Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 08/01/2025, n. 8 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 8 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 619/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Marsala
Sezione civile in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Mariaserena Barcellona, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 619 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2022 promossa da
, nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata in Marsala, Parte_1 vicolo Villa Rosa n. 38, presso lo studio dell'avv. Andrea Fazio, che la rappresenta e difende in virtù di procura alle liti in atti parte attrice nei confronti di in persona del suo procuratore speciale, elettivamente Controparte_1 domiciliata in Marsala, nella via Ludovico Anselmi Correale n. 24, presso lo studio dell'avv.
Vincenzo Pantaleo, che la rappresenta e difende, anche disgiuntamente, con gli avvocati Marco
Rizzo e Francesca Andrea Cantone, in virtù di procura alle liti in atti parte convenuta
Oggetto: accertamento negativo del credito.
Conclusioni delle parti: all'udienza del 11.07.2024 le parti hanno concluso come da verbale in pari data al quale si rinvia.
Motivi della decisione
1) Difese delle parti e svolgimento del procedimento
1.1) Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio la Parte_1
e, esponendo di avere stipulato con la convenuta, in data Controparte_1
14.07.2008, il contratto di prestito personale n. 5435331, estinto alla data di proposizione della domanda, chiedeva all'intestato Tribunale, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, di:
14/04/2008 debba essere calcolato tenendo conto dei costi dell'assicurazione e di ogni altra spese ed onere collegato al finanziamento;
accertare e dichiarare che, in virtù di quanto espresso in narrativa, che il tasso di interesse complessivo annuo previsto dal prestito personale in argomento (prestito personale n. 5435331), pari al 15,560%, è usurario in quanto superiore al tasso soglia di usura sopra individuato;
previa dichiarazione di nullità della relativa clausola prevista in contratto, si chiede la conversione del contratto di prestito personale usurario in contratto di prestito personale gratuito;
Pa accertare e dichiarare che, in virtù di quanto espresso in narrativa, che il reale TAEG – ,
(tenendo conto di tutti i costi collegati al finanziamento, ovvero anche il costo delle polizze assicurative), del contratto di prestito personale n. 5435331 del 14/04/2008 è pari al 9,09%, anziché al 7,17%, indicato nello stesso contratto di prestito personale;
previa dichiarazione di nullità della relativa clausola prevista in contratto, rideterminare il TAEG
– ISC al tasso dei BOT è pari all'4,531%), tasso registrato alla data di emissione del 15/07/2008, con conseguente conformazione del piano di ammortamento originale a quello ricalcolato dal
CTP; accertare e verificare la differenza tra le somme pagate e quelle che effettivamente parte mutuataria avrebbe dovuto pagare;
in subordine, accertare e dichiarare la nullità del predetto contratto in quanto manca l'indicazione del Tasso
Annuo Effettivo (TAE); accertare e dichiarare che tale mancanza determina l'applicazione dei tassi sostitutivi bot, ai sensi dell'art. 117, comma VII, T.U.B.; previa dichiarazione di nullità della relativa clausola prevista in contratto, rideterminare il contratto di mutuo al tasso dei BOT pari all'4,531%), tasso registrato alla data di emissione del
15/07/2008, con conseguente conformazione del piano di ammortamento originale a quello ricalcolato dal CTP;
a tale fine, accertare la differenza tra le somme corrisposte e quelle che effettivamente avrebbe dovuto corrispondere alla luce del nuovo piano di ammortamento e preammortamento;
condannare la banca a restituire la somma percepita indebitamente che si quantifica in € 8.885,96 ovvero la somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia oltre interessi legali dalla data della richiesta al saldo;
con vittoria di spese e competenze professionali del presente giudizio da distrarre in favore del sottoscritto procuratore”.
Con le spiegate domande parte attrice lamentava la previsione di interessi, corrispettivi e moratori, superiori al tasso soglia-usura; l'inesatta indicazione del TAEG-ISC; la mancata indicazione del
TAE; l'indeterminatezza della clausola relativa agli interessi del contratto di prestito personale;
la violazione da parte della banca convenuta degli obblighi informativi sulla medesima gravanti.
