Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 28/05/2025, n. 2048 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2048 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Napoli Nord R.G. 11555/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli Nord
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Paola
Caserta ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta R.G. 11555/2021 avente ad oggetto “risarcimento danni” e pendente
TRA
(CF ) rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1 giusta procura in calce all'atto di citazione, dall'avv. Luca Martinelli (CF
), presso il cui studio, sito in San Cipriano d'Aversa (CE) C.F._2 alla Via Po n° 11, è elettivamente domiciliato;
ATTORE
E
(CF e P.I ), quale impresa designata dal Controparte_1 P.IVA_1
F.G.V.S. - Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura generali alle liti in atti, dall'avv. Maria Carmela Fratta (C.F. ) presso il cui studio, sito C.F._3 in S. Maria C. Vetere alla via Mazzocchi 109, è elettivamente domiciliata;
CONVENUTA
CONCLUSIONI Con note scritte depositate ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza originariamente fissata per la data del 28.1.2025, le parti concludevano in conformità dei rispettivi scritti difensivi e la causa veniva riservata in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, esponeva: che in Parte_1
1
data 17/07/2019 alle ore 00:45 circa, mentre percorreva a piedi la Via Vicinale
Vecchia in Parete veniva investito insieme a da una autovettura Audi Parte_2 non identificata che percorreva la predetta via;
che, dopo l'impatto, l'autovettura investitrice si era allontanata senza lasciare tracce e senza prestare i dovuti soccorsi;
che, a seguito dell'impatto riportava lesioni personali per le quali veniva trasportato al
P.S. dell'Ospedale “G. Moscati” di Aversa dove i sanitari gli avevano diagnosticato una “Trauma toraco addominale e lombare. Frattura bifocale del soma di D 12 con infossamento di margino-somatico sup. e minima retropulsione murale posteriore.
Frattura del peduncolo sx D12 e frattura composta margine postero-inf. medesimo soma. Minimo ematoma fascio postero-mediale del m. diaframmatico dx e minima soffusione fluido-ematica spazio retrocrurale diaframmatico limitrofo. Contusioni varie”; che, in conseguenza delle lesioni subite a causa dell'incidente, aveva diritto ad ottenere un risarcimento pari alla somma di € 260.000,00, in ragione della personalizzazione risarcitoria del danno subito;
che era stata formulata una richiesta di risarcimento danni inviata con raccomandata a/r alla compagnia assicurativa nella qualità di FGVS, ai sensi dell'art. 283 cod.ass.. Controparte_2
Tanto premesso ed esposto, citando in giudizio la in Controparte_3 qualità di impresa designata per la liquidazione dei sinistri a carico del FGVS, concludeva affinché la Compagnia Assicurativa convenuta venisse condannata al risarcimento della somma di € 260.000,00 dovuta anche a titolo di personalizzazione risarcitoria, oltre interessi legali a far data dall'evento fin all'effettivo soddisfo e rivalutazione monetaria, con vittoria di spese di lite.
Si costituiva la che, contestando la fondatezza in fatto e diritto Controparte_1 della domanda, deduceva: in via preliminare, la nullità della citazione per la non chiara e lacunosa indicazione dei fatti costitutivi posti a fondamento della pretesa risarcitoria;
l'improcedibilità ed improponibilità della domanda per violazione del combinato disposto degli artt. 145 148, 283 e 287 cod. ass., per inosservanza dei requisiti contenutistici relativi alla costituzione in mora ed alla corretta instaurazione del contraddittorio nei confronti della Consap e della la prescrizione Controparte_2 del credito azionato dall'istante; la carenza di legittimazione attiva e passiva delle parti in causa;
nel merito, la mancata prova della dinamica dell'incidente ed, in particolare, del nesso di causalità tra l'evento dannoso dedotto e le lesioni personali lamentate;
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che non era stata dimostrata l'imputabilità del sinistro alla condotta colpevole di un autoveicolo rimasto sconosciuto;
che la vittima dell'incidente stradale non aveva provato di aver tenuto una condotta diligente e rispettosa delle norme del codice della strada;
che la quantificazione dei danni subiti era sproporzionata e non supportata da alcun valido elemento probatorio, e che non era stata effettuata denuncia-querela.
Ciò posto, concludeva in via preliminare, affinché fosse accertata e dichiarata la propria carenza di legittimazione passiva, la nullità della domanda, l'improcedibilità dell'azione e la prescrizione del credito risarcitorio preteso;
nel merito, affinché fosse rigettata la domanda attorea;
nell'ipotesi di accoglimento della domanda, affinché il risarcimento fosse contenuto nei limiti di cui all'art. 283 cod.ass., con vittoria di spese di lite.
Svolta l'istruttoria attraverso l'audizione di due testi di parte attrice e l'espletamento di una consulenza tecnica medico-legale, la causa veniva riservata in decisione dalla scrivente, subentrata nella titolarità del ruolo a far data dal 18.11.2024.
Orbene, la domanda è fondata e va pertanto accolta.
