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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 17/07/2025, n. 505 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 505 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A TRIBUNALE ORDINARIO DI CALTANISSETTA SEZIONE CIVILE
In nome del popolo italiano,
Il giudice dott. Cesare Zucchetto ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento iscritto al n.2512/2019 R.G. promosso da
, nata a [...] il Parte_1
16/04/1961, residente a [...]91100 TRAPANI ITALIA, c.f.
; C.F._1
rappresentata e difesa dall'avv. Alfio Franco Amato
- ricorrente -
contro
, nato a CALTANISSETTA (CL) il Controparte_1
10/06/1956, residente in [...]93100 CALTANISSETTA, c.f.
, C.F._2
rappresentato e difeso dall'avv. ZIRONE ILEANA
- resistente –
e contro
, nata a [...] il [...], residente Controparte_2
in VIALE DELLA REGIONE N.54 93100 CALTANISSETTA, c.f.
C.F._3
rappresentata e difesa dall'avv. Raimondo Maira - resistente -
cui è riunito il proc. n.472/2023 r.g., promosso da
, come sopra generalizzata Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Alfio Franco Amato
- ricorrente in prosecuzione –
Contro
e , come sopra generalizzati, Controparte_1 Controparte_2
rappresentati e difesi
- resistenti in prosecuzione -
Conclusioni di : Parte_1
Con riferimento al presente giudizio, premessi tutti gli atti di causa, che sono qui da intendersi integralmente richiamati e trascritti, nonché il provvedimento di trattazione scritta, emesso dal G.I., dott. Zucchettto, la convenuta, come sopra rappresentata e difesa, si rimette integralmente alle precedenti difese, eccezioni, domande e conclusioni precisate nei precedenti scritti difensivi;
in via istruttoria, previa richiesta di revoca dell'ordinanza emessa in data 25.01.2024 dalla dott.ssa Guardo, si insiste nella richiesta di acquisizione del fascicolo del procedimento cautelare, comprese le dichiarazioni testimoniali rese nella fase possessoria, nonché nell'ammissione della prova per testi secondo i capitolati e con i testi indicati nel ricorso possessorio, sigg.ri
, e , Tes_1 Testimone_2 Testimone_3 Testimone_4 Tes_5
già riproposti integralmente nelle memorie ex art. 183 c.p.c. II termine del
[...]
presente giudizio, qui integralmente richiami e trascritti. Si insiste, anche, nella richiesta di C.T.U. per la quantificazione dei danni patiti dalla sig.ra Parte_1
e determinazione di un equo indennizzo per l'abusiva occupazione
[...] dell'immobile da parte dei coniugi – , per come già richiesto nelle CP_1 CP_2
memorie ex art. 183 c.p.c. II e III termine, e ciò anche in considerazione del fatto che lo sgombero dell'immobile per cui è causa, di proprietà della sig.ra , Parte_1
nonostante l'esito favorevole del giudizio possessorio, è stato ottenuto da quest'ultima solo in data 05.09.2024, come si evince dal “verbale operazione di sgombero immobile”, già prodotto alla scorsa udienza del 27.11.2024, che si allega nuovamente alla presente;
unitamente alla perizia tecnica di parte giurata, già versata in atti.
In via meramente subordinata, si precisano le conclusioni, coma da scritti difensivi,
e si chiede che la causa venga posta in decisione, con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
Infine, si reitera l'assoluta infondatezza, nonché l'evidente pretestuosità delle deduzioni formulate ex adverso, in quanto assolutamente infondati in fatto ed in diritto.
Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre accessori di legge.
Conclusioni di : CP_1
la scrivente difesa, preliminarmente insiste nell'istanza di acquisizione del fascicolo del procedimento cautelare nonché nell'ammissione, previa revoca dell'ordinanza del
20.01.2024 della dott.ssa Guardo, delle istanze istruttorie già formulate e non ammesse e precisamente della prova per testi articolata in seno alla memoria ex art. 183 , 6 comma, n,.2 cpc con i testi , , Testimone_6 Testimone_7 Tes_8
, , e nonché della
[...] Testimone_9 Testimone_5 Testimone_10
prova per testi articolata in seno alla memoria istruttoria ex art. 183 6 comma, cpc, n.