1.2) Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio, sia pure tardivamente, la
[...]
la quale, dopo avere dedotto che il contratto stipulato con la si era Controparte_1 Pt_1 estinto per effetto dell'integrale rimborso del credito – circostanza non contestata –, chiedeva il rigetto delle domande formulate dalla parte attrice nonché la refusione delle spese di lite.
1.3) A seguito della costituzione della convenuta, la con la prima memoria ex art. 183, Pt_1
comma VI, c.p.c., contestava la mancata sottoscrizione ad opera della banca del contratto di prestito personale, della informativa relativa agli obblighi di comportamento degli intermediari finanziari e delle condizioni generali della polizza assicurativa collegata al contratto nonché la mancanza di data certa negli stessi documenti, deducendo la loro nullità e annullabilità.
Alle contestazioni formulate dalla parte attrice faceva seguito la replica della banca convenuta, che, contestate le avverse difese, eccepiva l'inammissibilità delle domande spiegate dalla in Pt_1
quanto tardive.
1.4) Concesso termine per l'esperimento della mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5 del D.
Lgs. n. 28/2010 e perfezionata, per tale via, la condizione di procedibilità, stante l'esito negativo del tentativo di conciliazione, la causa, istruita mediante acquisizioni documentali ed esperimento di
CTU contabile, veniva trattenuta in decisione all'udienza del giorno 11.07.2024, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, previa assegnazione alle stesse dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2) Il merito della lite
2.1) La questione della rinuncia delle domande spiegate dalla parte attrice nei confronti della odierna convenuta
Preliminarmente, deve rilevarsi che, contrariamente a quanto dedotto dalla odierna convenuta nelle memorie di replica tempestivamente depositate, non possono intendersi rinunciate le domande
“relative alla presunta usurarietà del T.E.G. e alla mancata indicazione del T.A.E. in contratto” spiegate dalla nei confronti della banca. Pt_1
Invero, a parere di chi scrive, l'espressione utilizzata dalla parte attrice in comparsa conclusionale
(“accogliere, alla luce delle risultanze della CTU, le domande spiegate con l'atto di citazione e successive memorie e più specificamente quelle concernenti l'illegittima applicazione nel contratto di finanziamento n. 5435311 spese di qualsiasi natura e interessi;
condanni la convenuta a pagare, la somma di € 8.288,24, oltre interessi al tasso legale dalla data della domanda sino all'effettivo soddisfo...”) non configura né una rinuncia espressa alle domande avanzate né una rinuncia tacita, poiché la sia in sede di precisazione delle conclusioni che nella stessa comparsa Pt_1 conclusionale, ha insistito nell'accoglimento delle domande, tutte, formulate in atto di citazione – sicché dalla valutazione complessiva della condotta processuale della parte non può desumersi inequivocabilmente il venire meno dell'interesse a coltivare tutte le domande proposte (cfr. Cass. civ. n. 19845/2019).
2.2) I profili di nullità/annullabilità della documentazione contrattuale prodotta in giudizio dalla banca convenuta
Con la prima memoria depositata ai sensi dell'art. 183, comma VI, c.p.c., parte attrice ha eccepito la mancata sottoscrizione ad opera del funzionario della banca convenuta del contratto di prestito personale oggetto di causa, della informativa relativa agli obblighi di comportamento degli intermediari finanziari e delle condizioni generali della polizza assicurativa collegata al suddetto contratto nonché la mancanza di data certa negli stessi documenti, deducendo la loro nullità e annullabilità.
Orbene, premesso che, secondo pacifico orientamento della giurisprudenza di legittimità, “il giudice di merito, nell'indagine diretta all'individuazione del contenuto e della portata delle domande sottoposte alla sua cognizione, non può limitarsi ad una interpretazione della domanda giudiziale nella sua letterale formulazione, ma deve valutare il sostanziale contenuto delle pretese, con riguardo alle finalità perseguite nel giudizio, attraverso un esame complessivo dell'atto introduttivo del giudizio non circoscritto ad una parte di esso e meno che mai alla parte destinata a contenere le conclusioni, ma esteso, piuttosto, anche all'intera parte espositiva” (cfr. Cass. civ. n.