In via preliminare, va rigettata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione per violazione degli artt. 163 e 164 c.p.c., considerato il fatto che l'atto introduttivo complessivamente esaminato nella parte che raccoglie le conclusioni, oltre che in quella espositiva, (cfr. Cassazione civile, sez. III, 1 giugno 2001, n. 7448 sez. 1, sentenza n. 20294 del 25/09/2014) consente di comprendere pienamente l'oggetto della domanda e le circostanze di fatto poste a suo fondamento, ponendo la parte convenuta nella condizione di formulare in modo immediato ed esauriente le proprie difese nel merito.
Va, altresì, rilevata la proponibilità della domanda risarcitoria avanzata, stante l'ottemperanza al disposto degli artt. 145 e 148 del Decreto Legislativo 7 settembre
2005, n. 209 (cosiddetto “Codice delle Assicurazioni Private”), dimostrata mediante la produzione, in atti, di copia della comunicazione del 28.02.2020 e della successiva ad integrazione del 17.6.2020, entrambe inviate a mezzo pec alla Compagnia assicurativa convenuta e alla CP_4
La predetta missiva risulta redatta in piena osservanza dei requisiti contenutistici contemplati dall' art. 148 del Decreto Legislativo 7 settembre 2006, n. 209, con la
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conseguenza che l'impresa designata è stata posta in condizioni di istruire la richiesta stragiudiziale di risarcimento dei danni avanzata dall'attore (cfr. in tal senso, Cass. civ., sez. III, 5 maggio 2011, n. 9912).
Sulla base della documentazione in atti non sussistono, poi, dubbi con riguardo alla legittimazione passiva della compagnia di assicurazione convenuta in qualità di
FGVS..
Non è poi meritevole di accoglimento l'eccezione di prescrizione sollevata dalla in quanto l'attore ha esercitato tempestivamente il proprio diritto al Controparte_3 risarcimento del danno interrompendo utilmente il decorso del termine di prescrizione ex art. 2947 c.c. (cfr. richiesta risarcitoria stragiudiziale, invito alla negoziazione assistita, ricorso per ATP e atto di citazione notificato).
Passando al merito, l'attore agisce nei confronti della Compagnia Assicurativa convenuta, nella qualità di impresa designata ex art. 286 D.L.vo 209/05 per la liquidazione dei sinistri a carico del FGVS, invocando in relazione al sinistro di cui è stato vittima il ricorrere delle condizioni di cui all'art. 19 lett. a) della legge n. 990/69, in quanto l'autore dell'illecito sarebbe il conducente di un veicolo non identificato.
Nella fattispecie in esame può ritenersi adeguatamente provata la dinamica del sinistro esposta da nell'atto di citazione, trovando tale Parte_1 descrizione conferma nelle escussioni testimoniali, nella espletata consulenza tecnica d'ufficio oltre che nella documentazione processuale allegata, in particolare, nel referto ospedaliero di pronto soccorso.
In punto di diritto occorre evidenziare che il danneggiato che evochi in giudizio, ex art. 2054 c.c. e art. 18 e ss L. 990/69, il Fondo di Garanzia – per il tramite della
Compagnia di Assicurazione designata -, è gravato, preliminarmente, dell'onere di fornire adeguata prova in ordine all'avvenuta verificazione del fatto dannoso ed al nesso di causalità tra quest'ultimo e le conseguenze pregiudizievoli lamentate (Cass.
Civ., sez. III, 2.8.2001 n. 10609).
L'intervento del Fondo di garanzia per le vittime della strada, poi, nei casi di sinistri causati da veicolo non identificato impone all'attore di provare non solo le modalità del sinistro e del veicolo responsabile, ma anche dimostrare che tale veicolo è rimasto sconosciuto (cfr. Cass. Civ. sez.III 25.07.1995 n. 8086; Cass. Civ. Sez. III n.
12304 del 10.06.2005).
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In sostanza, perché ricorra la responsabilità del Fondo di Garanzia per un danno causato da un veicolo non identificato non basta dimostrare il fatto storico di un incidente verificatosi per colpa del mezzo investitore, ma è necessario altresì provare che il veicolo responsabile sia rimasto sconosciuto nonostante il danneggiato abbia tenuto una condotta diligente volta ad individuarlo.
Dall'attività istruttoria svolta emerge un quadro probatorio che, complessivamente considerato, consente di ritenere dimostrata la sussistenza del fatto storico per cui è causa e in particolare, la non identificabilità dell'autoveicolo investitore.
Innanzitutto, l'effettiva sussistenza delle lesioni traumatiche quale danno-evento posto a fondamento della pretesa risarcitoria trova riscontro nel referto di pronto soccorso n. 19035702 del 17/07/2019 (allegato all'atto di citazione) in cui viene indicato
“trasportato dal 118 questa notte per incidente stradale” diagnosticandosi già in quella sede “Trauma toraco addominale e lombare. Frattura bifocale del soma di D
12 con infossamento di margino-somatico sup. E minima retropulsione murale posteriore. Frattura del peduncolo sx D12 e frattura composta margine postero-inf. medesimo soma. Minimo ematoma fascio postero-mediale del m. diaframmatico dx e minima soffusione fluido-ematica spazio retrocrurale diaframmatico limitrofo.
Contusioni varie”.
