TRIB
Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 16/06/2025, n. 308 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 308 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3396/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Elena Scotti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 3396/2018 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. VERONICA Parte_1 C.F._1
DINI, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Milano (MI), via G. Fiamma
n. 27,
PARTE ATTRICE
contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._2
CAMILLO LAVATELLI e dall'avv. FABRIZIO LAVATELLI, elettivamente domiciliato presso lo studio dei difensori in Novara (NO), Via Dolores Bello n. 11,
PARTE CONVENUTA
pagina 1 di 12 Oggetto: risarcimento del danno – artt. 2043 e 2059 c.c., art. 185 c.p.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Conclusioni di parte attrice:
“Voglia il Tribunale adito, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione:
- nel merito:
1. accertare e dichiarare che i fatti descritti nell'atto di citazione, posti in essere dall'arch. CP_1
integrano gli estremi della calunnia e della diffamazione aggravata in danno dell'odierna
[...]
attrice;
2. conseguentemente, accertare e dichiarare la responsabilità del convenuto ai sensi degli artt. 2043 e
2059 c.c., oltre che dell'art. 185 c.p.;
3. conseguentemente, condannare il convenuto al risarcimento dei danni, patrimoniali e non, subiti
dall'odierna attrice, nella misura di € 30.000 ovvero in quella che si riterrà equa;
- in via istruttoria: accogliere le istanze di cui alle precedenti memorie ex art. 183 c.p.c. n° 2 e 3 – che
si intendono qui integralmente riportate;
- con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre accessori di legge;
”
Conclusioni di parte convenuta:
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattese;
NEL MERITO:
● respingere, perché totalmente infondate in fatto e in diritto, le domande svolte dall'attrice nei
confronti del qui convenuto;
● accertato, per le ragioni svolte, che l'attrice ha agito in giudizio temerariamente, consapevole
dell'infondatezza delle proprie tesi, condannare la Sig.ra al risarcimento dei danni per Pt_1
pagina 2 di 12 responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. subiti dal convenuto stante la pretestuosità dell'azione, danni
che vengono determinati in € 30.000,00 o nella maggiore o minore somma che emergerà in corso di
causa; in alternativa, nella misura equitativa-mente determinata dal giudice ai sensi dell'art. 96 3°
comma c.p.c.
Con vittoria di spese ed onorari di causa”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. L'oggetto del giudizio
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_1 CP_1
, al fine di sentirlo condannare al pagamento di € 30.000,00, o della diversa somma
[...]
ritenuta di giustizia, a titolo di risarcimento del danno cagionato all'attrice, previo accertamento della di lui responsabilità ai sensi degli artt. 2043 e 2059 c.c. e dell'art. 185 c.p.,
per fatti ritenuti integranti ipotesi di calunnia e diffamazione.
si è costituito in giudizio, contestando in fatto e in diritto le domande Controparte_1
avversarie e svolgendo domanda di condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
La causa è stata istruita in via documentale.
Entrando nel dettaglio delle allegazioni attoree, si espongono di seguito i fatti per cui le domande risarcitorie sono state svolte.
1. In un articolo pubblicato dal Corriere di Novara in data 27.05.2006 (doc. 1, fascicolo parte attrice), dal titolo “Troppe telefonate private al Maggiore? La vicenda innescata da mesi
di chiamate notturne: uno squillo, poi il silenzio”, lamentava la ricezione Controparte_1
di telefonate anonime provenienti dall'Ospedale Maggiore della Carità di Novara;
2. in data 27.09.2007, inviava al Direttore Generale dell'Ospedale Controparte_1
Maggiore della Carità una segnalazione avente ad oggetto “infermiera professionale
pagina 3 di 12 (doc. 2, fascicolo parte attrice), a cui faceva seguito l'esposto Parte_1
dell' alla Procura della Repubblica presso il tribunale di Novara Controparte_2
in data 28.09.2007, avente ad oggetto “presunti comportamenti della sig.ra ” Parte_1
(doc. 4, fascicolo parte attrice);
3. all'esposto di cui sopra faceva seguito il procedimento penale R.G.N.R 6951/07, nelle more del quale venivano sentite, come persone informate sui fatti, Controparte_1
(doc. 5, fascicolo parte attrice) e (doc. 6, fascicolo parte attrice); Parte_2
4. il procedimento, poi iscritto a carico di con il n. R.N.G.R. 2112/08, si Parte_1
concludeva con decreto di archiviazione emesso dal GIP (R.G. 1774/08), in data
03.11.08 (doc. 7, fascicolo parte attrice);
5. nel frattempo, la Procura della Repubblica avviava un altro procedimento a carico di per il reato di cui all'art. 595 c.p. (R.G.N.R. 1385/2006), in seguito Parte_1
archiviato dal Giudice di Pace di Novara in data 28.07.2007, su richiesta del Pubblico
Ministero del 18.01.2007 (doc. 7, fascicolo parte attrice);
6. nella causa civile iscritta al R.G. 628/2008, citava in giudizio Parte_1 CP_1
per ottenere la di lui condanna “a causa di una querela presentata dal convenuto
[...]
al Procuratore della Repubblica di Novara, con cui le era stata attribuita la responsabilità per il
reato di diffamazione aggravata, denuncia poi rivelatasi infondata e sfociata in un
provvedimento di archiviazione del giudice di pace di Novara”; tale procedimento si concludeva con sentenza n. 914/2011, con la quale il Tribunale, da un lato, escludeva la natura calunniosa/diffamatoria e, dall'altro, riconosceva l'esistenza di una responsabilità colposa a carico di , in ordine alla querela presentata a Controparte_1
carico di (doc. 20, fascicolo parte attrice e doc.