7448/2001; Cass. civ. n. 18783/2009), inammissibile è la domanda di annullamento del contratto formulata dalla nella prima delle memorie depositate ai sensi dell'art. 183, comma VI, c.p.c. Pt_1
(domanda non espressamente formulata nella parte conclusiva della detta memoria).
Siffatta domanda si fonda su presupposti, fattuali e giuridici, diversi rispetto a quelli oggetto della domanda formulata in citazione (concernente l'illegittimità delle condizioni economiche di cui al contratto di prestito personale in atti), sicché costituisce domanda nuova, che, in quanto tale, non poteva essere proposta con la memoria ex art. 183, comma VI, n. 1, c.p.c., essendo parte attrice incorsa nelle preclusioni di cui al comma V della medesima disposizione, il quale impone all'attore nella prima udienza di trattazione di proporre le domande e le eccezioni conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni proposte dal convenuto. L'art. 183, comma VI, n. 1, c.p.c., prevede invece che parte attrice, con la relativa memoria, possa limitarsi alle sole precisazioni e modificazioni delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni già proposte.
E' orientamento oramai uniforme e consolidato della Corte di legittimità quello secondo il quale
“La memoria di cui all'art. 183 c.p.c., comma 6, n. 1, consente all'attore di precisare e modificare le domande 'già proposte', ma non di proporre le domande e le eccezioni che siano conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni formulate dal convenuto, le quali vanno invece proposte entro la prima udienza di trattazione (cfr. Cass. civ. sez. I, n. 9880/2016; Cass. civ. sez. I, n.
3806/2016; Cass. civ. sez. III, n. 25409/2013), con la conseguenza che “ai sensi dell'art. 183 c.p.c., devono ritenersi oggi non ammesse solo le domande che si aggiungono alla domanda proposta nell'atto introduttivo, cioè quelle che sono 'altro' da quella domanda;
sono, ex adverso, ammesse le domande 'modificate' non perchè non possono incidere sul petitum e sulla causa petendi, ma perchè non possono essere considerate 'nuove' nel senso di 'ulteriori' o 'aggiuntive'” (cfr. Cass. civ. n. 30745/2019; Cass. civ. n. 4322/2019).
Peraltro, la non ha neanche allegato i presupposti di fatto di cui alla domanda di Pt_1
annullamento, non costituendo la dedotta mancata sottoscrizione del contratto da parte di funzionario della banca né la dedotta mancanza di data certa cause di annullamento del contratto.
Quanto alle contestazioni concernenti la nullità del contratto di prestito personale, della polizza assicurativa e della informativa relativa agli obblighi comportamenti dell'intermediario finanziario per mancanza di sottoscrizione da parte del funzionario incaricato della banca e di data certa, deve rilevarsi che l'eventuale inammissibilità di tali doglianze, in ragione del decorso del termine di decadenza stabilito dall'art. 183, comma VI, n. 1, c.p.c., non preclude il rilievo officio di eventuali cause di nullità.
Nondimeno, dalla disamina della documentazione tempestivamente prodotta dalla banca convenuta non sono emerse ragioni di nullità.
Avuto riguardo alla doglianza relativa alla asserita nullità del contratto di prestito personale per la mancata sottoscrizione del funzionario incaricato dell'istituto di credito, deve osservarsi che “in materia di contratti bancari, la mancata sottoscrizione del documento contrattuale da parte della banca non determina la nullità per difetto di forma scritta prevista dal D. LGS. n. 385 del 1993, art.
