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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 09/12/2025, n. 6354 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6354 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE III CIVILE
Composta dai magistrati
Dott. Giulio Cataldi Presidente
Dott. Michele Caccese Consigliere
Dott. Pasquale Ucci Consigliere relatore
Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 585/2021 del R.G.A.C. pendente
TRA
, nata il [...] a [...] (c.f. , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Di Stazio (c.f. ) come da C.F._2 procura su foglio separato;
APPELLANTE
E
(P.IVA: ), in persona del legale rapp.te p.t, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Pasquale AN, (c.f. ) e dall'Avv. C.F._3
IT AN, (c.f. ), giusto mandato a margine della comparsa di C.F._4 costituzione;
APPELLATA
CONCLUSIONI
All'udienza del 18/06/2025, le parti costituite concludevano riportandosi a tutte le rispettive domande ed eccezioni, come formulate nei precedenti scritti difensivi.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. conveniva in giudizio la Parte_1 Controparte_1
innanzi al Tribunale di Napoli Nord, al fine di sentirla condannare al risarcimento dei
[...] danni subiti dall'appartamento sito in Giugliano in Campania (NA) alla Via Carlo Pisacane n. 27
1 e al mobilio ivi contenuto.
A sostegno delle proprie richieste la ricorrente assumeva di aver stipulato, in data 30/05/2016, con la compagnia assicurativa convenuta, una polizza “Multirischi dell'Abitazione” per il predetto appartamento, volta a coprire le seguenti garanzie: acqua condotta, incendio, fenomeni elettrici e atmosferici.
In data 27/3/17, rientrata nella propria abitazione, trovava la casa allagata, con evidenti danni al mobilio e all'appartamento, stimati e quantificati nella misura di € 6.200,00, come da perizia contrattuale redatta dal fiduciario incaricato dalla compagnia assicurativa.
Si costituiva in giudizio la eccependo, preliminarmente, la carenza di Controparte_1 legittimazione attiva in capo alla ricorrente, stante l'assenza di prove circa la proprietà dell'immobile. Rilevava, altresì, che non era intestataria di alcun immobile e che Parte_1 la stessa risultava residente a[...] e non al civico 27, ove invece, non vi insterebbe nessuna unità immobiliare.
La resistente eccepiva, inoltre, l'inoperatività della polizza, attribuendo la causa del danno alla diretta responsabilità dell'assicurato e/o a causa di forza maggiore nonché la violazione dell'art. 1913 c.c., per tardività della denuncia di sinistro. Infine, impugnava il quantum debeatur richiesto perché non provato, chiedendo disporsi ctu tecnico estimativa.
Il Tribunale di Napoli Nord, con ordinanza ex art. 702 ter c.p.c, emessa in data 07/01/2021, rigettava la domanda e condannava la ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore della resistente.
In particolare, il Tribunale rilevava che, anche in caso di perizia contrattuale, residuava il potere delle parti di rivolgersi al Giudice per i profili attinenti all'accertamento dell'esistenza del diritto all'indennizzo, alla sussistenza della mala fede o della colpa dell'assicurato nella descrizione del rischio, alla validità e operatività della garanzia assicurativa. La ricorrente non avendo prodotto in atti le condizioni generali di polizza “contenute nel fascicolo informativo 13/2014”, richiamato nel contratto esibito, non aveva consentito di conoscere quali questioni potessero essere demandate ai periti e se la perizia svolta avesse rispettato le condizioni di polizza.
Inoltre, a fronte delle contestazioni mosse dalla resistente, circa l'operatività della polizza, la carenza delle condizioni di polizza non consentiva di comprendere quale rischio fosse coperto dalla polizza stessa e quali fossero le condizioni per il suo operare;
nemmeno se tali condizioni richiedessero la proprietà dell'immobile in capo all'assicurato, visto che tale punto era oggetto di contestazione (difatti, la perizia veniva svolta sul presupposto che la fosse la Parte_1
2 proprietaria dell'immobile, come indicato a pag. 4 della perizia contrattuale).
In relazione alla causa dell'allagamento, poi, il Tribunale evidenziava come nella perizia contrattuale vi fossero le sole dichiarazioni della riportate tra virgolette, “ma non anche Parte_1 una dichiarazione di scienza”.
2.Avverso la predetta ordinanza (con atto notificato in data 09/02/2021, tramite pec) proponeva appello per i seguenti motivi: Parte_1
2.1 In primo luogo, l'appellante censura l'ordinanza richiamata per aver il Giudice di prime cure del tutto errato nella valutazione della documentazione prodotta a sostegno della propria domanda. Nello specifico, evidenzia come il verbale conclusivo di perizia del 09/05/2018, contenente un richiamo espresso all'art.