Va, inoltre, premesso che la Suprema Corte ha avuto modo di chiarire che “in tema di sinistri stradali causati da veicoli non identificati, la presentazione di una denuncia o di una querela contro ignoti non è condizione di proponibilità dell'azione di risarcimento del danno esperita, ai sensi dell'art. 19 della l. n. 990 del 1969 ("ratione temporis" applicabile), nei confronti dell'impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada, né il danneggiato è tenuto ad attivarsi per identificare il veicolo in quanto l'accertamento giudiziale, nel cui contesto la presentazione o meno della denuncia o della querela costituisce un mero indizio, non riguarda la diligenza della vittima nel consentire l'individuazione del responsabile, ma la circostanza che il sinistro stesso sia stato effettivamente provocato da un veicolo rimasto non identificato per circostanze obiettive e non imputabili a negligenza della vittima” (cfr.
Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 9873 del 15/04/2021).
Nella fattispecie in esame, l'esame complessivo delle risultanze processuali e del materiale probatorio acquisito consente di ritenere raggiunta la prova del fatto storico
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narrato da parte attrice e posto a fondamento della pretesa risarcitoria azionata in giudizio.
Ritiene questo Giudice che parte attrice abbia adeguatamente assolto all'onere probatorio relativo alla dimostrazione, in termini certi e inequivoci, dell'effettivo verificarsi del sinistro secondo le modalità descritte in citazione, quale fatto colposo generatore del pregiudizio non patrimoniale allegato, essendo stati da lei provati, quali elementi costitutivi della fattispecie di illecito civile, la sussistenza di un comportamento colposo ad opera di un terzo danneggiante non identificato e il nesso di causalità materiale tra quest'ultimo e l'infortunio sofferto.
In particolare, le modalità dell'accadimento dannoso narrate nella domanda vengono confermate dalle dichiarazioni dei testi di parte attrice, i quali descrivono con precisione le circostanze di tempo e luogo nell'ambito delle quali avveniva l'investimento stradale occorso a , emergendo in modo inequivoco che Parte_1 non si era potuto risalire all'identificazione dell'autovettura investitrice in quanto subito dopo il sinistro la stessa faceva perdere le proprie tracce.
Entrambi i testi escussi, e , da ritenersi attendibili, per Testimone_1 Testimone_2 avere reso dichiarazioni sufficientemente circostanziate e coerenti, e per avere assistito visivamente ai fatti di causa, confermavano il verificarsi dell'incidente stradale secondo le modalità allegate da parte attrice nell'atto introduttivo, consentendo quindi di attribuire all'autovettura responsabile dell'infortunio la qualifica di veicolo non identificato.
A riguardo, il teste , amico dell'attore, ha dichiarato, per averlo visto Testimone_1 personalmente, che: “i fatti risalgono alla notte tra il 16 ed il 17 luglio del 2019.
Erano circa le 00:40, ero assieme a tre amici e Parte_1 Persona_1
, eravamo appena usciti da un bar e ci stavamo dirigendo verso un Testimone_2 altro bar dove erano parcheggiate le auto, per poi rientrare a casa. Eravamo a Parete in via Vicinale Vecchia in un tratto più stretto, per cui camminavamo in fila indiana;
avanti a tutti c'er , dietro di lu 7/8 metri dietro Persona_1 Parte_1
c'eravamo io ed il . Preciso che dove eravamo noi due la strada era un po' Tes_2 più larga, non iniziava ancora la parte sterrata e coperta da vegetazione dove si trovavan e . Quel tratto di strada è a senso unico. Ad un certo punto Pt_1 _1 arriva dalle nostre spalle un'autovettura modello Audi A4 di colore scuro di cui non
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ho notato la targa che procedeva ad una velocità abbastanza spedita, ma non eccessiva e che con lo specchietto del lato destro e la parte anteriore destra della fiancata ha colpito dapprima colpito e poi, successivamente, Parte_1
. Preciso che nei confronti d l'impatto è stato meno violento. Persona_1 _1
è stato colpito al fianco sinistro ed è caduto a terra con il fondoschiena e poi Pt_1 con la schiena è caduto tra la sequoia e lo sterrato. L'auto non si è fermata, _1 né ha rallentato ed ha poi girato a sinistra ad un incrocio che si trovava dopo circa
150 metri. Non ho notato quante persone ci fossero a bordo e se l'auto fosse condotta da una donna o un uomo. In quel tratto di strada non c'era illuminazione funzionante”.
Le medesime modalità dell'accadimento dannoso sono state confermate dal teste il quale, ricostruendo con precisione la dinamica dell'incidente e Testimone_2 riferendo dell'impossibilità di identificare l'autoveicolo pirata allontanatosi subito dopo l'investimento, dichiarava: “i fatti risalgono alla notte tra il 16 ed il 17 luglio
2019, erano le 00:40. Non ricordo che giorno della settimana fosse. Mi trovavo a
Parete alla via Vicinale Vecchia assieme ad amici: , Parte_1 _1
e . Avevamo trascorso la serata fuori ad un bar di cui non
[...] Testimone_1 ricordo il nome. Ci stavamo avviando verso la macchina per tornare a casa. Non ricordo di chi fosse l'auto. Camminavamo in fila indiana. Via Vicinale Vecchia è una strada a senso unico. L'ordine della fila era il seguente: avanti , poi Persona_1
c'er , dopo 6/7 metri c'er ed infine io in coda. Parte_1 Testimone_1
Preciso che il marciapiedi ad un certo punto si interrompeva;
al momento del sinistro io e eravamo ancora sul marciapiedi, e ne erano già Tes_1 _1 Pt_1 scesi;
nel tratto da loro percorso, sul lato destro c'era solo vegetazione, senza alcuna particolare delimitazione. Procedevamo nello stesso senso di marcia della strada, sul margine destro. Non c'era illuminazione artificiale. Ad un certo punto è passata un'Audi A4 di colore scuro che, nel superarci, ha colpito con lo specchietto laterale destro sia che E' stato colpito prima al fianco sinistro ed è _1 Pt_1 Pt_1 caduto col fondoschiena e la schiena a terra;
poi è stato colpito anch anche _1 lui sul fianco sinistro, ed è caduto a destra su un tratto di campagna. Non ho notato la velocità dell'auto, che comunque ha proseguito senza nemmeno rallentare;
non ho avuto modo di vedere se a bordo dell'auto ci fossero dei passeggeri. L'auto ha
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proseguito per una sessantina di metri e poi ha girato a sinistra verso il corso di
Parete.”