117, comma 3, trattandosi di requisito che va inteso non in senso strutturale ma funzionale. Ne consegue che è sufficiente che il contratto sia redatto per iscritto, ne sia consegnata una copia al cliente e via sia la sottoscrizione di quest'ultimo, potendo il consenso della banca desumersi alla stregua di comportamenti concludenti” (cfr. Cass. civ. n. 14646/2018). Nel caso in esame, il contratto di prestito personale per cui è causa risulta sottoscritto dalla odierna parte attrice – sottoscrizione dalla medesima non disconosciuta – e dal documento di sintesi allegato al contratto, recante la firma dell'incaricato della banca convenuta, emerge che la ha dato Pt_1
atto di avere ricevuto copia della documentazione contrattuale.
Tali circostanze consentono dunque di ritenere valido ed efficace il contratto.
Sul punto deve infine rilevarsi che le deduzioni svolte da parte attrice nella memoria ex art. 183, comma VI, n. 1, c.p.c. in ordine alla produzione in giudizio del contratto da parte del successore dell'originario contraente e all'atto di opposizione appaiono inconferenti nel presente giudizio, che ha ad oggetto un'azione di accertamento negativo del credito e nel quale parte convenuta è la banca originaria contraente.
Infondata è parimenti la doglianza concernente l'assenza di data certa, poiché tale elemento non costituisce requisito di validità del contratto.
Analoghe considerazioni possono essere svolte in ordine all'eccepita mancanza di sottoscrizione da parte dell'istituto bancario e di data certa della polizza assicurativa prodotta dall'istituto di credito convenuto – polizza il cui contenuto, in assenza di osservazioni mosse al riguardo dalla Pt_1
deve ritenersi corrispondente a quello della polizza cui parte attrice ha aderito al momento della stipula del contratto per cui è causa e di cui ha ricevuto copia.
Ritiene infatti il Giudicante che la stipulazione della polizza assicurativa – avvenuta nel caso di specie mediante dichiarazione di adesione alla stessa, sottoscritta dalla parte attrice (v. documentazione in atti) – deve essere perfezionata in forma scritta ad substantiam in quanto contratto collegato, per le ragioni che saranno di seguito esposte, al contratto di prestito personale oggetto di causa.
Quanto, infine, alla informativa sugli obblighi di comportamento degli intermediari finanziari, debitamente sottoscritta dall'odierna parte attrice, la natura non contrattuale del documento priva di qualsivoglia rilevanza le doglianze mosse dalla medesima parte.
2.3) La dedotta usurarierà del contratto di mutuo e la dedotta difformità tra il TAEG indicato in contratto e il TAEG effettivamente applicato
Prima di procedere all'esame delle domande formulate da parte attrice, deve rilevarsi che dalla lettura della relazione redatta dal consulente tecnico nominato d'ufficio emerge che le parti hanno proceduto, nel settembre del 2016, alla rinegoziazione del contratto stipulato nel luglio del 2008.
Nella menzionata relazione si dà altresì atto che nessun contratto di rinegoziazione risulta depositato in atti. Le parti, che nulla hanno allegato in ordine alla detta rinegoziazione, non hanno formulato osservazioni in relazione all'atto di rinegoziazione all'esito del deposito della relazione di consulenza tecnica d'ufficio.
Ebbene, deve osservarsi al riguardo che l'omessa produzione in giudizio dell'atto di rinegoziazione del contratto di prestito personale ad opera di parte attrice (e, prima ancora, l'omessa allegazione della avvenuta rinegoziazione) – essendo onere di essa parte il relativo deposito, poiché nel presente giudizio sono state svolte contestazioni concernenti singole clausole pattizie, che presuppongono la relativa sottoscrizione e la disamina del loro contenuto – non consente né di accertarne le condizioni né di compiere verifiche in merito alla eventuale nullità parziale delle clausole nello stesso contenute.
Sicché oggetto di analisi sarà il solo contratto di prestito personale concluso nel luglio del 2008.
Ciò posto, giova rammentare che l'art. 644, comma 5, c.p. prevede che “per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito”.
