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Sentenza 5 aprile 2023
Sentenza 5 aprile 2023
Commentario • 1
- 1. G. Iadecola | Lo stato dell’arte nella colpa medicahttps://www.sistemapenale.it/it/osservatorio-legislazione
1. Il testo dell'art. 4, co. 8 septies, della legge di conversione del cd. decreto cd. mille proroghe (d.l. 215/2023), approvata dal Senato il 21 febbraio 2023, contiene la estensione del beneficio della “limitazione della punibilità ai soli casi di colpa grave” – prevista per i cd. “professionisti sanitari” dall'art. 3 bis del d.l. n. 44/2021 (conv.to nella l. n.76/2021) in relazione ai reati di omicidio e lesioni colpose consumati “durante lo stato di emergenza epidemiologica” legata al COVID-19 (ossia nel lasso temporale che va dal 31 gennaio 2020, momento di dichiarazione di detto “stato”, sino al 31 marzo 2022, epoca di scadenza dell'ultima proroga di esso) – "ai fatti di cui agli …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 05/04/2023, n. 9443 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9443 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 16097/2015 R.G. proposto da: BANCA POPOLARE DI MILANO SOC. COOP. A R.L., in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede legale in Milano, piazza Filippo Meda n. 4, elettivamente domiciliata in Roma, via Crescenzio n. 2, presso lo studio del prof. avv. GL NI dal quale è rappresentata e difesa unitamente dal prof. avv. Pasquale Russo e dall’avv. ES NI in virtù di procura speciale in calce al ricorso, – ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro- tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ex lege,
- controricorrente -
DINIEGO RIMBORSO – IRPEG 2002-2003. Civile Sent. Sez. 5 Num. 9443 Anno 2023 Presidente: CIRILLO ETTORE Relatore: LENOCI VALENTINO Data pubblicazione: 05/04/2023 R.G. N. 16097/2015 Cons. est. Valentino Lenoci 2 avverso la sentenza della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della LOMBARDIA n. 6657/20/2014, depositata il 15 dicembre 2014; udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 14 dicembre 2022 ex art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, dal Consigliere Valentino Lenoci;
dato atto che il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Fulvio Troncone, ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del primo, secondo e quarto motivo, ed il rigetto del terzo motivo;
FATTI DI CAUSA 1. La Banca di Legnano s.p.a. (successivamente fusa per incorporazione nella odierna ricorrente Banca Popolare di Milano soc. coop. a r.l.) richiedeva, tramite dichiarazione dei redditi Mod. Unico 2004 (relativa al periodo di imposta 1° luglio 2002 – 30 giugno 2003) un rimborso IRPEG di € 50.000.000,00, esposto nel quadro RX002, colonna 3, con un residuo credito di € 25.878.986,00 da utilizzare in compensazione del tributo dovuto. In data 28 aprile 2010 la suddetta banca inoltrava, a mezzo racc. a/r, istanza di sollecito del rimborso, che rimaneva inevasa. 2. Formatosi quindi il silenzio-rifiuto sull’istanza di rimborso in oggetto, la banca contribuente proponeva ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Milano, chiedendo il pagamento del rimborso, oltre rivalutazione monetaria e interessi sul capitale rivalutato;
nelle more del giudizio, l’Agenzia delle entrate provvedeva al rimborso del credito di € 50.000.000,00, oltre ad € 8.375.000,00 a titolo di interessi. R.G. N. 16097/2015 Cons. est. Valentino Lenoci 3 La C.T.P. di Milano, con sentenza n. 1076/15/2014, depositata il 4 febbraio 2014, preso atto della cessazione della materia del contendere con riferimento all’istanza di rimborso del capitale, riconosceva il rimborso di € 500.000,00 a titolo di ulteriori interessi, e rigettava il ricorso, con riferimento alla richiesta di maggior danno da rivalutazione monetaria e degli interessi sulla somma rivalutata. 