3 con i testi e Testimone_11 Tes_12
In subordine, e senza recesso, riportandosi al contenuto tutto dell'atto introduttivo,
dei successivi atti difensivi, dei verbali di causa, compreso quello del 02.12.2024, contestando le difese e richieste tutte ( anche istruttorie) di controparte, si insiste nell'accoglimento delle conclusioni per vedere accertata e dichiarata la legittimità
della condotta del sig. e l'insussistenza dei presupposti ex art. 1668 c.c. di uno CP_1
spoglio violento e clandestino ai danni della sig.ra , revocando, di Parte_1
conseguenza, il provvedimento interdittale.
Con vittoria di spese e compensi di causa.
Conclusioni di : CP_2
L'esponente difesa si riporta, ed insiste, in tutte le memorie, scritti difensivi, le richieste, domande istanze istruttorie, deduzioni e contro deduzioni, ed eccezioni già
svolte nella fase cautelare e di merito facendo proprie, stante la identità e corrispondenza delle posizioni procedurali e sostanziali e di merito di quelle già
articolate dalla difesa del marito della deducente . Controparte_1
Si insiste, ancora, sulla richiesta di svolgimento di C.T.U. e si chiede la acquisizione del procedimento possessorio-cautelare e di esecuzione riguardante dell'odierno giudizio e di essere autorizzato a versare in atti le copie degli altri procedimenti instauratisi tra le parti in causa utili per comprendere le vere ragioni delle parti.
In ogni caso, anche in forza dei documenti versati in atti, si chiede che VOGLIA
L'ON. TRIBUNALE accogliere le domande di con vittoria di Controparte_2
spese, onorari e compensi.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con articolato ricorso di reintegra nel possesso, la ricorrente assumeva che i resistenti, che a suo tempo avevano acquisito il possesso dell'immobile oggetto di causa in forza delle pattuizioni contenute nel contratto preliminare di vendita dello stesso, stipulato in data 15.7.2001, contratto la cui domanda di esecuzione in forma specifica era stata rigettata, lo avevano in seguito abbandonato, abbandono cui era conseguito il ripristino, in data 21.2.2019, del possesso della ricorrente. In data
2.6.2019 i resistenti irrompevano con forza nella proprietà, in ragione di cui la ricorrente era costretta a richiedere l'intervento della Polizia, intervento che,
coniugato a quello dei Vigili del Fuoco, portava all'emanazione di un provvedimento comunale di inagibilità della villetta con l'interdizione al suo accesso.
Successivamente, in data 12.9.2019, si avvedeva della rimozione della catena con lucchetto apposti al cancello di ingresso e della sostituzione della serratura,
appurando che i resistenti si erano illegittimamente insediati Controparte_3
nell'immobile. Assumeva pertanto lo spoglio a suo danno e chiedeva la reintegra nel possesso.
Si costituivano i resistenti che rilevavano di avere, a suo tempo, a seguito della stipulazione del preliminare di vendita, versato alla ricorrente la somma di Lire
200.000.000 a titolo di caparra confirmatoria e di ulteriori Lire 50.000.000 a titolo di acconto sul prezzo di vendita, convenuto in Lire 445.000.000, e di non avere in alcun modo abbandonato l'immobile ma di essersi dovuti allontanare per assistere la suocera che si trovava a Firenze in gravi condizioni di salute. Precisavano che la domanda di esecuzione in forma specifica del contratto preliminare era stata rigettata perché la venditrice non aveva provveduto ad ottenere la concessione in sanatoria, il che precludeva il trasferimento del bene ma non inficiava la perdurante validità del preliminare. Precisavano, ancora, che la promittente alienante non aveva restituito né
la somma a suo tempo versatale quale caparra confirmatoria, né l'acconto.
Assumevano che il giorno 2.6.2019, disorientati dalla presenza della Parte_1
nella villetta, si erano limitati a richiedere spiegazioni e quest'ultima si allontanò
senza contestazione e senza opporre alcuna resistenza. Chiedevano pertanto il rigetto della domanda. Venivano sentiti gli informatori.