Entrambi i testimoni poi confermavano che in seguito al Parte_1 violento urto riportava lesioni personali e veniva pertanto soccorso dal 118.
I testi escussi, della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare, hanno dunque confermato, con dichiarazioni univoche e concordanti, la ricostruzione della vicenda storica dedotta in citazione ed il verificarsi del trauma subito dall'attore a causa della colpevole condotta di guida tenuta da un autoveicolo rimasto sconosciuto.
Le dichiarazioni testimoniali relative alla riconducibilità eziologica delle lesioni personali riportate da alla caduta al suolo determinata Parte_1 dall'impatto con l'autoveicolo pirata risultano poi corroborate dalla consulenza tecnica medico-legale del dott. . Persona_2
Si rileva in consulenza, sulla base della documentazione sanitaria allegata e di un esame obiettivo del soggetto danneggiato, che la concentrazione della causa lesiva risulta pienamente compatibile con le lesioni traumatiche riscontrate.
In particolare, i postumi invalidanti permanenti derivanti dalla compromissione anatomica e funzionale accertata sono in rapporto causale con la natura e la tipologia dell'evento dannoso dedotto in giudizio atteso che, come asserito dall'ausiliario, “1) la causa delle lesioni è da riportare all'incidente per cui è causa;
2) le lesioni riportate nell'incidente sono compatibili con la dinamica dell'incidente; (cfr. pag. 7 CTU).
La consulenza tecnica medico-legale espletata nel corso del processo dal C.T.U. dott.
, unitamente alle risultanze probatorie precedentemente analizzate, Persona_2 consente di ritenere dimostrata, l'ammissibilità del nesso di causalità materiale tra l'investimento stradale e lesioni iniziali riportate da (“la valutazione del Parte_1 danno biologico nel caso specifico, debba riguardare preminentemente agli esiti della pregressa frattura somatica amielica di D12. Tale frattura, verificatasi nell'incidente per cui è causa, venne riscontrata dai Sanitari del P.S. dell'Ospedale di Aversa i quali, dopo aver visitato e sottoposto a Indagini strumentali la paziente, riscontravano:
Frattura bifocale del soma di D12 con infossamento di margino-somatico superiore e minima retropulsione murale posteriore. Frattura del peduncolo sx D12 e frattura composta margine postero inferiore medesimo soma. Minimo ematoma fascio postero-mediale del m. diaframmatico dx e minima soffusione fluido-ematica spazio
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retrocrurale diaframmatico limitrofo. Contusioni varie. Prognosi: gg. Trenta.” Cfr pag. 7 CTU), nonché del nesso di causalità giuridica intercorrente tra l'evento lesivo ed i postumi stabilizzati del processo patologico concernenti esiti consolidati di una frattura somatica amielica di D12.
L'investimento di un pedone da parte di un automobilista, come nel caso de quo, costituisce una tipica ipotesi di evento dannoso derivante dalla circolazione stradale
“senza scontro tra veicoli”, che pone, a carico del conducente il veicolo, una presunzione, iuris tantum, di colpa.
In caso di sinistro coinvolgente un pedone, gravando sul conducente la presunzione di colpevolezza stabilita dall'art. 2054 comma 1 c.c., egli si presume comunque responsabile del sinistro, salvo provi l'esclusiva o concorrente responsabilità del pedone nella causazione del sinistro, tenendo conto che a tal fine non rileva una semplice anomalia nella condotta del pedone, ma occorre che la stessa non sia stata ragionevolmente prevedibile.
Ragion per cui il superamento della presunzione in un senso favorevole al conducente fa gravare sullo stesso, sul proprietario o sulla compagnia assicurativa del veicolo investitore, l'onere di fornire la prova concreta ed effettiva dell'esclusiva responsabilità del pedone che sia in grado di escludere oggettivamente ogni apporto causale relativo al comportamento del conducente, o di limitarlo quantitativamente mediante la dimostrazione del concorso causale del pedone, non essendo sufficiente a tal fine una mera difesa in ordine alla verifica dell'esistenza del fatto;
da ciò discende che la verifica dell' "an debeatur" dell'illecito da circolazione deve considerarsi dal complesso degli elementi obiettivi e confessori raccolti in atti, che potranno essere contrastati soltanto da specifici elementi contrari di valutazione, dovendosi accertare se il pedone abbia tenuto una condotta pericolosa e imprudente, tale da concorrere, ai sensi dell'articolo 1227, primo comma c.c., con la colpa presunta del conducente” (cfr. cass. Civ., n. 18872 del 10.7.2008).