3. Interposto gravame dalla Banca Popolare di Milano soc. coop., ed appello incidentale dall’Ufficio, la Commissione tributaria regionale della Lombardia, con sentenza n. 6657/20/2014, pronunciata il 21 novembre 2014 e depositata in segreteria il 15 dicembre 2014, rigettava l’appello della contribuente ed accoglieva l’appello incidentale proposto dall’Agenzia delle entrate, escludendo il rimborso della somma di € 500.000,00 a titolo di ulteriori interessi spettante alla contribuente. 4. Avverso tale ultima sentenza propone ricorso per cassazione la Banca Popolare di Milano soc. coop. a r.l., sulla base di quattro motivi. Resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate. 5. All’udienza pubblica del 14 dicembre 2022 il consigliere relatore ha svolto la relazione ed il P.M. ed i procuratori delle parti hanno rassegnato oralmente le proprie conclusioni, come da verbale in atti. RAGIONI DELLA DECISIONE 6. Il ricorso della Banca Popolare di Milano soc. coop. a r.l., come si è detto, è affidato a quattro motivi. 6.1. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente eccepisce violazione e falsa applicazione dell’art. 1224, secondo R.G. N. 16097/2015 Cons. est. Valentino Lenoci 4 comma, cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3), cod. proc. civ. Deduce, in particolare, la ricorrente che alle obbligazioni di rimborso di imposta dovrebbe applicarsi la norma generale civilistica suindicata, trattandosi di un’obbligazione autonoma rispetto a quella tributaria, alla quale dovrebbero applicarsi i principi fissati da questa Corte a sezioni unite con la sentenza 16 luglio 2008, n. 19499, secondo cui, quando il tasso di rendimento dei titoli pubblici con scadenza non superiore ad un anno sia superiore al tasso legale di interesse, il maggior danno da svalutazione ex art. 1224, secondo comma, cod. civ. si presume in misura pari a tale differenza, salva la specifica prova di un danno ancora maggiore che il creditore riesca a fornire. 6.2. Con il secondo motivo di ricorso la contribuente eccepisce l’omesso esame circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 5), cod. proc. civ. Sostiene, in particolare, la ricorrente che essa aveva fornito piena prova dei (maggiori) danni causati dalla svalutazione monetaria relativa al proprio credito d’imposta, a seguito del decorso del tempo fra la richiesta di rimborso e la sua effettiva erogazione, quantificando anche tale danno. 6.3. Con il terzo motivo di ricorso la Banca ricorrente eccepisce violazione e falsa applicazione degli artt. 38, 42, 42-bis, 44 e 44-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602. Sostiene, in particolare, la contribuente che erroneamente i giudici d’appello, accogliendo l’appello incidentale dell’Ufficio, avrebbero ritenuto applicabile al caso di specie l’art. 44-bis del d.P.R. n. 602/1973, che prevede l’esclusione, dal computo R.G. N. 16097/2015 Cons. est. Valentino Lenoci 5 del periodo di maturazione degli interessi moratori, del semestre in cui era stato emesso l’ordinativo di pagamento, in quanto il rimborso operato dall’ente impositore non sarebbe riconducibile a quelli scaturenti da attività di controllo automatizzato ex art. 36-bis del d.P.R. n. 600/1973 (ai quali sarebbe applicale la procedura prevista dagli artt. 42 e 44-bis del d.P.R. n. 602/1973), ma ad una attività istruttoria conseguente alla presentazione di un’istanza di rimborso, per cui lo stesso rimborso sarebbe ascrivibile a quelli disciplinati dagli artt. 38 e 42 del d.P.R. n. 602/1973, per i quali sarebbe applicabile l’art. 44 del medesimo decreto, il quale include nel computo del periodo di maturazione anche il semestre in cui è stato emesso l’ordinativo di pagamento. 6.4. Con il quarto motivo di ricorso, infine, la Banca Popolare di Milano soc. coop. eccepisce la nullità della sentenza per difetto assoluto di motivazione, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4), cod. proc. civ., recando, la sentenza impugnata, una motivazione meramente apparente e stereotipata. 7. Procedendo quindi allo scrutinio dei singoli motivi di ricorso, la Corte osserva quanto segue. 