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Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 31/01/2025, n. 87 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 87 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LUCCA
UDIENZA DEL 31.1.25
E' presente, via teams, l'avv. Selvanetti.
Il Giudice invita la parte a precisare le conclusioni e a discutere la causa ex art. 281 sexies
c.p.c.
Parte attrice si riporta agli atti e il Giudice pronuncia la seguente sentenza, della quale viene data immediata lettura.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lucca, Sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice
Michele Fornaciari, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado n. 4039/22 RG, fra le seguenti parti:
- parte attrice (meglio identificata, rappresentata e difesa come in atti):
IG MA EF
- parte convenuta (contumace):
Repubblica Federale Tedesca
Conclusioni
Parte attrice ha concluso come da verbale dell'udienza del 4.4.25.
Oggetto del processo
L'attore ha dedotto quanto segue.
Il sig. padre dell'odierna parte attrice (doc. n. 8 e 9), veniva catturato a Tarvisio il 09/09/1943, dalle Persona_1
Forze militari tedesche e deportato in Polonia per essere adibito a lavoro forzato nello Stalag 367 nel distretto di
Czestochowa, per poi essere trasferito nello Stalag 327 nel distretto di Przemysl e, infine, nello Stalag II B nel distretto di Czarne, rinominato dai (doc. n. 3), dove rimaneva fino alla sua liberazione, per giungere poi in Controparte_1
Italia in data 06/10/1945, come risulta dalla documentazione che si allega (doc. n. 2, 3, 4, 5 e 6). Il sig. Persona_1 deceduto il 28/01/2008 in Lucca, come risulta dal certificato di morte che si allega (doc. n. 7), era guardia di frontiera,
1 con grado di Sottotenente di complemento dell'Esercito italiano e fu fatto prigioniero dei tedeschi in seguito all' dell'08/09/1943. Come molti altri connazionali fu trasportato su carri bestiame in condizioni igieniche Per_2 devastanti in un primo Stalag in Polonia, ovvero in un campo di prigionia per sottoufficiali e truppe, dove lo R_ fu adibito a lavoro coatto. In particolare in un primo momento fu impiegato nell'industria bellica nella fabbricazione delle ali per gli aerei tedeschi e, successivamente fu impiegato in lavori sempre più pesanti a fronte di condizioni di vita sempre peggiori, quali “spacca pietre” e manovalanza per la costruzione di strade e ferrovie.
Secondo gli ordini emanati dal Comando supremo della Wehrmacht, i prigionieri dovevano essere trattati nel seguente modo: “Soldati italiani, che non siano disposti a continuare la lotta a fianco dei tedeschi, devono essere disarmati e considerati quali prigionieri di guerra”. Il 12 settembre 1943 (ovvero pochi giorni dopo la cattura del sig. R_ però, un successivo ordine del Führer stabilì l'utilizzo dei prigionieri di guerra a fini di lavoro per la produzione bellica, cosa espressamente vietata da tutte le leggi e convenzioni internazionali.
Il 20 settembre 1943, lo status di prigionieri di guerra fu cambiato in Internati Militari Italiani (IMI), status che da una parte teoricamente migliorava le condizioni dei prigionieri, ma dall'altra permetteva l'utilizzo dei prigionieri stessi come manodopera coatta, come effettivamente avvenne anche per il sig. Il trasferimento verso i lager o c.d. R_ campi di lavoro in Polonia fu effettuato in condizioni estremamente dure, attraverso carri bestiame sovraccarichi.
L'alloggiamento era in baracche per prigionieri di guerra, sovraffollate e luride.
L'orario di lavoro ufficiale variava tra le 50 e le 65 ore settimanali, con un solo intervallo, in genere di mezz'ora, per il pasto, ma il sig. si ritrovava a lavorare anche ben più di 10 ore al giorno, senza che vi fosse nessuna attenzione R_ alla sicurezza e/o alla dignità umana. Come riferito dal sig. ai figli, durante le giornate di lavoro non c'erano R_ orari, tanto che molti cadevano a terra stremati anche a causa delle gravi condizioni di denutrizione e igienico/sanitarie.
