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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 16/12/2025, n. 17667 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17667 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE
in persona del giudice designato dott.ssa Lilla De Nuccio ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento n. R.G. 7852/2025 vertente
TRA
, nato in [...] in data [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1
OL AR (c.f. ); C.F._1
Ricorrente
E
, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso Controparte_1 dall'Avvocatura Generale dello Stato;
Resistente contumace
Ragioni di fatto e diritto della decisione
Con ricorso di cui all'art. 281 decies cpc depositato il 12.02.2025 il ricorrente, cittadino gambiano, ha chiesto di accertare l'illegittimità del silenzio sulla propria domanda di protezione speciale di cui all'art. 19 D. Lgs 286/98, conseguentemente, di ordinare a parte resistente di concludere il relativo procedimento.
Il ricorrente ha esposto di aver formalizzato la propria domanda presso l'Ufficio immigrazione della Questura di Roma in data 28.06.2022, allegando documentazione a supporto della propria integrazione in Italia;
di aver ottenuto il rilascio del cedolino e la contestuale notifica di comunicazione di cui all'art. 10 bis L. 241/90; che provvedeva tempestivamente a produrre la documentazione anagrafica richiesta, benché non necessaria;
che veniva convocato in Questura nelle date del 03.10.2022 e del 14.03.2023; che da tale ultima occasione non riceveva più alcun riscontro e che la pratica risulta da apposito portale in fase di lavorazione.
1 Ciò posto, , rappresentata la sussistenza del diritto alla protezione Parte_1 richiesta, ha lamentato in questa sede l'illegittimità della condotta e della perdurante inerzia di parte resistente e, in particolare, la violazione dell'art. 5, co. 9 del D. Lgs.
286/1998, la violazione delle norme sul procedimento amministrativo, nonché la violazione dell'art. 19, commi 1.1 e 1.2 del D. Lgs. 286/1998 e dell'art 8 CEDU.
Il Giudice ha fissato udienza al 14.11.2025 in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Parte ricorrente, con note del 13.11.2025, riportandosi a tutto quanto dedotto, ha insistito per l'accoglimento delle rassegnate conclusioni.
Il resistente, ritualmente citato, non si è costituito e ne va dichiarata la CP_1 contumacia.
***
Preliminarmente va osservato che unica parte resistente è il essendo Controparte_1 gli altri soggetti individuati dal ricorrente (Questura di Roma e Commissione Territoriale) riconducibili allo stesso dicastero.
In via ulteriormente preliminare, va affermata la giurisdizione dell'adito giudice ordinario, attesa l'indubbia natura di diritto soggettivo della posizione giuridica fatta valere dalla ricorrente quale richiedente protezione speciale (cfr. SS.UU. ordinanza n. 5059 del
28.02.2017, secondo cui: “la situazione giuridica soggettiva dello straniero ha natura di diritto soggettivo, da annoverarsi tra i diritti umani fondamentali garantiti dagli art. 2 Cost.
e 3 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, e, pertanto, non degradabile ad interesse legittimo per effetto di valutazioni discrezionali affidate al potere amministrativo”).
Per quel che concerne il merito della domanda, si osserva che nel caso di specie il ricorrente ha fornito documentazione a supporto di quanto dedotto sia per quel che concerne la propria permanenza sul territorio nazionale (si veda: primo cedolino di richiesta asilo del 26.09.2016 e successivi n. 3 permessi di soggiorno;
n. 3 attestati di frequenza a corsi di lingua e formazione;
dichiarazione di ospitalità e certificato di residenza anagrafica;
n. 13 comunicazioni Unilav, contratto di lavoro e proroga;
n. 74 buste paga), sia, per quel che qui rileva, in merito alla formalizzazione della propria domanda e alle successive convocazioni (cedolino del 28.06.2022 e copia delle comunicazioni, del 28.06.2022 e del 03.10.2022, con convocazione al 14.03.2023).
2 Posto che occorre guardare al momento della presentazione dell'istanza sia per l'applicazione della relativa disciplina (art. 7, co. 2 DL 20/2023) sia per quel che concerne le ulteriori norme relative al procedimento amministrativo, anche a voler tenere conto della sola data del fotosegnalamento e/o formalizzazione (come noto, distinta e successiva alla manifestazione della volontà, nel caso di specie non dedotta né documentata) del
28.06.2022, ai fini del termine di definizione del suddetto procedimento amministrativo, emerge che a distanza di circa tre anni (alla data della presentazione del ricorso) e ad oggi di quasi tre anni e mezzo, la procedura amministrativa non si è ancora conclusa.
