronti;
(ii) ha versato fino alla data odierna la somma ulteriore di 13.000,00 euro, contribuendo altresì a sostenere le spese dei figli anche in relazione alla quota di pertinenza della Signora Pt_2
5. le parti, nonostante ogni eventuale diversa contribuzione da ciascuna erogata rispetto agli accordi pregressi, dichiarano di voler compensare tra loro reciproci crediti e debiti nelle more maturati e che, con il corretto adempimento delle condizioni previste dal presente accordo, nulla avranno a che pretendere reciprocamente alla data odierna, per nessuna ragione, titolo e causa;
6. spese di lite compensate tra le parti.”
DIRITTO
Il Collegio ritiene che l'accordo raggiunto dalle parti possa essere recepito dal Tribunale, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico ed essendo rispondente all'interesse della prole e delle parti e adeguato alle circostanze sopravvenute, come concordemente valutate dalle parti;
Ritiene altresì il Collegio che le spese legali debbano essere interamente compensate, atteso l'accordo raggiunto dalle parti in tal senso.
P. Q. M.
Il Tribunale, su ricorso congiunto di e , a Parte_1 Parte_2 parziale modifica delle condizioni di cui al decreto definitivo di modifica delle condizioni di divorzio n. 19999/2020 del 12 novembre 2020 del Tribunale di Milano, già in modifica dell'accordo di negoziazione assistita in merito alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, autorizzato dalla
Procura della Repubblica di Milano il 14 settembre 2017:
1) provvede in conformità alle condizioni concordate dalle parti come riportate in parte motiva, da intendersi qui integralmente trascritte;
2) conferma nel resto per quanto di ragione;
3) compensa tra le parti le spese di lite.
Si comunichi.
Pagina 3 Così deciso in Milano, il 25/06/2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa EN Di PE dott.ssa Anna Cattaneo
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