Con il passare del tempo le truppe tedesche si trovavano sempre più in difficoltà per la carenza di mezzi e denaro e,
pertanto, non riuscivano ad organizzare il lavoro. Il sig. quindi, riferiva che detta circostanza lo allarmava R_ ancora di più poiché se non avevano da lavorare erano considerati inutili e, quindi, veniva ulteriormente ridotto il cibo, con rischio di morire di fame e stenti.
Ad ogni buon conto, il maggior timore sempre espresso dal sig. ai figli era quello della malattia: più volte R_ riferiva che pregava di non ammalarsi avendo visto morire centinaia di internati per tubercolosi o, in alcuni casi, anche per una semplice influenza, per l'assoluta assenza di farmaci e cure mediche in caso di malattia.
L'alimentazione era assolutamente insufficiente, tanto che spesso il sig. si ritrovava a cercare di raccogliere gli R_ avanzi di cibo nel bidone dei rifiuti. In una di queste occasioni, il sig. ha raccontato di essere stato colto sul R_ fatto da una Guardia tedesca, mentre cercava di reperire degli avanzi nei bidoni dell'immondizia della mensa tedesca
(bucce di patate e altri scarti), e in quell'occasione veniva colpito violentemente con una lampada a petrolio alla fronte riportando un taglio.
Con il progredire della guerra, ed il peggioramento delle condizioni in tutta la Germania, le razioni di cibo già scarse diminuirono ulteriormente e le condizioni igieniche si facevano sempre più difficili. Addirittura il sig. R_ raccontava di dover camminare anche per kilometri nei trasferimenti per lavorare nei campi con “le pezze” legate ai piedi perché i prigionieri non avevano più nemmeno un paio di scarpe da indossare.
La fame continua, spesso insopportabile, era l'esperienza quotidiana così come i maltrattamenti fisici e psicologici che il sig. si è trovato costretto a vivere, quando era poco più che ventenne e, che lo hanno segnato per la vita: ad R_ esempio ha raccontato ai figli e alla moglie che due soldati tedeschi, per scommessa, hanno sparato a vista davanti a lui ad un altro internato italiano senza alcuna ragione, semplicemente perché era il primo che passava da lì.
2 Il sig. è riuscito a sopravvivere a questa tremenda prigionia, probabilmente perché molto giovane e in salute R_ ma, soprattutto, perché si improvvisava come traduttore, essendo, durante il periodo di guerra, riuscito ad imparare un tedesco rudimentale, tanto che alcuni casi veniva utilizzato come interprete da parte dei soldati delle SS.
Nell'agosto del 1944 fu stabilita la trasformazione degli IMI in lavoratori liberi e con il loro cambiamento di status, in teoria le condizioni lavorative, la disciplina e soprattutto le razioni avrebbero dovuto migliorare, ma in realtà ciò non accadde perché la sempre più drammatica situazione bellica, il progressivo prolungamento dell'orario di lavoro e le distruzioni degli alloggi e delle vie di comunicazione causate dai massicci bombardamenti alleati, peggiorarono ulteriormente le condizioni di vita degli ex internati.
A partire da febbraio del 1945, con le avvisaglie del crollo ormai imminente della Germania, iniziarono ad avvenire le prime liberazioni che dureranno scaglionate per vari mesi. Il rimpatrio, tuttavia, non fu immediato e si svolse soprattutto tra l'estate e l'autunno del 1945. Il sig. racconterà di essere stato liberato dalle truppe Russe e di essere stato R_ portato, prima, in una sorta di campo di accoglienza in Russia e di essere poi riuscito, dopo alcuni mesi a raggiungere l'Italia. Varcato il confine, il sig. venne dirottato verso Pescantina, nel veronese, dove era stato istituito un R_ centro di smistamento e accoglienza, e dove si organizzano i trasporti verso le destinazioni interne al Paese. Vi arrivò il
06/10/1945 come risulta dallo stato di servizio dell'Esercito italiano che si allega (doc. n. 5). Un'ulteriore e importante documento di prova della condizione di prigionia del sig. è dato dal Certificato di rilascio rilasciato dalle R_
Autorità tedesche il 23/02/1945 che si allega con la relativa traduzione in lingua italiana (doc. n. 10).