Secondo orientamento ormai costante della giurisprudenza di legittimità, ai fini della valutazione dell'eventuale natura usuraria di un contratto di mutuo devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito, in conformità con quanto previsto dall'art. 644 c.p., comma 4, essendo, all'uopo, sufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione del credito. La sussistenza del collegamento può essere dimostrata con qualunque mezzo di prova ed è presunta nel caso di contestualità tra la spesa di assicurazione e l'erogazione del mutuo (cfr. Cass. civ. sez. II, n. 26522/2023; Cass. civ. n. 3025/2022; Cass. civ. n. 8806/2017).
Ciò che conta ai fini della inclusione di tali spese, secondo la giurisprudenza sopra richiamata, non è tanto l'obbligatorietà del costo ma più in generale la prova che vi sia un collegamento negoziale tra l'erogazione del credito e la stipula della polizza.
Al riguardo, occorre osservare che secondo l'interpretazione da ultimo consolidatasi presso la giurisprudenza di legittimità, il profilo dell'obbligatorietà non deve essere inteso in senso formale, ma sostanziale. Ne consegue che l'autorità giudicante è chiamata a verificare in concreto la sussistenza di elementi, al ricorrere dei quali debba presumersi il carattere imposto delle spese della polizza stipulata contestualmente alla conclusione del contratto di finanziamento, ciò a prescindere dalla qualifica come 'facoltativa' dell'assicurazione medesima.
Tra gli indici rivelatori della natura obbligatoria delle polizze assicurative (con conseguente inclusione delle relative spese nel calcolo del tasso di interessi applicato ai fini della verifica del superamento della soglia di usura) la giurisprudenza di legittimità ha innanzitutto dato rilievo al profilo della contestualità tra la concessione del finanziamento e la conclusione del contratto avente ad oggetto il servizio assicurativo (cfr. Cass. civ. sez. I, n. 20247/2023; Cass. civ. sez. VI, n.
3025/2022; Cass. civ. sez. III, n. 17466/2020).
Ulteriori elementi che rilevano ai fini della valutazione in ordine alla natura della polizza assicurativa sottoscritta dal mutuatario sono ancora la funzione dell'assicurazione di garantire la copertura del credito finanziato e il suo rimborso, totale o parziale, nonché la parametrazione dell'indennizzo all'importo del debito residuo, quali ulteriori circostanze di fatto idonee a dimostrare il carattere imposto della polizza.
Sulla scorta di tali premesse, ritiene il Giudicante che sussistano plurimi elementi che depongono per la natura obbligatoria della polizza assicurativa sottoscritta dalla e nello specifico: Pt_1
- è stata contratta contestualmente al finanziamento a copertura del rischio morte, invalidità/inabilità
o disoccupazione;
- ha durata parti al finanziamento (v. art. 9 polizza);
- prevede indennizzo parametrato al debito residuo (v. artt. 22, 27, 32, 38 polizza);
- ha come beneficiario la banca finanziatrice (v. documento sintesi prodotto dalle parti).
A fronte di tali pregnanti indici di obbligatorietà della polizza, la convenuta non ha fornito una prova contraria adeguata.
In particolare, il mutuante è tenuto a fornire elementi di prova di segno contrario attinenti alla fase di formazione del contratto, in particolare documentando, in via alternativa: a) di aver proposto al ricorrente una comparazione dei costi (e del TAEG) da cui risulti l'offerta delle stesse condizioni di finanziamento con o senza polizza;
b) ovvero di avere offerto condizioni simili, senza la stipula della polizza, ad altri soggetti con il medesimo merito creditizio;
3) ovvero che sia stato concesso al ricorrente il diritto di recesso dalla polizza, senza costi e senza riflessi sul costo del credito, per tutto il corso del finanziamento (Cfr. Trib. Napoli Nord n. 8653/2023 pubbl. il 22/09/2023; Trib. Palermo
n. 2281/2022 pubbl. il 26/05/2022; Trib. Palermo n. 4527/2022 pubbl. il 07/11/2022, Trib. Napoli n.
2345/2023 pubbl. il 03/03/2023; Trib. Torino n. 1605/2023 pubbl. il 13/04/2023; Corte d'Appello di
Messina n. 803/2023 pubbl. il 28/09/2023).