Con ordinanza 12.5.2022 veniva accolta la domanda di reintegra.
Il reclamo proposto dai ricorrenti veniva rigettato con ordinanza del 19.12.2022.
I ricorrenti formulavano tempestiva istanza di prosecuzione del procedimento ex art.703, co.4, c.p.c.
Con atto di citazione formulava anch'essa domanda di prosecuzione del Parte_1
giudizio possessorio. Il procedimento prendeva il n.472/2023 r.g., poi formalmente riunito al n.2512/2019.
Con ordinanza 25.1.2024 il g.i. rigettava le ulteriori richieste istruttorie delle parti.
La causa veniva trattenuta in decisione all'udienza cartolare del 18.2.2025.
.-.-.-.-.
La fase di merito del procedimento possessorio non ha introdotto elementi di novità
rispetto al compendio istruttorio valutato in fase sommaria.
A fronte dell'ordinanza del g.i. in data 25.4.2025 che ha motivatamente rigettato le istanze istruttorie proposte dalle parti, queste ultime non hanno specificamente motivato, né nelle memorie di causa né negli scritti conclusionali, le specifiche ragioni legittimanti la richiesta revoca della medesima. Si conferma pertanto anche in questa sede il contenuto della citata ordinanza.
Per comodità si trascrive di seguito il contenuto dell'ordinanza che ha definito la fase cautelare interinale che il giudicante condivide a fa propria:
“ 1. Con ricorso ex art. 703 c.p.c. depositato in data 06.12.2019,
[...]
ha agito in giudizio nei confronti di e Parte_1 Controparte_1
e, premesso di essere proprietaria dell'immobile sito in Controparte_2
Caltanissetta, contrada Babaurra, viale Luigi Monaco n. 84 (in catasto al foglio 111, particelle 400 sub 2, sub 3, 470, 472, 349 e 341), ha lamentato la condotta spoliativa posta in essere dai resistenti.
Segnatamente, la ricorrente ha esposto:
- che, in data 15.07.2001, in qualità di promittente venditrice, ha stipulato con
[...]
, promissario acquirente, un contratto preliminare di compravendita Controparte_1
“avente ad oggetto il sopra identificato immobile, in forza del quale veniva pattuito
l'immediato acquisto del possesso del bene in capo al promissario acquirente, nonché
il susseguente obbligo delle parti di concludere il contratto definitivo entro e non
oltre la data del 31/12/2002” (così a pag. 2 del ricorso);
- che il contratto definitivo non è stato poi concluso;
- che, in data 21.02.2019, appresso dello stato di abbandono in cui versava l'immobile, “provvedeva a mettere in sicurezza l'immobile in questione, attraverso
l'apposizione di una catena con lucchetto al cancello d'ingresso, nonché cambiando
la serratura (che era rotta) del portoncino d'ingresso dell'abitazione, così
acquistando il possesso dell'immobile in parola” (così a pag. 3 del ricorso);
- che, il successivo 02.06.2019, “mentre… era intenta ad eseguire delle pulizie, i
IGg.ri e irrompevano con forza Controparte_1 Controparte_2
nella sua proprietà, urlando a squarcia gola e proferendo frasi minatorie nei
riguardi della medesima, tant'è che a fronte di tale situazione di “aggressione” la
IG.ra era costretta a richiedere l'intervento della Polizia di Stato” Parte_1
(cfr. pag. 4 del ricorso);
- che, nella medesima data, sono intervenuti anche i vigili del fuoco ed un tecnico del comune di Caltanissetta, disponendo lo sgombero dell'immobile, con divieto di accesso a chiunque;
- che, in data 15.07.2019, le è stata quindi notificata, su istanza del comune di
Caltanissetta, un'ordinanza di sgombero e di messa in sicurezza dell'immobile,
formalmente indirizzata anche ai resistenti;
- che, il giorno 12.09.2019, “si recava personalmente… presso la… villa di sua
proprietà, di cui aveva pacificamente acquistato il possesso, unitamente al proprio
tecnico di fiducia, Geometra ed insieme potevano constatare che Testimone_5
il cancello era sprovvisto della catena con relativo lucchetto, precedentemente
apposti dalla ricorrente, e che, addirittura, era stata cambiata la serratura, nonché
attivato il meccanismo elettrico che consente l'apertura dello stesso… appurando,
poco dopo, che il IG. e la di lui moglie Controparte_1 CP_2
, in spregio a quanto disposto dall'ordinanza di sgombero… si erano
[...]
illegittimamente insediati all'interno dell'abitazione” (cfr. pagg.