8. fascicolo parte Parte_1
convenuta);
pagina 4 di 12 7. in data 4.06.2009, presentava alla Procura della Repubblica querela Controparte_1
per i reati previsti dall'art. 660 c.p. (molestia e disturbo alle persone) e dall'art. 612 c.p.
(minaccia); analoga querela veniva sporta da che all'epoca dei fatti era la Tes_1
compagna di (doc. 8 e 9, fascicolo parte attrice); in data 29. 07.2009, Controparte_1
presentava ulteriore querela (doc. 10, fascicolo parte attrice), oltre Controparte_1
che per i già citati reati ex artt. 660 e 612 c.p., per i reati di cui all'art. 423 c.p. (incendio)
e 424 c.p. (danneggiamento a seguito di incendio);
8. alle querele faceva seguito il procedimento R.N.G.R. 2812/09, avviato in data 9.10.2009,
nell'ambito del quale si evidenziava che “entrambe le vittime hanno palesemente
evidenziato il sospetto per quanto subito, sull'ex compagna di tale Controparte_1 Pt_1
(doc. 13, fascicolo parte attrice), sicché il procedimento veniva iscritto a carico
[...]
della suddetta e rubricato al R.G.N.R. n. 281/2010 e si concludeva con sentenza di assoluzione n. 497/2018.
Così riassunti i termini della controversia, occorre verificare se i fatti descritti possano essere ricondotti, come sostenuto da parte attrice, nell'alveo dei reati della calunnia e della diffamazione.
2. La calunnia
A norma dell'art. 368 c.p., il reato di calunnia è integrato da “chiunque, con denuncia, querela,
richiesta o istanza, anche se anonima o sotto falso nome, diretta all'Autorità giudiziaria o ad un'altra
Autorità che a quella abbia obbligo di riferirne o alla Corte penale internazionale, incolpa di un reato
taluno che egli sa innocente”.
L'attrice ha dedotto che i presupposti della fattispecie incriminatrice ricorrono, anzitutto, in relazione alla segnalazione inviata da al Direttore Generale dell' Controparte_1 [...]
, da cui è scaturito il procedimento penale a suo Controparte_3
pagina 5 di 12 carico, R.G.N.R 6951/07, in ordine al reato di cui all'art. 314 c.p., conclusosi con decreto di archiviazione R.G. 1774/08 emesso dal GIP, per inidoneità delle risultanze delle indagini preliminari a sostenere l'accusa in giudizio.
Sul punto si osserva che, astrattamente, la condotta rientra nell'ambito applicativo di cui all'art. 368 del codice penale, ai sensi del quale la calunnia può configurarsi tramite una qualunque istanza, diretta non solo all'Autorità giudiziaria, ma anche ad altra Autorità che a quella abbia obbligo di riferirne.
Pur potendo configurarsi il reato invocato, il Tribunale reputa che, nel merito, non ne sussistano i presupposti, per difetto dell'elemento soggettivo, non essendo stata raggiunta la prova che avesse inteso incolpare pur sapendola innocente. Controparte_1 Parte_1
La giurisprudenza costantemente afferma che la denuncia di un reato perseguibile d'ufficio o la proposizione di una querela per un reato perseguibile solo su iniziativa di parte possono costituire fonte di responsabilità civile a carico del denunciante (o querelante), in caso di successivo proscioglimento o assoluzione, solo ove contengano sia l'elemento oggettivo che l'elemento soggettivo del reato di calunnia (Cass. n. 30988/2018, n. 11898/2016 e n. 1542/2010),
non potendo la relativa responsabilità conseguire a denunce semplicemente inesatte o rivelatesi infondate (Cass., n. 11271/2020).
L'elemento oggettivo del reato è dato dall'incolpazione di un reato invero insussistente;
l'elemento soggettivo è costituito dalla volontà dell'incolpazione, unita alla consapevolezza che l'incolpato è innocente per non aver commesso il fatto falsamente attribuitogli.
Dunque, ai fini dell'integrazione dell'elemento psicologico del reato di calunnia, non assume alcun rilievo la forma del dolo eventuale, in quanto la formula normativa “taluno che egli sa
innocente” risulta particolarmente pregnante e indicativa della consapevolezza certa dell'innocenza dell'incolpato (Cass. pen. n. 34881/2007).
pagina 6 di 12 In base a tali principi, il dolo del delitto di calunnia va escluso nel caso in cui un soggetto,
anche se affidandosi a fatti frutto di personale e distorta percezione, si limiti a incolpare taluno temerariamente, senza avere l'intenzione di accusare una persona innocente.
La mera colpa, determinata da leggerezza o avventatezza, non è rilevante, essendo richiesta la precisa volontà dolosa del denunciante (Cass. 29495/2023).