Nel caso di specie, la Compagnia Assicurativa convenuta non ha offerto elementi specifici e circostanziati tali da porre dubbi circa l'esistenza del fatto storico o da ingenerare il convincimento che le lesioni personali patite dall'attore si siano verificate con modalità o conseguenze diverse da quelle descritte e documentate.
Sul punto la non ha fornito alcuna prova contraria o dedotto circostanze CP_1
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idonee a dimostrare, sia pur presuntivamente, la sussistenza del comportamento colposo del danneggiato, ed in che modo lo stesso possa aver influito sulla dinamica causale del sinistro al punto tale da poter individuare una sua quota di responsabilità nella causazione del sinistro.
Vale aggiungere che per il consolidato orientamento della Suprema Corte, l'art. 2054
c.c. pone una regola nella quale la prevenzione è prevalentemente a carico del conducente, il quale deve dimostrare di aver fatto il possibile per evitare il danno.
Una tale prova liberatoria può essere fornita certamente allegando l'imprudenza del pedone, ma solo se questa si presenti come condotta imprevedibile (Cass.
8663/2017). Dunque “il rapporto tra l'art. 2054 c.c. e l'art. 1227 c.c. è nel senso che la prevenzione è affidata, prevalentemente, al conducente, il quale è esente solo davanti a comportamenti imprevedibili del pedone, non solo colposi, ma, per l'appunto, imprevedibili ed inevitabili”. (Cass. civ. sez. III 28.2.2020 n. 5627).
Dalle risultanze istruttorie non sono emerse circostanze concrete e precise da cui desumere un comportamento anomalo e del tutto imprevedibile da parte del pedone che fosse idoneo a superare la presunzione di responsabilità del conducente o ad incidere causalmente in ordine al verificarsi dell'evento dannoso.
Non è quindi configurabile un concorso di colpa, ai sensi dell'art. 1227, primo comma, cod. civ., della persona investita, in quanto non è stato provato che il comportamento di quest'ultima sia stato improntato ad imprevedibilità, pericolosità ed imprudenza.
Di contro ne deriva che il conducente dell'autovettura ignota, con una condotta di guida imprudente ed avventata abbia provocato in via esclusiva il sinistro.
Pertanto, alla stregua del quadro probatorio complessivamente considerato è ravvisabile una responsabilità esclusiva dell'autovettura investitrice rimasta non identificata nel sinistro verificatosi in data 17.07.2019 in danno di Parte_1
[...]
É quindi senz'altro risarcibile il danno biologico subito dalla parte attrice, in seguito al sinistro in oggetto connesso all'invalidità permanente, inteso, secondo la nozione ormai generalmente condivisa in giurisprudenza, come menomazione dell'integrità della persona in sé e per sé considerata, in quanto incidente sul valore uomo in tutta la sua concreta dimensione, che non si esaurisca nella sola attitudine a produrre
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ricchezza, ma si collega alla somma delle funzioni naturali afferenti al soggetto nell'ambiente in cui la vita si esplica ed aventi rilevanza non solo economica, ma anche biologica, sociale, culturale ed estetica.
In materia possono richiamarsi i consolidati principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità, la quale statuisce che il danno non patrimoniale costituisce una categoria giuridicamente anche se non fenomenologicamente unitaria, con ciò significando che qualsiasi pregiudizio non patrimoniale è soggetto alle medesime regole e ai medesimi criteri risarcitori (artt. 1223 c.c., 1226 c.c., 2056 c.c., 2059 c.c.); nella liquidazione del danno non patrimoniale il giudice deve da un lato, prendere in esame tutte le conseguenze dannose dell'illecito (principio di integralità del risarcimento), dall'altro, evitare di attribuire nomi diversi a pregiudizi identici
(scongiurando sperequazioni e duplicazioni risarcitorie); in presenza di un danno permanente alla salute costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione di una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico e l'attribuzione di un ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità permanente (quali ad esempio i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale: ovvero il danno dinamico relazionale); in presenza di un danno permanente alla salute la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito (oggi secondo il sistema del c.d. punto variabile) può essere aumentato solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale e peculiari;
le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non può non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento (cfr. Cass. Ord. n.
7513/2018 c.d. Ordinanza Decalogo).
Ciò posto, per quanto attiene la determinazione e quantificazione dei danni patiti da
è possibile fare riferimento alla relazione medico-legale Parte_1 effettuata dal consulente tecnico dott. . Persona_2
A tal riguardo, il Tribunale fa proprie le conclusioni a cui è pervenuto il C.T.U., per cui circa il danno risarcibile, ritiene la scrivente che il danno alla salute (o danno biologico), in quanto consistente nell'alterazione peggiorativa dell'integrità psicofisica
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del soggetto, costituisca la componente prioritaria del danno alla persona. Lo stesso assorbe le voci elaborate in giurisprudenza - riflettenti la capacità lavorativa generica, il danno alla vita di relazione ed il danno estetico - e va liquidato tenendo conto di una uniformità pecuniaria di base, senza trascurare l'incidenza che la menomazione ha dispiegato sulle attività della vita quotidiana del danneggiato.