4-5 del ricorso).
Ha concluso, pertanto, chiedendo all'intestato Tribunale disporsi la reintegrazione nel possesso dell'immobile.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si sono costituiti in giudizio Controparte_1
e , deducendo di non avere mai inteso abbandonare
[...] Controparte_2
l'immobile in oggetto ed eccependo l'insussistenza del requisito della violenza o clandestinità dell'asserito spoglio, nonché l'illegittimità della condotta di controparte, integrante un'ipotesi di abuso del diritto.
Hanno concluso, quindi, chiedendo il rigetto della domanda attorea, con vittoria di spese e compensi.
Espletata la sommaria istruttoria, nel corso della quale sono stati sentiti, sotto il vincolo processuale della verità, gli informatori indicati dalle parti, all'udienza del giorno 05.04.2022 (la prima dinanzi a questo giudice), il procedimento è stato assunto in riserva per la decisione. 2. Esposti i fatti, il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni di seguito indicate.
2.1. In punto di diritto, giova ricordare come il diritto alla conservazione del possesso contro gli atti di spoglio violento o clandestino e di molestia è tutelato dall'ordinamento giuridico al fine precipuo di evitare il ricorso dei consociati allo strumento della ragion fattasi e di preservare, in tal modo, la pace sociale (ne cives
ad arma veniant).
In funzione della predetta finalità, il factum possessionis è tutelato, al ricorrere delle condizioni richieste per l'esercizio delle azioni di cui agli artt. 1168 e 1170 c.c., a prescindere dall'esistenza (o anche dalla sola prospettazione) di un titolo che lo legittimi o che, in un qualunque modo, lo giustifichi. Al contempo, per motivi speculari, la tutela conseguita attraverso l'azione possessoria è una tutela a carattere potenzialmente provvisorio, potendo i suoi effetti venir meno a seguito del giudizio petitorio.
Più specificamente, per quanto qui rileva, l'azione di reintegrazione trova i suoi presupposti nell'esistenza di un rapporto possessorio tutelabile (o di detenzione qualificata) e nel compimento di un'azione configurabile come spoglio violento o clandestino.
La parte che invoca l'applicazione in suo favore di un interdetto possessorio ex art. 1168 c.c. ha quindi l'onere di provare, innanzitutto, il concreto esercizio di fatto del possesso al momento del denunciato spoglio, sia esso legittimo o illegittimo, corpore
et animo o solo animo, di buona o di malafede (cfr., tra le tante, Cass. civ., sez. II,
31.01.2019, n. 2991).
Quanto, poi, al secondo presupposto, la giurisprudenza è pacifica nel ritenere integrato lo spoglio violento o clandestino da qualsiasi azione che si risolva nella duratura privazione del possesso, sia essa totale o parziale, purché posta in essere contro la volontà, espressa o anche soltanto presunta, del possessore (o detentore qualificato) e sorretta dal c.d. animus spoliandi, che si concretizza nella volontarietà
dell'atto materiale di spoglio ed è insito nel fatto stesso di privare del godimento della cosa il possessore, il compossessore o il detentore, indipendentemente dalla convinzione di agire secondo il diritto (cfr., tra le tante, Cass., sez. I, 04.11.2013, n.
24683).
2.2. Tanto premesso – e precisato che oggetto del presente giudizio è unicamente l'azione possessoria proposta da con conseguente Parte_1
irrilevanza di tutte le argomentazioni svolte dalle parti che esulano da siffatto oggetto
– sussistono, nel caso di specie, entrambi i presupposti necessari ai fini dell'adozione dell'invocato provvedimento di reintegra.