7.1. Il primo motivo è inammissibile. Ed invero, questa Corte ha da tempo affermato il principio per cui «a quelle peculiari obbligazioni pecuniarie costituite dai crediti di imposta (…) sono inapplicabili le disposizioni di cui agli art. 1224, primo comma, e 1284 c.c., essendo la disciplina dei relativi interessi moratori regolata da norme speciali, giustificate dalla particolare natura del credito, qualità dei soggetti e presupposti del rapporto - nel caso, dall'art. 44 d.P.R. n. 602/1973, applicabile a tutte le ipotesi R.G. N. 16097/2015 Cons. est. Valentino Lenoci 6 in cui siano dovuti dall'amministrazione finanziaria interessi in dipendenza di un rapporto giuridico tributario - le quali, prevalendo in ragione del principio di specialità sulla regola civilistica, l'assorbono ed integralmente la sostituiscono» (Cass., sez. un., 31 luglio 2007, n. 16871). Tale orientamento è stato successivamente confermato da successive pronunce, anche recenti (Cass. 29 marzo 2019, n. 8844; Cass. 28 giugno 2017, n. 16087). Non sussistono particolari ragioni per discostarsi dal suddetto orientamento, né le argomentazioni esposte nel ricorso paiono in grado di scalfire il principio di specialità della norma di cui al citato art. 44 del d.P.R. n. 602/1973, rispetto alla norma generale di cui all’art. 1224 cod. civ. Ne consegue, quindi, che il motivo in questione deve ritenersi inammissibili in forza dell’art. 360-bis, n. 1), cod. proc. civ., avendo, la sentenza impugnata, deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte e non offrendo il ricorso elementi per confermare o mutare l’orientamento della stessa. 7.2. Infondato deve invece ritenersi il secondo motivo, con il quale viene censurata la sentenza impugnata, per non avere preso in considerazione gli elementi forniti dalla contribuente a riprova del maggior danno da essa asseritamente subito. L’applicazione della disposizione di cui all’art. 44 d.P.R. n. 602/1973 ai crediti d’imposta, infatti, in ragion del principio di specialità, esclude la rilevanza dell’eventuale maggior danno subito ex art. 1224, secondo comma, cod. civ., e quindi la decisività delle circostanze di fatto dedotte per provare tale maggior danno. 7.3. Anche il terzo motivo è infondato. R.G. N. 16097/2015 Cons. est. Valentino Lenoci 7 La ricorrente censura la sentenza impugnata, nella parte in cui, accogliendo l’appello incidentale dell’Ufficio, aveva ritenuto applicabile l’art. 44-bis del d.P.R. n.602/1973, che prevede l’esclusione dal computo del periodo di maturazione degli interessi moratori anche il semestre in cui è emesso l’ordinativo di pagamento, in quanto il rimborso operato dall’ente impositore non sarebbe riconducibile a quelli scaturenti da attività di controllo automatizzato ex art. 36-bis del d.P.R. n. 600/1973, ma discenderebbe, piuttosto, da apposita attività istruttoria dell’Ufficio susseguente alla presentazione di un’istanza di rimborso, e quindi sarebbe ascrivibile ai rimborso disciplinati dagli artt. 38 e 42 del d.P.R. n. 602/1973, ai quali sarebbe applicabile l’art. 44 dello stesso d.P.R., che include, nel computo del periodo di maturazione, anche il semestre in cui è stato emesso l’ordinativo di pagamento. Deve tuttavia rilevarsi che è pacifico che il credito in questione fosse indicato nella dichiarazione Mod. Unico 2004, e quindi risultasse dalla dichiarazione dei redditi. Orbene, questa Corte ha da tempo chiarito che, per le imposte sui redditi, «qualora il contribuente abbia evidenziato nella dichiarazione un credito d'imposta, non occorre, da parte sua, al fine di ottenerne il rimborso, alcun altro adempimento (quale, in particolare, l'istanza ex D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 38), ma egli deve solo attendere che l'Amministrazione finanziaria eserciti, sui dati esposti in dichiarazione, il potere-dovere di controllo secondo la procedura di liquidazione delle imposte, prevista dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36-bis, ovvero, ricorrendone i presupposti, secondo lo strumento della rettifica della R.G. N. 16097/2015 Cons. est. Valentino