Nella fattispecie in esame, la banca convenuta non ha fornito prova di una comparazione, sottoposta all'attenzione della al momento della conclusione del contratto, tra gli oneri ricadenti sul Pt_1
consumatore con o senza polizza assicurativa.
Ed ancora, non possono suffragare la natura facoltativa della polizza i contratti comparativi prodotti dalla convenuta, conclusi per di più nell'anno 2014, atteso che essi non danno contezza dell'eventuale identità o prossimità dell'indice di merito creditizio tra l'odierna attrice e gli altri finanziati e presentano parametri che si discostano in misura tutt'altro che marginale da quelli propri del contratto in oggetto. Si consideri, in proposito, che il TAN previsto nel contratto di cui si discute ammonta al 7,03%, mentre quello pattuito nei contratti prodotti a confronto è pari a 7,90%, 7,08%, 7,89%; il TAEG è previsto nella misura del 7,46%, mentre quello pattuito nei contratti prodotti a confronto è pari al
10,76%, al 9,35%, al 9,38 % e al 8,61%; la durata di tali contratti è di molto inferiore rispetto a quella del contratto oggetto di causa e sensibilmente diversi sono gli importi finanziati.
Da ultimo, la polizza prevede la possibilità di recedere dal contratto ma solo entro 30 gg dall'adesione.
Ciò posto, il consulente tecnico nominato d'ufficio, dopo avere correttamente ricondotto il contratto oggetto di causa alla categoria “Crediti personali e altri finanziamenti alle famiglie effettuati dalle banche”, nel verificare il rispetto della soglia antiusura, ha calcolato il TEG contrattuale includendo, nel calcolo, le spese assicurative a garanzia del credito per € 2.204,00.
Il TEG contrattuale è stato così determinato nella misura del 9,206%, nel rispetto dei limiti ex lege
108/96. Infatti, alla data di stipula del contratto (luglio 2008) il TEGM Tasso Effettivo Globale
Medio relativo alla richiamata categoria "Crediti personali e altri finanziamenti alle famiglie effettuati dalle banche" era pari al 10,38% ed ai fini della determinazione degli interessi usurari, ai sensi dell'art. 2 della legge n.108/96, i tassi rilevati devono essere aumentati della metà, di conseguenza il tasso soglia era, all'epoca della conclusione del contratto, del 15,57%.
Anche il tasso di mora, pari al 15,56%, è risultato entro i limiti ex art. 2 L. 108/96, rispetto al tasso soglia moratorio per la categoria di operazione “crediti personali e altri finanziamenti alle famiglie effettuati dalle banche” fissato al 18,72%. Tale tasso è calcolato secondo la formula T.E.G.M + maggiorazione del 2.1% + maggiorazione del 50% (cfr. Cass. civ. n. 19597/2020).
Ai fini della verifica del rispetto del tasso soglia previsto in materia di usura non si è tenuto conto della commissione di estinzione anticipata del contratto.
Invero, l'odierna parte attrice ha dedotto il superamento del tasso soglia per effetto della clausola di rimborso anticipato – o per meglio dire ha dedotto il superamento del tasso soglia ipotizzando l'estinzione anticipata del contratto dopo il pagamento della ottava rata del prestito –, senza tuttavia allegarne la concreta applicazione.
In ogni caso, deve osservarsi che la commissione di estinzione anticipata non costituisce una voce da annoverare nell'ambito del costo complessivo del credito, connesso all'erogazione, bensì una spesa che il mutuatario è tenuto ad affrontare solo ove decida di estinguere il finanziamento prima della scadenza (cfr. Cass. civ. n. 7352/2022: “...la commissione di estinzione anticipata non è collegata se non indirettamente all'erogazione del credito, non rientrando tra i flussi di rimborso, maggiorato del correlativo corrispettivo o del costo di mora per il ritardo nella corresponsione di quello;
non si è di fronte, cioè, a una 'remunerazione a favore della banca, dipendente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente, posto che, al contrario, si tratta del corrispettivo previsto per sciogliere gli impegni connessi a quella...”).