Ancora, la Cassazione ha affermato che la denuncia o la querela possono costituire fonte di responsabilità civile a carico del denunciante (o querelante), in caso di successivo proscioglimento o assoluzione del denunciato (o querelato), solo ove contengano gli elementi costitutivi (oggettivo e soggettivo) del reato di calunnia, con la conseguenza che colui che invochi il risarcimento del danno per avere subìto una denuncia calunniosa, ha l'onere di provare la sussistenza di una condotta integrante il reato di calunnia dal punto di vista sia oggettivo sia soggettivo;
ciò, in quanto, da un lato, al di fuori di tale ipotesi, l'attività del pubblico ministero titolare dell'azione penale si sovrappone all'iniziativa del denunciante-
querelante, interrompendo ogni nesso causale tra denuncia calunniosa e danno eventualmente subìto dal denunciato (o querelato), mentre, dall'altro lato, la presentazione della denuncia di un reato costituisce adempimento del dovere civico di segnalare fatti illeciti, rispondente all'interesse pubblico alla repressione dei reati, che rischierebbe di essere frustrato se il privato denunciante fosse esposto a responsabilità per avere presentato una denuncia semplicemente inesatta o rivelatasi infondata (Cass.
12875/2025).
L'onere della prova della sussistenza dell'elemento soggettivo come sopra illustrato grava,
dunque, sulla parte che svolge la domanda risarcitoria.
Costituisce principio consolidato quello secondo cui, in tema di calunnia,
la prova dell'elemento psicologico può desumersi dalle concrete circostanze e modalità
esecutive dell'azione criminosa, attraverso le quali, con processo logico-deduttivo, è possibile pagina 7 di 12 risalire alla sfera intellettiva e volitiva del soggetto, in modo da evidenziarne la cosciente volontà di un'accusa mendace, nell'ambito di una piena rappresentazione del fatto attribuito all'incolpato (Cass. 10289/2014).
Nel caso di specie, non ha offerto elementi utili a ritenere provata la Parte_1
consapevolezza della propria innocenza da parte di . Controparte_1
Le dichiarazioni rese nella missiva indirizzata all'Ospedale sono state confermate nel momento in cui questi è stato sentito a sommarie informazioni dall'Autorità giudiziaria e,
pertanto, non si ravvisa alcun carattere mutevole delle dichiarazioni accusatorie sulla versione dei fatti oggetto della denuncia, che potrebbe essere sintomatico di denuncia calunniosa.
Anzi, i ripetuti solleciti alla direzione generale dell'ospedale (doc. 3, 4, 5, 6, 7, fascicolo parte attrice) e l'insistenza nelle proprie istanze di giustizia, attraverso l'invio di un esposto alla
Procura della Repubblica in data 13.01.2006, paiono piuttosto connotare la radicata convinzione in merito a quanto asserito circa la colpevolezza dell'odierna attrice.
Non vi è dunque sufficiente prova che l'addebito, quand'anche temerario, integri gli estremi del dolo della calunnia, che come sopra delineato.
Passando all'analisi dell'ulteriore accadimento sottoposto al vaglio del Tribunale, si osserva quanto segue.
In data 04.06.2009, ha presentato querela contro ignoti dinanzi alla Procura Controparte_1
della Repubblica per i reati previsti dagli art. 660 c.p. e 612 c.p., sul presupposto della ricezione di messaggi dal contenuto minaccioso verso la di lui persona e verso la persona di
Il querelante ha lamentato, inoltre, il ritrovamento di un coltello sulla porta di Tes_1
ingresso del proprio appartamento. Successivamente, in data 29.07.2009, il sig. ha CP_1
presentato ulteriore querela contro ignoti per i reati di cui agli artt. 660 e 612 c.p., deducendo che, in seguito alla prima querela, aveva ricevuto ulteriori messaggi minacciosi sul proprio pagina 8 di 12 telefono, nonché per i reati di cui agli artt. 423 c.p., 424 c.p. e 425 c.p., in relazione all'incendio appiccato al serramento esterno del suo studio professionale.
In conseguenza di tali querele e delle sommarie informazioni rese da e da Controparte_1
l'odierna attrice veniva rinviata a giudizio dinnanzi al Tribunale di Novara Tes_1
nell'ambito del procedimento penale n. 281/2010 RGNR (doc. 15, fascicolo parte attrice).
Il processo si è svolto con rito ordinario e, all'esito del dibattimento, è stata Parte_1
assolta ”perché il fatto non è previsto dalla legge come reato” in relazione all'art. 635 c.p., con la formula “per non aver commesso il fatto” in relazione ai reati ex artt. 660 e 612 co. 2 e per intervenuta remissione della querela in merito ai reati ex artt. 614 e 595, co. 1 e 3, con sentenza n. 497/2018 Reg. Sent. del 19.04.2018.
Alla luce della sentenza assolutoria può riconoscersi, nella specie, l'elemento oggettivo del reato di calunnia, rappresentato dalla condotta di chi incolpi taluno di un reato che quest'ultimo non ha commesso.
Tuttavia, deve ancora una volta escludersi il dolo della calunnia e, dunque, l'elemento soggettivo del reato, in capo al querelante, odierno convenuto.