Lenoci 8 dichiarazione» (Cass. 24 novembre 2016, n. 23950; Cass. 21 gennaio 2008, n. 1154); inoltre, «qualora il contribuente evidenzi nella dichiarazione, secondo le modalità stabilite dalla legge, un credito d'imposta, non occorre da parte sua alcun altro adempimento ai fini di ottenerne il rimborso, in quanto tale condotta costituisce già istanza di rimborso, che tiene luogo, a tutti gli effetti, di quella di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, essendo l'Amministrazione - edotta, con la dichiarazione, dei conteggi effettuati dal contribuente - posta in condizione di conoscere la pretesa creditoria: da quel momento, quindi, impedita ovviamente la decadenza, decorre, secondo i principi generali, l'ordinario termine di prescrizione decennale per l'esercizio della relativa azione dinanzi al giudice tributario: D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, comma 2» (Cass. 15 ottobre 2014, n. 21734). Correttamente, pertanto, la C.T.R. ha considerato il credito in questione come risultante dal controllo sulla dichiarazione dei redditi, applicando, quindi, ai fini del rimborso, gli artt. 42-bis e 44-bis del d.P.R. n. 602/1973, escludendo dal computo degli interessi anche il semestre in cui è stato emesso l’ordinativo di pagamento. 7.4. Il quarto motivo è anch’esso infondato. La sentenza impugnata, seppur succintamente, è motivata, sia con riferimento al rigetto dell’appello incidentale (richiamandosi il consolidato orientamento di questa Corte circa l’inapplicabilità, ai crediti per rimborso d’imposta, delle disposizioni di cui agli artt. 1224 e 1284 cod. civ., essendo la disciplina degli interessi regolata da norma speciali), sia con riferimento all’accoglimento dell’appello incidentale dell’Ufficio, in cui si specifica che il credito per cui è causa non R.G. N. 16097/2015 Cons. est. Valentino Lenoci 9 deriva da un’istanza di rimborso, ma emerge dalla stessa dichiarazione dei redditi. 8. In conclusione, quindi, il ricorso deve essere integralmente rigettato. Le spese di giudizio seguono la soccombenza della ricorrente, secondo la liquidazione di cui al dispositivo. Ricorrono i presupposti processuali per il pagamento, da parte della ricorrente, di un importo pari al contributo unificato previsto per tale impugnazione, se dovuto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la Banca Popolare di Milano soc. coop. a r.l. alla rifusione, in favore dell’Agenzia delle entrate, delle spese del presente giudizio, che si liquidano in € 16.000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito. Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento, da parte della ricorrente, di un importo pari al contributo unificato previsto per tale impugnazione, se dovuto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. Così deciso in Roma, il 14 dicembre 2022.
- controricorrente -
DINIEGO RIMBORSO – IRPEG 2002-2003. Civile Sent. Sez. 5 Num. 9443 Anno 2023 Presidente: CIRILLO ETTORE Relatore: LENOCI VALENTINO Data pubblicazione: 05/04/2023 R.G. N. 16097/2015 Cons. est. Valentino Lenoci 2 avverso la sentenza della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della LOMBARDIA n. 6657/20/2014, depositata il 15 dicembre 2014; udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 14 dicembre 2022 ex art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, dal Consigliere Valentino Lenoci;
dato atto che il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Fulvio Troncone, ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del primo, secondo e quarto motivo, ed il rigetto del terzo motivo;
FATTI DI CAUSA 1. La Banca di Legnano s.p.a. (successivamente fusa per incorporazione nella odierna ricorrente Banca Popolare di Milano soc. coop. a r.l.) richiedeva, tramite dichiarazione dei redditi Mod. Unico 2004 (relativa al periodo di imposta 1° luglio 2002 – 30 giugno 2003) un rimborso IRPEG di € 50.000.000,00, esposto nel quadro RX002, colonna 3, con un residuo credito di € 25.878.986,00 da utilizzare in compensazione del tributo dovuto. In data 28 aprile 2010 la suddetta banca inoltrava, a mezzo racc. a/r, istanza di sollecito del rimborso, che rimaneva inevasa. 2. Formatosi quindi il silenzio-rifiuto sull’istanza di rimborso in oggetto, la banca contribuente proponeva ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Milano, chiedendo il pagamento del rimborso, oltre rivalutazione monetaria e interessi sul capitale rivalutato;