Infondata è, dunque, la doglianza di parte attrice in ordine alla nullità delle clausole relative agli interessi contrattuali per superamento del tasso soglia usura.
Quanto alla erronea indicazione del TAEG previsto in contratto, non contemplante, secondo l'assunto attoreo, gli oneri assicurativi collegati al contratto, deve osservarsi che trattandosi di contratto di prestito personale stipulato nel 2008, non trova applicazione ratione temporis la disciplina prevista dall'art. 125-bis T.U.B. in caso di difformità del T.A.E.G. indicato in contratto rispetto al T.A.E.G. applicato, in quanto essa è stata introdotta dal d.lgs. n. 141/2010 in data successiva alla stipula di tale contratto.
Si rende quindi necessario esaminare quali siano le conseguenze giuridiche che l'ordinamento ricollega per il caso di discrasia tra TAEG contrattualmente pattuito e TAEG effettivamente applicato in base alla disciplina vigente al momento della sottoscrizione del contratto oggetto del presente giudizio.
Sul punto l'art. 124 T.U.B., nella sua formulazione anteriore alle modifiche apportate con il D.Lgs.
n. 141/2010 prevedeva (comma 1) che “ai contratti di credito al consumo si applica l'articolo 117, commi 1 e 3” – che stabiliscono rispettivamente l'obbligo della forma scritta “ad substantiam” per i contratti bancari e la nullità relativa degli stessi in caso di inosservanza del requisito formale - ed al secondo comma, lettera c), sanciva l'obbligo per i contratti di credito al consumo di indicare il
TAEG; inoltre il comma 5 della suddetta norma prevedeva che “Nei casi di assenza o nullità delle clausole contrattuali, queste ultime sono sostituite di diritto secondo i seguenti criteri: a) il TAEG equivale al tasso nominale minimo dei buoni del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro del tesoro, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto”.
Dall'analisi delle disposizioni di cui sopra, dunque, emerge come prima della modifica apportata dal D.Lgs. n. 141/2010 al disposto dell'articolo 125-bis T.U.B. nessuna norma contemplava la comminatoria della nullità parziale della clausola che prevedesse in modo non corretto il TAEG.
Ritiene dunque il Tribunale di dover aderire all'orientamento giurisprudenziale secondo cui, sotto la vigenza dell'articolo 124 T.U.B. nella sua formulazione previgente alla riforma operata con D.Lgs.
n. 141/2010, l'indicazione contrattuale di un TAEG diverso ed inferiore rispetto a quello effettivamente applicato non può comportare la nullità della relativa clausola con il meccanismo sostitutivo del tasso “B.O.T.” di cui all'articolo 117, comma 7, lettera a) T.U.B. – in quanto non richiamato proprio dal settimo articolo 124 T.U.B. – e nell'assenza di una previsione esplicita quale è il novellato articolo 125-bis, commi 6 e 7, T.U.B. che regolasse in tal senso la fattispecie in cui si verifica una divergenza tra TAEG pattuito e TAEG applicato.
In tale evenienza, dunque, poiché il TAEG non costituisce un costo, un tasso di interesse, bensì una voce informativa circa il costo dell'operazione che il cliente va a porre in essere, la sua violazione si risolve in una possibile responsabilità precontrattuale a carico dell'istituto di credito per violazione di regole di condotta, ed in particolare di trasparenza circa le condizioni contrattuali ed economiche che il cliente va a sottoscrivere, con l'individuazione, quale strumento rimediale, della sola tutela risarcitoria sempre che il cliente fornisca la prova che, ove correttamente informato del costo complessivo del credito, non avrebbe stipulato il contratto di finanziamento – circostanza che nel caso di specie non è stata allegata e provata.
Né risulta allegato e provato l'eventuale pregiudizio patrimoniale discendente dalla compromissione della possibilità di accedere ad altri finanziamenti presso altri intermediari a condizioni migliori di quelle pattuite con la banca.
Sulla scorta delle pregresse considerazioni, non può tenersi conto del ricalcolo all'uopo effettuato dal nominato consulente tecnico.