2.2.1. Ed invero, va rilevato, innanzitutto, come costituisca circostanza incontroversa tra le parti che, a far data dal 21 febbraio 2019 e, almeno, fino al successivo 2 giugno
2019, la ricorrente, già possessore mediato (o solo animo) dell'immobile in oggetto,
giusta contratto preliminare ad effetti anticipati del 15.07.2001, abbia altresì
riacquistato la materiale disponibilità del bene (divenendo possessore corpore et
animo), fino a quel momento di pertinenza dei resistenti quali detentori qualificati
(cfr., ex multis Cass., sez. II, 18/09/2012, n. 15626), provvedendo - quanto meno -
alla sostituzione della serratura del relativo portone di ingresso.
L'intervenuta sostituzione della serratura ad opera della ricorrente non è stata, infatti,
oggetto di specifica e adeguata contestazione ad opera dei resistenti, i quali, anzi,
nonostante l'ambiguità delle difese svolte, hanno espressamente riconosciuto come esistente la circostanza (così, tra l'altro, a pag. 10 della memoria del giorno
21.01.2022, ove si legge, con riferimento all'episodio occorso in data 02.06.2019, che “il sig. , inserendo la sua chiave nella serratura della porta per Controparte_1
chiuderla, si accorge che era stata cambiata”).
Piuttosto, gli stessi si sono limitati a contestare la sussistenza dello stato di abbandono dell'immobile, eccependo, per l'effetto, il carattere fraudolento e contrario a buona fede della condotta di controparte. Tali deduzioni difensive si appalesano, tuttavia,
per quanto sopra osservato in punto di diritto, del tutto irrilevanti, essendo l'azione di reintegrazione data a tutela di qualunque possesso, finanche illegittimo perché di mala fede o vizioso.
Può quindi certamente ritenersi sussistente, in capo alla ricorrente, una situazione possessoria suscettibile di essere tutelata.
2.2.2. È altresì comprovata la sussistenza dell'ulteriore presupposto proprio dell'azione esperita, rappresentato dallo spoglio violento o clandestino.
Al riguardo, va premesso che la condotta denunciata dalla ricorrente, consistente nella sostituzione, contro la propria volontà, della serratura - dalla stessa, a sua volta,
in precedenza sostituita - integra tipicamente, gli estremi dello spoglio violento, avuto riguardo al durevole impedimento determinato all'esercizio della sua signoria di fatto sul bene.
Ciò posto, è rimasta priva di adeguata e specifica contestazione la circostanza relativa all'intervenuta ulteriore sostituzione della serratura ad opera dei resistenti, i quali,
piuttosto hanno contestato la sussistenza del requisito della violenza o clandestinità
del denunciato spoglio, eccependo, peraltro, che la condotta posta in essere vale ad integrare non “uno spoglio a danno di altri, ma… il legittimo e naturale esercizio del
possesso da parte di chi ne è titolato” (cfr. pag. 11 della memoria del giorno
21.01.2022). Segnatamente, sotto il primo profilo, i resistenti hanno dedotto che controparte “fosse
consapevole dell'esercizio del possesso da parte degli sull'immobile in CP_1
questione”, argomentando in ordine al fatto che “la sig.ra , al termine Parte_1
della discussione avvenuta alla presenza degli Irullo e della Polizia, sempre il giorno
02.06.2019 si allontanava dall'abitazione senza opporre resistenza, lasciando gli
all'interno dell'edificio” (cfr. pag. 10 della memoria del giorno 21.01.2022). CP_1
Orbene, siffatte deduzioni difensive, quand'anche ritenute provate, appaiono prive di pregio.
Ed invero, anche a prescindere da ogni considerazione in ordine all'attendibilità e credibilità degli informatori e – sentiti all'udienza del Testimone_6 Testimone_7
giorno 10.09.2021 – non si vede in che modo la circostanza per la quale “quando il
sig. entrò nella villa di C.da Babaurra, la sig.ra CP_1 Parte_1
si allontanò dall'abitazione prima dei sigg.ri ” (così, il capitolo di prova CP_1
articolato dai resistenti a pag. 14 della comparsa di costituzione) possa valere a far ritenere l'esistenza di un consenso della ricorrente alla privazione del suo possesso,
a fronte del dato pacifico per il quale, nell'occasione, è stato disposto lo sgombero dell'immobile ed inibito l'accesso “a tutti i soggetti presenti” (cfr. ordinanza dirigenziale del 27.06.2019 – doc. 13 di parte ricorrente). D'altra parte, vale ulteriormente a smentire gli assunti difensivi la circostanza – incontroversa – per la quale l'intervento degli agenti di polizia è stato richiesto dalla stessa ricorrente, che in tal modo ha inteso, all'evidenza, osteggiare la condotta di controparte.