nelle more del giudizio, l’Agenzia delle entrate provvedeva al rimborso del credito di € 50.000.000,00, oltre ad € 8.375.000,00 a titolo di interessi. R.G. N. 16097/2015 Cons. est. Valentino Lenoci 3 La C.T.P. di Milano, con sentenza n. 1076/15/2014, depositata il 4 febbraio 2014, preso atto della cessazione della materia del contendere con riferimento all’istanza di rimborso del capitale, riconosceva il rimborso di € 500.000,00 a titolo di ulteriori interessi, e rigettava il ricorso, con riferimento alla richiesta di maggior danno da rivalutazione monetaria e degli interessi sulla somma rivalutata. 3. Interposto gravame dalla Banca Popolare di Milano soc. coop., ed appello incidentale dall’Ufficio, la Commissione tributaria regionale della Lombardia, con sentenza n. 6657/20/2014, pronunciata il 21 novembre 2014 e depositata in segreteria il 15 dicembre 2014, rigettava l’appello della contribuente ed accoglieva l’appello incidentale proposto dall’Agenzia delle entrate, escludendo il rimborso della somma di € 500.000,00 a titolo di ulteriori interessi spettante alla contribuente. 4. Avverso tale ultima sentenza propone ricorso per cassazione la Banca Popolare di Milano soc. coop. a r.l., sulla base di quattro motivi. Resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate. 5. All’udienza pubblica del 14 dicembre 2022 il consigliere relatore ha svolto la relazione ed il P.M. ed i procuratori delle parti hanno rassegnato oralmente le proprie conclusioni, come da verbale in atti. RAGIONI DELLA DECISIONE 6. Il ricorso della Banca Popolare di Milano soc. coop. a r.l., come si è detto, è affidato a quattro motivi. 6.1. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente eccepisce violazione e falsa applicazione dell’art. 1224, secondo R.G. N. 16097/2015 Cons. est. Valentino Lenoci 4 comma, cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3), cod. proc. civ. Deduce, in particolare, la ricorrente che alle obbligazioni di rimborso di imposta dovrebbe applicarsi la norma generale civilistica suindicata, trattandosi di un’obbligazione autonoma rispetto a quella tributaria, alla quale dovrebbero applicarsi i principi fissati da questa Corte a sezioni unite con la sentenza 16 luglio 2008, n. 19499, secondo cui, quando il tasso di rendimento dei titoli pubblici con scadenza non superiore ad un anno sia superiore al tasso legale di interesse, il maggior danno da svalutazione ex art. 1224, secondo comma, cod. civ. si presume in misura pari a tale differenza, salva la specifica prova di un danno ancora maggiore che il creditore riesca a fornire. 6.2. Con il secondo motivo di ricorso la contribuente eccepisce l’omesso esame circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 5), cod. proc. civ. Sostiene, in particolare, la ricorrente che essa aveva fornito piena prova dei (maggiori) danni causati dalla svalutazione monetaria relativa al proprio credito d’imposta, a seguito del decorso del tempo fra la richiesta di rimborso e la sua effettiva erogazione, quantificando anche tale danno. 