Ulteriori documenti rilasciati dalle Autorità militari italiane dopo il rimpatrio del sig. testimoniano e R_ confermano la sua prigionia e la sua condizione di militare internato (doc. n. 11).
L'attore, quale erede del padre ha quindi chiesto la condanna della convenuta Persona_1
al risarcimento del danno.
La convenuta non si è costituita.
Motivi della decisione
In punto di fatto, le allegazioni dell'attore risultano senz'altro confermate sia dalla documentazione depositata, sia dalla deposizione dell'altro figlio di escusso come Persona_1
testimone.
Che il padre dell'attore abbia patito la vicenda sopra riferita, in merito alla cattura, alla deportazione ed alla prigionia, può dunque ritenersi senz'altro provato.
In punto di diritto, per quanto in particolare riguarda la giurisdizione italiana, questa deve essere ritenuta senz'altro sussistente, alla luce della nota evoluzione giudiziale/normativa in materia di cause contro la Repubblica Federale Tedesca aventi ad oggetto la richiesta di risarcimento del danno per i crimini commessi da tale nazione durante il periodo dell'occupazione, culminate con la previsione contenuta nell'art. 43 d.l. 36/22, convertito con modifiche in l. 79/22, in forza della quale presso il Ministero dell'economia e delle finanze è stato istituito un apposito Fondo, per l'accesso al quale è necessario ottenere una “sentenza passata in giudicato avente ad oggetto l'accertamento e la liquidazione dei danni” in questione.
3 Per quanto poi concerne l'eventuale prescrizione del diritto al risarcimento del danno, è pacifico, oltre che implicito nella predetta previsione normativa, che in materia di crimini di guerra e contro l'umanità (quali sono, senza dubbio, quelli per i quali è causa), essa non opera.
Per quanto infine attiene alla legge applicabile, essa è quella italiana, ex art. 62 l. 218/95, considerato che la cattura di avvenne in Italia e che qui, dunque, iniziò il fatto Persona_1
produttivo del danno azionato.
Chiarito quanto precede, nel merito non sussiste alcun dubbio circa il fatto che la deportazione, l'internamento, la costrizione dello al lavoro coatto, nonché le condizioni R_
nelle quali tutto questo avvenne, in quanto determinanti di fatto una brutale riduzione in schiavitù, integrino a pieno titolo un crimine di guerra e/o contro l'umanità, come tale indiscutibilmente fonte di responsabilità risarcitoria in capo alla predetta Repubblica Federale Tedesca.
Per ciò che concerne la quantificazione del risarcimento, premesso che essa non può che avvenire su base equitativa, la domanda attorea, che fa riferimento alla somma di € 50.000,00, appare senz'altro accoglibile, non essendoci dubbio che il trattamento patito dallo sia stato R_
tale da provocare un gravissimo pregiudizio alla sua persona, vuoi in punto di sofferenze fisiche patite, vuoi in punto di disperazione per l'assoluta incertezza in merito alla possibilità di sopravvivenza, vuoi, successivamente alla liberazione, in punto di conseguenze psicologiche della vicenda.
La convenuta va conseguentemente condannata a versare all'attore, quale erede di
[...]
la somma di € 50.000,00, oltre interessi legali dalla data della presente sentenza (la R_
liquidazione è in valori odierni) al saldo.
Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P. Q. M.
Il Tribunale dichiara la responsabilità della convenuta per il danno patito da a seguito dalla Persona_1
cattura, deportazione e internamento di cui in motivazione;
condanna la convenuta a versare all'attore a titolo di risarcimento del danno derivante da tale vicenda la somma di € 50.000,00, oltre interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo;
condanna la convenuta a rifondere all'attore le spese di lite, che liquida in € 7.000,00 per compenso del difensore ed € 536,57 per spese non imponibili, oltre spese generali, cap ed iva di legge.