In tale contesto, deve ritenersi che la successiva occupazione dell'immobile ad opera dei resistenti e la relativa sostituzione della serratura siano avvenute contro la volontà
effettiva della ricorrente. Parimenti, ricorre l'elemento soggettivo integrante lo spoglio, insito nel fatto stesso di privare del godimento della cosa il possessore contro la sua volontà, non avendo i resistenti provato il ragionevole convincimento dell'esistenza di un consenso della ricorrente alla privazione del suo possesso, mentre rimane del tutto irrilevante la convinzione di operare secondo diritto ovvero di ripristinare la corrispondenza tra situazione di fatto e situazione di diritto.
Né, infine, appare meritevole di accoglimento l'eccezione di abuso del diritto sollevata dai resistenti.
Sul punto, basti rilevare come, nel caso di specie, non sia ravvisabile alcuna utilizzazione alterata dello schema formale del diritto, finalizzata al conseguimento di obiettivi ulteriori e diversi rispetto a quelli indicati dal legislatore (cfr., ex multis,
Cass. sez. III, 18/09/2009, n. 20106).
Come già osservato, infatti, la tutela possessoria compete a qualsiasi possessore,
finanche al possessore che sia divenuto tale con violenza o clandestinità, ammettendo l'asimmetria tra situazione di fatto e di diritto sottesa alla materiale disponibilità del bene in contesa. A ragionare diversamente, si finirebbe, del resto, per legittimare la condotta di chi, spossessato in modo violento o clandestino, agisca a sua volta illecitamente e in autotutela al fine di riappropriarsi della res, anziché azionare le tutele predisposte dall'ordinamento.
In conclusione, devono pertanto ritenersi integrati tutti i requisiti necessari ai fini della tutela di cui all'art. 1168 c.c.; indi, in accoglimento del ricorso, va ordinato ai resistenti di reintegrare immediatamente la ricorrente nel possesso pieno dell'immobile sito in Caltanissetta, contrada Babaurra, viale Luigi Monaco n. 84, in catasto al foglio 111, particelle 400 sub 2, sub 3, 470, 472, 349 e 341. 3. Le spese processuali seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e si liquidano nella misura indicata in dispositivo, avuto riguardo alla natura del giudizio, al valore indeterminabile della causa ed alla concreta attività processuale espletata (IV
scaglione della tabella n. 10, con riduzione dei valori medi per tutte le fasi), secondo i parametri di cui al D.M. n. 55/2014.
P.Q.M.
visti gli artt. 1168 c.c., 669 octies e 703 c.p.c.,
ORDINA a e di reintegrare Controparte_1 Controparte_2 [...]
nel possesso pieno dell'immobile sito in Caltanissetta, contrada Parte_1
Babaurra, viale Luigi Monaco n. 84, in catasto al foglio 111, particelle 400 sub 2 e
sub 3, 470, 472, 349 e 341 (…)”.
Come cennato, l'ordinanza è stata confermata in sede di reclamo. Il Tribunale ha, in tale sede, osservato che “È pacifico il fatto che la reclamata Parte_1
avesse riacquistato il possesso dell'immobile: tale circostanza, infatti, è
[...]