6.3. Con il terzo motivo di ricorso la Banca ricorrente eccepisce violazione e falsa applicazione degli artt. 38, 42, 42-bis, 44 e 44-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602. Sostiene, in particolare, la contribuente che erroneamente i giudici d’appello, accogliendo l’appello incidentale dell’Ufficio, avrebbero ritenuto applicabile al caso di specie l’art. 44-bis del d.P.R. n. 602/1973, che prevede l’esclusione, dal computo R.G. N. 16097/2015 Cons. est. Valentino Lenoci 5 del periodo di maturazione degli interessi moratori, del semestre in cui era stato emesso l’ordinativo di pagamento, in quanto il rimborso operato dall’ente impositore non sarebbe riconducibile a quelli scaturenti da attività di controllo automatizzato ex art. 36-bis del d.P.R. n. 600/1973 (ai quali sarebbe applicale la procedura prevista dagli artt. 42 e 44-bis del d.P.R. n. 602/1973), ma ad una attività istruttoria conseguente alla presentazione di un’istanza di rimborso, per cui lo stesso rimborso sarebbe ascrivibile a quelli disciplinati dagli artt. 38 e 42 del d.P.R. n. 602/1973, per i quali sarebbe applicabile l’art. 44 del medesimo decreto, il quale include nel computo del periodo di maturazione anche il semestre in cui è stato emesso l’ordinativo di pagamento. 6.4. Con il quarto motivo di ricorso, infine, la Banca Popolare di Milano soc. coop. eccepisce la nullità della sentenza per difetto assoluto di motivazione, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4), cod. proc. civ., recando, la sentenza impugnata, una motivazione meramente apparente e stereotipata. 7. Procedendo quindi allo scrutinio dei singoli motivi di ricorso, la Corte osserva quanto segue. 7.1. Il primo motivo è inammissibile. Ed invero, questa Corte ha da tempo affermato il principio per cui «a quelle peculiari obbligazioni pecuniarie costituite dai crediti di imposta (…) sono inapplicabili le disposizioni di cui agli art. 1224, primo comma, e 1284 c.c., essendo la disciplina dei relativi interessi moratori regolata da norme speciali, giustificate dalla particolare natura del credito, qualità dei soggetti e presupposti del rapporto - nel caso, dall'art. 44 d.P.R. n. 602/1973, applicabile a tutte le ipotesi R.G. N. 16097/2015 Cons. est. Valentino Lenoci 6 in cui siano dovuti dall'amministrazione finanziaria interessi in dipendenza di un rapporto giuridico tributario - le quali, prevalendo in ragione del principio di specialità sulla regola civilistica, l'assorbono ed integralmente la sostituiscono» (Cass., sez. un., 31 luglio 2007, n. 16871). Tale orientamento è stato successivamente confermato da successive pronunce, anche recenti (Cass. 29 marzo 2019, n. 8844; Cass. 28 giugno 2017, n. 16087). Non sussistono particolari ragioni per discostarsi dal suddetto orientamento, né le argomentazioni esposte nel ricorso paiono in grado di scalfire il principio di specialità della norma di cui al citato art. 44 del d.P.R. n. 602/1973, rispetto alla norma generale di cui all’art. 1224 cod. civ. Ne consegue, quindi, che il motivo in questione deve ritenersi inammissibili in forza dell’art. 360-bis, n. 1), cod. proc. civ., avendo, la sentenza impugnata, deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte e non offrendo il ricorso elementi per confermare o mutare l’orientamento della stessa. 7.2. Infondato deve invece ritenersi il secondo motivo, con il quale viene censurata la sentenza impugnata, per non avere preso in considerazione gli elementi forniti dalla contribuente a riprova del maggior danno da essa asseritamente subito. L’applicazione della disposizione di cui all’art. 44 d.P.R. n. 602/1973 ai crediti d’imposta, infatti, in ragion del principio di specialità, esclude la rilevanza dell’eventuale maggior danno subito ex art. 1224, secondo comma, cod. civ., e quindi la decisività delle circostanze di fatto dedotte per provare tale maggior danno. 7.3. Anche il terzo motivo è infondato. R.G. N. 16097/2015 Cons. est. Valentino Lenoci 7 La ricorrente censura la sentenza impugnata, nella parte in cui, accogliendo l’appello incidentale dell’Ufficio, aveva ritenuto applicabile l’art. 44-bis del d.P.R. n.602/1973, che prevede l’esclusione dal computo del periodo di maturazione degli interessi moratori anche il semestre in cui è emesso l’ordinativo di pagamento, in quanto il rimborso operato dall’ente impositore non sarebbe riconducibile a quelli scaturenti da attività di controllo automatizzato ex art. 36-bis del d.P.R. n. 600/1973, ma discenderebbe, piuttosto, da apposita attività istruttoria dell’Ufficio susseguente alla presentazione di