Il danno alla salute va, pertanto, valutato e risarcito con criteri identici per tutti coloro che si trovano in identiche condizioni, prescindendo quindi da posizioni sociali, professionali, economiche e simili, salva, tuttavia, l'applicazione di correttivi in relazione ad accertate peculiarità del caso concreto. Se è dimostrato che il soggetto ha subito, altresì, ripercussioni sul piano patrimoniale (spese, perdite, mancati utili) anche tale danno va risarcito;
ove, infine, il fatto sia inquadrabile in un'ipotesi di reato ovvero, più in generale, si sia verificata la lesione di un diritto inviolabile della persona costituzionalmente garantito, andrà risarcito anche il danno non patrimoniale.
In tal modo resta esclusa ogni duplicazione risarcitoria in quanto il danno alla capacità di reddito è risarcibile solo se vi sia una specifica incidenza della lesione sulla capacità di guadagno del soggetto. Non viene, cioè, in considerazione il concetto di invalidità incidente sulla capacità lavorativa generica;
solo alla dimostrazione dell'incidenza dell'invalidità sulla capacità lavorativa specifica, consegue il risarcimento del danno patrimoniale lamentato.
Alla luce dell'orientamento prospettato, parte attrice va risarcita unicamente in relazione al danno alla salute.
Sul punto, dalla documentazione medica versata in atti e dalla relazione medico- legale prodotta è risultato che il sinistro di cui è causa abbia specificamente determinato quali esiti consolidati del processo patologico: “residuano postumi permanenti consistenti nella riduzione della flessione del rachide dorso-lombare di circa 1/3.” (cfr. pag. 7 CTU)
Il danno subito - la cui compatibilità con la dinamica dell'incidente è avvalorata dagli esiti della consulenza tecnica - ha determinato nell'attore dei postumi invalidanti permanenti, che il consulente ha quantificato complessivamente in una percentuale del 12 % di danno biologico.
Sulla base dell'esame della parte attrice e della documentazione medica il consulente
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ha poi determinato in 60 giorni il periodo di invalidità temporanea totale, in 30 giorni il periodo di invalidità temporanea parziale valutata al 50%, ed in 30 giorni il periodo di invalidità temporanea parziale valutata al 25%.
Quanto alla individuazione del criterio di liquidazione del danno biologico così individuato, dunque, non potendo trovare applicazione, nel caso di specie, la disciplina di cui alla legge 57/2001 o al D.Lgs. 209/2006 (trattandosi di fattispecie in cui non si è in presenza di una cd. ‹‹micropermanente››), tra le varie soluzioni elaborate dalla giurisprudenza, ritiene questo Giudice di aderire a quell'orientamento
(invero ormai dominante) che rapporta il c.d. valore punto alla gravità della menomazione ed all'età del soggetto leso, così da offrire un parametro che, da un lato, sia obiettivamente verificabile e, dall'altro, non escludendo la possibilità di adeguamento al caso concreto, consenta di ricostruire in modo quanto possibile adeguato alla persona offesa il valore umano perduto.
Tale danno biologico può essere quindi liquidato, secondo quanto previsto dalla tabella del Tribunale di Milano, ritenuta applicabile anche presso il presente
Tribunale, in quanto rappresentante la tabella maggiormente diffusa a livello nazionale e in ossequio altresì a quanto affermato anche dalla Cassazione civile a far data dalla pronuncia del 7 giugno 2011 n. 12408, la quale ha stabilito che i criteri di calcolo per la liquidazione del danno alla persona adottati dal Tribunale di Milano vadano a costituire il valore da ritenersi “equo”, e cioè quello in grado di garantire la parità di trattamento e da applicare in tutti i casi in cui la fattispecie concreta non presenti circostanze idonee ad aumentarne o a ridurne l'entità.
Tale tabella, inoltre, in ossequio alle osservazioni della Suprema Corte (cfr. sent. Cass., Sez. Un., 11 novembre 2008, n. 26972), consente la liquidazione congiunta del danno non patrimoniale conseguente a “lesione permanente dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale”, sia nei suoi risvolti anatomo-funzionali e relazionali medi ovvero peculiari, e del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di “dolore” e
“sofferenza soggettiva”, in via di presunzione in riferimento ad un dato tipo di lesione. Come illustrato nella motivazione della sentenza della Corte di Cassazione del 21 aprile 2021, n. 10579, alla quale si rinvia, le tabelle di liquidazione del danno non patrimoniale rappresentano la concretizzazione in forma di fattispecie della
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clausola generale di valutazione equitativa del danno di cui all'art. 1226 cod. civ.. La conversione della clausola generale in ipotesi standardizzate, alla stessa stregua di fattispecie, risponde all'esigenza di preservazione dell'uniformità e prevedibilità delle decisioni a garanzia del fondamentale principio di eguaglianza.