affermata anche nel reclamo. Ciò posto, non sono condivisibili le argomentazioni spese dai reclamanti per negare la sussistenza dell'animus spoliandi, risultando invece congrue le considerazioni svolte sul punto dal primo giudice. Ed infatti, è provato che in data 2 giugno 2019 si era sviluppato un alterco tra le odierne parti, tanto che la reclamata , innanzi alle escandescenze di , chiamava Parte_1 Controparte_2
le forze dell'ordine, le quali, intervenute, la portavano via dai luoghi. Proprio tenuto conto di come si erano svolti i fatti, non è possibile ravvisare ragionevolmente nel comportamento della la volontà di dismettere il possesso sull'immobile: Parte_1
questa, infatti, si allontanava solo dopo l'intervento degli agenti di polizia, da lei chiamati, verosimilmente scossa dall'accaduto e dall'ostilità manifestata nei suoi confronti dagli . Inoltre, altro elemento che milita nel senso di escludere la CP_1 volontà di dismettere il possesso, era ravvisabile nella circostanza che i vigili del fuoco e la polizia municipale avevano constatato l'inagibilità dell'edificio disponendo lo sgombero dell'immobile ed inibendo l'accesso “a tutti i soggetti presenti” (cfr.
ordinanza dirigenziale del 27/06/2019); appare ragionevole ritenere che la reclamata si sia allora allontanata dall'immobile con la convinzione che la famiglia non CP_1
se ne sarebbe impossessata. Non vi è dubbio, pertanto, che i reclamanti, sostituendo la serratura del portone d'ingresso nei giorni seguenti, all'insaputa della reclamata,
abbiano posto in essere un atto di spoglio clandestino contro il quale correttamente è
stata concessa la tutela possessoria (…)”.
Il giudicante ritiene di rigettare la richiesta della ricorrente di indennizzo per la
“abusiva” occupazione dell'immobile dalla data del provvedimento di reintegra e quella dell'effettivo rilascio del bene (5.9.2024).
Va infatti osservato che l'immobile è stato oggetto di ordinanza di sgombero della pubblica autorità per le precarie condizioni strutturali del bene, sicchè non appare ragionevole ritenere che lo stesso possa essere oggetto di una qualche utilità per il proprietario. Risulta pure che il bene sia abusivo, posto che la domanda di esecuzione in forma specifica del contratto preliminare è stata rigettata in quanto la promittente alienante non ha provveduto all'ottenimento della concessione in sanatoria, ulteriore ostacolo, questo, ad una legittima utilizzazione del bene.
Collocandosi, poi, in una prospettiva di “giustizia sostanziale”, occorre rilevare come sia incontestato in causa che l'originario possesso dei resistenti conseguisse alla stipulazione di un contratto preliminare di vendita in cui era previsto, appunto,
l'immissione dei promissari acquirenti nel possesso del bene. E' pure incontestato che i promissari acquirenti, odierni resistenti, abbiano versato alla promittente alienante, odierna ricorrente, la somma di Lire 200 milioni a titolo di caparra confirmatoria e di ulteriori Lire 50.000.000 a titolo di acconto sul prezzo. E' pure incontestato che la domanda giudiziale ex art.2932 c.c. formulata dagli odierni resistenti sia stata rigettata non tanto per il loro inadempimento, ma perché
TO, la promittente alienante, non ha provveduto ad ottenere la concessione in sanatoria del bene. E' pure incontestato che le somme versate non siano state restituite dalla promittente alienante (il che, se non giustifica, fa comunque comprendere le ragioni della condotta dei resistenti), per il che non appare di giustizia l'accoglimento della domanda indennitaria proposta da quest'ultima.
La reciproca soccombenza delle parti giustifica l'integrale compensazione delle spese del procedimento, con l'eccezione delle spese della fase di reclamo, come già
liquidate in quella sede.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.2512/2019, promossa da contro Parte_1
e , così decide: Controparte_1 Controparte_2
conferma il provvedimento di reintegra nel possesso emesso nel procedimento con l'ordinanza in data 12.5.2022, cron. 3002/2022 del 13.5.2022, repert. n.453/2022 del
13.5.2022, con l'eccezione del provvedimento di condanna al pagamento delle spese di fase;
rigetta ogni altra domanda;
compensa integralmente tra le parti le spese del procedimento, comprensive della fase cautelare;
mantiene ferma la condanna alle spese formulata nella fase di reclamo cautelare.
Caltanissetta, 16/07/2025 Il giudice dott. Cesare Zucchetto