2.4) La mancata indicazione del T.A.E. e l'indeterminatezza della clausola relativa agli interessi
Infondata si rivela la contestazione relativa alla mancata indicazione del T.A.E. nel contratto di prestito personale, trattandosi di omissione non sanzionata da alcuna norma di legge.
Giova, comunque, rammentare che l'omessa indicazione in contratto del T.A.E. non produce effetti caducatori e, pertanto, di sostituzione con applicazione del saggio Bot, poiché il T.A.E. non rappresenta un ulteriore tasso o costo dell'operazione ma cristallizza un dato sintetico che riassume l'effetto della capitalizzazione infrannuale.
Ne consegue dunque che l'omessa indicazione del T.A.E. non rileva ai fini dell'applicazione dell'art. 117 T.U.B.
La mancata indicazione del T.A.E. non ha nemmeno riflessi sulla determinatezza degli oneri gravanti sulla giacché l'indicazione in contratto del tasso di interesse nominale e del numero Pt_1 di rate è di per sé sufficiente a individuare l'entità delle quote-capitale e delle quote-interessi all'interno delle singole rate: da tali elementi, infatti, discende matematicamente la misura delle quote che compongono la rata.
Generica, oltre che infondata, è la doglianza riguardante l'asserita indeterminatezza delle clausole determinative degli interessi apposte al contratto per cui è causa, risultando dalla lettura dei documenti di causa l'indicazione di ogni elemento utile alla compiuta definizione degli interessi praticati dall'istituto bancario (v. documentazione in atti). Peraltro, l'espressa indicazione dell'importo erogato, la durata del prestito e delle rate di rimborso sono tutti elementi che soddisfano la possibilità per il mutuatario di conoscere il reale costo del finanziamento, sicché destituita di fondamento appare la lamentata violazione delle norme sulla trasparenza bancaria.
2.5) La asserita violazione da parte della banca convenuta degli obblighi informativi sulla medesima gravanti
Richiamato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale “il giudice di merito, nell'indagine diretta all'individuazione del contenuto e della portata delle domande sottoposte alla sua cognizione, non può limitarsi ad una interpretazione della domanda giudiziale nella sua letterale formulazione, ma deve valutare il sostanziale contenuto delle pretese, con riguardo alle finalità perseguite nel giudizio, attraverso un esame complessivo dell'atto introduttivo del giudizio non circoscritto ad una parte di esso e meno che mai alla parte destinata a contenere le conclusioni, ma esteso, piuttosto, anche all'intera parte espositiva” (cfr. Cass. civ. n. 7448/2001;
Cass. civ. n. 18783/2009), deve rilevarsi che parte attrice parrebbe avere formulato domanda di condanna al risarcimento del danno del convenuto istituto di credito per violazione degli obblighi informativi inerenti la polizza assicurativa sottoscritta al momento della conclusione del contratto di prestito personale.
Non risulta, tuttavia, allegato e provato l'eventuale pregiudizio patrimoniale discendente dalla dedotta violazione degli obblighi informativi, sicché anche tale domanda va respinta.
3) Le spese di lite e di CTU
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, con applicazione di parametri compresi tra i valori minimi e medi del D.M. 55/2014, come modificato dal D.M.
147/2022, per tutte le fasi e tenuto conto del valore della lite e dell'attività difensiva effettivamente dispiegata.
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, devono definitivamente porsi a carico di parte attrice.
Non appaiono sussistenti i presupposti di cui all'art. 96, comma 3, c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Marsala, Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda come in epigrafe proposta, rigettata o assorbita ogni ulteriore domanda, istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
1) rigetta le domande di parte attrice;
2) condanna parte attrice a rifondere alla convenuta le spese di lite, che liquida in complessivi CP_2
€ 3.500,00, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge;
3) pone le spese di CTU, liquidate con separato decreto, definitivamente a carico di parte attrice.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di competenza.
Marsala, 08.01.2025
Il Giudice
Mariaserena Barcellona