Si osserva in merito che, tanto la prima querela datata 04.06.2009, quanto la successiva del
29.07.2009, risultano sporte a carico di ignoti. Soltanto a seguito di escussione a sommarie informazioni, il sig. ha fornito alla polizia giudiziaria elementi di investigazione in CP_1
ordine ai fatti di reato denunciati, palesando dubbi a carico di Parte_1
Depone, altresì, per la carenza dell'elemento soggettivo della calunnia, consistente nella certezza dell'innocenza dell'incolpato, lo stesso tenore della testimonianza resa all'udienza del 14.12.2014, nella quale il si pronunciava in termini dubitativi, e non assertivi e CP_1
perentori, circa la riconducibilità delle condotte illecite denunciate e per cui era causa alla persona di Infatti, sentito dal Pubblico Ministero, alla domanda “per quale Parte_1
ragione ritiene che possa essere lei l'autrice di queste telefonate?”, rispondeva “non lo so”; CP_1
pagina 9 di 12 in risposta alla domanda “siccome accusata di queste molestie telefoniche e di minacce, volevo sapere
se potevano esservi motivi per cui la inviasse a lei questi sms dal contenuto minaccioso”, Pt_1
dichiarava “questo non lo so se è stata la signora o altre persone”, concludendo che CP_1 Pt_1
“ nel momento in cui nel 2007 ho cessato questa relazione [con ] è successa un'esplosione Parte_1
di fatti verso di me […] in cui ho ricevuto telefonate, lettere anonime, io ho ricevuto danneggiamenti,
mi hanno bruciato in parte lo studio[…]. È successo questo, chi è stato non lo so”.
Alla luce di quanto precede, il Tribunale reputa non essere stata raggiunta la prova della sussistenza degli elementi costitutivi del reato di calunnia a carico dell'odierno convenuto.
3. La diffamazione
Secondo la prospettazione di parte attrice, la condotta di , oltre che integrare Controparte_1
gli estremi della calunnia, configurerebbe, altresì, un'ipotesi di diffamazione aggravata nei suoi confronti.
In particolare, la diffamazione, stante quanto si rileva dagli scritti difensivi attorei, sarebbe legata a due episodi distinti: il primo consistente in un articolo di giornale pubblicato dal
Corriere di Novara in data 27.05.2006 (doc. 1, fascicolo parte attrice), dal titolo “Troppe
telefonate private al Maggiore? La vicenda innescata da mesi di chiamate notturne: uno squillo, poi il
silenzio” e nelle accuse inviate al datore di lavoro di il secondo riguardante, Parte_1
invece, le svariate denunce/querele presentate tra il 2006 e il 2009, sfociate in procedimenti penali, alcuni archiviati ed uno conclusosi con l'assoluzione.
La parte convenuta, in comparsa di costituzione, ha sollevato eccezione di prescrizione dell'azione risarcitoria, sostenendo che i fatti oggetto della presunta diffamazione si sarebbero verificati tra il 2006 e il 2009, con conseguente estinzione del diritto al risarcimento a causa del decorso dei termini. In particolare, la difesa ha richiamato l'art. 2043 c.c., secondo cui l'azione per danno derivante da diffamazione avrebbe dovuto essere esercitata entro cinque anni dal pagina 10 di 12 fatto, termine che, alla data di introduzione del presente giudizio, era ormai ampiamente decorso.
Ebbene, anche senza vagliare l'eccezione di prescrizione, secondo il principio della ragione più liquida, si osserva come le domande siano infondate nel merito.
Invero, per consolidata giurisprudenza, la denuncia di un reato non ha carattere diffamatorio e non è dunque fonte di responsabilità per danni, a meno che non risulti calunniosa.
Infatti, ogni denuncia di notitia criminis si risolve nell'attribuzione a taluno di un reato, sicché
non sarebbe giuridicamente e logicamente possibile esercitare tale facoltà senza incolpare taluno di una condotta oggettivamente disonorevole ed offensiva della reputazione.
Nell'ambito di uno Stato di diritto liberaldemocratico, in cui si attribuisce valore civico e sociale all'iniziativa del privato nell'attivare la riposta giudiziaria dinanzi alla violazione della legge penale, è ragionevole che nessuna responsabilità consegua ad una denuncia penale fuori dall'ipotesi di calunnia, autocalunnia e simulazione di reato (Cass. 29237/2010;
31601/2017).
Pertanto, una volta esclusa la configurabilità del delitto di calunnia, non residua spazio per la configurabilità della diffamazione a mezzo di un esposto all'autorità giudiziaria o a chi ha l'obbligo di riferirne.
Per quanto concerne l'articolo di giornale pubblicato dal Corriere di Novara in data
27.05.2006, deve osservarsi che lo stesso manca di una concreta attitudine lesiva della reputazione della persona dell'attrice, giacché dal contenuto dell'articolo non risultano precisi indici che consentano di concludere nel senso della riconducibilità di quanto narrato alla medesima. Difetta, infatti, l'indicazione delle generalità della persona, della professione,
dell'età, essendo l'articolo, piuttosto, volto a segnalare disservizi interni all'
[...]
Controparte_4
pagina 11 di 12
4. Le spese di lite
Le spese di lite seguono il regime della soccombenza e sono liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al d.m. 55/2014 e successive modifiche, in misura media per le fasi di studio,
introduttiva e decisionale;
dimidiata del 30% per la fase istruttoria, stante la mancata assunzione di prove costituende.