L'art. 5, comma 9, D. Lgs 286/1998 prevede che “Il permesso di soggiorno è rilasciato, rinnovato o convertito entro sessanta giorni dalla data in cui è stata presentata la domanda, se sussistono i requisiti e le condizioni previsti dal presente testo unico e dal regolamento di attuazione per il permesso di soggiorno richiesto ovvero, in mancanza di questo, per altro tipo di permesso da rilasciare in applicazione del presente testo unico.”.
Pur tenuto conto che i due mesi indicati dalla norma non si riferiscono ad un termine perentorio imposto all'Amministrazione per il rilascio del permesso di soggiorno richiesto,
è evidente che i tempi di attesa del caso di specie vanno ben oltre le dilazioni ammesse dal legislatore.
A fronte del lasso di tempo considerato, nonché vista la perdurante pendenza del procedimento amministrativo, il Tribunale ritiene che la prolungata inerzia dell'Amministrazione stia gravemente ledendo il diritto sia all'esame e alla definizione della domanda di protezione speciale del ricorrente, che alla vita privata e familiare dello stesso che, sebbene regolarmente in Italia da oltre nove anni si trova soggetto da un tempo irragionevole a un'incontestabile condizione di incertezza della propria posizione sul territorio.
Posto quanto sopra, vista la pacifica pendenza del procedimento amministrativo di valutazione della sussistenza dei presupposti di cui alla protezione richiesta, deve dichiararsi l'obbligo del (e delle articolazioni preposte) di Controparte_1 concludere la suddetta procedura entro il termine massimo di 30 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo con distrazione in favore del procuratore antistatario.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
3 -accoglie il ricorso e per l'effetto ordina al di concludere la Controparte_1 procedura di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale richiesto dal ricorrente, di cui alla disciplina prevista dall'art. 7, co. 2 DL 20/2023, con l'emissione di un provvedimento espresso entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento;
-condanna parte resistente alle spese legali che si quantificano in € 1.017,10 oltre oneri e accessori di legge da distrarsi a favore del difensore che si dichiara antistatario.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Roma il 14 novembre 2025
Il Giudice dott.ssa Lilla De Nuccio
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE
in persona del giudice designato dott.ssa Lilla De Nuccio ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento n. R.G. 7852/2025 vertente
TRA
, nato in [...] in data [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1
OL AR (c.f. ); C.F._1
Ricorrente
E
, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso Controparte_1 dall'Avvocatura Generale dello Stato;
Resistente contumace
Ragioni di fatto e diritto della decisione
Con ricorso di cui all'art. 281 decies cpc depositato il 12.02.2025 il ricorrente, cittadino gambiano, ha chiesto di accertare l'illegittimità del silenzio sulla propria domanda di protezione speciale di cui all'art. 19 D. Lgs 286/98, conseguentemente, di ordinare a parte resistente di concludere il relativo procedimento.
Il ricorrente ha esposto di aver formalizzato la propria domanda presso l'Ufficio immigrazione della Questura di Roma in data 28.06.2022, allegando documentazione a supporto della propria integrazione in Italia;
di aver ottenuto il rilascio del cedolino e la contestuale notifica di comunicazione di cui all'art. 10 bis L. 241/90; che provvedeva tempestivamente a produrre la documentazione anagrafica richiesta, benché non necessaria;
che veniva convocato in Questura nelle date del 03.10.2022 e del 14.03.2023; che da tale ultima occasione non riceveva più alcun riscontro e che la pratica risulta da apposito portale in fase di lavorazione.
1 Ciò posto, , rappresentata la sussistenza del diritto alla protezione Parte_1 richiesta, ha lamentato in questa sede l'illegittimità della condotta e della perdurante inerzia di parte resistente e, in particolare, la violazione dell'art. 5, co. 9 del D. Lgs.
286/1998, la violazione delle norme sul procedimento amministrativo, nonché la violazione dell'art. 19, commi 1.1 e 1.2 del D. Lgs. 286/1998 e dell'art 8 CEDU.
Il Giudice ha fissato udienza al 14.11.2025 in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Parte ricorrente, con note del 13.11.2025, riportandosi a tutto quanto dedotto, ha insistito per l'accoglimento delle rassegnate conclusioni.
Il resistente, ritualmente citato, non si è costituito e ne va dichiarata la CP_1 contumacia.