Michele Fornaciari
4
UDIENZA DEL 31.1.25
E' presente, via teams, l'avv. Selvanetti.
Il Giudice invita la parte a precisare le conclusioni e a discutere la causa ex art. 281 sexies
c.p.c.
Parte attrice si riporta agli atti e il Giudice pronuncia la seguente sentenza, della quale viene data immediata lettura.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lucca, Sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice
Michele Fornaciari, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado n. 4039/22 RG, fra le seguenti parti:
- parte attrice (meglio identificata, rappresentata e difesa come in atti):
IG MA EF
- parte convenuta (contumace):
Repubblica Federale Tedesca
Conclusioni
Parte attrice ha concluso come da verbale dell'udienza del 4.4.25.
Oggetto del processo
L'attore ha dedotto quanto segue.
Il sig. padre dell'odierna parte attrice (doc. n. 8 e 9), veniva catturato a Tarvisio il 09/09/1943, dalle Persona_1
Forze militari tedesche e deportato in Polonia per essere adibito a lavoro forzato nello Stalag 367 nel distretto di
Czestochowa, per poi essere trasferito nello Stalag 327 nel distretto di Przemysl e, infine, nello Stalag II B nel distretto di Czarne, rinominato dai (doc. n. 3), dove rimaneva fino alla sua liberazione, per giungere poi in Controparte_1
Italia in data 06/10/1945, come risulta dalla documentazione che si allega (doc. n. 2, 3, 4, 5 e 6). Il sig. Persona_1 deceduto il 28/01/2008 in Lucca, come risulta dal certificato di morte che si allega (doc. n. 7), era guardia di frontiera,
1 con grado di Sottotenente di complemento dell'Esercito italiano e fu fatto prigioniero dei tedeschi in seguito all' dell'08/09/1943. Come molti altri connazionali fu trasportato su carri bestiame in condizioni igieniche Per_2 devastanti in un primo Stalag in Polonia, ovvero in un campo di prigionia per sottoufficiali e truppe, dove lo R_ fu adibito a lavoro coatto. In particolare in un primo momento fu impiegato nell'industria bellica nella fabbricazione delle ali per gli aerei tedeschi e, successivamente fu impiegato in lavori sempre più pesanti a fronte di condizioni di vita sempre peggiori, quali “spacca pietre” e manovalanza per la costruzione di strade e ferrovie.
Secondo gli ordini emanati dal Comando supremo della Wehrmacht, i prigionieri dovevano essere trattati nel seguente modo: “Soldati italiani, che non siano disposti a continuare la lotta a fianco dei tedeschi, devono essere disarmati e considerati quali prigionieri di guerra”. Il 12 settembre 1943 (ovvero pochi giorni dopo la cattura del sig. R_ però, un successivo ordine del Führer stabilì l'utilizzo dei prigionieri di guerra a fini di lavoro per la produzione bellica, cosa espressamente vietata da tutte le leggi e convenzioni internazionali.
Il 20 settembre 1943, lo status di prigionieri di guerra fu cambiato in Internati Militari Italiani (IMI), status che da una parte teoricamente migliorava le condizioni dei prigionieri, ma dall'altra permetteva l'utilizzo dei prigionieri stessi come manodopera coatta, come effettivamente avvenne anche per il sig. Il trasferimento verso i lager o c.d. R_ campi di lavoro in Polonia fu effettuato in condizioni estremamente dure, attraverso carri bestiame sovraccarichi.
L'alloggiamento era in baracche per prigionieri di guerra, sovraffollate e luride.
L'orario di lavoro ufficiale variava tra le 50 e le 65 ore settimanali, con un solo intervallo, in genere di mezz'ora, per il pasto, ma il sig. si ritrovava a lavorare anche ben più di 10 ore al giorno, senza che vi fosse nessuna attenzione R_ alla sicurezza e/o alla dignità umana. Come riferito dal sig. ai figli, durante le giornate di lavoro non c'erano R_ orari, tanto che molti cadevano a terra stremati anche a causa delle gravi condizioni di denutrizione e igienico/sanitarie.