Infine, deve essere rigettata la domanda ex art. 96 c.p.c. avanzata da parte convenuta, dal momento che, pur essendo le domande infondate, non risulta che le stesse siano state proposte con mala fede o colpa grave.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) rigetta le domande di parte attrice;
2) rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. di parte convenuta;
3) condanna parte attrice a rimborsare a parte convenuta le spese di lite del presente giudizio, liquidate in € 7.074,00, oltre al 15% per rimborso forfettario, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Novara, 13 giugno 2025
Il Giudice
dott.ssa Elena Scotti
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Elena Scotti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 3396/2018 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. VERONICA Parte_1 C.F._1
DINI, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Milano (MI), via G. Fiamma
n. 27,
PARTE ATTRICE
contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._2
CAMILLO LAVATELLI e dall'avv. FABRIZIO LAVATELLI, elettivamente domiciliato presso lo studio dei difensori in Novara (NO), Via Dolores Bello n. 11,
PARTE CONVENUTA
pagina 1 di 12 Oggetto: risarcimento del danno – artt. 2043 e 2059 c.c., art. 185 c.p.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Conclusioni di parte attrice:
“Voglia il Tribunale adito, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione:
- nel merito:
1. accertare e dichiarare che i fatti descritti nell'atto di citazione, posti in essere dall'arch. CP_1
integrano gli estremi della calunnia e della diffamazione aggravata in danno dell'odierna
[...]
attrice;
2. conseguentemente, accertare e dichiarare la responsabilità del convenuto ai sensi degli artt. 2043 e
2059 c.c., oltre che dell'art. 185 c.p.;
3. conseguentemente, condannare il convenuto al risarcimento dei danni, patrimoniali e non, subiti
dall'odierna attrice, nella misura di € 30.000 ovvero in quella che si riterrà equa;
- in via istruttoria: accogliere le istanze di cui alle precedenti memorie ex art. 183 c.p.c. n° 2 e 3 – che
si intendono qui integralmente riportate;
- con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre accessori di legge;
”
Conclusioni di parte convenuta:
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattese;
NEL MERITO:
● respingere, perché totalmente infondate in fatto e in diritto, le domande svolte dall'attrice nei
confronti del qui convenuto;
● accertato, per le ragioni svolte, che l'attrice ha agito in giudizio temerariamente, consapevole
dell'infondatezza delle proprie tesi, condannare la Sig.ra al risarcimento dei danni per Pt_1
pagina 2 di 12 responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. subiti dal convenuto stante la pretestuosità dell'azione, danni
che vengono determinati in € 30.000,00 o nella maggiore o minore somma che emergerà in corso di
causa; in alternativa, nella misura equitativa-mente determinata dal giudice ai sensi dell'art. 96 3°
comma c.p.c.
Con vittoria di spese ed onorari di causa”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. L'oggetto del giudizio
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_1 CP_1
, al fine di sentirlo condannare al pagamento di € 30.000,00, o della diversa somma
[...]
ritenuta di giustizia, a titolo di risarcimento del danno cagionato all'attrice, previo accertamento della di lui responsabilità ai sensi degli artt. 2043 e 2059 c.c. e dell'art. 185 c.p.,
per fatti ritenuti integranti ipotesi di calunnia e diffamazione.
si è costituito in giudizio, contestando in fatto e in diritto le domande Controparte_1
avversarie e svolgendo domanda di condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
La causa è stata istruita in via documentale.
Entrando nel dettaglio delle allegazioni attoree, si espongono di seguito i fatti per cui le domande risarcitorie sono state svolte.
1. In un articolo pubblicato dal Corriere di Novara in data 27.05.2006 (doc. 1, fascicolo parte attrice), dal titolo “Troppe telefonate private al Maggiore? La vicenda innescata da mesi
di chiamate notturne: uno squillo, poi il silenzio”, lamentava la ricezione Controparte_1
di telefonate anonime provenienti dall'Ospedale Maggiore della Carità di Novara;
2. in data 27.09.2007, inviava al Direttore Generale dell'Ospedale Controparte_1
Maggiore della Carità una segnalazione avente ad oggetto “infermiera professionale
pagina 3 di 12 (doc. 2, fascicolo parte attrice), a cui faceva seguito l'esposto Parte_1
dell' alla Procura della Repubblica presso il tribunale di Novara Controparte_2
in data 28.09.2007, avente ad oggetto “presunti comportamenti della sig.ra ” Parte_1
(doc. 4, fascicolo parte attrice);
3. all'esposto di cui sopra faceva seguito il procedimento penale R.G.N.R 6951/07, nelle more del quale venivano sentite, come persone informate sui fatti, Controparte_1
(doc. 5, fascicolo parte attrice) e (doc. 6, fascicolo parte attrice); Parte_2
4. il procedimento, poi iscritto a carico di con il n. R.N.G.R. 2112/08, si Parte_1
concludeva con decreto di archiviazione emesso dal GIP (R.G. 1774/08), in data
03.11.08 (doc. 7, fascicolo parte attrice);
5. nel frattempo, la Procura della Repubblica avviava un altro procedimento a carico di per il reato di cui all'art. 595 c.p. (R.G.N.R. 1385/2006), in seguito Parte_1
archiviato dal Giudice di Pace di Novara in data 28.07.2007, su richiesta del Pubblico
Ministero del 18.01.2007 (doc. 7, fascicolo parte attrice);
6. nella causa civile iscritta al R.G. 628/2008, citava in giudizio Parte_1 CP_1
per ottenere la di lui condanna “a causa di una querela presentata dal convenuto
[...]
al Procuratore della Repubblica di Novara, con cui le era stata attribuita la responsabilità per il
reato di diffamazione aggravata, denuncia poi rivelatasi infondata e sfociata in un
provvedimento di archiviazione del giudice di pace di Novara”; tale procedimento si concludeva con sentenza n. 914/2011, con la quale il Tribunale, da un lato, escludeva la natura calunniosa/diffamatoria e, dall'altro, riconosceva l'esistenza di una responsabilità colposa a carico di , in ordine alla querela presentata a Controparte_1
carico di (doc. 20, fascicolo parte attrice e doc.