***
Preliminarmente va osservato che unica parte resistente è il essendo Controparte_1 gli altri soggetti individuati dal ricorrente (Questura di Roma e Commissione Territoriale) riconducibili allo stesso dicastero.
In via ulteriormente preliminare, va affermata la giurisdizione dell'adito giudice ordinario, attesa l'indubbia natura di diritto soggettivo della posizione giuridica fatta valere dalla ricorrente quale richiedente protezione speciale (cfr. SS.UU. ordinanza n. 5059 del
28.02.2017, secondo cui: “la situazione giuridica soggettiva dello straniero ha natura di diritto soggettivo, da annoverarsi tra i diritti umani fondamentali garantiti dagli art. 2 Cost.
e 3 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, e, pertanto, non degradabile ad interesse legittimo per effetto di valutazioni discrezionali affidate al potere amministrativo”).
Per quel che concerne il merito della domanda, si osserva che nel caso di specie il ricorrente ha fornito documentazione a supporto di quanto dedotto sia per quel che concerne la propria permanenza sul territorio nazionale (si veda: primo cedolino di richiesta asilo del 26.09.2016 e successivi n. 3 permessi di soggiorno;
n. 3 attestati di frequenza a corsi di lingua e formazione;
dichiarazione di ospitalità e certificato di residenza anagrafica;
n. 13 comunicazioni Unilav, contratto di lavoro e proroga;
n. 74 buste paga), sia, per quel che qui rileva, in merito alla formalizzazione della propria domanda e alle successive convocazioni (cedolino del 28.06.2022 e copia delle comunicazioni, del 28.06.2022 e del 03.10.2022, con convocazione al 14.03.2023).
2 Posto che occorre guardare al momento della presentazione dell'istanza sia per l'applicazione della relativa disciplina (art. 7, co. 2 DL 20/2023) sia per quel che concerne le ulteriori norme relative al procedimento amministrativo, anche a voler tenere conto della sola data del fotosegnalamento e/o formalizzazione (come noto, distinta e successiva alla manifestazione della volontà, nel caso di specie non dedotta né documentata) del
28.06.2022, ai fini del termine di definizione del suddetto procedimento amministrativo, emerge che a distanza di circa tre anni (alla data della presentazione del ricorso) e ad oggi di quasi tre anni e mezzo, la procedura amministrativa non si è ancora conclusa.
L'art. 5, comma 9, D. Lgs 286/1998 prevede che “Il permesso di soggiorno è rilasciato, rinnovato o convertito entro sessanta giorni dalla data in cui è stata presentata la domanda, se sussistono i requisiti e le condizioni previsti dal presente testo unico e dal regolamento di attuazione per il permesso di soggiorno richiesto ovvero, in mancanza di questo, per altro tipo di permesso da rilasciare in applicazione del presente testo unico.”.
Pur tenuto conto che i due mesi indicati dalla norma non si riferiscono ad un termine perentorio imposto all'Amministrazione per il rilascio del permesso di soggiorno richiesto,
è evidente che i tempi di attesa del caso di specie vanno ben oltre le dilazioni ammesse dal legislatore.
A fronte del lasso di tempo considerato, nonché vista la perdurante pendenza del procedimento amministrativo, il Tribunale ritiene che la prolungata inerzia dell'Amministrazione stia gravemente ledendo il diritto sia all'esame e alla definizione della domanda di protezione speciale del ricorrente, che alla vita privata e familiare dello stesso che, sebbene regolarmente in Italia da oltre nove anni si trova soggetto da un tempo irragionevole a un'incontestabile condizione di incertezza della propria posizione sul territorio.
Posto quanto sopra, vista la pacifica pendenza del procedimento amministrativo di valutazione della sussistenza dei presupposti di cui alla protezione richiesta, deve dichiararsi l'obbligo del (e delle articolazioni preposte) di Controparte_1 concludere la suddetta procedura entro il termine massimo di 30 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo con distrazione in favore del procuratore antistatario.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
3 -accoglie il ricorso e per l'effetto ordina al di concludere la Controparte_1 procedura di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale richiesto dal ricorrente, di cui alla disciplina prevista dall'art. 7, co. 2 DL 20/2023, con l'emissione di un provvedimento espresso entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento;
-condanna parte resistente alle spese legali che si quantificano in € 1.017,10 oltre oneri e accessori di legge da distrarsi a favore del difensore che si dichiara antistatario.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Roma il 14 novembre 2025
Il Giudice dott.ssa Lilla De Nuccio
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