A seguito dell'indirizzo giurisprudenziale di cui alle sentenze delle Sezioni unite della
Corte di Cassazione dell'11.11.2008, l'Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano, ha messo a punto tabelle che prevedono la liquidazione unitaria del danno non patrimoniale biologico e di ogni altro danno non patrimoniale connesso alla lesione della salute:
- del danno non patrimoniale conseguente a “lesione permanente dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale”, sia nei suoi risvolti anatomo-funzionali e relazionali medi ovvero peculiari;
- del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di
“dolore”, “sofferenza soggettiva”, in via di presunzione in riferimento ad un dato tipo di lesione.
Le ultime tabelle del 2024 contengono la specifica dei valori di tali due tipologie di danno. Tale specifica si è resa necessaria in quanto, come ribadito dalla Suprema
Corte nei suoi più recenti arresti, l'applicazione della Tabella non esonera affatto il giudice dall'obbligo di motivazione in ordine al preventivo necessario accertamento dell'an debeatur (sussistenza e consistenza delle componenti del danno, con prova che può darsi anche in via presuntiva) ed in ordine alla congruità degli importi liquidati, in relazione alle circostanze di fatto allegate e provate dalle parti nella fattispecie concreta, anche sulla base delle emergenze della consulenza.
In tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, il danno morale consiste in uno stato d'animo di sofferenza interiore del tutto prescindente dalle vicende dinamico relazionali della vita del danneggiato ed è insuscettibile di accertamento medico-legale, sicché, ove dedotto e provato, deve formare oggetto di separata valutazione ed autonoma liquidazione rispetto al danno biologico (Cass. Sez. 3 -
Ordinanza n. 9006 del 21.03.22)
La giurisprudenza della Suprema Corte è costante nel ritenere che il danno morale non possa ritenersi in re ipsa, ma, trattandosi di un danno immateriale, il ricorso alla prova presuntiva assume un rilievo determinante. Il danneggiato deve allegare i fatti
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principali costitutivi del diritto al risarcimento, “con specifico riguardo alle conseguenze pregiudizievoli causalmente riconducibili alla condotta, l'attività assertoria deve consistere nella compiuta descrizione di tutte le sofferenze di cui si pretende la riparazione” (Cass. n. 25164/2020).
Il giudice può riconoscere come esistente un certo pregiudizio in tutti i casi in cui si verifichi una determinata lesione, in base alle massime di esperienza. Queste ultime si traducono in una regola di giudizio basata su leggi naturali, statistiche, di scienza o di esperienza, comunemente accettate in un determinato contesto storico.
Ciò premesso, al fine di accertare il danno morale è possibile ricorrere al ragionamento probatorio fondato sulle massime di esperienza. Del resto, si tratta dello stesso ragionamento posto alla base del sistema tabellare, a mente del quale ad un certo tipo di lesione corrispondono determinate menomazioni dinamico relazionali, sulla scorta dell'id quod plerumque accidit. Un criterio logico e presuntivo applicabile è quello di proporzionalità diretta: tanto più grave è la lesione della salute, quanto maggiore sarà il correlato danno morale.
Nel caso di specie, la sussistenza del danno da sofferenza interiore non è stata dimostrata, sicché tale voce risarcitoria non può essere liquidata. Come del pari non
è stata dimostrata l'incidenza che la compromissione subita abbia avuto e/o abbia sulla capacità lavorativa propria dell'attore, atteso che non è stato allegato né provato neppure che lo stesso svolgesse attività lavorativa.
Nella fattispecie in esame, tenuto conto della gravità delle lesioni, della durata dell'invalidità temporanea, dell'età della persona al momento del sinistro (anni 20: cfr. Cass. civ. 26897/2014 in ordine alla decorrenza del danno biologico di natura permanente soltanto dalla cessazione di quello temporaneo) e dell'entità dei postumi permanenti, alla luce delle citate tabelle milanesi, il danno subito dall'attore può essere così equitativamente liquidato:
- gg. 60 di ITT al 100% → € 6.900,00
- gg. 30 di ITP al 50% → € 1.725,00
- gg. 30 di ITP al 25% → € 862,50
- danno biologico permanente al 12% → € 30.971,00
Pertanto, va stimato in € 9.487,50 il ristoro per il danno da invalidità temporanea ed in € 30.971,00 quello per il danno da invalidità permanente, per un totale di €
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40.458,50.
A tale somma vanno aggiunte le spese mediche documentate per € 2.288,00 a titolo di danno patrimoniale.
Quanto, invece, alla personalizzazione del danno, la misura standard del risarcimento prevista dalle tabelle può essere aumentata solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale ed affatto peculiari. Le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit
(ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento del danno biologico (cfr. in tal senso, ex multis, Cass. civ. 23778/2014 e Cass. civ.
24471/2014).
Al riguardo, questo giudice chiarisce di aver ritenuto non ammissibile la personalizzazione del danno in quanto, alla luce delle emergenze processuali, ogni profilo evidenziato da parte attrice ai fini della liquidazione (aspetti anatomo- funzionali e relazionali nonché aspetti di sofferenza soggettiva) risulta già congruamente ristorato con i valori tabellari, in difetto di pregiudizi della qualità della vita diversi ed ulteriori rispetto a quelli normalmente afferenti il danno biologico e la sofferenza morale ad esso correlata.