8. fascicolo parte Parte_1
convenuta);
pagina 4 di 12 7. in data 4.06.2009, presentava alla Procura della Repubblica querela Controparte_1
per i reati previsti dall'art. 660 c.p. (molestia e disturbo alle persone) e dall'art. 612 c.p.
(minaccia); analoga querela veniva sporta da che all'epoca dei fatti era la Tes_1
compagna di (doc. 8 e 9, fascicolo parte attrice); in data 29. 07.2009, Controparte_1
presentava ulteriore querela (doc. 10, fascicolo parte attrice), oltre Controparte_1
che per i già citati reati ex artt. 660 e 612 c.p., per i reati di cui all'art. 423 c.p. (incendio)
e 424 c.p. (danneggiamento a seguito di incendio);
8. alle querele faceva seguito il procedimento R.N.G.R. 2812/09, avviato in data 9.10.2009,
nell'ambito del quale si evidenziava che “entrambe le vittime hanno palesemente
evidenziato il sospetto per quanto subito, sull'ex compagna di tale Controparte_1 Pt_1
(doc. 13, fascicolo parte attrice), sicché il procedimento veniva iscritto a carico
[...]
della suddetta e rubricato al R.G.N.R. n. 281/2010 e si concludeva con sentenza di assoluzione n. 497/2018.
Così riassunti i termini della controversia, occorre verificare se i fatti descritti possano essere ricondotti, come sostenuto da parte attrice, nell'alveo dei reati della calunnia e della diffamazione.
2. La calunnia
A norma dell'art. 368 c.p., il reato di calunnia è integrato da “chiunque, con denuncia, querela,
richiesta o istanza, anche se anonima o sotto falso nome, diretta all'Autorità giudiziaria o ad un'altra
Autorità che a quella abbia obbligo di riferirne o alla Corte penale internazionale, incolpa di un reato
taluno che egli sa innocente”.
L'attrice ha dedotto che i presupposti della fattispecie incriminatrice ricorrono, anzitutto, in relazione alla segnalazione inviata da al Direttore Generale dell' Controparte_1 [...]
, da cui è scaturito il procedimento penale a suo Controparte_3
pagina 5 di 12 carico, R.G.N.R 6951/07, in ordine al reato di cui all'art. 314 c.p., conclusosi con decreto di archiviazione R.G. 1774/08 emesso dal GIP, per inidoneità delle risultanze delle indagini preliminari a sostenere l'accusa in giudizio.
Sul punto si osserva che, astrattamente, la condotta rientra nell'ambito applicativo di cui all'art. 368 del codice penale, ai sensi del quale la calunnia può configurarsi tramite una qualunque istanza, diretta non solo all'Autorità giudiziaria, ma anche ad altra Autorità che a quella abbia obbligo di riferirne.
Pur potendo configurarsi il reato invocato, il Tribunale reputa che, nel merito, non ne sussistano i presupposti, per difetto dell'elemento soggettivo, non essendo stata raggiunta la prova che avesse inteso incolpare pur sapendola innocente. Controparte_1 Parte_1
La giurisprudenza costantemente afferma che la denuncia di un reato perseguibile d'ufficio o la proposizione di una querela per un reato perseguibile solo su iniziativa di parte possono costituire fonte di responsabilità civile a carico del denunciante (o querelante), in caso di successivo proscioglimento o assoluzione, solo ove contengano sia l'elemento oggettivo che l'elemento soggettivo del reato di calunnia (Cass. n. 30988/2018, n. 11898/2016 e n. 1542/2010),
non potendo la relativa responsabilità conseguire a denunce semplicemente inesatte o rivelatesi infondate (Cass., n. 11271/2020).
L'elemento oggettivo del reato è dato dall'incolpazione di un reato invero insussistente;
l'elemento soggettivo è costituito dalla volontà dell'incolpazione, unita alla consapevolezza che l'incolpato è innocente per non aver commesso il fatto falsamente attribuitogli.
Dunque, ai fini dell'integrazione dell'elemento psicologico del reato di calunnia, non assume alcun rilievo la forma del dolo eventuale, in quanto la formula normativa “taluno che egli sa
innocente” risulta particolarmente pregnante e indicativa della consapevolezza certa dell'innocenza dell'incolpato (Cass. pen. n. 34881/2007).
pagina 6 di 12 In base a tali principi, il dolo del delitto di calunnia va escluso nel caso in cui un soggetto,
anche se affidandosi a fatti frutto di personale e distorta percezione, si limiti a incolpare taluno temerariamente, senza avere l'intenzione di accusare una persona innocente.
La mera colpa, determinata da leggerezza o avventatezza, non è rilevante, essendo richiesta la precisa volontà dolosa del denunciante (Cass. 29495/2023).