2.3 delle C.G.A. (con allegato, in un unico documento, atto di nomina dei periti del 15/01/2018), su cui si fondava la propria pretesa, contenesse tutti gli elementi idonei alla esatta individuazione delle questioni che il Giudice di primo grado deduceva non potersi conoscere e, precisamente, sia quelle riguardanti le questioni demandabili ai periti che quelle concernenti lo svolgimento della perizia nel rispetto delle condizioni di polizza, e ciò anche in deroga alle disposizioni contrattuali. Così pure, allo stesso modo, sostiene l'appellante che era dato conoscere quale rischio fosse coperto dalla polizza stessa e quali erano le condizioni per il suo operare.
2.2 Con il secondo motivo, la lamenta ancora un'errata valutazione da parte del Parte_1
Tribunale della propria legittimazione attiva, quale contraente, ed in quanto tale legittimata a stare in giudizio, rilevato che la stessa aveva provveduto a stipulare regolare contratto assicurativo con la compagnia assicurativa Pertanto, la proprietà dell'immobile era CP_1 irrilevante ai fini del giudizio atteso che con la polizza assicurativa in essere tra le parti, era stato esattamente individuato il bene assicurato, appartamento sito in Giugliano in Campania alla Via
Carlo Pisacane 27 - piano rialzato;
immobile che, inoltre, era stato anche visionato e periziato.
Pertanto, l'appellante insiste nel ritenere il documento (verbale conclusivo di perizia) valido, efficace e vincolante tra le parti, non essendo stato lo stesso impugnato attraverso le tipiche azioni di annullamento e di risoluzione per inadempimento dei contratti.
2.3 Con il terzo motivo di appello lamenta un'errata valutazione da parte del Parte_1
Giudice di primo grado per non aver considerato il verbale conclusivo di perizia come fonte contrattuale, da cui derivava il proprio diritto ad ottenere l'indennizzo e/o il risarcimento come ivi quantificato, eccependo, quindi, il vincolo di esigibilità delle somme liquidate dal collegio peritale.
3 2.4 Infine, l'appellante contesta la decisione del Giudice di prime cure di rigettare la domanda della ricorrente perché infondata, con condanna della stessa al pagamento delle spese di lite.
Sulla base di tali premesse l'appellante ha chiesto la condanna della al Controparte_1 pagamento dell'importo di € 6.200,00 oltre interessi moratori dal dì dell'evento fino al soddisfo ai sensi dell'art. 1284, comma 4 c.c. nonché al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio con attribuzione al procuratore antistatario.
3. La si è costituita in giudizio eccependo, in via preliminare, Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello, ai sensi dell'art. 342 c.p.c. e 348 bis c.p.c. L'appellata, inoltre, ha evidenziato la correttezza dell'ordinanza impugnata in quanto perfettamente aderente alle risultanze istruttorie e documentali acquisite;
ha ribadito che, fin dalla propria costituzione in giudizio, aveva rilevato una serie di anomalie circa l'ubicazione dell'immobile assicurato, ossia civico 43 e non 27, come risultante dalla polizza, piano rialzato in polizza e piano terra nella perizia nonché in relazione alla proprietà dell'immobile, in quanto, durante le operazioni peritali, si dichiarava proprietaria dello stesso senza esserlo. Sosteneva infine, che la Parte_1 perizia tecnica risultava sprovvista di qualsivoglia valore probatorio in quanto, in relazione alla causa di allagamento, si limitava a riportare tra virgolette le dichiarazioni rese dall'istante senza contenere una dichiarazione di scienza e senza effettuare alcuna soddisfacente ricostruzione in merito all'accadimento del fatto storico e al nesso eziologico dell'evento dannoso.
Tanto premesso, la ha chiesto di dichiarare l'inammissibilità dell'appello o, Controparte_1 comunque, di rigettare il gravame perché infondato.
All'udienza del 18/06/2025, la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti del termine di 60 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di 20 giorni per il deposito delle memorie di replica.