La giurisprudenza di legittimità sul punto ha affermato che “in presenza di un danno permanente alla salute (....) la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito (oggi secondo il sistema c.d. del punto variabile) può essere aumentata solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale ed affatto peculiari. Va ribadito che la perduta possibilità di continuare a svolgere qualsiasi attività, in conseguenza d'una lesione della salute, o costituisce una conseguenza 'normale' del danno (cioè indefettibile per tutti i soggetti che abbiano patito una menomazione identica), ed allora sarà compensata con la liquidazione del danno biologico;
ovvero è una conseguenza peculiare, ed allora dovrà essere risarcita, adeguatamente aumentando la stima del danno biologico (c.d. 'personalizzazione')” (cfr. in tal senso, ex multis,
Cass. civ. 28988/2019 e, in senso conforme, Cass. civ. 21939/2017; Cass. civ.
4032/2018 e Cass. civ. 7513/2018).
Nella specie, in relazione alle lesioni subite dall'attore, non è stata allegata e provata la
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sussistenza di pregiudizi che non siano quelli di cui la relazione medica ha tenuto conto.
In definitiva, sulla base delle considerazioni finora svolte, la Compagnia Assicurativa convenuta deve essere condannata ai sensi dell'art. 19 lettera a) della L. 990/69, a corrispondere a la complessiva somma di € 42.746,50, di cui € Parte_1
40.458,50, a titolo di risarcimento danni non patrimoniali, ed € 2.288,00 a titolo di danno patrimoniale per le spese mediche documentate.
Nella liquidazione del danno causato da illecito aquiliano, in caso di ritardo nell'adempimento, tuttavia, deve altresì tenersi conto del nocumento finanziario
(lucro cessante) subito dal soggetto danneggiato a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovutagli a titolo di risarcimento, la quale se tempestivamente corrisposta, avrebbe potuto essere investita per ricavarne un lucro finanziario;
tale danno, invero, ben può essere liquidato con la tecnica degli interessi, con la precisazione, tuttavia, che detti interessi non debbono essere calcolati né sulla somma originaria, né su quella rivalutata al momento della liquidazione, dovendo gli stessi computarsi, piuttosto, o sulla somma originaria via via rivalutata anno per anno, ovvero in base ad un indice di rivalutazione medio (Cfr., ex multis, Cass., S.U.,
17.2.1995 n. 1712, nonché Cass., 10.3.2000, n. 2796).
Pertanto, per il risarcimento relativo al danno non patrimoniale e non, trattandosi di valore all'attualità, la somma deve essere devalutata alla data del fatto (17.7.2019), con successivo calcolo della rivalutazione secondo gli indici annuali ISTAT e con gli interessi di legge calcolati sulla somma via via rivalutata, sino al deposito della sentenza.
Infine, va precisato che dal momento della pubblicazione della presente sentenza e fino all'effettiva corresponsione della somma di cui sopra, dovranno essere corrisposti, sulla somma totale sopra liquidata a titolo risarcitorio, gli ulteriori interessi al tasso legale suddetto, ai sensi dell'art. 1282 c.c., posto che, al momento della pubblicazione della sentenza, l'obbligazione risarcitoria, che ha natura di debito di valore, si trasforma in debito di valuta, con conseguente applicabilità degli istituti tipici delle obbligazioni pecuniarie in senso stretto, sulla somma globale composta da capitale, rivalutazione e coacervo degli interessi maturati fino alla data predetta, in tal senso, Cass. 3 dicembre 1999, n. 13470; Cass. 21 aprile 1998, n. 4030).
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Le spese di lite seguono strettamente la soccombenza di parte convenuta e sono liquidate, come da dispositivo, in virtù del D.M. Giustizia 55/2014, aggiornati al D.M.
n. 147 del 13.8.2022, in relazione al valore della controversia determinato in base al criterio del decisum – quindi rientrante nello scaglione delle cause da € 26.000,01 a €
52.000,00 - e all'attività concretamente esercitata dal difensore costituito per la parte attrice, con attribuzione all'avv. Avv. Luca Martinelli, dichiaratosi antistatario.
Vanno definitivamente poste a carico della Compagnia convenuta le spese relative alla C.T.U., liquidate come da separato decreto.
Per quanto attiene alle spese richieste per l'ATP incardinata presso il Tribunale di
Napoli Nord, giova soltanto evidenziare che il relativo ricorso è stato dichiarato inammissibile per mancanza dei suoi presupposti logico-giuridici, ed il giudice ha con ordinanza del 6.10.21 (cfr allegati atto di citazione), anche statuito che nulla deve disporsi in ordine alle spese, stante la mancata costituzione della resistente odierna convenuta.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando nella controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
• accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna in persona del Controparte_1 legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore di della Parte_1 somma di € 42.746,50 a titolo di risarcimento danni, oltre interessi e rivalutazione così come dettagliatamente indicato in motivazione;
• condanna in persona del legale rappresentante p.t., al Controparte_1 pagamento, in favore di delle spese processuali che si Parte_1 liquidano in € 286,00 per esborsi ed € 7.616,00 per compenso professionale oltre
IVA e CPA se dovute e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del
15% del compenso complessivamente liquidato, con attribuzione all'avv. Luca
Martinelli, dichiaratosi antistatario.
• pone definitivamente a carico della Compagnia convenuta le spese di C.T.U..
Così deciso in Aversa in data 28.05.2025
IL GIUDICE
dott.ssa Paola Caserta
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