un’istanza di rimborso, e quindi sarebbe ascrivibile ai rimborso disciplinati dagli artt. 38 e 42 del d.P.R. n. 602/1973, ai quali sarebbe applicabile l’art. 44 dello stesso d.P.R., che include, nel computo del periodo di maturazione, anche il semestre in cui è stato emesso l’ordinativo di pagamento. Deve tuttavia rilevarsi che è pacifico che il credito in questione fosse indicato nella dichiarazione Mod. Unico 2004, e quindi risultasse dalla dichiarazione dei redditi. Orbene, questa Corte ha da tempo chiarito che, per le imposte sui redditi, «qualora il contribuente abbia evidenziato nella dichiarazione un credito d'imposta, non occorre, da parte sua, al fine di ottenerne il rimborso, alcun altro adempimento (quale, in particolare, l'istanza ex D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 38), ma egli deve solo attendere che l'Amministrazione finanziaria eserciti, sui dati esposti in dichiarazione, il potere-dovere di controllo secondo la procedura di liquidazione delle imposte, prevista dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36-bis, ovvero, ricorrendone i presupposti, secondo lo strumento della rettifica della R.G. N. 16097/2015 Cons. est. Valentino Lenoci 8 dichiarazione» (Cass. 24 novembre 2016, n. 23950; Cass. 21 gennaio 2008, n. 1154); inoltre, «qualora il contribuente evidenzi nella dichiarazione, secondo le modalità stabilite dalla legge, un credito d'imposta, non occorre da parte sua alcun altro adempimento ai fini di ottenerne il rimborso, in quanto tale condotta costituisce già istanza di rimborso, che tiene luogo, a tutti gli effetti, di quella di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, essendo l'Amministrazione - edotta, con la dichiarazione, dei conteggi effettuati dal contribuente - posta in condizione di conoscere la pretesa creditoria: da quel momento, quindi, impedita ovviamente la decadenza, decorre, secondo i principi generali, l'ordinario termine di prescrizione decennale per l'esercizio della relativa azione dinanzi al giudice tributario: D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, comma 2» (Cass. 15 ottobre 2014, n. 21734). Correttamente, pertanto, la C.T.R. ha considerato il credito in questione come risultante dal controllo sulla dichiarazione dei redditi, applicando, quindi, ai fini del rimborso, gli artt. 42-bis e 44-bis del d.P.R. n. 602/1973, escludendo dal computo degli interessi anche il semestre in cui è stato emesso l’ordinativo di pagamento. 7.4. Il quarto motivo è anch’esso infondato. La sentenza impugnata, seppur succintamente, è motivata, sia con riferimento al rigetto dell’appello incidentale (richiamandosi il consolidato orientamento di questa Corte circa l’inapplicabilità, ai crediti per rimborso d’imposta, delle disposizioni di cui agli artt. 1224 e 1284 cod. civ., essendo la disciplina degli interessi regolata da norma speciali), sia con riferimento all’accoglimento dell’appello incidentale dell’Ufficio, in cui si specifica che il credito per cui è causa non R.G. N. 16097/2015 Cons. est. Valentino Lenoci 9 deriva da un’istanza di rimborso, ma emerge dalla stessa dichiarazione dei redditi. 8. In conclusione, quindi, il ricorso deve essere integralmente rigettato. Le spese di giudizio seguono la soccombenza della ricorrente, secondo la liquidazione di cui al dispositivo. Ricorrono i presupposti processuali per il pagamento, da parte della ricorrente, di un importo pari al contributo unificato previsto per tale impugnazione, se dovuto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la Banca Popolare di Milano soc. coop. a r.l. alla rifusione, in favore dell’Agenzia delle entrate, delle spese del presente giudizio, che si liquidano in € 16.000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito. Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento, da parte della ricorrente, di un importo pari al contributo unificato previsto per tale impugnazione, se dovuto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. Così deciso in Roma, il 14 dicembre 2022.