3. In via preliminare, va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata da parte appellata.
L'articolo 342 c.p.c., come pure il successivo articolo 434 dello stesso codice di rito, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, fermo restando, però, come a tal fine non occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris
4 instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata. Invero, il richiamo, contenuto nei citati articoli 342 e 434, alla motivazione dell'atto di appello non implica che il legislatore abbia inteso porre a carico delle parti un onere paragonabile a quello del giudice nella stesura della motivazione di un provvedimento decisorio, giacché quanto viene richiesto - in nome del criterio della razionalizzazione del processo civile, che è in funzione del rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata - è che la parte appellante ponga il giudice superiore in condizione di comprendere con chiarezza qual è il contenuto della censura proposta, dimostrando di aver compreso le ragioni del primo giudice e indicando il perché queste siano censurabili. (cfr. Cassazione civile sez. III, 08/04/2024,
n.9378)
Nel caso di specie, l'atto di appello soddisfa con sufficiente grado di specificità le prescrizioni contenutistiche della norma di cui all'art. 342 c.p.c., risultando adeguatamente formulata, accanto ai motivi di censura, una parte argomentativa teleologicamente orientata a confutare e contrastare le ragioni addotte dal giudice a quo.
Nel merito, l'appello è infondato ed in quanto tale va rigettato.
Per motivi di ordine logico, oltre che giuridico, merita di essere esaminata preliminarmente l'eccezione di carenza di legittimazione attiva (rectius: titolarità del diritto azionato) in capo alla ricorrente eccezione già formulata nel giudizio di primo grado dalla convenuta Parte_1 compagnia di assicurazioni Controparte_1
L'eccezione è fondata.
Nel caso di specie, infatti, a fronte della specifica eccezione formulata dalla Parte_1 resistente, nulla ha provato circa la titolarità del bene, essendosi, anzi, limitata semplicemente a ribadire la propria legittimazione ad agire in qualità di “contraente” di una polizza assicurativa multirischi dell'abitazione prospettando, nel contempo, l'irrilevanza della proprietà dell'immobile.
Inoltre, dall'esame della documentazione prodotta dalla convenuta compagnia assicurativa risulta con tutta evidenza che non è intestataria di alcun ben immobile, per di Parte_1 più di quello assicurato;
di contro, tra la documentazione allegata al verbale di perizia contrattuale – prodotta dalla stessa ricorrente nel giudizio di primo grado – risulta presente un unico certificato catastale di un immobile, invero sito in via Carlo Pisacane n. 43 e non 27, intestato però a tale . Persona_1
5 In punto di diritto va rilevato che l'assicurazione contro i danni ad una cosa, stipulata da chi non ne è il proprietario, è necessariamente un'assicurazione per conto altrui ex art. 1891 c.c., a beneficio del proprietario stesso (cfr. Cassazione civile, sez. III, 17/06/2025, n. 16212).
L'assicurazione contro i danni è un contratto indennitario può ristorare il pregiudizio patito dall'assicurato, ma mai arricchirlo.
Per garantire il rispetto del principio indennitario la legge eleva ad elemento costitutivo del contratto, richiesto a pena di nullità, l'indissolubile connubio tra la titolarità dell'interesse contrario all'avverarsi del rischio e la qualità di "assicurato" (art. 1904 c.c.).
Mentre, dunque, negli altri contratti la qualità di creditore dipende dalla libera contrattazione delle parti, nell'assicurazione contro i danni la qualità di creditore ha un presupposto di fatto che precede l'accordo delle parti e non è da queste disponibile la titolarità del suddetto interesse.
L'assicurato è il creditore del diritto all'indennizzo non perché designato dalle parti, ma per la intrinseca natura dell'operazione assicurativa. Scisso il vincolo tra interesse e rischio,
l'assicurazione si trasformerebbe in una scommessa.
Il contratto di assicurazione può consentire all'assicurato di cedere, dare in pegno o vincolare a beneficio di terzi il proprio diritto all'indennizzo.
Queste pattuizioni, tuttavia, non derogano al principio indennitario. Esse assolvono solo una funzione circolatoria a posteriori d'un credito già sorto in capo all'assicurato.
Non potrebbe invece un contratto di assicurazione contro i danni prevedere che il credito indennitario non sorga affatto in capo all'assicurato. Una pattuizione di questo tipo costituirebbe una degenerazione causale del contratto di assicurazione, perché trasferirebbe le conseguenze del rischio in capo ad un soggetto diverso dal titolare dell'interesse.
In definitiva, trasformerebbe il contratto di assicurazione in altro tipo contrattuale ma un contratto (definito) di assicurazione che non attribuisse il diritto all'indennizzo al titolare dell'interesse esposto al rischio sarebbe nullo ai sensi dell'art. 1895 c.c., né potrebbe convertirsi in un contratto diverso (ad es., fideiussio indemnitatis), dal momento che all'assicuratore è vietato stipulare contratti non assicurativi, salve le sole eccezioni tassativamente previste dalla legge ex art. 11, comma 2, cod. ass. (Cass. ord.