Con il passare del tempo le truppe tedesche si trovavano sempre più in difficoltà per la carenza di mezzi e denaro e,
pertanto, non riuscivano ad organizzare il lavoro. Il sig. quindi, riferiva che detta circostanza lo allarmava R_ ancora di più poiché se non avevano da lavorare erano considerati inutili e, quindi, veniva ulteriormente ridotto il cibo, con rischio di morire di fame e stenti.
Ad ogni buon conto, il maggior timore sempre espresso dal sig. ai figli era quello della malattia: più volte R_ riferiva che pregava di non ammalarsi avendo visto morire centinaia di internati per tubercolosi o, in alcuni casi, anche per una semplice influenza, per l'assoluta assenza di farmaci e cure mediche in caso di malattia.
L'alimentazione era assolutamente insufficiente, tanto che spesso il sig. si ritrovava a cercare di raccogliere gli R_ avanzi di cibo nel bidone dei rifiuti. In una di queste occasioni, il sig. ha raccontato di essere stato colto sul R_ fatto da una Guardia tedesca, mentre cercava di reperire degli avanzi nei bidoni dell'immondizia della mensa tedesca
(bucce di patate e altri scarti), e in quell'occasione veniva colpito violentemente con una lampada a petrolio alla fronte riportando un taglio.
Con il progredire della guerra, ed il peggioramento delle condizioni in tutta la Germania, le razioni di cibo già scarse diminuirono ulteriormente e le condizioni igieniche si facevano sempre più difficili. Addirittura il sig. R_ raccontava di dover camminare anche per kilometri nei trasferimenti per lavorare nei campi con “le pezze” legate ai piedi perché i prigionieri non avevano più nemmeno un paio di scarpe da indossare.
La fame continua, spesso insopportabile, era l'esperienza quotidiana così come i maltrattamenti fisici e psicologici che il sig. si è trovato costretto a vivere, quando era poco più che ventenne e, che lo hanno segnato per la vita: ad R_ esempio ha raccontato ai figli e alla moglie che due soldati tedeschi, per scommessa, hanno sparato a vista davanti a lui ad un altro internato italiano senza alcuna ragione, semplicemente perché era il primo che passava da lì.
2 Il sig. è riuscito a sopravvivere a questa tremenda prigionia, probabilmente perché molto giovane e in salute R_ ma, soprattutto, perché si improvvisava come traduttore, essendo, durante il periodo di guerra, riuscito ad imparare un tedesco rudimentale, tanto che alcuni casi veniva utilizzato come interprete da parte dei soldati delle SS.
Nell'agosto del 1944 fu stabilita la trasformazione degli IMI in lavoratori liberi e con il loro cambiamento di status, in teoria le condizioni lavorative, la disciplina e soprattutto le razioni avrebbero dovuto migliorare, ma in realtà ciò non accadde perché la sempre più drammatica situazione bellica, il progressivo prolungamento dell'orario di lavoro e le distruzioni degli alloggi e delle vie di comunicazione causate dai massicci bombardamenti alleati, peggiorarono ulteriormente le condizioni di vita degli ex internati.
A partire da febbraio del 1945, con le avvisaglie del crollo ormai imminente della Germania, iniziarono ad avvenire le prime liberazioni che dureranno scaglionate per vari mesi. Il rimpatrio, tuttavia, non fu immediato e si svolse soprattutto tra l'estate e l'autunno del 1945. Il sig. racconterà di essere stato liberato dalle truppe Russe e di essere stato R_ portato, prima, in una sorta di campo di accoglienza in Russia e di essere poi riuscito, dopo alcuni mesi a raggiungere l'Italia. Varcato il confine, il sig. venne dirottato verso Pescantina, nel veronese, dove era stato istituito un R_ centro di smistamento e accoglienza, e dove si organizzano i trasporti verso le destinazioni interne al Paese. Vi arrivò il
06/10/1945 come risulta dallo stato di servizio dell'Esercito italiano che si allega (doc. n. 5). Un'ulteriore e importante documento di prova della condizione di prigionia del sig. è dato dal Certificato di rilascio rilasciato dalle R_
Autorità tedesche il 23/02/1945 che si allega con la relativa traduzione in lingua italiana (doc. n. 10).