Ancora, la Cassazione ha affermato che la denuncia o la querela possono costituire fonte di responsabilità civile a carico del denunciante (o querelante), in caso di successivo proscioglimento o assoluzione del denunciato (o querelato), solo ove contengano gli elementi costitutivi (oggettivo e soggettivo) del reato di calunnia, con la conseguenza che colui che invochi il risarcimento del danno per avere subìto una denuncia calunniosa, ha l'onere di provare la sussistenza di una condotta integrante il reato di calunnia dal punto di vista sia oggettivo sia soggettivo;
ciò, in quanto, da un lato, al di fuori di tale ipotesi, l'attività del pubblico ministero titolare dell'azione penale si sovrappone all'iniziativa del denunciante-
querelante, interrompendo ogni nesso causale tra denuncia calunniosa e danno eventualmente subìto dal denunciato (o querelato), mentre, dall'altro lato, la presentazione della denuncia di un reato costituisce adempimento del dovere civico di segnalare fatti illeciti, rispondente all'interesse pubblico alla repressione dei reati, che rischierebbe di essere frustrato se il privato denunciante fosse esposto a responsabilità per avere presentato una denuncia semplicemente inesatta o rivelatasi infondata (Cass.
12875/2025).
L'onere della prova della sussistenza dell'elemento soggettivo come sopra illustrato grava,
dunque, sulla parte che svolge la domanda risarcitoria.
Costituisce principio consolidato quello secondo cui, in tema di calunnia,
la prova dell'elemento psicologico può desumersi dalle concrete circostanze e modalità
esecutive dell'azione criminosa, attraverso le quali, con processo logico-deduttivo, è possibile pagina 7 di 12 risalire alla sfera intellettiva e volitiva del soggetto, in modo da evidenziarne la cosciente volontà di un'accusa mendace, nell'ambito di una piena rappresentazione del fatto attribuito all'incolpato (Cass. 10289/2014).
Nel caso di specie, non ha offerto elementi utili a ritenere provata la Parte_1
consapevolezza della propria innocenza da parte di . Controparte_1
Le dichiarazioni rese nella missiva indirizzata all'Ospedale sono state confermate nel momento in cui questi è stato sentito a sommarie informazioni dall'Autorità giudiziaria e,
pertanto, non si ravvisa alcun carattere mutevole delle dichiarazioni accusatorie sulla versione dei fatti oggetto della denuncia, che potrebbe essere sintomatico di denuncia calunniosa.
Anzi, i ripetuti solleciti alla direzione generale dell'ospedale (doc. 3, 4, 5, 6, 7, fascicolo parte attrice) e l'insistenza nelle proprie istanze di giustizia, attraverso l'invio di un esposto alla
Procura della Repubblica in data 13.01.2006, paiono piuttosto connotare la radicata convinzione in merito a quanto asserito circa la colpevolezza dell'odierna attrice.
Non vi è dunque sufficiente prova che l'addebito, quand'anche temerario, integri gli estremi del dolo della calunnia, che come sopra delineato.
Passando all'analisi dell'ulteriore accadimento sottoposto al vaglio del Tribunale, si osserva quanto segue.
In data 04.06.2009, ha presentato querela contro ignoti dinanzi alla Procura Controparte_1
della Repubblica per i reati previsti dagli art. 660 c.p. e 612 c.p., sul presupposto della ricezione di messaggi dal contenuto minaccioso verso la di lui persona e verso la persona di
Il querelante ha lamentato, inoltre, il ritrovamento di un coltello sulla porta di Tes_1
ingresso del proprio appartamento. Successivamente, in data 29.07.2009, il sig. ha CP_1
presentato ulteriore querela contro ignoti per i reati di cui agli artt. 660 e 612 c.p., deducendo che, in seguito alla prima querela, aveva ricevuto ulteriori messaggi minacciosi sul proprio pagina 8 di 12 telefono, nonché per i reati di cui agli artt. 423 c.p., 424 c.p. e 425 c.p., in relazione all'incendio appiccato al serramento esterno del suo studio professionale.
In conseguenza di tali querele e delle sommarie informazioni rese da e da Controparte_1
l'odierna attrice veniva rinviata a giudizio dinnanzi al Tribunale di Novara Tes_1
nell'ambito del procedimento penale n. 281/2010 RGNR (doc. 15, fascicolo parte attrice).
Il processo si è svolto con rito ordinario e, all'esito del dibattimento, è stata Parte_1
assolta ”perché il fatto non è previsto dalla legge come reato” in relazione all'art. 635 c.p., con la formula “per non aver commesso il fatto” in relazione ai reati ex artt. 660 e 612 co. 2 e per intervenuta remissione della querela in merito ai reati ex artt. 614 e 595, co. 1 e 3, con sentenza n. 497/2018 Reg. Sent. del 19.04.2018.
Alla luce della sentenza assolutoria può riconoscersi, nella specie, l'elemento oggettivo del reato di calunnia, rappresentato dalla condotta di chi incolpi taluno di un reato che quest'ultimo non ha commesso.
Tuttavia, deve ancora una volta escludersi il dolo della calunnia e, dunque, l'elemento soggettivo del reato, in capo al querelante, odierno convenuto.