6.3.2025 n. 5990).
Nel caso che ci occupa, è chiaro che con la sottoscrizione della polizza “Multirischi dell'Abitazione” n. 1.2461.148.136777290, abbia inteso stipulare Parte_1 un'assicurazione per conto di chi spetta e non per conto proprio e ciò ex art. 1891 c.c. Anche in questo grado di giudizio, infatti, l'appellante non ha nemmeno prospettato di essere titolare di
6 diritti reali sull'immobile assicurato ma ha ribadito che la mera qualità di contraente della polizza era sufficiente per reclamare il diritto all'indennizzo ivi previsto.
In ragione di quanto fin qui osservato, si può affermare che, con riguardo alla polizza per cui è causa, la veste di assicurato non coincide affatto con quella di contraente assicurativo e ciò con tutte le conseguenze del caso in tema di titolarità del diritto a richiedere l'indennizzo assicurativo, posto che come affermato dalla Corte di Cassazione (cfr. Cass. 30653/2017):
“Nell'assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta, i diritti derivanti dal rapporto assicurativo spettano al beneficiario del contratto ai sensi dell'art. 1891, comma 2, c.c., sicché
l'assicurato, pur non essendo parte contrattuale, ha azione diretta nei confronti della società assicuratrice.”
Ai sensi del richiamato art. 1891 c.c., infatti, “Se l'assicurazione è stipulata per conto altrui o per conto di chi spetta, il contraente deve adempiere gli obblighi derivanti dal contratto, salvi quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall'assicurato. I diritti derivanti dal contratto spettano all'assicurato, e il contraente, anche se in possesso della polizza, non può farli valere senza espresso consenso dell'assicurato medesimo” (Cass. 14447/2017).
L'art. 1891 c.c., dunque, distingue nettamente la posizione giuridica del contraente l'assicurazione da quella dell'assicurato e sancisce che i diritti derivanti dall'accennato rapporto assicurativo vengono acquistati direttamente dall'assicurato senza che sia necessario da parte di costui, alcuna dichiarazione preventiva di voler utilizzare il rapporto.
Viceversa, il contraente la polizza, anche se in possesso della stessa, non può esercitare i diritti che ne derivano salvo che non ottenga il consenso espresso dell'assicurato in modo da presentarsi come mandatario speciale di costui per lo specifico esercizio dei predetti diritti.
Nel caso di specie, l'appello proposto da deve essere rigettato rivestendo Parte_1 quest'ultima la mera qualità di contraente della polizza assicurativa azionata in giudizio e non anche di assicurata e non avendo provato di agire in giudizio, quale proprietaria del bene assicurato o, diversamente, previo consenso espresso dell'assicurato legittimo proprietario.
Alla luce di tutto quanto premesso, risulta superfluo l'esame di tutti i motivi di doglianza formulati dall'appellante il cui esame risulta precluso per le ragioni sopra evidenziate.
4. Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo facendo riferimento ai parametri medi stabiliti dal D.M. 147/2022 per le controversie civili davanti alla Corte di Appello per lo scaglione relativo al valore della controversia (e, quindi, rientrante nello scaglione da € 5.200,01 ad € 26.000,00) e il
7 riconoscimento del compenso in misura minima per la c.d. fase istruttoria o di trattazione, essendosi definita la controversia senza il compimento di alcuna ulteriore attività istruttoria.
Si dichiara, infine, ai sensi dell'art. 13 c.1 quater del DPR n. 115/02, così come introdotto dall'art. 1 c. 17 della Legge n. 228/12, la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'atto di appello a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
PQM
La Corte di Appello di Napoli, sezione III civile, come sopra composta, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 Controparte_1 avverso l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. emessa dal Tribunale di Napoli Nord, a definizione del procedimento sommario di cognizione ex art. 702 bis c.p.c. e ss., RG n. 6656/2019, in data
07/01/2021, così provvede:
1. rigetta l'appello proposto da e, per l'effetto: Parte_1
2. condanna al pagamento, in favore della delle spese di lite Parte_1 Controparte_1 che si quantificano in € 4.888,00 quattromilaottocentottantotto/00) per onorari, oltre rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15%, IVA e CPA, se dovute, come per legge;
3. dichiara, infine, ai sensi dell'art. 13 c.1 quater del DPR n. 115/02, così come introdotto dall'art. 1 c. 17 della Legge n. 228/12, la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'atto di appello a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Napoli, lì 28.11.2025
Il Consigliere relatore Il Presidente
Dott. Pasquale Ucci dott. Giulio Cataldi
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