Ulteriori documenti rilasciati dalle Autorità militari italiane dopo il rimpatrio del sig. testimoniano e R_ confermano la sua prigionia e la sua condizione di militare internato (doc. n. 11).
L'attore, quale erede del padre ha quindi chiesto la condanna della convenuta Persona_1
al risarcimento del danno.
La convenuta non si è costituita.
Motivi della decisione
In punto di fatto, le allegazioni dell'attore risultano senz'altro confermate sia dalla documentazione depositata, sia dalla deposizione dell'altro figlio di escusso come Persona_1
testimone.
Che il padre dell'attore abbia patito la vicenda sopra riferita, in merito alla cattura, alla deportazione ed alla prigionia, può dunque ritenersi senz'altro provato.
In punto di diritto, per quanto in particolare riguarda la giurisdizione italiana, questa deve essere ritenuta senz'altro sussistente, alla luce della nota evoluzione giudiziale/normativa in materia di cause contro la Repubblica Federale Tedesca aventi ad oggetto la richiesta di risarcimento del danno per i crimini commessi da tale nazione durante il periodo dell'occupazione, culminate con la previsione contenuta nell'art. 43 d.l. 36/22, convertito con modifiche in l. 79/22, in forza della quale presso il Ministero dell'economia e delle finanze è stato istituito un apposito Fondo, per l'accesso al quale è necessario ottenere una “sentenza passata in giudicato avente ad oggetto l'accertamento e la liquidazione dei danni” in questione.
3 Per quanto poi concerne l'eventuale prescrizione del diritto al risarcimento del danno, è pacifico, oltre che implicito nella predetta previsione normativa, che in materia di crimini di guerra e contro l'umanità (quali sono, senza dubbio, quelli per i quali è causa), essa non opera.
Per quanto infine attiene alla legge applicabile, essa è quella italiana, ex art. 62 l. 218/95, considerato che la cattura di avvenne in Italia e che qui, dunque, iniziò il fatto Persona_1
produttivo del danno azionato.
Chiarito quanto precede, nel merito non sussiste alcun dubbio circa il fatto che la deportazione, l'internamento, la costrizione dello al lavoro coatto, nonché le condizioni R_
nelle quali tutto questo avvenne, in quanto determinanti di fatto una brutale riduzione in schiavitù, integrino a pieno titolo un crimine di guerra e/o contro l'umanità, come tale indiscutibilmente fonte di responsabilità risarcitoria in capo alla predetta Repubblica Federale Tedesca.
Per ciò che concerne la quantificazione del risarcimento, premesso che essa non può che avvenire su base equitativa, la domanda attorea, che fa riferimento alla somma di € 50.000,00, appare senz'altro accoglibile, non essendoci dubbio che il trattamento patito dallo sia stato R_
tale da provocare un gravissimo pregiudizio alla sua persona, vuoi in punto di sofferenze fisiche patite, vuoi in punto di disperazione per l'assoluta incertezza in merito alla possibilità di sopravvivenza, vuoi, successivamente alla liberazione, in punto di conseguenze psicologiche della vicenda.
La convenuta va conseguentemente condannata a versare all'attore, quale erede di
[...]
la somma di € 50.000,00, oltre interessi legali dalla data della presente sentenza (la R_
liquidazione è in valori odierni) al saldo.
Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P. Q. M.
Il Tribunale dichiara la responsabilità della convenuta per il danno patito da a seguito dalla Persona_1
cattura, deportazione e internamento di cui in motivazione;
condanna la convenuta a versare all'attore a titolo di risarcimento del danno derivante da tale vicenda la somma di € 50.000,00, oltre interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo;
condanna la convenuta a rifondere all'attore le spese di lite, che liquida in € 7.000,00 per compenso del difensore ed € 536,57 per spese non imponibili, oltre spese generali, cap ed iva di legge.
Michele Fornaciari
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