Si osserva in merito che, tanto la prima querela datata 04.06.2009, quanto la successiva del
29.07.2009, risultano sporte a carico di ignoti. Soltanto a seguito di escussione a sommarie informazioni, il sig. ha fornito alla polizia giudiziaria elementi di investigazione in CP_1
ordine ai fatti di reato denunciati, palesando dubbi a carico di Parte_1
Depone, altresì, per la carenza dell'elemento soggettivo della calunnia, consistente nella certezza dell'innocenza dell'incolpato, lo stesso tenore della testimonianza resa all'udienza del 14.12.2014, nella quale il si pronunciava in termini dubitativi, e non assertivi e CP_1
perentori, circa la riconducibilità delle condotte illecite denunciate e per cui era causa alla persona di Infatti, sentito dal Pubblico Ministero, alla domanda “per quale Parte_1
ragione ritiene che possa essere lei l'autrice di queste telefonate?”, rispondeva “non lo so”; CP_1
pagina 9 di 12 in risposta alla domanda “siccome accusata di queste molestie telefoniche e di minacce, volevo sapere
se potevano esservi motivi per cui la inviasse a lei questi sms dal contenuto minaccioso”, Pt_1
dichiarava “questo non lo so se è stata la signora o altre persone”, concludendo che CP_1 Pt_1
“ nel momento in cui nel 2007 ho cessato questa relazione [con ] è successa un'esplosione Parte_1
di fatti verso di me […] in cui ho ricevuto telefonate, lettere anonime, io ho ricevuto danneggiamenti,
mi hanno bruciato in parte lo studio[…]. È successo questo, chi è stato non lo so”.
Alla luce di quanto precede, il Tribunale reputa non essere stata raggiunta la prova della sussistenza degli elementi costitutivi del reato di calunnia a carico dell'odierno convenuto.
3. La diffamazione
Secondo la prospettazione di parte attrice, la condotta di , oltre che integrare Controparte_1
gli estremi della calunnia, configurerebbe, altresì, un'ipotesi di diffamazione aggravata nei suoi confronti.
In particolare, la diffamazione, stante quanto si rileva dagli scritti difensivi attorei, sarebbe legata a due episodi distinti: il primo consistente in un articolo di giornale pubblicato dal
Corriere di Novara in data 27.05.2006 (doc. 1, fascicolo parte attrice), dal titolo “Troppe
telefonate private al Maggiore? La vicenda innescata da mesi di chiamate notturne: uno squillo, poi il
silenzio” e nelle accuse inviate al datore di lavoro di il secondo riguardante, Parte_1
invece, le svariate denunce/querele presentate tra il 2006 e il 2009, sfociate in procedimenti penali, alcuni archiviati ed uno conclusosi con l'assoluzione.
La parte convenuta, in comparsa di costituzione, ha sollevato eccezione di prescrizione dell'azione risarcitoria, sostenendo che i fatti oggetto della presunta diffamazione si sarebbero verificati tra il 2006 e il 2009, con conseguente estinzione del diritto al risarcimento a causa del decorso dei termini. In particolare, la difesa ha richiamato l'art. 2043 c.c., secondo cui l'azione per danno derivante da diffamazione avrebbe dovuto essere esercitata entro cinque anni dal pagina 10 di 12 fatto, termine che, alla data di introduzione del presente giudizio, era ormai ampiamente decorso.
Ebbene, anche senza vagliare l'eccezione di prescrizione, secondo il principio della ragione più liquida, si osserva come le domande siano infondate nel merito.
Invero, per consolidata giurisprudenza, la denuncia di un reato non ha carattere diffamatorio e non è dunque fonte di responsabilità per danni, a meno che non risulti calunniosa.
Infatti, ogni denuncia di notitia criminis si risolve nell'attribuzione a taluno di un reato, sicché
non sarebbe giuridicamente e logicamente possibile esercitare tale facoltà senza incolpare taluno di una condotta oggettivamente disonorevole ed offensiva della reputazione.
Nell'ambito di uno Stato di diritto liberaldemocratico, in cui si attribuisce valore civico e sociale all'iniziativa del privato nell'attivare la riposta giudiziaria dinanzi alla violazione della legge penale, è ragionevole che nessuna responsabilità consegua ad una denuncia penale fuori dall'ipotesi di calunnia, autocalunnia e simulazione di reato (Cass. 29237/2010;
31601/2017).
Pertanto, una volta esclusa la configurabilità del delitto di calunnia, non residua spazio per la configurabilità della diffamazione a mezzo di un esposto all'autorità giudiziaria o a chi ha l'obbligo di riferirne.
Per quanto concerne l'articolo di giornale pubblicato dal Corriere di Novara in data
27.05.2006, deve osservarsi che lo stesso manca di una concreta attitudine lesiva della reputazione della persona dell'attrice, giacché dal contenuto dell'articolo non risultano precisi indici che consentano di concludere nel senso della riconducibilità di quanto narrato alla medesima. Difetta, infatti, l'indicazione delle generalità della persona, della professione,
dell'età, essendo l'articolo, piuttosto, volto a segnalare disservizi interni all'
[...]
Controparte_4
pagina 11 di 12
4. Le spese di lite
Le spese di lite seguono il regime della soccombenza e sono liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al d.m. 55/2014 e successive modifiche, in misura media per le fasi di studio,
introduttiva e decisionale;
dimidiata del 30% per la fase istruttoria, stante la mancata assunzione di prove costituende.
Infine, deve essere rigettata la domanda ex art. 96 c.p.c. avanzata da parte convenuta, dal momento che, pur essendo le domande infondate, non risulta che le stesse siano state proposte con mala fede o colpa grave.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) rigetta le domande di parte attrice;
2) rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. di parte convenuta;
3) condanna parte attrice a rimborsare a parte convenuta le spese di lite del presente giudizio, liquidate in € 7.074,00, oltre al 15% per rimborso forfettario, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Novara, 13 giugno 2025
Il Giudice
dott.ssa Elena Scotti
pagina 12 di 12